CODICE DELLA RIFORMA TRIBUTARIA a cura di TOMMASO LAMEDICA 2013 Aggiornamento CODICE DELLA RIFORMA TRIBUTARIA a cura di TOMMASO LAMEDICA 2013 Aggiornamento Copyright 2013 Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1, Palazzo F6 – 20090 Milanofiori Assago (MI) I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche), sono riservati per tutti i Paesi. Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall’art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Le riproduzioni diverse da quelle sopra indicate (per uso non personale - cioè, a titolo esemplificativo, commerciale, economico o professionale - e/o oltre il limite del 15%) potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da EDISER Srl, società di servizi dell’Associazione Italiana Editori, attraverso il marchio CLEARedi Centro Licenze e Autorizzazioni Riproduzioni Editoriali. Informazioni: www.clearedi.org L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. CODICE DELLA RIFORMA TRIBUTARIA 2013 AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2013 Il Codice della riforma tributaria, come ogni anno, propone l’aggiornamento per offrire agli abbonati il quadro completo delle ultime modifiche e novità in ambito tributario emanate dopo la pubblicazione dell’ultima edizione del Codice. Tra i provvedimenti più rilevanti troviamo: il D.L. n. 35/2013 che detta nuove regole per la compensazione di crediti commerciali certificati con debiti fiscali iscritti a ruolo; i D.L. n. 54 e n. 102/2013 che prevedono disposizioni per l’applicazione dell’IMU per l’anno 2013; il D.L. n. 63/2013 sulle detrazioni per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica; il D.L. n. 69/2013 che prevede disposizioni per il rilancio dell’economia; il Provvedimento 18 luglio 2013 sugli adempimenti concernenti l’imposta sulle transazioni finanziarie; il D.L. n. 91/2013 che contiene disposizioni per il rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo. Nelle pagine che seguono vengono riproposti anche i testi aggiornati delle disposizioni modificate. Al momento della pubblicazione, i D.L. nn. 104, 120 e 126/2013, che apportano modifiche ad importanti disposizioni fiscali riportate nel Codice della riforma tributaria non sono ancora stati convertiti in legge. In attesa della loro conversione e della successiva applicazione degli interventi previsti, è stato predisposto un prospetto riepilogativo delle norme interessate. Il prospetto delle norme aggiornate e gli indici cronologico e alfabetico completano l’aggiornamento agevolandone la consultazione. IPSOA EDITORE Milano, novembre 2013 Il presente volume è stato chiuso in redazione il 6 novembre 2013 CODICE DELLA RIFORMA TRIBUTARIA AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2013 PROSPETTO DELLE NORME MODIFICATE D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Art. 74 pag. 13 Tab. A-p. II pag. 14 Tab. A-p. III pag. 14 D.P.R. 29 ottobre 1972, n. 642 Tariffa art. 1 pag. 15 Tariffa art. 2 pag. 15 Tariffa art. 3 pag. 16 Tariffa art. 4 pag. 17 Tariffa art. 5 pag. 18 Tariffa art. 7 pag. 19 Tariffa art. 13 pag. 19 Tariffa art. 14 pag. 22 Tariffa art. 16 pag. 22 Tariffa art. 17 pag. 23 Tariffa art. 18 pag. 23 Tariffa art. 19 pag. 24 Tariffa art. 20 pag. 24 Tariffa art. 21 pag. 26 Tariffa art. 22 pag. 27 Tariffa art. 23 pag. 27 Tariffa art. 24 pag. 27 Tariffa art. 25 pag. 28 Tariffa art. 26 pag. 28 Tariffa art. 27 pag. 28 Tariffa art. 31 pag. 28 Tariffa art. 32 pag. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 Allegato A pag. 30 Allegato B pag. 30 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Art. 19 pag. 31 Art. 28-quater pag. 32 Art. 28-quinquies pag. 33 Art. 48-bis pag. 34 Art. 52 pag. 35 Art. 53 pag. 35 Art. 62 pag. 36 Art. 72-bis pag. 36 Art. 72-ter pag. 37 Art. 76 Art. 77 Art. 78 Art. 80 Art. 85 Art. 86 pag. pag. pag. pag. pag. pag. 37 38 38 38 39 40 D.L. 30 settembre 1983, n. 512 Art. 8 pag. 41 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Art. 15 pag. 42 D.L. 28 giugno 1990, n. 167 Art. 1 pag. Art. 2 pag. Art. 4 pag. Art. 5 pag. Art. 6 pag. 43 43 44 45 46 Legge 7 agosto 1990, n. 241 Art. 2-bis pag. 47 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 Art. 7 pag. 48 D.L. 30 agosto 1993, n. 331 Art. 50 pag. 49 L. 22 giugno 2000, n. 193 Art. 3 pag. 50 Art. 4 pag. 50 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Art. 43 (L-R) pag. 51 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 Art. 3 (L) pag. 52 D.L. 30 settembre 2003, n. 269 Art. 5 pag. 54 Legge 30 dicembre 2004, n. 311 Art. 1 pag. 56 7 D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 Art. 49-bis pag. 58 pag. 82 pag. 84 D.L. 4 luglio 2006, n. 223 Art. 35 pag. 60 D.L. 6 giugno 2012, n. 74 Art. 12-bis pag. 85 Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Art. 1 pag. 61 D.L. 22 giugno 2012, n. 83 Art. 1 pag. 86 Art. 11 pag. 86 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 Art. 45 pag. 63 Art. 81 pag. 63 D.L. 29 novembre 2008, n. 185 Art. 9 pag. 65 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 Art. 1 pag. 67 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 Art. 3-bis pag. 87 Art. 4 pag. 88 D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 Art. 5 pag. 90 L. 13 dicembre 2010, n. 220 Art. 1 pag. 68 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 Art. 25 pag. 91 Art. 29 pag. 93 Art. 33 pag. 93 D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 Art. 2 pag. 69 D.M. 19 ottobre 2012 Art. 1 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 Art. 3 pag. 70 Legge 24 dicembre 2012, n. 228 Art. 1 pag. 97 D.L. 13 maggio 2011, n. 70 Art. 2 pag. 71 Art. 6 pag. 71 Art. 7 pag. 71 D.M. 21 febbraio 2013 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Art. 9 Art. 15 Art. 16 Art. 17 Art. 19 D.L. 6 luglio 2011, n. 98 Art. 18 pag. 73 Art. 33 pag. 74 Art. 40 pag. 75 Legge 12 novembre 2011, n. 183 Art. 18 pag. 77 Art. 34 pag. 78 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 Art. 13 pag. 79 8 Art. 14 Art. 16 pag. 96 pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. pag. 110 110 110 111 111 112 113 113 114 117 118 PROSPETTO DELLE NORME MODIFICATE DAI D.L. 12 SETTEMBRE 2013, N. 104, D.L. 15 OTTOBRE 2013, N. 120 E D.L. 31 OTTOBRE 2013, N. 126, IN ATTESA DI CONVERSIONE1 Provvedimento modificato Decreto-legge modificante D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - art. 15, c. 1, lett. i-octies) (I vol.) Art. 10, c. 3, D.L. n. 104/2013 Legge 23 dicembre 2009, n. 191 - art. 2, comma 80 (II vol.) Art. 2, c. 6, D.L. n. 120/2013 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 - art. 14, c. 18-bis (II vol) Art. 1, c. 6, D.L. 126/2013 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 - art. 4, c. 3-bis (II vol.) - art. 10, c. 3 (II vol.) Art. 2, c. 19, D.L. 126/2013 Art. 26, c. 1, D.L. n. 104/2013 D.L. 8 aprile 2013, n. 35 - art. 7, c. 4-bis-4-sexies (vol. Agg.) Art. 1, c. 16, D.L. 126/2013 1 I testi dei decreti legge sono riportati in questo volume comprensivi delle parti modificative. 9 LE LEGGI DELLA RIFORMA TRIBUTARIA Aggiornamento novembre 2013 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633* Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto (G.U. n. 292 dell’11 novembre 1972 - suppl. ord. n. 1) Articoli da 1 a 73-bis (omissis). Art. 74 - Disposizioni relative a particolari settori In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo l’imposta è dovuta: a) e b): invariate; c) per il commercio di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi, dagli editori sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute. L’imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell’80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi o ad altri beni1. Per periodici si intendono i prodotti editoriali registrati come pubblicazioni ai sensi della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni. Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa. Qualora non ricorrano tali condizioni, l’imposta si applica con l’aliquota del supporto integrativo. La disposizione di cui al primo periodo della presente lettera c) si applica anche se i giornali quotidiani, i periodici ed i libri sono ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo dell’intera confezione; se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo dell’intera confezione, l’imposta si applica con l’aliquota di ciascuno dei beni ceduti. I soggetti che esercitano l’opzione per avvalersi delle disposizioni della legge 16 dicembre 1991, n. 3982, applicano, per le cessioni di prodotti editoriali, l’imposta in relazione al numero delle copie vendute, secondo le modalità previste dalla predetta legge. Non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, sono ad esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, presentata prima della commercia* Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol., pag. 15, il testo del provvedimento. Il periodo riportato in corsivo è stato così sostituito, con effetto 1° gennaio 2002, dall’art. 52, comma 75, L. 28 dicembre 2001, n. 448. 2 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 1 13 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 lizzazione, ai sensi dell’articolo 35, presso il competente ufficio dell’imposta sul valore aggiunto3-4. (Lettera così sostituita, con effetto 1° gennaio 1998, dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313); da d) a e-bis): invariate. Commi da secondo a dodicesimo: invariati. (Articolo così sostituito dall’art. 1, D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24). Articoli da 74-bis a 94 (omissis). Tabella A5 Parte I: invariata. Parte II Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4 per cento da 1) a 37): invariati; 38) somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività6 (Numero così sostituito dall’art. 36, comma 2, D.L. 30 agosto 1993, n. 331); da 39) a 41-quater): invariati. Parte III Beni e servizi soggetti all’aliquota del 10 per cento da 1) a 120): invariati; 121) somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande7 (Numero così modificato dall’art. 48, comma 2, legge 21 novembre 2000, n. 342); da 122) a 127-undevicies): invariati. 3 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto, con effetto 1° gennaio 1998, dall’art. 1, comma 1, lettera g), numero 1, D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56. 4 Per le modifiche apportate alla presente lettera, a decorrere dal 1° gennaio 2014, cfr. art. 19, commi 1 e 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, il cui testo è riportato in questo volume. 5 Tabella così sostituita dal D.M. 28 febbraio 1985. 6 Per l’abrogazione del presente numero, a decorrere dal 1° gennaio 2014, cfr. art. 20, commi 1 e 3, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, il cui testo è riportato in questo volume. 7 Per le modifiche apportate al presente numero, a decorrere dal 1° gennaio 2014, cfr. art. 20, commi 2 e 3, D.L. 4 giugno 2013, n. 63, il cui testo è riportato in questo volume. 14 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 642* Disciplina dell’imposta di bollo (G.U. n. 292 dell’11 novembre 1972 - suppl. ord. n. 3) Articoli da 1 a 42 (omissis). ALLEGATO A TARIFFA PARTE PRIMA ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI SOGGETTI ALL’IMPOSTA FIN DALL’ORIGINE Art. 1 - 1. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e certificati, estratti di qualunque atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale rilasciati dagli stessi: per ogni foglio Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 16,001 Modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche, bollo a punzone oppure mediante versamento all’ufficio del registro per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso e per le relative copie presentate unitamente ad essi. Note: 1. Per le copie dichiarate conformi, l’imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale. Commi da 1-bis a 1-quater: invariati. Art. 2 - 1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti: per ogni foglio Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 16,002 Modo di pagamento: Carta bollata, marche o bollo a punzone. * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol., pag. 122, il testo del provvedimento. Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall’art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 2 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall’art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 1 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Nota: 1. In questo articolo sono comprese: a) le fedi di deposito di merci nei magazzini generali; b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi. 2. L’imposta è dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l’assolvimento dell’IVA. 2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 18 settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, euro 16,003. (Nota così sostituita dall’art. 3, comma 1, L. 18 febbraio 1997, n. 28). 2-ter. Contratti relativi ad utenze di servizi di pubblica utilità a rete: per ogni contratto, indi- pendentemente dal numero di copie e di fogli che lo compongono o di linee effettivamente utilizzate per la scrittura a mezzo stampa o con tabulati, mezzi meccanici e simili, euro 16,004. (Nota aggiunta dall’art. 6, comma 5, legge 13 maggio 1999, n. 133). Art. 3 - 1. Ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica. Istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili: per ogni foglio Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 16,005 Modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche, bollo a punzone: per gli atti diretti alle conservatorie dei registri immobiliari, agli uffici tecnici erariali, agli uffici del registro, dell’imposta sul valore aggiunto o doganali, l’imposta può essere corrisposta in modo virtuale. 2. L’imposta dovuta per ciascuno dei tre esemplari delle schede, comprese quelle sostitutive, redatte per l’iscrizione nel registro generale dei testamenti èassolta mediante applicazione di marche sul retro del modello; sull’esemplare destinato all’archivio notarile è applicata anche la marca relativa al tributo dovuto sull’esemplare destinato al registro generale dei testamenti. 3 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall’art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 4 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall’art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 5 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall’art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 16 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Nota: 1. (Nota soppressa dall’art. 10, comma 15, D.L. 20 giugno 1996, n. 323). 2. Per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dagli enti contro indicati o di assunzione in servizio anche temporanea, anche con sottoscrizione autenticata, e per i documenti da allegare alle domande stesse l’imposta non è dovuta6. 3. Non sono soggette alla imposta le istanze concernenti rapporti di impiego prodotte dai dipendenti degli uffici controindicati alla amministrazione competente. 4. Per le domande e i documenti relativi alle operazioni elencate nella tabella allegata alla legge 18 ottobre 1978, n. 625, e successive modificazioni l’imposta è pagata mediante versamento sul conto corrente postale vincolato intestato alla direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per il successivo accreditamento mensile, tramite unico postagiro, a favore dell’ufficio del registro bollo di Roma (articolo 7, secondo comma, della predetta legge). 2. Note di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione nei registri di cui all’articolo 16 lettera b), nonché nei registri navale, aeronautico e automobilistico; note di trascrizione del patto di riservato dominio, nonché del privilegio nelle vendite di macchine di cui agli articoli 1524 e 2762 del codice civile: per ogni foglio Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 16,007 Modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche, bollo a punzone e, per note presentate alle conservatorie dei registri immobiliari, anche in modo virtuale mediante versamento alle conservatorie medesime. Commi 2-bis e 2-ter: invariati. Art. 4 - 1. Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: per ogni foglio Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 16,008 Modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone: per gli atti rilasciati dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, 6 Le parole riportate in tondo sono state così sostituite dall’art. 19, comma 1, L. 18 febbraio 1999, n. 28. 7 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall’art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 8 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall’art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 17 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 dell’imposta sul valore aggiunto o dalle dogane, l’imposta può essere corrisposta agli uffici medesimi. Nota: 1. Per le copie dichiarate conformi l’imposta, salva specifica disposizione, è dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale. 2. Sono esenti dall’imposta: a) i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l’intestatario ne ha perduto il possesso; b) le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all’originale; c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive; d) denunce di smarrimento e relative certificazioni; e) atti e documenti relativi all’istruzione secondaria di 2° grado. Commi 1-bis e 1-ter: invariati. 2. Atti di notorietà e pubblicazioni di matrimonio: per ogni foglio Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 16,009 Modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. 3. Certificati, dichiarazioni, attestati spediti dalle curie o cancellerie religiose o dai ministri di qualsiasi culto quando siano destinati ad uso civile: per ogni foglio Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 16,0010 Modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. Art. 5 - 1. Certificati di liquidazione dei comitati direttivi degli agenti di cambio di cui all’articolo 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni: per ogni foglio Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 16,0011 Modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. 9 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall’art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 10 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall’art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 11 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall’art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 18 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Articolo 6 (omissis). Art. 7 - 1. Note di pegno, delegazioni, ordini in derrate, titoli di credito trasferibili relativi a somme di denaro non specificamente indicate in altri articoli della tariffa Imposta dovuta .................................................................. Le stesse imposte stabilite per le cambiali. Modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche per cambiali o visto per bollo. 2. L’imposta può essere pagata, anche parzialmente, mediante marche da annullarsi dall’ufficio del registro, per un importo non superiore al valore di dieci marche del taglio massimo. Se l’imposta supera tale limite, la differenza o l’intera imposta è riscossa con visto per bollo. Nota: 1. Come all’art. 6. 2. Le delegazioni non negoziabili sono soggette all’imposta fissa di cui all’art. 2. 3. All’imposta fissa di euro 16,0012, da corrispondersi mediante marche, sono soggette le delegazioni rilasciate dalle regioni, dalle province e dai comuni ed altri enti pubblici a favore della Cassa depositi e prestiti degli istituti di previdenza, nonché degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui a predetti enti. Articoli da 8 a 12 (omissis). Art. 13 - 1. Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria: per ogni esemplare Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 2,0013 Modo di pagamento: 1. Marche o bollo a punzone. 2. Per le quietanze relative a mandati, ordinativi, vaglia del tesoro ed altri titoli di spesa dello Stato, l’imposta è riscossa in modo virtuale al momento della emissione degli stessi14. Per le quietanze rilasciate dalle conservatorie dei registri immobiliari, dagli uffici tecnici erariali, dagli uffici del registro, dell’imposta sul valore aggiunto o doganali, l’imposta è riscossa dagli uffici stessi. Nota: 1. Per le ricevute e quietanze, contenute in un unico atto e relative a più percipienti, l’imposta si applica per ciascun percipiente. 2. L’imposta non è dovuta: 12 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall’art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 13 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall’art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 14 Il periodo riportato in corsivo è stato così sostituito dall’art. 6, comma 6, L. 13 maggio 1999, n. 133. 19 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 a) quando la somma non supera L. 150.000, a meno che si tratti di ricevute o quietanze rilasciate a saldo per somma inferiore al debito originario, senza l’indicazione di questo o delle precedenti quietanze, ovvero rilasciare per somma indeterminata; b) per la quietanza o ricevuta apposta sui documenti già assoggettati all’imposta di bollo o esenti; c) per le quietanze apposte sulle bollette di vendita dei tabacchi, fiammiferi, valori bollati, valori postali e dei biglietti delle lotterie nazionali. 3. Sono esenti dall’imposta le ricevute relative al pagamento di spese di condominio negli edifici. 2. Estratti di conti, nonché lettere ed altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell’accreditamento o dell’addebitamento e relativi benestari quando la somma supera L. 150.000: per ogni esemplare Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 2,0015 Modo di pagamento: 1. Marche o bollo a punzone. Nota: 1. I documenti di cui al punto 2 relativi a rapporti tra enti ed imprese ed i propri dipendenti o ausiliari ed intermediari di commercio o spedizionieri non sono soggetti all’imposta. 2-bis. Estratti conto, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’articolo 119 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali: per ogni esemplare con periodicità annuale: a) se il cliente è persona fisica Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 34,20 b) se il cliente è soggetto diverso da persona fisica Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 100,00 (Comma così sostituito, con effetto 1º gennaio 2012, dall’art. 19, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, modificato in sede di conversione). Nota: 3-bis. L’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato. Se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000 (Numero così modificato, dall’art. 8, comma 17-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, modificato in sede di conversione). 3-ter. L’imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti formati o emessi ovvero ricevuti dalle banche, nonché dagli uffici dell’Ente poste 15 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall’art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 20 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 italiane16 relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente, ovvero relativi al deposito di titoli17, indicati nell’articolo 2, nota 2-bis, e negli articoli 9, comma 1, lettera a), 13, commi 1 e 2, e 14. La comunicazione relativa ai prodotti finanziari, ivi compresi i buoni postali fruttiferi, anche non soggetti all’obbligo di deposito, si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione18. L’imposta è comunque dovuta una volta l’anno o alla chiusura del rapporto. Se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato19. Non sono soggetti all’imposta gli estratti dei conti correnti postali che presentino un saldo negativo per tre mesi consecutivi a seguito dell’applicazione della predetta imposta e che siano chiusi d’ufficio20. L’imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, limitatamente all’anno 2012, nella misura massima di euro 1.200, nonché, a decorrere dall’anno 2013, nella misura massima di euro 4.500 se il cliente è soggetto diverso da persona fisica21. Sono comunque esenti i buoni postali fruttiferi di valore di rimborso complessivamente non superiore a euro 5.00022. Per i buoni postali fruttiferi emessi in forma cartacea prima del 1º gennaio 2009, l’imposta è calcolata sul valore nominale del singolo titolo ed è dovuta nella misura minima di euro 2,0023, con esclusione della previsione di esenzione di cui al precedente periodo. L’imposta gravante sui buoni postali fruttiferi si rende comunque dovuta al momento del rimborso24. (Numero aggiunto dall’art. 8, comma 1, lettera b), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557). Comma 2-ter: invariato. 16 Le parole riportate in tondo sono state aggiunte dall’art. 3, comma 12, lettera a), numero 2), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669. 17 Le parole riportate in tondo sono state aggiunte dall’art. 8, comma 1, lettera b), D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, modificato in sede di conversione. 18 Il periodo riportato in tondo è stato così modificato, a decorrere dal 1º gennaio 2012, dall’art. 8, commi 14 e 15, D.L. 2 marzo 2012, n. 16. 19 Il periodo riportato in tondo è stato così sostituito dall’art. 19, comma 3, lettera a), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, modificato in sede di conversione. 20 Il periodo riportato in tondo è stato aggiunto dall’art. 6, comma 1, lettera b), L. 8 maggio 1998, n. 146. 21 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte, con effetto 1° gennaio 2013, dall’art. 1, comma 509, L. 24 dicembre 2012, n. 228. 22 I periodi riportati in tondo sono stati così sostituiti dall’art. 19, comma 3, lettera b), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, modificato in sede di conversione. 23 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall’art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 24 I periodi riportati in tondo sono stati aggiunti, a decorrere dal 1º gennaio 2012, dall’art. 8, commi 14 e 15, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, modificato in sede di conversione. 21 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Art. 14 - 1. Ricevute, lettere e ricevute di accreditamento e altri documenti, anche se non sottoscritti, nascenti da rapporti di carattere commerciale, negoziati, ancorché consegnati per l’incasso, presso aziende e istituti di credito, per ogni esemplare: quando la somma non supera euro 129,1125 Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 2,0026 oltre lire 250.000 fino a lire 500.000 Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 2,5827 oltre lire 500.000 fino a lire 1.000.000 Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 4,6528 oltre lire 1.000.000 Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 6,8029 Modo di pagamento: 1. Marche o bollo a punzone. Nota: 1. Non è dovuta imposta per la quietanza. 2. Per i documenti relativi a percipienti diversi, l’imposta si applica con riferimento a ciascuno di essi. Articolo 15 (omissis). Art. 16 - 1. Libri e registri: a) repertori; libri di cui all’articolo 2214, primo comma, del Codice civile; ogni altro registro, se bollato e vidimato nei modi di cui agli articoli 2215 e 2216 del Codice civile: per ogni cento pagine o frazione di cento pagine Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 16,0030 Modo di pagamento: 1. Marche o bollo a punzone da applicarsi sull’ultima pagina numerata o nei modi di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 23731, e successive modificazioni32. 25 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 1-bis, comma 10, lettera d), numero 5), D.L. 12 luglio 2004, n. 168, modificato in sede di conversione. 26 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall’art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 27 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, con effetto 1° giugno 2005, dall’art. 1, comma 2, lettera b), numero 2, D.M. 24 maggio 2005. 28 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, con effetto 1° giugno 2005, dall’art. 1, comma 2, lettera b), numero 3, D.M. 24 maggio 2005. 29 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, con effetto 1° giugno 2005, dall’art. 1, comma 2, lettera b), numero 4, D.M. 24 maggio 2005. 30 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall’art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 31 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 32 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall’art. 8, comma 4, lettera b), legge 18 ottobre 2001, n. 383. 22 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 2. Per i repertori, libri e registri tenuti con sistemi meccanografici l’imposta può essere assolta direttamente all’ufficio del registro; in tal caso gli estremi della relativa bolletta di pagamento devono essere riportati sull’ultima pagina di ciascun repertorio, libro o registro. Nota: 1. Per pagina di repertori, libri e registri si intende una facciata, qualunque sia il numero delle linee, e per quelli formati mediante l’impiego di tabulati meccanografici ogni facciata utilizzabile. b) registro generale delle conservatorie dei registri immobiliari di cui all’art. 2678 del Codice civile: per ogni formalità Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 16,0033 Modo di pagamento: 3. Alla conservatoria dei registri immobiliari. Nota: 2. L’imposta non si applica per le formalità non soggette a tributo o comprese in regimi sostitutivi. Nota: 2-bis. Se i libri di cui all’articolo 2214, primo comma, del codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfettario la tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione di libri e registri a norma dell’articolo 23 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 64134, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, l’imposta è maggiorata di euro 16,0035 (Numero aggiunto dall’art. 8, comma 4, lettera a), legge 18 ottobre 2001, n. 383). Art. 17 - 1. Notificazioni giudiziarie e altri avvisi da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale dello Stato, nei bollettini ufficiali delle regioni o nel foglio degli annunzi legali per disposizioni legislative o regolamentari o per ordine del giudice: per ogni foglio Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 16,0036 Modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. Art. 18 - 1. Copia degli atti delle società da depositarsi a norma dell’articolo 2435 del Codice civile: per ogni foglio Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 16,0037 33 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall’art. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 34 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 35 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall’art. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 36 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall’art. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 37 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall’art. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 7-bis, comma 3, D.L. 7-bis, comma 3, D.L. 7-bis, comma 3, D.L. 7-bis, comma 3, D.L. 23 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. Art. 19 - 1. Certificati rilasciati e atti stragiudiziali compiuti da organi giurisdizionali Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 16,0038 Modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. Nota: 1. Sono esenti dall’imposta i certificati rilasciati da organi dell’Autorità giudiziaria relativi alla materia penale. Art. 20 - 1. Atti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali civili e amministrativi; atti e provvedimenti dei procedimenti arbitrali: per ogni foglio Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 16,0039 Modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. 2. Gli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere e i provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili sono redatti su carta libera: con esclusione delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione. L’imposta è corrisposta, per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all’ufficio del registro di Roma nelle misure di seguito indicate: 1) davanti al Giudice di pace ........................................... L. 90.000 2) davanti al Tribunale: a) per i procedimenti di cognizione ................................. L. 105.000 b) per i procedimenti di esecuzione immobiliare ............ L. 240.000 di altra natura, limitatamente a quelli il cui valore supera L. 5.000.000 .......................................................... L. 120.000 3) davanti alla Corte di appello ........................................ L. 90.000 4) davanti alla Corte di cassazione .................................. L. 60.000 5) per i procedimenti speciali .......................................... L. 60.000 3. L’imposta di bollo per gli atti compiuti dal giudice e dai segretari, compresa quella per gli originali delle decisioni e dei provvedimenti, è corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di L. 180.000, con le modalità di cui al comma 2. 4. Per gli originali delle sentenze e dei verbali di conciliazione nei procedimenti giurisdizionali civili, l’imposta di bollo, commisurata al numero dei fogli, è versata, contestualmente all’imposta di registro, se dovuta, secondo le modalità 38 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall’art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 39 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall’art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 24 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 23740, e successive modificazioni (Numero così sostituito dall’art. 242, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, modificato dall’art. 9, D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138). 5. Per le sentenze, i verbali di conciliazione e i decreti ingiuntivi del giudice di pace l’imposta, se dovuta, è assolta mediante carta bollata, marche, o bollo a punzone. 6. Per le procure speciali alle liti apposte in calce o a margine degli atti indicati nell’art. 83, terzo comma, del codice di procedura civile, e loro certificazioni, per le procure conferite dai creditori per l’intervento all’adunanza per il concordato preventivo (art. 174 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni) quando sono scritte sull’avviso di convocazione, l’imposta è assolta con marche. 7. La tassa di iscrizione a ruolo (art. 3 della legge 25 aprile 1957, n. 283), se dovuta, si corrisponde mediante marche. Nota: 1. L’imposta assolta per le procure speciali alle liti, apposta in calce o a margine degli atti indicati nel terzo comma dell’art. 83 del codice di procedura civile, comprende quella dovuta per la certificazione della firma. 2. Non sono soggetti ad imposta: le copie delle difese, delle memorie e delle note aggiunte nei giudizi innanzi ai giudici di pace; le copie delle comparse, delle difese e degli altri atti e documenti esistenti nel fascicolo di causa distribuite al giudice o ai componenti dei collegi giudicanti; gli atti e documenti prodotti dal pubblico ministero o compiuti su sua richiesta. 3. Restano ferme le disposizioni di cui all’art. 11 della legge 7 febbraio 1979, n. 59. 4. La parte, che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria o in segreteria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento dell’imposta nella misura e con le modalità stabilite nel presente articolo. 5. La parte applica sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all’art. 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l’indicazione degli estremi della causa, le marche e le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali. 6. Il cancelliere o il segretario provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro ad inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale è iscritto il procedimento. Il foglio, sul quale sono applicate le marche o le ricevute, deve essere allegato a cura del cancelliere o del segretario nel fascicolo di ufficio. Comma 1-bis: invariato. 2. Atti d’intimazione ai testimoni nei giudizi di qualsiasi grado e specie: per ogni foglio 40 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 25 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Imposta fissa .................................................................... euro 16,0041 Modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. Nota: 1. Non sono soggetti ad imposta gli atti d’intimazione ai testimoni nei procedimenti avanti i giudici di pace, nonché le copie degli atti consegnate ai testimoni. Comma 3: invariato. (Articolo così sostituito dall’art. 242, D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51). Art. 21 - 1. Atti, processi verbali, sentenze e decreti in materia penale: a) cauzioni e costituzioni di parte civile: per ogni foglio Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 16,0042 Modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. b) sentenze e decreti penali di condanna: sentenze penali della corte di cassazione e del tribunale supremo militare che respingono o dichiarano inammissibile il ricorso di parte: sentenze di non doversi procedere per remissione anche tacita di querela: per ogni foglio Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 16,0043 Modo di pagamento: 2. All’ufficio del registro. Nota: 1. L’imposta relativa alle sentenze di non doversi procedere è a carico del remittente della querela, viene iscritta nei registri di cancelleria dell’autorità giudiziaria di primo grado ed è riscossa, insieme alle spese processuali e alle pene pecuniarie se ve ne siano, nei modi stabiliti per le tasse sugli atti giudiziari. 2. Atti e documenti inerenti all’azione civile promossa nel procedimento penale: per ogni foglio Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 16,0044 Modo di pagamento: 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone. 41 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 42 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 43 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 44 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 26 2013, dall’art. 7-bis, comma 3, D.L. 2013, dall’art. 7-bis, comma 3, D.L. 2013, dall’art. 7-bis, comma 3, D.L. 2013, dall’art. 7-bis, comma 3, D.L. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 PARTE SECONDA ATTI, DOCUMENTI E REGISTRI SOGGETTI ALL’IMPOSTA IN CASO D’USO Art. 22 - 1. Conti dei curatori ed altri amministratori giudiziari; atti relativi alla concessione del servizio di riscossione dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e atti di prestazione delle relative cauzioni: per ogni foglio Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 16,0045 Modo di pagamento: 1. All’ufficio del registro o con marche. Nota: 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti e documenti uniti a corredo dei conti, se non sono soggetti a bollo fin dall’origine. Art. 23 - 1. Ricevute per versamento o svincolo di somme o valori depositati in garanzia o per semplice custodia presso pubbliche amministrazioni statali o locali compresi i depositi doganali e giudiziari: per ogni ricevuta Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 16,0046 Modo di pagamento: 1. All’ufficio del registro o con marche. 2. Ricevute e note di consegna di merci con o senza l’indicazione del prezzo: per ogni documento Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 16,0047 Art. 24 - 1. Atti e documenti di cui all’art. 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all’art. 1341 del Codice civile: per ogni foglio o esemplare Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 16,0048 Modo di pagamento: 1. All’ufficio del registro o con marche. Nota: 1. L’imposta è dovuta sin dall’origine se per gli atti e documenti è richiesta dal Codice civile a pena di nullità la forma scritta o se hanno per oggetto locazioni di immobili soggetti a registrazione in termine fisso, cessioni di aziende o costituzione di diritti di godimento reali o personali sulle stesse. 45 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 46 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 47 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 48 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 2013, dall’art. 7-bis, comma 3, D.L. 2013, dall’art. 7-bis, comma 3, D.L. 2013, dall’art. 7-bis, comma 3, D.L. 2013, dall’art. 7-bis, comma 3, D.L. 27 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Art. 25 - 1. Documenti concernenti qualsiasi movimento o ricevimento di denaro, titolo o valori di qualunque quantità o importo scambiati tra casa madre o centrale di un ente pubblico o privato, o di una impresa, e proprie filiali, succursali, sedi, depositi e stabilimenti, nonché quelli scambiati tra un ente pubblico o privato, un’impresa commerciale o industriale e i propri ausiliari, intermediari o spedizionieri: per ogni foglio o esemplare Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 16,0049 Modo di pagamento: 1. All’ufficio del registro o con marche. Nota: 1. I documenti di cui contro sono soggetti all’imposta in caso d’uso a condizione che presso il competente ufficio del registro sia depositato il certificato attestante le qualifiche rispettive, a meno che esse non risultino ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. 2. Le qualifiche debbono risultare dall’intestazione degli atti. Art. 26 - 1. Documenti, elenchi, ruoli, matricole e simili relativi all’esercizio di mestieri, arti o professioni: per ogni foglio o esemplare Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 16,0050 Modo di pagamento: 1. All’ufficio del registro o con marche. Art. 27 - 1. Atti e documenti da chiunque rilasciati che, secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio ovvero attestarne caratteristiche, pesi, misure o altre qualità: per ogni foglio o esemplare Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 16,0051 Modo di pagamento: 1. All’ufficio del registro o con marche. Articoli da 28 a 30 (omissis). Art. 31 - 1. Biglietti del lotto e delle lotterie e cartelle delle tombole autorizzate: per ogni esemplare Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 16,0052 49 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 50 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 51 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 52 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 28 2013, dall’art. 7-bis, comma 3, D.L. 2013, dall’art. 7-bis, comma 3, D.L. 2013, dall’art. 7-bis, comma 3, D.L. 2013, dall’art. 7-bis, comma 3, D.L. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Modo di pagamento: 1. All’ufficio del registro o con marche. Art. 32 - 1. Atti, documenti, registri ed ogni altro scritto, per i quali non sono espressamente previsti il pagamento dell’imposta sin dall’origine ovvero l’esenzione: per ogni esemplare dell’atto, documento o di altro scritto Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 16,0053 per ogni cento pagine o frazione di cento pagine del registro o del relativo estratto Imposta dovuta fissa ........................................................ euro 16,0054 Modo di pagamento: 1. All’ufficio del registro o con marche. Allegato B (omissis). 53 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall’art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 54 Importo così elevato, con effetto 26 giugno 2013, dall’art. 7-bis, comma 3, D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 29 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600* Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973 - Suppl. ord. n. 1) Articoli da 1 a 77 (omissis). Allegato A (art. 26-quater, comma 1, lettera a) da a) a ff): invariate. gg) le società di diritto croato denominate: “dionicko drustvo”, “drustvo s ogranicenom odgovornoscu”, e altre società costituite conformemente al diritto croato e soggette all’imposta croata sugli utili. (Lettera aggiunta, con effetto 1° luglio 2013, dall’art. 1, comma 1, D.M. 25 ottobre 2013)1. Allegato B (Art. 26-quater, comma 4, lettera a) da 1 a 27: invariati. 28) porez na dobit in Croazia. (Numero aggiunto, con effetto 1° luglio 2013, dall’art. 1, comma 1, D.M. 25 ottobre 2013)2. * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol., pag. 379, il testo del provvedimento. Il D.M. 25 ottobre 2013 è stato pubblicato nelle G.U. n. 259 del 5 novembre 2013. 2 Il D.M. 25 ottobre 2013 è stato pubblicato nelle G.U. n. 259 del 5 novembre 2013. 1 30 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 602* Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito (G.U. n. 268 del 16 ottobre 1973 - suppl. ord. n. 2) Articoli da 1 a 18 (omissis). Art. 19 - Dilazione del pagamento Commi da 1 a 1-quater: invariati. 1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire1-2 il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario; b) solvibilità del contribuente, valutata3-4 in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma (Comma aggiunto dall’art. 52, comma 1, lettera a), numero 1), D.L. 21 giugno 2013, n. 69)5. Comma 2: invariato. 3. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive6-7: da a) a c): invariate. Commi 4 e 4-bis: invariati. (Articolo così sostituito, con effetto 1° luglio 1999, dall’art. 7, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46). * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol., pag. 640, il testo del provvedimento. La parola riportata in corsivo è stata così sostituita dall’art. 52, comma 1, lettera a), n. 1), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, modificato in sede di conversione. 2 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 3 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 52, comma 1, lettera a), n. 1), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, modificato in sede di conversione. 4 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 5 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 6 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 52, comma 1, lettera a), n. 2), D.L. 21 giugno 2013, n. 69. 7 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 1 31 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Articoli da 19-bis a 28-ter (omissis). Art. 28-quater - Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo 1. A partire dal 1º gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine la certificazione prevista dall’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 1858, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate all’articolo 9, comma 3ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto9, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito10-11. L’estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell’esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi all’agente della riscossione l’importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l’agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze e l’importo oggetto della certificazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del servizio sanitario nazionale. Nel caso in cui il recupero non sia stato possibile, l’agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto12. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica (Comma così modificato dall’art. 13-bis, comma 2, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, modificato in sede di conversione). (Articolo aggiunto dall’art. 31, comma 1-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, modificato in sede di conversione). 8 Cfr. in questo volume il testo della norma citata. Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 10 Il periodo riportato in corsivo è stato così sostituito dall’art. 9, comma 01, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, modificato in sede di conversione. 11 Per la decorrenza: cfr. art. 13 del provvedimento modificativo, il cui testo è riportato in questo volume. 12 I periodi riportati in corsivo sono stati così sostituiti dall’art. 16, comma 10, D.L. 6 luglio 2012, n. 95. 9 32 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Art. 28-quinquies - Compensazioni di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l’utilizzo del sistema previsto dall’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24113, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 8, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 21814, di definizione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, dell’articolo 5-bis, dell’articolo 11, comma 1-bis, e di acquiescenza ai sensi dell’articolo 15, dello stesso decreto legislativo, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 16 e 17, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 47215, di conciliazione giudiziale ai sensi dell’articolo 48, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 54616, di mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis, dello stesso decreto17. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 18518, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto19 e che la relativa certificazione rechi l’indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall’Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l’utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l’ente pubblico nazionale, la regione, l’ente locale o l’ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilità speciale numero 1778 “Fondi di bilancio” l’importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24120, trattiene l’importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all’ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell’articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24121. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne dà comunicazione ai Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finan- 13 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 15 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 16 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 17 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 18 Cfr. in questo volume il testo della norma citata. 19 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 20 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 21 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 14 33 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ze e l’importo è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all’ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell’interno e dell’economia e delle finanze formano i ruoli per l’agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II (Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, modificato in sede di conversione)22. 2. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono stabiliti, entro il 30 giugno 201323-24, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze (Articolo aggiunto dall’art. 9, comma 1, D.L. 8 aprile 2013, n. 35)25. Articoli da 29 a 48 (omissis). Art. 48-bis - Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o società per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell’articolo 19 del presente decreto26-27 (Comma così modificato dall’art. 2, comma 17, L. 15 luglio 2009, n. 94). 22 Per la decorrenza: cfr. art. 13 del provvedimento modificativo, il cui testo è riportato in questo volume. 23 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall’art. 9, comma 1, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, modificato in sede di conversione. 24 Per la decorrenza: cfr. art. 13 del provvedimento modificativo, il cui testo è riportato in questo volume. 25 Per la decorrenza: cfr. art. 13 del provvedimento modificativo, il cui testo è riportato in questo volume. 26 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall’art. 9, comma 1-bis, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, modificato in sede di conversione. 27 Per la decorrenza: cfr. art. 13 del provvedimento modificativo, il cui testo è riportato in questo volume. 34 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Commi 2 e 2-bis: invariati. (Articolo aggiunto dall’art. 2, comma 9, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, modificato in sede di conversione). Articoli da 49 a 51 (omissis). Art. 52 - Procedimento di vendita Commi 1 e 2: invariati. 2-bis. Il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68, 79 e 80, comma 2, lettera b), 28 -29 con il consenso dell’agente della riscossione, il quale interviene nell’atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L’eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all’incasso (Comma aggiunto dall’art. 10, comma 13-terdecies, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, modificato in sede di conversione). 2-ter. Nel caso in cui il debitore eserciti la facoltà di cui al comma 2-bis, la vendita del bene deve aver luogo entro i cinque giorni antecedenti la data fissata, ai sensi degli articoli 66 e 78, per il primo incanto, ovvero la nuova data eventualmente fissata per effetto della nomina di cui all’articolo 80, comma 2, lettera b) (Comma aggiunto dall’art. 52, comma 1, lettera b), numero 2), D.L. 21 giugno 2013, n. 69)30. 2-quater. Se la vendita di cui al comma 2-ter non ha luogo nei cinque giorni antecedenti la data fissata per il primo incanto e vi è necessità di procedere al secondo, il debitore, entro il giorno che precede tale incanto, può comunque esercitare la facoltà prevista dal comma 2-bis al prezzo stabilito ai sensi degli articoli 69 e 81 (Comma aggiunto dall’art. 52, comma 1, lettera b), numero 2), D.L. 21 giugno 2013, n. 69)31. (Articolo così sostituito, con effetto 1° luglio 1999, dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46). Art. 53 - Cessazione dell’efficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione 1. Il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi duecento32-33 giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto. 28 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 52, comma 1, lettera b), n. 1), D.L. 21 giugno 2013, n. 69. 29 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 30 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 31 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 32 La parola riportata in corsivo è stata così sostituita dall’art. 52, comma 1, lettera c), D.L. 21 giugno 2013, n. 69. 33 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 35 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Comma 2: invariato. (Articolo così sostituito, con effetto 1° luglio 1999, dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46). Articoli da 54 a 61 (omissis). Art. 62 - Disposizioni particolari sui beni pignorabili 1. I beni di cui all’articolo 515, terzo comma34-35, del codice di procedura civile, anche se il debitore è costituito in forma societaria ed in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro, possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale esattoriale o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito (Comma così sostituito dall’art. 52, comma 1, lettera d), numero 1), D.L. 21 giugno 2013, n. 69)36. 1-bis. Nel caso di pignoramento dei beni di cui al comma 1, la custodia è sempre affidata al debitore ed il primo incanto non può aver luogo prima che siano decorsi trecento giorni dal pignoramento stesso. In tal caso, il pignoramento perde efficacia quando dalla sua esecuzione sono trascorsi trecentosessanta giorni senza che sia stato effettuato il primo incanto (Comma aggiunto dall’art. 52, comma 1, lettera d), numero 2), D.L. 21 giugno 2013, n. 69)37. Comma 2: invariato. Articoli da 63 a 72 (omissis). Art. 72-bis - Pignoramento dei crediti verso terzi 1. Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall’articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall’articolo 72-ter del presente decreto38 l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede: 34 Le parole riportate in corsivo sono state così modificate dall’art. 52, comma 1, lettera d), n. 1), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, modificato in sede di conversione. 35 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 36 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 37 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 38 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall’art. 3, comma 5, lettera a), D.L. 2 marzo 2012, n. 16. 36 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 a) nel termine di sessanta39-40 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, per le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica; b): invariata. Commi 1-bis e 2: invariati. (Articolo così sostituito dall’art. 2, comma 6, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, modificato in sede di conversione). Art. 72-ter - Limiti di pignorabilità Commi 1 e 2: invariati. 