Ufficio stampa
Rassegna stampa
giovedì 15 marzo 2012
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INDICE
Il Sole 24 Ore
SUL TAVOLO DEL GARANTE CONTI CORRENTI E SINDACI
15/03/12
Pubblica amministrazione
USCITA OBBLIGATA PER GLI STATALI CON REQUISITI NEL 2011
15/03/12
Economia e Lavoro, Pubblica amministrazione
Per Fitch il Tpl aumenterà le perdite
15/03/12
3
4
6
Pubblica amministrazione
Italia Oggi
Chiese senza Tarsu
15/03/12
7
Pubblica amministrazione
Candidature anticipate alle elezioni
15/03/12
8
Pubblica amministrazione
Imu legata a quanto è possibile costruire
15/03/12
9
Pubblica amministrazione
Senato, dubbi su 1 per mille all'Anci-Ifel
15/03/12
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Pubblica amministrazione
Sacchi di plastica e aiuti sui rifiuti
15/03/12
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Pubblica amministrazione
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15/03/2012
.Mthodty I provvedimenti all'esame
Sul tavolo del Garante
conti correnti e sindaci
Gianni Trovati
MILANO
::::::::: L'allarme lanciato martedì
sui controlli fiscali «invasivi»
può lasciar immaginare un cambio di rotta da parte del Garante
della Privacy, Francesco Pizzetti, sui provvedimenti in arrivo?
Certo, la critica non si rivolgeva
alle verifiche fiscali tout court,
ma solo a quelle che rischiano di
produrre «strappi allo stato di diritto»; fatto sta che, anche per
prevenire il pericolo, i provvedimenti applicativi delle norme anti-evasione che passano per l'utilizzo di dati personali finiscono
sul tavolo del Garante prima
dell'approvazione definitiva.
Al momento, in attesa del disco verde dell'Authority ci sono
due provvedimenti che poggiano su un terreno particolarmente sensibile dal punto di vista
del rapporto tra Fisco e privacy.
Il primo è quello che supera le
barriere del segreto bancario, e
mette in campo l'invio al Fisco,
da parte di banche e intermediari finanziari, dei dati su conti correnti e rapporti finanziari dei loro clienti. Lo scopo della misura, introdotta dall'articolo n del
decreto «Salva-Italia» (Dl
201/2011), è proprio quello di inserire i contribuenti a rischioevasione nelle «liste selettive»
su cui giusto martedì il Garante
ha chiesto di «fare attenzione».
L'Authority, poi, è chiamata
a dire la sua sulle convenzioni
fra Comuni e amministrazione
finanziaria e Inps per lo scambio di database essenziale per
rilanciare la lotta all'evasione
da parte dei sindaci. Il quadro
normativo è ormai completo,
dopo il via libera a inizio febbraio per l'ultimo provvedimento
del direttore dell'Agenzia sulle
modalità di invio delle segnalazioni nei diversi ambiti di intervento. Senza l'apertura dei database, hanno però lamentato in
più occasioni i sindaci, si rimane confinati nel campo delle
buone intenzioni.
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Il Sole12
15/03/2012
Uscita obbligata
per gli statali
con requisiti nel 2011
I lavoratori non potranno restare
in servizio oltre i 65 anni di età
Aldo Cicca rella
Con la circolare 37 di ieri
l'Inps ha fornito indicazioni per
quanto concerne le disposizioni
in materia di trattamenti pensionistici e di fine servizio e fine rapporto relativi agli iscritti alle casse gestite dall'ex Inpdap. In particolare sono state fornite indicazioni su equo indennizzo e pensione privilegiate. L'articolo 6 del Dl
201/2011 ha abrogato gli istituti
dell'accertamento dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, demandando, ove previsto,
la competenza in materia di tutela delle infermità dipendenti da
causa di servizio all'Inail, mentre,
ai fini che qui interessano, il riconoscimento dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata
continuano a essere disciplinati
dalla normativa vigente alla data
di entrata in vigore del Dl (6 dicembre 2011) nei confronti del
comparto sicurezza e delle Forze
armate. La normativa previgente
continua a esplicare i suoi effetti
anche per i procedimenti di riconoscimento dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata
già avviati alla data del 6 dicembre zon; nei casi in cui alla predetta data non siano scaduti i termini
per la domanda di prestazione;
nelle ipotesi di procedimenti avviabili d'ufficio relativi a eventi intervenuti anteriormente al 6 dicembre 2011.
