ESECUZIONE PENALE ESTERNA
RIFERIMENTI NORMATIVI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
LEGGE N°354 26 LUGLIO 1975
LEGGE N°663 10 OTTOBRE 1986 (GOZZINI)
D.P.R. N°309 9 OTTOBRE 1990
LEGGE N°165 27 MAGGIO DEL 1998 (SIMEONE)
D.P.R. N°230 30 GIUGNO 2000 (Regolamento di Esecuzione)
LEGGE N°154 27 LUGLIO DEL 2005 (MEDURI)
LEGGE N°251 05 DICEMBRE 2005 (EX CIRIELLI)
LEGGE N°49 21 FEBBRAIO 2006 (GIOVANARDI)
LEGGE N° 199 DEL 26 NOVEMBRE 2010
LEGGE N. 120, ART. 33 , LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ ANCHE NEI
CONFRONTI DI SOGGETTI COLTI ALLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA
11. LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 94, CHE HA CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IL
DECRETO LEGGE 1 LUGLIO 2013, N. 78, CONTENENTE "DISPOSIZIONI URGENTI
IN MATERIA DI ESECUZIONE DELLA PENA"
12. LEGGE DI CONVERSIONE 21 FEBBRAIO 2014, N. 10, RECANTE:
<<MISURE URGENTI IN TEMA DI TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI
DEI DETENUTI E DI RIDUZIONE CONTROLLATA DELLA POPOLAZIONE
CARCERARIA>>
13. STATISTICHE
UFFICI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA
L’art.72 (L.354/75)
L’art.118 (D.P.R. 230/00)
L’art. 3 (L. 154/05)
……..istituisce
i C.S.S.A., oggi U.E.P.E. ( 58 uffici
sul territorio nazionale e 25 sedi di servizio)
presso le sedi degli uffici di sorveglianza
…disciplinano la loro
organizzazione
COMMITTENTI
Tribunale di
Sorveglianza
Ufficio di
sorveglianza
U.E.P.E.
Istituti di
prevenzione e pena
…GLI U.E.P.E. SVOLGONO
Inchieste sociali per
- applicazione, modificazione, proroga, revoca delle
M.d.S.
- applicazione delle misure alternative alla detenzione
- trattamento dei condannati ed internati
- reinserimento nella vita libera dei sottoposti a M.d.S.
non detentive
Consulenza
- alle direzioni degli Istituti penitenziari per favorire il
buon esito del trattamento
Trattamento
- in ambiente esterno per l’applicazione e l’esecuzione
delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive, e
delle misure di sicurezza non detentive.
MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE
LEGGE 354/75
ART.47
- affidamento in prova al Servizio Sociale
ART.47 BIS
- affidamento in prova in casi particolari
ART.47 TER
- detenzione domiciliare
ART.47 QUATER
- misure alternative nei confronti dei soggetti affetti da
AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria
ART.47 QUINQUES
- detenzione domiciliare speciale
ART.48
- regime di semilibertà
AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE
LEGGE 354/75 – ART.47
-
Osservazione della personalità per almeno un
mese con sospensione della detenzione se
sussistono gravi motivi, concessa dal Magistrato di
Sorveglianza
-
Non è necessaria l’osservazione
DALLA DETENZIONE
DALLA LIBERTA’
CONDANNA
-
Non deve superare i 3 anni
(anche pena residua)
AFFIDAMENTO IN PROVA IN CASI PARTICOLARI
LEGGE 354/75 – ART. 47 – D.P.R. 309/90 – ART.94
DALLA DETENZIONE
DALLA LIBERTA’
DOCUMENTAZIONE
CONDANNA
Istanza al direttore dell’Istituto Penitenziario
-
-
Istanza al P.M. competente
-
Programma di recupero (in atto o in fieri)
-
Certificazione attestante lo stato di alcool/tossico
dipendenza rilasciato da una struttura pubblica,
nonché certificazione di idoneità del programma
presentato
-
Non deve superare i 4 anni
(anche pena residua)
L’Art. 47 bis non può essere concesso più di 2 volte (art.
abrogato dall’art.4 L.49/2006
AFFIDAMENTO IN PROVA IN CASI PARTICOLARI
LEGGE 49/06 (Giovanardi) Art. 4 undecies
(in modificazione dell’art.94 L.309/90)
DOCUMENTAZIONE
CONDANNA
segue
-
Programma
terapeutico
in
corso
o
da
intraprendere presso una struttura accreditata
istituzionalmente
-
Non superiore a 6 anni o a 4 anni se relativa a
titolo esecutivo comprendente reati relativi all’art.4
bis L.354/75
AFFIDAMENTO IN PROVA IN CASI PARTICOLARI
-
Il M.d.S. può disporre l’applicazione provvisoria della M.A., qualora
