FATTURAZIONE ELETTRONICA ALLA P.A. E
CONSERVAZIONE DIGITALE
a cura di Lelio Cacciapaglia
Quali sono le operazioni che comportano l’emissione della fattura elettronica
In linea di principio deve essere emessa fattura elettronica per qualunque operazione soggetta a fatturazione se
il destinatario è una amministrazione pubblica; dunque, le operazioni in questione, in via generale, riguardano:
•
•
cessione di beni;
prestazioni di servizi.
Si prescinde dalla configurazione giuridica del rapporto (mera cessione, di fornitura periodica, di appalto, di
somministrazione, di consulenza, ecc.).
Alcuni esempi
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il geometra che predispone una perizia per un Comune relativamente ad un terreno da lottizzare;
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l’avvocato che difende un ente pubblico in giudizio;
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un docente che tiene delle lezioni alla Scuola superiore della PA o alla Scuola superiore dell’economia e delle
finanze;
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il meccanico che esegue riparazioni alle autovetture della polizia e dei carabinieri;
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l’impresa di costruzioni che esegue riparazioni su un immobile della Regione;
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l’elettricista che esegue il rifacimento dell’impianto elettrico di un Comune;
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l’impresa di pulimento che gestisce l’appalto in un ente pubblico;
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il sindaco o revisore di un ente di assistenza sociale;
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una impresa che fornisce materiale di Cancelleria ad una Cassa di previdenza.
Cosa è una fattura elettronica – caratteristiche generali
La fattura elettronica è un documento fiscale non cartaceo e quindi per certi versi “immateriale”.
La direttiva 2010/45/UE recepita dal legislatore nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2013, nel modificare l’art.
217 della direttiva 2006/112/CE, dispone che “Ai fini della presente direttiva per fattura elettronica s’intende una
fattura contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva emessa e ricevuta in formato elettronico”.
Ü La definizione di fattura elettronica è contenuta, nell’ambito dell’ordinamento italiano, nell’articolo 21,
comma 1, D.P.R. n. 633/1972.
Dalla lettura della disposizione si evince che l’elemento determinante per distinguere le fatture elettroniche da
quelle cartacee (c.d. analogiche) non è il tipo di formato originario utilizzato per la propria creazione (word, excel,
o generata tramite un programma di fatturazione) ma la circostanza che la fattura sia in formato elettronico
quando viene trasmessa (o messa a disposizione), ricevuta e accettata dal destinatario.
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È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
& NOMATIVA
D.P.R. n. 633/1972 Articolo 21, comma 1
(...) Per fattura elettronica si intende la fattura che è stata emessa e ricevuta in un qualunque formato
elettronico; il ricorso alla fattura elettronica è subordinato all’accettazione da parte del destinatario.
L’emissione della fattura, cartacea o elettronica, da parte del cliente o del terzo residente in un Paese con il
quale non esiste alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza è consentita a condizione
che ne sia data preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate e purché il soggetto passivo nazionale abbia
iniziato l’attività da almeno cinque anni e nei suoi confronti non siano stati notificati, nei cinque anni
precedenti, atti impositivi o di contestazione di violazioni sostanziali in materia di imposta sul valore aggiunto.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono determinate le modalità, i contenuti e le
procedure telematiche della comunicazione. La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto
della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
Dunque, è irrilevante il tipo di formato originario, elettronico o cartaceo, utilizzato per la sua creazione. Ne
consegue che:
non si considera “elettronica” la fattura emessa tramite un software di contabilità o di elaborazione di
testi o foglio di calcolo, e poi inviata e ricevuta in formato cartaceo: sebbene creata in formato
elettronico, la fattura non si considera “elettronica” poiché è ricevuta in formato cartaceo e come tale
verrà archiviata presumibilmente in un classico dox;
si considera “elettronica”, viceversa, la fattura emessa in formato cartaceo, trasformata in documento
informatico, inviata e ricevuta tramite canali telematici (es.: posta elettronica), a condizione che siano
rispettati i requisiti di legge. Come tale verrà archiviata in formato elettronico (vale a dire sotto forma di
file).
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È vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
L’Agenzia delle Entrate, con circolare 19 ottobre 2005, n. 45, ha fatto presente che la fattura elettronica consiste
in un documento informatico a rilevanza fiscale, di tipo “statico e non modificabile”, ossia un documento emesso
in modo tale che il suo contenuto non risulti alterabile né durante le fasi di accesso e conservazione del
medesimo, né successivamente.
Ü Ne consegue che il file non deve contenere né macroistruzioni né codici eseguibili.
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PRASSI
Agenzia delle Entrate circolare 6 dicembre 2006, n. 36
Macroistruzioni Sono comandi interni che, al verificarsi di determinati eventi, possono generare automaticamente
modifiche o variazioni dei dati contenuti nel documento. Occorre che all’interno del documento informatico non siano
inserite “macroistruzioni” che permettano, ad esempio, l’aggiornamento automatico della data dello stesso; ciò al fine
di impedire che, all’atto di apertura o della visualizzazione del documento, si verifichi un aggiornamento automatico dei
dati che, per espressa previsione normativa, devono invece restare immutati.
Codici eseguibili Sono “istruzioni, non sempre visibili all’utente, che consentono all’elaboratore di modificare il
contenuto del documento informatico”. Esistono, infatti, documenti o file cosiddetti “eseguibili” che, se opportunamente
programmati, possono cambiare il contenuto informativo. Le istruzioni non sempre sono visibili all’utente, che non è
dunque in grado di controllare, in modo non pilotato all’apertura del documento informatico, l’aspetto e il contenuto
dello stesso.
Ü Tutto ciò detto in via generale, occorre però precisare che per quanto riguarda la fatturazione alla PA vige
l’obbligo del formato XML.
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Estratto dal libro “Fatturazione elettronica alla P.A. e conservazione digitale
Guida agli adempimenti + software operativo
Indice dei principali argomenti del volume
Nuovi obblighi in vigore dal 31 marzo 2015
Soggetti interessati
Modalità per fatturare alla P.A. in formato elettronico
Conservazione digitale
Esempi e schemi
Appendice operativa:
Come riscuotere o farsi finanziare i Crediti verso la P.A.
Il software consente:
Produzione di 25 fatture elettroniche
Firma digitale in automatico
Invio alla Pubblica Amministrazione
Conservazione sostitutiva per 10 anni
Assistenza gratuita per un mese
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Gennaio 2015
di Lelio Cacciapaglia
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0210 fattura elettronica