ESECUZIONE PENALE ESTERNA RIFERIMENTI NORMATIVI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. LEGGE N°354 26 LUGLIO 1975 LEGGE N°663 10 OTTOBRE 1986 (GOZZINI) D.P.R. N°309 9 OTTOBRE 1990 LEGGE N°165 27 MAGGIO DEL 1998 (SIMEONE) D.P.R. N°230 30 GIUGNO 2000 (Regolamento di Esecuzione) LEGGE N°154 27 LUGLIO DEL 2005 (MEDURI) LEGGE N°251 05 DICEMBRE 2005 (EX CIRIELLI) LEGGE N°49 21 FEBBRAIO 2006 (GIOVANARDI) LEGGE N° 199 DEL 26 NOVEMBRE 2010 LEGGE N. 120, ART. 33 , LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ ANCHE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLTI ALLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA 11. LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 94, CHE HA CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IL DECRETO LEGGE 1 LUGLIO 2013, N. 78, CONTENENTE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESECUZIONE DELLA PENA" 12. LEGGE DI CONVERSIONE 21 FEBBRAIO 2014, N. 10, RECANTE: <<MISURE URGENTI IN TEMA DI TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI E DI RIDUZIONE CONTROLLATA DELLA POPOLAZIONE CARCERARIA>> 13. STATISTICHE UFFICI DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA L’art.72 (L.354/75) L’art.118 (D.P.R. 230/00) L’art. 3 (L. 154/05) ……..istituisce i C.S.S.A., oggi U.E.P.E. ( 58 uffici sul territorio nazionale e 25 sedi di servizio) presso le sedi degli uffici di sorveglianza …disciplinano la loro organizzazione COMMITTENTI Tribunale di Sorveglianza Ufficio di sorveglianza U.E.P.E. Istituti di prevenzione e pena …GLI U.E.P.E. SVOLGONO Inchieste sociali per - applicazione, modificazione, proroga, revoca delle M.d.S. - applicazione delle misure alternative alla detenzione - trattamento dei condannati ed internati - reinserimento nella vita libera dei sottoposti a M.d.S. non detentive Consulenza - alle direzioni degli Istituti penitenziari per favorire il buon esito del trattamento Trattamento - in ambiente esterno per l’applicazione e l’esecuzione delle misure alternative, delle sanzioni sostitutive, e delle misure di sicurezza non detentive. MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE LEGGE 354/75 ART.47 - affidamento in prova al Servizio Sociale ART.47 BIS - affidamento in prova in casi particolari ART.47 TER - detenzione domiciliare ART.47 QUATER - misure alternative nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria ART.47 QUINQUES - detenzione domiciliare speciale ART.48 - regime di semilibertà AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE LEGGE 354/75 – ART.47 - Osservazione della personalità per almeno un mese con sospensione della detenzione se sussistono gravi motivi, concessa dal Magistrato di Sorveglianza - Non è necessaria l’osservazione DALLA DETENZIONE DALLA LIBERTA’ CONDANNA - Non deve superare i 3 anni (anche pena residua) AFFIDAMENTO IN PROVA IN CASI PARTICOLARI LEGGE 354/75 – ART. 47 – D.P.R. 309/90 – ART.94 DALLA DETENZIONE DALLA LIBERTA’ DOCUMENTAZIONE CONDANNA Istanza al direttore dell’Istituto Penitenziario - - Istanza al P.M. competente - Programma di recupero (in atto o in fieri) - Certificazione attestante lo stato di alcool/tossico dipendenza rilasciato da una struttura pubblica, nonché certificazione di idoneità del programma presentato - Non deve superare i 4 anni (anche pena residua) L’Art. 47 bis non può essere concesso più di 2 volte (art. abrogato dall’art.4 L.49/2006 AFFIDAMENTO IN PROVA IN CASI PARTICOLARI LEGGE 49/06 (Giovanardi) Art. 4 undecies (in modificazione dell’art.94 L.309/90) DOCUMENTAZIONE CONDANNA segue - Programma terapeutico in corso o da intraprendere presso una struttura accreditata istituzionalmente - Non superiore a 6 anni o a 4 anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reati relativi all’art.4 bis L.354/75 AFFIDAMENTO IN PROVA IN CASI PARTICOLARI - Il M.d.S. può disporre l’applicazione provvisoria della M.A., qualora l’ordine di carcerazione sia stato già eseguito, in attesa della decisione del Tribunale si Sorveglianza. Tale periodo se positivo, può essere computato ai fini della determinazione del fine pene - Art. 4 bis c. 5 modificazione all’art.73 L.309/90: quando per mezzi, modalità