l’ordine di carcerazione sia stato già eseguito, in attesa della decisione
del Tribunale si Sorveglianza. Tale periodo se positivo, può essere
computato ai fini della determinazione del fine pene
-
Art. 4 bis c. 5 modificazione all’art.73 L.309/90: quando per mezzi, modalità
e circostanze, per quantità e qualità delle sostanze, i fatti previsti dal
presente art. sono di lieve entità si applicano le pene della reclusione da 1 a
6 anni……..
-
Se tali reati sono commessi da persona tossico dipendente il giudice su
richiesta delle parti, qualora non debba concedersi il beneficio della
sospensione condizionale della pena, può applicare, la pena del lavoro di
pubblica utilità.
-
Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della
sanzione detentiva irrogata e non può essere concessa per più di due volte.
DETENZIONE DOMICILIARE
LEGGE 354/75 – ART. 47 ter
CONDANNA
-
Non deve superare i 4 anni (anche se pena
residua)
-
Donna incinta o madre di prole di età inferiore ai
dieci anni
-
Padre esercente patria potestà quando la madre sia
deceduta o impossibilitata ad assistere alla prole
-
Persona in gravi condizioni di salute
-
Persona di età superiore ai 60 anni
-
Persona di età inferiore ad anni 21 per esigenze di
salute, studio, lavoro, famiglia
SE SI TRATTA DI:
segue
DETENZIONE DOMICILIARE
LEGGE 354/75 – ART. 47 ter
CONDANNA
-
Non superiore ai 2 anni
-
Non sussistono le condizioni per la concessione
di un beneficio maggiore (questa disposizione
non si applica ai condannati per i reati di cui al 4
bis-ass.ne di tipo mafioso, sequestro di persona
a scopo di rapina o estorsione, ass.ne finalizzata
al traffico di sostanze stupefacenti-)
-
Potrebbe essere disposto il rinvio della
esecuzione della pena ai sensi degli artt.146 e
147 del C.P. (donna incinta o madre di prole di
età inferiore ai tre anni; persona gravemente
ammalata; quando si sia presentata domanda di
grazia)
QUANDO
DETENZIONE DOMICILIARE
LEGGE 251/05 – ART.7 c.1-4
-
Non vi è limite temporale se la persona ha
compiuto 70 anni purchè non delinquente abituale,
professionale, o per tendenza…….
-
Non deve superare i tre anni o i due anni
-
Condannato al quale sia stata applicata la recidiva
prevista dall’art. 99 c.p.
-
Condannato per il quale non ricorrono
presupposti per l’affidamento in prova al S.S.
CONDANNA
SE SI TRATTA DI:
i
MISURE ALTERNATIVE NEI CONFRONTI DI
SOGGETTI AFFETTI DA AIDS CONCLAMATO O
DA GRAVE DEFICIENZA IMMUNITARIA
LEGGE 354/75 – ART. 47 QUATER
-
L’applicazione dei benefici previsti dagli art.47 e
47 ter è possibile anche oltre i limiti di pena
previsti dagli stessi articoli
-
Certificazione del servizio sanitario pubblico o del
servizio sanitario penitenziario
CONDANNA
DOCUMENTAZIONE
Tale misura non può essere applicata se l’interessato ha già fruito di analogo
beneficio e lo stesso è stato revocato da meno di un anno
DETENZIONE DOMICILIARE SPECIALE
LEGGE 354/75 – ART. 47 quinques
(art.3 L. 8 Marzo 2001)
-
Viene concesso quando non ricorrono le condizioni
di cui all’art. 47 ter per le madri di prole inferiore ai
10 anni, o al padre se la madre è deceduta o
impossibilitata, dopo l’espiazione di un terzo della
pena ovvero di almeno 15 anni nel caso di
condanna all’ergastolo.
-
Al compimento del 10 anno della prole il beneficio
può commutarsi in art.48 (semilibertà) o in art.21
(lavoro all’esterno)
REGIME DI SEMILIBERTA’
LEGGE 354/75 – ART. 48
-
La condanna non supera i sei mesi
-
Dopo la metà della pena ovvero 2/3 per i delitti
indicati dall’art 4 bis dell’O.P.
-
Anche prima della metà della pena se mancano i
presupposti all’affidamento in prova al Servizio
Sociale.
-
Dopo vent’anni per il condannato all’ergastolo
-
Dopo l’espiazione dei due terzi della pena
ovvero di almeno ¾ in caso dell’applicazione
dell’ art. 4 bis, in caso di detenuti ai quali sia
stata applicata la recidiva prevista dall’art.99 4 c.
del c.p.
CONDIZIONI
DETENZIONE DOMICILIARE
“Legge n° 199 del 26 novembre 2010”

