Come è impostata la nuova normativa?
Reg. CE 834/07
In vigore dal
01.01.2009
Reg. CE 889/08
In vigore il
01.01.2009
Bozze
regolamenti o
GdL attivati
Pubblicazione
entro il 2009
1.TESTO BASE
2.Norme tecniche applicative per:
PRODUZIONE AGRICOLA,
ALLEVAMENTO, PREPARAZIONE
3.Norme tecniche applicative per:
ACQUACOLTURA, ALGHE,
trasformazione VINO
Nel frattempo è possibile fare riferimento a
norme nazionali o disciplinari volontari
approvati dallo Stato membro
Gli ultimi aggiornamenti?
Reg. CE 967/08
Rimanda al 1 luglio 2010 l’obbligo di impiego del logo
comunitario per i prodotti ottenuti nei Paesi Membri.
Reg. CE 1235/08 Stabilisce le modalità di applicazione del regolamento CE
n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione
di prodotti biologici dai Paesi Terzi
Reg. CE 1254/08 Norme di produzione eccezionali per la produzione.
Estesa possibilità impiego foraggi aziendali in
conversione fino al 100% della S.S.
Ammessi in via transitoria fino al 2013:
- l’aggiunta, al substrato, di estratto o di autolisato di
lievito non biologico nella misura massima del 5 %;
- l’uso degli ossidi e idrossidi di ferro per la colorazione di
uova sode.
A partire dal 2014 i lieviti saranno considerati ingredienti
di origine agricola
IERI
Campo di applicazione
Reg. CEE
2092/91
OGGI
Reg. CE
834/07
Alle precedenti categorie si
1.Produzioni agricole e
aggiungono:
selvatiche
2.Trasformati ad uso alimentare 5.Prodotti dell’acquacoltura
3.Mangimi e materie prime per 6.Alghe marine
mangimi
7.Lieviti utilizzati come alimenti
(prodotti con substrati BIO) e
4.Sementi e materiale di
mangimi
moltiplicazione
NO prodotti della caccia e della
pesca
Mancano norme tecniche
specifiche per il vino
Saranno definite norme tecniche
per il vino
IERI
Reg. CEE
2092/91
Chi è tenuto ad assoggettasi al
sistema di controllo UE?
1.Produttori agricoli
2.Allevatori, apicoltori
3.Industrie agroalimentari e
mangimistiche (NO pet food)
4.Importatori da Paesi terzi
Magazzini
5.Commercianti e grossisti
6.Dettaglianti che vendono
prodotto sfuso (ortofrutta,
gastronomia, ecc.)
OGGI
Reg. CE
834/07
Tutto confermato, obbligo più
esplicito per i distributori
“Il presente regolamento si
applica a qualsiasi operatore che
esercita attività in qualsiasi fase
della produzione, preparazione e
distribuzione…”
NO Ristorazione collettiva
Lo Stato membro può comunque
adottare norme nazionali o
volontarie in materie di controllo
ed etichettatura
IERI
Reg. CEE
2092/91
Quali sono le sanzioni in caso di
inadempienze?
Non sono definite specifiche
sanzioni dall’UE
In Italia non sono state definite
sanzioni specifiche,
normalmente si ricorre alle
sanzioni previste dal D.Lgs. 27
gennaio 1992, n. 109 relativo
all’etichettatura dei prodotti
alimentari.
Errata denominazione, pubblicità
ingannevole, fino a frode in
commercio
OGGI
Reg. CE
834/07
Non cambia nulla
Una proposta di legge nazionale
per la regolamentazione
dell’intero settore, depositata in
Parlamento, prevede sanzioni
specifiche sia per gli operatori che
per gli organismi di controllo
inadempienti.
IERI
Reg. CEE
2092/91
Cosa cambia per le
aziende agricole?
Concimazione e trattamenti
antiparassitari
Non è previsto alcun obbligo
esplicito per gli operatori. L’onere
della verifica circa l’effettiva
necessità è tutta a carico
dell’Organismo
OGGI
Reg. CE
834/07
Gli operatori devono conservare i
documenti giustificativi che
attestano la necessità di ricorrere
ai prodotti ammessi per la
concimazione, ammendamento e
difesa delle colture.
