Ufficio stampa Rassegna stampa giovedì 15 marzo 2012 Pagina 1 di 11 INDICE Il Sole 24 Ore SUL TAVOLO DEL GARANTE CONTI CORRENTI E SINDACI 15/03/12 Pubblica amministrazione USCITA OBBLIGATA PER GLI STATALI CON REQUISITI NEL 2011 15/03/12 Economia e Lavoro, Pubblica amministrazione Per Fitch il Tpl aumenterà le perdite 15/03/12 3 4 6 Pubblica amministrazione Italia Oggi Chiese senza Tarsu 15/03/12 7 Pubblica amministrazione Candidature anticipate alle elezioni 15/03/12 8 Pubblica amministrazione Imu legata a quanto è possibile costruire 15/03/12 9 Pubblica amministrazione Senato, dubbi su 1 per mille all'Anci-Ifel 15/03/12 10 Pubblica amministrazione Sacchi di plastica e aiuti sui rifiuti 15/03/12 11 Pubblica amministrazione Pagina 2 di 11 Il press LinE soler /,1 15/03/2012 .Mthodty I provvedimenti all'esame Sul tavolo del Garante conti correnti e sindaci Gianni Trovati MILANO ::::::::: L'allarme lanciato martedì sui controlli fiscali «invasivi» può lasciar immaginare un cambio di rotta da parte del Garante della Privacy, Francesco Pizzetti, sui provvedimenti in arrivo? Certo, la critica non si rivolgeva alle verifiche fiscali tout court, ma solo a quelle che rischiano di produrre «strappi allo stato di diritto»; fatto sta che, anche per prevenire il pericolo, i provvedimenti applicativi delle norme anti-evasione che passano per l'utilizzo di dati personali finiscono sul tavolo del Garante prima dell'approvazione definitiva. Al momento, in attesa del disco verde dell'Authority ci sono due provvedimenti che poggiano su un terreno particolarmente sensibile dal punto di vista del rapporto tra Fisco e privacy. Il primo è quello che supera le barriere del segreto bancario, e mette in campo l'invio al Fisco, da parte di banche e intermediari finanziari, dei dati su conti correnti e rapporti finanziari dei loro clienti. Lo scopo della misura, introdotta dall'articolo n del decreto «Salva-Italia» (Dl 201/2011), è proprio quello di inserire i contribuenti a rischioevasione nelle «liste selettive» su cui giusto martedì il Garante ha chiesto di «fare attenzione». L'Authority, poi, è chiamata a dire la sua sulle convenzioni fra Comuni e amministrazione finanziaria e Inps per lo scambio di database essenziale per rilanciare la lotta all'evasione da parte dei sindaci. Il quadro normativo è ormai completo, dopo il via libera a inizio febbraio per l'ultimo provvedimento del direttore dell'Agenzia sulle modalità di invio delle segnalazioni nei diversi ambiti di intervento. Senza l'apertura dei database, hanno però lamentato in più occasioni i sindaci, si rimane confinati nel campo delle buone intenzioni. RIPRODUZIONE RISERVATA Pagina 21 Pagina 3 di 11 press LinE Il Sole12 15/03/2012 Uscita obbligata per gli statali con requisiti nel 2011 I lavoratori non potranno restare in servizio oltre i 65 anni di età Aldo Cicca rella Con la circolare 37 di ieri l'Inps ha fornito indicazioni per quanto concerne le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di fine servizio e fine rapporto relativi agli iscritti alle casse gestite dall'ex Inpdap. In particolare sono state fornite indicazioni su equo indennizzo e pensione privilegiate. L'articolo 6 del Dl 201/2011 ha abrogato gli istituti dell'accertamento dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, demandando, ove previsto, la competenza in materia di tutela delle infermità dipendenti da causa di servizio all'Inail, mentre, ai fini che qui interessano, il riconoscimento dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata continuano a essere disciplinati dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del Dl (6 dicembre 2011) nei confronti del comparto sicurezza e delle Forze armate. La normativa previgente continua a esplicare i suoi effetti anche per i procedimenti di riconoscimento dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata già avviati alla data del 6 dicembre zon; nei casi in cui alla predetta data non siano scaduti i termini per la domanda di prestazione; nelle ipotesi di procedimenti avviabili d'ufficio relativi a eventi intervenuti anteriormente al 6 dicembre 2011. L'introduzione del sistema contributivo pro-rata dal