2-bis. Nel caso di accredito delle somme di cui ai commi 1 e 2 sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all’ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo (Comma aggiunto dall’art. 52, comma 1, lettera f), D.L. 21 giugno 2013, n. 69)41. Articoli da 73 a 75-bis (omissis). Art. 76 - Espropriazione immobiliare 1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 49942-43 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione: a) non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 196944, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente; a-bis) non dà corso all’espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti “beni essenziali” e individuato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Agenzia delle entrate e con l’Istituto nazionale di statistica (Lettera aggiunta dall’art. 52, comma 1, lettera g), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, modificato in sede di conversione)45; 39 La parola riportata in corsivo è stata così sostituita dall’art. 52, comma 1, lettera e), D.L. 21 giugno 2013, n. 69. 40 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 41 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 42 Le parole riportate in corsivo sono state così sostitute dall’art. 52, comma 1, lettera g), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, modificato in sede di conversione. 43 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 44 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 45 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 37 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 b) nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro. L’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca di cui all’articolo 77 e sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto (Comma così sostituito dall’art. 52, comma 1, lettera g), D.L. 21 giugno 2013, n. 69)46. Comma 2: invariato. Art. 77 - Iscrizione di ipoteca Comma 1: invariato. 1-bis. L’agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76, commi 1 e 2,47-48 purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro (Comma aggiunto dall’art. 3, comma 5, lettera d), D.L. 2 marzo 2012, n. 16). Commi 2 e 2-bis: invariati. (Articolo così sostituito, con effetto 1° luglio 1999, dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46). Art. 78 - Avviso di vendita Commi 1 e 2: invariati. 2-bis. Se, per effetto delle nomine previste dall’articolo 80, comma 2, il primo incanto non può essere effettuato nella data indicata nell’avviso di vendita, l’agente della riscossione fissa i nuovi incanti e notifica al soggetto nei confronti del quale procede, il relativo avviso contenente le informazioni di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo (Comma aggiunto dall’art. 52, comma 1, lettera i), D.L. 21 giugno 2013, n. 69)49. Articolo 79 (omissis). Art. 80 - Pubblicazione e notificazione dell’avviso di vendita Comma 1: invariato. 46 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 47 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall’art. 52, comma 1, lettera h), D.L. 21 giugno 2013, n. 69. 48 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 49 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 38 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 1-bis. Entro il termine di cui al comma 1, l’avviso di vendita è pubblicato sul sito internet dell’agente della riscossione (Comma aggiunto dall’art. 52, comma 1, lettera l), numero 1), D.L. 21 giugno 2013, n. 69)50. 2. Su istanza del soggetto nei confronti del quale si procede o dell’agente della riscossione, il giudice può disporre: a) che degli incanti, ferma la data fissata per gli stessi, sia data notizia al pubblico a mezzo di giornali o con altre idonee forme di pubblicità commerciale; b) la vendita al valore stimato con l’ausilio di un esperto da lui nominato, nel caso in cui ritenga che il valore del bene, determinato ai sensi dell’articolo 79, sia manifestamente inadeguato. Se l’agente della riscossione lo richiede, il giudice può nominare un ausiliario che riferisca sulle caratteristiche e sulle condizioni del bene pignorato, e può assegnare ad esso la funzione di custode del bene51-52 (Comma così sostituito dall’art. 52, comma 1, lettera l), numero 2), D.L. 21 giugno 2013, n. 69)53. 2-bis. Nei casi di cui al comma 2, le spese sono anticipate dalla parte richiedente e liquidate dal giudice in prededuzione. In deroga a quanto disposto dall’articolo 53, comma 1, il pignoramento non perde efficacia se, per effetto delle nomine di cui al comma 2 del presente articolo, il primo incanto non può essere effettuato entro duecento giorni dall’esecuzione del pignoramento stesso (Comma aggiunto dall’art. 52, comma 1, lettera l), numero 3), D.L. 21 giugno 2013, n. 69)54. Articoli da 81 a 84 (omissis). Art. 85 - Assegnazione dell’immobile allo Stato 1. Se il terzo incanto ha esito negativo, il concessionario, nei dieci giorni successivi, chiede al giudice dell’esecuzione l’assegnazione dell’immobile allo Stato per il prezzo base del terzo incanto55-56, depositando nella cancelleria del giudice dell’esecuzione gli atti del procedimento. 50 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 51 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 52, comma 1, lettera l), n. 2), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, modificato in sede di conversione. 52 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 53 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 54 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 55 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 52, comma 1, lettera m), D.L. 21 giugno 2013, n. 69. 56 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 39 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 Commi 2 e 3: invariati. (Articolo così sostituito, con effetto 1° luglio 1999, dall’art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46). Art. 86 - Fermo di beni mobili registrati Comma 1: invariato. 2. La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall’agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all’agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all’attività di impresa o della professione (Comma così sostituito dall’art. 52, comma 1, lettera m-bis), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, modificato in sede di conversione)57. Commi 3 e 4: invariati. Articoli da 87 a 105 (omissis). 57 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 40 D.L. 30 settembre 1983, n. 512 DECRETO-LEGGE 30 settembre 1983, n. 512* convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649 Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale (G.U. n. 270 del 1° ottobre 1983; G.U. n. 328 del 30 novembre 1983) Articoli da 1 a 7 (omissis). Articolo 8 1. Per i titoli ed i certificati di cui all’articolo 5, nonché per i titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi d’investimento collettivo immobiliari, emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta è operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi1-2, nel riacquisto o nella negoziazione dei titoli o certificati; essi provvedono anche al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso articolo 5. Non sono soggetti a ritenuta i proventi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell’articolo 87 del predetto testo unico n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo 87. Nell’ipotesi di titoli o certificati ad emissione continuativa o comunque senza scadenza predeterminata gli stessi soggetti devono eseguire il versamento annuale previsto nell’art. 6 e provvedere agli adempimenti stabiliti nell’art. 7 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle operazioni ivi effettuate (Articolo così modificato dall’art. 12, comma 8, lettera b), D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461). Articoli da 9 a 12 (omissis). * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol., pag. 338, il testo del provvedimento. Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 9, comma 3, L. 6 agosto 2013, n. 97. 2 La L. n. 97/2013 è stata pubblicata nella G.U. n. 194 del 20 agosto 2013. 1 41 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 917* Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi (G.U. n. 302 del 31 dicembre 1986 - Suppl. ord. n. 1) Articoli da 1 a 14 (omissis). Art. 15 - Detrazione per oneri 1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: da a) a e): invariate f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha facoltà di recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a euro 630 per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché a euro 530 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d’imposta, a euro 1.291,14, limitatamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente1. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta; (Lettera così modificata dall’art. 12, comma 1, D.L. 31 agosto 2013, n. 102)2. da g) a i-novies): invariate. Commi da 1.1. a 3: invariati. Articoli da 16 a 191 (omissis). * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol., pag. 878, il testo del provvedimento. Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 12, comma 1, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, modificato in sede di conversione. 2 Per la decorrenza cfr. art. 16 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 1 42 D.L. 28 giugno 1990, n. 167 DECRETO-LEGGE 28 giugno 1990, n. 167* convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori (G.U. n. 151 del 30 giugno 1990; G.U. n. 186 del 10 agosto 1990) Art. 1 - Trasferimenti attraverso intermediari 1. Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 2311, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento di cui all’articolo 1, comma 2, lettera i), del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 2312, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni oggetto di rilevazione ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all’Agenzia delle entrate con modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il medesimo provvedimento, la trasmissione può essere limitata per specifiche categorie di operazioni o causali (Articolo così sostituito dall’art. 9, comma 1, lettera a), L. 6 agosto 2013, n. 97)3. Art. 2 - Trasferimenti attraverso non residenti 1. Al fine di garantire la massima efficacia all’azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero, l’unità speciale costituita ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 784, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e i reparti speciali della Guardia di finanza, di cui all’articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, possono richiedere, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, previa autorizzazione, rispettivamente, del direttore centrale accertamento dell’Agenzia delle entrate ovvero del Comandante generale della Guardia di finanza o autorità dallo stesso delegata: * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol., pag. 449, il testo del provvedimento. Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 2 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 3 La L. n. 97/2013 è stata pubblicata nella G.U. n. 194 del 20 agosto 2013. 4 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 1 43 D.L. 28 giugno 1990, n. 167 a) agli intermediari indicati all’articolo 1, comma 1, del presente decreto, di fornire evidenza delle operazioni, oggetto di rilevazione ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, intercorse con l’estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale; b) ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 2315, con riferimento a specifiche operazioni con l’estero o rapporti ad esse collegate, l’identità dei titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera u), e dall’allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 2. Con provvedimento congiunto del direttore dell’Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti le modalità e i termini relativi alle richieste di cui al comma 1, lettere a) e b), al fine di assicurare il necessario coordinamento e di evitare duplicazioni (Articolo così sostituito dall’art. 9, comma 1, lettera b), L. 6 agosto 2013, n. 97)6. Articoli da 3 a 3-ter (omissis). Art. 4 - Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera u), e dall’allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 2. I redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti, di cui all’articolo 1, comma 1, ai quali gli investimenti e le attività sono affidate in gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. La ritenuta trova altresì applicazione, con l’aliquota del 20 per cento e a titolo d’acconto, per i redditi di capitale indicati nell’articolo 44, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da mutui, depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari, nonché per i redditi di capitale indicati nel comma 1, lettere c), d) ed h), del citato articolo 44. Per i redditi diversi indicati nell’articolo 67 del medesimo testo unico, derivanti dagli inve5 6 44 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. La L. n. 97/2013 è stata pubblicata nella G.U. n. 194 del 20 agosto 2013. D.L. 28 giugno 1990, n. 167 stimenti esteri e dalle attività finanziarie di cui al primo periodo, che concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, gli intermediari residenti applicano una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 20 per cento sulla parte imponibile dei redditi corrisposti per il loro tramite. Nel caso in cui gli intermediari intervengano nella riscossione dei predetti redditi di capitale e redditi diversi, il contribuente è tenuto a fornire i dati utili ai fini della determinazione della base imponibile. In mancanza di tali informazioni la ritenuta o l’imposta sostitutiva è applicata sull’intero importo del flusso messo in pagamento. 3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. 4. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, è stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista dal comma 1 nonché, annualmente, il controvalore in euro degli importi in valuta da dichiarare (Articolo così sostituito dall’art. 9, comma 1, lettera c), L. 6 agosto 2013, n. 97)7. Art. 5 - Sanzioni 1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione all’Agenzia delle entrate previsti dall’articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell’importo dell’operazione non segnalata. 2. La violazione dell’obbligo di dichiarazione previsto nell’articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 19998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 20019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall’articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258 (Articolo così sostituito dall’art. 9, comma 1, lettera d), L. 6 agosto 2013, n. 97)10. 7 La L. n. 97/2013 è stata pubblicata nella G.U. n. 194 del 20 agosto 2013. Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 9 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 10 La L. n. 97/2013 è stata pubblicata nella G.U. n. 194 del 20 agosto 2013. 8 45 D.L. 28 giugno 1990, n. 167 Articoli 5-bis e 5-ter (omissis). Art. 6 - Tassazione presuntiva 1. Per i soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all’estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d’imposta, a meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d’imposta, o sia indicato che determinate attività non possono essere produttive di redditi. La prova delle predette condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall’ufficio delle imposte (Articolo così sostituito dall’art. 9, comma 1, lettera e), L. 6 agosto 2013, n. 97)11. Articoli da 7 a 9 (omissis). 11 46 La L. n. 97/2013 è stata pubblicata nella G.U. n. 194 del 20 agosto 2013. L. 7 agosto 1990, n. 241 LEGGE 7 agosto 1990, n. 241* Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) Articoli 1 e 2 (omissis). Art. 2-bis - Conseguenze per il ritardo dell’amministrazione nella conclusione del procedimento Comma 1: invariato. 1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge o, sulla base della legge, da un regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento (Comma così modificato dall’art. 28, comma 9, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, modificato in sede di conversione)1. Comma 2: invariato. Articoli da 3 a 31 (omissis). * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol., pag. 456, il testo del provvedimento. Per la decorrenza: cfr. art. 28, comma 10, del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 1 47 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 504* Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (G.U. n. 305 del 30 dicembre 1992, suppl. ord. n. 137) Articoli da 1 a 6 (omissis). Art. 7 - Esenzioni 1. Sono esenti dall’imposta: da a) ad h): invariate. i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 87 [ora 73], comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 9171, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali2 di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 2223. Comma 2: invariato. Articoli da 8 a 50 (omissis). * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol., pag. 1565, il testo del provvedimento. Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 2 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall’art. 91-bis, comma 1, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, modificato in sede di conversione. 3 Per le modifiche apportate alla presente lettera a decorrere dal 1° gennaio 2014, cfr. art. 2, comma 3, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, il cui testo è riportato in questo volume. 1 48 D.L. 30 agosto 1993, n. 331 DECRETO-LEGGE 30 agosto 1993, n. 331* convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie (G.U. n. 203 del 30 agosto 1993; G.U. n. 255 del 29 ottobre 1993) Articoli da 1 a 49 (omissis). Art. 50 - Obblighi connessi agli scambi intracomunitari Commi da 1 a 5: invariati. 6. I contribuenti presentano in via telematica all’Agenzia delle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità e quelle da questi ultimi ricevute. I soggetti di cui all’articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, presentano l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità. Gli elenchi riepilogativi delle prestazioni di servizi di cui al primo ed al secondo periodo non comprendono le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario1 (Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera h), numero 4), D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18). Commi da 6-bis a 8: invariati. Articoli da 50-bis a 70 (omissis). Tabelle A e A-bis (omissis). * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol., pag. 1743, il testo del provvedimento. Per le modifiche apportate al presente comma, cfr. art. 50-bis, commi 4 e 6, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, il cui testo è riportato in questo volume. 1 49 L. 22 giugno 2000, n. 193 LEGGE 22 giugno 2000, n. 193 Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti (G.U. n. 162 del 13 luglio 2000) Articoli 1 e 2 (omissis). Articolo 3 1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. (Comma così sostituito dall’art. 7, comma 8, D.L. 31 agosto 2013, n. 101)1. 2. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, detenuti semiliberi provenienti dalla detenzione, o che svolgono effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito d’imposta mensile nella misura massima di trecentocinquanta euro per ogni lavoratore assunto. 3. I crediti d’imposta di cui ai commi 1 e 2 sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2412, e successive modificazioni, e si applicano per un periodo di diciotto mesi successivo alla cessazione dello stato di detenzione per i detenuti ed internati che hanno beneficiato di misure alternative alla detenzione o del lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di ventiquattro mesi per i detenuti ed internati che non ne hanno beneficiato. (Articolo così sostituito dall’art. 3-bis, comma 2, lettera a), D.L. 1° luglio 2013, n. 78, modificato in sede di conversione)3. Articolo 4 1. Le modalità ed entità delle agevolazioni e degli sgravi di cui all’articolo 3 sono determinate annualmente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all’articolo 6, con apposito decreto del Ministro della giustizia da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. (Comma così modificato dall’art. 3-bis, comma 2, lett. b), D.L. 1° luglio 2013, n. 78, modificato in sede di conversione)4. Articoli 5 e 6 (omissis). 1 Il D.L. n. 101/2013 è stato pubblicato nella G.U. n. 204 del 31 agosto 2013. Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 3 Il D.L. n. 78/2013 è stato pubblicato nella G.U. n. 153 del 2 luglio 2013. 4 Il D.L. n. 78/2013 è stato pubblicato nella G.U. n. 153 del 2 luglio 2013. 2 50 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 2000, n. 445* Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A) (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001 - suppl. ord. 30/L) Articoli da 1 a 42 (omissis). Art. 43 (L-R) - Accertamenti d’ufficio Commi 1 e 2: invariati. 3. L’amministrazione procedente opera l’acquisizione d’ufficio, ai sensi del precedente comma, esclusivamente per via telematica (L) (Comma così sostituito dall’art. 14, comma 1-ter, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, modificato in sede di conversione)1. Commi da 4 a 6: invariati. Articoli da 43-bis a 78 (omissis). Tavola (omissis). * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol., pag. 1241, il testo del provvedimento. Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 1 51 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380* Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001 - suppl. ord.) Articoli da 1 a 2-bis (omissis). Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi (legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31) 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per: da a) a c): invariate; d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente (Lettera così modificata dall’art. 30, comma 1, lettera a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69)1; da e) a e.4): invariate; e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché siano installati2-3, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol., pag. 1311, il testo del provvedimento. Le presenti disposizioni si applicano dal 21 agosto 2013. 2 La parola riportata in corsivo è stata così sostituita dall’art. 41, comma 4, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, modificato in sede di conversione. 3 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 1 52 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 il soggiorno di turisti (Comma così modificato dall’art. 41, comma 4, D.L. 21 giugno 2013, n. 69)4; da e.6) a f): invariate. Comma 2: invariato. Articoli da 4 a 138 (L) (omissis). Tavola (omissis). 4 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 53 D.L. 30 settembre 2003, n. 269 DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269* convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici (G.U. n. 229 del 2 ottobre 2003, suppl. ord. 157 G.U. n. 274 del 25 novembre 2003, suppl. ord. 181) Art. 5 - Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni Commi da 1 a 7: invariati. 7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria, provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l’erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare prioritariamente all’acquisto dell’abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose 1. A tal fine le predette banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l’Associazione Bancaria Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari 2. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24. (Comma aggiunto dall’art. 6, comma 1, lettera a), D.L. 31 agosto 2013, n. 102)3. Commi 8 e 8-bis: invariati. 8-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol., pag. 1461, il testo del provvedimento. Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 6, comma 1, lettera a), D.L. 31 agosto 2013, n. 102, modificato in sede di conversione. 2 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto dall’art. 6, comma 1, lettera a), D.L. 31 agosto 2013, n. 102, modificato in sede di conversione. 3 Per la decorrenza: cfr. art. 16 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 1 54 D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e/o titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali. (Comma aggiunto dall’art. 6, comma 1, lettera b), D.L. 31 agosto 2013, n. 102)4. 4 Per la decorrenza: cfr. art. 16 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 55 L. 30 dicembre 2004, n. 311 LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311* Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (G.U. n. 306 del 31 dicembre 2004 - suppl. ord. n. 192) Articolo 1 Commi da 1 a 173 (omissis). 174. Al fine del rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile1 dell’anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario ad acta, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all’esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario ad acta entro il 31 maggio2, nella regione interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e successivi3, si applicano comunque il blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso, il divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo e4 nella misura massima prevista dalla vigente normativa l’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio5, la regione non può assumere * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol., pag. 1524, il testo del provvedimento. Cfr. art. 3, comma 9, D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (differimento del termine), il cui testo è riportato in questo volume. 2 Cfr. art. 3, comma 9, D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (differimento del termine), il cui testo è riportato in questo volume. 1 3 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, con effetto 1° gennaio 2007, dall’art. 1, comma 796, lettera c), L. 27 dicembre 2006, n. 296. 4 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte, con effetto 1° gennaio 2010, dall’art. 2, comma 76, lettera a), numero 1, L. 23 dicembre 2009, n. 191. 5 Cfr. art. 3, comma 9, D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (differimento del termine), il cui testo è riportato in questo volume. 56 L. 30 dicembre 2004, n. 311 provvedimenti che abbiano ad oggetto6 l’addizionale e le maggiorazioni d’aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d’imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell’addizionale e delle maggiorazioni d’aliquota di tali imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco automatico del turn over e del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata è tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto dei predetti vincoli7 (Comma così modificato, con effetto 1° gennaio 2006, dall’art. 1, comma 277, L. 23 dicembre 2005, n. 266). Commi da 175 a 572 (omissis). Allegati (omissis). 6 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, con effetto 1° gennaio 2010, dall’art. 2, comma 76, lettera a), numero 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191. 7 I periodi riportati in corsivo sono stati aggiunti, con effetto 1° gennaio 2010, dall’art. 2, comma 76, lettera b), L. 23 dicembre 2009, n. 191. 57 D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n. 171* Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (G.U. n. 202 del 31 agosto 2005) Articoli da 1 a 49 (omissis). Art. 49-bis - Noleggio occasionale 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione1-2, ovvero l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all’articolo 3, comma 1, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell’unità. Commi da 2 a 4: invariati. 5. I proventi derivanti dall’attività di noleggio di cui al comma 1, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni3-4, sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di noleggio. L’imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto relativo all’imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l’imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell’imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell’attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all’Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al pre- * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol., pag. 1610, il testo del provvedimento. Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall’art. 23, comma 01, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, modificato in sede di conversione. 2 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo, il cui testo è riportato in questo volume. 3 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 23, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, modificato in sede di conversione. 4 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo, il cui testo è riportato in questo volume. 1 58 D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 sente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime (Comma così modificato dall’art. 23, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69)5. (Articolo aggiunto dall’art. 59-ter, comma 1 D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, modificato in sede di conversione). Articoli da 50 a 67 (omissis). Allegati (omissis). 5 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo, il cui testo è riportato in questo volume. 59 D.L. 4 luglio 2006, n. 223 DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223* convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale (G.U. n. 153 del 4 luglio 2006; G.U. n. 186 dell’11 agosto 2006 - suppl. ord. n. 183) Articoli da 1 a 34-quinquies (omissis). Art. 35 - Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale Commi da 1 a 27: invariati. 28. In caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute1-2 dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al periodo precedente, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al primo periodo può essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione dei soggetti di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2413, e all’articolo 3, comma 3, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 3224. L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta documentazione da parte del subappaltatore. Gli atti che devono essere notificati entro un termine di decadenza al subappaltatore sono notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido (Comma così sostituito dall’art. 13-ter, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, modificato in sede di conversione). Commi da 28-bis a 35-quinquies: invariati. Articoli da 36 a 41 (omissis). Allegato (omissis). * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol., pag. 1662, il testo del provvedimento. La parola riportata in corsivo è stata così sostituita dall’art. 50, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69. 2 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo, il cui testo è riportato in questo volume. 3 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 4 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 1 60 L. 27 dicembre 2006, n. 296 LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296* Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - suppl. ord. n. 244) Articolo 1 Commi da 1 a 286: invariati. 287. (Comma abrogato dall’art. 7, comma 8, D.L. 8 agosto 2013, n. 91)1. 288. (Comma abrogato dall’art. 7, comma 8, D.L. 8 agosto 2013, n. 91)2. Commi da 289 a 343: invariati. 344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 20073, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. 345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 20074, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge. * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol., pag. 1720, il testo del provvedimento. Per la decorrenza: cfr. art. 16 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 2 Per la decorrenza: cfr. art. 16 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 3 Cfr. art. 1, comma 48, L. 13 dicembre 2010, n. 220 (spese sostenute entro il 30 giugno 2013); art. 14, comma 1, D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (spese sostenute entro il 31 dicembre 2013) e art. 14, comma 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (spese sostenute entro il 30 giugno 2014 per gli interventi relativi agli edifici condominiali) i cui testi sono riportati in questo volume. 4 Cfr. art. 1, comma 48, L. 13 dicembre 2010, n. 220 (spese sostenute entro il 30 giugno 2013); art. 14, comma 1, D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (spese sostenute entro il 31 dicembre 2013) e art. 14, comma 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (spese sostenute entro il 30 giugno 2014 per gli interventi relativi agli edifici condominiali) i cui testi sono riportati in questo volume. 1 61 L. 27 dicembre 2006, n. 296 346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 20075, relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. 347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 20076, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Commi da 348 a 1364: invariati. Tabelle da 1 a 3 (omissis). Elenco 1 (omissis). Allegati 1 e 2 (omissis). Prospetto di copertura (omissis). Tabelle da A a F (omissis). 5 Cfr. art. 1, comma 48, L. 13 dicembre 2010, n. 220 (spese sostenute entro il 30 giugno 2013); art. 14, comma 1, D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (spese sostenute entro il 31 dicembre 2013) e art. 14, comma 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (spese sostenute entro il 30 giugno 2014 per gli interventi relativi agli edifici condominiali) i cui testi sono riportati in questo volume. 6 Cfr. art. 1, comma 48, L. 13 dicembre 2010, n. 220 (spese sostenute entro il 30 giugno 2013); art. 14, comma 1, D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (spese sostenute entro il 31 dicembre 2013) e art. 14, comma 2, D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (spese sostenute entro il 30 giugno 2014 per gli interventi relativi agli edifici condominiali) i cui testi sono riportati in questo volume. 62 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112* convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (G.U. n. 147 del 25 giugno 2008 - suppl. ord. n. 152/L; G.U. n. 195 del 21 agosto 2008 - suppl. ord. n. 196/L) Articoli da 1 a 44 (omissis). Art. 45 - Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione tecnica per la finanza pubblica1 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Servizio consultivo ed ispettivo tributario è soppresso e, dalla medesima data, le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze ed il relativo personale amministrativo è restituito alle amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero dell’economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle finanze di tale Ministero2. Commi 2 e 3 (omissis). Articoli da 46 a 80 (omissis). Art. 81 - Settori petrolifero e del gas Commi da 1 a 15: invariati. 16. In dipendenza dell’andamento dell’economia e dell’impatto sociale dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l’aliquota dell’imposta sul reddito delle società di cui all’articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è applicata con una addizionale di 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol., pag. 2315, il testo del provvedimento. Rubrica così modificata (nel testo originario: «Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione spesa pubblica»), in sede di conversione, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133. 2 A norma dell’art. 2, comma 1-ter, D.L. 5 agosto 2010, n. 125, le disposizioni del presente comma si interpretano nel senso che l’incarico onorario di esperto del servizio consultivo ed ispettivo tributario si intende in ogni caso cessato ad ogni effetto, sia giuridico sia economico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente D.L. n. 112/2008. Successivamente, la Corte Costituzionale con sentenza n. 160 del 27 giugno 2013, pubblicata nella G.U. n. 27 del 3 luglio 2013, 1a Serie speciale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del suddetto art. 2, comma 1-ter, D.L. 125/2010. 1 63 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 precedente un volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro3-4 e che operano nei settori di seguito indicati: a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi; b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale; c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell’energia elettrica; c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale. Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all’ammontare complessivo dei ricavi conseguiti (Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, D.L. 13 agosto 2011, n. 138). Commi da 16-bis a 17: invariati. 18. E’ fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l’onere della maggiorazione d’imposta sui prezzi al consumo. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e dispone per l’adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall’articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 2875. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 166. La vigilanza dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale previsto dall’articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 2877-8. Commi da 19 a 38-ter: invariati. Articoli da 82 a 85 (omissis). Elenchi (omissis). Allegati A e B (omissis). 3 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 5, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69. 4 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 5 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall’art. 27, comma 15, L. 23 luglio 2009, n. 99. 6 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2008, n. 133. 7 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto dall’art. 11, comma 14, D.L. 31 agosto 2013, n. 101. 8 Il D.L. n. 101/2013 è stato pubblicato nella G.U. n. 204 del 31 agosto 2013. 64 D.L. 29 novembre 2008, n. 185 DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185* convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (G.U. n. 280 del 29 novembre 2008 - suppl. ord. n. 263; G.U. n. 22 del 28 gennaio 2009 - suppl. ord. n. 14) Articoli da 1 a 8 (omissis). Art. 9 - Rimborsi fiscali ultradecennali e velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace s.p.a., dei pagamenti da parte della p.a. Commi da 1 a 3: invariati. 3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali,1-2 le regioni e gli enti locali nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale 3 certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni 4dalla data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo5 a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell’ente debitore. La nomina è effettuata dall’Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale 6. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell’articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l’efficacia liberatoria dei pa* Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol., pag. 2363, il testo del provvedimento. Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 6, comma 01, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, modificato in sede di conversione. 2 Per la decorrenza: cfr. art. 13 del provvedimento modificativo, il cui testo è riportato in questo volume. 3 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall’art. 13-bis, comma 1, lettera a), D.L. 7 maggio 2012, n. 52, modificato in sede di conversione. 4 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 13-bis, comma 1, lettera a), D.L. 7 maggio 2012, n. 52, modificato in sede di conversione. 5 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall’art. 12, comma 11-quater, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, modificato in sede di conversione. 6 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 13-bis, comma 1, lettera a), D.L. 7 maggio 2012, n. 52, modificato in sede di conversione. 1 65 D.L. 29 novembre 2008, n. 185 gamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Comma così sostituito, con effetto 1° gennaio 2012, dall’art. 13, comma 1, L. 12 novembre 2011, n. 183). Commi 3-ter e 3-quater: invariati. Articoli da 10 a 36 (omissis). 66 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2010, n. 28* Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali (G.U. n. 53 del 5 marzo 2010) Art. 1 - Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a) mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (Lettera così sostituita dall’art. 84, comma 1, lettera 0a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, modificato in sede di conversione)1; da b) a e): invariate. Articoli da 2 a 24 (omissis). * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol., pag. 2157, il testo del provvedimento. Le presenti disposizioni si applicano dal 20 settembre 2013, a norma dell’art. 84, comma 2, del provvedimento modificativo. 1 67 L. 13 dicembre 2010, n. 220 LEGGE 13 dicembre 2010, n. 220* Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) (G.U. n. 297 del 21 dicembre 2010, suppl. ord. n. n. 281/L) Art. 1 - Gestioni previdenziali. Rapporti con le regioni. Risultati differenziali. Fondi e tabelle Commi da 1 a 47: invariati. 48. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 2961, si applicano, nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 30 giugno 20132-3. Le disposizioni di cui al citato comma 3474 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 2445, e successive modificazioni, e all’articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 1856, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Comma così modificato, con effetto 1° gennaio 2012, dall’art. 4, comma 4, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, modificato in sede di conversione). Commi da 49 a 171: invariati. * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol., pag. 2251, il testo del provvedimento. Cfr. in questo volume il testo della norma citata. 2 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 11, comma 2, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, modificato in sede di conversione. 3 Cfr. art. 14, comma 1, D.L. 4 giugno 2013, n. 63 (applicazione delle presenti disposizioni) il cui testo è riportato in questo volume. 4 Cfr. in questo volume il testo della norma citata. 5 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 6 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 1 68 D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2010, n. 225* convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (G.U. n. 303 del 29 dicembre 2010; G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011, suppl. ord. n. 53/L) Articolo 1 (omissis). Art. 2 - Proroghe onerose di termini Commi da 1 a 22: invariati. 23. Il termine di cinque anni di cui all’articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 2441, è prorogato di sei anni2-3. All’articolo 1, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 2444, il termine di riferimento degli atti pubblici formati, degli atti giudiziari pubblicati o emanati e delle scritture private autenticate a cui si applicano le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 2445, decorre dall’anno 2005. Al relativo onere, valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. (Comma aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10). Commi da 24 a 84: invariati. Articoli 3 e 4 (omissis). Tabella 1 (omissis). Allegati 1 e 2 (omissis). * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol., pag. 2535, il testo del provvedimento. Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 2 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 6, comma 6, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102. 3 Per la decorrenza: cfr. art. 16 del provvedimento modificativo, il cui testo è riportato in questo volume. 4 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 5 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 1 69 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2011, n. 23* Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale1 (G.U. n. 67 del 23 marzo 2011) Articoli 1 e 2 (omissis). Art. 3 - Cedolare secca sugli affitti Comma 1: invariato. 2. A decorrere dall’anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un’imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un’aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 4312, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l’aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 15 per cento3-4. Sui contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo5. Commi da 3 a 11: invariati Articoli da 4 a 14 (omissis). * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol., pag. 2275, il testo del provvedimento. Per le ulteriori modifiche apportate al presente provvedimento cfr. art. 2, comma 19, D.L. 31 ottobre 2013, n. 126, il cui testo è riportato in questo volume. 2 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 3 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 4, comma 1, D.L. 31 agosto 2013, n. 102. 4 Le presenti disposizioni hanno effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, a norma dell’art. 4, comma 2, del provvedimento modificativo. 5 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto dall’art. 4, comma 1-bis, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, modificato in sede di conversione. 1 70 D.L. 13 maggio 2011, n. 70 DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70* convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia (G.U. n. 110 del 13 maggio 2011; G.U. n. 160 del 12 luglio 2011) Articolo 1 (omissis). Art. 2 - Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno Commi da 1 a 5: invariati. 6. Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2411, e successive modificazioni, entro il 15 maggio 20152-3. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Commi da 7 a 9: invariati. Articoli da 2-bis a 5 (omissis). Art. 6 - Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici 1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che troverà ulteriore sviluppo, le modificazioni che seguono: a): invariata; b) (Lettera abrogata, con effetto 20 aprile 2013, dall’art. 53, comma 1, lettera l), D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33); da c) a f-bis): invariate. Commi da 2 a 3:invariati. Art. 7 - Semplificazione fiscale Comma 1: invariato. * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol., pag. 2578, il testo del provvedimento. Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 2 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 2, comma 9, D.L. 28 giugno 2013, n. 76. 3 Per la decorrenza: cfr. art. 13 del provvedimento modificativo, il cui testo è riportato in questo volume. 1 71 D.L. 13 maggio 2011, n. 70 2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono introdotte le seguenti disposizioni4: da a) a gg-bis): invariate; gg-ter) a decorrere dal 31 dicembre 20125-6, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia Spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e la società Riscossione Sicilia Spa7 cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate (Lettera aggiunta, in sede di conversione, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106); da gg-quater) a gg-undecies): invariate. Commi da 2-bis a 2-novies: invariati. Articoli da 8 a 12 (omissis). Allegato 1 (omissis). 4 Alinea così modificato, in sede di conversione, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106. Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 10, comma 13-octies, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, modificato in sede di conversione. 6 Cfr. art. 9, comma 4, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 e art. 10, comma 2-ter, D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (proroga del termine), i cui testi sono riportati, rispettivamente, in «Cod. Rif. Trib.» I vol. e in questo volume. 7 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall’art. 29, comma 8-bis, D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, modificato in sede di conversione. 5 72 D.L. 6 luglio 2011, n. 98 DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98* convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (G.U. n. 155 del 6 luglio 2011; G.U. n. 164 del 16 luglio 2011) Articoli da 1 a 17 (omissis). Art. 18 - Interventi in materia previdenziale Commi da 1 a 22: invariati. 22-bis. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, sono assoggettati ad un contributo di perequazione pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro1 nonché pari al 10 per cento per la parte eccedente 150.000 euro a seguito della predetta riduzione il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui. Ai predetti importi concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite dei dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonché le gestioni di previdenza obbligatorie presso l’INPS per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette. La trattenuta relativa al predetto contributo di perequazione è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio, a conclusione dell’anno di riferimento, all’atto della corresponsione di ciascun rateo mensile. Ai fini dell’applicazione della predetta trattenuta è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l’anno considerato. L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l’effettuazione della trattenuta del contributo di perequazione, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute dagli enti vengono versate, entro il quindicesimo giorno dalla data in cui * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol., pag. 2612, il testo del provvedimento. Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall’art. 24, comma 31-bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, modificato in sede di conversione. 1 73 D.L. 6 luglio 2011, n. 98 è erogato il trattamento su cui è effettuata la trattenuta, all’entrata del bilancio dello Stato2. (Comma aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111). Commi da 22-ter a 22-quinquies: invariati. Articoli da 19 a 32 (omissis). Art. 33 - Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare 1. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è costituita una società di gestione del risparmio avente capitale sociale pari ad almeno un milione di euro per l’anno 2012, per l’istituzione di uno o più fondi d’investimento al fine di partecipare in fondi d’investimento immobiliari chiusi promossi o partecipati da regioni, provincie, comuni anche in forma consorziata o associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 2673, ed altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti, al fine di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile. Per le stesse finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro4-5 per l’anno 2013. La pubblicazione del suddetto decreto fa luogo ad ogni adempimento di legge. Il capitale della società di gestione del risparmio di cui al primo periodo del presente comma è detenuto interamente dal Ministero dell’economia e delle finanze, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8-bis. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell’economia e delle finanze partecipano a quelli di cui al comma 2 mediante la sottoscrizione di quote da questi ultimi offerte su base competitiva a investitori qualificati al fine di conseguire la liquidità necessaria per la realizzazione degli interventi di valorizzazione. I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio costituita dal Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi del presente comma investono anche direttamente al fine di acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possono essere stabilite le modalità di partecipazione del suddetto fondo a fondi titolari di diritti di concessione o d’uso su beni indisponibili e demaniali, che prevedano la possibilità di locare in tutto o in parte il bene oggetto della concessione. (Comma così modificato, con effetto 1° gennaio 2013, dall’art. 1, comma 140, lettera a), L. 24 dicembre 2012, n. 228). Commi da 2 a 8-bis: invariati. 8-ter. Allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico il Ministro dell’economia e delle finanze, attraverso la società di gestione del risparmio di cui 2 La Corte Costituzionale, con sentenza n. 116 del 5 giugno 2013 (G.U. n. 24 del 12 giugno 2013 - 1ª Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma. 3 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 4 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 12, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69. 5 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo, il cui testo è riportato in questo volume. 74 D.L. 6 luglio 2011, n. 98 al comma 1, promuove, con le modalità di cui all’articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 3516, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la costituzione di uno o più fondi comuni d’investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari. Le risorse derivanti dalla cessione delle quote del Ministero dell’economia e delle finanze sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, e destinate al pagamento dei debiti dello Stato; a tale ultimo fine i corrispettivi possono essere riassegnati al Fondo speciale per reiscrizione dei residui perenti delle spese correnti e al Fondo speciale per la reiscrizione dei residui perenti in conto capitale, ovvero possono essere utilizzati per incrementare l’importo stabilito dall’articolo 35, comma 1, lettera b), del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla determinazione delle percentuali di riparto tra le finalità indicate nel presente comma. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato possono deliberare il trasferimento o il conferimento a tali fondi di immobili di proprietà. I decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 4 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 3517, disciplinano, altresì, le modalità di concertazione con le competenti strutture tecniche dei diversi livelli di governo territoriale interessati. Ai fondi di cui al presente comma possono conferire beni anche i soggetti di cui al comma 2 con le modalità ivi previste, ovvero con apposita deliberazione adottata secondo le procedure di cui all’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche in deroga all’obbligo di allegare il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari al bilancio. Tale delibera deve indicare espressamente le destinazioni urbanistiche non compatibili con le strategie di trasformazione urbana. La totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi di cui al presente comma, è destinata alla riduzione del debito dell’Ente e, solo in assenza del debito, o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento (Comma così modificato dall’art. 56-bis, comma 13, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, modificato in sede di conversione)8. Commi da 8-quater a 8-sexies: invariati. Articoli da 33-bis a 39 (omissis). Art. 40 - Disposizioni finanziarie Commi 1 e 1-bis: invariati. 6 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 8 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo, il cui testo è riportato in questo volume. 7 75 D.L. 6 luglio 2011, n. 98 1-ter. A decorrere dal 1° ottobre 20139-10, l’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 21 per cento è rideterminata nella misura del 22 per cento (Comma così sostituito, con effetto 1° gennaio 2013, dall’art. 1, comma 480, L. 24 dicembre 2012, n. 228). 1-quater. (Comma abrogato dall’art. 11, comma 1, lettera b), D.L. 28 giugno 2013, n. 76) 11. Commi 2 e 3: invariati. Articolo 41 (omissis). Allegati (omissis). 9 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 11, comma 1, lettera a), D.L. 28 giugno 2013, n. 76. 10 Per la decorrenza: cfr. art. 13 del provvedimento modificativo, il cui testo è riportato in questo volume. 11 Per la decorrenza: cfr. art. 13 del provvedimento modificativo, il cui testo è riportato in questo volume. 76 L. 12 novembre 2011, n. 183 LEGGE 12 novembre 2011, n. 183* Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) (G.U. n. 265 del 14 novembre 2011 - suppl. ord. n. 234/L) Articoli da 1 a 17 (omissis). Art. 18 - Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione Comma 1: invariato. 