L'introduzione del sistema contributivo pro-rata dal i° gennaio
2012 determina per il personale
militare, delle forze di polizia e
dei vigili del fuoco, la cui pensione veniva calcolata con il sistema
retributivo il venir meno dell'accesso al pensionamento con 53 anni di età e massima anzianità contributiva, salva l'ipotesi in cui detto personale abbia già raggiunto
al 31 dicembre 2011 l'aliquota massima dell'ottanta per cento. In attesa che venga emanato il regolamento per l'armonizzazione (si
veda anche l'articolo sotto) dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, nei confronti del personale delle Forze Armate, del comparto sicurezza e dei lavoratori
per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età quali continuano a trovare applicazione sia i requisiti prescritti per il diritto a pensione che il regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011. Venendo meno, dal 1°
gennaio 2012, sia la possibilità di
conseguire il diritto a pensione
con 4o anni di anzianità contributiva a prescindere dall'età per chi
non ha già maturato tale requisito
a fine 2011, sia la nozione di anzianità contributiva massima, alle
cessazioni con 4o anni di anzianità contributiva non potrà più essere applicato il termine di 6 mesi (o
quello di 105 giorni previsto dalle
deroghe del D1 138/zon), per il pagamento delle prestazioni di fine
servizio. Pertanto, per il personale interessato dalle nuove regole
di accesso e calcolo della pensione e che cessa dal servizio senza
aver raggiunto i limiti di età previsti dal proprio ordinamento di appartenenza, i trattamenti di fine
servizio e fine rapporto non possono essere messi in pagamento
prima di 24 mesi dall'interruzione
del rapporto di lavoro. La circolare n. 2/2012 della Funzione pubblica ha, poi, precistato che i lavoratorui che hanno maturato i requisiti per l'uscita dal posto di lavoro
entro il 31 dicembre 2011 non potranno restare in servizio oltre i
65 anni di età.
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es, APPROFONDIMENTO ON LINE
Le altre circolari suRa riforma
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Il Sole12
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Il calendario delle uscite per i dipendenti pubblici
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15/03/2012
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Per Fitch
il Tpl
aumenterà
le perdite
Il trasporto pubblico locale in Italia ha davanti un percorso a ostacoli, costellato di aumenti del prezzo dei biglietti
(+20% entro il 2014), crescita
delle perdite aziendali (dai ioo
milioni medi annui registrati fino al 2010, a circa 300 milioni
nel 2014), rallentamento del
processo di liberalizzazione. A
delineare un futuro nero per il
settore è uno studio di Fitch Ratings, che prende le mosse dai
tagli disposti dalle recenti manovre di riequilibrio dei conti
pubblici. Proprio quei tagli, secondo lo studio, produrranno
un cambiamento del modello
di finanziamento del Tpl, perché determineranno l'aumento del 2o% del prezzo di biglietti e abbonamenti (a circa 3,7 miliardi entro il 2014), e il conseguente incremento di peso dal4o al 500/0- dei ricavi da mercato, avvicinando così l'Italia
alla media europea. Il problema, sottolineato da Fitch, è che
la rigidità dei costi aziendali,
costituiti per il 75% da personale e carburante, limiterà la possibilità di riequilibrare la bilancia. E le conseguenze saranno
pesanti: l'aumento "inerziale"
dei costi spingerà la crescita
delle perdite del settore dalli:io
milioni attuali ai 300 milioni
del 2014, trasferendo ulteriori
pressioni sui bilanci degli enti
locali proprietari e sui loro rating. La riduzione di risorse
pubbliche renderà più difficile anche il processo di liberalizzazione, visto anche il rischio di frequenti cambiamenti normativi.
Si.Pier.