BOZZA DECRETO LEGGE
Documenti giustificativi - art. 3 e art. 5 del
Reg. (CE) n. 889/2008
Tale documento giustificativo può far parte della dichiarazione
firmata dall’operatore responsabile di cui all’art. 63, paragrafo
2 del Reg. (CE) n. 889/08, e deve comunque riguardare ogni
singolo intervento effettuato con i prodotti di cui all’allegato I
e II del Reg. (CE) n. 889/08
Per quanto detto possono essere considerate a titolo di esempio, i
seguenti documenti:
- relazione tecnico agronomica;
- certificato di analisi del terreno;
- relazione fitopatologica;
- carta dei suoli;
- bollettini metereologici e fitosanitari.
IERI
Reg. CEE
2092/91
Cosa cambia per le
aziende agricole?
Gestione e fertilizzazione dei
suoli
Il limite dei 170 kg di azoto era
citato tra i requisiti correlati
all’allevamento biologico, al
carico di bestiame e agli effluenti
in genere. Non sono chiaramente
identificate le sostanze organiche
da considerare nel calcolo del
carico di azoto per ettaro.
OGGI
Reg. CE
834/07
Il limite massimo dei 170 kg di
azoto per anno/ettaro di superficie
agricola utilizzata si applica
esclusivamente all'impiego di
letame, letame essiccato e pollina,
effluenti di allevamento
compostati inclusa la pollina,
letame compostato ed effluenti di
allevamento liquidi.
IERI
Reg. CEE
2092/91
Cosa cambia per le
aziende agricole?
Gestione e fertilizzazione dei
suoli
E’ previsto l’accordo di
comprensorio, visto il relazione
alla necessità di certificare
l’allevamento biologico, che
prevede necessariamente
l’interscambio sia di deiezioni che
foraggi
OGGI
Reg. CE
834/07
Ai fini dell'utilizzo di effluenti
eccedentari si possono stipulare
accordi scritti di cooperazione
solo con altre aziende ed imprese
che rispettano le norme di
produzione biologica.
BOZZA DECRETO LEGGE
Definizione di allevamento industriale
Si intende per “allevamento industriale”, di cui alla
“descrizione, requisiti di composizione, condizione per l’uso”
dell’ allegato I del Reg. (CE) n. 889/08 relativamente ai prodotti:
1. letame;
2. letame essiccato e pollina;
3. effluenti di allevamento compostati compresi pollina e
stallatico compostato;
4. effluenti di allevamenti liquido
BOZZA DECRETO LEGGE
Definizione di allevamento industriale
un allevamento in cui si verifichino almeno una delle seguenti
condizioni:
• gli animali siano tenuti in assenza di luce naturale o in
condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta
la durata del loro ciclo di allevamento;
• gli animali siano permanentemente legati o siano allevati in
gabbie o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata o,
in ogni caso, durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento
non dispongano di una zona di riposo dotata di lettiera vegetale;
BOZZA DECRETO LEGGE
Definizione di allevamento industriale
I prodotti di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 potranno essere
utilizzati in agricoltura biologica se accompagnati da apposita
dichiarazione, rilasciata dal fornitore, attestante che la
produzione degli stessi non sia avvenuta in allevamenti in cui si
siano verificate le citate condizioni.
IERI
Reg. CEE
2092/91
Cosa cambia per le aziende
agricole?
Riduzione periodo di conversione
La decisione assunta
dall’Organismo di controllo
viene verificata ed approvata
dall’autorità competente.
Ai fini della valutazione non è
indispensabile dimostrare
l’assenza di contaminazioni ma
la precedente condizione con
metodo equivalente al biologico.
OGGI
Reg. CE
834/07
La decisione circa la riduzione del
periodo di conversione potrà
essere assunta direttamente
dall’autorità competente, anche
senza un preventivo consenso
dell’Organismo di controllo.
Non è più sufficiente dimostrare il
mancato impiego di prodotti non
conformi, occorre dimostrare
l’assenza di contaminazioni nel
terreno.
IERI
Reg. CEE
2092/91
Cosa cambia per le
aziende agricole?