i° gennaio 2012 determina per il personale militare, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, la cui pensione veniva calcolata con il sistema retributivo il venir meno dell'accesso al pensionamento con 53 anni di età e massima anzianità contributiva, salva l'ipotesi in cui detto personale abbia già raggiunto al 31 dicembre 2011 l'aliquota massima dell'ottanta per cento. In attesa che venga emanato il regolamento per l'armonizzazione (si veda anche l'articolo sotto) dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, nei confronti del personale delle Forze Armate, del comparto sicurezza e dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età quali continuano a trovare applicazione sia i requisiti prescritti per il diritto a pensione che il regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011. Venendo meno, dal 1° gennaio 2012, sia la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 4o anni di anzianità contributiva a prescindere dall'età per chi non ha già maturato tale requisito a fine 2011, sia la nozione di anzianità contributiva massima, alle cessazioni con 4o anni di anzianità contributiva non potrà più essere applicato il termine di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del D1 138/zon), per il pagamento delle prestazioni di fine servizio. Pertanto, per il personale interessato dalle nuove regole di accesso e calcolo della pensione e che cessa dal servizio senza aver raggiunto i limiti di età previsti dal proprio ordinamento di appartenenza, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto non possono essere messi in pagamento prima di 24 mesi dall'interruzione del rapporto di lavoro. La circolare n. 2/2012 della Funzione pubblica ha, poi, precistato che i lavoratorui che hanno maturato i requisiti per l'uscita dal posto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 non potranno restare in servizio oltre i 65 anni di età. e RIPRODUZIONE RISERVATA es, APPROFONDIMENTO ON LINE Le altre circolari suRa riforma Pagina 24 Pagina 4 di 11 press LinE Il Sole12 15/03/2012 Il calendario delle uscite per i dipendenti pubblici 1 4 1955 195 6 1957 196 6 196 19 68 1969 1970 18 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2 20 2022 2023 2024 2025 2026 2 027 2028 2029 2031 19 2011 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 > 2029 2031 2032 2033 20 2014 2015 2016 2017 ."-.2018 2019 202 0 2022 2 023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2031 2032 2033 2034 1950 951 : 1959 1960 1961 19 62 1964 2032 21 2015 2016 2017 2018 2019 2020 024 2025 2026 2027 2028 2029 031 2032 2033 2034 2035 2016 2017 2018 2019 2020 2022 2022 "'' ''" 2023 2023 22 2024 2 02 5 2026 2027 2028 2029 2031 2032 2033 2034 2035 2036 23 2017 2018 2019 2020 2 2023 2024 2025 026 2027 2028 2029 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 24 2018 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 027 2028 2029 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2634 2035 2036 2037 20 38 25 2017 2018 2019 5b5b 2022 2023 2024 2025 2026 027 2028 2029 2031 2032 26 012 2017 2018 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 027 2028 2029 2031 2032 27 016 2017 2018 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 027 2028 2029 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 28 016 2017 2018 2019 2020 2022 2023 2026 2 027 2028 2029 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 29 2 016 2017 2018 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2 027 2028 2029 2031 2032 2033 .2034 2035 2036 2037 2038 30 2 016 2017 2018 201 9 2020 2022 2023 2024 2025 2026 2 027 2028 2029 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 31 016 2017 2018 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 027 2028 2029 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 32 2 016 2017 2018 2019 2020 2022 2023 2024 2025 2026 027 2028 2029 2031 2033 2034 '. 