III CORSO PRATICO: LE NOVITA' DELLA L. 132/15 DI ATTUAZIONE DEL DL 83/2015 PCT ISTRUZIONI PER L'USO ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VENEZIA in collaborazione con la Commissione informatica ART. 16 BIS DL 179/12 ● 1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità. L'ATTO INTRODUTTIVO DEPOSITATO TELEMATICAMENTE E' AMMISSIBILE? ● ● POSSIBILITA' DI DEPOSITARE GLI ATTI INTRODUTTIVI A PRESCINDERE DAI DECRETI DI AUTORIZZAZIONE EX ART. 35 è possibile (non obbligatorio) depositare telematicamente - atto di citazione - ricorso -comparsa/memoria di costituzione ● Nessun problema per il deposito di ricorsi (stessa procedura che per i d.i.) e la ccr (per cui esiste già un numero di ruolo) COSA SI INTENDE PER ATTO INTRODUTTIVO Rimane il dubbio se comprenda: ● ● ● Opposizione all'esecuzione istanza di fallimento legge Pinto Art. 16 bis comma 9 DL 179/2012 . 9. Il●giudice puo' ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. (Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalita' telematiche nonche' per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalita', nonche' per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonche' ai sensi del periodo precedente.) comma 9 octies gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica. COME CAMBIANO LE ATTESTAZIONI DI CONFORMITA’ E LE NOTIFICHE A MEZZO PEC? Art. 16 bis comma 9bis d.L. 179/2012 modificato da D.L. 83/2015 Art. 23 CAD art. 16 decies d.L. 179/2012 modificato da D.L. 83/2015 art. 16 undecies d.L. 179/2012 modificato da D.L. 83/2015 art. 16 bis comma 9 bis modificato da D.L. 90/2014 e dl 83/2015 Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonchè dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice. La normativa del CAD Definizione di duplicato informatico Art. 1, lett. i-quinquies Il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario Articolo 23-bis Duplicati e copie informatiche di documenti informatici. 1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71 . 2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all' articolo 71 , hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l'obbligo di conservazione dell'originale informatico. …. D.L. 179/12 Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonchè dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. QUINDI: Il duplicato informatico potrà anche essere una copia informatica di un documento analogico: ai sensi del comma 9 bis prima parte è equiparato all’originale pur essendo di fatto una copia ovvero il duplicato di una copia equiparata per legge all’originale È in ogni caso qualificata dal PST o dal PDA come duplicato informatico Per approfondimenti: http://www.francescominazzi.net/il-duplicato-informatico-nel-processo-civile-telematico/ Tipi di duplicato: ... file.pdf.p7m : trattasi di file provvisto di firma in formato cades che potrà essere aperto mediante la funzionalità di verifica offerta dallo stesso software di firma. file.pdf : può trattarsi di file provvisto di firma in formato pades (provvedimento del giudice) oppure di provvedimento originariamente formato su supporto cartaceo e privo di firma digitale. Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti art. 16 decies inserito dal D.L. 83/2015 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento Modalità dell'attestazione di conformità art. 16 undecies 1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima. Modalità dell'attestazione di conformità art. 16 undecies 2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico. 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione. 3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto. Problema...le notifiche a mezzo pec... 5 REGOLE 1. Per le notifiche in proprio a mezzo PEC di atti estratti dal fascicolo informatico utilizzare solo i duplicati informatici di cui non è necessario attestare la conformità 2 In attesa dell’emanazione delle nuove specifiche tecniche non è possibile notificare a mezzo PEC atti formati in origine su supporto cartaceo 3 Nulla cambia per la notifica in proprio a mezzo PEC di atti parte (ad es. citazione) formati su supporto informatico in PDF nativo e firmati digitalmente (Ai sensi dell’art. 83 c.p.c. il mandato non necessita di attestazione di conformità che solo in questo caso è assolta dalla sola apposizione della firma digitale) ● 4 In tutti i casi diversi dalla notifica a mezzo PEC, come ad esempio il deposito telematico di una copia informatica di atto estratto da fascicolo informatico o atto formato in origine su supporto analogico, si dovrà apporre l’attestazione