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ItaliaOggi
15/03/2012
Cassazione non estende il beneficio alle università
Chiese senza Tarsu
Ma gli enti ecclesiastici la pagano
DI DEBORA ALBERICI
1 decreto «Salva Italia» non
«snatura la Tarsu». Infatti,
gli istituti ecclesiastici sono
esenti dall'imposta solo nel
caso in cui siano luoghi di culto
in senso stretto. Restano fuori
dal beneficio fiscale le università
e gli altri luoghi dove si produce
spazzatura. A questa interessante conclusione è giunta la Corte di
cassazione che, con la sentenza n.
4027 del 14 marzo 2012, ha accolto il ricorso presentato dal comune di Roma. E con le motivazioni
di ieri ha chiuso definitivamente
il sipario sulla vicenda perché
ha accolto nel merito il quarto
motivo del gravame presentato
dall'ente locale e respingendo il
ricorso introduttivo presentato
dall'Università Gregoriana contro la cartella di pagamento. A
conclusione opposte erano giunti i giudici di merito. Infatti, la
Ctp e la Ctr avevano accolto le
istanze presentate dall'istituto
ecclesiastico ritenendolo esente dal pagamento dell'imposta.
Ora la Cassazione ha ribaltato il
verdetto spiegando che la tassa
sui rifiuti, nonostante le alterne
I
vicende che l'hanno vista passare
da tributo a tariffa e da tariffa a
tributo nell'evoluzione normativa
«che ne ha caratterizzato la disciplina dal dpr n. 507 del 1993, al
dlgs n. 22 del 1997, al dlgs n. 152
del 2006 e, infine, all'art. 15 del dl
n. 201 del 2011 ha avuto sempre,
e in particolare a partire dalla
disciplina dettata con il c.d. «decreto Ronchi», una valenza specifica di corrispettivo di un servizio
legato alla qualità e quantità dei
rifiuti prodotti dal soggetto passivo, articolandosi in una «quota
fissa», commisurata alle necessità
pubbliche di erogazione del servizio, ed in una «quota variabile»,
commisurata ai rifiuti prodotti».
In altri termini, è la produzione
e il conferimento di rifiuti la ratio
dell'imposizione e, al tempo stesso, delle relative agevolazioni. Ma
in questo caso non viene allegata alcuna condizione oggettiva
di esclusione dell'immobile in
questione dal conferimento dei
rifiuti che, come edificio universitario, produce allo stesso modo
degli altri edifici alla stessa funzione destinati. Infatti l'università non è un edificio destinato
al culto (edifici che l'art. 10 del
Regolamento comunale di Roma
n. 24 del 2003 sulla applicazione
sperimentale della Tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani esclude dal calcolo delle superfici, ma
sempre perché ritenuti «incapaci
di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche e per il particolare uso cui sono adibiti») e, in
assenza di una specifica norma
di legge o regolamentare, non è
sufficiente ai fini dell'esenzione
dalla «tassa dei rifiuti» la condizione soggettiva considerata nella
richiamata (e sotto questo profilo
inattuata) norma del Trattato lateranense».
Nell'udienza svoltasi al Palazzaccio lo scorso 7 febbraio la
Procura generale della Suprema
corte non si era allontanata molto dalla conclusione cui è giunto
il collegio. Era stato infatti chiesto l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso presentati dall'ente
locale.
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Chiese senza Tar
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15/03/2012
ItaliaOggi
OK AL DECRETO
Candidature
anticipate
alle elezioni
Ok del senato al decreto che
anticipa i termini di presentazione delle liste e delle
candidature per le elezioni
amministrative del prossimo
6 maggio, in maniera da evitare che il periodo dedicato a
questo coincida con la pausa
pasquale. In prima lettura,
stamattina, l'aula di palazzo
Madama ha approvato infatti il
testo del decreto a larghissima
maggioranza, approvando anche un odg del relatore Carlo
Vizzini che chiede al governo
di assumere l'iniziativa per
la nomina a commissari degli
attuali presidenti di provincia
fino al rinnovo degli organi di
governo dei rispettivi enti.