e circostanze, per quantità e qualità delle sostanze, i fatti previsti dal presente art. sono di lieve entità si applicano le pene della reclusione da 1 a 6 anni…….. - Se tali reati sono commessi da persona tossico dipendente il giudice su richiesta delle parti, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, la pena del lavoro di pubblica utilità. - Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e non può essere concessa per più di due volte. DETENZIONE DOMICILIARE LEGGE 354/75 – ART. 47 ter CONDANNA - Non deve superare i 4 anni (anche se pena residua) - Donna incinta o madre di prole di età inferiore ai dieci anni - Padre esercente patria potestà quando la madre sia deceduta o impossibilitata ad assistere alla prole - Persona in gravi condizioni di salute - Persona di età superiore ai 60 anni - Persona di età inferiore ad anni 21 per esigenze di salute, studio, lavoro, famiglia SE SI TRATTA DI: segue DETENZIONE DOMICILIARE LEGGE 354/75 – ART. 47 ter CONDANNA - Non superiore ai 2 anni - Non sussistono le condizioni per la concessione di un beneficio maggiore (questa disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui al 4 bis-ass.ne di tipo mafioso, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, ass.ne finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti-) - Potrebbe essere disposto il rinvio della esecuzione della pena ai sensi degli artt.146 e 147 del C.P. (donna incinta o madre di prole di età inferiore ai tre anni; persona gravemente ammalata; quando si sia presentata domanda di grazia) QUANDO DETENZIONE DOMICILIARE LEGGE 251/05 – ART.7 c.1-4 - Non vi è limite temporale se la persona ha compiuto 70 anni purchè non delinquente abituale, professionale, o per tendenza……. - Non deve superare i tre anni o i due anni - Condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall’art. 99 c.p. - Condannato per il quale non ricorrono presupposti per l’affidamento in prova al S.S. CONDANNA SE SI TRATTA DI: i MISURE ALTERNATIVE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI AFFETTI DA AIDS CONCLAMATO O DA GRAVE DEFICIENZA IMMUNITARIA LEGGE 354/75 – ART. 47 QUATER - L’applicazione dei benefici previsti dagli art.47 e 47 ter è possibile anche oltre i limiti di pena previsti dagli stessi articoli - Certificazione del servizio sanitario pubblico o del servizio sanitario penitenziario CONDANNA DOCUMENTAZIONE Tale misura non può essere applicata se l’interessato ha già fruito di analogo beneficio e lo stesso è stato revocato da meno di un anno DETENZIONE DOMICILIARE SPECIALE LEGGE 354/75 – ART. 47 quinques (art.3 L. 8 Marzo 2001) - Viene concesso quando non ricorrono le condizioni di cui all’art. 47 ter per le madri di prole inferiore ai 10 anni, o al padre se la madre è deceduta o impossibilitata, dopo l’espiazione di un terzo della pena ovvero di almeno 15 anni nel caso di condanna all’ergastolo. - Al compimento del 10 anno della prole il beneficio può commutarsi in art.48 (semilibertà) o in art.21 (lavoro all’esterno) REGIME DI SEMILIBERTA’ LEGGE 354/75 – ART. 48 - La condanna non supera i sei mesi - Dopo la metà della pena ovvero 2/3 per i delitti indicati dall’art 4 bis dell’O.P. - Anche prima della metà della pena se mancano i presupposti all’affidamento in prova al Servizio Sociale. - Dopo vent’anni per il condannato all’ergastolo - Dopo l’espiazione dei due terzi della pena ovvero di almeno ¾ in caso dell’applicazione dell’ art. 4 bis, in caso di detenuti ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall’art.99 4 c. del c.p. CONDIZIONI DETENZIONE DOMICILIARE “Legge n° 199 del 26 novembre 2010” La Legge 199/2010 demanda alla Magistratura di Sorveglianza la competenza di decidere in merito alla concessione del beneficio ai sensi dell'articolo 69-bis (procedimento in materia di liberazione anticipata) della legge 26 luglio 1975, n. 354, ma entro il termine di 5 giorni. Copia del provvedimento che dispone l’esecuzione della pena al domicilio è trasmesso all’ufficio locale dell’esecuzione penale esterna per gli interventi di sostegno e controllo DETENZIONE DOMICILIARE “D.L. n° 211 del 22 dicembre 