2. L’importo del contributo pubblico a fondo perduto nonché le modalità e i termini delle misure previste al comma 1, utilizzabili anche cumulativamente, sono posti a base di gara per l’individuazione del concessionario, e successivamente riportate nel contratto di concessione da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La misura massima del contributo pubblico, ivi incluse le misure di cui al comma 1, non può eccedere il 50 per cento del costo dell’investimento e deve essere in conformità con la disciplina nazionale e comunitaria in materia. Le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le infrastrutture di interesse strategico già affidate o in corso di affidamento con contratti di partenariato pubblico privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso in cui risulti necessario ripristinare l’equilibrio del piano economico finanziario. Il CIPE con propria delibera, previo parere del Nars che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, determina l’importo del contributo pubblico a fondo perduto, quello necessario per il riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi del periodo precedente, l’ammontare delle risorse disponibili a legislazione vigente utilizzabili, l’ammontare delle misure di cui al comma 1 da riconoscere a compensazione della quota di contributo mancante, nonché i criteri e le modalità per la rideterminazione della misura delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario1. Con le modalità di cui al precedente periodo può essere altresì definita ogni altra disposizione attuativa del presente articolo2-3. * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol., pag. 2688, il testo del provvedimento. I periodi riportati in corsivo sono stati aggiunti dall’art. 33, comma 3, lettera b), D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. 2 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto dall’art. 19, comma 4, lettera a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69. 3 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 1 77 L. 12 novembre 2011, n. 183 Commi da 2-bis a 2-quinquies: invariati. 3. (Comma abrogato dall’art. 19, comma 4, lettera b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69)4. Comma 4: invariato. Articoli da 19 a 33 (omissis). Art. 34 - Deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti 1. Per tenere conto dell’incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, il reddito stesso è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dei volumi d’affari di cui all’articolo 20, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: a) 1,1 per cento del volume d’affari fino a 1.032.000 euro; b) 0,6 per cento del volume d’affari oltre 1.032.000 euro e fino a 2.064.000 euro; c) 0,4 per cento del volume d’affari oltre 2.064.000 euro (Comma così sostituito dall’art. 4, comma 7-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, modificato in sede di conversione)5. Commi da 2 a 7: invariati. Articoli 35 e 36 (omissis). Allegati (omissis). 4 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 5 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 78 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201* convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011 - suppl. ord. n. 251; G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011 - suppl. ord. n. 276/L) Articoli da 1 a 12 (omissis). Art. 13 - Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria1 Commi da 1 a 9: invariati. 9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. (Comma così sostituito dall’art. 2, comma 2, lettera a), D.L. 31 agosto 2013, n. 102)2. 10. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati3 al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di euro 4004. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione5, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol., pag. 2710, il testo del provvedimento. Cfr. artt. 1, comma 1 e 2, comma 1, D.L. 21 maggio 2013, n. 54, art. 1, D.L. 31 agosto 2013, n. 102 (abolizione della prima rata dell’imposta per l’anno 2013) e art. 2-bis, D.L. 31 agosto 2013, n. 102 (unità immobiliari concesse in comodato a parenti) i cui testi sono riportati in questo volume. 2 Per la decorrenza: cfr. art. 16 del provvedimento modificativo, il cui testo è riportato in questo volume. 3 La parola riportata in corsivo è stata così sostituita, in sede di conversione, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. 4 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. 5 Le parole riportate in corsivo sono state cosı` sostituite, in sede di conversione, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. 1 79 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 6166-7; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché´ l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata8. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 6629. Commi da 11 a 12-bis: invariati. 12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello10-11 in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 2312. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell’articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 22313, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell’articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 29614, e le dichiarazioni presentate ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 6 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 2, comma 2, lettera b), D.L. 31 agosto 2013, n. 102. 7 Per la decorrenza: cfr. art. 16 del provvedimento modificativo, il cui testo è riportato in questo volume. 8 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall’art. 4, comma 5, lettera f), D.L. 2 marzo 2012, n. 16, modificato in sede di conversione. 9 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 10 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 10, comma 4, lettera a), D.L. 8 aprile 2013, n. 35. 11 Per la decorrenza: cfr. art. 13 del provvedimento modificativo, il cui testo è riportato in questo volume. 12 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 13 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 14 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 80 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 dell’anno successivo a quello15-16 di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria e delle relative istruzioni (Comma così modificato dall’art. 9, comma 3, lettera b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, modificato in sede di conversione). Comma 13: invariato. 13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36017, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 2318, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente (Comma così sostituito dall’art. 10, comma 4, lettera b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, modificato in sede di conversione)19. Comma 14: invariato. 14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 7020, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 15 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 10, comma 4, lettera a), D.L. 8 aprile 2013, n. 35. 16 Per la decorrenza: cfr. art. 13 del provvedimento modificativo, il cui testo è riportato in questo volume. 17 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 18 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 19 Per la decorrenza: cfr. art. 13 del provvedimento modificativo, il cui testo è riportato in questo volume. 20 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 81 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo21. (Comma aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214). Commi da 14-ter a 21: invariati. Art. 14 - Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi Commi da 1 a 3: invariati. 4. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (Comma così sostituito dall’art. 10, comma 3, lettera a), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, modificato in sede di conversione)22. Commi da 5 a 18: invariati 19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell’onere sull’intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. (Comma così sostituito dall’art. 5, comma 2, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, modificato in sede di conversione)23. Commi da 20 a 22: invariati. 23. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia24-25. Commi da 24 a 34: invariati. 35. I comuni, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 44626, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di 21 Cfr. art. 2, comma 5-ter, D.L. 31 agosto 2013, n. 102 (interpretazione delle presenti disposizioni) il cui testo è riportato in questo volume. 22 Per la decorrenza: cfr. art. 13 del provvedimento modificativo, il cui testo è riportato in questo volume. 23 Per la decorrenza: cfr. art. 16 del provvedimento modificativo, il cui testo è riportato in questo volume. 24 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 5, comma 4-ter, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, modificato in sede di conversione. 25 Per la decorrenza: cfr. art. 16 del provvedimento modificativo, il cui testo è riportato in questo volume. 26 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 82 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 44627, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24128, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari29-30. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. Il tributo e la maggiorazione, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 199731, sono versati esclusivamente al comune. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l’anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l’anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio32, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l’anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l’importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all’importo versato, nell’anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l’importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell’anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l’anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate. L’eventuale conguaglio riferito all’incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell’ultima rata. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno (Comma co- 27 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 29 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall’art. 10, comma 3, lettera b), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, modificato in sede di conversione. 30 Per la decorrenza: cfr. art. 13 del provvedimento modificativo, il cui testo è riportato in questo volume. 31 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 32 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 1-bis, comma 1, D.L. 14 gennaio 2013, n. 1, modificato in sede di conversione. 28 83 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 sì sostituito, con effetto 1° gennaio 2013, dall’art. 1, comma 387, lettera f), L. 24 dicembre 2012, n. 228). Commi da 36 a 47: invariati. Articoli 14-bis e 15 (omissis). Art. 16 - Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei Comma 1: invariato. 2. Dal 1º maggio di ogni anno le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate: a) (Lettera abrogata dall’art. 23, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69)33; b) (Lettera abrogata dall’art. 23, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69)34; c) euro 870 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri (Lettera così sostituita dall’art. 23, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69)35; d) euro 1.300 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri (Lettera così sostituita dall’art. 23, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69)36; da e) a l): invariate. (Comma così sostituito dall’art. 60-bis, comma 1, lettera a), D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, modificato in sede di conversione). Commi da 3 a 14: invariati. 14-bis. L’imposta di cui al comma 11 si applica anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall’ENAC, la cui permanenza nel territorio italiano si protragga per una durata anche non continuativa superiore a sei mesi nell’arco di dodici mesi. L’imposta è dovuta a partire dal mese in cui il limite di sei mesi è superato. Superato tale limite, se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all’anno, l’imposta è pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese fino a quello di partenza dal territorio dello Stato. L’imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero. Sono esenti dall’imposta gli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari, oltre a quelli indicati nel comma 14 (Comma così sostituito dall’art. 8, comma 1, L. 6 agosto 2013, n. 97)37. Commi da 15 a 15-ter: invariati. Articoli da 17 a 50 (omissis). Allegato 1 (omissis). 33 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 34 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 35 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 36 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 37 La L. n. 97/2013 è stata pubblicata nella G.U. n. 194 del 20 agosto 2013. 84 D.L. 6 giugno 2012, n. 74 DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 74* convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 (G.U. n. 131 del 7 giugno 2012; G.U. n. 180 del 3 agosto 2012) Articoli da 1 a 12 (omissis). Art. 12-bis - Detassazione dei rimborsi per danni alle imprese (Articolo abrogato dall’art. 11, comma 7, D.L. 28 giugno 2013, n. 76)1. Articoli da 13 a 21 (omissis). Allegato 1 (omissis). * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol., pag. 2878, il testo del provvedimento. Per la decorrenza: cfr. art. 13 del provvedimento modificativo, il cui testo è riportato in questo volume. 1 85 D.L. 22 giugno 2012, n. 83 DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83* convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 Misure urgenti per la crescita del Paese (G.U. n. 147 del 26 giugno 2012 - suppl. ord. n. 129/L; G.U. n. 187 dell’11 agosto 2012 - suppl. ord. n. 171/L) Art. 1 - Integrazione della disciplina relativa all’emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto - project bond Commi da 1 a 3: invariati. 4. Le disposizioni di cui al comma 11-2, si applicano alle obbligazioni emesse nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Comma 5: invariato. Articoli da 2 a 10 (omissis). Art. 11 - Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico 1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del pre34 sente decreto e fino al 31 dicembre 2013 - , relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato arti5 colo 16-bis . Commi da 2 a 3: invariati. Articoli da 12 a 70 (omissis). Allegati 1 e 2 (omissis). * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol., pag. 2892, il testo del provvedimento. Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 19, comma 5, D.L. 21 giugno 2013, n. 69. 2 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 3 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 16, comma 1, D.L. 4 giugno 2013, n. 63. 4 Per la decorrenza: cfr. art. 22 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 5 Cfr. art. 11, comma 13-ter, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (interpretazione delle presenti disposizioni), il cui testo è riportato in «Cod. Rif. Trib.» I vol. 1 86 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95* convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario (G.U. n. 156 del 6 luglio 2012 - suppl. ord. n. 141/L; G.U. n. 189 dell’14 agosto 2012 - suppl. ord. n. 173/L) Articoli da 1 a 3 (omissis). Art. 3-bis - Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione 1. I contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto- legge 6 giugno 2012, n. 741, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con i provvedimenti di cui al comma 5, sono alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all’esercizio del credito operanti nei territori di cui all’articolo 1 del citato decreto-legge n. 742 del 2012 possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l’Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni di euro3-4. Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell’importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell’allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Commi da 2 a 9: invariati. (Articolo aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135). * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol., pag. 2359, il testo del provvedimento. Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 2 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 3 Il periodo riportato in corsivo è stato così sostituito dall’art. 11, comma 11-quater, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, modificato in sede di conversione. 4 Per la decorrenza: cfr. art. 13 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 1 87 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 Art. 4 - Riduzione di spese, messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche 1. Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell’anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell’intero fatturato5, si procede, alternativamente: a) allo scioglimento della società entro il 31 dicembre 2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali6; b) all’alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 31 dicembre 20137-8 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° luglio 20149-10. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell’offerta, l’adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L’alienazione deve riguardare l’intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante11 (Lettera così modificata, in sede di conversione, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135). 2. Ove l’amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° luglio 201412-13 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano 5 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte, in sede di conversione, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135. 6 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135. 7 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 49, comma 1, lettera a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69. 8 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 9 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 49, comma 1, lettera a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69. 10 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 11 La Corte costituzionale, con sentenza n. 229 del 23 luglio 2013 (G.U. n. 31 del 31 luglio 2013 - 1a Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui si applica alle Regioni ad autonomia ordinaria. 12 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 49, comma 1, lettera b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69. 13 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 88 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 prodotti nell’ambito dell’amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale14. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all’articolo 23-quinquies, commi 7 e 8, del presente decreto, e alle società finanziarie partecipate dalle regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all’esigenza di assicurare l’efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l’amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato15. In tal caso, l’amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un’analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per l’acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell’Autorità è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì alle società costituite al fine della realizzazione dell’evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, richiamato dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100. (Comma così sostituito, in sede di conversione, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135). Commi da 3-bis a 14: invariati. Articoli da 5 a 25 (omissis). Allegati da 1 a 3 (omissis). Tabella (omissis). 14 La Corte costituzionale, con sentenza n. 229 del 23 luglio 2013 (G.U. n. 31 del 31 luglio 2013 - 1a Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui si applica alle Regioni ad autonomia ordinaria. 15 La Corte costituzionale, con sentenza n. 229 del 23 luglio 2013 (G.U. n. 31 del 31 luglio 2013 - 1a Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente periodo, nella parte in cui si applica alle Regioni ad autonomia ordinaria. 89 D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2012, n. 109* Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) Articoli da 1 a 4 (omissis). Art. 5 - Disposizione transitoria Commi da 1 a 11: invariati. 11-bis. Nei casi in cui la dichiarazione di emersione sia rigettata per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro, previa verifica da parte dello sportello unico per l’immigrazione della sussistenza del rapporto di lavoro, dimostrata dal pagamento delle somme di cui al comma 5, e del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, al lavoratore viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. I procedimenti penali e amministrativi di cui al comma 6, a carico del lavoratore, sono archiviati. Nei confronti del datore di lavoro si applica il comma 10 del presente articolo (Comma aggiunto dall’art. 9, comma 10, D.L. 28 giugno 2013, n. 76)1. 11-ter. Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro oggetto di una dichiarazione di emersione non ancora definita, ove il lavoratore sia in possesso del requisito della presenza al 31 dicembre 2011 di cui al comma 1, la procedura di emersione si considera conclusa in relazione al lavoratore, al quale è rilasciato un permesso di attesa occupazione ovvero, in presenza della richiesta di assunzione da parte di un nuovo datore di lavoro, un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, con contestuale estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 6 (Comma aggiunto dall’art. 9, comma 10, D.L. 28 giugno 2013, n. 76)2. 11-quater. Nell’ipotesi prevista dal comma 11-ter, il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme di cui al comma 5 sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro; gli uffici procedono comunque alla verifica dei requisiti prescritti per legge in capo al datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione, ai fini dell’applicazione del comma 10 del presente articolo (Comma aggiunto dall’art. 9, comma 10, D.L. 28 giugno 2013, n. 76)3. Commi da 12 a 17: invariati. * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol., pag. 2372, il testo del provvedimento. Per la decorrenza: cfr. art. 13 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 2 Per la decorrenza: cfr. art. 13 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 3 Per la decorrenza: cfr. art. 13 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 1 90 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179* convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (G.U. n. 245 del 19 ottobre 2012 - suppl. ord. n. 194; G.U. n. 294 del 18 dicembre 2012 - suppl. ord. n. 208) Articoli da 1 a 24-ter (omissis). Art. 25 - Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità Comma 1: invariato. 2. Ai fini del presente decreto, l’impresa start-up innovativa, di seguito «startup innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: a) (Lettera soppressa dall’art. 9, comma 16, lettera a), D.L. 28 giugno 2013, n. 76)1; da b) a g): invariate; h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti: 1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento2-3 del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l’acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai princìpi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso. Le spese risultano dall’ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol., pag. 2384, il testo del provvedimento. Per la decorrenza: cfr. art. 13 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 2 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 9, comma 16, lettera b), D.L. 28 giugno 2013, n. 76. 3 Per la decorrenza: cfr. art. 13 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 1 91 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 dal legale rappresentante della start-up innovativa (Numero così modificato, in sede di conversione, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221); 2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca4-5 22 ottobre 2004, n. 270 (Numero così modificato dall’art. 9, comma 16, lettera c), D.L. 28 giugno 2013, n. 76)6; 3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano7-8 direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa (Numero così sostituito, in sede di conversione, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221). 3. Le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se depositano presso l’Ufficio del registro delle imprese, di cui all’articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti (Comma così modificato dall’art. 9, comma 16-bis, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, modificato in sede di conversione)9. Commi da 4 a 17: invariati. 4 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 9, comma 16, lettera c), D.L. 28 giugno 2013, n. 76, modificato in sede di conversione. 5 Per la decorrenza: cfr. art. 13 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 6 Per la decorrenza: cfr. art. 13 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 7 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall’art. 9, comma 16, lettera d), D.L. 28 giugno 2013, n. 76. 8 Per la decorrenza: cfr. art. 13 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 9 Per la decorrenza: cfr. art. 13 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 92 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 Articoli da 26 a 28 (omissis). Art. 29 - Incentivi all’investimento in start-up innovative 1. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 201610-11, all’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. Commi 2 e 3: invariati. 4. Per i periodi d’imposta 2013, 2014, 2015 e 201612-13, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società , diversi da imprese start-up innovative, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative. Commi da 5 a 9: invariati. Articoli da 30 a 32 (omissis). Art. 33 - Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture 1. Al fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l’utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario14-15, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato16-17, ivi com10 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 9, comma 16-ter, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, modificato in sede di conversione. 11 Per la decorrenza: cfr. art. 13 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 12 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 9, comma 16-ter, D.L. 28 giugno 2013, n. 76, modificato in sede di conversione. 13 Per la decorrenza: cfr. art. 13 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 14 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 19, comma 3, lettera a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, modificato in sede di conversione. 15 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 16 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 19, comma 3, lettera a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, modificato in sede di conversione. 17 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 93 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 prese le società di progetto di cui all’articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull’IRES e sull’IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell’opera. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell’investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP. Il credito di imposta è posto a base di gara per l’individuazione dell’affidatario del contratto di partenariato pubblico privato e successivamente riportato nel contratto (Comma così modificato dall’art. 19, comma 3, lettera a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69)18. 2. Il CIPE, previo parere del NARS che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprie delibere individua l’elenco delle opere che, per effetto dell’applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter, conseguono le condizioni di equilibrio economicofinanziario necessarie a consentirne il finanziamento, e il valore complessivo delle opere che possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna infrastruttura sono inoltre determinate le misure agevolative necessarie per la sostenibilità del piano economicofinanziario19-20, definendone le modalità per l’accertamento, per il relativo monitoraggio nonché per la loro rideterminazione in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-fìnanziario e applicando, per quanto compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite linee guida per l’applicazione dell’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Comma così sostituito dall’art. 19, comma 3, lettera b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69)21. Comma 2-bis: invariato. 2-ter. Al fine di favorire22-23 la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l’utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato24-25 di cui all’articolo 18 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 19 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 19, comma 3, lettera b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, modificato in sede di conversione. 20 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 21 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 22 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 19, comma 3, lettera c), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, modificato in sede di conversione. 23 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 24 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 19, comma 3, lettera c), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, modificato in sede di conversione. 25 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 94 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economicofinanziario, è riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato26-27, ivi comprese le società di progetto di cui all’articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilità economica dell’operazione di partenariato pubblico-privato28-29, l’esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell’equilibrio del piano economico-finanziario (Comma così sostituito dall’art. 19, comma 3, lettera c), D.L. 21 giugno 2013, n. 69)30. 2-quater. La misura di cui al comma 2-ter è utilizzata anche cumulativamente a quella di cui al comma 1 del presente articolo al fine di assicurare la sostenibilità economica dell’operazione di partenariato pubblico privato. Nel complesso le misure di cui ai commi 1 e 2-ter del presente articolo non possono superare il 50 per cento del costo dell’investimento, tenendo conto anche del contributo pubblico a fondo perduto. Le misure di cui al presente articolo sono alternative a quelle previste dall’articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le stesse misure sono riconosciute in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato31-32 (Comma così modificato dall’art. 19, comma 3, lettera d), D.L. 21 giugno 2013, n. 69)33. Commi da 3 a 7-bis: invariati. Articoli da 33-bis a 39 (omissis). Allegato 1 (omissis). 26 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 19, comma 3, lettera c), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, modificato in sede di conversione. 27 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 28 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 19, comma 3, lettera c), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, modificato in sede di conversione. 29 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 30 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 31 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 19, comma 3, lettera d), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, modificato in sede di conversione. 32 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 33 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 95 D.M. 19 ottobre 2012 DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 2012* Modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (G.U. n. 259 del 6 novembre 2012) Art. 1 - Pagamento delle somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo mediante compensazione 1. Ai crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali ai sensi dell’art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 20121, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, recante le modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle regioni e degli enti locali per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, notificate entro il 30 aprile 20122. Comma 2: invariato. * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol., pag. 2401, il testo del provvedimento. Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 2 Cfr. art. 9, comma 02, D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (differimento del termine), il cui testo è riportato in questo volume. 1 96 L. 24 dicembre 2012, n. 228 LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228* Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012 - suppl. ord. n. 212) Articolo 1 Commi da 1 a 365: invariati. 366. A fronte del danno economico diretto subito di cui al comma 365, per il pagamento, senza applicazione delle sanzioni, dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti fino al 15 novembre1-2 2013, i soggetti di cui al comma 365, possono accedere al finanziamento di cui al comma 367, entro le date stabilite ai sensi del comma 373. Comma 367: invariato. 368. Per accedere al finanziamento i soggetti di cui al comma 365 presentano: a) ai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nella loro qualità di Commissari delegati, anche ai fini dei successivi controlli di rito in collaborazione con l’Agenzia delle entrate o con la Guardia di Finanza, nonché ai soggetti finanziatori una perizia asseverata che attesta l’entità della riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei tre anni precedenti nonché3-4 la ricorrenza di almeno una delle condizioni di cui al comma 365, lettere a), b), c) e d) nonché la circostanza che il danno economico diretto subito in occasione degli eventi sismici è stato tale da determinare la crisi di liquidità che ha impedito il tempestivo versamento dei tributi, contributi e premi di cui al comma 366; b): invariata. Commi da 369 a 372: invariati. 373. I soggetti di cui al comma 365 possono richiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 367 entro il 31 ottobre 2013. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui ai commi da 365 a 372 del presente articolo si tiene conto dell’eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall’istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in base alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C14 del 19 gennaio 2008; ai medesimi fini, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell’articolo 1, * Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol., pag. 2986, il testo del provvedimento. Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 6-septies, comma 1, lettera a), D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 2 Il D.L. n. 43/2013 è stato pubblicato nella G.U. n. 97 del 26 aprile 2013. 3 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 6-septies, comma 1, lettera b), D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione. 4 Il D.L. n. 43/2013 è stato pubblicato nella G.U. n. 97 del 26 aprile 2013. 1 97 L. 24 dicembre 2012, n. 228 comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, verificano l’assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi. A tal fine, istituiscono e curano un registro degli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dal medesimo sisma. L’aiuto è concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 (Comma così sostituito dall’art. 6-septies, comma 1, lettera c), D.L. 26 aprile 2013, n. 43, modificato in sede di conversione)5. Commi da 374 a 379: invariati. 380. Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell’imposta municipale propria, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014: da a) a e): invariate; f) è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 20117, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province autonome di Trento e di Bolzano all’imposta municipale propria ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 238, e successive modificazioni9-10; da g) a i): invariate. Commi da 380-bis a 496: invariati. 5 Il D.L. n. 43/2013 è stato pubblicato nella G.U. n. 97 del 26 aprile 2013. Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 7 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 8 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 9 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall’art. 10, comma 4-quater, lettera a), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, modificato in sede di conversione. 10 Per la decorrenza: cfr. art. 13 del provvedimento modificativo, il cui testo è riportato in questo volume. 6 98 L. 24 dicembre 2012, n. 228 497. L’imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2013 per i trasferimenti di cui al comma 491 e per le operazioni di cui al comma 495 relative ai citati trasferimenti, e a decorrere dal 1° settembre 2013 per le operazioni di cui al comma 492 e per quelle di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari. Per il 2013 l’imposta di cui al comma 491, primo periodo, è fissata nella misura dello 0,22 per cento; quella di cui al sesto periodo11-12 del medesimo comma è fissata in misura pari a 0,12 per cento. L’imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà di cui al comma 491 e sugli ordini di cui al comma 495 relativi ai predetti trasferimenti di cui al comma 491 effettuati fino al 30 settembre 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013. L’imposta dovuta sulle operazioni di cui al comma 492 e sugli ordini di cui al comma 495 su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari effettuati nel mese di settembre del 2013 è versata entro il 16 ottobre 2013 (Comma così sostituito dall’art. 56, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69)13. Commi da 498 a 561: invariati. Allegato 1 e 2 (omissis). Elenco 1 e 2 (omissis). Tabella 1 (omissis). Elenco 3 (omissis). Tabelle (omissis). 11 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 56, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, modificato in sede di conversione. 12 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 13 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 99 D.M. 19 febbraio 2013 DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 2013 Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (G.U. n. 122 del 27 maggio 2013) IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, e in particolare l’art. 62, comma 2, che prevede che con uno o più decreti di natura non regolamentare il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in conformità con le procedure di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, definisca tutti gli aspetti ivi indicati, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003), e in particolare l’art. 72; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007), e in particolare l’art. 1, comma 870, recante l’istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica; Visto il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e in particolare l’art. 9, commi 1 e 2; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, concernente regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006, recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2012, n. 98; 100 D.M. 19 febbraio 2013 Visto il decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 8 agosto 2000, n. 593, recante modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297; Visto il regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione europea del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l’estensione del suo campo d’applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo; Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (“de minimis”); Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria); Vista la raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, che sostituisce a decorrere dal 1° gennaio 2005 la raccomandazione della Commissione europea 96/280/CE del 3 aprile 1996; Viste le comunicazioni della Commissione europea 2006/C 323/01, recante disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, 1998/C 343/07, recante disciplina comunitaria degli aiuti di Stato destinati alla formazione e COM (2007) 799 del 14 dicembre 2007, recante appalti pre-commerciali: promuovere l’innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa; Decreta: Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente decreto disciplina le modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) con riferimento agli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca fondamentale nonché di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale, e delle connesse attività di formazione per la valorizzazione del capitale umano. 2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) Ministro e Ministero: il Ministro e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; b) FIRST: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all’art. 61 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; c) CNGR: il Comitato nazionale dei garanti della ricerca di cui all’art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; d) università: le università, statali e non statali, e gli istituti universitari a ordinamento speciale; e) enti pubblici di ricerca: gli enti pubblici di ricerca di cui all’art. 6 del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, nonché l’ASI-Agenzia spaziale italiana, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS e l’Istituto italiano di studi germanici; 101 D.M. 19 febbraio 2013 f) piccole e medie imprese: le imprese ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003; g) grandi imprese: le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese; h) operatore economico: gli operatori economici definiti all’art. 3, comma 22, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; i) azioni di innovazione sociale (social innovation): lo sviluppo di idee innovative per risolvere i problemi sociali ed ambientali che la società percepisce come prioritari e che non sono adeguatamente soddisfatti dal mercato o settore pubblico; l) poli di innovazione (cluster tecnologici nazionali): raggruppamenti di imprese, università, enti di ricerca e altri soggetti pubblici o privati attivi in un particolare settore e destinati a sviluppare e diffondere tecnologie innovative e a stimolare l’attività innovativa incoraggiando l’interazione intensiva, l’uso in comune di installazioni e lo scambio di conoscenze ed esperienze, nonché contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di tecnologie, alla messa in rete e alla diffusione delle informazioni tra i soggetti che costituiscono il cluster; m) decreto-legge n. 83 del 2012: il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 831, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 3. Ai fini del presente decreto, si applicano inoltre le definizioni di ricerca fondamentale, industriale e di sviluppo sperimentale nonché di organismi di ricerca previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008. Art. 2 - Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST 1. Tutti gli interventi di sostegno di cui al presente decreto sono realizzati a valere sulle complessive disponibilità del FIRST che, ai sensi dell’art. 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono annualmente ripartite con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 2. Nel decreto di cui al comma 1 sono in particolare definite le assegnazioni per gli specifici interventi di cui all’art. 3, gli eventuali settori e aree tecnologiche e territoriali di intervento, gli obiettivi e i risultati perseguiti nonché le modalità di presentazione delle domande e dell’assegnazione dei fondi. 3. Le disponibilità del FIRST sono alimentate in via ordinaria dai conferimenti annualmente disposti dalla legge di stabilità, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, dalle risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell’ambito del riparto dell’apposito Fondo. Gli interventi di cui al comma 1 e quelli di cui all’art. 63, comma 4, del decreto-legge n. 83 del 2012 gravano, nella misura ivi prevista, sui predetti conferimenti annuali. 4. La quota di stanziamento annualmente destinata alla concessione di contributi nella forma di credito agevolato è destinata, ai sensi dell’art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ad alimentare la contabilità speciale del fondo di rotazione 1 102 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. D.M. 19 febbraio 2013 intestata al Fondo agevolazioni alla ricerca (FAR), in concorrenza alle altre entrate del fondo istituito dall’art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 2972, ivi comprese quelle derivanti dai predetti rientri. Sulla contabilità speciale intestata al FIRST sono inoltre direttamente gestiti tutti gli interventi del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca cofinanziati dai fondi comunitari e dal fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (quota nazionale) nell’ambito del Programma operativo nazionale “PON Ricerca” 2007-2013. 5. Il Ministero può procedere, con onere a carico del FIRST, a specifiche attività di studio, analisi e monitoraggio; a tale scopo il Ministero può avvalersi di soggetti individuati ai sensi delle vigenti normative in materia di appalti pubblici di servizi. Art. 3 - Linee di intervento del FIRST e disposizioni procedurali di carattere generale 1. Le linee di intervento del FIRST si articolano in: a) linea di intervento 1: interventi di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 4 dell’art. 60 del decreto-legge n. 83 del 20123; b) linea di intervento 2: interventi di cui alla lettera c) del comma 4 dell’art. 60 del decreto-legge n. 83 del 20124; c) linea di intervento 3: interventi di innovazione sociale di cui alla lettera d) del comma 4 dell’art. 60 del decreto-legge n. 83 del 20125, prioritariamente proposti da giovani i cui requisiti di partecipazione sono definiti nei singoli bandi; d) linea di intervento 4: interventi di cui alla lettera f) del comma 4 dell’art. 60 del decreto-legge n. 83 del 20126. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati secondo modalità procedurali di tipo valutativo e negoziale, in applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli, attraverso l’ausilio di strumenti informatizzati. In particolare, nell’ambito delle modalità di tipo negoziale, su proposta o d’intesa con altre amministrazioni dello Stato o enti pubblici, anche locali, il Ministero può individuare specifici interventi di sostegno, da ricomprendersi nel quadro di accordi più ampi, anche a livello europeo e internazionale, che prevedano la regolamentazione dei rispettivi ambiti di competenza, e comunque nel rispetto delle modalità procedurali disciplinate dal presente decreto. Art. 4 - Soggetti ammissibili 1. Sono ammissibili alle linee di intervento di cui all’art. 3 i soggetti previsti dall’art. 60 del decreto-legge n. 83 del 20127, come individuati nei singoli avvisi emanati per l’attuazione degli interventi. 2 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 4 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 5 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 6 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 7 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 3 103 D.M. 19 febbraio 2013 2. Nell’ambito delle disponibilità annuali del FIRST, il Ministero riserva una quota non inferiore al 10 per cento a progetti nei quali risultino coinvolti esclusivamente ricercatori di età non superiore ai 40 anni compiuti, sia appartenenti, con la qualifica di docente o ricercatore, ai ruoli delle università, statali e non statali, legalmente riconosciute e istituite nel territorio dello Stato, o degli enti di ricerca vigilati dal Ministero, sia non appartenenti ai ruoli sopra indicati ma in possesso del titolo di dottore di ricerca. Art. 5 - Costi ammissibili 1. Ferma restando l’applicazione delle specifiche disposizioni contenute nei successivi articoli del presente decreto, ove previste per ciascuna delle linee di intervento, sono considerati ammissibili i seguenti costi: a) spese di personale (professori universitari, ricercatori, tecnologi, tecnici, ed altro personale ausiliario adibito all’attività di ricerca, che risulti, in rapporto col soggetto beneficiario dei contributi, dipendente a tempo indeterminato o determinato o lavoratore parasubordinato, o titolare di borsa di dottorato, o di assegno di ricerca, o di borsa di studio che preveda attività di formazione attraverso la partecipazione al progetto); b) costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile; c) costi dei fabbricati e dei terreni nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute; d) costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, e costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell’attività di ricerca acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione; e) spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca, calcolate nella misura forfettaria del 60 per cento delle spese di cui alla precedente lettera a); f) altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell’attività di ricerca, nonché i costi per missioni all’estero sostenuti nell’ambito di progetti svolti esclusivamente da università, enti pubblici di ricerca e altri organismi di ricerca. 2. Le spese di personale riferite ai soggetti, di cui alla lettera a) del precedente comma 1, sono calcolate tenendo conto del limite massimo dell’impegno temporale relativo all’attività di ricerca, come convenzionalmente stabilito dalle normative vigenti in materia. 104 D.M. 19 febbraio 2013 3. Il costo relativo all’acquisto dei fabbricati e dei terreni, di cui alla lettera c) del precedente comma 1, non può superare il 10 per cento del totale degli altri costi del progetto, fermi restando, nel caso di investimenti, gli altri vincoli posti dal presente decreto. 4. Con esclusivo riferimento ai casi di applicazione delle disposizioni del presente decreto a interventi finanziati con i Fondi strutturali e con le risorse dell’Unione europea, le spese generali, di cui al comma 1, lettera e), sono considerate ammissibili a condizione che siano basate sui costi effettivi relativi all’esecuzione dell’operazione e che vengano imputate con calcolo pro-rata all’operazione, secondo un metodo equo e corretto debitamente giustificato. A tal fine, le spese generali devono essere valorizzate in una percentuale del costo del personale che sia adeguatamente supportata dalla contabilità (generale e analitica) e comunque non eccedente il 50 per cento del costo del personale. Tale percentuale è determinata in base al rapporto tra le spese generali, riconducibili ad attività di ricerca e sviluppo, e il costo del personale, dipendente e non dipendente, destinato alle predette attività di ricerca e sviluppo, sulla base dei dati contabili relativi all’esercizio di riferimento durante il quale è stato svolto il progetto di ricerca. Nel caso in cui i dati contabili non siano immediatamente rilevabili dai bilanci certificati dovrà essere predisposta una nota esplicativa sui criteri di imputazione dei costi, autocertificata dal presidente del collegio sindacale e, per gli enti che non dispongono di tale organo, dal rappresentante legale. 5. Tali spese generali sono riferite a titolo esemplificativo ai seguenti costi necessari per l’attività di ricerca e sviluppo: a) personale indiretto (fattorini, magazzinieri, personale amministrativo, ecc.); b) funzionalità ambientale (vigilanza, pulizia, riscaldamento, energia, illuminazione, acqua, lubrificanti, gas vari, ecc.); c) funzionalità operativa (posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotoriproduzioni, abbonamenti, materiali minuti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca, ecc.); d) assistenza al personale (infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa, ecc.); e) funzionalità organizzativa (attività di presidenza, direzione generale e consiglio di amministrazione; contabilità generale e industriale; acquisti; ecc.); f) spese per trasporto, vitto, alloggio, diarie del personale in missione; g) costo del personale per l’esecuzione di attività non classificabili come ricerca e sviluppo in senso stretto quali, ad esempio, incontri con clienti, fornitori, enti di normalizzazione; h) corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante, costi per iscrizione e partecipazione, materiale didattico, ecc.); i) spese generali inerenti a immobili e impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazioni, ecc.) - con esclusione della voce investimenti - nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca e/o sviluppo. 6. I costi afferenti le diverse tipologie di spesa di cui al precedente comma 1 sono al netto di I.V.A., nel caso in cui tale imposta risulti trasferibile in sede di 105 D.M. 19 febbraio 2013 presentazione di dichiarazione periodica; essi sono invece comprensivi di I.V.A. nel caso in cui tale imposta non sia trasferibile. Art. 6 - Modalità di selezione dei progetti ed elenco esperti 1. Per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, e in attuazione delle indicazioni contenute nel decreto di ripartizione del FIRST, il Ministero con propri avvisi invita i soggetti ammissibili a presentare i progetti sulle tematiche individuate, specificando i criteri per la selezione degli stessi, nonché i relativi limiti temporali e i limiti di costo. Per i progetti di ricerca fondamentale, i criteri di valutazione sono definiti dal CNGR tenendo conto, in particolare, dei principi della tecnica di valutazione tra pari. 2. Non sono in ogni caso ammissibili alla valutazione le domande per progetti proposte da soggetti che risultino, all’atto della presentazione della domanda, in situazione di morosità nei confronti del Ministero ovvero sottoposti a una delle situazioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 2678, e successive modifiche ed integrazioni, o di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni. 3. Ferme restando le specifiche disposizioni di carattere procedurale contenute nei successivi articoli, per la valutazione e selezione dei progetti, il Ministero si avvale di esperti, anche internazionali, nominati dal Ministero e individuati dal CNGR nell’ambito di un apposito elenco ministeriale e dell’albo di esperti gestito dalla Commissione europea. 4. L’elenco di cui al comma 3 è aggiornato annualmente e gestito secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministero. 5. Tra i criteri di cui al comma 3, è comunque previsto che ciascuno degli esperti inserito nell’elenco non possa essere destinatario, salvo eccezioni adeguatamente motivate, di più di 5 incarichi per anno solare. 6. Gli esperti effettuano la propria valutazione sulla base di criteri concernenti la qualità della proposta, la qualità delle competenze coinvolte e le relative modalità organizzative, l’impatto dei risultati attesi nonché, per le imprese, l’effetto di incentivazione dell’aiuto pubblico così come definito ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008, fatta salva l’individuazione di ulteriori criteri ovvero l’articolazione in più dettagliati sotto criteri nei singoli avvisi. 7. Il Ministero, per gli aspetti di natura economico-finanziaria per i progetti che prevedono tra i soggetti proponenti le imprese e per la stipula e gestione degli atti contrattuali ove previsti, deve avvalersi di soggetti individuati ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi oppure di esperti di settore inseriti nell’elenco di cui al comma 3. 8. Sui progetti valutati positivamente, i soggetti di cui al comma 6 effettuano la propria valutazione economico-finanziaria sulla base di elementi concernenti la solidità e l’affidabilità dei soggetti proponenti, in ordine alla capacità di sviluppare economicamente l’investimento proposto e di restituire l’agevolazione, ove concessa nella forma del credito agevolato. 8 106 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. D.M. 19 febbraio 2013 9. Nella procedure in cui la concessione degli incentivi è subordinata al positivo esito di sopralluoghi presso il soggetto richiedente, detto adempimento può avvenire anche nella fase successiva all’ammissione alle agevolazioni, ed ai fini della procedura valutativa, l’amministrazione si avvale delle sole risultanze documentali, nel caso in cui le erogazioni siano coperte da polizza di garanzia. L’esito negativo di tali verifiche successive assume natura di condizione risolutiva del rapporto e di revoca dell’agevolazione, con contestuale recupero del finanziamento concesso. 