III CORSO PRATICO: LE NOVITA' DELLA L. 132/15 DI
ATTUAZIONE DEL DL 83/2015
PCT
ISTRUZIONI PER L'USO
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA
in collaborazione con la Commissione informatica
ART. 16 BIS DL 179/12
●
1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di
volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere
dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre
ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da
quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si
offrono in comunicazione, da parte del difensore o del
dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per
stare in giudizio personalmente, con le modalità previste
dalla normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici. In tal caso il deposito si perfeziona
esclusivamente con tali modalità.
L'ATTO INTRODUTTIVO DEPOSITATO
TELEMATICAMENTE E' AMMISSIBILE?
●
●
POSSIBILITA' DI DEPOSITARE GLI ATTI INTRODUTTIVI
A PRESCINDERE DAI DECRETI DI AUTORIZZAZIONE
EX ART. 35
è possibile (non obbligatorio) depositare telematicamente
- atto di citazione
- ricorso
-comparsa/memoria di costituzione
●
Nessun problema per il deposito di ricorsi (stessa
procedura che per i d.i.) e la ccr (per cui esiste già un
numero di ruolo)
COSA SI INTENDE PER ATTO INTRODUTTIVO
Rimane il dubbio se comprenda:
●
●
●
Opposizione all'esecuzione
istanza di fallimento
legge Pinto
Art. 16 bis comma 9 DL 179/2012
.
9. Il●giudice puo' ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per
ragioni specifiche. (Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto
non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure
organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con
modalita' telematiche nonche' per la riproduzione su supporto analogico degli atti
depositati con le predette modalita', nonche' per la gestione e la conservazione delle
predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite le misure
organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto
cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonche' ai sensi del periodo precedente.)
comma 9 octies gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità
telematiche sono redatti in maniera sintetica.
COME CAMBIANO LE ATTESTAZIONI DI
CONFORMITA’ E LE NOTIFICHE A MEZZO PEC?
Art. 16 bis comma 9bis d.L. 179/2012 modificato da D.L. 83/2015
Art. 23 CAD
art. 16 decies d.L. 179/2012 modificato da D.L. 83/2015
art. 16 undecies d.L. 179/2012 modificato da D.L. 83/2015
art. 16 bis comma 9 bis modificato da D.L. 90/2014 e dl 83/2015
Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli
ausiliari del giudice nonchè dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli
informatici o trasmessi in
allegato
alle
comunicazioni
telematiche dei
procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se
prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il
difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in
giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore
ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati,
copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo
precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti
contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per
immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di
conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato
informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e
strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema
di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del
documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si
applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che
autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.
La normativa del CAD
Definizione di duplicato informatico
Art. 1, lett. i-quinquies
Il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso
dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari
del documento originario
Articolo 23-bis Duplicati e copie informatiche di documenti informatici.
1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge,
del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole
tecniche di cui all'articolo 71 .
2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in
conformità alle vigenti regole tecniche di cui all' articolo 71 , hanno la stessa efficacia
probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti
le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la
conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di
conservazione dell'originale informatico.
….
D.L. 179/12 Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di
parte e degli ausiliari del giudice nonchè dei provvedimenti di quest'ultimo,
presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni
telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono
all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di
conformità all'originale.
QUINDI:
Il duplicato informatico potrà anche essere una copia informatica di un documento
analogico: ai sensi del comma 9 bis prima parte è equiparato all’originale pur essendo
di fatto una copia ovvero il duplicato di una copia equiparata per legge all’originale
È in ogni caso qualificata dal PST o dal PDA come duplicato informatico
Per approfondimenti:
http://www.francescominazzi.net/il-duplicato-informatico-nel-processo-civile-telematico/
Tipi di duplicato:
...
file.pdf.p7m : trattasi di file provvisto di firma in formato cades che potrà essere aperto mediante
la funzionalità di verifica offerta dallo stesso software di firma.
file.pdf : può trattarsi di file provvisto di firma in formato pades (provvedimento del giudice)
oppure di provvedimento originariamente formato su supporto cartaceo e privo di firma digitale.
Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei
provvedimenti art. 16 decies inserito dal D.L. 83/2015
1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica
amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente
tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario
giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia
informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un
provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in
originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al
predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità
equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento
Modalità dell'attestazione di conformità
art. 16 undecies
1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle
disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura
civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad
una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce
o a margine della copia o su foglio separato, che sia
però congiunto materialmente alla medesima.
Modalità dell'attestazione di conformità
art. 16 undecies
2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia
informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento
informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può
alternativamente essere apposta su un documento informatico
separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo
esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche
stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica,
l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.
3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono
le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente
sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n.
53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.
Problema...le notifiche a mezzo pec...
5 REGOLE
1. Per le notifiche in proprio a mezzo PEC di
atti estratti dal fascicolo informatico
utilizzare solo i duplicati informatici di cui
non è necessario attestare la conformità
2
In attesa dell’emanazione delle nuove
specifiche tecniche non è possibile
notificare a mezzo PEC atti formati in
origine su supporto cartaceo
3
Nulla cambia per la notifica in proprio a
mezzo PEC di atti parte (ad es. citazione)
formati su supporto informatico in PDF
nativo e firmati digitalmente (Ai sensi
dell’art. 83 c.p.c. il mandato non necessita
di attestazione di conformità che solo in
questo caso è assolta dalla sola
apposizione della firma digitale)
●
4
In tutti i casi diversi dalla notifica a mezzo
PEC, come ad esempio il deposito
telematico di una copia informatica di atto
estratto da fascicolo informatico o atto
formato in origine su supporto analogico, si
dovrà apporre l’attestazione di conformità
sul documento stesso
5
nulla cambia se la copia informatica viene
riprodotta su supporto cartaceo in
quest’ultimo caso ai sensi dell’articolo
16undecies l’attestazione potrà essere
apposta in calce o a margine della copia o
su foglio separato, che sia pero’ congiunto materialmente alla medesima.
Si potrà dunque redigere l’attestazione su
foglio separato e pinzarlo alla copia.
Attestazione di conformità di atto estratto dal fascicolo
informatico effettuata su supporto cartaceo
Non cambia nulla l’avvocato stampa la copia dell’atto dal fascicolo informatico
inserendo in calce l’attestazione di conformità:
Attestazione di conformità ai sensi dell’art. 16 bis comma 9 bis D.L. 179/2012
Il sottoscritto Avv. __________ in qualità di difensore di________, nel procedimento
promosso presso il Tribunale di ________ RG __________, attesta la conformità della
presente sentenza/decreto/ricorso e pedissequo n. _______ emesso dal Tribunale di
_______ in data________ Giudice_________ composta da ____ pagine ai
corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. 16 bis comma 9
bis e 16undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 come modificato dall’articolo 52 del
decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014.
Luogo e Data
Avv. __________
Attestazioni di conformità di atti da depositare nel fascicolo informatico
(es: citazione notificata, titolo esecutivo, precetto, atto/verbale di
pignoramento (eventuale nota di trascrizione):
Si attesta la conformità della presente copia informatica all’originale
analogico ai sensi degli articoli (16-decies se si tratta di asseverazione di
conformità di atto notificato o 16 bis co. 2 se si tratta di attestazione di
conformità nelle procedure esecutive) e 16 -undecies del d.l. 179 del
2012.
...
Attestazione di conformità apposta in calce al pdf scansionato (funzione
aggiungi testo in Adobe PDF Reader XI). I file così formati dovranno
essere firmati digitalmente
(Attestazione di conformità su foglio cartaceo separato ma scansionato
unitamente all’atto di cui si attesta la conformità in un unico file. I file
così formati dovranno essere digitalmente firmati.) TESI MILANESE NON
CONSIGLIATA
Il sottoscritto Avv. _________ (CF: _________) del foro di _________in qualità di difensore di
___________ (CF: _________), facendo seguito all’atto di pignoramento notificato e/o
eseguito in data ___________
ATTESTA
ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come
modificato dal dl. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge N. 162/2014 che la
suestesa copia informatica di___________ acquisita mediante scansione per immagine è
conforme all’originale cartacea da cui è stata estratta.
VENEZIA, DATA Avv.