Raccolta dei prodotti e trasporto
verso le unità di preparazione
La chiusura degli imballaggi non è
richiesta solo se il trasporto avviene
tra un produttore (agricolo) e un
altro operatore entrambi
assoggettati al regime di controllo.
OGGI
Reg. CE
834/07
Non è richiesta la chiusura di
imballaggi, contenitori o veicoli
qualora il trasporto avvenga
direttamente tra due operatori
(anche preparatori), entrambi
assoggettati al regime di controllo
relativo alla produzione biologica.
IERI
OGGI
Reg. CEE
2092/91
Reg. CE
834/07
Vietato l’impiego di OGM e loro
derivati in tutte le fasi del
processo produttivo, compresi i
mezzi tecnici, additivi, aromi,
enzimi, ecc.
Confermato divieto di impiego
OGM e incompatibilità con il
metodo di produzione biologico.
Ammesso impiego solo nei
farmaci veterinari.
Adottata la soglia 0,9% come
limite di contaminazione
accidentale o tecnicamente
inevitabile.
Non prevedeva alcun limite
analitico di riferimento.
Gli Stati membri possono adottare
limiti più restrittivi (es. Italia).
Possibile definizione di una soglia
di contaminazione accidentale.
Mai stabilita.
Entro il 31.12.2011 sarà
riesaminata la situazione.
IERI
Reg. CEE
2092/91
Cosa cambia per le
industrie alimentari?
Non OGM additivi, aromi, ecc.
Era sufficiente una dichiarazione
circa il marcato impiego di OGM
rilasciata dalla ditta produttrice o
dal distributore responsabile della
emissione sul mercato.
La dichiarazione era normalmente
riportata nella scheda tecnica del
prodotto.
OGGI
Reg. CE
834/07
Ai fini della verifica del mancato
impiego di OGM e loro derivati negli
additivi, aromi, coadiuvanti tecnologici e
altri ingredienti di origine non agricola,
non garantiti dagli obblighi di
etichettatura (Reg. CE 1829/03 e
1830/03), viene proposto un apposito
modello di dichiarazione esplicita di
conformità al Reg. CE 834/07 da
richiedere alla ditta produttrice o
venditore. Lo stesso deve rendersi
disponibile ad eventuali controlli ed
analisi da parte dell’Organismo di
Controllo del cliente.
DICHIARAZIONE NON OGM PER I PRODOTTI
CONVENZIONALI non soggetti alla etichettautra
obbligatoria (Reg. CE 1829/03 e 1830/03)
1. il produttore o venditore dichiara prodotto non OGM e
non derivato da OGM
2. si impegna a comunicare eventuali variazioni e altre
info utili
3. autorizza l’OdC del cliente a verificare la correttezza
della dichiarazione anche mediante prelievi ed audit
IERI
Reg. CEE
2092/91
Cosa cambia per le
industrie alimentari?
Tracciabilità
Non era previsto alcun requisito
specifico, oltre agli obblighi di
legge, se non per la macellazione
e la produzione di carne (solo per
l’Italia).
OGGI
Reg. CE
834/07
Il sistema di controllo deve tenere in
dovuto conto specifici obblighi per
la tracciabilità del prodotto biologico
lungo tutte le fasi della filiera di
produzione e commercializzazione
che ogni Stato membro dovrà
definire in conformità all’art. 18 del
Reg. CE 178/02. Vedi, ad esempio,
la necessità di tracciare l’origine UE
o non UE di tutte le materie prime
lungo la filiera, correlata all’uso del
logo UE
IERI
Reg. CEE
2092/91
Cosa cambia per le
industrie alimentari?
Ingredientistica
Tutti gli additivi alimentari erano
classificati come ingredienti di
origine non agricola e non
rientravano nel conteggio della
percentuale bio
OGGI
Reg. CE
834/07
Ai fini del calcolo del contenuto
percentuale di ingredienti biologici (a
partire dal 1 luglio 2010) saranno
conteggiati anche alcuni additivi
alimentari elencati nell'apposito
allegato VIII e contrassegnati da un
asterisco nella colonna del codice
dell'additivo (saranno considerati
ingredienti di origine agricola)
Lista positiva additivi ammessi
Quelli asteriscati saranno conteggiati
tra gli ingredienti agricoli a partire dal
1 luglio 2010
IERI
Reg. CEE
2092/91
Cosa cambia per le
industrie alimentari?