10. Ai sensi dell’art. 62, comma 7, del decreto-legge n. 83/2012 (convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012), in caso di esito negativo della valutazione di cui al precedente comma 8 il Ministero ammette il progetto alle agevolazioni previste in presenza di idonea garanzia fideiussoria o assicurativa rilasciata, secondo lo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento, dal soggetto interessato o, in forma di avvalimento, da un eventuale altro dei soggetti proponenti. 11. Negli avvisi di cui al comma 1 sono definiti i termini per la conclusione delle attività di valutazione finalizzate alla selezione delle proposte progettuali e all’erogazione delle agevolazioni spettanti. 12. Sulla base degli esiti delle valutazioni, il Ministero adotta e comunica i motivati provvedimenti conseguenti, nelle forme previste dalla legge. 13. Secondo le ulteriori disposizioni del presente decreto nonché sulla base di quanto indicato nei relativi decreti di concessione delle agevolazioni e nei conseguenti contratti e atti disciplinari, sono regolate le modalità per l’effettuazione delle attività di verifica in itinere, ove previste, ed ex post delle attività progettuali approvate, la gestione delle eventuali varianti soggettive e progettuali, anche con riferimento ai conseguenti provvedimenti ministeriali in ordine alla interruzione, revoca o vigenza dell’intervento agevolativo. In particolare, le proposte di variazioni soggettive e/o delle attività progettuali che incidano in modo sostanziale sul corretto avanzamento delle attività sono sottoposte all’approvazione del Ministero che, a tal fine, acquisisce i pareri dei soggetti di cui ai precedenti commi 6 e, eventualmente, 7 del presente articolo. Art. 7 - Forme, misure e modalità di assegnazione delle agevolazioni 1. Le misure degli interventi di sostegno sono fissate nei singoli avvisi, secondo percentuali di intervento compatibili con i limiti al riguardo previsti dalla disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione, e secondo le forme del contribuito alla spesa, del credito agevolato, del credito di imposta, anche eventualmente coordinate tra loro. 2. L’eventuale agevolazione nella forma del credito agevolato avviene al tasso di interesse determinato con apposito provvedimento ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo compreso tra i dieci e i quindici anni, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino a un massimo di 5 anni. 107 D.M. 19 febbraio 2013 Art. 8 - Appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo 1. Per iniziative di ricerca e sviluppo, rispondenti alla finalità strategica di fronteggiare le grandi sfide attuali riferite a settori “chiave” per il Paese e aventi rilevanti impatti socio-economici, a carico dello Stato, il Ministero procede all’acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo a prezzi di mercato, mediante appalti pubblici pre-commerciali ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché in coerenza con gli orientamenti della comunicazione della Commissione COM (2007) 799 del 14 dicembre 2007. 2. L’ambito di applicazione degli appalti pre-commerciali è limitato ai servizi di ricerca e sviluppo, consistenti nelle attività che vanno dalla ricerca, all’elaborazione di soluzioni, alla messa a punto e sperimentazione di prototipi, allo sviluppo iniziale di quantità limitate di primi prodotti o servizi in forma di serie sperimentali, fino alla sperimentazione in campo. 3. Le procedure di aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sono sottoposte ai principi generali indicati negli articoli 2, commi 2, 3 e 4, e 27 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006. 4. Gli appalti pre-commerciali attivati escludono qualsiasi provvedimento concessorio di finanziamento e di aiuto di Stato. 5. Il Ministero non avoca a sé lo sfruttamento esclusivo, a fini propri, dei risultati e dei benefici di ricerca e sviluppo derivanti dall’appalto pre-commerciale avviato. I diritti di proprietà intellettuale spettano interamente agli operatori economici partecipanti alla gara di appalto pre-commerciale, affinché possano sfruttarli commercialmente, vendendo la soluzione ad acquirenti terzi. Le singole procedure di appalto possono prevedere forme di condivisione, tra acquirente pubblico e soggetti appaltatori, della proprietà intellettuale dei risultati conseguiti dalla ricerca. 6. Tra i soggetti appaltatori sono ammessi le imprese, in forma singola o associata, nonché le università, gli enti pubblici di ricerca e gli altri organismi di ricerca. Al fine di assicurare che le invenzioni industriali o comunque i brevetti scaturiti dall’attività di ricerca espletata nell’ambito dell’appalto pre-commerciale non rimangano inutilizzati, i bandi attivati prevedono, tra i requisiti di ammissione, che il soggetto che intenda concorrere sia dotato di strutture organizzative e contabili idonee allo sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale e alla loro gestione. Comma 7 (omissis) Art. 9 - Garanzie 1. I crediti nascenti dall’assegnazione delle agevolazioni sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione derivante da qualsiasi causa, a eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall’art. 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. 2. Nei casi di concessione di anticipazioni, secondo le misure stabilite nei singoli avvisi, le stesse dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa. A tal fine, il soggetto richiedente utilizza lo schema di garanzia allegato ai medesimi avvisi. 108 D.M. 19 febbraio 2013 Art. 10 - Rapporti all’Unione europea 1. Gli interventi finanziati ai sensi del presente decreto sono oggetto di un rapporto annuale alla Commissione dell’Unione europea. Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai progetti presentati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati in vigenza di precedenti disposizioni, restano vigenti i criteri e le modalità procedurali stabilite dalle disposizioni stesse. 3. Le funzioni e i compiti dei comitati previsti dalle disposizioni abrogate con l’entrata in vigore del presente decreto sono assicurate dai competenti uffici del Ministero, anche avvalendosi dei soggetti di cui all’art. 6, commi 6 e 7. 4. In sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero istituisce l’elenco di cui all’art. 6, comma 3, definendone i criteri e le modalità di iscrizione degli esperti nello stesso. Sino all’istituzione del suddetto elenco è mantenuta l’operatività dell’elenco attualmente vigente presso il Ministero. 5. La vigenza del presente regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione è fissata al 31 dicembre 2013 in coerenza con le disposizioni di cui alla richiamata disciplina comunitaria 2006/C 323/01 per gli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione e all’art. 45 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 109 D.M. 21 febbraio 2013 DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 2013* Attuazione dei commi da 491 a 499 della legge n. 228/2012 (stabilità 2013) Imposta sulle transazioni finanziarie (G.U. n. 50 del 28 febbraio 2013) Articolo 1 (omissis). Art. 2 - Ambito oggettivo di applicazione Comma 1: invariato. 1-bis. L’imposta si applica anche al trasferimento della nuda proprietà (Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera a), D.M. 16 settembre 2013)1. Comma 2: invariato. Art. 3 - Trasferimento della proprietà Commi 1 e 2: invariati. 3. Ai fini del comma 491, si considera, altresì, trasferimento della proprietà di azioni o di altri strumenti finanziari partecipativi o titoli rappresentativi2-3 quello derivante dalla conversione di obbligazioni, nonché quello derivante dallo scambio o dal rimborso delle obbligazioni, con azioni o altri strumenti finanziari partecipativi o titoli rappresentativi4-5. Per le operazioni di cui al periodo precedente il trasferimento della proprietà coincide con la data di efficacia della conversione, dello scambio o del rimborso. Comma 4: invariato. Art. 4 - Valore della transazione Comma 1: invariato. 2. Per prezzo di acquisto si intende: a) invariata; b) in caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi, a seguito di regolamento degli strumenti finanziari di cui al comma 492 diversi da quelli negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il maggiore tra il valore di esercizio stabilito delle azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi ed il prezzo di liquidazione delle medesime azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi contrat* Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol., pag. 3024, il testo del provvedimento. Cfr. in questo volume il testo del provvedimento modificativo. 2 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall’art. 1, comma 1, lettera b), D.M. 16 settembre 2013. 3 Cfr. in questo volume il testo del provvedimento modificativo. 4 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall’art. 1, comma 1, lettera b), D.M. 16 settembre 2013. 5 Cfr. in questo volume il testo del provvedimento modificativo. 1 110 D.M. 21 febbraio 2013 tualmente stabilito per lo specifico strumento finanziario di cui al comma 492. Qualora il contratto non faccia riferimento ad alcun prezzo di liquidazione, si assume come tale il prezzo ufficiale delle azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi sottostanti (se quotati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione) del giorno precedente al regolamento dello strumento finanziario stesso. Qualora le azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi sottostanti non siano quotati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, si assume, per prezzo di liquidazione, il valore normale ai sensi dell’articolo 9, comma 4 del TUIR (Lettera così sostituita dall’art. 1, comma 1, lettera c), numero 1), D.M. 16 settembre 2013)6; b-bis) in caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi, a seguito di regolamento degli strumenti finanziari di cui al comma 492 negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, il valore di esercizio stabilito delle azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi (Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lettera c), numero 2), D.M. 16 settembre 2013)7; c) e d): invariate. Commi da 3 a 5: invariati. Articolo 5 (omissis). Art. 6 - Aliquota di imposta 1. L’aliquota di imposta per i trasferimenti di proprietà di cui al comma 491 è pari allo 0,2 per cento ed è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Tale riduzione si applica anche nel caso di acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi tramite l’intervento di un intermediario finanziario che si interponga tra le parti della transazione acquistando i predetti strumenti su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, sempre che tra le transazioni di acquisto e di vendita vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento (Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera d), D.M. 16 settembre 2013) 8. Commi da 2 a 5: invariati. Art. 7 - Ambito oggettivo di applicazione9 Comma 1: invariato. 6 Cfr. in questo volume il testo del provvedimento modificativo. Cfr. in questo volume il testo del provvedimento modificativo. 8 Cfr. in questo volume il testo del provvedimento modificativo. 9 Per le modifiche apportate al presente articolo, con effetto 1° gennaio 2014, cfr. art. 1, comma 1, lettera e), numero 2) e art. 2, D.M. 16 settembre 2013 il cui testo è riportato in questo volume. 7 111 D.M. 21 febbraio 2013 2. Gli strumenti finanziari ed i valori mobiliari di cui al comma precedente sono soggetti ad imposta a condizione che il sottostante o il valore di riferimento sia composto per più del 50 per cento dal valore di mercato degli strumenti di cui al comma 491 rilevato: a) alla data di emissione per gli strumenti finanziari ed i valori mobiliari di cui al comma precedente che sono quotati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, sempreché non sia possibile modificare il sottostante o il valore di riferimento; b) alla data di emissione ed alla data di variazione del sottostante o valore di riferimento per gli strumenti finanziari e i valori mobiliari di cui al comma precedente che sono quotati su mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, qualora sia possibile modificare il sottostante o il valore di riferimento; c) alla data di sottoscrizione o emissione, ed alla data di variazione del sottostante o valore di riferimento per gli strumenti finanziari ed i valori mobiliari di cui al comma precedente che non sono quotati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione10-11. Qualora il sottostante o il valore di riferimento siano rappresentati da misure su azioni o su indici, la verifica di cui al periodo precedente deve essere effettuata sulle azioni o sugli indici cui si riferiscono le misure. Non rileva, ai fini di tale calcolo, la componente del sottostante o del valore di riferimento rappresentata da titoli diversi da azioni di società ed altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario. Art. 8 - Conclusione dell’operazione 1. Le operazioni su strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all’articolo precedente sono soggette ad imposta al momento della conclusione da intendersi, rispettivamente, come momento di sottoscrizione, negoziazione o modifica del contratto e come momento di trasferimento della titolarità dei valori mobiliari. Per modifica del contratto si intende una variazione del valore nozionale, delle parti, della scadenza, del sottostante o del valore di riferimento; ai soli fini dell’assoggettamento ad imposta non costituiscono modifica del contratto le variazioni del sottostante o del valore di riferimento che non sono decise dalle parti, purché il contratto sia già stato assoggettato ad imposta12-13. Qualora il valore nozionale subisca una modifica in aumento, o in diminuzione, che non dipenda da una modifica del sottostante o del valore di riferimento14-15, l’imposta sarà applicata soltanto sulla variazione del valore nozionale. In caso di modifica delle parti, 10 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 1, comma 1, lettera e), numero 1), D.M. 16 settembre 2013. 11 Cfr. in questo volume il testo del provvedimento modificativo. 12 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 1, comma 1, lettera f), numero 1), D.M. 16 settembre 2013. 13 Cfr. in questo volume il testo del provvedimento modificativo. 14 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 1, comma 1, lettera f), numero 2), D.M. 16 settembre 2013. 15 Cfr. in questo volume il testo del provvedimento modificativo. 112 D.M. 21 febbraio 2013 l’imposta è dovuta dalla parte sostituita e dalla parte subentrante16-17. Al fine di determinare il momento a partire dal quale risulta avvenuto il trasferimento della titolarità dei valori mobiliari, si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 3. Art. 9 - Valore nozionale18 1. Ai soli fini del presente decreto e dell’applicazione dell’imposta, per valore nozionale dell’operazione si intende: da 1) a 4): invariati; 4-bis) per i diritti di opzione, il prezzo pagato o ricevuto per la cessione o l’acquisto del diritto (Numero aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera g), numero 1), D.M. 16 settembre 2013)19; da 5) a 13): invariati. Commi da 2 a 5: invariati. Articoli da 10 a 14 (omissis). Art. 15 - Esclusioni dall’imposta20 1. Sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta di cui ai commi 491 e 492, le seguenti operazioni: a) e b): invariate b-bis) le operazioni su obbligazioni e titoli di debito rilevanti in materia di adeguatezza patrimoniale ai sensi della normativa comunitaria e delle discipline prudenziali nazionali, emessi da intermediari vigilati dalla Banca d’Italia o da soggetti vigilati dall’IVASS (Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lettera h), numero 1), lettera b), D.M. 16 settembre 2013)21; c): invariata; d) l’acquisto della proprietà di azioni di nuova emissione anche qualora avvenga per effetto della conversione, dello scambio o del rimborso22-23 di obbligazioni o dell’esercizio di un diritto di opzione spettante in qualità di socio, ovvero 16 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera f), numero 3), D.M. 16 settembre 2013. 17 Cfr. in questo volume il testo del provvedimento modificativo. 18 Per le modifiche apportate al presente articolo, con effetto 1° gennaio 2014, cfr. art. 1, comma 1, lettera g), numero 2), e art. 2, D.M. 16 settembre 2013 il cui testo è riportato in questo volume. 19 Cfr. in questo volume il testo del provvedimento modificativo. 20 Per le modifiche apportate al presente articolo, con effetto 1° gennaio 2014, cfr. art. 1, comma 1, lettera h), numero 1), lettera a) e art. 2, D.M. 16 settembre 2013 il cui testo è riportato in questo volume. 21 Cfr. in questo volume il testo del provvedimento modificativo. 22 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunge dall’art. 1, comma 1, lettera h), numero 1), lettera c), D.M. 16 settembre 2013. 23 Cfr. in questo volume il testo del provvedimento modificativo. 113 D.M. 21 febbraio 2013 costituisca una modalità di regolamento delle operazioni di cui al comma 492 della suddetta legge; d-bis) l’assegnazione di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi a fronte di distribuzione di utili, riserve o di restituzione di capitale sociale (Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lettera h), numero 1), lettera d), D.M. 16 settembre 2013)24; e) e f): invariate; g) il trasferimento di proprietà degli strumenti di cui al comma 491 e le operazioni di cui al comma 492 poste in essere tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo di cui all’art. 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile o che sono controllate dalla stessa società, nonché tra OICR master e OICR feeder di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5825-26; h) e i): invariate. 2. L’imposta non si applica altresì: a) invariata; b) agli acquisti degli strumenti di cui al comma 491 ed alle operazioni di cui al comma 492 poste in essere da sistemi che si interpongono negli acquisti o nelle operazioni con finalità di compensazione e garanzia degli acquisti o transazioni medesime. A tal fine, si fa riferimento ai soggetti autorizzati o riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento e del Consiglio del 4 luglio 2012 che si interpongono in una transazione su strumenti finanziari con finalità di compensazione e garanzia; per i Paesi nei quali non è in vigore il suddetto regolamento, si fa riferimento ad equivalenti sistemi esteri autorizzati e vigilati da un’autorità pubblica nazionale, purché istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR. Ai sistemi esteri autorizzati e vigilati da un’Autorità pubblica nazionale, non istituiti in Stati e territori inclusi nella anzidetta lista, si applicano le previsioni della presente lettera qualora si impegnino a conservare i dati relativi agli acquisti degli strumenti di cui al comma 491 ed alle operazioni di cui al comma 492 di cui al primo periodo della presente lettera e a trasmetterli su richiesta all’Agenzia delle entrate27-28. Art. 16 - Esenzioni Commi 1 e 2: invariato. 3. Sono altresì esenti da imposta: 24 Cfr. in questo volume il testo del provvedimento modificativo. Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall’art. 1, comma 1, lettera h), numero 1), lettera e), D.M. 16 settembre 2013. 26 Cfr. in questo volume il testo del provvedimento modificativo. 27 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera h), numero 2), D.M. 16 settembre 2013. 28 Cfr. in questo volume il testo del provvedimento modificativo. 25 114 D.M. 21 febbraio 2013 a) le operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività di supporto agli scambi come definita nell’art. 2, paragrafo 1, lettera k) del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento e del Consiglio del 14 marzo 2012 nonché dal documento ESMA/2013/158 “Final Report on Guidelines on the exemption for market making activities and primary market operations under Regulation (EU) 236/2012 of the European Parliament and the Council on short selling and certain aspects of Credit Default Swaps” del 1° febbraio 2013, a condizione che il soggetto che agisce nell’ambito di tale attività sia stato ammesso dall’autorità individuata nell’art. 17, paragrafi 5 e 8 del predetto regolamento a fruire dell’esenzione prevista dall’art. 17, paragrafo 1 del regolamento medesimo. Per i Paesi ai quali non è direttamente applicabile il suddetto Regolamento n. 236/2012, in mancanza pertanto dell’autorizzazione di cui al precedente periodo, il soggetto che agisce nell’ambito dell’attività di supporto agli scambi è ammesso a fruire dell’esenzione, a condizione che abbia provveduto ad inoltrare apposita istanza alla CONSOB con le modalità che saranno previste con provvedimento del predetto organo; il soggetto richiedente dovrà comunque dimostrare che rispetta i requisiti e le medesime condizioni richieste dal suddetto regolamento e dalle suddette linee guida. CONSOB, sulla base delle informazioni ricevute, conferma il possesso dei requisiti necessari, entro i termini definiti con successivo provvedimento del predetto organo. Resta ferma la facoltà della CONSOB di chiedere documentazione integrativa; in tale caso, i termini decorrono dalla ricezione della suddetta documentazione. Nelle more del rilascio, da parte della Commissione Europea, della dichiarazione di equivalenza prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera k) del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento e del Consiglio del 14 marzo 2012, ai fini dell’esenzione per l’attività di supporto agli scambi prevista nel secondo periodo, si considerano equivalenti i mercati regolamentati o i sistemi multilaterali di negoziazione che siano: a) autorizzati e sottoposti a vigilanza da un’Autorità pubblica nazionale, con la quale la CONSOB ha stipulato un accordo di cooperazione bilaterale, così come individuato nell’apposita sezione del sito internet della CONSOB (http://www.consob.it/main/consob/cosa_fa/impegni_internazionali/acco rdi.html) oppure b) autorizzati e sottoposti a vigilanza da un’Autorità pubblica nazionale, con la quale la CONSOB ha stipulato un accordo di cooperazione multilaterale, così come individuato nell’apposita sezione del sito internet della IOSCO (http://www.iosco.org/library/index.cfm?section=mou_siglist, Annex A), purché siano istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR oppure c) riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del TUF, come da elenco pubblicato sul sito internet del predetto organo (http://www.consob.it/main/mercati/regolamentati/mercati_accordi.html )29-30; 29 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte dall’art. 1, comma 1, lettera i), numero 1), D.M. 16 settembre 2013. 30 Cfr. in questo volume il testo del provvedimento modificativo. 115 D.M. 21 febbraio 2013 b) le operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività di sostegno alla liquidità nel quadro delle prassi di mercato ammesse, accettate dalla autorità dei mercati finanziari della direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2003 e della direttiva 2004/72/CE della Commissione del 29 aprile 2004. Per gli Stati ai quali non si applicano le citate direttive, il soggetto che agisce nell’ambito dell’attività di sostegno alla liquidità è ammesso a fruire dell’esenzione, purché abbia provveduto ad inoltrare apposita istanza alla CONSOB; il predetto organo disciplina con proprio provvedimento le modalità e i termini per la presentazione dell’istanza e per la risposta al richiedente. Il soggetto è tenuto a dimostrare di aver stipulato un contratto per lo svolgimento dell’attività direttamente con la società emittente del titolo azionario e, fatto salvo quanto previsto nel periodo successivo, di rispettare le medesime condizioni operative richieste dalla prassi di mercato ammessa denominata “Liquidity Enhancement Agreements” approvata dalla CONSOB e pubblicata nell’apposita sezione del sito internet dell’ESMA (http://www.esma.europa.eu/content/Accepted-Market-Practics-Liquidity -Enhancement-Agreements-and-Purchase-own-shares-set-shares). L’attività deve essere svolta su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione che siano: a) autorizzati e sottoposti a vigilanza da un’Autorità pubblica nazionale, con la quale la CONSOB ha stipulato un accordo di cooperazione bilaterale, così come individuato nell’apposita sezione del sito internet della CONSOB (http://www.consob.it/main/consob/cosa_fa/impegni_internazionali/acco rdi.html) oppure b) autorizzati e sottoposti a vigilanza da un’Autorità pubblica nazionale, con la quale la CONSOB ha stipulato un accordo di cooperazione multilaterale, così come individuato nell’apposita sezione del sito internet della IOSCO (http://www.iosco.org/library/index.cfm?section=mou_siglist, Annex A), purché siano istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR oppure c) riconosciuti dalla CONSOB ai sensi dell’articolo 67, comma 2, del TUF, come da elenco pubblicato sul sito internet del predetto organo (http://www.consob.it/main/mercati/regolamentati/mercati_accordi.html)31-32. La disapplicazione dell’imposta è limitata esclusivamente alle operazioni e transazioni svolte nell’ambito dell’attività sopra descritta. Sono compresi esclusivamente i casi in cui il soggetto che effettua le transazioni e le operazioni di cui ai commi 491 e 492 ha stipulato un contratto direttamente con la società emittente del titolo. Comma 4 (invariato). 5. L’imposta di cui ai commi 491 e 492 non si applica ai fondi pensione sottoposti a vigilanza ai sensi della direttiva 2003/41/CE ed agli enti di previdenza obbligatoria, istituiti negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR, 31 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera i), numero 2), D.M. 16 settembre 2013. 32 Cfr. in questo volume il testo del provvedimento modificativo. 116 D.M. 21 febbraio 2013 nonché alle altre forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. L’esenzione si applica, altresì, in caso di soggetti ed enti partecipati esclusivamente dai soggetti33-34 di cui al periodo precedente. Art. 17 - Individuazione delle società emittenti con capitalizzazione media inferiore a 500 milioni di euro Commi 1 e 2: invariati. 2. Le società residenti nel territorio dello Stato che rispettano il limite di capitalizzazione di cui al comma 1 e le cui azioni sono negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione estero, trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il dieci dicembre di ogni anno, una comunicazione scritta attestante il valore della propria capitalizzazione, alla quale allegano apposita certificazione rilasciata dal mercato regolamentato pertinente ai sensi della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 o dal gestore di un sistema multilaterale di negoziazione se più rilevante dal punto di vista del controvalore degli scambi (Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lettera j), numero 1), D.M. 16 settembre 2013) 35. 3. Sulla base delle informazioni pervenute ai sensi dei commi precedenti, il Ministero dell’economia e delle finanze redige e pubblica sul proprio sito internet, entro il venti dicembre di ogni anno, la lista delle società residenti nel territorio dello Stato ai fini della esenzione di cui al comma 491, ultimo periodo. Per il primo anno di applicazione la lista delle società di cui al periodo precedente è allegata al presente decreto per quanto riguarda le società i cui titoli sono negoziati sul mercato regolamentato italiano; per le società di cui al comma 2 del presente articolo, la comunicazione di cui al medesimo comma 2 deve essere effettuata entro il 20 febbraio 2013; una successiva lista comprensiva di queste ultime società verrà emessa entro il 1° marzo 201336-37 da parte del Ministero dell’economia e delle finanze. In caso di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la verifica dell’inclusione nella lista delle società di cui ai commi 1 e 2 avviene a decorrere dall’esercizio successivo a quello per il quale è possibile calcolare una capitalizzazione media per il mese di novembre; fino a tale esercizio, si presume una capitalizzazione inferiore al limite di capitalizzazione di cui al comma 491, ultimo periodo38-39. Comma 4: invariato. 33 La parola riportata in corsivo è stata così sostituita dall’art. 1, comma 1, lettera i), numero 3), D.M. 16 settembre 2013. 34 Cfr. in questo volume il testo del provvedimento modificativo. 35 Cfr. in questo volume il testo del provvedimento modificativo. 36 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 1, comma 1, lettera a), D.M. 18 marzo 2013. 37 Il D.M. 18 marzo 2013 è stato pubblicato nella G.U. n. 73 del 27 marzo 2013. 38 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera j), numero 2), D.L. 16 settembre 2013. 39 Cfr. in questo volume il testo del provvedimento modificativo. 117 D.M. 21 febbraio 2013 Articolo 18 (omissis). Art. 19 - Versamento dell’imposta Commi da 1 a 3: invariati. 4. Qualora nell’esecuzione dell’operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati nel comma 1, l’imposta è versata da colui che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine dell’esecuzione. Nel caso in cui l’acquirente o la controparte finale sia uno dei soggetti di cui al comma 1, non localizzato negli Stati o territori di cui al periodo successivo, il medesimo provvede direttamente al versamento dell’imposta. I soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza40-41 al recupero dei crediti ai fini dell’imposta, individuati in un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate42, che a qualsiasi titolo intervengono nell’esecuzione dell’operazione, si considerano a tutti gli effetti acquirenti o controparti finali dell’ordine di esecuzione. Commi da 5 a 8: invariati. Articoli da 20 a 22 (omissis). Allegato (omissis). 40 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 1, comma 1, lettera b), D.M. 18 marzo 2013. 41 Il D.M. 18 marzo 2013 è stato pubblicato nella G.U. n. 73 del 27 marzo 2013. 42 Cfr. Provvedimento 1° marzo 2013, il cui testo è riportato in «Cod. Rif. Trib.» I vol. 118 D.M. 21 febbraio 2013 DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 2013 Requisiti incubatori di start-up innovative (G.U. n. 91 del 18 aprile 2013) IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 2331, con il quale è stato istituito, tra l’altro, il Ministero dello sviluppo economico; Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2012, n. 294, di seguito indicato come decreto; Vista la sezione IX, recante “Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative”, del decreto che dagli articoli 25 a 32 disciplina le misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative; Visti, in particolare, i commi 5 e 7 dell’art. 25 del decreto che individuano l’incubatore di start-up innovative certificato quale società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell’art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) previsti dagli stessi commi, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative; Visto il comma 6 dell’art. 25 del decreto che stabilisce che il riconoscimento del possesso dei requisiti viene autocertificato dall’incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale al momento dell’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, di cui al comma 8 del decreto, sulla base di indicatori e relativi valori minimi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico; Tenuto conto dei risultati dell’indagine ricognitiva sulle esperienze presenti sul territorio nazionale per la definizione dei requisiti di cui ai commi 5 e 7 dell’art. 25 del decreto, effettuata da parte del Ministero dello sviluppo economico dal 20 dicembre 2012 al 15 gennaio 2013; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011, recante “Nomina dei Ministri”, con cui il dott. Corrado Passera è stato nominato Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e trasporti; 1 NDR: In G.U. è riportato il seguente riferimento normativo non corretto: “legge 7 luglio 2006, n. 233”. 119 D.M. 21 febbraio 2013 Decreta: Art. 1 - Soggetti ammissibili 1. Sono riconosciuti incubatori certificati di start-up innovative le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residenti in Italia ai sensi dell’art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offrono anche in modo non esclusivo servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative, in possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell’art. 25 del decreto2. 2. Per le società di capitali di cui al comma 1 il requisito dell’adeguata e comprovata esperienza nell’attività di sostegno a start-up innovative, di cui alla lettera e) del comma 5 dell’art. 25 del decreto3, può anche essere riferito all’avvalimento delle esperienze maturate dai singoli rami d’azienda, dai soci, dagli amministratori della società e dalle unità di lavoro, collaboratori o professionisti che operino con continuità, equivalenti a tempo pieno (FTE) dedicate in modo specifico al supporto e alla consulenza alle start-up innovative, e caratterizzate da competenze ed esperienze specifiche. Art. 2 - Autocertificazione 1. Per l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile, istituita dalle Camere di commercio ai sensi del comma 8 del decreto, i soggetti di cui all’art. 1 presentano alla Camera di commercio competente per territorio del luogo in cui ha sede l’incubatore una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell’art. 25 del decreto4, mediante l’utilizzo di un apposito modulo di domanda in formato elettronico, sottoscritto dal rappresentante legale della società, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 2. Il modulo di domanda in formato elettronico di cui al comma 1, attestante il raggiungimento dei valori minimi di cui alle tabelle A e B dell’allegato del presente decreto, è pubblicato sul sito Internet del Ministero dello sviluppo economico nella sezione “Start-up innovative”. 3. Ai fini dell’autocertificazione, l’incubatore di start-up innovative deve raggiungere il punteggio minimo complessivo di punti 30 ai sensi della tabella A e il punteggio minimo complessivo di punti 40 ai sensi della tabella B di cui all’allegato. 2 Cfr. D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 il cui testo è riportato in «Cod. Rif. Trib.» II vol. Cfr. D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 il cui testo è riportato in «Cod. Rif. Trib.» II vol. 4 Cfr. D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 il cui testo è riportato in «Cod. Rif. Trib.» II vol. 3 120 D.M. 21 febbraio 2013 Art. 3 - Monitoraggio 1. Le Camere di commercio forniscono, in formato elettronico, analisi periodiche, con cadenza non superiore a sei mesi, sugli effetti dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto al Ministero dello sviluppo economico. 2. Il Ministero dello sviluppo economico esamina le analisi dì cui al comma 1 al fine dì valutare l’adeguatezza dei valori minimi di cui all’allegato rispetto alle condizioni del contesto di riferimento. Con cadenza annuale e in presenza di variazioni significative rilevate dal Ministero, i valori minimi di cui all’allegato sono modificati con apposito provvedimento del Ministro. Art. 4 - Controlli 1. Al fine di consentire gli appositi controlli da parte delle autorità competenti, l’incubatore certificato deve conservare gli atti e i documenti attestanti la veridicità delle informazioni fornite nella compilazione del modello informatico per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese ai sensi del comma 8 del decreto. 2. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, ai sensi dell’art. 75 del medesimo decreto qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione quanto al possesso dei requisiti, la società decade dai relativi benefici fiscali o di qualsiasi altra natura ad essa attribuiti in applicazione della disciplina prevista dal decreto. Art. 5 - Entrata in vigore e pubblicazione 1. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Allegato (omissis). 121 Provvedimento 29 marzo 2013 PROVVEDIMENTO Agenzia delle entrate 29 marzo 20131 Imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 491, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti ai sensi dell’articolo 19, comma 4, terzo periodo, del decreto del Ministro dell’economia e finanze 21 febbraio 2013, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 marzo 2013 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento; Dispone: 1 - Individuazione degli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti A integrazione dell’elenco di cui al punto 1. del provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 2013/26948 del 1° marzo 20132, gli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti sono gli Stati diversi da quelli ulteriormente indicati nel seguente elenco: - Australia - India - Stati Uniti d’America. 2 - Modifiche della lista di Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti La lista di Stati o territori di cui al presente provvedimento e al provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 2013/26948 del 1° marzo 20133 può essere modificata, con successivi provvedimenti, in ragione della entrata in vigore o della cessazione di accordi conclusi con l’Italia che consentano lo scambio di informazioni o l’assistenza al recupero crediti, nonché all’esito della verifica della effettiva esecuzione dei predetti accordi. 1 Il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 29 marzo 2013. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 361, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, dal 1° gennaio 2008 la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di Agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 3 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 122 Provvedimento 29 marzo 2013 Motivazioni Con decreto del Ministro dell’economia e finanze del 21 febbraio 2013 sono state emanate le modalità di applicazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie, istituita con l’articolo 1, comma 491, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. L’articolo 19, comma 4, terzo periodo, del decreto del Ministro dell’economia e finanze 21 febbraio 2013 prevede che con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono individuati gli Stati o territori con i quali non sono in vigore “Accordi per lo scambio di informazioni e per l’assistenza al recupero dei crediti”. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 2013/26948 del 1° marzo 2013, sono stati individuati gli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l’assistenza al recupero crediti. Il successivo decreto del Ministro dell’economia e finanze del 18 marzo 2013 ha modificato il comma 4 dell’articolo 19 del decreto 21 febbraio 2003, prevedendo come alternativa l’esistenza di accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti. Tenuto conto delle modifiche apportate dal decreto del Ministro dell’economia e finanze 18 marzo 2013, con il presente provvedimento viene integrato l’elenco di cui al punto 1. del provvedimento Direttore dell’Agenzia sopra citato. Pertanto, gli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti sono gli Stati diversi da quelli indicati al punto 1. del provvedimento n. 2013/26948 del 1° marzo 2013 e da quelli ulteriormente indicati nel punto 1. del presente provvedimento. Riferimenti normativi Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento Legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012; Decreto del Ministro dell’economia e finanze 21 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013, recante le modalità di attuazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, commi da 491 a 499, legge 24 dicembre 2012, n. 228; 123 Provvedimento 29 marzo 2013 Decreto del Ministro dell’economia e finanze 18 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 27 marzo 2013, con cui sono state apportate correzioni agli errori materiali contenuti nel decreto del Ministro dell’economia e finanze 21 febbraio 2013; Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE; Direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, recepita con decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2012; Convenzione concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa e i Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1988, ratificata con legge 10 febbraio 2005, n. 19 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2005, modificata con protocollo firmato il 27 maggio 2010 ratificato con legge 27 ottobre 2011, n. 193 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2011. 124 D.M. 3 aprile 2013, n. 55 DECRETO MINISTERIALE 3 aprile 2013, n. 55 Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (G.U. n. 118 del 22 maggio 2013) IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE Visto il Titolo V della Costituzione; Visto l’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche e integrazioni, concernente gli obblighi dei contribuenti in relazione alla fatturazione; Visto l’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nella parte in cui demanda all’Istituto nazionale di statistica il compito di pubblicare annualmente l’elenco delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e successive modificazioni, concernente l’attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA; Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante delega al governo per l’attuazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, con particolare riferimento all’articolo 1, recante principi fondamentali di coordinamento e di armonizzazione dei sistemi contabili per gli obiettivi di finanza pubblica; Visti i commi da 209 a 214 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, volti a semplificare il procedimento di fatturazione nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, introducendo l’obbligo di emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture in forma elettronica, nonché l’elaborazione dei relativi dati ai fini del monitoraggio della finanza pubblica; Viste le modifiche apportate al comma 209 ed al comma 214 dell’articolo 1 della citata legge n. 244 del 24 dicembre 2007 a seguito di quanto disposto dall’articolo 10, comma 13-duodecies, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011; Visto l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il codice dell’amministrazione digitale; Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 maggio 2008, n. 125 D.M. 3 aprile 2013, n. 55 103, recante l’individuazione del gestore del sistema di interscambio della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze; Ritenuta la necessità di attuare le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge n. 244 del 2007, e successive modificazioni, in coerenza con il quadro giuridico stabilito con la legge n. 42 del 2009; Ritenuto altresì che le predette disposizioni della legge n. 244 del 2007 sono essenziali per l’attuazione dei principi costituzionali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario stabiliti dall’articolo 117 della Costituzione; Ritenuto di dover assicurare la compatibilità delle disposizioni di cui al presente regolamento con le determinazioni assunte dall’Unione Europea in materia di fatturazione elettronica; Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell’attività di Governo; Sentita la Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la quale ha espresso parere favorevole; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 30 agosto 2012; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 3/2079/UCL del 28 febbraio 2013; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente regolamento reca disposizioni in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, attraverso il Sistema di interscambio, ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 2441, e successive modificazioni. 2. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione nei riguardi delle amministrazioni di cui al comma 209 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 2442, che ai soli fini del presente regolamento, singolarmente ovvero nel loro complesso, sono definite “amministrazioni”. 3. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le amministrazioni si adeguano nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 1 2 126 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. D.M. 3 aprile 2013, n. 55 Art. 2 - Fattura elettronica, regole tecniche e linee guida 1. Ai fini del presente regolamento, la fattura elettronica reca i dati e le informazioni indicati e definiti nel documento recante “Formato della fattura elettronica” che costituisce l’allegato A del regolamento. 2. La fattura elettronica trasmessa alle amministrazioni attraverso il Sistema di interscambio di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 7 marzo 2008 riporta obbligatoriamente le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 dell’allegato A al presente regolamento. 3. Le regole tecniche relative alle modalità di emissione della fattura elettronica, nonché alla trasmissione e al ricevimento della stessa attraverso il Sistema di interscambio, sono quelle del documento che costituisce l’allegato B del presente regolamento. 4. La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e ricevuta dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l’allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio. 5. Le linee guida per la gestione della fattura elettronica da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, sono contenute nel documento che costituisce l’allegato C del presente regolamento. Art. 3 - Codici degli uffici 1. Le amministrazioni identificano i propri uffici deputati in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di interscambio e ne curano l’inserimento nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), istituito all’articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 novembre 2000, n. 272, in tempo utile per garantirne l’utilizzo in sede di trasmissione delle fatture elettroniche; le stesse amministrazioni curano altresì, agli stessi fini, l’aggiornamento periodico dei propri uffici nel predetto Indice, che provvede ad assegnare il codice in modo univoco. 2. La fattura elettronica, fra i dati obbligatori di cui all’articolo 2, comma 2, riporta esclusivamente i codici IPA degli uffici destinatari di fatture elettroniche di cui al comma 1 del presente articolo, consultabili sul sito www.indicepa.gov.it. 3. Le regole di identificazione e gestione degli uffici destinatari di fatture elettroniche in ambito IPA sono riportate nell’allegato D del presente regolamento. Art. 4 - Misure di supporto per le piccole e medie imprese 1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, rende disponibile in via non onerosa sul proprio portale elettronico, accessibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it, alle piccole e medie imprese abilitate al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e che forniscono beni e servizi alle amministrazioni, i servizi e gli strumenti di supporto di natura informatica in tema di generazione delle fatture nel formato previsto dal Sistema di interscambio e di conservazione, nonché i servizi 127 D.M. 3 aprile 2013, n. 55 di comunicazione con il detto Sistema, secondo quanto previsto nel documento che costituisce l’allegato E del presente regolamento. 2. L’Agenzia per l’Italia digitale, in collaborazione con Unioncamere e sentite le associazioni di categoria delle imprese e dei professionisti, mette a disposizione delle piccole e medie imprese, in via non onerosa, il supporto per lo sviluppo di strumenti informatici “open source” per la fatturazione elettronica. Art. 5 - Intermediari 1. Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione della fattura elettronica mantenendo inalterate le responsabilità fiscali dell’ente emittente la fattura nei confronti delle PA. 2. Le pubbliche amministrazioni possono costituirsi quali intermediari nei confronti di altre pubbliche amministrazioni previo accordo tra le parti. Art. 6 - Disposizioni transitorie e finali 1. A decorrere dal termine di sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto il Sistema di Interscambio viene reso disponibile alle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 che, volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche secondo le modalità del presente regolamento. In tali casi, la data di effettiva applicazione delle disposizioni del presente regolamento nei riguardi di tali amministrazioni è quella dalle stesse comunicate al gestore di cui all’articolo 1, comma 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 2443, e successive modificazioni. 2. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi stabiliti dall’articolo 1, comma 209, della legge 24 dicembre 2007, n. 2444, e successive modificazioni, decorrono dal termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale individuati come tali nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicato dall’ISTAT entro il 31 luglio di ogni anno. 3. Fuori dai casi di cui al comma 1, gli obblighi di cui al comma 2, decorrono dal termine di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente decreto nei confronti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, diverse da quelle indicate nei commi 2 e 4, nonché da quelle di cui all’articolo 1, comma 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 2445, e successive modificazioni. 4. Con successivo decreto verranno determinate le modalità di applicazione degli obblighi stabiliti all’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 2446, e suc3 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 5 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 6 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 4 128 D.M. 3 aprile 2013, n. 55 cessive modificazioni, al momento escluse dal presente regolamento, alle fatture emesse da parte di soggetti non residenti in Italia e alle fatture, già trasmesse in modalità telematica, relative al servizio di pagamento delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2417, nonché al servizio di trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 3228. 5. Le amministrazioni completano il caricamento degli uffici, di cui all’articolo 3 comma 1, entro 3 mesi dalla data di decorrenza degli obblighi di cui ai precedenti commi. 6. A decorrere dalle date di cui ai commi da 1 a 4, le amministrazioni in essi indicate non possono accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica per il tramite del Sistema di interscambio e, trascorsi tre mesi da tali date, le stesse non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all’invio delle fatture in formato elettronico. 7. I documenti A, B, C, D, E, allegati al presente regolamento ne costituiscono sua parte integrante. Il presente regolamento munito del sigillo di Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Allegati (omissis). 7 8 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 129 D.L. 8 aprile 2013, n. 35 DECRETO-LEGGE 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 641 Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali (G.U. n. 82 dell’8 aprile 2013; G.U. n. 132 del 7 giugno 2013) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Viste le risoluzioni approvate dal Parlamento in data 2 aprile 2013, che hanno approvato la relazione del Governo concernente l’aggiornamento del quadro economico e di finanza pubblica, predisposta ai sensi dell’articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dalla quale, con riferimento al pagamento alle imprese dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, emerge la assoluta necessità di predisporre interventi di immediata eseguibilità rivolti a graduare il flusso dei pagamenti, accordando priorità ai crediti che le imprese non hanno ceduto al sistema creditizio; Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione; Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in materia di patto di stabilità interno, interventi finalizzati a garantire l’equilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché disposizioni relative al versamento di tributi degli enti locali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2013; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno, della giustizia, per la coesione territoriale e per gli affari regionali, il turismo e lo sport; Emana il seguente decreto-legge: 1 Cfr. art. 15, comma 5, L. 23 agosto 1988, n. 400 (efficacia delle modifiche apportate in sede di conversione) il cui testo è riportato in «Cod. Rif. Trib.» II vol. 130 D.L. 8 aprile 2013, n. 35 Capo I MISURE IN MATERIA DI PAGAMENTI DEI DEBITI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MATURATI AL 31 DICEMBRE 2012 Art. 1 - Pagamenti dei debiti degli enti locali 1. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali: a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012; b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni; c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell’articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Comma così sostituito, in sede di conversione, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64) 1-bis. Sono altresì esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno i pagamenti di obbligazioni giuridiche di parte capitale verso terzi assunte alla data del 31 dicembre 2012, sostenuti nel corso del 2013 dagli enti locali e finanziati con i contributi straordinari in conto capitale di cui all’articolo 1, commi 704 e 707, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Comma aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64). Commi da 1-ter a 17-sexies (omissis). Articoli 1-bis e 2 (omissis). Art. 3 - Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN Commi da 1 a 8 (omissis). 9. Nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 3112, le regioni possono far valere le somme attinte sull’anticipazione di liquidità di cui al presente articolo, con riferimento alle risorse in termini di competenza di cui al comma 1, lettera b), come valutate dal citato Tavolo di verifica degli adempimenti. A tal fine, per l’anno 2013, il termine del 31 maggio di cui al citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 3113 è differito al 15 luglio4-5 e conseguentemente il termine del 30 aprile è differito al 15 maggio. 2 Cfr. in questo volume il testo della norma citata. Cfr. in questo volume il testo della norma citata. 4 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite dall’art. 3-bis, comma 2, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, modificato in sede di conversione. 5 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 3 131 D.L. 8 aprile 2013, n. 35 Articoli da 3-bis a 5-bis (omissis). Art. 6 - Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni Comma 01 (omissis). 1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l’unità giuridica ed economica dell’ordinamento. I relativi pagamenti sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro-soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro-soluto il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti6. Comma 1.1 (omissis). 1-bis. Il Governo promuove la stipulazione di convenzioni con le associazioni di categoria del sistema creditizio e le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio volti a verificare che la liquidità derivante dal pagamento dei crediti oggetto di cessione e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese la cui posizione si era deteriorata a motivo del ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni sia impiegata a sostegno dell’economia reale e del sistema produttivo. Ogni dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo trasmette alle Camere una relazione concernente le convenzioni sottoscritte e i risultati dei relativi sistemi di monitoraggio (Comma aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64) 1-ter. I pagamenti effettuati ai sensi del presente capo in favore degli enti, delle società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, o degli organismi a totale partecipazione pubblica sono destinati prioritariamente al pagamento dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 nei confronti dei rispettivi creditori (Comma aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64) 2. Ai fini dell’ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al presente Capo, la prima rata decorre dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto. 3. I piani dei pagamenti di cui al presente Capo sono pubblicati dall’ente nel proprio sito internet per importi aggregati per classi di debiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 174. 