La Legge 199/2010 demanda alla Magistratura di Sorveglianza la
competenza di decidere in merito alla concessione del beneficio ai sensi
dell'articolo 69-bis (procedimento in materia di liberazione anticipata) della
legge 26 luglio 1975, n. 354, ma entro il termine di 5 giorni.
Copia del provvedimento che dispone l’esecuzione della pena al domicilio è
trasmesso all’ufficio locale dell’esecuzione penale esterna per gli interventi
di sostegno e controllo
DETENZIONE DOMICILIARE
“D.L. n° 211 del 22 dicembre 2011”

Il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, "Interventi urgenti per il contrasto
della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri",
all'art. 3 ha elevato a diciotto mesi il limite di pena entro cui la detenzione
domiciliare può essere richiesta.
 Non si applica:
• ai condannati per i reati particolarmente gravi (quelli previsti dall’art. 4 bis
della legge sull’ordinamento penitenziario, vedi “glossario”);
• ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza (artt. 102, 105 e 108 del
codice penale);
• ai detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare (art. 14 bis della
legge sull’ordinamento penitenziario);
• qualora vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga
o commettere altri delitti;
• qualora il condannato non abbia un domicilio idoneo alla sorveglianza e alla
tutela delle persone offese dal reato commesso.
LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 94, CHE HA CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IL DECRETO
LEGGE 1 LUGLIO 2013, N. 78, CONTENENTE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI
ESECUZIONE DELLA PENA"
MODIFICHE ALL’ART. 280 C.P.P.:
la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per i delitti – consumati o
tentati – per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5
anni (precedentemente erano 4) e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti.
MODIFICHE ALL’ART. 656 C.P.P.:
il PM – prima di emettere l’ordine di esecuzione – trasmetta gli atti al Magistrato di
Sorveglianza affinché provveda all’eventuale applicazione della liberazione anticipata.
In forza di questo beneficio, al condannato possono essere detratti 45 giorni per ogni
singolo semestre di pena scontata. La “soglia” dei 3 anni per poter chiedere la
misura alternativa dallo stato di libertà si alza di tutti i giorni detratti a titolo di
liberazione anticipata.
Il limite dei 3 anni di pena detentiva per la sospensione dell’ordine di esecuzione
viene innalzato a 4 anni, nei casi previsti dall’art. 47 ter O.P. comma 1
MODIFICHE ALL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO (legge n°354/1975):
Viene aggiunto un nuovo comma all’art. 21 O.P., che disciplina il lavoro all’esterno di
detenuti e internati, con l’evidente scopo di allargarne le maglie.
Viene previsto che detenuti e internati possono essere assegnati a prestare la
propria attività a titolo volontario e gratuito nell’esecuzione di progetti di pubblica
utilità in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i
Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
MODIFICHE AL T.U. STUPEFACENTI (D.P.R. n°309/1990):
Viene ampliata la possibilità di applicare il lavoro di pubblica utilità in luogo della
pena detentiva o della pena pecuniaria quando il reato è commesso da persona
tossicodipendente.
MISURE PER FAVORIRE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA DI DETENUTI E INTERNATI:
Vengono ampliati gli sgravi contributivi e i crediti di imposta per le imprese che
assumono detenuti e internati.
MISURE STRAORDINARIE:
La gestione commissariale per gli interventi straordinari di edilizia penitenziaria viene
prorogata al 31.12.2013 ed affidata al dottor Angelo Sinesio.
LEGGE 21 FEBBRAIO 2014, N° 10, RECANTE : <<MISURE URGENTI IN TEMA DI
TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI E DI RIDUZIONE
CONTROLLATA DELLA POPOLAZIONE CARCERARIA>>