Ingredientistica
Per poter fare qualsiasi
riferimento al biologico, nel
prodotto multi-ingrediente la
percentuale degli ingredienti di
origine agricola provenienti da
agricoltura biologica doveva
superare il 70%.
OGGI
Reg. CE
834/07
Nessun è previsto alcun limite circa il
contenuto minimo in ingredienti bio
per i prodotti multi-ingrediente.
Per i prodotti con un contenuto in
ingredienti bio inferiore al 95% l’uso
degli ingredienti convenzionali non è
più limitato da una lista positiva,
molto ristretta, che riporta i prodotti
non disponibili in quantità sufficiente
nel mercato comunitario. Tali lista
rimane valida per i prodotti con un
contenuto superiore al 95%
OGGI
Reg. CEE
2092/91
Cosa cambia per le
industrie alimentari?
Ingredientistica
I requisiti concernenti la
etichettatura ed ingredientistica
non lo permettono.
DOMANI
Reg. CE
834/07
E’ possibile certificare e immettere
sul mercato il tonno (convenzionale)
in olio di extra vergine di oliva
biologico o altri prodotti analoghi
ottenuti con prodotti ittici o
selvaggina.
IERI
Reg. CEE
2092/91
Etichettatura
Percentuale bio > 95%
OGGI
Reg. CE
834/07
Percentuale bio > 95%
Percentuale bio > 95%
AGRICOLTURA BIOLOGICA
nella denominazione
BIOLOGICO nella denominazione
Logo UE facoltativo
Rispetto liste positive additivi,
aromi, ecc. incluse limitazioni
ingredienti origine agricola
convenzionali (allegato VI).
Logo UE obbligatorio per i prodotti
europei confezionati facoltativo per i
prodotti Non UE
Obbligo indicazione origine materie
prime: Agricoltura UE/Non UE
Rispetto liste positive additivi, aromi,
ecc. incluse limitazioni ingredienti
origine agricola convenzionali
IERI
Etichettatura
Reg. CEE
2092/91
OGGI
Reg. CE
834/07
Percentuale bio 70-95%
(70% soglia minima)
Percentuale < 95%
(Nessuna soglia minima)
AGRICOLTURA BIOLOGICA nella
denominazione con indicazione della
percentuale
BIOLOGICO solo nella lista degli
ingredienti con indicazione della
percentuale.
Identificazione ingredienti in
etichetta
Logo UE vietato
Logo UE vietato
Rispetto liste positive additivi,
aromi, ecc. incluse limitazioni
ingredienti origine agricola
convenzionali (allegato VI)
NON RICHIESTO il rispetto liste
positive additivi, aromi, ecc.
incluse limitazioni ingredienti di
origine agricola convenzionali.
Etichettatura
TONNO all’olio extra vergine di oliva bio?
Diventa possibile…
Indicazioni obbligatorie
Obbligatorio per i prodotti confezionati
Non obbligatorio per i prodotti extra UE
Indicazioni obbligatorie
Obbligatorio per i prodotti confezionati
Non obbligatorio per i prodotti extra UE
Indicazioni obbligatorie
Obbligatorio per i prodotti confezionati
Non obbligatorio per i prodotti extra UE
Loghi di produzione biologica
Loghi di produzione biologica
Germania
Austria
Francia
Finlandia
Danimarca
Olanda
Slovacchia
Spagna
Libera circolazione dei prodotti biologici
Nuovo approccio
Libera circolazione dei prodotti biologici
Nuovo approccio
PRODOTTO BIOLOGICO (% bio > 95%)
PRODOTTO CON INGREDIENTI BIOLOGICI (% bio < 95%)
TONNO ALL’OLIO DI OLIVA BIOLOGICO
IERI
Reg. CEE
2092/91
Cosa cambia nel
sistema di controllo?
Era richiesta solo la conformità e non
l’accreditamento alla norma EN 45011.
La situazione si è diversificata in
relazione alle disposizioni nazionali
adottate dagli Paesi membri.