4. Ferma restando l’indicazione del codice unico di progetto dell’opera pubblica nei mandati informatici sul SIOPE ai sensi della legislazione vigente, in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 per il necessario monitoraggio delle opere pubbliche, a decorrere dal 30 settembre 2013, i dati relativi ai 6 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte, in sede di conversione, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64. 132 D.L. 8 aprile 2013, n. 35 pagamenti previsti dal presente Capo riguardanti le medesime opere, sono comunicati al Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 26 febbraio 2013. 5. In considerazione dell’esigenza di dare prioritario impulso all’economia in attuazione dell’articolo 41, della Costituzione, a tutela del vincolo di destinazione delle risorse, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento sulle somme destinate ai pagamenti di cui al presente Capo. Qualora siano stati stipulati accordi di natura transattiva, le azioni esecutive sulle somme destinate ai pagamenti da effettuarsi in attuazione dei piani di pagamento redatti ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sottoscritti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ancorché effettuate presso i tesorieri delle aziende del Servizio sanitario regionale e presso le centrali uniche di pagamento istituite secondo disposizioni di legge, sono sospese fino alla data del 30 giugno 20147. Commi da 6 a 8 (omissis). 9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica certificata, inviata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell’Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all’articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 828, l’importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 59. L’omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell’ufficio competente. La comunicazione inviata con posta elettronica certificata è sottoscritta dal dirigente responsabile dell’ufficio competente con firma elettronica idonea a garantire l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento ovvero con firma digitale, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q-bis), e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano nel proprio sito internet l’elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l’importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 7 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64. 8 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte, in sede di conversione, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64. 9 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, in sede di conversione, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64. 133 D.L. 8 aprile 2013, n. 35 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito. All’attuazione del presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente10. 10. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, e dall’articolo 7, commi 2 e 5, il mancato o tardivo adempimento da parte delle amministrazioni pubbliche debitrici alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2, 8 e 14, all’articolo 2, commi 3 e 5, all’articolo 3, commi 5, 6 e 7, all’articolo 5, commi 1 e 3, all’articolo 6, commi 2, 3 e 4, e all’articolo 7, comma 4, che ha causato la condanna al pagamento di somme per risarcimento danni o per interessi moratori è causa di responsabilità amministrativa a carico del soggetto responsabile del mancato o tardivo adempimento. 11. I decreti e i provvedimenti previsti dal presente capo non hanno natura regolamentare e sono pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” dei siti internet delle amministrazioni competenti, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di garantire la massima tempestività nelle procedure di pagamento previste dal presente decreto, le amministrazioni competenti omettono la trasmissione alla Corte dei conti, per gli effetti di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, dei decreti di riparto delle anticipazioni di liquidità fra gli enti interessati e degli altri decreti e provvedimenti di cui al presente capo (Comma così sostituito, in sede di conversione, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64) 11-bis. Al fine di tutelare l’unità giuridica e l’unità economica e, in particolare, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente capo, il Governo può sostituirsi agli organi delle regioni e degli enti locali per l’adozione dei provvedimenti e degli atti necessari, anche normativi, in attuazione dell’articolo 120 della Costituzione. In caso di mancata adozione degli atti di cui all’articolo 1, comma 2, all’articolo 2, commi 1 e 3, e all’articolo 3, commi 4 e 5, si procede alla nomina di un apposito commissario per il compimento di tali atti. Per l’esercizio dei poteri di cui al presente comma si osserva l’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Comma aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64) 11-ter. Ai fini dei pagamenti di cui al presente capo, l’accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi un’inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni dell’articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Comma aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64) Comma 11-quater (omissis). Articolo 6-bis (omissis). 10 I periodi riportati in corsivo sono stati aggiunti, in sede di conversione, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64. 134 D.L. 8 aprile 2013, n. 35 Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE E CESSIONE DEI CREDITI NEI CONFRONTI DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Art. 7 - Ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni11 Commi da 1 a 3 (omissis). 4. Ferma restando la possibilità di acquisire la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali12 dalle pubbliche amministrazioni secondo le procedure di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 201213, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2012, le pubbliche amministrazioni debitrici di cui al comma 1 comunicano a partire dal 1° giugno 2013 ed entro il termine del 15 settembre 2013, utilizzando la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui al medesimo comma 1, l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, che non risultano estinti alla data della comunicazione stessa,14 con l’indicazione dei dati identificativi del creditore. La comunicazione avviene sulla base di un apposito modello scaricabile dalla piattaforma elettronica, nel quale è data separata evidenza ai crediti già oggetto di cessione o certificazione. Il creditore può segnalare all’amministrazione pubblica debitrice, in tempo utile per il rispetto del termine di cui al primo periodo, l’importo e gli estremi identificativi del credito vantato nei confronti della stessa. 4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le comunicazioni di cui al comma 4, relative all’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre di ciascun anno, sono trasmesse dalle amministrazioni pubbliche per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell’anno successivo. In caso di inadempienza, si applica ai dirigenti responsabili la sanzione di cui al comma 2 (Comma aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64). 5. Il mancato adempimento da parte delle pubbliche amministrazioni debitrici alle disposizioni di cui al comma 415 rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 11 Per le ulteriori modifiche apportate al presente articolo, cfr. art. 1, comma 16, D.L. 31 ottobre 2013, n. 126, il cui testo è riportato in questo volume. 12 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte, in sede di conversione, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64. 13 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 14 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte, in sede di conversione, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64. 15 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, in sede di conversione, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64. 135 D.L. 8 aprile 2013, n. 35 6. Per i crediti diversi da quelli già oggetto di cessione o certificazione, la comunicazione di cui al comma 4 equivale a certificazione del credito ai sensi dell’articolo 9, commi 3-bis16 e 3-ter17, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’articolo 12, comma 11-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. La certificazione di cui al periodo precedente si intende rilasciata, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 2 luglio 2012, n. 152. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti degli spazi finanziari derivanti dalle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno previste ai commi 1 e 7 dell’articolo 1 e dalle anticipazioni concesse a valere sul Fondo di cui al comma 10 del medesimo articolo 1, devono indicare, per parte dei debiti ovvero per la totalità di essi, in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento. Per tali debiti la certificazione si intende rilasciata con apposizione della data di pagamento, anche ai fini della compensazione ai sensi degli articoli 28quater e 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. In relazione alle esclusioni dai vincoli del patto di stabilità interno nonché alle anticipazioni, definite successivamente all’effettuazione della comunicazione prevista dal comma 4 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni interessate possono aggiornare la predetta comunicazione limitatamente all’apposizione della data prevista per il pagamento dei debiti fino a quel momento comunicati senza apposizione di data. Le date di pagamento indicate nella comunicazione non sono modificabili in sede di aggiornamento18. 7. In caso di omessa, incompleta o erronea comunicazione da parte dell’amministrazione pubblica di uno o più debiti, il creditore può richiedere all’amministrazione stessa di correggere o integrare la comunicazione del debito di cui al comma 4. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta senza che l’amministrazione abbia provveduto ovvero espresso un motivato diniego, il creditore può presentare istanza di nomina di un Commissario ad acta, mediante la piattaforma elettronica, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 201219, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2012 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 settembre 2012, con oneri a carico dell’amministrazione debitrice. 7-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1, contestualmente al pagamento dei debiti comunicati attraverso la piattaforma elettronica ai sensi del comma 4, 16 Cfr. in questo volume il testo della norma citata. Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 18 I periodi riportati in corsivo sono stati aggiunti, in sede di conversione, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64. 19 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 17 136 D.L. 8 aprile 2013, n. 35 provvedono a registrare sulla piattaforma stessa i dati del pagamento, in modo da garantire l’aggiornamento dello stato dei debiti. In caso di mancato adempimento a quanto previsto dal presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 5 (Comma aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64). 7-ter. Le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, ai soli fini della comunicazione prevista dal comma 4, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per la mancata registrazione sulla piattaforma elettronica entro il termine indicato nel primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 2. La comunicazione è effettuata entro il 15 settembre 2013 e si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 7 (Comma aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64). 7-quater. A decorrere dal 30 settembre 2013, nel sito internet istituzionale del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base dei dati registrati nella piattaforma elettronica, sono pubblicati con cadenza mensile i dati relativi all’andamento dei pagamenti dei debiti di cui ai commi 4 e 4-bis (Comma aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64). 8. Entro il termine di cui al comma 4, le banche e gli intermediari finanziari autorizzati, per il tramite dell’Associazione Bancaria Italiana, comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro l’elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni maturati alla data del 31 dicembre 2012 che sono stati oggetto di cessione in favore di banche o intermediari finanziari autorizzati, con l’indicazione dei dati identificativi del cedente, del cessionario e dell’amministrazione debitrice e distinguendo tra cessioni pro-soluto e cessioni pro-solvendo. 9. Nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con il Documento di economia e finanza ed eventualmente modificati dalla Nota di aggiornamento, previa intesa con le Autorità europee, la legge di stabilità per il 2014, può autorizzare il pagamento mediante assegnazione di titoli di Stato dei debiti delle amministrazioni pubbliche che hanno formato oggetto di cessione pro soluto perfezionata entro il 31 dicembre 2012 da parte dei creditori in favore di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al comma 8 ovvero può prevedere l’effettuazione di operazioni finanziarie finalizzate all’estinzione di debiti certi, liquidi ed esigibili delle pubbliche amministrazioni (Comma così modificato, in sede di conversione, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64). 9-bis. Alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 è allegata una relazione sull’attuazione del presente decreto. La relazione dà conto dello stato dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni effettuati ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 5, nonché degli esiti dell’attività di ricognizione svolta ai sensi del presente articolo. La relazione indica altresì le iniziative eventualmente necessarie, da assumere anche con la legge di stabilità per il 2014, al fine di completare il pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati al 31 dicembre 2012, ivi inclusi i debiti per obbligazioni giuridicamente perfezionate relativi a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali a fronte dei quali non sussistono nei bilanci residui passivi anche perenti, anche me137 D.L. 8 aprile 2013, n. 35 diante la concessione nell’anno 2014 della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche e ad altri intermediari finanziari, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica (Comma aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64). Art. 8 - Semplificazione e detassazione della cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni 1. Gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla data del 31 dicembre 2012 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo. La disposizione di cui al presente comma non si applica all’imposta sul valore aggiunto. 2. L’autenticazione delle sottoscrizioni degli atti di cessione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è effettuata, a titolo gratuito,20 dall’ufficiale rogante dell’amministrazione debitrice, ove presente. In caso di assenza o impedimento dell’ufficiale rogante ovvero su richiesta del creditore, l’autenticazione delle sottoscrizioni può essere effettuata da un notaio e gli onorari sono comunque ridotti alla metà21. La notificazione dei predetti atti di cessione, anche se posti in essere prima della data di entrata in vigore del presente decreto, può essere effettuata direttamente dal creditore anche mediante consegna dell’atto con raccomandata a mano ovvero con avviso di ricevimento. 3. Con provvedimento del Direttore generale del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio 2013, sono stabilite le modalità attraverso le quali la piattaforma elettronica istituita per le finalità di cui all’art. 120-quater, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione, è utilizzata anche per la stipulazione degli atti di cessione e per la loro notificazione. Art. 9 - Compensazioni tra certificazioni e crediti tributari Comma 01 (omissis). 02. Il termine del 30 aprile 2012 di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2012, è differito al 31 dicembre 2012. (Comma aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64). Comma 1 (omissis). 20 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, in sede di conversione, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64. 21 Il periodo riportato in corsivo è stato così sostituito, in sede di conversione, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64. 138 D.L. 8 aprile 2013, n. 35 2. A decorrere dall’anno 2014, il limite di 516.000 euro previsto dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 38822 è aumentato a 700.000 euro. All’onere pari a euro 1.250 milioni per l’anno 2014, 380 milioni per l’anno 2015 e 250 milioni per l’anno 2016 si provvede, per l’anno 2014, a valere sui maggiori rimborsi programmati di cui all’articolo 5, comma 7, e, per gli anni 2015 e 2016, mediante utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 - fondi di bilancio dell’Agenzia delle entrate23. 2-bis. In sede di presentazione della dichiarazione dei redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 32224, il soggetto d’imposta titolare di ragioni creditorie nei confronti delle pubbliche amministrazioni allega un elenco, conforme a un modello da adottare con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d’imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime pubbliche amministrazioni, distinti in ragione di ente pubblico debitore. L’elenco di cui al presente comma è presentato all’amministrazione finanziaria per via telematica, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 32225 del 1998, e successive modificazioni (Comma aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64). Capo III ULTERIORI MISURE IN MATERIA DI EQUILIBRIO FINANZIARIO DEGLI ENTI TERRITORIALI Art. 10 - Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e disposizioni in materia di versamento di tributi locali Comma 1 (omissis). 2. Per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in deroga a quanto diversamente previsto dall’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 20126, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, operano le seguenti disposizioni: a) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento; 22 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, in sede di conversione, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64. 24 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 25 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 26 Cfr. in questo volume il testo della norma citata. 23 139 D.L. 8 aprile 2013, n. 35 b) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013; c) la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24127, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 201128; d) ed e) (omissis); f) i comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di cui alla lettera c); g) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. 2-bis. Le disposizioni del comma 2 trovano applicazione anche nel caso in cui il comune prevede l’applicazione di una tariffa con natura corrispettiva, in luogo del tributo, ai sensi del comma 29 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 20129, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Comma aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64). 2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all’esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 7030, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013 (Comma così sostituito dall’art. 53, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69) 31. Commi da 3 a 4-quater (omissis). Articoli da 10-bis a 11 (omissis). 27 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. Cfr. in questo volume il testo della norma citata. 29 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 30 Cfr. in questo volume il testo della norma citata. 31 Per la decorrenza: cfr. art. 86 del provvedimento modificativo il cui testo è riportato in questo volume. 28 140 D.L. 8 aprile 2013, n. 35 Capo IV DISPOSIZIONI FINALI Articolo 12 (omissis). Art. 13 - Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Allegati (omissis). 141 D.M. 10 aprile 2013 DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 2013 Condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell’Obiettivo “Convergenza” (G.U. n. 161 dell’11 luglio 2013) Articoli da 1 a 5 (omissis). Art. 6 - Risorse finanziarie 1. Per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente decreto nelle ZFU di cui all’art. 5 sono utilizzate le risorse finanziarie allo scopo individuate nel “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione”, ripartite per singola ZFU sulla base dei medesimi criteri di riparto delle risorse disponibili utilizzati nella delibera CIPE n. 14/2009. 2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere eventualmente integrate con ulteriori risorse regionali, secondo la procedura di cui all’art. 8, comma 3. Articolo 7 (omissis). Art. 8 - Gestione degli interventi 1. La gestione degli interventi agevolativi attuati ai sensi del presente decreto è svolta dal Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le attività di regolazione contabile delle minori entrate, fiscali e contributive, derivanti dalla fruizione da parte dei soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all’art. 4, che sono affidate all’Agenzia delle entrate. 2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, in particolare, allo svolgimento delle seguenti attività: a) adotta, con apposito bando, le disposizioni di attuazione dell’intervento, che includono il modello di istanza per la richiesta delle agevolazioni, di cui all’art. 14, e indicazioni circa le modalità e i termini di presentazione della medesima istanza; b) riceve e istruisce le istanze di agevolazioni, secondo la procedura di cui all’art. 14; c) concede le agevolazioni, con le modalità indicate nel presente decreto. 3. Il bando di cui al comma 2, lettera a), che può riguardare una o più ZFU, è emanato dal Ministero dello sviluppo economico sulla base di una programmazione che tenga conto dell’esigenza di una ordinata gestione dell’intervento. Il bando è adottato dal Ministero anche sulla base delle indicazioni formulate dalla competente regione, che possono avere ad oggetto la disciplina dei seguenti esclusivi aspetti: a) indicazione circa l’eventuale attivazione di ulteriori risorse regionali per il finanziamento delle agevolazioni nella singola ZFU; b) individuazione, nell’ambito delle risorse disponibili di cui alla lettera a), di eventuali riserve finanziarie di scopo, in conformità a quanto previsto al comma 4. 142 D.M. 10 aprile 2013 4. Le riserve finanziarie di cui alla lettera b) del comma 3, eventualmente attivabili in relazione all’intervento da attuare nella singola ZFU, devono: a) essere in numero non superiore a due; b) prevedere una destinazione di fondi complessivamente non superiore al 30% (trenta percento) delle risorse finanziarie rese disponibili per l’intervento; c) essere individuate con riferimento e in favore delle seguenti possibili tipologie di beneficiari: 1. imprese di nuova o recente costituzione; 2. imprese femminili; 3. imprese sociali; 4. imprese ubicate in una determinata sub-porzione del territorio della ZFU; 5. imprese operanti in determinati settori di attività economica, individuati, a livello di “Sezione”, nell’ambito della “Classificazione delle attività economiche Ateco 2007”. 5. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alle regioni interessate il riparto, effettuato secondo quanto previsto all’art. 6, comma 1, delle risorse destinate, nell’ambito del “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione”, al finanziamento delle agevolazioni nelle ZFU di cui all’art. 5. 6. Le indicazioni di cui al comma 3 devono essere trasmesse al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di novanta giorni dalla data di invio della comunicazione di cui al comma 5, ovvero dalla data di pubblicazione del decreto di cui all’art. 7, comma 3, relativamente all’intervento da attuare nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias. Nel caso di mancata ricezione delle indicazioni regionali entro il predetto termine, il Ministero procede alla emanazione del bando di cui al comma 2, lettera a), senza previsione di alcuna riserva finanziaria di scopo. 7. Le risorse finanziarie stanziate per la concessione delle agevolazioni di cui al presente decreto sono versate sulla contabilità speciale n. 1778, intestata “Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio” e sono utilizzate dalla medesima Agenzia per l’esecuzione delle regolazioni contabili di cui al comma 1. L’adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico del bando di cui al comma 2, lettera a), è subordinata all’avvenuto versamento delle risorse finanziarie rese disponibili per il finanziamento delle agevolazioni di cui al presente decreto sulla predetta contabilità speciale. 8. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società “in house”, ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un’apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. 9. Gli oneri connessi ad attività di assistenza tecnica a supporto dell’attuazione degli interventi nelle ZFU individuate dal “Piano Azione Coesione: terza e ultima riprogrammazione” di cui all’art. 5 sono posti a carico delle risorse finanziarie stanziate per l’attuazione di ciascun intervento, entro il limite massimo del 2% (due percento) delle medesime risorse. 143 D.M. 10 aprile 2013 Articoli da 9 a 12 (omissis). Art. 13 - Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente 1. Relativamente ai soli contratti a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, e a condizione che almeno il 30% (trenta percento) degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la ZFU, ovvero nel territorio dei comuni della provincia di Carbonia-Iglesias per l’intervento di cui all’art. 7, è riconosciuto, nei limiti del massimale di retribuzione fissato dall’art. 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 1° dicembre 2009 citato nelle premesse, a decorrere dal periodo di imposta di accoglimento della istanza di cui all’art. 14, l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente nelle seguenti percentuali: a) 100% (cento percento), per i primi cinque anni; b) 60% (sessanta percento), per gli anni dal sesto al decimo; c) 40% (quaranta percento), per gli anni undicesimo e dodicesimo; d) 20% (venti percento), per gli anni tredicesimo e quattordicesimo. Articoli da 14 a 20 (omissis). Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato n. 1 (articolo 5) A) ZFU AMMESSE E FINANZIATE DALLA DELIBERA CIPE N. 14/2009 RICADENTI NELLE REGIONI CALABRIA, CAMPANIA E SICILIA Catania Crotone Erice Gela Lamezia Terme Mondragone Napoli Rossano Torre Annunziata 144 Sicilia Calabria Sicilia Sicilia Calabria Campania Campania Calabria Campania D.M. 10 aprile 2013 B) ZFU AMMESSE ALL’ISTRUTTORIA E NON FINANZIATE DALLA DELIBERA CIPE N. 14/2009, RICADENTI NELLE REGIONI CALABRIA, CAMPANIA E SICILIA Aci Catena Acireale Aversa Barcellona Pozzo di Gotto Benevento Casoria Castelvetrano Corigliano Cosenza Giarre Messina Portici (Centro Storico) Portici (Zona Costiera) Reggio Calabria San Giuseppe Vesuviano Sciacca Termini Imerese (1) Trapani Vibo Valentia Sicilia Sicilia Campania Sicilia Campania Campania Sicilia Calabria Calabria Sicilia Sicilia Campania Campania Calabria Campania Sicilia Sicilia Sicilia Calabria (1) Così come ampliata ai sensi del disposto di cui all’articolo 37, comma 1-bis, del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Pertanto, la Zona Franca Urbana di Termini Imerese, così come originariamente perimetrata con delibera CIPE n. 14/2009, comprende, alla luce della citata disposizione di legge, anche l’area industriale del medesimo comune di Termini Imerese. C) AREE INDIVIDUATE AI SENSI DELLA LEGGE DELLA REGIONE SICILIANA N. 11 DEL 12 MAGGIO 2010, UTILIZZANDO GLI STESSI CRITERI NAZIONALI Bagheria Enna Palermo (Brancaccio) Palermo (Porto) Vittoria 145 D.M. 18 aprile 2013 DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 2013 Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2013 (G.U. n. 97 del 26 aprile 2013) Art. 1 - Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile 1. Agli effetti dell’applicazione dell’imposta municipale propria dovuta per l’anno 2013, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all’art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 5041, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure: per l’anno 2013 = 1,03; per l’anno 2012 = 1,05; per l’anno 2011 = 1,09; per l’anno 2010 = 1,11; per l’anno 2009 = 1,12; per l’anno 2008 = 1,16; per l’anno 2007 = 1,20; per l’anno 2006 = 1,23; per l’anno 2005 = 1,27; per l’anno 2004 = 1,34; per l’anno 2003 = 1,39; per l’anno 2002 = 1,44; per l’anno 2001 = 1,47; per l’anno 2000 = 1,52; per l’anno 1999 = 1,54; per l’anno 1998 = 1,57; per l’anno 1997 = 1,61; per l’anno 1996 = 1,66; per l’anno 1995 = 1,71; per l’anno 1994 = 1,76; per l’anno 1993 = 1,79; per l’anno 1992 = 1,81; per l’anno 1991 = 1,85; per l’anno 1990 = 1,94; per l’anno 1989 = 2,02; per l’anno 1988 = 2,11; per l’anno 1987 = 2,29; per l’anno 1986 = 2,46; per l’anno 1985 = 2,64; per l’anno 1984 = 2,81; per l’anno 1983 = 2,99; per l’anno 1982 e anni precedenti = 3,17. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 1 146 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. D.L. 21 maggio 2013, n. 54 DECRETO-LEGGE 21 maggio 2013, n. 54 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85 Interventi urgenti in tema di sospensione dell’imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (G.U. n. 117 del 21 maggio 2013; G.U. n. 168 del 19 luglio 2013) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in materia di pagamento dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, conseguente alla contingente situazione economico-finanziaria del Paese; Considerate le particolari ragioni di urgenza, connesse alla contingente situazione economico-finanziaria ed occupazionale del Paese, che impongono l’adozione di misure di sostegno al lavoro e di potenziamento degli ammortizzatori sociali per fare fronte alla perdurante situazione di crisi dei settori produttivi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2013; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto-legge: Art. 1 - Disposizioni in materia di imposta municipale propria 1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l’articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell’imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l’anno 2013 il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili: a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 1 Cfr. in questo volume il testo della norma citata. 147 D.L. 21 maggio 2013, n. 54 b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Commi da 2 a 4 (omissis). Art. 2 - Clausola di salvaguardia 1. La riforma di cui all’articolo 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall’Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell’imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013. Articoli 3 e 4 (omissis). Art. 5 - Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Allegato A (omissis). 2 148 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. D.L. 4 giugno 2013, n. 63 DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 901 Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale (G.U. n. 130 del 5 giugno 2013; G.U. n. 181 del 3 agosto 2013) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea ed, in particolare, l’articolo 37; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a favorire la riqualificazione e l’efficienza energetica del patrimonio immobiliare italiano in conformità al diritto dell’Unione europea; Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni finalizzate a recepire la direttiva 2010/31/UE e ad evitare il prossimo aggravamento della procedura di infrazione nei confronti dell’Italia (procedura di infrazione n. 2012/0368), avviata dalla Commissione europea in data 24 settembre 2012, per il mancato recepimento della direttiva e attualmente allo stadio di parere motivato emesso in data 25 gennaio 2013; Ritenuto altresì di emanare disposizioni per porre definitivamente rimedio anche alla procedura d’infrazione n. 2006/2378, in materia di attestato di certificazione energetica e di informazione al pubblico al momento di trasferimenti e locazioni, aperta da parte della Commissione europea nei confronti dell’Italia il 18 ottobre 2006 per non completo e conforme recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, che la direttiva 2010/31/UE rifonde e contestualmente abroga; Ritenuta la necessità di destinare ulteriori risorse per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, nonché per la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali al fine di rimodulare gli interventi a sostegno dell’occupazione; Ritenuta la necessità di razionalizzare il trattamento IVA dei prodotti editoriali, nonché della somministrazione di alimenti e bevande con distributori automatici; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 maggio 2013; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per gli affari europei, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazio1 Cfr. art. 15, comma 5, L. 23 agosto 1988, n. 400 (efficacia delle modifiche apportate in sede di conversione) il cui testo è riportato in «Cod. Rif. Trib.» II vol. 149 D.L. 4 giugno 2013, n. 63 ne e la semplificazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro della giustizia e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; Emana il seguente decreto-legge: Articoli da 1 a 13-bis (omissis). Art. 14 - Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica 1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 2202, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 65 per cento anche alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2013 (Comma così modificato, in sede di conversione, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90). 2. La detrazione spettante ai sensi del comma 1 si applica nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto al 30 giugno 2014 per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. 3. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 2443, e successive modificazioni, e all’articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 1854, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 3-bis. Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito a seguito della realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) elabora le informazioni contenute nelle richieste di detrazione pervenute per via telematica e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali. Nell’ambito di tale attività, l’ENEA predispone il costante aggiornamento del sistema di reportistica multianno delle dichiarazioni ai fini della detrazione fiscale di cui all’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 2965, già attivo e assicura, su richiesta, il necessario supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano (Comma aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90). 2 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 4 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 5 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 3 150 D.L. 4 giugno 2013, n. 63 Art. 15 - Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica6 1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, da adottare entro il 31 dicembre 20137, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l’adeguamento antisismico8 e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento dell’efficienza idrica e9 del rendimento energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16. Nella definizione delle misure e degli incentivi di cui al primo periodo è compresa l’installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall’Organizzazione mondiale della sanità o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell’uso dell’acqua per i diversi impieghi10. 1-bis. Nella definizione delle misure di cui al comma 1 si tiene conto dell’opportunità di agevolare ulteriori interventi rispetto a quelli previsti dal presente decreto, quali ad esempio le schermature solari, la micro-cogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell’efficienza energetica, nonché interventi per promuovere l’incremento dell’efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici (Comma aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90). Articolo 15-bis (omissis). Art. 16 - Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili Comma 1 (omissis). 1-bis. Per le spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono attivate dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, riferite 6 Rubrica così modificata, in sede di conversione, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90. Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte, in sede di conversione dalla agosto 2013, n. 90. 8 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte, in sede di conversione dalla agosto 2013, n. 90. 9 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte, in sede di conversione dalla agosto 2013, n. 90. 10 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto, in sede di conversione dalla agosto 2013, n. 90. 7 L. 3 L. 3 L. 3 L. 3 151 D.L. 4 giugno 2013, n. 63 a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, spetta, fino al 31 dicembre 2013, una detrazione dall’imposta lorda pari al 65 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare (Comma aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90). 2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese documentate e sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro (Comma così sostituito, in sede di conversione, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90). Art. 16-bis - Interventi per favorire l’accesso al credito 1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, promuove con l’Associazione bancaria italiana una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste, ai sensi del presente decreto, per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia (Articolo aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90). Articoli da 17 a 18 (omissis). Art. 19 - Modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali 1. Alla lettera c) dell’articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63311, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole: “a supporti integrativi o ad altri beni” sono sostituite dalle seguenti: “a beni diversi dai supporti integrativi” (Lettera così sostituita, in sede di conversione, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90); a-bis) il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: “Per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commercializzabili separatamente. Qualora non ricorrano tali condizioni, ai beni ceduti congiuntamente si applica il sesto periodo.” (Lettera aggiunta, in sede di conversione, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90); 11 152 Cfr. in questo volume il testo della norma citata. D.L. 4 giugno 2013, n. 63 b) al sesto periodo le parole: “se il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione è superiore al dieci per cento del prezzo dell’intera confezione” sono sostituite dalle seguenti “in ogni caso”; c) l’ottavo periodo è abrogato. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1° gennaio 2014. Art. 20 - Modifiche alla disciplina IVA sulle somministrazioni di alimenti e bevande 1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il n. 38) 12, è abrogato. 2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 121) 13, le parole: “somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni” sono sostituite dalle seguenti: “somministrazioni di alimenti e bevande, effettuate anche mediante distributori automatici; prestazioni” (Comma così sostituito, in sede di conversione, dalla L. 3 agosto 2013, n. 90). 3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2014. Articolo 21 (omissis). Art. 22 - Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 12 13 Cfr. in questo volume il testo della norma citata. Cfr. in questo volume il testo della norma citata. 153 D.L. 21 giugno 2013, n. 69 DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 981 Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (G.U. n. 14 del 21 giugno 2013 - suppl. ord.; G.U. n. 194 del 20 agosto 2013 - suppl. ord.) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la crescita economica e per la semplificazione del quadro amministrativo e normativo, nonché misure per l’efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile, al fine di dare impulso al sistema produttivo del Paese attraverso il sostegno alle imprese, il rilancio delle infrastrutture, operando anche una riduzione degli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2013; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell’interno, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari e forestali, della difesa, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, per gli affari europei, degli affari esteri, della salute, per gli affari regionali e le autonomie, per la coesione territoriale, per l’integrazione e per le pari opportunità, lo sport e le politiche giovanili; Emana il seguente decreto-legge: Titolo I MISURE PER LA CRESCITA ECONOMICA Capo I MISURE PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE Articoli da 1 a 10 (omissis). 1 Cfr. art. 15, comma 5, L. 23 agosto 1988, n. 400 (efficacia delle modifiche apportate in sede di conversione) il cui testo è riportato in «Cod. Rif. Trib.» II vol. 154 D.L. 21 giugno 2013, n. 69 Art. 11 - Proroga del credito d’imposta per la produzione, la distribuzione e l’esercizio cinematografico 1. Per il periodo d’imposta 2014 spettano i crediti d’imposta di cui all’articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 2442 e successive modificazioni, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro per l’anno 2014. Con provvedimento dell’Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di fruizione dei crediti di imposta nonché ogni altra disposizione finalizzata a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo. Art. 11-bis - Misure economiche di natura compensativa per le televisioni locali 1. Le misure economiche compensative percepite dalle emittenti televisive locali a titolo risarcitorio a seguito del volontario rilascio delle frequenze di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 2012, sono da qualificare come contributi in conto capitale di cui all’articolo 88, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e come tali partecipano alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono stati incassati o in quote costanti nell’esercizio in cui sono stati incassati e nei successivi esercizi non oltre il quarto (Articolo aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98). Articoli 12 e 12-bis (omissis). Capo II e III Articoli da 13 a 27 (omissis). Titolo II SEMPLIFICAZIONI Capo I MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA Art. 28 - Indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento Commi da 1 a 8 (omissis). 9. All’articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 2413, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 2 3 Cfr. in questo volume il testo della norma citata. Cfr. in questo volume il testo della norma citata. 155 D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (omissis)4 (Comma così modificato, in sede di conversione, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98). 10. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in via sperimentale e dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai procedimenti amministrativi relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa iniziati successivamente alla medesima5 data di entrata in vigore. Comma 11 (omissis). 12. Decorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sulla base del monitoraggio relativo alla sua applicazione, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti6 la conferma, la rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti amministrativi esclusi, o la cessazione delle disposizioni del presente articolo, nonché eventualmente il termine a decorrere dal quale le disposizioni ivi contenute sono applicate, anche gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi da quelli individuati al comma 10 del presente articolo7. Articoli da 29 a 36 (omissis). Art. 37 - Zone a burocrazia zero 1. Fermo restando quanto previsto dalle norme di liberalizzazione delle attività economiche e di riduzione degli oneri burocratici per le imprese, le convenzioni di cui all’articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, possono essere sottoscritte dai soggetti sperimentatori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Le attività di sperimentazione di cui al citato articolo 12 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono estese a tutto il territorio nazionale, anche ai fini della definizione delle modalità operative per la creazione di un sistema integrato di dati telematici tra le diverse amministrazioni e i gestori di servizi pubblici e di servizi per la pubblica utilità. 4 La parte omessa è stata trasfusa nella disposizione modificata. Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, in sede di conversione, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. 6 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, in sede di conversione, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. 7 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte, in sede di conversione, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. 8 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 9 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 5 156 D.L. 21 giugno 2013, n. 69 3. I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici sul loro sito istituzionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell’interessato. 3-bis. Si intendono non sottoposte a controllo tutte le attività delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l’autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale l’elenco delle attività soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente comma (Comma aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98). 4. Il Ministero dello sviluppo economico promuove l’accesso alle informazioni, comprese quelle di cui al comma 3, tramite il proprio sito istituzionale. Il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, predispone, altresì, un Piano nazionale delle zone a burocrazia zero e ne monitora costantemente l’attuazione pubblicando sul proprio sito una relazione trimestrale. 5. Le attività di cui al comma 2 non sono soggette a limitazioni, se non quando sia necessario tutelare i principi fondamentali della Costituzione, la sicurezza, la libertà e la dignità dell’uomo e l’utilità sociale, il rispetto della salute, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico e culturale. Comma 6 (omissis). Articoli da 38 a 46-bis (omissis). Art. 46-ter - Disposizioni in favore dell’Esposizione Universale di Milano del 2015 Commi 1 e 2 (omissis). 3. L’articolo 19, paragrafo 2, dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all’Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma I’11 luglio 2012, ratificato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 3, si interpreta nel senso che le disposizioni dell’articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle prestazioni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria previste al capo IV, sezione I, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 4. Ai diritti per l’accesso all’Esposizione Universale di Milano del 2015 si applica, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’aliquota ridotta del 10 per cento. Comma 5 (omissis). (Articolo aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98). Articoli da 47 a 49-quinquies (omissis). 157 D.L. 21 giugno 2013, n. 69 Capo II SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA FISCALE Articolo 50 (omissis). Art. 50-bis - Semplificazione delle comunicazioni telematiche all’Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA 1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA possono comunicare in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione. Gli stessi soggetti trasmettono l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni effettuate e non soggette a fatturazione, risultanti dagli appositi registri. Sono esclusi dalla segnalazione i corrispettivi relativi a operazioni, non soggette a fatturazione, effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri organismi di diritto pubblico, nonché dai soggetti che applicano la dispensa dagli adempimenti di cui all’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 2. Le informazioni di cui al comma 1 sono trasmesse quotidianamente. 3. L’attuazione delle disposizioni del presente articolo è informata al principio della massima semplificazione per i contribuenti. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 6, ai soggetti che optano per l’invio dei dati di cui al comma 1 in via telematica all’Agenzia delle entrate non si applicano le seguenti disposizioni: a) l’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 7810, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; b) l’articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 4011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e successive modificazioni; c) l’articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; d) (omissis); e) l’articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 74612, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni; f) l’articolo 35, commi 28 e seguenti, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 22313, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come da ultimo modificato dall’articolo 50, comma 1, del presente decreto. 4. A partire dalla stessa data di cui al comma 3, alinea, secondo periodo, all’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 33114, convertito, 10 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 12 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 13 Cfr. in questo volume il testo della norma citata. 11 158 D.L. 21 giugno 2013, n. 69 con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: “e quelle da questi ultimi ricevute” sono soppresse; b) al secondo periodo, le parole: “e delle prestazioni di servizi di cui al comma 1 dello stesso articolo 7-ter, ricevute da soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità” sono soppresse; c) al terzo periodo, le parole: “ed al secondo” sono soppresse. 5. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è emanato un regolamento che ridefinisce le informazioni da annotare nei registri tenuti ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, allo scopo di allineare il contenuto dei medesimi alle segnalazioni di cui al comma 1 del presente articolo, e abroga, in tutto o in parte, gli obblighi di trasmissione di dati e di dichiarazione contenenti informazioni già ricomprese nelle medesime segnalazioni. 6. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono adottate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze avente natura non regolamentare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5 (Articolo aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98). Articolo 51 (omissis). Art. 51-bis - Ampliamento dell’assistenza fiscale 1. A decorrere dall’anno 2014, i soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in assenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono comunque adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del cinque e dell’otto per mille, con le modalità indicate dall’articolo 13, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 16415, e successive modificazioni, ai soggetti di cui all’articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24116, e agli altri soggetti che possono prestare l’assistenza fiscale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 settembre 2005, n. 20317, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. 14 Cfr. in questo volume il testo della norma citata. Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 16 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 17 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 15 159 D.L. 21 giugno 2013, n. 69 2. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del comma 1 emerge un debito, il soggetto che presta l’assistenza fiscale trasmette telematicamente la delega di versamento utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate ovvero, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna la delega di versamento compilata al contribuente che effettua il pagamento con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24118. 3. Nei riguardi dei contribuenti che presentano la dichiarazione ai sensi del comma 1, i rimborsi sono eseguiti dall’amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni. 4. Per l’anno 2013, le dichiarazioni ai sensi del comma 1 possono essere presentate dal 2 al 30 settembre 2013, esclusivamente se dalle stesse risulta un esito contabile finale a credito. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i termini e le modalità applicative delle disposizioni recate dal presente comma. (Articolo aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98). Art. 52 - Disposizioni per la riscossione mediante ruolo Commi 1 e 2 (omissis). 3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione19 del presente decreto-legge sono stabilite le modalità di attuazione e monitoraggio degli effetti derivanti dall’applicazione del meccanismo di rateazione di cui al comma 1, lettera a)20. 3-bis. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo riferisce alle Camere, con apposita relazione, sugli effetti di ognuna delle misure di cui al presente articolo, ai fini di una puntuale valutazione della loro efficacia, con particolare riferimento: all’introduzione di una franchigia di 120.000 euro per l’espropriazione degli immobili diversi dalla casa di abitazione non di lusso; all’innalzamento a 120 del numero massimo di rate in cui possono essere ripartiti i debiti; all’ampliamento a otto del numero di rate il cui mancato pagamento fa venir meno il beneficio della rateizzazione dei debiti (Comma aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98). Articoli da 53 a 54-ter (omissis). 18 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, in sede di conversione, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. 20 La lettera a) del comma 1 modifica l’art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, il cui testo è riportato in questo volume. 19 160 D.L. 21 giugno 2013, n. 69 Art. 55 - Norma interpretativa in materia di rimborsi IVA alle agenzie di viaggio 1. Alla luce di quanto previsto dall’articolo 310 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, l’articolo 74-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63321, si interpreta nel senso che l’imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi, di cui al comma 2 dello stesso articolo, effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell’Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile. Fermo restando quanto previsto in materia di risorse proprie del bilancio dell’Unione europea, sono comunque fatti salvi i rimborsi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati eventualmente effettuati; altresì non si da luogo alla restituzione delle somme che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino già rimborsate e successivamente recuperate dagli uffici dell’amministrazione finanziaria. Art. 56 - Proroga temine di versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie Comma 1 (omissis). 2. La società di Gestione Accentrata per l’imposta dovuta sui trasferimenti di proprietà, sulle operazioni e sugli ordini di cui rispettivamente ai commi 491, 492 e 495 dell’articolo 1 della legge22 24 dicembre 2012, n. 22823, effettuati fino al 30 settembre dai soggetti deleganti, provvede al versamento entro il 16 novembre 2013. Articolo 56-bis (omissis). Art. 56-ter - Piani di azionariato 1. I Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali presentano al Parlamento, entro il 30 settembre 2013, una relazione sulla disciplina, sulle esperienze e sulle prospettive dell’azionariato diffuso, ovvero della partecipazione, anche azionaria, dei dipendenti agli utili di impresa ed individuano le opportune misure, normative e di incentivazione fiscale, volte a favorire la diffusione delle predette esperienze in ambito nazionale e la collaborazione dei lavoratori alla gestione delle aziende ai sensi dell’articolo 46 della Costituzione a partire dai piani di azionariato (Articolo aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98). 