introduzione della liberazione anticipata speciale, che porta da 45 a 75 giorni per
semestre e per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 24 dicembre 2015;

innalzamento da tre a quattro anni del limite di pena, anche residua, per
l’applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale;

trasformazione in autonoma fattispecie di reato della circostanza attenuante del
delitto di detenzione;

Abrogazione del divieto di disporre per più di due volte l’affidamento terapeutico al
servizio sociale;

applicazione a regime – e non più in via transitoria - della disposizione che consente
di scontare presso il domicilio la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se
parte residua di maggior pena;

estensione dell’ambito applicativo dell’espulsione come misura alternativa alla
detenzione, prevista dal testo unico immigrazione.
Lavoro di rete
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’
 Introdotto
dall'art. 73 comma 5 bis D.P.R.
9 ottobre 1990, n. 309, il lavoro di pubblica
utilità, consiste nella prestazione di
un’attività non retribuita a favore della
collettività da svolgere presso lo Stato, le
regioni, le province, i comuni o presso enti
e organizzazioni di assistenza sociale o
volontariato.
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’


La sanzione è applicata all’imputato per i reati previsti
dal comma 5 dell’art. 73 (produzione, traffico e
detenzione illecita di sostanze stupefacenti di lieve
entità), quando non può essere concesso il beneficio
della sospensione condizionale della pena; viene
comminata in alternativa alla pena detentiva e alla pena
pecuniaria, con le modalità previste dall’art. 54 del
decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274.
Il giudice, con la sentenza di condanna, incarica l’ufficio
di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’ufficio
riferisce periodicamente al giudice.
LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’