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A delineare un futuro nero per il settore è uno studio di Fitch Ratings, che prende le mosse dai tagli disposti dalle recenti manovre di riequilibrio dei conti pubblici. Proprio quei tagli, secondo lo studio, produrranno un cambiamento del modello di finanziamento del Tpl, perché determineranno l'aumento del 2o% del prezzo di biglietti e abbonamenti (a circa 3,7 miliardi entro il 2014), e il conseguente incremento di peso dal4o al 500/0- dei ricavi da mercato, avvicinando così l'Italia alla media europea. Il problema, sottolineato da Fitch, è che la rigidità dei costi aziendali, costituiti per il 75% da personale e carburante, limiterà la possibilità di riequilibrare la bilancia. E le conseguenze saranno pesanti: l'aumento "inerziale" dei costi spingerà la crescita delle perdite del settore dalli:io milioni attuali ai 300 milioni del 2014, trasferendo ulteriori pressioni sui bilanci degli enti locali proprietari e sui loro rating. La riduzione di risorse pubbliche renderà più difficile anche il processo di liberalizzazione, visto anche il rischio di frequenti cambiamenti normativi. Si.Pier. e RIPRODUZIONE RISERVATA Pagina 46 Pagina 6 di 11 press LinE ItaliaOggi 15/03/2012 Cassazione non estende il beneficio alle università Chiese senza Tarsu Ma gli enti ecclesiastici la pagano DI DEBORA ALBERICI 1 decreto «Salva Italia» non «snatura la Tarsu». Infatti, gli istituti ecclesiastici sono esenti dall'imposta solo nel caso in cui siano luoghi di culto in senso stretto. Restano fuori dal beneficio fiscale le università e gli altri luoghi dove si produce spazzatura. A questa interessante conclusione è giunta la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4027 del 14 marzo 2012, ha accolto il ricorso presentato dal comune di Roma. E con le motivazioni di ieri ha chiuso definitivamente il sipario sulla vicenda perché ha accolto nel merito il quarto motivo del gravame presentato dall'ente locale e respingendo il ricorso introduttivo presentato dall'Università Gregoriana contro la cartella di pagamento. A conclusione opposte erano giunti i giudici di merito. Infatti, la Ctp e la Ctr avevano accolto le istanze presentate dall'istituto ecclesiastico ritenendolo esente dal pagamento dell'imposta. Ora la Cassazione ha ribaltato il verdetto spiegando che la tassa sui rifiuti, nonostante le alterne I vicende che l'hanno vista passare da tributo a tariffa e da tariffa a tributo nell'evoluzione normativa «che ne ha caratterizzato la disciplina dal dpr n. 507 del 1993, al dlgs n. 22 del 1997, al dlgs n. 152 del 2006 e, infine, all'art. 15 del dl n. 201 del 2011 ha avuto sempre, e in particolare a partire dalla disciplina dettata con il c.d. «decreto Ronchi», una valenza specifica di corrispettivo di un servizio legato alla qualità e quantità dei rifiuti prodotti dal soggetto passivo, articolandosi in una «quota fissa», commisurata alle necessità pubbliche di erogazione del servizio, ed in una «quota variabile», commisurata ai rifiuti prodotti». In altri termini, è la produzione e il conferimento di rifiuti la ratio dell'imposizione e, al tempo stesso, delle relative agevolazioni. Ma in questo caso non viene allegata alcuna condizione oggettiva di esclusione dell'immobile in questione dal conferimento dei rifiuti che, come edificio universitario, produce allo stesso modo degli altri edifici alla stessa funzione destinati. Infatti l'università non è un edificio destinato al culto (edifici che l'art. 10 del Regolamento comunale di Roma n. 24 del 2003 sulla applicazione sperimentale della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani esclude dal calcolo delle superfici, ma sempre perché ritenuti «incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche e per il particolare uso cui sono adibiti») e, in assenza di una specifica norma di legge o regolamentare, non è sufficiente ai fini dell'esenzione dalla «tassa dei rifiuti» la condizione soggettiva considerata nella richiamata (e sotto questo profilo inattuata) norma del Trattato lateranense». Nell'udienza svoltasi al Palazzaccio lo scorso 7 febbraio la Procura generale della Suprema corte non si era allontanata molto dalla conclusione cui è giunto il collegio. Era stato infatti chiesto l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso presentati dall'ente locale. Pagina 31 Chiese senza Tar Pagina 7 di 11 loprdr■ possibile riu press LinE 15/03/2012 ItaliaOggi