L’obbligatorietà nel Processo esecutivo
Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la
disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto
con cui inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di
espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalita'
telematiche,
nel
rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di
iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalita', le copie conformi degli atti
indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del
codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformita' delle
copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis e dall'articolo 16-decies
30 giugno 2014
Atti endoprocessuali nei
procedimenti civili e di volontaria
giurisdizione nelle cause iscritte a
ruolo dopo tale termine
Ricorso per decreto ingiuntivo
31 dicembre 2014
Atti endoprocessuali in tutti i
giudizi pendenti
Atti successivi al pignoramento
nelle procedure esecutive iniziate
dopo tale termine (parte già
costituita)
Atti del professionista delegato
nelle procedure iniziate dopo tale
termine
Atti successivi al
pignoramento in tutte le
procedure esecutive
pendenti(parte già costituita)
Atti del professionista
delegato in tutte le
procedure pendenti
31 marzo 2015
30 giugno 2015
Atti endoprocessuali in tutti i giudizi
pendenti presso le Corti d’Appello
Iscrizione a ruolo nelle procedure
esecutive
D.L. 132 del 12 settembre 2014
I RIFERIMENTI NORMATIVI
DELLE ISCRIZIONI A RUOLO
ART. 518 CPC
PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE
ART. 521 BIS CPC
PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI
ART. 543 CPC
PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL TERZO
ART. 557 CPC
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
ART. 518 COMMA 6 CPC
[VI] Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il
processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella
cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con
copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla
consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. La
conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente
articolo. Sino alla scadenza del termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale
è conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde
efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo
periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla
consegna al creditore.
ART. 521 BIS COMMI 5 E 6 CPC
V] Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al
creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri.
Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma (COMUNICAZIONE DA
IVG), il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per
l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del
precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali
copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.
[VI] Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia
quando la nota di iscrizione a [ ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo
esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma.
ART. 543 COMMI 5 CPC
[V] Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza
ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve
depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la
nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del
titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La
conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini
del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il
fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota
di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono
depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore
ART. 557 CPC
[I] Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza
ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione
restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
[II] Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale
competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie
conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e
della nota di trascrizione entro quindici giorni della consegna dell’atto di
pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del
creditore ai soli fini del presente articolo. Nell’ipotesi di cui all’articolo
555, ultimo comma (TRASCRIZIONE A CURA DEL CREDITORE), il creditore
deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri
immobiliari. [III] Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde
efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del
titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla
consegna al creditore.
ART. 159 BIS DISP. ATT. CPC
La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per
espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle
parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito,
della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della
cosa o del bene oggetto di pignoramento.
Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura
non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire
nella nota di iscrizione a ruolo.
… ed arrivò il
Decreto Ministero Giustizia 19/03/2015, G.U. 23/03/2015
D.M. 19.13.15 – G.U. 23.03.15
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
I dati identificativi del Creditore:
Se il creditore procedente è una persona fisica: Cognome, Nome, Codice fiscale.
Se il creditore procedente è una persona giuridica: Denominazione, Codice
Fiscale/Partita IVA, Categoria.
Vanno altresì indicati i dati identificativi del difensore: Cognome, Nome, Codice
Fiscale.
I dati identificativi del Debitore:
se il debitore è una persona fisica:Cognome, nome, codice fiscale, data di
notifica atto di precetto, data di notifica del pignoramento. se il debitore è una
persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria, data di
notifica atto di precetto data di notifica del pignoramento.
D.M. 19.13.15 – G.U. 23.03.15
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
I dati dei titoli esecutivi:Nome, Cognome/denominazione del creditore; Descrizione del
titolo;
I dati identificativi del bene immobile: Indirizzo; Descrizione del bene; Tipo di catasto
(Urbano/Terreni), Classe/tipologia (A1, A2, ecc.);
L’identificazione del bene immobile aggredito: Sezione, Foglio, particella, subalterno,
Graffato (specificando se dati di catasto o denuncia di accatastamento).