2011” Il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri", all'art. 3 ha elevato a diciotto mesi il limite di pena entro cui la detenzione domiciliare può essere richiesta. Non si applica: • ai condannati per i reati particolarmente gravi (quelli previsti dall’art. 4 bis della legge sull’ordinamento penitenziario, vedi “glossario”); • ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza (artt. 102, 105 e 108 del codice penale); • ai detenuti sottoposti al regime di sorveglianza particolare (art. 14 bis della legge sull’ordinamento penitenziario); • qualora vi sia la concreta possibilità che il condannato possa darsi alla fuga o commettere altri delitti; • qualora il condannato non abbia un domicilio idoneo alla sorveglianza e alla tutela delle persone offese dal reato commesso. LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 94, CHE HA CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IL DECRETO LEGGE 1 LUGLIO 2013, N. 78, CONTENENTE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESECUZIONE DELLA PENA" MODIFICHE ALL’ART. 280 C.P.P.: la custodia cautelare in carcere può essere disposta solo per i delitti – consumati o tentati – per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni (precedentemente erano 4) e per il delitto di finanziamento illecito dei partiti. MODIFICHE ALL’ART. 656 C.P.P.: il PM – prima di emettere l’ordine di esecuzione – trasmetta gli atti al Magistrato di Sorveglianza affinché provveda all’eventuale applicazione della liberazione anticipata. In forza di questo beneficio, al condannato possono essere detratti 45 giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. La “soglia” dei 3 anni per poter chiedere la misura alternativa dallo stato di libertà si alza di tutti i giorni detratti a titolo di liberazione anticipata. Il limite dei 3 anni di pena detentiva per la sospensione dell’ordine di esecuzione viene innalzato a 4 anni, nei casi previsti dall’art. 47 ter O.P. comma 1 MODIFICHE ALL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO (legge n°354/1975): Viene aggiunto un nuovo comma all’art. 21 O.P., che disciplina il lavoro all’esterno di detenuti e internati, con l’evidente scopo di allargarne le maglie. Viene previsto che detenuti e internati possono essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito nell’esecuzione di progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgersi presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. MODIFICHE AL T.U. STUPEFACENTI (D.P.R. n°309/1990): Viene ampliata la possibilità di applicare il lavoro di pubblica utilità in luogo della pena detentiva o della pena pecuniaria quando il reato è commesso da persona tossicodipendente. MISURE PER FAVORIRE L’ATTIVITA’ LAVORATIVA DI DETENUTI E INTERNATI: Vengono ampliati gli sgravi contributivi e i crediti di imposta per le imprese che assumono detenuti e internati. MISURE STRAORDINARIE: La gestione commissariale per gli interventi straordinari di edilizia penitenziaria viene prorogata al 31.12.2013 ed affidata al dottor Angelo Sinesio. LEGGE 21 FEBBRAIO 2014, N° 10, RECANTE : <<MISURE URGENTI IN TEMA DI TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI DETENUTI E DI RIDUZIONE CONTROLLATA DELLA POPOLAZIONE CARCERARIA>> introduzione della liberazione anticipata speciale, che porta da 45 a 75 giorni per semestre e per il periodo dal 1° gennaio 2010 al 24 dicembre 2015; innalzamento da tre a quattro anni del limite di pena, anche residua, per l’applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale; trasformazione in autonoma fattispecie di reato della circostanza attenuante del delitto di detenzione; Abrogazione del divieto di disporre per più di due volte l’affidamento terapeutico al servizio sociale; applicazione a regime – e non più in via transitoria - della disposizione che consente di scontare presso il domicilio la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena; estensione dell’ambito applicativo dell’espulsione come misura alternativa alla detenzione, prevista dal testo unico immigrazione. Lavoro di rete LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ Introdotto dall'art. 73 comma 5 bis D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il lavoro di pubblica utilità, consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato. LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ La sanzione è applicata all’imputato per i reati previsti dal comma 5 dell’art. 73 (produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti di lieve entità), quando non può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena; viene comminata in alternativa alla pena detentiva e alla pena pecuniaria, con le modalità previste dall’art. 