Nel luglio 2010, con la Legge n. 120, art. 33, si prevede la
possibilità per il Giudice Ordinario di irrogare la sanzione del lavoro
di pubblica utilità anche nei confronti di soggetti colti alla guida in
stato di ebbrezza, attribuendo il controllo all’Ufficio di esecuzione
penale esterna, ovvero agli organi di cui all'articolo 59 del decreto
legislativo n. 274 del 2000.
L'articolo 33 depenalizza la sanzione prevista per la guida con
tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro, riformulandola in
termini di sanzione amministrativa pecuniaria, anziché di ammenda.
È prevista la possibilità che sia effettuato il lavoro di pubblica
utilità, in luogo della pena detentiva e pecuniaria. È inasprito (da tre
a sei mesi) il minimo edittale della pena qualora sia stato accertato
un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5
grammi per litro (g/l).
Lavori di pubblica utilità
Convenzioni stipulate tra i Tribunali Ordinari e gli Enti Locali o Organismi del privato sociale
TOTALE NAZIONALE
NUMERO
CONVENZION
I CON GLI
ENTI LOCALI
NUMERO
CONVENZIONI
PRIVATO
SOCIALE
VALLE D'AOSTA
PIEMONTE
LOMBARDIA
LIGURIA
TRIVENETO
UMBRIA
TOSCANA
MARCHE
LAZIO
ABRUZO E MOLISE
CAMPANIA
BASILICATA
PUGLIA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA
17
58
107
21
148
23
13
46
41
18
2
1
44
3
34
64
1
44
53
9
31
10
28
33
9
3
TOTALE CONVENZIONI
640
TOTALE
CONVENZIONI
NUMERO CONDANNATI
ALLA PENA DEL
LAVORODI PUBBLICA
UTILITA' CONSENTITO
DALL'ENTE*
40
1
10
86
18
102
160
30
179
33
41
79
50
21
2
1
84
4
44
150
58
271
336
187
531
113
179
341
169
162
10
5
442
57
102
847
358
998
3.810
Lavoro di pubblica utilità
Numero incarichi
Dicembre 2007 – Gennaio 2014
4,628
4,409
2,525
534
11
dic 2007
25
dic 2008
51
62
dic 2009
dic 2010
dic 2011
Fonte: Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna - Osservatorio Misure Alternative
dic 2012
dic 2013
gen 2014
Lavoro di pubblica utilità
Tipologia di reato - Dati al 31/12/2013
Lavori di Pubblica Utilità
ARMI
ASSOCIAZIONE A DELINQUERE
ASSOCIAZIONE A DELINQUERE PER TRAFFICO STUPEFACENTI
CODICE DELLA STRADA
CORRUZIONE MINORENNE
FURTO, RICETTAZIONE
LESIONI MINACCE INGIURIE DIFFAMAZIONI
PERSONALITÀ' DELLO STATO
RAPINA
REATI FALLIMENTATI E FRODE
SPACCIO E TRAFFICO STUPEFACENTI
TRUFFA, USURA
ALTRO DROGA
ALTRO ECONOMIA
ALTRO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
ALTRI REATI
NON RILEVATO
6
1
3
3.888
2
14
7
2
2
1
36
1
20
4
1
223
198
Totale
4.409
Andamento Misure Alternative
Luglio 2006 –Febbraio 2014
Andamento Misure Alternative
2005 - 2013
Attività di volontariato al 28/02/2014
P.R.A.P.
Abruzzo e Molise
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte e Valle d'Aosta
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Umbria
Veneto
Totale
Volontari presenti in Istituto
Assistenti volontari
ex art. 78 O.P.
5
0
0
3
1
0
29
8
0
3
0
8
1
6
3
6
73
1.534
LE RISORSE ECONOMICHE
PER L’ESECUZIONE DELLA PENA IN ITALIA
ISTITUTI PENITENZIARI
367.500.392,63
98,1%
UFFICI ESECUZIONE PENALE ESTERNA *
2.454.862,63
0,7%
2.309.799,28
PROVVEDITORATI
4.510.118,34
1,2%
4.388.398,28
TOTALE
374.465.373,60
*Dato relativo agli UEPE con autonomia contabile = 28
100,0%
355.130.578,71
361.828.776,27
IL PROBATION IN EUROPA
Numero soggetti sottoposti a misura o sanzione di comunità (Stock al 31/12/2011)
244,091
250,000
184,284
200,000
162,674
156,440
150,000
100,000
65,878
50,000
14,749
0
43,018
40,606
7,136
9,542
2,452
7,179
6,210
36,576
19,793
12,856
4,273
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uffici di esecuzione penale esterna