Bocciatura, invece, per un
odg a firma Calderoli che impegnava il governo a non favorire proposte di modifica
della legge elettorale che, discostandosi dal modello delle
leggi per le elezioni degli organi degli enti locali, portassero
a composizioni delle Camere
su base bipartitica e non garantissero la scelta dell'eletto
da parte dell'elettore. Pd, Pdl
e Terzo Polo hanno obiettato
che il testo di Calderoli tendeva a condizionare l'esame
della legge elettorale, contestandone l'introduzione in un
decreto tecnico sulle prossime
amministrative.
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ItaliaOggi
15/03/2012
Tar Lombardia su tassazione aree
Imu legata a quanto
è possibile costruire
DI SERGIO TROVATO
er determinare l'Ici dopvuta dal contribuente su
un'area occorre tener conto solo delle sue potenzialità edificatorie, che costituiscono
un indice di capacità contributiva
adeguata. Il comune, dunque, può
fare riferimento alla superficie
lorda di pavimento edificabile anziché a quella fondiaria del lotto.
Naturalmente, questa regola vale
anche per l'Imu. Lo ha stabilito
il Tar Lombardia con la sentenza
n. 306 del 27 febbraio 2012. Nel
caso in esame, la deliberazione del
comune era stata impugnata perché aveva determinato il valore di
mercato delle aree utilizzando il
parametro della superficie lorda
di pavimento, facendo riferimento
solo alle potenzialità edificatorie
dei lotti. Per i giudici amministrativi, l'articolo 5 del decreto
legislativo 504/1992 «non osta ad
una operazione interpretativa di
questo tipo, perché la norma è
tutta impostata sulle potenzialità edificatorie dell'area». E questa scelta normativa siiattribuire
valore decisivo alle potenzialità
edificatorie dell'area a scapito di
altri parametri (quali l'ampiezza
del terreno), che pure potrebbero
concorrere a determinare il valore venale del bene, ricordano i
giudici, trova conferma nella pronuncia della Corte costituzionale
(sentenza 41/2008), secondo la
quale la potenzialità edificatoria
dell'area «costituisce un indice di
capacità contributiva adeguata».
In effetti, i criteri per quantificare il valore di un'area edificabile
sono quelli fissati dall'articolo 5.
Quindi, occorre stabilire il valore venale in comune commercio
dell'area al 1° gennaio dell'anno
di imposizione, vale a dire il suo
valore di mercato. La norma prevede che occorra fare riferimento
a zona territoriale di ubicaz' ione
dell'area, indice di edificabilità,
destinazione d'uso consentita,
oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per
la costruzione e, infine, ai prezzi
medi rilevati sul mercato di aree
aventi le stesse caratteristiche. I
valori possono essere deliberati
anche dalla giunta, sulla base di
una perizia redatta dall'ufficio tecnico. Tuttavia, la delibera emanata dalla giunta comunale che fissa
i valori delle aree edificabili, e gli
atti interni che la precedono, non
devono essere allegati all'avviso
di accertamento Ici o Imu. Inoltre, i valori deliberati dalla giunta
sono meramente indicativi e equiparabili al redditornetro. Dunque,
il giudice ha il potere di ritenere
illegittime le presunzioni sù cui si
fondano qualora il contribuente
sia in grado di provare il contrario. In questo senso si è espressa
la Ctr di Potenza, prima sezione,
con la sentenza 267 del 29 dicembre 2011. La mancata allegazione
all'accertamento fiscale di questi
atti generali non genera alcuna
nullità. La conoscibilità delle deliberazioni comunali si presume
poiché sono soggette a pubblicità
legale. Quindi, non devono essere
allegate agli avvisi di accertamento anche se richiamate nella motivazione. La loro conoscibilità è
presunta erga omnes, nonostante
l'articolo 7 dello Statuto dei diritti
del contribuente (legge 212/200)
preveda l'obbligo di allegazione
all'avviso di accertamento degli
atti ai quali si fa riferimento nella
motivazione. Questa norma, infatti, espressamente dispone che gli
atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari devono
indicare i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione. Se nella
motivazione si fa riferimento ad
un altro atto, questo deve essere
allegato air atto che lo richiama.