21 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, in sede di conversione, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. 23 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 22 161 D.L. 21 giugno 2013, n. 69 Articoli 56-quater e 56-quinquies (omissis). Capo III e IV Articoli da 57 a 61 (omissis). Titolo III MISURE PER L’EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO E LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE Capo da I a VIII Articoli da 62 a 84-ter (omissis). Capo IX DISPOSIZIONI FINANZIARIE Articolo 85 (omissis). Art. 86 - Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Tabella 1 (omissis). Allegato A (omissis). 162 D.L. 28 giugno 2013, n. 76 DECRETO-LEGGE 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 991 Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti (G.U. n. 150 del 28 giugno 2013; G.U. n. 196 del 22 agosto 2013) Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a promuovere l’occupazione, in particolare giovanile, e la coesione sociale, al fine di favorire immediate opportunità di impiego, in considerazione della gravità della situazione occupazionale; Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza, considerata la particolare congiuntura economica, di adottare disposizioni in materia di IVA e altri interventi urgenti per il sistema produttivo, nonché di adottare misure idonee a promuovere gli investimenti e ad assicurare il rispetto degli impegni assunti in sede internazionale e comunitaria; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 giugno 2013; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per la coesione territoriale; Emana il seguente decreto-legge: Titolo I Articoli da 1 a 6 (omissis). Titolo II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO, DI OCCUPAZIONE E DI PREVIDENZA SOCIALE Articolo 7 (omissis). Art. 7-bis - Stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro 1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell’occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nel periodo compreso fra il 1º giugno 2013 e il 30 settembre 2013, le aziende, anche assistite dalla propria associazione di categoria, possono stipulare con le as1 Cfr. art. 15, comma 5, L. 23 agosto 1988, n. 400 (efficacia delle modifiche apportate in sede di conversione) il cui testo è riportato in «Cod. Rif. Trib.» II vol. 163 D.L. 28 giugno 2013, n. 76 sociazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale specifici contratti collettivi che, ove abbiano i contenuti di cui al comma 2, rendono applicabili le disposizioni di cui ai commi successivi. 2. I contratti di cui al comma 1 prevedono l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro tre mesi dalla loro stipulazione, di soggetti già parti, in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Per le assunzioni sono applicabili i benefici previsti dalla legislazione per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Le assunzioni a tempo indeterminato possono essere realizzate anche mediante contratti di apprendistato. I lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivono, con riferimento a tutto quanto riguardante i pregressi rapporti di associazione, atti di conciliazione nelle sedi e secondo le procedure di cui agli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile. 3. Nei sei mesi successivi alle assunzioni di cui al comma 2, i datori di lavoro possono recedere dal rapporto di lavoro solo per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo. 4. L’efficacia degli atti di conciliazione di cui al comma 2 è risolutivamente condizionata all’adempimento dell’obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari al 5 per cento della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a tempo indeterminato. 5. I datori di lavoro depositano, presso le competenti sedi dell’INPS, i contratti di cui al comma 1 e gli atti di conciliazione di cui al comma 2, unitamente ai contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati con ciascun lavoratore e all’attestazione dell’avvenuto versamento di cui al comma 4 entro il 31 gennaio 2014, ai fini della verifica circa la correttezza degli adempimenti. Gli esiti di tale verifica, anche per quanto riguarda l’effettività dell’assunzione, sono comunicati alle competenti Direzioni territoriali del lavoro individuate in base alla sede legale dell’azienda. 6. L’accesso alla normativa di cui al presente articolo è consentito anche alle aziende che siano destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino all’esito della verifica di cui al comma 5. 7. Il buon esito della verifica di cui al comma 5 comporta, relativamente ai pregressi rapporti di associazione o forme di tirocinio, l’estinzione degli illeciti, previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali, anche connessi ad attività ispettiva già compiuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e con riferimento alle forme di tirocinio avviate dalle aziende sottoscrittrici dei contratti di cui al comma 1. Subordinatamente alla predetta verifica viene altresì meno l’efficacia dei provvedimenti amministrativi emanati in conseguenza di contestazioni riguardanti i medesimi rapporti anche se già oggetto di accertamento giudiziale non definitivo. L’estinzione riguarda anche le pretese contributive, assicurative e le sanzioni amministrative e civili conseguenti alle contestazioni connesse ai rapporti di cui 164 D.L. 28 giugno 2013, n. 76 al presente comma (Articolo aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99). Articoli da 8 a 10-bis (omissis). Titolo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE MISURE URGENTI Art. 11 - Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali e altre misure urgenti Commi da 1 a 17 (omissis). 18. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è fissata al 100 per cento. 19. Per l’anno 2013, la disposizione di cui al comma 18 produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l’acconto complessivamente dovuto e l’importo dell’eventuale prima rata di acconto. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale, i sostituti d’imposta trattengono la seconda o unica rata di acconto tenendo conto delle disposizioni contenute nel presente comma. 20. Per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell’acconto dell’imposta sul reddito delle società è aumentata dal 100 al 101 per cento. La disposizione produce effetti esclusivamente sulla seconda o unica rata di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l’acconto complessivamente dovuto e l’importo dell’eventuale prima rata di acconto. 21. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013 e per quello successivo, il versamento di acconto di cui all’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1976, n. 249, è fissato nella misura del 110 per cento. Per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, la disposizione di cui al primo periodo produce effetti esclusivamente sulla seconda scadenza di acconto, effettuando il versamento in misura corrispondente alla differenza fra l’acconto complessivamente dovuto e l’importo versato alla prima scadenza. Commi 22 e 23 (omissis). 2 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 165 D.L. 28 giugno 2013, n. 76 Articoli 11-bis e 12 (omissis). Art. 13 - Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 166 Provvedimento 5 luglio 2013 PROVVEDIMENTO Agenzia delle entrate 5 luglio 20131 Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e della modifica della modulistica relativa agli studi di settore IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi e sentite le associazioni di categoria; Dispone: 1. - Accesso al regime premiale per il periodo di imposta 2012 1.1 Per il periodo di imposta 2012 accedono al regime premiale i contribuenti, di cui all’articolo 1 del Provvedimento 12 luglio 20122, che applicano gli studi di settore indicati nell’allegato n. 1 al presente Provvedimento. 1.2 Gli studi di settore indicati nell’allegato n. 1 al presente Provvedimento sono stati individuati tra quelli per i quali risultano approvati: a) indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno quattro diverse tipologie tra quelle indicate nel successivo articolo 2; b) indicatori di coerenza economica riferibili a tre diverse tipologie tra quelle indicate nel successivo articolo 2 e che contemporaneamente sono riferibili a settori di attività economica per i quali è stimata, sulla base delle risultanze della relazione finale sulle attività del gruppo di lavoro “Economia non osservata e flussi finanziari”, una percentuale del valore aggiunto prodotto nell’area del sommerso economico (ipotesi massima) inferiore alla percentuale di valore aggiunto prodotto nell’area del sommerso economico del totale economia (ipotesi massima); c) indicatori di coerenza economica riferibili a tre diverse tipologie tra quelle indicate nel successivo articolo 2 e che contemporaneamente prevedono l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”. 1.3 Nel caso in cui il contribuente interessato applichi due diversi studi di settore, per accedere al regime premiale è necessario che per entrambi gli studi sia soddisfatta la condizione di cui al precedente comma 1.1. 2. - Tipologie di indicatori 2.1 Le tipologie di indicatori previste dal precedente articolo 1 sono le seguenti: a) di efficienza e produttività del fattore lavoro; b) di efficienza e produttività del fattore capitale; 1 Il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 5 luglio 2013. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 361, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, dal 1° gennaio 2008 la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di Agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 167 Provvedimento 5 luglio 2013 c) di efficienza di gestione delle scorte; d) di redditività; e) di struttura. 2.2 Nell’allegato n. 2 è riportato l’elenco degli indicatori di coerenza economica, rilevanti ai fini del regime premiale e previsti dai decreti di approvazione o di modifica degli studi di settore, distinti in base alle tipologie individuate nel comma precedente. 3. (omissis). Motivazioni I commi da 9 a 13 dell’articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, prevedono uno specifico regime premiale applicabile ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore, ai sensi dell’articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146. In particolare, è previsto che nei confronti dei contribuenti cui si applica tale regime: a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633. Tale disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; c) la determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato. Per accedere a tale regime è necessario che il contribuente: 1) dichiari, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi di settore; 2) abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti; 3) risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili. Con riguardo a tali condizioni è necessario che: I) la coerenza sussista per tutti gli indicatori di coerenza economica e di normalità economica previsti dallo studio di settore applicabile; 168 Provvedimento 5 luglio 2013 Il) nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, l’assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore sussista per entrambe le categorie reddituali; III) nel caso in cui il contribuente applichi due diversi studi di settore, la congruità e la coerenza sussista per entrambi gli studi. Il comma 12 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede che con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui al presente articolo tenuto conto del tipo di attività svolta dal contribuente e che, con lo stesso Provvedimento, sono dettate le relative disposizioni di attuazione. Al riguardo, con il Provvedimento 12 luglio 2012 sono state fornite, agli articoli 1 e 4, le disposizioni attuative del regime premiale in argomento, mentre agli articoli 2 e 3, è stata fornita, in via sperimentale, la disciplina di accesso per il solo periodo di imposta 2011. In relazione all’applicazione del regime premiale al periodo di imposta 2012, si è provveduto a sentire le Associazioni di categoria rappresentate nella Commissione degli Esperti per gli studi di settore prevista dal comma 7 dell’articolo 10 della legge n. 146 del 1998. In particolare, con nota protocollo RU 0038417.27-03-2013-U è stato chiesto a tali Associazioni di comunicare, sulla scorta della pregressa esperienza, valutazioni in merito alla sussistenza di particolari specificità di comparto e dei possibili effetti delle stesse sull’applicazione della disciplina premiale. Dalle analisi effettuate sulla base dei dati dichiarativi relativi al periodo di imposta 2011 e tenuto conto delle modifiche agli studi di settore apportate dai decreti ministeriali 28 dicembre 2012, 21 e 28 marzo 2013, attesa l’esigenza di garantire l’applicazione del regime premiale ai contribuenti che dichiarano fedelmente i dati degli studi di settore e che risultano congrui alle risultanze degli studi di settore, si è previsto che per il periodo di imposta 2012 accedono al regime premiale i contribuenti che applicano gli studi di settore indicati nell’allegato n. 1 al presente Provvedimento. Al riguardo, alla luce delle risultanze delle analisi effettuate sui dati dichiarativi relativi al periodo di imposta 2011, realizzate con il supporto della SOSE, che hanno mostrato una modifica dei comportamenti dichiarativi dei soggetti interessati dal regime premiale, si è ritenuto di confermare, per il periodo di imposta 2012, i criteri sperimentali individuati con il citato Provvedimento 12 luglio 2012. Inoltre, tenuto conto delle predette analisi dei dati dichiarativi, delle stime elaborate con il supporto della SOSE in relazione agli effetti dell’introduzione delle modifiche apportate agli studi di settore con i citati decreti ministeriali 28 dicembre 2012, 21 e 28 marzo 2013 e delle valutazioni espresse dalle Organizzazioni di categoria, si ritiene che, in via sperimentale per il periodo di imposta 2012, sia applicabile il regime premiale in argomento anche ai contribuenti che applicano gli studi di settore che presentano almeno 3 delle tipologie di indicatori individuate all’articolo 2 del presente Provvedimento e che, contestualmente, presentano il nuovo indicatore di coerenza “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”, introdotto con il decreto ministeriale 28 marzo 2013. 169 Provvedimento 5 luglio 2013 La presenza di diverse tipologie di indicatori, come individuate all’articolo 2 del presente Provvedimento, nel caso in cui forniscano un risultato di coerenza, si ritiene possa sufficientemente garantire la correttezza dei dati dichiarati, evitando l’applicazione del regime premiale nei casi di infedeltà compilativa nella modulistica degli studi di settore. Gli studi cui si applica il regime premiale per il periodo di imposta 2012 sono stati quindi individuati tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili ad almeno: 1) quattro delle seguenti tipologie: a) di efficienza e produttività del fattore lavoro; b) di efficienza e produttività del fattore capitale; c) di efficienza di gestione delle scorte; d) di redditività; e) di struttura; 2) tre delle tipologie in precedenza indicate e che contemporaneamente sono riferibili a settori di attività economica per i quali, in base alle risultanze della relazione finale sulle attività del gruppo di lavoro “Economia non osservata e flussi finanziari”, istituito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in vista della riforma fiscale, disponibile sul sito del citato Ministero, è stata a suo tempo stimata una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico (ipotesi massima) inferiore alla percentuale di valore aggiunto sommerso del totale economia (ipotesi massima); 3) tre delle tipologie in precedenza indicate e che contemporaneamente prevedono l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”. Al riguardo, il presente Provvedimento chiarisce che nel caso in cui il contribuente interessato debba applicare due diversi studi di settore, per accedere al regime premiale è necessario che entrambi gli studi rientrino tra quelli previsti dal relativo allegato n. 1. Con il presente Provvedimento viene altresì corretto un refuso presente nelle istruzioni Parte Generale dei modelli degli studi di settore, approvate con il Provvedimento 27 maggio 2013, con l’introduzione di una parentesi al paragrafo 3. Riferimenti normativi a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate - Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4); - Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); - Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1); - Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000. b) Disciplina degli studi di settore - Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; - Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore; 170 Provvedimento 5 luglio 2013 - Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore; - Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; - Legge 8 maggio 1998, n. 146 (artt. 10 e 10-bis): Individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento; - Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: Emanazione del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni; - Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: Disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore; - Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, commi 13-27): Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007: Approvazione della tabella di classificazione delle attività economiche; - Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 11 febbraio 2008: Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito rilevanti ai fini degli studi di settore; - Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, che ha previsto una revisione congiunturale speciale degli studi di settore; - Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 16 marzo 2011, 28 dicembre 2011 e 28 dicembre 2012: Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio; - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 10): Regime premiale per favorire la trasparenza. - Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 aprile 2012: Approvazione delle modifiche degli studi di settore; - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 12 luglio 2012: Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, della modifica della modulistica relativa agli studi di settore e del Provvedimento del 22 dicembre 2011; - Decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze 21 marzo 2013 e 28 marzo 2013: Approvazione delle modifiche degli studi di settore; - Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 23 maggio 2013: Approvazione della revisione congiunturale speciale degli studi di settore; - Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 27 maggio 2013: Approvazione di n. 205 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi, delle attività professionali e del commercio, e della modifica dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’individuazione degli indicatori di normalità economica, da utilizzare per il periodo di imposta 2012. 171 Provvedimento 5 luglio 2013 La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Allegato n. 1 1. Studi di settore che presentano almeno 4 delle tipologie di indicatori previste dall’articolo 2 del presente Provvedimento: - UG98U - Riparazione di beni di consumo nca; - VD05U - Produzione e conservazione di carne; - VD11U - Produzione di olio di oliva e di semi; - VD15U - Trattamento igienico e confezionamento di latte e derivati; - VD17U - Fabbricazione di prodotti in gomma e plastica; - VD22U - Fabbricazione di apparecchiature per illuminazione, di lampade elettriche ed insegne luminose; - VD23U - Laboratori di corniciai; - VD25U - Concia delle pelli e del cuoio; - VD29U - Produzione di calcestruzzo e di altri prodotti per l’edilizia; - VD3OU - Recupero e preparazione per riciclaggio e commercio all’ingrosso di rottami metallici; - VD31U - Fabbricazione di saponi, detersivi, profumi e oli essenziali; - VD36U - Fusione di metalli, prima trasformazione del ferro e dell’acciaio; - VD37U - Costruzione e riparazione di imbarcazioni; - VG38U - Riparazione di calzature e di altri articoli in pelle, cuoio o in altri materiali simili; - VG52U - Confezionamento di generi alimentari e non; - VG36U - Servizi di ristorazione commerciale; - VG37U - Bar, gelaterie e pasticcerie; - VG76U - Servizi di ristorazione collettiva; - VG79U - Noleggio di autovetture ed altri mezzi di trasporto terrestre; - VG85U - Discoteche, sale da ballo, night club e scuole di danza; - VG89U - Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto; - VM01U - Commercio al dettaglio di alimentari. 2. Studi di settore che presentano almeno 3 delle tipologie di indicatori previste dall’articolo 2 del presente Provvedimento e che contemporaneamente presentano, sulla base delle risultanze della relazione finale sulle attività del gruppo di lavoro “Economia non osservata e flussi finanziari”, una percentuale del valore aggiunto del sommerso economico (ipotesi massima) inferiore alla percentuale di valore aggiunto sommerso del totale economia (ipotesi massima): - UD39U - Fabbricazione di coloranti, pitture, vernici; - UD4OU - Fabbricazione di motori, generatori ed altri apparecchi elettrici; - UD41U - Fabbricazione e riparazione di macchine ed attrezzature per ufficio; - UD42U - Fabbricazione e riparazione di elementi per ottica; - UD43U - Fabbricazione di apparecchi medicali e protesi; - UD44U - Fabbricazione di accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette; - UD46U - Fabbricazione di prodotti chimici; 172 Provvedimento 5 luglio 2013 - UD49U - Fabbricazione di materassi; - VD01U - Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di pasticceria; - VD02U - Produzione di paste alimentari; - VD03U - Molitoria dei cereali; - VD04B - Segagione, frantumazione e lavorazione artistica del marmo e pietre affini; - VD06U - Fabbricazione di ricami; - VD07A - Fabbricazione di articoli di calzetteria; - VD07B - Confezione ed accessori per abbigliamento; - VD08U - Fabbricazione di calzature, parti e accessori; - VD09A - Fabbricazione di mobili, poltrone e divani, porte e finestre in legno; - VD09B - Lavorazione del legno; - VD 10U - Confezione di biancheria; - VD12U - Produzione e commercio al dettaglio di prodotti di panetteria; - VD13U - Nobilitazione dei tessili; - VD14U - Produzione tessile; - VD 16U - Confezione su misura di vestiario; - VD 18U - Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta; - VD19U - Fabbricazione di porte e finestre in metallo, tende da sole; - VD2OU - Fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo; - VD21U - Fabbricazione e confezionamento di occhiali comuni e da vista; - VD24U - Confezione e commercio al dettaglio di articoli in pelliccia; - VD26U - Confezione di vestiario in pelle; - VD27U - Fabbricazione di articoli da viaggio, borse, marocchineria e selleria; - VD28U - Fabbricazione, lavorazione e trasformazione del vetro; - VD32U - Fabbricazione, installazione e riparazione di macchine e apparecchi meccanici; - VD33U - Produzione e lavorazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria; - VD34U - Fabbricazione e riparazione di protesi dentarie; - VD35U - Editoria, prestampa, stampa e legatoria; - VD38U - Fabbricazione di mobili metallici per uffici e negozi; - VD47U - Fabbricazione di articoli in carta e cartone; - VG46U - Riparazione di trattori agricoli (studio presente anche nel successivo punto 3). 3. Studi di settore che presentano almeno tre delle tipologie di indicatori previste dall’articolo 2 del presente Provvedimento e che, contemporaneamente, prevedono l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”: - UM87U - Commercio al dettaglio di altri prodotti nca; - UM88U - Commercio all’ingrosso di altri prodotti nca; - VG4OU - Locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili; - VG46U - Riparazione di trattori agricoli (studio presente anche nel precedente punto 2); - VG48U - Riparazione di elettrodomestici e di prodotti di consumo audio e video; - VG53U - Servizi linguistici e organizzazione di convegni e fiere (per l’attività di impresa); 173 Provvedimento 5 luglio 2013 - VG54U - Sale giochi e biliardi, gestione di apparecchi automatici da intrattenimento; - VG68U - Trasporto di merci su strada e servizi di trasloco; - VG78U - Attività delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator; - VG81U - Noleggio di macchine e attrezzature per l’edilizia; - VG88U - Autoscuole, scuole nautiche e agenzie di disbrigo pratiche; - VM11U - Commercio all’ingrosso e al dettaglio di ferramenta ed utensileria, termoidraulica, legname, materiali da costruzione, piastrelle, pavimenti e prodotti vernicianti; - VM12U - Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati; - VM13U - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; - VM17U - Commercio all’ingrosso di cereali, legumi secchi e sementi; - VM23U - Commercio all’ingrosso di medicinali, di articoli medicali e ortopedici; - VM24U - Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria; - VM31U - Commercio all’ingrosso di orologi e gioielleria; - VM33U - Commercio all’ingrosso di cuoio, pelli e pellicce; - VM34U - Commercio all’ingrosso di calzature, pelletterie e articoli da viaggio; - VM36U - Commercio all’ingrosso di libri, riviste e giornali; - VM37U - Commercio all’ingrosso di saponi, detersivi, profumi e cosmetici; - VM39U - Commercio al dettaglio di combustibili per uso domestico e per riscaldamento; - VM40B - Commercio al dettaglio ambulante di fiori e piante; - VM42U - Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici; - VM43U - Commercio all’ingrosso e al dettaglio di macchine e attrezzature agricole e per il giardinaggio; - VM44U - Commercio al dettaglio di macchine e attrezzature per ufficio; - VM45U - Commercio al dettaglio mobili usati e oggetti di antiquariato; - VM46U - Commercio all’ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia, ottica e strumenti scientifici; - VM48U - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici; - WK21U - Attività degli studi odontoiatrici (per l’attività di impresa). Allegato n. 2 1. Nella tipologia di indicatore di efficienza e produttività del fattore lavoro rientrano i seguenti indicatori di coerenza economica: - Resa giornaliera; - Resa oraria per addetto; - Valore aggiunto lordo giornaliero per addetto; - Valore aggiunto lordo per addetto; - Valore aggiunto lordo giornaliero; - Margine per addetto non dipendente; - Margine per addetto non dipendente giornaliero. 2. Nella tipologia di indicatore di efficienza e produttività del fattore capitale rientrano i seguenti indicatori di coerenza economica: 174 Provvedimento 5 luglio 2013 - Resa del capitale rispetto al valore aggiunto lordo. 3. Nella tipologia di indicatore di efficienza di gestione delle scorte rientra il seguente indicatori di coerenza economica: - Durata delle scorte. 4. Nella tipologia di indicatore di redditività rientrano i seguenti indicatori di coerenza economica: - Incidenza delle spese sui compensi; - Incidenza dei costi e spese sui ricavi; - Incidenza del Costo del Venduto e del Costo per la produzione di servizi sui ricavi; - Incidenza del Costo per acquisto di ricambi e accessori sui ricavi; - Indice di Copertura del costo per il godimento di beni terzi e degli ammortamenti; - Incidenza del Margine operativo lordo sui ricavi; - Margine lordo sui ricavi; - Provvigione per trattativa conclusa di locazione residenziale e industriale; - Provvigione per trattativa conclusa di compravendita; - Provvigioni sulle vendite; - Provvigioni sulle vendite di veicoli nuovi; - Provvigioni sulle vendite di veicoli usati; - Redditività; - Ricarico; - Ricarico per l’attività d’organizzazione. 5. Nella tipologia di indicatore di struttura rientrano i seguenti indicatori di coerenza economica: - Chili di pescato su sforzo di pesca; - Costo dei carburanti per chilometri percorsi; - Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo d’imposta; - Giornate teoriche di pieno utilizzo delle strutture di base; - Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi; - Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi; - Margine di intermediazione commerciale relativo alla vendita di pacchetti e servizi turistici; - Margine di intermediazione commerciale relativo alla vendita di biglietterie e altri servizi (al netto delle quote non commissionabili); - Numero di pasti erogati per addetto; - Numero posti per addetto; - Numero servizi per addetto; - Resa chilometrica; - Resa dei consumi di energia elettrica; - Resa del riunito; - Resa delle cartelle tradotte; - Resa delle giornate di interpretariato; - Resa delle superfici commerciali; - Ricavo medio orario; 175 Provvedimento 5 luglio 2013 - Ricavi al metro quadro locato; - Ricavi al metro quadro venduto; - Ricavo medio per apparecchio senza vincita in denaro; - Ricavo medio per apparecchio con vincita in denaro; - Ricavo medio per presenza relativo ad utenza a forfait mensile/stagionale/annuale; - Ricavo medio per presenza relativo ad utenza non a forfait mensile/stagionale/annuale; - Ricavo medio per patente; - Ricavo medio per patente nautica; - Ricavo medio per pratica automobilistica; - Ricavi per presenza; - Ricavo medio per servizio; - Superfice complessiva dei locali per riunito; - Tasso medio di occupazione. 176 Provvedimento 18 luglio 2013 PROVVEDIMENTO Agenzia delle entrate 18 luglio 20131 Imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Definizione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento dell’imposta, dei relativi obblighi strumentali, delle modalità di rimborso, ai sensi dell’articolo 19, commi 5 e 8 e dell’articolo 22 del decreto del Ministro dell’economia e finanze del 21 febbraio 2013, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e finanze del 18 marzo 2013 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento; Dispone: 1. - Intermediari responsabili del versamento dell’imposta 1.1 Per le operazioni soggette all’imposta di cui all’articolo 1, commi 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 2282 (di seguito legge di stabilità 2013), sono responsabili del versamento dell’imposta le banche e le imprese di investimento e gli altri soggetti comunque denominati, ivi compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, autorizzati nello Stato d’origine all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività d’investimento assimilabili a quelle indicate nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito TUF), all’articolo 1, comma 5, lettere a) (“negoziazione per conto proprio”), b) (“esecuzione di ordini per conto dei clienti”) ed e) (“ricezione e trasmissione di ordini”), ad esclusione delle attività consistenti nel mettere in contatto due o più investitori. 2. - Altri soggetti responsabili del versamento dell’imposta 2.1 Per le operazioni soggette all’imposta di cui all’articolo 1, commi 491 e 492 della legge di stabilità 20133, i soggetti di seguito indicati sono tenuti al versamento dell’imposta, alle condizioni di seguito specificate: a) i soggetti abilitati a prestare servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione, di portafoglio (anche mediante intestazione fiduciaria), ivi compresi i soggetti, comunque denominati, non residenti nel territorio dello Stato autorizzati nello Stato d’origine all’esercizio delle attività assimilabili a quelle indicate nel 1 Il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 18 luglio 2013. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 361, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, dal 1° gennaio 2008 la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di Agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 3 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 177 Provvedimento 18 luglio 2013 TUF, all’articolo 1, comma 5, lettere g) (“gestione di portafogli”) e all’articolo 1, comma 1, lettera n) (“gestione collettiva del risparmio), per le operazioni effettuate nell’ambito di tali attività, sempreché tali soggetti non si avvalgano di altro responsabile d’imposta per l’esecuzione degli ordini di negoziazione; b) le società fiduciarie, ivi comprese le società non residenti nel territorio dello Stato, comunque denominate, autorizzate nello Stato di origine all’esercizio di attività assimilabili all’amministrazione di beni per conto terzi di cui all’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, per le operazioni effettuate nell’ambito di intestazioni a proprio nome e per conto dei fiducianti di strumenti finanziari, sempreché la società fiduciaria non si avvalga di altro responsabile d’imposta per l’esecuzione degli ordini di negoziazione, ovvero il fiduciante attesti che l’imposta relativa a tale operazione sia stata già applicata; c) i notai e gli altri soggetti che intervengono nelle operazioni effettuate tramite la formazione o l’autentica di atti, compresi quelli esercenti l’attività fuori dal territorio dello Stato, sempreché il contribuente non attesti che l’imposta sia stata già applicata. Per le operazioni effettuate tramite atti formati o autenticati all’estero e oggetto di deposito presso un notaio esercente in Italia, l’imposta deve essere versata da tale ultimo soggetto, sempreché il contribuente non attesti che l’imposta sia stata già applicata. 2.2 Per le operazioni soggette all’imposta effettuate senza l’intervento dei soggetti indicati ai punti 1 e 2.1 del presente provvedimento, l’imposta è versata dal contribuente. 3. - Obbligo di versamento dell’imposta 3.1 Regole generali 3.1.1 Gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono nell’operazione, di cui ai punti 1 e 2.1 del presente provvedimento, non sono tenuti al versamento dell’imposta nel caso in cui il contribuente attesti, salvo quanto previsto al punto 3.1.2, che l’operazione rientra tra le ipotesi di esclusione indicate all’articolo 15 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 febbraio 20134 (di seguito “ decreto”) o di esenzione indicate all’articolo 16 del decreto stesso e nelle ipotesi in cui non sappiano o non abbiano ragione di sapere, in base all’ordinaria diligenza, che l’attestazione del contribuente è falsa o non affidabile. L’attestazione consiste nella dichiarazione in forma scritta, da parte del contribuente, del ricorrere dei presupposti delle suddette esenzioni o esclusioni. 3.1.2 Gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono nell’operazione, di cui ai punti 1 e 2.1 del presente provvedimento, possono non richiedere l’attestazione di cui al punto 3.1.1, quando il ricorrere dei presupposti di esclusione o esenzione è verificabile sulla base della natura tecnica delle operazioni o sulla base di informazioni pubblicamente disponibili o di cui tali intermediari o soggetti dispongono in adempimento degli obblighi in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. In tali casi rimane ferma la responsabilità degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono nell’operazione, di cui ai 4 178 Cfr. in questo volume il testo della norma citata. Provvedimento 18 luglio 2013 punti 1 e 2.1 del presente provvedimento in caso di negligenza, imperizia o imprudenza. 3.1.3 Nei casi previsti dal primo periodo del comma 4 dell’articolo 19 del decreto, qualora nell’esecuzione dell’operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati al punto 1, l’imposta è versata da colui che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine di esecuzione. 3.1.4 Nei casi di cui al punto 3.1.3, qualora l’acquirente o la controparte finale sia uno dei soggetti di cui al punto 1 e sia localizzato in Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti, individuati con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 19, comma 4, terzo periodo del decreto, il medesimo provvede direttamente al versamento dell’imposta. 3.1.5 Nei casi di cui al punto 3.1.3, salvo quanto previsto ai successivi punti 3.1.7, 4.1.1, alinea II) e 4.1.5, i soggetti di cui al punto 1, non localizzati in Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti, come individuati con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 19, comma 4, terzo periodo del decreto, che a qualsiasi titolo intervengano nell’esecuzione dell’operazione, si considerano, ai fini del versamento e degli obblighi dichiarativi di cui all’articolo 19 del decreto, acquirenti o controparti finali. In tale caso, rimane comunque fermo che il saldo netto, di cui all’articolo 4 del decreto, deve essere calcolato per ciascun soggetto passivo come individuato in base all’articolo 5 del decreto, senza tener conto, a tal fine, della previsione di cui al terzo periodo del comma 4 dell’articolo 19 del decreto. 3.1.6 Ai fini del secondo e terzo periodo del comma 4 dell’articolo 19 del decreto, i soggetti di cui al punto 1 del provvedimento si considerano localizzati in uno Stato o in un territorio sulla base della sede legale, salvo quanto previsto ai punti 3.1.7. e 4.1.1, alinea II). 3.1.7 Salvo quanto previsto al punto 4.1.5, la stabile organizzazione appartenente ad un soggetto di cui al punto 3.1.5, qualora istituita in Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti, come individuati con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 19, comma 4, terzo periodo del decreto, può identificarsi secondo le modalità previste al punto 4.1.4, impegnandosi, per mezzo dell’apposito modulo allegato (fac simile in allegato 1) ad assolvere gli obblighi di versamento, di presentazione dell’unica dichiarazione, a conservare i registri di cui al punto 5.1 del provvedimento e la documentazione di cui al punto 3.1.1, relativamente alle operazioni ovunque compiute dal soggetto di appartenenza. In tale caso, alle operazioni ovunque compiute dal soggetto di appartenenza non si applicano, a partire dalla data indicata al punto 4.1.6, il secondo ed il terzo periodo del comma 4 dell’articolo 19 del decreto. I dati identificativi di tale soggetto sono pubblicati secondo quanto previsto al punto 4.1.6 del provvedimento. Si applica quanto previsto al punto 4.1.7 in caso di mancato rispetto degli impegni assunti. 179 Provvedimento 18 luglio 2013 3.2 Modalità di versamento dell’imposta 3.2.1 L’imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, commi 491, 492 e 495, della legge 24 dicembre 2012, n. 2285, è versata mediante il modello di pagamento “F24”. 3.2.2 Nelle ipotesi di cui ai punti 4.1.2 e 7.3, il rappresentante fiscale o la società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del TUF, adempie al versamento dell’imposta distintamente con riferimento a ciascun soggetto rappresentato o delegante. 3.2.3 Con separata risoluzione dell’Agenzia delle Entrate sono istituiti i codici tributo per il versamento dell’imposta e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento. 3.2.4 I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta, che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con le modalità di cui al precedente punto 3.2.1, effettuano il versamento mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211, indicando le seguenti informazioni, specificate per tipologia d’imposta: ARTICOLO BIC IBAN IMPOSTA 1 BITAITRRENT IT 83T 01000 03245 348 0 08 1211 01 2 BITAITRRENT 3 BITAITRRENT IT 60U 01000 03245 348 0 08 1211 02 IT 37V 01000 03245 348 0 08 1211 03 IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI DI AZIONI E DI ALTRI STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 491 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 2286 IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI RELATIVE A DERIVATI SU EQUITY DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 492 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 2287 IMPOSTA SULLE NEGOZIAZIONI AD ALTA FREQUENZA RELATIVE AD AZIONI E STRUMENTI PARTECIPATIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 495 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 2288 e quale causale del bonifico il codice fiscale, il codice tributo e il periodo di riferimento (come indicati nella risoluzione di cui al punto 3.2.3). I soggetti non residenti tenuti al versamento dell’imposta ed esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del decreto, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I 5 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 7 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 8 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 6 180 Provvedimento 18 luglio 2013 suddetti codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it. 4. - Obblighi derivanti dall’applicazione dell’imposta 4.1 Soggetti non residenti 4.1.1 I) Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti nel territorio dello Stato, tenuti al versamento dell’imposta, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell’articolo 162 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le operazioni ovunque compiute dagli stessi, adempiono agli obblighi derivanti dall’applicazione dell’imposta tramite tale stabile organizzazione. II) I soggetti di cui al punto 3.1.5, tenuti al versamento dell’imposta, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, ai sensi dell’articolo 162 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le operazioni ovunque compiute dagli stessi, adempiono agli obblighi derivanti dall’applicazione dell’imposta, tramite tale stabile organizzazione. In tale caso, a partire dalla data indicata al punto 4.1.6, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 4, secondo e terzo periodo del decreto relativamente alle medesime operazioni e la stabile organizzazione in Italia deve comunicare, per mezzo dell’apposito modulo allegato (fac simile in allegato 2), all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, [email protected], gli elementi identificativi del soggetto di appartenenza. Tali dati identificativi sono pubblicati secondo quanto previsto al punto 4.1.6. 4.1.2 Gli intermediari e gli altri soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, tenuti al versamento dell’imposta, possono nominare, ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del decreto, un rappresentante fiscale individuato tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 4.1.3 I rappresentanti fiscali di cui al punto 4.1.2 devono inviare richiesta di attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati, qualora questi ultimi non ne siano già in possesso, al fine di adempiere agli obblighi di versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione, all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, [email protected], unitamente alla comunicazione dell’avvenuta nomina. 4.1.4 In assenza di una stabile organizzazione in Italia o della nomina di un rappresentante fiscale, gli adempimenti dichiarativi e di versamento dell’imposta devono essere eseguiti e gli obblighi strumentali devono essere tenuti direttamente dai soggetti esteri i quali, se obbligati alla presentazione della dichiarazione, devono identificarsi mediante richiesta di attribuzione del codice fiscale, qualora non ne siano già in possesso. Ferme restando le ordinarie modalità di richiesta del codice fiscale da parte delle persone fisiche, che devono rivolgersi, direttamente o tramite persona appositamente delegata, alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di residenza o ad un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate, i soggetti diversi dalle persone fisiche inviano la richiesta all’indirizzo di posta elettronica indicato al punto 4.1.3. Nei casi di cui al punto 3.1.7 la richiesta deve essere ac181 Provvedimento 18 luglio 2013 compagnata dal modulo ivi indicato nel quale devono essere indicati anche gli elementi identificativi del soggetto di appartenenza. 4.1.5 Ai soggetti di cui al punto 1, localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti individuati con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di cui all’articolo 19, comma 4, terzo periodo del decreto, privi di stabile organizzazione in Italia o con stabile organizzazione in uno degli Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti che non si sia avvalsa della facoltà di cui al punto 3.1.7, non si applicano, a partire dalla data indicata al punto 4.1.6, le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 4, secondo e terzo periodo del decreto se, alternativamente, pongono in essere i comportamenti indicati alla seguente alinea I) o quelli indicati alla seguente alinea II): I) nomina, quale rappresentante fiscale, di uno dei soggetti di cui ai punti 1 o 2.1, lettera b) del presente provvedimento residenti in Italia o di una stabile organizzazione in Italia di tali soggetti e comunicazione, da parte del rappresentante, (fac simile in allegato 3) dell’avvenuta nomina all’indirizzo di posta elettronica indicato al punto 4.1.3; II) a) richiesta del codice fiscale, qualora non ne siano già in possesso; b) assunzione dell’impegno, per mezzo dell’apposito modulo allegato (fac simile in allegato 4), a trasmettere all’Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dal ricevimento, le risposte alle richieste di documentazione e/o informazioni, compresi i registri di cui al successivo punto 5, debitamente tenuti; c) comunicazione dell’avvenuto conferimento della delega di cui all’articolo 19, comma 5 del decreto, alla Società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del TUF e d) trasmissione, con cadenza mensile, entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’operazione, alla Società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del TUF delle informazioni relative alle operazioni indicate in allegato (allegato 5: “prospetto sintetico” delle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495 dell’articolo 1 della legge di stabilità 20139), secondo le specifiche tecniche ed il tracciato record riportati in allegato (allegati 6 e 7 record di tipo A, B, E, F e Z), e della relativa provvista. Gli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c) del periodo precedente devono essere effettuati utilizzando il modulo allegato (fac simile in allegato 4) e la modulistica prevista per la eventuale richiesta del codice fiscale reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed inviando la documentazione all’indirizzo di posta elettronica indicato al punto 4.1.3. 4.1.6 I dati identificativi dei soggetti di cui al punto 3.1.7, dei soggetti di cui al punto 4.1.1, alinea II) e dei soggetti di cui al punto 4.1.5, sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione indicata nei medesimi punti. 4.1.7 I dati identificativi dei soggetti di cui ai punti 3.1.7 e 4.1.5 che non adempiono, rispettivamente, anche ad uno degli impegni previsti ai punti 3.1.7 e 4.1.5, previa comunicazione dell’Agenzia delle entrate, saranno eliminati dal sito 9 182 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. Provvedimento 18 luglio 2013 internet dell’Agenzia stessa. Dalla data di eliminazione, pubblicata sul medesimo sito, si renderanno conseguentemente applicabili le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 4, secondo e terzo periodo, del decreto. 5. - Obblighi strumentali 5.1 I responsabili del versamento dell’imposta di cui al punto 1 del presente provvedimento devono adempiere, ai sensi dell’articolo 19, comma 5, del decreto, agli obblighi strumentali. Tali obblighi consistono nella registrazione, relativamente alle singole operazioni, delle informazioni indicate nel “prospetto analitico” delle operazioni di cui ai commi 491 e 492 dell’articolo 1 della legge di stabilità 201310 (allegato 8) e nel “prospetto analitico” delle operazioni di cui al comma 495 dello stesso articolo (allegato 9). Il formato e la lunghezza dei campi relativi alle informazioni registrate devono essere adeguati alle specifiche tecniche ed ai tracciati record allegati (allegati 6 e 7). 5.2 Le registrazioni devono essere eseguite in un apposito registro formato e custodito su supporto informatico nel quale vanno conservate, in modo accentrato, anche mediante tabulati sezionali, le suddette informazioni fino al termine di cui all’articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Le registrazioni da parte dei responsabili d’imposta di cui al punto 1 residenti in Italia devono essere eseguite in un apposito registro formato e custodito su supporto informatico, in conformità alle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 5.3 Il registro deve essere tenuto con modalità tecniche che garantiscano l’ordine cronologico giornaliero delle operazioni, l’inalterabilità e la conservazione dei dati registrati. 5.4 Le registrazioni delle informazioni relative alle operazioni debbono essere effettuate entro il termine di versamento dell’imposta. 5.5 Qualora vi sia la necessità di rettificare le informazioni relative ad operazioni già registrate, occorre utilizzare la modalità dello storno contabile effettuando l’annullamento della registrazione originaria dell’operazione e valorizzando il campo “storno.” Per sostituire una registrazione effettuata, è possibile attribuire un nuovo codice identificativo all’operazione. 5.6 L’amministrazione finanziaria può richiedere, in sede di controllo, che siano effettuate estrazioni totali o parziali dai registri di cui al punto 5.2. 5.7 Ai fini del punto 5.6, a partire dalla data di cui al punto 5.4, nei casi di cui ai punti 3.1.7, 4.1.1 e ai punti 4.1.2 e 4.1.5 alinea I), i registri devono essere conservati, rispettivamente, dalla stabile organizzazione o dal rappresentante fiscale. 5.8 Quanto previsto nei punti 5.7. si applica anche per la conservazione delle attestazioni di cui al punto 3.1.1. 5.9 I soggetti tenuti al versamento dell’imposta di cui al punto 2.1 ed i contribuenti diversi dalle persone fisiche devono conservare la documentazione relativa alle operazioni e predisporre un registro cronologico giornaliero delle medesime, fatta salva la possibilità di adottare i registri di cui al punto 5.2. I contribuenti per10 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 183 Provvedimento 18 luglio 2013 sone fisiche devono conservare la documentazione idonea ad attestare l’avvenuta operazione anche attraverso gli estratti conto bancari. 6. - Adempimenti dichiarativi 6.1 Con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate è approvato il modello di dichiarazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie da utilizzare per l’assolvimento degli adempimenti dichiarativi di cui all’articolo 19 del decreto. 6.2 La dichiarazione, relativa all’anno solare precedente, deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo di ciascun anno esclusivamente in via telematica. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 32211, e successive modificazioni. 6.3 I soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia e che non hanno nominato un rappresentante fiscale di cui al punto 4.1.2 e 4.1.5, alinea I), identificati con le modalità previste dal precedente punto 4.1.4, in alternativa all’invio telematico di cui al punto 6.2, possono presentare la dichiarazione all’Agenzia delle entrate anche mediante spedizione effettuata dall’estero, utilizzando la raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. 7. - Società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del TUF 7.1 I soggetti di cui ai punti 1 e 2 del presente provvedimento, anche nei casi di cui ai punti 3.1.7, 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.5 alinea I), possono avvalersi della Società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del TUF per il versamento dell’imposta e per gli obblighi dichiarativi. 7.2 I soggetti di cui al punto 7.1 che intendono avvalersi della Società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del TUF conferiscono a tale società apposita delega. 7.3 I soggetti di cui al punto 7.2 e di cui al punto 4.1.5 alinea II) del presente Provvedimento trasmettono alla Società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del TUF le informazioni utilizzate per il calcolo dell’imposta, indicate nel “prospetto di sintesi” (allegato 5) secondo le specifiche tecniche ed il tracciato record riportati in allegato (allegati 6 e 7 record di tipo A, B, E, F e Z), necessarie per il versamento e per l’adempimento dei relativi obblighi dichiarativi e la relativa provvista - fermo restando quanto previsto dall’articolo 19, comma 5 per le operazioni del mese di novembre - entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione. La Società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del TUF entro la fine del mese successivo al termine previsto per il versamento, rende disponibili all’Agenzia delle entrate le informazioni contenute nei prospetti di sintesi e comunica le ipotesi di insufficiente provvista ricevuta rispetto all’imposta dovuta come indicata nel prospetto di sintesi. 11 184 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. Provvedimento 18 luglio 2013 7.4 I soggetti deleganti restano, comunque, responsabili del corretto assolvimento dell’imposta e degli obblighi strumentali. 7.5 La società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del TUF è considerata intermediario abilitato al servizio telematico Entratel ai fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni di cui al punto 6 e delle deleghe di versamento in nome e per conto del delegante nonché dell’utilizzo del servizio telematico CIVIS. 8. - Rimborsi 8.1 I rimborsi delle eccedenze di versamento dell’imposta sono richiesti tramite la dichiarazione di cui al punto 6. 8.2 I rimborsi di cui al punto 8.1 sono disposti con le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 2000 salvo per i soggetti non residenti per i quali i rimborsi delle eccedenze sono effettuati secondo quanto previsto con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. 8.3 Qualora non sussista l’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al punto 6, il rimborso è richiesto tramite istanza da presentare, per i soggetti residenti al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate individuato in base al domicilio fiscale e per i soggetti non residenti all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro Operativo di Pescara, [email protected], entro il termine di decadenza di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 54612. 