OK AL DECRETO Candidature anticipate alle elezioni Ok del senato al decreto che anticipa i termini di presentazione delle liste e delle candidature per le elezioni amministrative del prossimo 6 maggio, in maniera da evitare che il periodo dedicato a questo coincida con la pausa pasquale. In prima lettura, stamattina, l'aula di palazzo Madama ha approvato infatti il testo del decreto a larghissima maggioranza, approvando anche un odg del relatore Carlo Vizzini che chiede al governo di assumere l'iniziativa per la nomina a commissari degli attuali presidenti di provincia fino al rinnovo degli organi di governo dei rispettivi enti. Bocciatura, invece, per un odg a firma Calderoli che impegnava il governo a non favorire proposte di modifica della legge elettorale che, discostandosi dal modello delle leggi per le elezioni degli organi degli enti locali, portassero a composizioni delle Camere su base bipartitica e non garantissero la scelta dell'eletto da parte dell'elettore. Pd, Pdl e Terzo Polo hanno obiettato che il testo di Calderoli tendeva a condizionare l'esame della legge elettorale, contestandone l'introduzione in un decreto tecnico sulle prossime amministrative. Pagina 31 r „, Pagina 8 di 11 loprdr■ possibile riu press LinE ItaliaOggi 15/03/2012 Tar Lombardia su tassazione aree Imu legata a quanto è possibile costruire DI SERGIO TROVATO er determinare l'Ici dopvuta dal contribuente su un'area occorre tener conto solo delle sue potenzialità edificatorie, che costituiscono un indice di capacità contributiva adeguata. Il comune, dunque, può fare riferimento alla superficie lorda di pavimento edificabile anziché a quella fondiaria del lotto. Naturalmente, questa regola vale anche per l'Imu. Lo ha stabilito il Tar Lombardia con la sentenza n. 306 del 27 febbraio 2012. Nel caso in esame, la deliberazione del comune era stata impugnata perché aveva determinato il valore di mercato delle aree utilizzando il parametro della superficie lorda di pavimento, facendo riferimento solo alle potenzialità edificatorie dei lotti. Per i giudici amministrativi, l'articolo 5 del decreto legislativo 504/1992 «non osta ad una operazione interpretativa di questo tipo, perché la norma è tutta impostata sulle potenzialità edificatorie dell'area». E questa scelta normativa siiattribuire valore decisivo alle potenzialità edificatorie dell'area a scapito di altri parametri (quali l'ampiezza del terreno), che pure potrebbero concorrere a determinare il valore venale del bene, ricordano i giudici, trova conferma nella pronuncia della Corte costituzionale (sentenza 41/2008), secondo la quale la potenzialità edificatoria dell'area «costituisce un indice di capacità contributiva adeguata». In effetti, i criteri per quantificare il valore di un'area edificabile sono quelli fissati dall'articolo 5. Quindi, occorre stabilire il valore venale in comune commercio dell'area al 1° gennaio dell'anno di imposizione, vale a dire il suo valore di mercato. La norma prevede che occorra fare riferimento a zona territoriale di ubicaz' ione dell'area, indice di edificabilità, destinazione d'uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e, infine, ai prezzi medi rilevati sul mercato di aree aventi le stesse caratteristiche. I valori possono essere deliberati anche dalla giunta, sulla base di una perizia redatta dall'ufficio tecnico. Tuttavia, la delibera emanata dalla giunta comunale che fissa i valori delle aree edificabili, e gli atti interni che la precedono, non devono essere allegati all'avviso di accertamento Ici o Imu. Inoltre, i valori deliberati dalla giunta sono meramente indicativi e equiparabili al redditornetro. Dunque, il giudice ha il potere di ritenere illegittime le presunzioni sù cui si fondano qualora il contribuente sia in grado di provare il contrario. In questo senso si è espressa la Ctr di Potenza, prima sezione, con la sentenza 267 del 29 dicembre 2011. La mancata allegazione all'accertamento fiscale di questi atti generali non genera alcuna nullità. La conoscibilità delle deliberazioni comunali si presume poiché sono soggette a pubblicità legale. Quindi, non devono essere allegate agli avvisi di