di conformità sul documento stesso 5 nulla cambia se la copia informatica viene riprodotta su supporto cartaceo in quest’ultimo caso ai sensi dell’articolo 16undecies l’attestazione potrà essere apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia pero’ congiunto materialmente alla medesima. Si potrà dunque redigere l’attestazione su foglio separato e pinzarlo alla copia. Attestazione di conformità di atto estratto dal fascicolo informatico effettuata su supporto cartaceo Non cambia nulla l’avvocato stampa la copia dell’atto dal fascicolo informatico inserendo in calce l’attestazione di conformità: Attestazione di conformità ai sensi dell’art. 16 bis comma 9 bis D.L. 179/2012 Il sottoscritto Avv. __________ in qualità di difensore di________, nel procedimento promosso presso il Tribunale di ________ RG __________, attesta la conformità della presente sentenza/decreto/ricorso e pedissequo n. _______ emesso dal Tribunale di _______ in data________ Giudice_________ composta da ____ pagine ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. 16 bis comma 9 bis e 16undecies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 come modificato dall’articolo 52 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014. Luogo e Data Avv. __________ Attestazioni di conformità di atti da depositare nel fascicolo informatico (es: citazione notificata, titolo esecutivo, precetto, atto/verbale di pignoramento (eventuale nota di trascrizione): Si attesta la conformità della presente copia informatica all’originale analogico ai sensi degli articoli (16-decies se si tratta di asseverazione di conformità di atto notificato o 16 bis co. 2 se si tratta di attestazione di conformità nelle procedure esecutive) e 16 -undecies del d.l. 179 del 2012. ... Attestazione di conformità apposta in calce al pdf scansionato (funzione aggiungi testo in Adobe PDF Reader XI). I file così formati dovranno essere firmati digitalmente (Attestazione di conformità su foglio cartaceo separato ma scansionato unitamente all’atto di cui si attesta la conformità in un unico file. I file così formati dovranno essere digitalmente firmati.) TESI MILANESE NON CONSIGLIATA Il sottoscritto Avv. _________ (CF: _________) del foro di _________in qualità di difensore di ___________ (CF: _________), facendo seguito all’atto di pignoramento notificato e/o eseguito in data ___________ ATTESTA ai sensi dell’art. 16bis comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come modificato dal dl. 132/2014 convertito con modificazioni dalla legge N. 162/2014 che la suestesa copia informatica di___________ acquisita mediante scansione per immagine è conforme all’originale cartacea da cui è stata estratta. VENEZIA, DATA Avv. L’obbligatorietà nel Processo esecutivo Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalita', le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformita' delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis e dall'articolo 16-decies 30 giugno 2014 Atti endoprocessuali nei procedimenti civili e di volontaria giurisdizione nelle cause iscritte a ruolo dopo tale termine Ricorso per decreto ingiuntivo 31 dicembre 2014 Atti endoprocessuali in tutti i giudizi pendenti Atti successivi al pignoramento nelle procedure esecutive iniziate dopo tale termine (parte già costituita) Atti del professionista delegato nelle procedure iniziate dopo tale termine Atti successivi al pignoramento in tutte le procedure esecutive pendenti(parte già costituita) Atti del professionista delegato in tutte le procedure pendenti 31 marzo 2015 30 giugno 2015 Atti endoprocessuali in tutti i giudizi pendenti presso le Corti d’Appello Iscrizione a ruolo nelle procedure esecutive D.L. 132 del 12 settembre 2014 I RIFERIMENTI NORMATIVI DELLE ISCRIZIONI A RUOLO ART. 518 CPC PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE ART. 521 BIS CPC PIGNORAMENTO DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E RIMORCHI ART. 543 CPC PIGNORAMENTO MOBILIARE PRESSO IL TERZO ART. 557 CPC PIGNORAMENTO IMMOBILIARE ART. 518 COMMA 6 CPC [VI] Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Sino alla scadenza del termine di cui all’articolo 497 copia del processo verbale è conservata dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore. ART. 521 BIS COMMI 5 E 6 CPC V] Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma (COMUNICAZIONE DA IVG), il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. [VI] Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a [ ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di cui al quinto comma. ART. 