8.4 Gli intermediari localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti individuati con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 19, comma 4, terzo periodo del decreto di cui al punto 3.1.3, privi di stabile organizzazione in Italia, che non hanno posto in essere i comportamenti indicati al punto 3.1.7 e all’alinea I) e II) del punto 4.1.5, presentano istanza di rimborso all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro Operativo di Pescara, [email protected], nelle ipotesi in cui, in applicazione dell’articolo 19, comma 4, terzo periodo, la medesima operazione sia stata assoggettata all’imposta più di una volta. Motivazioni L’articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ha introdotto un’imposta sulle transazioni finanziarie che si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi (Comma 491), alle operazioni su strumenti finanziari derivati ed altri valori mobiliari (Comma 492), nonché alle operazioni ad alta frequenza come definite nel comma 495 della legge stessa. In attuazione del comma 500 dell’articolo 1 della predetta legge, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze siano stabilite le modalità di attuazione delle predette disposizioni, è stato emanato il decreto del 12 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 185 Provvedimento 18 luglio 2013 Ministro dell’economia e finanze del 21 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013. Lo stesso comma 500 prevede che con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere previsti gli adempimenti e le modalità per l’assolvimento dell’imposta. Al riguardo, nell’articolo 19 del decreto, in cui sono individuati i soggetti responsabili del versamento dell’imposta, anche nei casi in cui nell’esecuzione dell’operazione intervengano più soggetti e sono stabilite le modalità ed i termini per l’adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento, viene effettuato un rinvio, per quanto non espressamente disciplinato, ad un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate con il quale è previsto che siano stabilite le modalità per l’assolvimento dell’imposta ed i relativi obblighi strumentali. Anche il comma 8 dell’articolo 19 prevede che, nei casi in cui gli intermediari e gli altri soggetti non residenti che intervengono nell’operazione non siano in possesso di una stabile organizzazione in Italia e non abbiano nominato un rappresentante fiscale per gli obblighi derivanti dall’applicazione dell’imposta, l’adempimento di tali obblighi ricade direttamente sui soggetti esteri, i quali, se obbligati alla presentazione della dichiarazione, sono tenuti ad identificarsi secondo modalità definite con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il presente provvedimento attua, pertanto, le previsioni di cui al citato comma 500 dell’articolo 1 della legge di stabilità e quelle di cui ai citati commi 5 e 8 dell’articolo 19 del decreto del Ministro dell’economia e finanze del 21 febbraio 2013. Il punto 1 del provvedimento reca disposizioni relative alla individuazione degli “Intermediari responsabili del versamento dell’imposta”, prevedendo che per le operazioni soggette all’imposta di cui all’articolo 1, commi 491, 492 e 495 della legge di stabilità 2013, sono responsabili del versamento dell’imposta le banche e le imprese di investimento e gli altri soggetti comunque denominati, ivi compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, autorizzati nello Stato d’origine all’esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività d’investimento assimilabili a quelle indicate nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, alla negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini, ad esclusione delle attività consistenti nel mettere in contatto due o più investitori. Il punto 2 individua gli altri soggetti che, alle condizioni ivi previste, sono responsabili del versamento dell’imposta. Tra questi, i soggetti abilitati a prestare servizi di gestione collettiva del risparmio o di gestione di portafoglio, anche mediante intestazione fiduciaria, ivi compresi i soggetti comunque denominati, non residenti nel territorio dello Stato, autorizzati nello Stato d’origine all’esercizio delle attività assimilabili a quelle di gestione di portafogli e gestione collettiva del risparmio, per le operazioni effettuate nell’ambito di tali attività, sempreché tali soggetti non si avvalgano di altro responsabile d’imposta per l’esecuzione degli ordini di negoziazione; le società fiduciarie, ivi comprese le società non residenti nel territorio dello Stato, comunque denominate, autorizzate nello Stato di origine all’esercizio di attività assimilabili all’amministrazione di beni per conto terzi, per le operazioni effettuate nell’ambito di intestazioni a proprio nome e per conto dei fiducianti di strumenti finanziari, 186 Provvedimento 18 luglio 2013 sempreché la società fiduciaria non si avvalga di altro responsabile d’imposta per l’esecuzione degli ordini di negoziazione ovvero il fiduciante attesti che l’imposta relativa a tale operazione sia stata già applicata; i notai e gli altri soggetti che intervengono nelle operazioni effettuate tramite la formazione o l’autentica di atti, compresi quelli esercenti l’attività fuori dal territorio dello Stato, sempreché il contribuente non attesti che l’imposta sia stata già applicata. In relazione a tale ultima categoria di soggetti, si precisa che, per le operazioni effettuate tramite atti formati o autenticati all’estero e oggetto di deposito presso un notaio esercente in Italia, l’imposta deve essere versata da tale ultimo soggetto, sempreché il contribuente non attesti che l’imposta sia stata già applicata. La disposizione di chiusura di cui al punto 2.2 prevede che per le operazioni soggette all’imposta effettuate senza l’intervento dei soggetti di cui al punto 1 e degli altri soggetti indicati al punto 2.1, l’imposta è versata dal contribuente. Il punto 3 riguarda, in generale, l’obbligo di versamento dell’imposta e detta indicazioni in ordine alle modalità di versamento. In particolare il punto 3.1.1, richiamando il contenuto dell’articolo 19, comma 3, del decreto del 21 febbraio 2013 secondo il quale gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono nell’operazione (di cui ai punti 1 e 2.1 del provvedimento) non sono tenuti al versamento dell’imposta nel caso in cui il contribuente attesti che l’operazione rientra tra le ipotesi di esclusione indicate all’articolo 15 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 21 febbraio 2013 (di seguito, decreto) o di esenzione indicate all’articolo 16 dello stesso decreto, precisa la modalità di attestazione stabilendo che la medesima consiste nella dichiarazione in forma scritta da parte del contribuente del ricorrere dei presupposti di esclusione o esenzione e pone in capo all’intermediario ricevente un onere di controllo in merito all’affidabilità della stessa. In relazione alla predetta attestazione, il provvedimento dispone la facoltà per i responsabili di imposta (ossia gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono nell’operazione di cui ai punti 1 e 2.1), di non richiedere la medesima quando il ricorrere dei presupposti di esclusione o esenzione è verificabile sulla base della natura tecnica delle operazioni (ad esempio: operazioni di “pronti contro termine”) o di informazioni pubblicamente disponibili (ad esempio: società con capitalizzazione media inferiore ad euro 500 milioni) o di cui detti soggetti dispongono in adempimento degli obblighi contro il riciclaggio ed il finanziamento del terrorismo (ad esempio: la qualifica soggettiva del cliente). In tali casi, viene specificato, al successivo punto 3.1.2 del provvedimento, che rimane ferma la responsabilità degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono nell’operazione nel caso in cui abbiano operato con negligenza, imperizia o imprudenza. Con riguardo a quanto previsto dal primo periodo del comma 4 del richiamato articolo 19 (ossia quando nell’operazione intervengono più responsabili di imposta), il punto 3.1.3 specifica che la disposizione si applica solo qualora nell’esecuzione dell’operazione intervengano più intermediari responsabili del versamento dell’imposta tra quelli indicati al punto 1) e che l’imposta è versata dall’intermediario che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine di esecuzione. Il punto 3.1.4, inoltre, stabilisce che nel caso in cui l’acquirente o la controparte finale sia un intermediario di cui al punto 1 localizzato in Stati o territori con 187 Provvedimento 18 luglio 2013 i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti individuati con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 19, comma 4, terzo periodo del decreto, il medesimo intermediario provvede direttamente al versamento dell’imposta. Il punto 3.1.5, specifica che nel caso in cui nell’operazione intervengano più intermediari di cui al punto 1, gli intermediari non residenti e non localizzati in detti Stati o territori che a qualsiasi titolo intervengono nell’esecuzione dell’operazione, debbano essere considerati dagli altri intermediari, salvo quanto previsto ai successivi punti 3.1.7, 4.1.1, alinea II) e 4.1.5, ai fini delle regole di versamento e degli obblighi dichiarativi di cui all’articolo 19 del decreto, acquirenti o controparti finali. In merito il provvedimento chiarisce che, in tale ultimo caso, rimane fermo che il saldo netto deve essere calcolato comunque per ciascun soggetto passivo come individuato in base all’articolo 5 del decreto senza tener conto, a tal fine, della previsione di cui al terzo periodo del comma 4 dell’articolo 19 del decreto. Il punto 3.1.6 specifica, inoltre, che ai fini del secondo e terzo periodo del comma 4 dell’articolo 19, gli intermediari responsabili del versamento dell’imposta si considerano localizzati in uno Stato o in un territorio sulla base della sede legale, salvo quanto indicato al punto 3.17, 4.1.1 o 4.1.5. Il punto 3.1.7 del provvedimento prevede che, fatte salve le previsioni di cui al successivo punto 4.1.5, la stabile organizzazione appartenente ad un intermediario non localizzato in Stati o territori con cui sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti, qualora tale stabile organizzazione sia istituita in Stati o territori con i quali sono, invece, in vigore detti accordi, può identificarsi con le specifiche modalità indicate dal provvedimento al punto 4.1.4, impegnandosi, in tal caso, per mezzo dell’apposito modulo ad assolvere agli obblighi di versamento, di presentazione dell’unica dichiarazione, a conservare i registri delle operazioni e la documentazione relativa alle esclusioni ed esenzioni con riferimento a tutte le operazioni, ovunque compiute, dal soggetto di appartenenza. In ragione della specifica identificazione di cui sopra, al soggetto di appartenenza e relativamente alle operazioni dal medesimo ovunque compiute, non si applicano il secondo ed il terzo periodo del comma 4 dell’articolo 19 del decreto ed i dati di tale soggetto sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione. Circa le modalità di versamento dell’imposta, al punto 3.2.1 viene chiarito che la stessa deve essere versata mediante il modello di pagamento “F24”; vengono, inoltre, dettate specifiche regole di versamento in caso di nomina di rappresentante fiscale o di delega alla società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del TUF (punto 3.2.2). Il punto 3.2.3 stabilisce che con risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo per il versamento dell’imposta e definite le istruzioni per la compilazione del modello di pagamento. Per quanto riguarda i versamenti da parte dei soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento mediante F24, al punto 3.2.4 viene stabilito che il versamento deve avvenire mediante bonifico in “EURO” a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1211, esplicitando le specifiche informazioni 188 Provvedimento 18 luglio 2013 indicate nel provvedimento per tipologia d’imposta e, quale causale del bonifico, il codice fiscale, il codice tributo e il periodo di riferimento. Viene, inoltre, stabilito che i codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell’Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it. Il punto 4 del provvedimento riguarda gli obblighi dei soggetti non residenti derivanti dall’applicazione dell’imposta. Al punto 4.1.1 viene previsto che gli intermediari e gli altri soggetti non residenti nel territorio dello Stato tenuti al versamento dell’imposta, in possesso di una stabile organizzazione in Italia, adempiono, per le operazioni ovunque compiute, agli obblighi derivanti dall’applicazione dell’imposta tramite tale stabile organizzazione. Inoltre si prevede che, in forza della presenza della stabile organizzazione in Italia, ai soggetti di cui al punto 1, localizzati in Stati o territori con cui non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti, a partire dalla data indicata al punto 4.1.6, non si applicano il secondo e terzo periodo del comma 4 dell’articolo 19 del decreto. A tale ultimo fine, la stabile organizzazione deve comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi del soggetto di appartenenza per evidenziare, tramite la pubblicazione di cui al punto 4.1.6, la non applicazione del secondo e terzo periodo del comma 4 dell’articolo 19 del decreto. Il punto 4.1.2 chiarisce che i soggetti non residenti privi della stabile organizzazione possono nominare, ai sensi dell’articolo 19, comma 7, del decreto, un rappresentante fiscale individuando lo stesso tra i soggetti indicati nell’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il punto 4.1.3 precisa che i rappresentanti fiscali devono fare richiesta di attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati, qualora questi ultimi non ne siano già in possesso, al fine di adempiere agli obblighi di versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione, all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, [email protected], unitamente alla comunicazione dell’avvenuta nomina. Al punto 4.1.4, il provvedimento prevede che in assenza di una stabile organizzazione in Italia o della nomina di un rappresentante fiscale, gli adempimenti dichiarativi, di versamento dell’imposta devono essere eseguiti e gli obblighi strumentali devono essere tenuti direttamente dai soggetti esteri, i quali, se obbligati alla presentazione della dichiarazione, sono tenuti ad identificarsi mediante richiesta di attribuzione del codice fiscale, qualora non ne siano già in possesso, con le ordinarie modalità di richiesta del codice fiscale da parte delle persone fisiche e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, mediante l’invio della richiesta di attribuzione all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle entrate, Centro operativo di Pescara, [email protected]. Al medesimo punto viene, inoltre, previsto, che la stabile organizzazione appartenente ai soggetti di cui al punto 3.1.5, istituita in Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti che intende identificarsi impegnandosi ai sensi del punto 3.1.7, deve accompagnare alla richiesta l’apposito modulo contenente, tra l’altro, l’indicazione degli elementi identificativi del soggetto di appartenenza. 189 Provvedimento 18 luglio 2013 Il punto 4.1.5 stabilisce, inoltre, che agli intermediari responsabili del versamento dell’imposta localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti individuati con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, privi di stabile organizzazione in Italia o che non si sono avvalsi della facoltà di cui al punto 3.1.7, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 4, secondo e terzo periodo del decreto 21 febbraio 2013 se nominano, quale rappresentante fiscale, uno degli intermediari di cui ai punti 1 o 2.1, lettera b) del provvedimento residente o con stabile organizzazione in Italia e se il rappresentante comunica l’avvenuta nomina all’indirizzo di posta elettronica [email protected], ovvero, in alternativa, se effettuano, cumulativamente, i seguenti adempimenti: a) richiedono il codice fiscale, qualora non ne siano già in possesso; b) assumono l’impegno, per mezzo del modulo allegato, a trasmettere all’Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dal ricevimento, le risposte alle richieste di documentazione e/o informazioni, compresi i registri di cui al successivo punto 5, debitamente tenuti e acconsentono alla pubblicazione di cui al punto 4.1.6; c) comunicano l’avvenuto conferimento della delega di cui all’articolo 19, comma 5 del decreto; d) trasmettono, con cadenza mensile, entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’operazione, alla Società di gestione accentrata, le informazioni indicate nel prospetto sintetico, secondo le specifiche tecniche ed il tracciato record allegati al provvedimento e la relativa provvista. Il modulo di cui al punto 4.1.5, alinea II), lettera b) è allegato al provvedimento e la modulistica prevista per la richiesta del codice fiscale è reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate. Tutta la documentazione deve essere inviata all’indirizzo di posta elettronica [email protected]. Il provvedimento specifica che i dati identificativi dei soggetti di cui ai punti 3.1.7, 4.1.1, alinea II) e 4.1.5, ai quali non si rendono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 19, comma 4, secondo e terzo periodo del decreto in ragione dei comportamenti previsti nei precedenti punti, sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate entro 10 giorni dal ricevimento della documentazione indicata nei medesimi punti; al punto 4.1.7 specifica che i dati identificativi dei soggetti di cui ai punti 3.1.7 e 4.1.5 che, successivamente, non dovessero uniformarsi anche ad uno degli impegni assunti, saranno eliminati dal sito internet dell’Agenzia delle entrate, a seguito di apposita comunicazione, conseguendo, da tale eliminazione, l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 4, secondo e terzo periodo. Il provvedimento disciplina, al punto 5, gli obblighi strumentali cui sono soggetti i responsabili del versamento dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 5 del decreto 21 febbraio 2013. Tali obblighi, per gli intermediari, consistono nella registrazione, per ciascuna operazione, entro il termine di versamento dell’imposta, delle informazioni indicate nel “prospetto analitico” delle operazioni di cui ai commi 491, 492 e 495, allegati al provvedimento. Il provvedimento chiarisce, inoltre, che le registrazioni devono essere eseguite entro il termine di versamento dell’imposta, in apposito registro informatico da conservare fino al termine di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della 190 Provvedimento 18 luglio 2013 Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e che le registrazioni da parte dei responsabili d’imposta di cui al punto 1 residenti in Italia devono essere eseguite in conformità alle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Più in generale, viene specificato che il registro deve essere tenuto con modalità tecniche che garantiscano l’ordine cronologico giornaliero delle operazioni, l’inalterabilità e la conservazione dei dati registrati. Viene specificato che l’Amministrazione Finanziaria può richiedere, in sede di controllo, che siano effettuate estrazioni totali o parziali dai registri e che a partire dal giorno successivo al termine di versamento dell’imposta (entro il quale devono essere eseguite le registrazioni), in presenza di una stabile organizzazione in Italia o di un rappresentante fiscale (punti 4.1.2 e 4.1.5, alinea I), la conservazione dei medesimi deve avvenire ad opera di questi ultimi. Allo stesso modo, la stabile organizzazione appartenente ai soggetti di cui al punto 3.1.5 istituita in Stati o territori con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti, identificatasi secondo le modalità previste ai punti 3.1.7, conserva i registri delle operazioni ovunque compiute dal soggetto di appartenenza. Analogamente, conserva le attestazioni delle esclusioni ed esenzioni. Gli altri soggetti responsabili del versamento dell’imposta di cui al punto 2.1 ed i contribuenti diversi dalle persone fisiche devono conservare la documentazione relativa alle operazioni e predisporre un registro cronologico giornaliero delle medesime (fatta salva la possibilità di adottare i registri di cui al punto 5.2), mentre i contribuenti persone fisiche devono conservare la documentazione idonea ad attestare l’avvenuta operazione anche attraverso gli estratti conto bancari. Resta inteso che, in caso di nomina del rappresentante fiscale, gli obblighi strumentali rimangono quelli propri del rappresentato ed il rappresentante deve conservare la suddetta documentazione ed i suddetti registri cronologici. Il punto 6, nel rinviare ad un successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta sulle transazioni finanziarie, fissa il termine di presentazione della dichiarazione al 31 marzo di ciascun anno, da effettuare esclusivamente in via telematica, chiarendo che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. Il provvedimento specifica, al riguardo, che i soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia e che non hanno nominato un rappresentante fiscale ai sensi del punto 4.1.2 e 4.1.5, alinea I), in alternativa all’invio telematico, possono presentare la dichiarazione all’Agenzia delle entrate anche mediante spedizione effettuata dall’estero, utilizzando la raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. Il punto 7 è dedicato alla delega alla società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 TUF. Viene chiarito che gli intermediari responsabili del versamento dell’imposta e gli altri soggetti responsabili del versamento dell’imposta di cui ai punti 1 e 2 del provvedimento, anche nei casi di cui ai punti 3.1.7, 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.5 alinea I), possono avvalersi della Società di gestione accentrata per il versamento 191 Provvedimento 18 luglio 2013 dell’imposta e per gli obblighi dichiarativi. Coloro che intendono avvalersi della Società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 TUF conferiscono a tale società apposita delega ed inviano alla medesima le informazioni utilizzate per il calcolo dell’imposta, necessarie per il versamento e per l’adempimento dei relativi obblighi dichiarativi e la relativa provvista entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’operazione. Gli intermediari responsabili del versamento dell’imposta di cui al punto 1 e gli altri soggetti responsabili del versamento dell’imposta di cui al punto 2, anche nei casi di cui ai punti 3.1.7, 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.5 alinea I), e II), trasmettono alla Società di gestione accentrata di cui all’articolo 80 del TUF le informazioni indicate nel “prospetto sintetico” calcolando autonomamente l’imposta dovuta. La predetta Società, avendo ricevuto la relativa provvista, versa l’imposta che risulta dalle informazioni comunicate dal delegante. Il provvedimento prevede, inoltre, che la citata Società, entro la fine del mese successivo al termine previsto per il versamento, rende disponibili all’Agenzia delle Entrate le informazioni contenute nei prospetti di sintesi e segnala le ipotesi di insufficiente provvista ricevuta rispetto all’imposta dovuta come indicata nel prospetto di sintesi. Specifica, infine, che i soggetti deleganti restano, comunque, responsabili del corretto assolvimento dell’imposta e degli obblighi strumentali e che la società di gestione accentrata è considerata intermediario abilitato al servizio telematico Entratel ai fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni e delle deleghe di versamento, nonché dell’utilizzo del servizio telematico CIVIS. In relazione ai rimborsi, il punto 8 del provvedimento dispone che le eccedenze di versamento dell’imposta sono richieste tramite la dichiarazione e che in tali casi i rimborsi sono disposti con le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 2000, salvo per i soggetti non residenti per i quali i rimborsi delle eccedenze sono effettuati secondo quanto previsto con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. Specifica, inoltre, che qualora non sussista l’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al punto 6, il rimborso è richiesto per i soggetti residenti al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate individuato in base al domicilio fiscale e per i soggetti non residenti all’indirizzo di posta elettronica [email protected], entro il termine di decadenza di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Per i soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti, di cui al punto 3.1.3, privi di stabile organizzazione in Italia e che non hanno posto in essere i comportamenti indicati al punto 3.1.7 e all’alinea I) e II) del punto 4.1.5, il provvedimento dispone che debbano presentare istanza di rimborso all’indirizzo di posta elettronica [email protected], nelle ipotesi in cui la medesima operazione sia stata assoggettata all’imposta più di una volta. Riferimenti normativi (omissis). Allegati (omissis). 192 Provvedimento 2 agosto 2013 PROVVEDIMENTO Agenzia delle entrate 2 agosto 20131-2 Definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Comunicazione delle operazioni di cui all’art. 3, comma 2bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 IL DIRETTORE DELL’AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento; Dispone: 1. - Soggetti obbligati alla comunicazione 1.1 Sono obbligati alla comunicazione di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 783, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell’imposta, così come individuate al successivo punto 3.1, lettere a) e b). 1.2 Sono obbligati alla comunicazione di cui all’art. 3, comma 2-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 164, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 presso i quali sono effettuati, in denaro contante, gli acquisti di beni e dai quali sono rese le prestazioni di servizi legate al turismo, come individuati al successivo punto 3.1, lettera c). 1 Il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 2 agosto 2013. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 361, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, dal 1° gennaio 2008 la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di Agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2 A norma del punto 1.1, Provvedimento 5 novembre 2013, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 5 novembre 2013, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui al presente provvedimento, per gli anni 2012 e 2013. A decorrere dal 1° gennaio 2014, tali soggetti sono obbligati alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA non documentate da fattura elettronica di cui all’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivi provvedimenti attuativi. 3 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 4 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 193 Provvedimento 2 agosto 2013 1.3 A decorrere dalle operazioni relative all’anno 2012, gli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo, di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili possono, secondo le modalità e nei termini previsti dal presente provvedimento, utilizzare, in luogo del tracciato record allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 21 novembre 2011, il modello allegato al presente provvedimento. 1.4 La comunicazione di cui all’art. 16, lettera c), del D.M. 24 dicembre 19935 relativa alle operazioni di acquisto da operatori economici sammarinesi è effettuata, a partire dalle operazioni annotate dal 1° ottobre 2013, utilizzando il modello allegato al presente provvedimento. La predetta comunicazione è trasmessa in modalità analitica entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di annotazione. 1.5 I soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto comunicano i dati relativi alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2013 nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 19996 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 20017, utilizzando il modello allegato al presente provvedimento, fermi restando i periodi di riferimento previsti dall’articolo 2 ed i termini di cui all’art. 3 del D.M. 30 marzo 20108. 1.6 (omissis). 1.7 Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, è necessario distinguere le seguenti ipotesi: a) nell’ipotesi di operazione straordinaria o di trasformazione sostanziale soggettiva che comporti l’estinzione del soggetto, il subentrante ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto; b) se il soggetto non si estingue, l’obbligo di comunicazione rimane a suo carico. 2. - Esclusioni soggettive 2.1 Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione dei dati di cui al successivo punto 3.1, lettere a) e b) i soggetti che si avvalgono del regime di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 2449 e all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 9810 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 5 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 7 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 8 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 9 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 10 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 6 194 Provvedimento 2 agosto 2013 2.2 Sono, altresì, esclusi dall’obbligo di comunicazione dei dati di cui al punto 3.1, lettere a) e b), lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali, diverse da quelle previste dall’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63311. 3. - Oggetto della comunicazione 3.1 Oggetto della comunicazione sono i corrispettivi relativi alle: a) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura; b) cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell’imposta sul valore aggiunto; c) operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, di importo pari o superiore a mille euro. 3.2 L’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione con le modalità di cui al punto 3.1, lettera a). 3.3 Per motivi di semplificazione, in sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 1612, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, in deroga al punto precedente, con riguardo alle operazioni relative agli anni 2012 e 2013, ai soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 è consentita la comunicazione delle operazioni attive per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell’imposta sul valore aggiunto. 4. - Esclusioni oggettive 4.1 Sono escluse dall’obbligo di comunicazione le seguenti operazioni: a) le importazioni; b) le esportazioni di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; c) le operazioni intracomunitarie; d) le operazioni che costituiscono oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set- 11 Il presente punto è stato soppresso dal punto 1.2, Provvedimento 5 novembre 2013. Il Provvedimento 5 novembre 2013 è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate il 5 novembre 2013. 12 L’art. 2, comma 6, D.L. n. 16/2012, modifica l’art. 21, comma 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il cui testo è riportato in «Cod. Rif. Trib.» II vol. 195 Provvedimento 2 agosto 2013 tembre 1973, n. 60513 e delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria; e) le operazioni di importo pari o superiore a euro tremilaseicento, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell’IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate. 5. - Modalità di predisposizione della comunicazione 5.1 La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica ovvero in forma aggregata. L’opzione esercitata, tramite il modello allegato, è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo. 5.2 In deroga al punto 5.1, l’opzione dell’invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa a: a) acquisti da operatori economici sammarinesi di cui al punto 1.4; b) acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli di cui all’articolo 34, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo quanto stabilito dall’articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 17914, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; c) acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo di cui al punto 3.1, lettera c). 6. - Elementi da indicare nella comunicazione analitica 6.1 Gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione di cui al punto 3.1, lettera a), sono: a) anno di riferimento; b) la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committente; c) per ciascuna fattura attiva, la data del documento, il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti, nonché, per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione; d) per ciascuna fattura passiva, la data di registrazione, il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti e la data del documento; e) per gli operatori che si avvalgono della semplificazione delle scritture contabili di cui all’articolo 6, commi 1 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 69515, i seguenti dati relativi al documento riepilogativo: numero del documento, ammontare complessivo imponibile delle operazioni, ammontare complessivo dell’imposta; 13 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 15 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 14 196 Provvedimento 2 agosto 2013 f) per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l’importo della nota di variazione e dell’eventuale imposta afferente. 6.2 Gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione di cui al punto 3.1, lettere b) e c), sono: a) anno di riferimento; b) codice fiscale del cessionario o committente; c) per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, privi di codice fiscale, i dati di cui all’articolo 4, primo comma, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 60516; d) i corrispettivi comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto. 6.3 Ai fini della comunicazione degli elementi informativi di cui ai punti precedenti, il soggetto obbligato farà riferimento al momento della registrazione ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ovvero, in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni, come stabilito dall’art. 6 del medesimo decreto. 7. - Elementi da indicare nella comunicazione per dati aggregati 7.1 Relativamente alle operazioni documentate da fattura, gli elementi informativi relativi alle operazioni attive e passive da comunicare in forma aggregata sono, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive: - la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale; - il numero delle operazioni aggregate; - l’importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti; - l’importo totale delle operazioni fuori campo IVA; - l’importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura; - l’importo totale delle note di variazione; - l’imposta totale sulle operazioni imponibili; - l’imposta totale relativa alle note di variazione. 7.2 Nell’individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato fa riferimento alla data di emissione o ricezione del documento. 8. - Termini di invio della comunicazione telematica 8.1 Per le comunicazioni relative al 2012, i soggetti di cui al punto 1 che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, trasmettono la comunicazione entro il 12 novembre 2013; gli altri soggetti, in capo ai quali sussiste l’obbligo di comunicazione, trasmettono la comunicazione entro il 21 novembre 2013. 8.2 Per le comunicazioni relative al 2013 e successivi, i soggetti di cui al punto 1 che effettuano la liquidazione mensile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, trasmettono la comunicazione entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento; gli altri soggetti, in capo ai quali sussiste l’obbligo di comunicazione, 16 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 197 Provvedimento 2 agosto 2013 trasmettono la comunicazione entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. 9. - Annullamento della comunicazione e comunicazione sostitutiva 9.1 La procedura di annullamento dei file inviati è attiva fino al termine di un anno dalle scadenze dei termini stabiliti al punto 8. 9.2 La procedura di sostituzione di un file, precedentemente inviato, con uno nuovo riferito allo stesso periodo, è attiva fino al termine di un anno dalla scadenza del termine stabilito al punto 8. 10. - Modalità di trasmissione dei dati 10.1 La comunicazione avviene in conformità del modello, allegato al presente provvedimento, da compilare secondo le unite istruzioni e con le modalità di cui ai successivi punti. 10.2 Il modello di cui al punto precedente è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it. 10.3 I soggetti tenuti alla comunicazione di cui al punto 1 utilizzano il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline) in relazione ai requisiti da essi posseduti per la presentazione telematica delle dichiarazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 32217 e successive modificazioni. 10.4 Per la trasmissione dei dati, è possibile avvalersi dei soggetti di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del citato D.P.R. n. 322/9818. 10.5 La trasmissione telematica dei dati è effettuata utilizzando i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, anche al fine di verificare la congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente atto. 10.6 L’Agenzia delle Entrate rende gratuitamente disponibile il software di controllo necessario per verificare la congruenza dei dati da trasmettere con quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente atto. Il predetto controllo deve essere eseguito obbligatoriamente prima della trasmissione telematica della comunicazione, pena lo scarto della comunicazione medesima. 10.7 Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione. 11. - Ricevute 11.1 La trasmissione dei dati si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati medesimi. 17 18 198 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. Provvedimento 2 agosto 2013 11.2 L’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta trasmissione dei dati mediante una ricevuta contenuta in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline), generati secondo le modalità descritte al paragrafo 2 ed al paragrafo 3 dell’allegato tecnico al decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni. 11.3 Salvo cause di forza maggiore, le ricevute sono rese disponibili per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file all’Agenzia delle Entrate. 11.4 La ricevuta di cui al punto 11.2 non è rilasciata e, conseguentemente, i dati si considerano non trasmessi qualora il file che li contiene sia scartato per uno dei seguenti motivi: - mancato riconoscimento del codice di autenticazione o del codice di riscontro di cui ai citati allegati tecnici del decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni; - codice di autenticazione o codice di riscontro duplicato, a fronte dell’invio dello stesso file avvenuto erroneamente più volte; - file non elaborabile, in quanto non verificato utilizzando il software di controllo di cui al punto 10.5; - mancato riconoscimento del soggetto tenuto alla trasmissione dei dati, nel caso di trasmissione telematica effettuata da un soggetto di cui al punto 10.3. 11.5 Le circostanze elencate al punto precedente sono comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporne la corretta trasmissione entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto. 12. - Trattamento dei dati 12.1 I dati e le notizie che pervengono all’Anagrafe tributaria sono raccolti e ordinati su scala nazionale al fine della valutazione della capacità contributiva, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti. 12.2 I dati e le notizie raccolti, trasmessi nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei cosiddetti “data warehouse”, che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali e di individuare esclusivamente i soggetti che posseggono i requisiti fissati per l’esecuzione dei controlli fiscali, anche ai fini della determinazione sintetica del reddito. 12.3 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle Entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate. 13. - Sicurezza dei dati 13.1 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e 199 Provvedimento 2 agosto 2013 della tipologia delle operazioni svolte, nonché della conservazione delle copie di sicurezza. 14. - Disposizioni transitorie e finali 14.1 Il provvedimento del 22 dicembre 201019 e le relative specifiche tecniche di trasmissione restano in vigore per le operazioni relative ad annualità precedenti al 2012. Motivazioni Con il presente provvedimento sono stabilite le modalità tecniche ed i termini relativi alla comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e delle operazioni di cui all’articolo 3, comma 2-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Il citato articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2010 prevedeva l’obbligo per i soggetti passivi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di comunicare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute, per le quali, nel corso del periodo d’imposta, i corrispettivi dovuti dal cessionario o committente, o al cedente o prestatore, secondo le condizioni contrattuali, avessero superato la soglia di tremila euro, al netto dell’imposta per le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, ovvero di tremilaseicento euro, comprensiva dell’imposta sul valore aggiunto, per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura. In un’ottica di semplificazione, il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, riformulando la disposizione dell’articolo 21, ha facilitato l’adempimento prescrivendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, per le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura occorre comunicare, per ciascun cliente e fornitore, tutte le operazioni effettuate, indipendentemente dall’importo. Il presente provvedimento è il risultato dell’adeguamento alle novità introdotte nel 2012 e di un articolato confronto con le Associazioni di categoria che hanno fornito una fattiva risposta anche alle richieste di collaborazione dell’Agenzia del 1° ottobre 2012, nell’ambito dei lavori del tavolo tecnico istituito al fine di rilevare gli adempimenti a carico dei contribuenti e di pervenire alla riduzione e semplificazione degli stessi, anche mediante l’accorpamento degli obblighi di comunicazione. Come anticipato nel Comunicato stampa del 15 aprile 2013, la trasmissione dei dati delle operazioni rilevanti ai fini IVA relative al 2012, a seguito delle rilevanti modifiche normative e delle semplificazioni amministrative resesi necessarie, 19 200 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. Provvedimento 2 agosto 2013 il presente provvedimento sintetizza l’esito della predetta attività e fornisce risposte alle principali problematiche emerse in sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel provvedimento del 22 dicembre 2010. Il provvedimento prevede che per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura (operazioni cosiddette business to consumer), rimane ferma la comunicazione delle operazioni di importo non inferiore a tremilaseicento euro al lordo dell’IVA. Il presente provvedimento, per finalità di semplificazione, prevede, altresì, che la comunicazione analitica delle operazioni in contanti legate al turismo, sia effettuata utilizzando il modello allegato al provvedimento stesso. Il provvedimento indica, inoltre, alcune esclusioni soggettive e oggettive dall’obbligo di comunicazione già previste nella circolare n. 24/E del 30 maggio 2011 dell’Agenzia delle entrate, oltre che ulteriori interventi di semplificazione effettuati a seguito delle richieste delle associazioni di categoria. Tra le altre semplificazioni, prevede che la comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica ovvero in forma aggregata, ad eccezione di alcune ipotesi espressamente indicate per le quali l’opzione dell’invio dei dati in forma aggregata non è consentita. Il provvedimento chiarisce che l’emissione della fattura, in sostituzione di altro idoneo documento fiscale, determina, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione anche se di importo inferiore alla soglia dei tremilaseicento euro al lordo dell’imposta sul valore aggiunto. Per motivi di semplificazione, prevede che, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, i soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, possono comunicare le operazioni attive per le quali viene emessa fattura, relative agli anni 2012 e 2013, di importo unitario pari o superiore a euro tremilaseicento al lordo dell’imposta sul valore aggiunto. Prevede, inoltre, sempre per finalità di semplificazione, che qualora, in luogo delle fatture emesse o ricevute di importo inferiore a 300 euro sia stato annotato il documento riepilogativo di cui all’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1966, n. 695, nella comunicazione devono essere indicati il numero del documento, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni, l’ammontare complessivo dell’imposta. Per gli operatori commerciali che svolgono attività di leasing finanziario ed operativo e di locazione e/o di noleggio di autovetture, caravan, altri veicoli, unità da diporto e aeromobili è prevista, a decorrere dalle operazioni relative all’anno 2012, la possibilità di utilizzare, in luogo del tracciato record allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 21 novembre 2011, il modello allegato al presente provvedimento. I soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto che devono dare comunicazione delle avvenute registrazioni degli acquisti da operatori economici sammarinesi ai sensi dell’art. 16, lettera b), del D.M. 24 dicembre 1993, dovranno comunicare le operazioni annotate dal 1° ottobre 2013, non più in modalità cartacea, ma utilizzando il modello ed il tracciato allegati al presente provvedimento, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui hanno effettuato le annotazioni nei registri. 201 Provvedimento 2 agosto 2013 I soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto, comunicano i dati relativi alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2013 nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, utilizzando il modello allegato, nei termini ordinariamente previsti dalla specifica disciplina di riferimento. Conseguentemente, i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 maggio 2010 e 5 luglio 2010 recanti, rispettivamente l’approvazione del modello per l’effettuazione delle comunicazioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse all’Agenzia delle entrate, sono abrogati. Al fine di limitare la platea dei soggetti obbligati alla comunicazione in parola ed in ragione del divieto fissato dall’articolo 6, comma 4, dello Statuto del contribuente, restano escluse dall’obbligo comunicativo le operazioni già monitorate dall’Amministrazione finanziaria. Ad esempio, non devono essere comunicate le operazioni che costituiscono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, del comma 1bis del citato art. 21e ai sensi delle altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all’Anagrafe tributaria. Con il provvedimento viene approvato un apposito modello di comunicazione per la trasmissione dei dati tramite il servizio telematico Entratel ovvero Internet (Fisconline); il contribuente ha facoltà di avvalersi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni. Viene precisato che i dati si considerano trasmessi soltanto al momento in cui è completata la procedura di ricezione; a tal fine l’Agenzia delle entrate attesta l’avvenuta trasmissione dei dati mediante apposite ricevute, rese disponibili entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di invio, salvo cause di forza maggiore. Le specifiche tecniche allegate al provvedimento individuano, altresì, i motivi che possono dar luogo allo scarto del file contenente i dati. Nel caso in cui si verifichi una delle circostanze che danno luogo allo scarto, le stesse saranno comunicate, sempre per via telematica, al soggetto che ha effettuato la trasmissione del file, il quale è tenuto a riproporre la corretta trasmissione entro cinque giorni lavorativi successivi dalla comunicazione di scarto. Il provvedimento chiarisce che eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate e ne sarà data relativa comunicazione. Il provvedimento precisa che la procedura di annullamento dei file inviati è attiva fino al termine di un anno dalla scadenza e che la sostituzione di un file, precedentemente inviato, con uno nuovo riferito allo stesso periodo, è attiva fino al termine di un anno dalla scadenza. Il provvedimento, infine, precisa che il precedente del 22 dicembre 2010 e le relative specifiche tecniche di trasmissione restano in vigore per le operazioni relative ad annualità anteriori al 2012. 202 Provvedimento 2 agosto 2013 Riferimenti normativi a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1); Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). b) Disciplina normativa di riferimento Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ed integrazioni (Art. 21). Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (Art. 2, comma 6; 3, comma 2-bis). Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Artt. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 22, 23, 24, 25, 32-bis, 74-ter). Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695 (Art. 6, commi 1 e 6). Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Art. 27, commi da 1 a 3). Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Art. 1, commi da 96 a 116 e comma 361). Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 [Art. 4, primo comma, lettere a) e b); art. 7]. Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Art. 6, comma 4). Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Art. 49). Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (Art. 3, commi 2-bis e 3). Decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 maggio 2010. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 luglio 2010. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 dicembre 2010. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 21 novembre 2011. La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Allegati (omissis). 203 D.M. 2 agosto 2013 DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 2013 Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in altro Stato dell’UE o SEE (“Exit Tax”) in Italia (G.U. n. 188 del 12 agosto 2013) IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e, in particolare, l’art. 166, recante la disciplina del trasferimento all’estero della residenza o della sede; Visto l’art. 91 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante “Modifiche alla disciplina del trasferimento all’estero della residenza fiscale dei soggetti che esercitano imprese commerciali. Procedura d’infrazione n. 2010/4141”; Visto il comma 2-quater del citato art. 166 che consente ai soggetti che trasferiscono la residenza, ai fini delle imposte sui redditi, in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’art. 168-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari, di richiedere la sospensione degli effetti del realizzo, in alternativa a quanto stabilito al comma 1 del predetto art. 166; Visto il comma 2-quinquies dello stesso art. 166, che demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare l’adozione delle disposizioni di attuazione del comma 2-quater, al fine di individuare, tra l’altro, le fattispecie che determinano la decadenza della sospensione, i criteri di determinazione dell’imposta dovuta e le modalità di versamento; Decreta: Articolo 1 1. I soggetti esercenti imprese commerciali che trasferiscono la residenza, ai sensi dell’art. 166, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in Stati appartenenti all’Unione europea ovvero in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’art. 168-bis, comma 1, del TUIR con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione dei crediti tributari comparabile a quella assicurata dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010, possono optare, nei termini e alle condizioni di cui al presente decreto, per la sospensione della riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla plusvalenza, unitariamente determinata, in base al valore normale dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale, che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Nei suddetti componenti si comprendono il valore dell’avviamento e quello delle funzioni e dei rischi propri dell’impresa, determina204 D.M. 2 agosto 2013 ti sulla base dell’ammontare che imprese indipendenti avrebbero riconosciuto per il loro trasferimento. Le disposizioni del presente decreto si applicano, altresì, se una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato è trasferita in un altro degli Stati indicati nel primo periodo. 2. La sospensione di cui al comma 1 non può riguardare: a) i maggiori e i minori valori dei beni di cui all’art. 85 del TUIR; b) i fondi in sospensione di imposta di cui al comma 2 dell’art. 166 del TUIR, non ricostituiti nel patrimonio contabile della stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato; c) gli altri componenti positivi e negativi che concorrono a formare il reddito dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, ivi compresi quelli relativi a esercizi precedenti, e non attinenti ai cespiti trasferiti, la cui deduzione o tassazione sia stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR. 3. Le imposte sui redditi, relative alla plusvalenza di cui al comma 1 realizzata nel periodo in cui avviene il trasferimento e della quale è sospesa la tassazione, sono determinate in via definitiva, senza tener conto delle minusvalenze e/o delle plusvalenze realizzate successivamente al trasferimento stesso. 4. Le perdite di esercizi precedenti non ancora utilizzate compensano prioritariamente il reddito dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, comprensivo dei componenti di cui al comma 2; l’eccedenza, unitamente all’eventuale perdita di tale periodo, compensa la plusvalenza di cui al comma 1. Per le eventuali perdite ancora residue, resta ferma l’applicazione dell’art. 166, comma 2-bis, del TUIR. 5. L’opzione di cui al comma 1 può essere esercitata anche distintamente per ciascuno dei cespiti o componenti non confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato; a tal fine la plusvalenza di cui al comma 1 è riferita a ciascun cespite o componente trasferito in base al rapporto tra il suo maggior valore e il totale dei maggiori valori trasferiti. 6. Le imposte sui redditi oggetto di sospensione sono versate nell’esercizio in cui si considerano realizzati, ai sensi delle disposizioni del TUIR, gli elementi dell’azienda o del complesso aziendale trasferiti. Per le partecipazioni diverse da quelle dell’art. 85 del TUIR, la riscossione avviene, oltre che in sede di cessione, anche nell’esercizio di distribuzione degli utili o delle riserve di capitale. Sull’importo sospeso sono dovute garanzie proporzionali all’importo dell’imposta sospeso. 7. In alternativa al pagamento immediato e alla modalità di riscossione delle imposte sui redditi prevista dal comma 6, le imposte stesse, anche relative a ciascun cespite, possono essere versate in quote costanti con riferimento all’esercizio in cui ha efficacia il trasferimento e nei nove successivi, maggiorate degli interessi nella misura prevista dall’art. 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2411. Sono, inoltre, dovute garanzie proporzionali all’importo dell’imposta sospeso. L’esercizio dell’opzione comporta il venir meno degli obblighi di monitoraggio annuale. 1 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 205 D.M. 2 agosto 2013 8. Costituisce ipotesi di decadenza della sospensione e, pertanto, comporta il versamento dell’imposta residua con riferimento all’esercizio in cui ha efficacia l’operazione di trasferimento di sede in uno Stato diverso dagli Stati appartenenti all’Unione europea o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’art. 168-bis, comma 1, del TUIR, di liquidazione o estinzione del soggetto estero nonché di conferimento ovvero di fusione o scissione che comportano il trasferimento dell’azienda ad altro soggetto residente in uno Stato diverso da quelli sopra richiamati. 9. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di esercizio dell’opzione e del versamento rateale, di prestazione delle garanzie ai fini del riconoscimento della sospensione e del rilascio delle stesse, nonché le modalità di monitoraggio annuale delle plusvalenze in sospensione, mediante la dichiarazione dei redditi e/o un’apposita comunicazione. La richiesta della prestazione di garanzie dovrà comunque tenere conto dell’ammontare delle imposte la cui riscossione è sospesa, prevedendo delle soglie di esenzione per importi di modesta entità, e di altri criteri tesi a valutare in modo oggettivo la rischiosità della posizione del contribuente. I medesimi provvedimenti possono, altresì, individuare cause di decadenza della sospensione connesse al venir meno delle garanzie o alla mancata presentazione delle dichiarazioni o comunicazioni relative al monitoraggio annuale delle plusvalenze. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana. 206 D.L. 8 agosto 2013, n. 91 DECRETO-LEGGE 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 1121 Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo (G.U. n. 186 del 9 agosto 2013; G.U. n. 236 dell’8 ottobre 2013) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali, con particolare riferimento alla necessità indifferibile di garantire misure immediate di tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale italiano, in particolare per il sito Unesco delle “Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata”, per la prosecuzione delle attività di inventariazione e digitalizzazione del patrimonio culturale italiano, per l’attuazione del progetto “Nuovi Uffizi” e per la realizzazione del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni urgenti per il rilancio del cinema, delle attività musicali e dello spettacolo dal vivo, al fine di rilanciare il settore, ponendo rimedio a condizione di difficoltà economico-finanziaria e patrimoniale di taluni enti lirici e ripristinando immediatamente condizioni minime di programmazione e attrattività nel territorio italiano per l’industria di produzione cinematografica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2013; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dell’economia e delle finanze, dell’istruzione, dell’università e della ricerca e per gli affari regionali e le autonomie; Emana il seguente decreto-legge: 1 Cfr. art. 15, comma 5, L. 23 agosto 1988, n. 400 (efficacia delle modifiche apportate in sede di conversione) il cui testo è riportato in «Cod. Rif. Trib.» II vol. 207 D.L. 8 agosto 2013, n. 91 Capo I DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TUTELA, IL RESTAURO E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO Articoli da 1 a 6 (omissis). Capo II DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DEL CINEMA, DELLE ATTIVITÀ MUSICALI E DELLO SPETTACOLO DAL VIVO Art. 7 - Misure urgenti per la promozione della musica di giovani artisti e compositori emergenti, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore2 1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, ai fini delle imposte sui redditi, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all’articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo,3 esistenti almeno dal 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d’imposta4 nella misura del 30 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, fino all’importo massimo di 200.000 euro nei tre anni d’imposta. 