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274. Il giudice, con la sentenza di condanna, incarica l’ufficio di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’ufficio riferisce periodicamente al giudice. LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’ Nel luglio 2010, con la Legge n. 120, art. 33, si prevede la possibilità per il Giudice Ordinario di irrogare la sanzione del lavoro di pubblica utilità anche nei confronti di soggetti colti alla guida in stato di ebbrezza, attribuendo il controllo all’Ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero agli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000. L'articolo 33 depenalizza la sanzione prevista per la guida con tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro, riformulandola in termini di sanzione amministrativa pecuniaria, anziché di ammenda. È prevista la possibilità che sia effettuato il lavoro di pubblica utilità, in luogo della pena detentiva e pecuniaria. È inasprito (da tre a sei mesi) il minimo edittale della pena qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). Lavori di pubblica utilità Convenzioni stipulate tra i Tribunali Ordinari e gli Enti Locali o Organismi del privato sociale TOTALE NAZIONALE NUMERO CONVENZION I CON GLI ENTI LOCALI NUMERO CONVENZIONI PRIVATO SOCIALE VALLE D'AOSTA PIEMONTE LOMBARDIA LIGURIA TRIVENETO UMBRIA TOSCANA MARCHE LAZIO ABRUZO E MOLISE CAMPANIA BASILICATA PUGLIA CALABRIA SICILIA SARDEGNA 17 58 107 21 148 23 13 46 41 18 2 1 44 3 34 64 1 44 53 9 31 10 28 33 9 3 TOTALE CONVENZIONI 640 TOTALE CONVENZIONI NUMERO CONDANNATI ALLA PENA DEL LAVORODI PUBBLICA UTILITA' CONSENTITO DALL'ENTE* 40 1 10 86 18 102 160 30 179 33 41 79 50 21 2 1 84 4 44 150 58 271 336 187 531 113 179 341 169 162 10 5 442 57 102 847 358 998 3.810 Lavoro di pubblica utilità Numero incarichi Dicembre 2007 – Gennaio 2014 4,628 4,409 2,525 534 11 dic 2007 25 dic 2008 51 62 dic 2009 dic 2010 dic 2011 Fonte: Direzione Generale Esecuzione Penale Esterna - Osservatorio Misure Alternative dic 2012 dic 2013 gen 2014 Lavoro di pubblica utilità Tipologia di reato - Dati al 31/12/2013 Lavori di Pubblica Utilità ARMI ASSOCIAZIONE A DELINQUERE ASSOCIAZIONE A DELINQUERE PER TRAFFICO STUPEFACENTI CODICE DELLA STRADA CORRUZIONE MINORENNE FURTO, RICETTAZIONE LESIONI MINACCE INGIURIE DIFFAMAZIONI PERSONALITÀ' DELLO STATO RAPINA REATI FALLIMENTATI E FRODE SPACCIO E TRAFFICO STUPEFACENTI TRUFFA, USURA ALTRO DROGA ALTRO ECONOMIA ALTRO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALTRI REATI NON RILEVATO 6 1 3 3.888 2 14 7 2 2 1 36 1 20 4 1 223 198 Totale 4.409 Andamento Misure Alternative Luglio 2006 –Febbraio 2014 Andamento Misure Alternative 2005 - 2013 Attività di volontariato al 28/02/2014 P.R.A.P. Abruzzo e Molise Basilicata Calabria Campania Emilia Romagna Lazio Liguria Lombardia Marche Piemonte e Valle d'Aosta Puglia Sardegna Sicilia Toscana Umbria Veneto Totale Volontari presenti in Istituto Assistenti volontari ex art. 78 O.P. 5 0 0 3 1 0 29 8 0 3 0 8 1 6 3 6 73 1.534 LE RISORSE ECONOMICHE PER L’ESECUZIONE DELLA PENA IN ITALIA ISTITUTI PENITENZIARI 367.500.392,63 98,1% UFFICI ESECUZIONE PENALE ESTERNA * 2.454.862,63 0,7% 2.309.799,28 PROVVEDITORATI 4.510.118,34 1,2% 4.388.398,28 TOTALE 374.465.373,60 *Dato relativo agli UEPE con autonomia contabile = 28 100,0% 355.130.578,71 361.828.776,27 IL PROBATION IN EUROPA Numero soggetti sottoposti a misura o sanzione di comunità (Stock al 31/12/2011) 244,091 250,000 184,284 200,000 162,674 156,440 150,000 100,000 65,878 50,000 14,749 0 43,018 40,606 7,136 9,542 2,452 7,179 6,210 36,576 19,793 12,856 4,273