Va specificato se trattasi di bene immobile sito in un Comune ove vige il sistema
tavolare: Comune catastale o censuario; numero di partita tavolare (specificando se
informatizzata o cartacea). Inoltre per i beni siti nei comuni della provincia Autonoma di
Bolzano è obbligatoria l’indicazione della particella fondiaria o della particella edilizia e
della particella materiale;
Vanno poi menzionati i diritti sul bene immobile: Parte (identificazione del debitore),
Bene (da scegliere tra quelli già indicati perché sottoposti a pignoramento) o Unità
negoziale, diritto (proprietà, abitazione, usufrutto, dell’enfiteuta ecc.), Frazione (xx su
xxx).
D.M. 19.13.15 – G.U. 23.03.15
PIGNORAMENTO MOBILIARE
L’importo dell’atto di precetto;
I dati identificativi del creditore:
Se il creditore procedente è una persona fisica: Cognome, Nome, Codice fiscale; Se il
creditore procedente è una persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita
IVA, Categoria.
I dati identificativi del Debitore:
Se il debitore è una persona fisica: Cognome, Nome, codice fiscale, data di notifica
dell’atto di precetto; Se il debitore è una persona giuridica: Denominazione, CF/PI,
categoria, data di notifica dell’atto di precetto;
D.M. 19.13.15 – G.U. 23.03.15
PIGNORAMENTO MOBILIARE
I dati identificativi del difensore della parte che iscrive a
ruolo: Cognome, Nome, Codice Fiscale;
I dati identificativi dell’eventuale Custode:Cognome, nome,
Codice Fiscale;
I dati dei titoli esecutivi: Nome Cognome/denominazione del
creditore; Descrizione del titolo; Tipologia del bene (secondo
la classificazione già presente in SIECIC).
D.M. 19.13.15 – G.U. 23.03.15
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
L’importo dell’atto di precetto;
La data dell’udienza indicata in atto di citazione;
I dati identificativi del creditore: Se il creditore procedente è una
persona fisica: Cognome, nome, Codice fiscale;
Se il creditore procedente è una persona giuridica: Denominazione,
Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria;
Vanno altresì indicati i dati identificativi del difensore della parte che
iscrive a ruolo: Cognome, Nome, Codice Fiscale;
D.M. 19.13.15 – G.U. 23.03.15
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
I dati identificativi del Debitore: Se il debitore è una persona fisica: Cognome, nome,
codice fiscale, data di notifica precetto; Se il debitore è una persona giuridica:
Denominazione, CF/PI, Categoria, data notifica precetto;
I dati identificativi del terzo pignorato: Se il terzo pignorato è una persona fisica:
Cognome, nome, codice fiscale;
giuridica:Denominazione, Categoria;
Se
il
terzo
pignorato
è
una
persona
I dati identificativi del Custode: Cognome, nome, Codice Fiscale;
I dati del titolo esecutivo: Nome e Cognome/denominazione del creditore; Descrizione
del titolo; Tipologia del bene.
NOTA IMPORTANTE SUI
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
PROBLEMA
In caso di pignoramento presso terzi, la Consolle Avvocato
consente l'inserimento di un solo terzo.
In caso di più terzi?
Alcuni Tribunali chiedono di inserire i dati dei terzi come
fossero debitori: saranno poi i cancellieri a riqualificarli come
terzi.
In altri fori le cancellerie richiedono l'inserimento di un solo
terzo, con successivo accesso alla cancelleria per portare i dati
da inserire manualmente.
CASI PARTICOLARI
CONVERSIONE DA SEQUESTRO
Non vi saranno tutti gli atti previsti dalla normativa
Importo precetto: trascrivere l’importo indicato nel titolo
esecutivo;
Data consegna pignoramento:
pubblicazione della sentenza;
indicare
la
data
di
Cronologico del pignoramento: riportare il numero della
sentenza;
Date notifiche del precetto e del pignoramento: trascrivere
quella dell’iscrizione a ruolo.
CASI PARTICOLARI
CONVERSIONE DA SEQUESTRO
È opportuno indicare nella nota di iscrizione a ruolo o in un atto
separato che si tratta di conversione di sequestro in pignoramento
(per avvertire la cancelleria)
Allegati
Il sistema ne prevede di obbligatori, come per esempio l’atto di
precetto, che nel caso non esiste.