In Italia, così come in molti altri Paesi, la
valutazione di conformità è stata
effettuata direttamente dal Mi.P.A.F.
In Francia, invece, l’accreditamento EN
45011 è da molti anni pre-requisito
obbligatorio ai fini del rilascio
dell’autorizzazione da parte dell’Autorità
Competente.
OGGI
Reg. CE
834/07
Agli Organismi di controllo
privati è richiesto
obbligatoriamente
l’accreditamento EN 45011, la
norma di riferimento per la
valutazione di competenza e
terzietà degli enti di
certificazione di
prodotto/processo/servizio.
OGGI
Reg. CEE
2092/91
Cosa cambia nel
sistema di controllo?
Non era previsto alcun criterio di
programmazione basato
sull’analisi dei rischi.
L’Organismo di Controllo è
obbligato ad effettuare un
controllo completo almeno una
volta l’anno, indipendentemente
dalla tipologia e dal livello di
rischio dell’operatore.
DOMANI
Reg. CE
834/07
Le ispezioni devono essere
programmate sulla base di una
analisi dei rischi, garantendo
comunque una verifica completa
annuale più eventuali verifiche
straordinarie prevalentemente non
annunciate. In ogni caso, è
necessario effettuare almeno una
verifica completa ogni anno, con la
sola eccezione dei punti vendita e
grossisti dove la frequenza dei
controlli può essere minore.
IERI
Reg. CEE
2092/91
Cosa cambia nel
sistema di controllo?
Le analisi erano esplicitamente
richieste solo nel caso il tecnico
controllore sospetta il possibile
impiego di prodotti non conformi.
OGGI
Reg. CE
834/07
I controlli e le analisi sono svolti sia
per verificare la conformità del
processo produttivo che per
prevenire o dimostrare eventuali
contaminazioni accidentali.
Reg. CE 834/07
PRINCIPALI NOVITÀ
1.Principi o obiettivi di riferimento più chiari e aggiornati.
2.Esteso il campo di applicazione a nuove tipologie di prodotti
(acquacoltura, lieviti e alghe marine). I lieviti impiegati nella
trasformazione possono essere certificati bio (= substrati).
3.Definito limite di contaminazione accidentale per OGM
(=
convenzionale = 0,9%).
4.Definiti criteri chiari per la selezione e approvazione dei mezzi
tecnici e altre sostanze ammesse da includere nelle liste positive.
5.Da “AGRICOLTURA BIOLOGICA” a “PRODOTTO
BIOLOGICO”. Rimane comunque valido il principio del metodo
di produzione
6.Eliminato il limite minimo (70%) al fine di incentivare l’impiego
anche si singoli ingredienti bio. Si può certificare anche il tonno
con olio di oliva bio.
Reg. CE 834/07
PRINCIPALI NOVITÀ
7. Logo europeo obbligatorio per tutti i prodotti confezionati con un
con un contenuto di ingredienti bio maggiore del 95%. Quando si
usa il logo EU occorre evidenziare origine extra comunitaria del
prodotto.
8.Eliminata soglia minima 70% ingredienti bio, è possibile
certificare anche prodotti con un contenuto minimo di ingredienti
bio.
9.Il controllo all’attività di ristorazione non è obbligatorio, lasciata
libertà agli Stati membri di definire requisiti specifici.
10. Tracciabilità introdotta come requisito più chiaro correlato al
rispetto degli altri requisiti imposti dal regolamento.
11. I marchi volontari devono essere correlati al rispetto di
requisiti (più restrittivi) applicabili anche alle colture
convenzionali. Non possono ostacolare il libero accesso al
mercato alle altre produzioni biologiche provenienti dagli altri
Paesi dell’UE.
Reg. CE 834/07
PRINCIPALI NOVITÀ
11. Introdotta possibilità adozione di forme e modalità di
registrazione che supportino i vantaggi delle procedure di
“Certificazione Elettronica”.
12.Riconoscimento degli Organismi ed Autorità di controllo
operanti nei Paesi Terzi che si potrà basare sia sul principio dell’
“Equivalenza” che della “Conformità”.
13.Sistema di controllo: confermato e accentuato approccio in base
ai rischi, rimane il limite minimo 1 vista/anno. E’ possibile fare
meno di una vista solo ai commercianti di prodotti confezionati e/o
punti vendita al dettaglio.