2. Il credito di imposta di cui al comma 1 è riconosciuto esclusivamente per opere prime o seconde, a esclusione delle demo autoprodotte, 5 di nuovi talenti definiti come artisti, gruppi di artisti, compositori o artisti-interpreti. Nel caso di gruppi di artisti, il gruppo può usufruire del credito d’imposta solo se nella stessa annualità più della metà dei componenti non ne abbiano già usufruito6. 3. Per accedere al credito d’imposta di cui al comma 1, le imprese hanno l’obbligo di spendere un importo corrispondente all’ottanta per cento del beneficio concesso nel territorio nazionale, privilegiando la formazione e l’apprendistato in tutti i settori tecnici coinvolti. 4. Le imprese di cui al comma 1 possono accedere al credito d’imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione euro2 Rubrica così modificata, in sede di conversione, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112. Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte , in sede di conversione, dalla L. ottobre 2013, n. 112. 4 Le parole riportate in corsivo sono così sostituite, in sede di conversione, dalla L. ottobre 2013, n. 112. 5 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte , in sede di conversione, dalla L. ottobre 2013, n. 112. 6 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto, in sede di conversione, dalla L. ottobre 2013, n. 112. 3 208 7 7 7 7 D.L. 8 agosto 2013, n. 91 pea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore (“de minimis”). Esse, inoltre, non devono essere controllate7, da parte di un editore di servizi media audiovisivi. 5. Il credito d’imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2418, e successive modificazioni. 6. Le disposizioni applicative del presente articolo, con riferimento, in particolare, alle tipologie di spese eleggibili, alle procedure per la loro ammissione al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile per singola registrazione fonografica o videografica, ai criteri di verifica e accertamento dell’effettività delle spese sostenute, nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto10. 7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione dei crediti d’imposta di cui al comma 1, pari a 4,5 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede ai sensi dell’articolo 15. Commi 8 e 8-bis (omissis). Art. 8 - Disposizioni urgenti concernenti il settore cinematografico e audiovisivo 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 325 a 328 e da 330 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 24411, e successive modificazioni, sono rese permanenti. 2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, quanto previsto al comma 1 si estende ai produttori indipendenti di opere audiovisive, come definiti nel comma 5. 3. Il beneficio previsto dai commi 1 e 2 è concesso nel limite massimo complessivo di spesa di 110 milioni di euro a decorrere dal 2014. 4. Le disposizioni applicative dei commi 1 e 2, nonché quelle finalizzate a garantire il rispetto del limite massimo di spesa di cui al comma 3 anche con riferi7 La parola riportata in corsivo è stata così sostituita, in sede di conversione, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112. 8 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 9 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 10 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, in sede di conversione, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112. 11 Cfr. in questo volume il testo della norma citata. 209 D.L. 8 agosto 2013, n. 91 mento ai limiti da assegnare rispettivamente al beneficio di cui al comma 1 e al beneficio di cui al comma 2, sono dettate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5. Ai soli fini del comma 2 del presente articolo, per produttori indipendenti di opere audiovisive si intendono gli operatori di comunicazione che svolgono attività di produzioni audiovisive, che non sono controllati da o collegati a emittenti, anche analogiche, che per un periodo di tre anni non destinino almeno il 90 per cento della propria produzione ad una sola emittente, e che detengano diritti relativi alle opere sulle quali sono richiesti i benefici, secondo specifiche disposizioni adottate nel medesimo decreto di cui al comma 4. Comma 6 (omissis). 7. L’efficacia del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere l’autorizzazione alla Commissione europea. Commi 8 e 9 (omissis). (Articolo così sostituito, in sede di conversione, dalla L. 7 ottobre 2013, n. 112). Art. 9 - Disposizioni urgenti per assicurare la trasparenza, la semplificazione e l’efficacia del sistema di contribuzione pubblica allo spettacolo dal vivo e al cinema Commi da 1 a 5 (omissis). 6. Sono tenute esenti dall’imposta di bollo, come prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 64212, e successive modificazioni, le istanze presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto presso le competenti direzioni generali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dei seguenti provvedimenti: a) e b) (omissis); c) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 2813, e successive modificazioni, recante “Riforma delle attività cinematografiche”; d) (omissis); e) commi da 325 a 337 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 24414, e successive modificazioni, in materia di agevolazioni fiscali per le attività cinematografiche. Comma 7 (omissis). Articoli 10 e 11 (omissis). 12 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 14 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 13 210 D.L. 8 agosto 2013, n. 91 Capo III DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE EFFICIENTI RISORSE AL SISTEMA DEI BENI, DELLE ATTIVITÀ CULTURALI Articoli da 12 a 15 (omissis). Art. 16 - Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 211 D.L. 31 agosto 2013, n. 102 DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 1241 Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici (G.U. n. 204 del 31 agosto 2013 - suppl. ord.; G.U. n. 254 del 29 ottobre 2013 - suppl. ord.) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in materia di imposta municipale propria, nei termini previsti dal decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di attivare misure che favoriscano l’accesso al bene casa, anche attraverso il sostegno di mutui meritevoli di intervento sociale e la riduzione dell’imposizione sui redditi derivanti dalle locazioni; Ritenuta, ancora, la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione e per altri adempimenti degli enti locali, nonché di adottare misure per salvaguardare le esigenze di liquidità e per completare il processo normativo di armonizzazione dei sistemi contabili di tali enti; Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e di trattamenti pensionistici; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2013; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell’interno, del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; Emana il seguente decreto-legge: 1 Cfr. art. 15, comma 5, L. 23 agosto 1988, n. 400 (efficacia delle modifiche apportate in sede di conversione) il cui testo è riportato in «Cod. Rif. Trib.» II vol. 212 D.L. 31 agosto 2013, n. 102 Titolo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMU, DI ALTRA FISCALITÀ IMMOBILIARE, DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE E DI FINANZA LOCALE Art. 1 - Abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54 1. Per l’anno 2013 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Art. 2 - Altre disposizioni in materia di IMU 1. Per l’anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l’imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno5. Comma 2 (omissis). 3. Alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 5046, dopo le parole: “sanitarie,”, sono inserite le seguenti: “di ricerca scientifica,”. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014. 4. Ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all’abitazione principale. Per l’anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all’abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 20087, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008. (Comma così modificato, in sede di conversione, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124). 5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di IMU concernente 2 Cfr. in questo volume il testo della norma citata. Cfr. in questo volume il testo della norma citata. 4 Cfr. in questo volume il testo della norma citata. 5 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124. 6 Cfr. in questo volume il testo della norma citata. 7 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 3 213 D.L. 31 agosto 2013, n. 102 l’abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia8 posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l’anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º luglio9. 5-bis. Ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all’imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l’applicazione del presente comma. (Comma aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124). 5-ter. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 21210, l’articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 20111, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 7012, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l’inserimento dell’annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 55713, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda. (Comma aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124). Articoli 3 e 4 (omissis). 8 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte, in sede di conversione, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124. 9 Il periodo riportato in corsivo è stato aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124. 10 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 11 Cfr. in questo volume il testo della norma citata. 12 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 13 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 214 D.L. 31 agosto 2013, n. 102 Art. 5 - Disposizioni in materia di TARES 1. Per l’anno 2013 il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 199714, da adottarsi entro il termine fissato dall’articolo 8 per l’approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all’articolo 14 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 20115, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti: a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile16; b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell’articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 201117, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all’autocompostaggio, come definito dall’articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni18. 2. Il comma 19 dell’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 20119, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: (omissis)20. (Comma così sostituito, in sede di conversione, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124). 3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui 14 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 16 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte, in sede di conversione, dalla L. 20 ottobre 2013, n. 124. 17 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 18 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte, in sede di conversione, dalla L. 20 ottobre 2013, n. 124. 19 Cfr. in questo volume il testo della norma citata. 20 La parte omessa è stata trasfusa nella disposizione modificata. 15 215 D.L. 31 agosto 2013, n. 102 all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi21. 4. Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell’ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti. 4-bis. Nel caso in cui il versamento relativo all’anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all’invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all’applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo. (Comma aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124). Comma 4-ter (omissis). 4-quater. In deroga a quanto stabilito dall’articolo 14, comma 46, del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 20122, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l’anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall’articolo 8 del presente decreto per l’approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 201123, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l’invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l’anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell’anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso. (Comma aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124). Articoli 6 e 7 (omissis). Art. 8 - Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali Comma 1 (omissis). 2. Per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 20124, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di 21 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte, in sede di conversione, dalla L. 20 ottobre 2013, n. 124. 22 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 23 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 24 Cfr. in questo volume il testo della norma citata. 216 D.L. 31 agosto 2013, n. 102 ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l’indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente25. Comma 3 (omissis). Articolo 9 (omissis). Titolo II Articoli da 10 a 11-bis (omissis). Titolo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA FINANZIARIA E DI ENTRATA IN VIGORE Art. 12 - Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi 1. In deroga all’articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 21226, all’articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 91727, le parole: “lire due milioni e 500 mila” sono sostituite dalle seguenti: (omissis)28. (Comma modificato, in sede di conversione, dalla L. 20 ottobre 2013, n. 124). 2. Nel limite di euro 630 per il periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché di euro 53029 a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono compresi i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d’imposta 2000. 2-bis. A decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell’articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 20930, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d’imposta cessa l’applicazione delle disposizioni del com- 25 Le parole riportate in corsivo sono state aggiunte, in sede di conversione, dalla L. 20 ottobre 2013, n. 124. 26 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 27 . Cfr. in questo volume il testo della norma citata 28 La parte omessa è stata trasfusa nella disposizione modificata. 29 Le parole riportate in corsivo sono state così sostituite, in sede di conversione, dalla L. 20 ottobre 2013, n. 124. 30 Trattasi del contributo sui premi delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti. 217 D.L. 31 agosto 2013, n. 102 ma 76 dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 9231. (Comma aggiunto, in sede di conversione, dalla L. 20 ottobre 2013, n. 124). Articoli da 13 a 15 (omissis). Art. 16 - Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Allegati (omissis). 31 218 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. D.L. 12 settembre 2013, n. 104 DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 1041 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (G.U. n. 214 del 12 settembre 2013) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, per l’avvio dell’anno scolastico, di emanare disposizioni a favore degli studenti, delle famiglie e delle istituzioni scolastiche, dirette a rendere effettivo il diritto allo studio, ad assicurare la tutela della salute nelle scuole, a ridurre le spese per l’istruzione, ad arricchire l’offerta formativa, a valorizzare il merito, a migliorare il funzionamento delle istituzioni dell’alta formazione artistica e musicale e a semplificare le procedure nelle università e negli enti di ricerca; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 settembre 2013; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge: Capo I DISPOSIZIONI PER GLI STUDENTI E PER LE FAMIGLIE Art. 1 - Welfare dello studente 1. Al fine di favorire il raggiungimento dei più alti livelli negli studi nonché il conseguimento del pieno successo formativo, incrementando l’offerta di servizi per facilitare l’accesso e la frequenza dei corsi nell’anno scolastico 2013-2014, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per l’anno 2014 per l’attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso dei requisiti di cui al comma 2. 2. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi al beneficio sulla base di requisiti inerenti a: a) merito negli studi risultante dalla valutazione scolastica del profitto conseguito nel percorso formativo; b) esigenza di servizi di ristorazione o trasporto non soddisfatta con altri benefici erogati da amministrazioni pubbliche; 1 Al momento della redazione di questo volume il presente decreto-legge non è stato ancora convertito in legge. 219 D.L. 12 settembre 2013, n. 104 c) condizioni economiche individuate sulla base dell’Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni. 3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite tra le regioni, sulla base del numero degli studenti, le risorse di cui al comma 1 e sono definiti la tipologia dei benefici e i requisiti per l’accesso agli stessi, nonché le modalità di monitoraggio dei risultati ottenuti. Nei successivi 30 giorni ciascuna Regione pubblica un bando per l’erogazione dei benefici agli studenti, nel quale sono indicati la natura e l’entità dei benefici, le modalità per la presentazione delle domande, anche in via telematica, nonché i criteri per la formazione delle graduatorie. Le risorse sono attribuite sulla base delle graduatorie regionali fino a esaurimento delle risorse stesse. 4. I pagamenti relativi all’attuazione degli interventi di cui al comma 1, finanziati con le risorse statali erogate alle Regioni, nei limiti dell’importo previsto, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni. Articoli da 2 a 9 (omissis). Capo II DISPOSIZIONI PER LE SCUOLE Art. 10 - Mutui per l’edilizia scolastica e detrazioni fiscali Commi 1 e 2 (omissis). 3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle università, fermo restando quanto già previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera i-octies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 9172, alla medesima lettera i-octies), dopo le parole: “successive modificazioni” sono inserite le seguenti: “, nonché a favore delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università”, e dopo le parole: “edilizia scolastica” sono inserite le seguenti: “e universitaria”. Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dall’anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Articoli da 11 a 19 (omissis). 2 220 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. D.L. 12 settembre 2013, n. 104 Capo III ALTRE DISPOSIZIONI Articoli da 20 a 25 (omissis). Art. 26 - Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale 1. Il comma 3 dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 233, è sostituito dal seguente: “3. Gli atti assoggettati all’imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall’imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.”. 2. L’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di euro 168 da disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato ad euro 200. 3. Le disposizioni del comma 2 hanno effetto dal 1° gennaio 2014 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Articolo 27 (omissis). Art. 28 - Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 3 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 221 D.M. 12 settembre 2013 DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 2013 Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche (G.U. n. 223 del 23 settembre 2013) IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l’art. 16 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante “Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche”; Visto il comma 1 del citato art. 16 che demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la definizione delle modalità per individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate e delle modalità di destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi nonché ogni altra disposizione attuativa; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; Visto il decreto interministeriale 8 marzo 2013, di approvazione della Strategia energetica nazionale; Decreta: Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione 1. Una quota dell’imposta sul reddito delle società (IRES) di cui al titolo II del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), versata dai soggetti di nuova costituzione che hanno sede legale nelle regioni a statuto ordinario e svolgono nelle stesse regioni, in base a concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, le attività di coltivazione relative a progetti di sviluppo presentati a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, individuate dalla codifica ATECO B06, relativamente all’attività prevalente, è iscritta in apposito Fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, denominato di seguito “Fondo”. La quota è determinata applicando all’imposta complessivamente versata dai soggetti di cui al comma 1, nettizzata come indicato al comma 2 dell’art. 2, l’aliquota del 30 per cento, fino ad un ammontare non superiore a euro 130.000.000, e l’aliquota del 15 per cento sull’eccedenza. I soggetti di cui al primo periodo non possono esercitare le opzioni di cui agli articoli 115 e 117 del TUIR. 2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a finanziare interventi per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi, relativi agli Accordi di sviluppo di cui all’art. 3. 222 D.M. 12 settembre 2013 3. L’intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo regionale, provinciale o locale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale. 4. La quota di cui al comma 1 è riferita all’imposta sul reddito delle società relativa ai nuovi progetti di sviluppo, di cui al medesimo comma 1, coerenti con la strategia energetica nazionale e realizzati nell’ambito di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma. Art. 2 - Programmazione del Fondo ed individuazione degli interventi o dei programmi da finanziare 1. L’imposta versata dai soggetti di cui all’art. 1 affluisce distintamente per saldo e acconto in appositi articoli del capitolo 1024 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio statale. 2. Annualmente, una quota corrispondente alla misura di cui all’art. 1, comma 1, delle somme affluite nell’esercizio precedente agli appositi articoli di cui al comma 1, nettizzate dei crediti IRES utilizzati in compensazione in sede di versamento unitario con il modello F24 ovvero rimborsati dall’Agenzia delle entrate è iscritta - comunque per un importo complessivo non superiore a 50 milioni di euro annui - sul Fondo, per essere destinata al finanziamento degli interventi indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 1. Fermo restando il limite massimo di iscrizione di 50 milioni di euro, nel caso in cui la predetta quota superi l’importo di 50 milioni di euro, ai fini della ripartizione delle risorse del fondo tra i territori di insediamento dei nuovi impianti produttivi che hanno generato il maggior gettito, si adotterà il criterio proporzionale. 3. L’iscrizione annuale di cui al comma 2 ha luogo con il disegno di legge di assestamento del bilancio per l’esercizio in corso. 4. Entro il mese di marzo di ciascun anno, l’Agenzia delle entrate comunica ai Ministeri dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico l’ammontare dei versamenti IRES e delle compensazioni di crediti IRES effettuati, nell’anno precedente, dai soggetti di cui all’art. 1, attraverso il sistema dei versamenti unitari di cui all’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 19971, distinti per soggetto passivo, nonché l’importo dei rimborsi di crediti IRES erogati, nello stesso periodo, in favore dei medesimi soggetti. Ai fini di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico comunica all’Agenzia delle entrate, entro il mese di febbraio, l’elenco dei soggetti, con i relativi codici fiscali, per i quali occorre fornire le informazioni. 5. Entro il successivo mese di ottobre il Ministero dello sviluppo economico trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze, per la conseguente ripartizione delle risorse del Fondo, l’elenco degli interventi o dei programmi da finanziare rientranti negli accordi di cui all’art. 3, nel limite delle risorse disponibili. 1 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 223 D.M. 12 settembre 2013 Art. 3 - Accordi istituzionali di sviluppo 1. Per le finalità di cui all’art. 1, il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, stipula con ogni Regione e amministrazione competente per i nuovi progetti di sviluppo di cui all’art. 1, comma 4, specifici accordi istituzionali di sviluppo ai sensi della normativa vigente (di seguito “Accordo”) per individuare gli interventi infrastrutturali e occupazionali finanziati con il Fondo, nonché i tempi e le modalità di attuazione, di monitoraggio e revoca in caso di mancato utilizzo delle risorse. L’accordo viene aggiornato annualmente sulla base delle risorse che si rendono disponibili e del monitoraggio degli interventi. Commi da 2 a 5 (omissis). Art. 4 - Efficacia 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle società costituite a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, che realizzano nuovi progetti di cui all’art. 1, comma 4. 2. Il presente decreto si applica per i dieci periodi di imposta successivi al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio degli impianti relativi ai nuovi progetti di sviluppo. 224 D.M. 16 settembre 2013 DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 2013 Modifica del decreto 21 febbraio 2013, recante attuazione dei commi da 491 a 499, dell’art. 1, della legge n. 228/2012 (stabilità 2013) Imposta sulle transazioni finanziarie (G.U. n. 221 del 20 settembre 2013) IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013); Visto, in particolare, l’articolo 1, comma 500, della citata legge n. 228 del 2012, il quale prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione dell’imposta di cui ai commi da 491 a 499 del citato articolo 1, compresi gli eventuali obblighi dichiarativi; Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013, recante attuazione dei commi da 491 a 499 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228; Ritenuto di dover modificare il citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2013 al fine di completare l’attuazione dei predetti commi da 491 a 499; Decreta: Articolo 1 1. Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 febbraio 20131, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013, recante attuazione dei commi da 491 a 499 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 2282 sono apportate le seguenti modificazioni: da a) a d) (omissis); e) all’articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) (omissis); 2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “3. Ai soli fini del presente decreto e dell’applicazione dell’imposta di cui al comma 492: a) gli strumenti finanziari derivati ed i valori mobiliari che abbiano come sottostante o come valore di riferimento dividendi su azioni non sono inclusi nell’ambito di applicazione dell’imposta; b) le obbligazioni e i titoli di debito diversi da quelli di cui all’articolo 15, comma 1, lettere b) e b-bis), e i diritti di opzione sono considerati valori mobiliari di cui alla lettera b) del precedente comma 1.”; f) (omissis); g) all’articolo 9, comma 1, dopo il numero 4), sono inseriti i seguenti: 1) (omissis); 1 2 Cfr. in questo volume il testo della norma citata. Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 225 D.M. 16 settembre 2013 2) “11-bis) per le obbligazioni e titoli di debito, il numero di obbligazioni o titoli di debito acquistati o venduti moltiplicato per il prezzo di acquisto o vendita;”; h) all’articolo 15 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1: a) alla lettera b), dopo le parole “titoli di debito” sono aggiunte le seguenti: “, che contengono l’obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essi indicata”; da b) a e) (omissis); 2) (omissis); i) e j) (omissis). Articolo 2 1. Le modifiche al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 febbraio 20133 di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), numero 2) relativa alle obbligazioni e ai titoli di debito, lettera g), numero 2) e lettera h), numero 1), lettera a), hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3 226 Cfr. in questo volume il testo della norma citata. D.L. 15 ottobre 2013, n. 120 DECRETO-LEGGE 15 ottobre 2013, n. 1201 Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione (G.U. n. 242 del 15 ottobre 2013 - suppl. ord.) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, considerata la particolare congiuntura economica, di adottare misure finalizzate al riequilibrio della finanza pubblica in conformità ai parametri fissati dall’Unione europea, nonché di introdurre ulteriori misure in materia di finanza locale; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di immigrazione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2013; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell’interno, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; Emana il seguente decreto-legge: Articolo 1 (omissis). Art. 2 - Disposizioni in tema di finanza degli enti territoriali Commi da 1 a 5 (omissis). 6. All’articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 1912, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “A decorrere dal 2013 alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell’ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, verificato dai competenti Tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell’Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, decrescente e inferiore al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore 1 Al momento della redazione di questo volume il presente decreto-legge non è stato ancora convertito in legge. 2 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 227 D.L. 15 ottobre 2013, n. 120 medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo biennio. Alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell’ultimo triennio, un disavanzo sanitario, di competenza del singolo esercizio e prima delle coperture, inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle predette maggiorazioni, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie, in misura tale da garantire al finanziamento del Servizio sanitario regionale un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nel medesimo triennio. Le predette riduzioni o destinazione a finalità extrasanitarie sono consentite previa verifica positiva dei medesimi Tavoli e in presenza di un Programma operativo 2013-2015 approvato dai citati Tavoli, ferma restando l’efficacia degli eventuali provvedimenti di riduzione delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF e dell’IRAP secondo le vigenti disposizioni. Resta fermo quanto previsto dal presente comma in caso di risultati quantitativamente migliori e quanto previsto dal comma 86 in caso di determinazione di un disavanzo sanitario maggiore di quello programmato e coperto.”. Commi 7 e 8 (omissis). Articolo 3 (omissis). Art. 4 - Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Tabelle (omissis). 228 D.L. 31 ottobre 2013, n. 126 DECRETO LEGGE 31 ottobre 2013, n. 1261 Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio (G.U. n. 256 del 31 ottobre 2013) Art. 1 - Misure finanziarie urgenti Commi da 1 a 5 (omissis). 6. All’articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 782, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 18, è inserito il seguente: “18-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l’incremento dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 14, lettera b), non rileva ai fini della determinazione del limite massimo della variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.”. Commi da 7 a 15 (omissis). 16. All’articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: “4-bis. A decorrere dal 30 aprile 2014, con riferimento alle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, le amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base dei dati trasmessi dai creditori anche a mezzo fattura elettronica, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, comunicano l’importo dei pagamenti non effettuati relativi ai debiti certi, liquidi ed esigibili in essere alla data della comunicazione, per i quali sia stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Le comunicazioni sono effettuate entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine di decorrenza.”; b) dopo il comma 4-bis sono aggiunti i seguenti commi: “4-ter. La comunicazione di cui al comma 4-bis contiene: a) l’importo dei singoli debiti; b) il numero identificativo e la data di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento nonché il codice fiscale ovvero la partita Iva del creditore; c) la distinzione tra i debiti di parte corrente e quelli in conto capitale; 1 Al momento della redazione di questo volume il presente decreto-legge non è stato ancora convertito in legge. 2 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 3 Cfr. in questo volume il testo della norma citata. 229 D.L. 31 ottobre 2013, n. 126 d) l’evidenza dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2012. 4-quater. Entro 15 giorni dal pagamento, le pubbliche amministrazioni comunicano, mediante la piattaforma elettronica, i dati relativi al pagamento dei crediti di cui al comma 4-bis. 4-quinquies. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione entro i termini indicati nei commi 4-bis e 4-quater è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o misure analogamente applicabili. Comporta altresì l’applicazione di una sanzione pecuniaria, pari a 25 euro per ogni giorno di ritardo, da acquisire al bilancio dell’amministrazione. 4-sexies. Le informazioni acquisite nella piattaforma elettronica mediante le predette comunicazioni sono accessibili ed utilizzabili da parte di ciascuna pubblica amministrazione debitrice, anche ai fini della certificazione dei relativi crediti.”. Commi da 17 a 20 (omissis). Art. 2 - Interventi economici e misure a sostegno del territorio Commi da 1 a 6 (omissis). 7. Il fondo di cui all’articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 1124, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato, per l’anno 2013, di 35 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del comma 235 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 8. Al fine di garantire la continuità del programma Carta acquisti di cui all’articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 1125, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e l’avvio della sperimentazione del programma Carta acquisti di cui all’articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 56 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nelle more dell’espletamento della procedura di gara per l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all’articolo 81, comma 35, punto b) del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il contratto per la gestione del predetto servizio integrato, sottoscritto in data 24 marzo 2010, è prorogato fino al perfezionamento del contratto con il nuovo gestore. Commi da 9 a 18 (omissis). 19. Il comma 3-bis dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 237, è sostituito dal seguente: “3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e succes4 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 6 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» I vol. il testo della norma citata. 7 Cfr. in «Cod. Rif. Trib.» II vol. il testo della norma citata. 5 230 D.L. 31 ottobre 2013, n. 126 sive modificazioni, in alternativa all’imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un’imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell’isola minore, utilizzando compagnie di navigazione che forniscono collegamenti di linea o imbarcazioni che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti marittimi verso l’isola. L’imposta è riscossa, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali e che sono responsabili del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal comune con regolamento ai sensi del predetto articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l’omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d’imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l’articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l’imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento dell’imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione a determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali ed altresì interventi in materia di polizia locale e sicurezza, di mobilità e viabilità, di raccolta e smaltimento dei rifiuti, nonché dei relativi servizi pubblici locali.”. 20. I regolamenti comunali adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi nella parte in cui sono in linea con le disposizioni introdotte dal comma 19 e sono, comunque, resi conformi alle medesime disposizioni, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, pendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Art. 3 - Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Allegato 1 (omissis) 231 Indice cronologico della legislazione INDICE CRONOLOGICO DELLA LEGISLAZIONE D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto ................................................................................................................. 13 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642: Disciplina dell’imposta di bollo ...................... 15 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi ...................................................................................... 30 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602: Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito .............................................................................................................. 31 D.L. 30 settembre 1983, n. 512 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649: Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale ...................................................................... 41 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi ....................................................................................................................... 42 D.L. 28 giugno 1990, n. 167 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227: Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori ............................................................................................. 43 Legge 7 agosto 1990, n. 241: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ................................. 47 D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504: Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ..................................... 48 D.L. 30 agosto 1993, n. 331 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427: Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie ................................................................................... 49 L. 22 giugno 2000, n. 193: Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti .... 50 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A) ................. 51 233 Indice cronologico della legislazione D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) .................................................................... 52 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici ............................................................. 54 Legge 30 dicembre 2004, n. 311: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ..................................... 56 D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171: Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ..... 58 D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale ........................................................ 60 Legge 27 dicembre 2006, n. 296: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ..................................... 61 D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria ....................................................................................................................... 63 D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale .......... 65 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28: Attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali ..................................................................................... 67 L. 13 dicembre 2010, n. 220: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011).................................................. 68 D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie ........... 69 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23: Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale .................................................................................................................... 70 D.L. 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106: Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia ... 71 234 Indice cronologico della legislazione D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria .................. 73 Legge 12 novembre 2011, n. 183: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) ................................. 77 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici ........................................................................................ 79 D.L. 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 ..................... 85 D.L. 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: Misure urgenti per la crescita del Paese ........................................ 86 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario .................................................................................. 87 D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109: Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare ........ 90 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese ........... 91 D.M. 19 ottobre 2012: Modalità con le quali i crediti non prescritti certi liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo ai sensi dell’articolo 28-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ........................................................................................... 96 Legge 24 dicembre 2012, n. 228: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) ..................................... 97 D.M. 19 febbraio 2013: Modalità di utilizzo e gestione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 ............................................... 100 235 Indice cronologico della legislazione D.M. 21 febbraio 2013: Attuazione dei commi da 491 a 499 della legge n. 228/2012 (stabilità 2013) - Imposta sulle transazioni finanziarie ..................... 110 D.M. 21 febbraio 2013: Requisiti incubatori di start-up innovative ................ 119 Provvedimento Agenzia delle entrate 29 marzo 2013: Imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 491, legge 24 dicembre 2012, n. 228. Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni o per l’assistenza al recupero crediti ai sensi dell’articolo 19, comma 4, terzo periodo, del decreto del Ministro dell’economia e finanze 21 febbraio 2013, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 marzo 2013 ...................... 122 D.M. 3 aprile 2013, n. 55: Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 ................................................................................................................... 125 D.L. 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali ............................................... 130 D.M. 10 aprile 2013: Condizioni, limiti, modalità e termini di decorrenza delle agevolazioni fiscali e contributive in favore di micro e piccole imprese localizzate nelle Zone Franche Urbane delle regioni dell’Obiettivo “Convergenza”........... 142 D.M. 18 aprile 2013: Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2013 ................................................................................................... 146 D.L. 21 maggio 2013, n. 54 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85: Interventi urgenti in tema di sospensione dell’imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo ....................... 147 D.L. 4 giugno 2013, n. 63 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale ................ 149 D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia ........................ 154 236 Indice cronologico della legislazione D.L. 28 giugno 2013, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99: Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti .............................................. 163 Provvedimento Agenzia delle entrate 5 luglio 2013: Approvazione della differenziazione dei termini di accesso al regime premiale, previsto ai commi da 9 a 13 del D.L. n. 201 del 2011 e della modifica della modulistica relativa agli studi di settore .................................................................................................................. 167 Provvedimento Agenzia delle entrate 18 luglio 2013: Imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Definizione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento dell’imposta, dei relativi obblighi strumentali, delle modalità di rimborso, ai sensi dell’articolo 19, commi 5 e 8 e dell’articolo 22 del decreto del Ministro dell’economia e finanze del 21 febbraio 2013, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e finanze del 18 marzo 2013 ......................................... 177 Provvedimento Agenzia delle entrate 2 agosto 2013: Definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all’Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall’articolo 2, comma 6, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Comunicazione delle operazioni di cui all’art. 3, comma 2-bis del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 .................................................................................. 193 D.M. 2 agosto 2013: Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in altro Stato dell’UE o SEE (“Exit Tax”) in Italia .............. 204 D.L. 8 agosto 2013 n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112: Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo ......................................................... 207 D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici ............................................. 212 D.L. 12 settembre 2013, n. 104: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca ........................................................................................................... 219 D.M. 12 settembre 2013: Sviluppo di risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche ............................................................................................................ 222 237 Indice cronologico della legislazione D.M. 16 settembre 2013: Modifica del decreto 21 febbraio 2013, recante attuazione dei commi da 491 a 499, dell’art. 1, della legge n. 228/2012 (stabilità 2013) - Imposta sulle transazioni finanziarie ................................................................ 225 D.L. 15 ottobre 2013, n. 120: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione ................................................................ 227 D.L. 31 ottobre 2013, n. 126: Misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio .................................................. 229 238 Indice analitico-alfabetico INDICE ANALITICO-ALFABETICO -B- -AACCONTO D’IMPOSTA BENI PIGNORATI Imposte sui redditi — misura (art. 11, D.L. 28-6-2013, n. 76) Iva - Registro - Ipotecarie e catastali - Intrattenimenti - Imposte sui redditi - Irap — vendita (art. 52, D.P.R. 29-9-1973, n. 602) AEROMOBILI Imposte sui redditi — imposta erariale sugli - privati (art. 16, D.L. 6-12-2011, n. 201) AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO Iva — rimborsi (art. 55, D.L. 21-6-2013, n. 69) AGEVOLAZIONI Iva - Imposte sui redditi — per la ricerca scientifica e tecnologica (artt. 1 e segg., D.M. 19-2-2013) ALIQUOTE Imposte sui redditi — addizionale per soggetti che operano nel settore petrolifero e del gas (art. 81, D.L. 25-6-2008, n. 112) Iva — dell’imposta (art. 40, c. 1-ter, D.L. 6-72011, n. 98) ASSISTENZA FISCALE Imposte sui redditi — ampliamento (art. 51-bis, D.L. 21-62013, n. 69) AVVISO DI VENDITA Imposte sui redditi — beni immobili (art. 78, D.P.R. 29-91973, n. 602) — notificazione e pubblicazione dell’- di beni immobili (art. 80, D.P.R. 29-9-1973, n. 602) -CCEDOLARE SECCA Bollo - Imposta di registro - Imposte sui redditi — disciplina (art. 3, D.Lgs. 14-3-2011, n. 23) COMUNICAZIONE Iva — telematica (Provvedimento 2-8-2013) CONTRIBUTI Imposte sui redditi — in conto capitale a favore delle televisioni locali (art. 11-bis, D.L. 4-6-2013, n. 63) CREDITI Iva - Imposte sui redditi — compensazione di - con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo (art. 28quater, D.P.R. 29-9-1973, n. 602) — compensazioni di - con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario (art. 28-quinquies, D.P.R. 29-91973, n. 602) — compensazioni tra certificazioni e - tributari (art. 9, D.L. 8-4-2013, n. 35) CREDITO D’IMPOSTA Iva - Imposte sui redditi — a favore dei produttori di opere audiovisive (art. 8, D.L. 8-8-2013, n. 91) — a favore delle imprese di produzione e distribuzione cinematografica (art. 11, D.L. 21.6.2013, n. 69); (art. 8, D.L. 8-8-2013, n. 91) 239 Indice analitico-alfabetico — a favore delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo (art. 7, D.L. 8-8.2013, n. 91) — a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali (art. 7, D.L. 8-8-2013, n. 91) — a favore di soggetti danneggiati dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 (art. 3-bis, D.L. 6-7-2012, n. 95) — per l’assunzione di detenuti o internati (art. 3, L. 22-6-2000, n. 193) — per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato (art. 2, D.L. 13-5-2011, n. 70) Irap — a favore delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo (art. 7, D.L. 8-8.2013, n. 91) — a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali (art. 7, D.L. 8-8-2013, n. 91) — per l’assunzione di detenuti o internati (art. 3, L. 22-6-2000, n. 193) — per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato (art. 2, D.L. 13-5-2011, n. 70) ESPROPRIAZIONE FORZATA Imposte sui redditi — iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore da parte del concessionario (art. 77, D.P.R. 29-9-1973, n. 602) ESTERO Imposte sui redditi — trasferimenti all’- di denaro, titoli, valori mobiliari (artt. 1, 2, 4, 5 e 6, D.L. 28-61990, n. 167) EXIT TAX Imposte sui redditi — disciplina (D.M. 2-8-2013) EXPO 2015 Iva — aliquota sui diritti per l’accesso all’- (art. 46-ter, D.L. 21-6-2013, n. 69) — prestazioni di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (art. 46ter, D.L. 21-6-2013, n. 69) -F- -DFATTURAZIONE DETRAZIONE Imposte sui redditi — acquisto di mobili (art. 16 D.L. 4-6-2013, n. 63) — di premi assicurativi (art. 12, D.L. 31-82013, n. 102) — interventi di efficientamento idrico (art. 15 D.L. 4-6-2013, n. 63) — interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico (art. 11, D.L. 22-62012, n. 83); (artt. 14, 15 e 16, D.L. 4-62013, n. 63) -EESPROPRIAZIONE Imposte sui redditi — immobiliare (art. 76, D.P.R. 29-9-1973, n. 602) Iva — elettronica nei rapporti con le amministrazioni pubbliche (artt. 1 e segg. D.M. 3-4-2013, n. 55) FERMO AMMINISTRATIVO Imposte sui redditi — di beni mobili registrati (art. 86, D.P.R. 29-9-1973, n. 602) FONDI COMUNI D’INVESTIMENTO Imposte sui redditi — immobiliari degli enti locali (art. 33, D.L. 6-7-2011, n. 98) -IIMBARCAZIONI Imposte sui redditi — tassazione di - (art. 16, D.L. 6-12-2011, n. 201) 240 Indice analitico-alfabetico IMMOBILI INCANTO Imposte sui redditi — assegnazione allo Stato (art. 85, D.P.R. 29-9-1973, n. 602) — avviso di vendita di beni - pignorati (art. 78, D.P.R. 29-9-1973, n. 602) — iscrizione di ipoteca sugli - del debitore da parte del concessionario (art. 77, D.P.R. 29-9-1973, n. 602) Imposte sui redditi — negativo (art. 85, D.P.R. 29-9-1973, n. 602) — svolgimento del primo - (art. 52, D.P.R. 29-9-1973, n. 602) Imu — unità immobiliari concesse in comodato a parenti (art. 2-bis, D.L. 31-8-2013, n. 102) IMPOSTA DI BOLLO Bollo — agevolazioni a favore delle attività cinematografiche (art. 9, D.L. 8-8-2013 n. 91) — misura dell’imposta per atti, documenti e registri (TA I, Parte I e II, D.P.R. 26-101972, n. 642) IMPOSTA MUNICIPALE Imu — abolizione prima rata (art. 1, D.L. 21-52013, n. 54 e art. 1, D.L. 31-8-2013, n. 102) — aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati (art. 1, D.M. 18-4-2013) — disciplina dell’- propria (art. 13, D.L. 612-2011, n. 201); (art. 2, D.L. 31-8-2013, n. 102) — esclusione dalla seconda rata (art. 2, D.L. 31-8-2013, n. 102) IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE Imposte sui redditi — adempimenti dichiarativi (art. 6, Provvedimento 18-7-2013) — disciplina (artt. 2 e segg., D.M. 21-22013); (artt. 1 e 2, Provvedimento 29-32013); (art. 1 e segg., Provvedimento 187-2013) — versamento dell’ - (art. 19, D.M. 21-22013) (art. 56, D.L. 21-6-2013, n. 69); (art. 3, Provvedimento 18-7-2013) INVESTIMENTI Imposte sui redditi — indicazione nella dichiarazione dei redditi di - all’estero (artt. 4 e 5 D.L. 28-6-1990, n. 167) ISCRIZIONE A RUOLO Imposte sui redditi — compensazione di crediti con somme dovute a seguito di - (art. 28-quater, D.P.R. 29-9-1973, n. 602) -NNOLEGGIO Imposte sui redditi — proventi derivanti dall’attività di - occasionale di unità da diporto (art. 49-bis, D.Lgs. 18-7-2005, n. 171) -OOBBLIGAZIONI Registro - Ipotecarie e catastali — emissione di - da parte di società di progetto (art. 1, D.L. 22-6-2012, n. 83) OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Iva — semplificazione delle comunicazioni telematiche all’Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA (art. 50bis, D.L. 21-6-2013, n. 69) -PPIGNORAMENTO Iva - Registro - Ipotecarie e catastali - Intrattenimenti - Imposte sui redditi - Ici - Irap — beni mobili (art. 62, D.P.R. 29- 9-1973, n. 602) 241 Indice analitico-alfabetico — cessazione dell’efficacia del - (art. 53, D.P.R. 29-9-1973, n. 602) — dei crediti verso terzi (art. 72-bis, D.P.R. 29-9-1973, n. 602) — limiti di pignorabilità (art. 72-ter, D.P.R. 29-9-1973, n. 602) START-UP INNOVATIVA Imposte sui redditi — disciplina (artt. 25, 29 e 33, D.L. 18-102012, n. 179); (artt. 1 e segg. D.M. 21-22013) -T- -RTITOLI RATEAZIONE Imposte sui redditi — somme iscritte a ruolo (art. 19, D.P.R. 29-9-1973, n. 602); (art. 52, D.L. 21-62013, n. 69) REGIME PREMIALE Iva - Imposte sui redditi — accesso (art. 1, Provvedimento 5-7-2013) TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) RESIDENZA Imposte sui redditi — trasferimento all’estero della - (art. 1, D.M. 2-8-2013) RITENUTE (IN GENERE) Imposte sui redditi — responsabilità solidale dell’appaltatore e del subappaltatore per il versamento delle - fiscali (art. 35, D.L. 4-7-2006, n. 223) RITENUTE SUGLI INTERESSI E SUI REDDITI DI CAPITALE Imposte sui redditi — titoli o certificati in serie o di massa diversi dalle azioni, obbligazioni o titoli similari (art. 8, D.L. 30-9-1983, n. 512) -SSEMPLIFICAZIONI FISCALI — disciplina (art. 7, D.L. 13-5-2011, n. 70) SOSTITUTI D’IMPOSTA Imposte sui redditi — occupazione di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare (art. 5, D.Lgs. 16-72012, n. 109) 242 Imposte sui redditi — dati e notizie relativi a trasferimenti all’estero di - (artt. 1 e 5, D.L. 28- 61990, n. 167) — indicazione dei trasferimenti all’estero di - senza intermediari nella dichiarazione dei redditi (artt. 2, 5 e 6, D.L. 28-6-1990, n. 167) — disciplina (art. 14, D.L. 6-12-2011, n. 201); (art. 10 D.L. 8-4-2013, n. 35); (art. 5, D.L. 31-8-2013, n. 102)