1. Se bloccante, inserire un atto in .pdf con indicato: “Tipo atto non
previsto per la procedura di conversione del sequestro in
pignoramento“
2. Se non bloccante si può non inserire nulla
CASI PARTICOLARI
CONVERSIONE DA SEQUESTRO
Il D.M. 19.03.15 in caso di conversione di sequestro in
pignoramento, oltre ai dati relativi a ciascun tipo di
esecuzione, andranno inseriti anche i seguenti dati:
il Tribunale che ha emesso la sentenza od il diverso
provvedimento su cui si fonda l’istanza di conversione;
il numero del provvedimento;
la data provvedimento;
l’importo del credito.
CASI PARTICOLARI
NOTIFICA DI
TITOLO+PRECETTO
Come allegare gli atti in caso di titolo e precetto notificati
congiuntamente?
Visto l'obbligo di allegare i tre atti, si creeranno due copie di
titolo e precetto e si allegheranno entrambe, una come titolo
e l'altra come precetto.
ASSOLUTAMENTE VIETATO staccare gli atti e autenticarli
separatamente: si autenticherebbe un atto che non esiste,
con tutti i problemi del caso.
CASI PARTICOLARI
PIGNORAMENTO DI QUOTE
Fattispecie trascurata dalle riforme.
La dottrina e la giurisprudenza hanno via via assimilato la fattispecie al
pignoramento presso terzi (credito verso la società), a quello mobiliare
(bene del socio) e a quello immobiliare (iscrizione nel registro imprese).
In realtà ha caratteristiche proprie e, in caso, potrebbe applicarsi la
normativa delle esecuzioni mobiliari solo in via analogica.
In questo caso NON dovrebbero applicarsi le norme eccezionali:
1. I termini di legge per il deposito della nota di iscrizione
2. Le regole e le modalità di autentica
GLI ATTI SUCCESSIVI
ALL'ISCRIZIONE A RUOLO
Come si è visto nel comma 2 dell'art. 16 bis D.L. 179/12
Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di
procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si
applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia
l'esecuzione.
L'obbligo del comma 1 è
il deposito degli atti processuali e dei documenti da
parte dei difensori delle parti precedentemente costituite
ha luogo esclusivamente con modalità telematiche
...
Nessun dubbio che gli atti del creditore procedente debbano
obbligatoriamente essere depositati in via telematica.
Ma gli atti delle altre parti?
Molte cancellerie interpretano la norma in senso oggettivo:
Una volta avvenuto il deposito del pignoramento, l'obbligo del
deposito viene esteso agli altri creditori che volessero
intervenire o a chi volesse fare opposizione all'esecuzione.
Leggendo la norma, però, resta il dubbio che vi sia un
OBBLIGO in quanto il creditore che interviene o il debitore che
si oppone non sono parti costituite.
Art. 159-ter
Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione
a cura di soggetto diverso dal creditore
Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista
dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557del codice, deposita per primo un atto o
un'istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di
pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei
soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2012, n. 221, e successive
modificazioni, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non
telematiche e la
copia
dell'atto
di
pignoramento
può essere
priva
dell'attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario,
anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo
provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del
presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli518, 521-bis, 543 e 557 del
codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie
conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164terdelle presenti disposizioni.
OPPOSIZIONE A PROCEDURE NON ISCRITTE A RUOLO
CHI?
sarà il debitore ad iscrivere a ruolo la procedura, depositando copia dell’atto di
pignoramento, di cui non sarà necessario attestare la conformità, e successivamente il
creditore depositerà nel predetto fascicolo le copie conformi di quanto restituitogli
dall’ufficiale giudiziario, nei termini previsti dagli artt. 518, 521 bis, 543 e 557, così come
riformati dal d.l. n. 132/2012.
COME?
Art. 11-bis Dl 83: il deposito telematico delle note di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 159-ter
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie può
essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive
modificazioni, diversi dal creditore, a decorrere dal 2 gennaio 2016.
FINO AL 2 GENNAIO 2016 IL DEPOSITO POTRA’ ESSERE EFFETUATO SOLO
CON MODALITA’ CARTACEE
Fonti:
- Nicola Gargano – convegno Bari 18 settembre 2015
- Edoardo Ferraro – convegno Bari 18 settembre 2015
Grazie a tutti per la partecipazione
Per informazioni potete contattare la
Commissione Informatica
al seguente indirizzo e-mail
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