Va però ricordato che l'articolo 6
del dlgs 32/2001 ha disposto una
parziale deroga al principio contenuto nell'articolo 7, consentendo
di escludere l'allegazione dell'atto
richiamato.
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15/03/2012
ItaliaOggi
DL FISCALE
Senato, dubbi
su 1 per mille
all'Anci-Ifel
A rischio 1'1 per mille del
gettito Imu destinato all'Anci-Ifel. La disposizione contenuta nel decreto sulle
semplificazioni fiscali (dl
n.16/2012) all'esame delle
commissioni bilancio e finanze del senato «non è conforme alle regole sulla redazione
dei testi normativi» in quanto
modifica «con fonte primaria
una fonte subordinata». A
sollevare dubbi sulla legittimità della disposizione è il
servizio studi del senato nel
dossier dedicato al dl fiscale.
I tecnici di palazzo Madama
bacchettano il fatto che si sia
voluto intervenire su un regolamento, il decreto del capo
dipartimento politiche fiscali
del 22 novembre 2005 attraverso una legge ordinaria. Ma
non è una novità. Lo stesso
regolamento per due volte in
passato è stato modificato da
leggi ordinarie (prima dalla
Finanziaria 2008 e poi dalla
legge di stabilità 2011) che
hanno elevato il contributo
a carico dei comuni fino a
portarlo all'i per mille. La
novità della norma consiste
nella fissazione di una data
certa (30 aprile) per il versamento che, a decorrere dal
1° gennaio 2013, non sarà più
a carico dei concessionari ma
a carico dei comuni.
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ItaliaOggi
15/03/2012
La Camera approva il decreto ambiente
Sacchi di plastica
e aiuti sui rifiuti
DI LUIGI CHIARELLO
del decreto. Il testo varato dalla
Camera ha perso le norme in materia di rifiuti di apparecchiature
elettriche e elettroniche (RAEE),
la proroga delle autorizzazioni
in essere riguardanti gli impianti di miscelazione di rifiuti speciali, le disposizioni sulla tariffa
con natura corrispettiva in luogo
della Tarsu e il tributo speciale
per il deposito in discarica dei
orna la plastica per i
acchetti da usare per
il trasporto di prodotti,
ma la plastica sarà utilizzabile per le sole bustine senza
orecchie. Quelle, per intenderci,
usate da farmacie e profumerie.
La plastica sarà poi utilizzabile
anche quando gli spessori saranno di 100 micron per
uso alimentare e 60 per
grmr,w
(di,r
dile<pla ambiente. OK, ivoo
hA naia,
altri usi. Viene, inoltre,
Ora tornano f sacchetti di plastica
confermato il principio
Deroga al biodegrarkrbile. Rifiuti campani anche fuori, regione
ché gli enti locali della
Campania potranno
avviare fuori regione
i rifiuti trattati meccanicamente secondo
il «principio di leale
collaborazione». E, a
determinate condizioni, il compostaggio
dei rifiuti urbani organici bioderifiuti solidi. Il testo affronta,
gradabili non sarà soggettato ad
invece; questioni spinose come le
autorizzazione. Arrivano, quindi,
misure di compensazione per la
nuove norme in tema di rifiuti da
realizzazioni di impianti di tratattività agricole. E una nuova ditamento rifiuti. Che non saranno
sciplina per la raccolta degli abiti
meramente monetarie e, in caso
usati. Sono solo alcune delle novità
di inosservanza, dovranno essere
contenute nel decreto ambientale
restituite. E conferma le norme
(n. 2/2012), che ieri ha incassato
del decreto originario stilla ripreil voto di fiducia della Camera (si
sa delle infrastrutture nel paese.
veda ItaliaOggi di ieri). Il testo,
I materiali da riporto vengono
emendato dalle commissioni a
considerati matrici ambientali e
Montecitorio, andrà ora in senato
potranno rientrare nella discipliper la conversione in legge entro
na del sottoprodotto.
il 25 marzo. Termine di scadenza
Riproduzione riservata
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Rassegna stampa - Comune di Anzola dell`Emilia