14.Accreditamento ISO 65 (= UNI EN 45011) obbligatorio per gli
Organismi di Controllo.
15.Principio della “Flessibilità”: no deroghe generalizzate, ma
specifiche condizioni applicative regionali/nazionali approvate
dall’UE.
Reg. CE 889/08
PRINCIPALI NOVITÀ per agricoltori
1. Gli operatori devono conservare i documenti giustificativi che
attestano la necessità di ricorrere ai prodotti ammessi per la
concimazione, ammendamento e difesa delle colture.
2.
Il limite massimo dei 170 kg di azoto per anno/ettaro di
superficie agricola utilizzata si applica esclusivamente all'impiego
di letame, letame essiccato e pollina, effluenti di allevamento
compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di
allevamento liquidi.
3.Ai fini dell'utilizzo di effluenti eccedentari si possono stipulare
accordi scritti di cooperazione solo con altre aziende ed imprese
che rispettano le norme di produzione biologica.
Reg. CE 889/08
PRINCIPALI NOVITÀ per agricoltori
4.La produzione idroponica, ora adottata in alcuni Paesi del Nord
Europa, viene esplicitamente vietata.
5.E’ prevista l’introduzione di limitazioni d’uso anche per i prodotti
destinati alla pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti
usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in
un’azienda agricola. In attesa della definizione della lista delle
sostanze ammesse possono essere utilizzati unicamente i prodotti
autorizzati dall'autorità competente (MiPAF).
6.La decisione circa la riduzione del periodo di conversione potrà
essere assunta direttamente dall’autorità competente, anche senza
un preventivo consenso dell’Organismo di controllo. Non è più
sufficiente dimostrare il mancato impiego di prodotti non conformi,
occorre dimostrare l’assenza di contaminazioni nel terreno.
Misure transitorie…
In attesa della definizione delle sostanze ammesse per prodotti
per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati
per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in
un’azienda agricola possono essere utilizzati unicamente prodotti
autorizzati dall'autorità competente.
L’obbligo di impiego del logo UE è rimandato al 1 luglio 2010,
in attesa della nuova immagine grafica, per il momento si usa
quello vecchio alle medesime condizioni previste dal Reg. CEE
2092/91. Fino al 1 luglio 2010 non è obbligatorio indicare
l’origine della materia prima in etichetta.
A partire dal 1 luglio 2010 alcuni additivi (lecitine, pectina,
gomma arabica, ecc.), riportati nella lista positiva con un asterico,
rientreranno nel conteggio della percentuale di biologico.
Misure transitorie…
Fino al 1 luglio 2010 gli operatori possono continuare ad
utilizzare, ai fini dell'etichettatura, le disposizioni previste
dal regolamento (CEE) n. 2092/91 in relazione:
• al sistema di calcolo della percentuale di ingredienti
biologici degli alimenti;
• al numero di codice e/o al nome dell'autorità o
dell'organismo di controllo.
Misure transitorie…
Fino al 1 gennaio 2012 il materiale da imballaggio a
norma del regolamento (CEE) n. 2092/91 può continuare ad
essere utilizzato per i prodotti commercializzati con termini
che fanno riferimento al metodo di produzione biologico,
purché i prodotti siano conformi ai requisiti del
regolamento (CE) n. 834/2007.
Misure transitorie…
I prodotti ottenuti, condizionati ed etichettati
anteriormente al 1 gennaio 2009 a norma del regolamento
(CEE) n. 2092/91 possono continuare ad essere
commercializzati con termini che fanno riferimento al
metodo di produzione biologico fino ad esaurimento delle
scorte.
Cosa si prevede per il vino…
Estensione della validità delle liste positive
degli additivi e coadiuvanti tecnologici ammessi
già previste
Introduzione di nuovi additivi e coadiuvanti
ammessi, specifici per il vino
Limitazioni per anidride solforosa, imposte
con gradualità.
Lista negativa dei processi fisici vietati
NEWS: nuova sede
Via Nazario Sauro 2 (Bo)
www.icea.info
Scarica

Reg. CE 834/07