accertamento anche se richiamate nella motivazione. La loro conoscibilità è presunta erga omnes, nonostante l'articolo 7 dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/200) preveda l'obbligo di allegazione all'avviso di accertamento degli atti ai quali si fa riferimento nella motivazione. Questa norma, infatti, espressamente dispone che gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato air atto che lo richiama. Va però ricordato che l'articolo 6 del dlgs 32/2001 ha disposto una parziale deroga al principio contenuto nell'articolo 7, consentendo di escludere l'allegazione dell'atto richiamato. Pagina 31 Pagina 9 di 11 press LinE 15/03/2012 ItaliaOggi DL FISCALE Senato, dubbi su 1 per mille all'Anci-Ifel A rischio 1'1 per mille del gettito Imu destinato all'Anci-Ifel. La disposizione contenuta nel decreto sulle semplificazioni fiscali (dl n.16/2012) all'esame delle commissioni bilancio e finanze del senato «non è conforme alle regole sulla redazione dei testi normativi» in quanto modifica «con fonte primaria una fonte subordinata». A sollevare dubbi sulla legittimità della disposizione è il servizio studi del senato nel dossier dedicato al dl fiscale. I tecnici di palazzo Madama bacchettano il fatto che si sia voluto intervenire su un regolamento, il decreto del capo dipartimento politiche fiscali del 22 novembre 2005 attraverso una legge ordinaria. Ma non è una novità. Lo stesso regolamento per due volte in passato è stato modificato da leggi ordinarie (prima dalla Finanziaria 2008 e poi dalla legge di stabilità 2011) che hanno elevato il contributo a carico dei comuni fino a portarlo all'i per mille. La novità della norma consiste nella fissazione di una data certa (30 aprile) per il versamento che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non sarà più a carico dei concessionari ma a carico dei comuni. Pagina 31 loprdr■ possibile riu Pagina 10 di 11 press LinE ItaliaOggi 15/03/2012 La Camera approva il decreto ambiente Sacchi di plastica e aiuti sui rifiuti DI LUIGI CHIARELLO del decreto. Il testo varato dalla Camera ha perso le norme in materia di rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE), la proroga delle autorizzazioni in essere riguardanti gli impianti di miscelazione di rifiuti speciali, le disposizioni sulla tariffa con natura corrispettiva in luogo della Tarsu e il tributo speciale per il deposito in discarica dei orna la plastica per i acchetti da usare per il trasporto di prodotti, ma la plastica sarà utilizzabile per le sole bustine senza orecchie. Quelle, per intenderci, usate da farmacie e profumerie. La plastica sarà poi utilizzabile anche quando gli spessori saranno di 100 micron per uso alimentare e 60 per grmr,w (di,r dile<pla ambiente. OK, ivoo hA naia, altri usi. Viene, inoltre, Ora tornano f sacchetti di plastica confermato il principio Deroga al biodegrarkrbile. Rifiuti campani anche fuori, regione ché gli enti locali della Campania potranno avviare fuori regione i rifiuti trattati meccanicamente secondo il «principio di leale collaborazione». E, a determinate condizioni, il compostaggio dei rifiuti urbani organici bioderifiuti solidi. Il testo affronta, gradabili non sarà soggettato ad invece; questioni spinose come le autorizzazione. Arrivano, quindi, misure di compensazione per la nuove norme in tema di rifiuti da realizzazioni di impianti di tratattività agricole. E una nuova ditamento rifiuti. Che non saranno sciplina per la raccolta degli abiti meramente monetarie e, in caso usati. Sono solo alcune delle novità di inosservanza, dovranno essere contenute nel decreto ambientale restituite. E conferma le norme (n. 2/2012), che ieri ha incassato del decreto originario stilla ripreil voto di fiducia della Camera (si sa delle infrastrutture nel paese. veda ItaliaOggi di ieri). Il testo, I materiali da riporto vengono emendato dalle commissioni a considerati matrici ambientali e Montecitorio, andrà ora in senato potranno rientrare nella discipliper la conversione in legge entro na del sottoprodotto. il 25 marzo. Termine di scadenza Riproduzione riservata Ts btbirOgg0 (..T. Pagina 31 r „, kgou possibile riu Mti rifhai Pagina 11 di 11