543 COMMI 5 CPC [V] Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore ART. 557 CPC [I] Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. [II] Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni della consegna dell’atto di pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma (TRASCRIZIONE A CURA DEL CREDITORE), il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. [III] Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto sono depositate oltre il termine di quindici giorni dalla consegna al creditore. ART. 159 BIS DISP. ATT. CPC La nota d'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità e il codice fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo, del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non regolamentare, può indicare ulteriori dati da inserire nella nota di iscrizione a ruolo. … ed arrivò il Decreto Ministero Giustizia 19/03/2015, G.U. 23/03/2015 D.M. 19.13.15 – G.U. 23.03.15 PIGNORAMENTO IMMOBILIARE I dati identificativi del Creditore: Se il creditore procedente è una persona fisica: Cognome, Nome, Codice fiscale. Se il creditore procedente è una persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria. Vanno altresì indicati i dati identificativi del difensore: Cognome, Nome, Codice Fiscale. I dati identificativi del Debitore: se il debitore è una persona fisica:Cognome, nome, codice fiscale, data di notifica atto di precetto, data di notifica del pignoramento. se il debitore è una persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria, data di notifica atto di precetto data di notifica del pignoramento. D.M. 19.13.15 – G.U. 23.03.15 PIGNORAMENTO IMMOBILIARE I dati dei titoli esecutivi:Nome, Cognome/denominazione del creditore; Descrizione del titolo; I dati identificativi del bene immobile: Indirizzo; Descrizione del bene; Tipo di catasto (Urbano/Terreni), Classe/tipologia (A1, A2, ecc.); L’identificazione del bene immobile aggredito: Sezione, Foglio, particella, subalterno, Graffato (specificando se dati di catasto o denuncia di accatastamento). Va specificato se trattasi di bene immobile sito in un Comune ove vige il sistema tavolare: Comune catastale o censuario; numero di partita tavolare (specificando se informatizzata o cartacea). Inoltre per i beni siti nei comuni della provincia Autonoma di Bolzano è obbligatoria l’indicazione della particella fondiaria o della particella edilizia e della particella materiale; Vanno poi menzionati i diritti sul bene immobile: Parte (identificazione del debitore), Bene (da scegliere tra quelli già indicati perché sottoposti a pignoramento) o Unità negoziale, diritto (proprietà, abitazione, usufrutto, dell’enfiteuta ecc.), Frazione (xx su xxx). D.M. 19.13.15 – G.U. 23.03.15 PIGNORAMENTO MOBILIARE L’importo dell’atto di precetto; I dati identificativi del creditore: Se il creditore procedente è una persona fisica: Cognome, Nome, Codice fiscale; Se il creditore procedente è una persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria. I dati identificativi del Debitore: Se il debitore è una persona fisica: Cognome, Nome, codice fiscale, data di notifica dell’atto di precetto; Se il debitore è una persona giuridica: Denominazione, CF/PI, categoria, data di notifica dell’atto di precetto; D.M. 19.13.15 – G.U. 23.03.15 PIGNORAMENTO MOBILIARE I dati identificativi del difensore della parte che iscrive a ruolo: Cognome, Nome, Codice Fiscale; I dati identificativi dell’eventuale Custode:Cognome, nome, Codice Fiscale; I dati dei titoli esecutivi: Nome Cognome/denominazione del creditore; Descrizione del titolo; Tipologia del bene (secondo la classificazione già presente in SIECIC). D.M. 19.13.15 – G.U. 23.03.15 PIGNORAMENTO PRESSO TERZI L’importo dell’atto di precetto; La data dell’udienza indicata in atto di citazione; I dati identificativi del creditore: Se il creditore procedente è una persona fisica: Cognome, nome, Codice fiscale; Se il creditore procedente è una persona giuridica: Denominazione, Codice Fiscale/Partita IVA, Categoria; Vanno altresì indicati i dati identificativi del difensore della parte che iscrive a ruolo: Cognome, Nome, Codice Fiscale; D.M. 19.13.15 – G.U. 23.03.15 PIGNORAMENTO PRESSO TERZI I dati identificativi del Debitore: Se il debitore è una persona fisica: Cognome, nome, codice fiscale, data di notifica precetto; Se il debitore è una persona giuridica: Denominazione, CF/PI, Categoria, data notifica precetto; I dati identificativi del terzo pignorato: Se il terzo pignorato è una persona fisica: Cognome, nome, codice fiscale; giuridica:Denominazione, Categoria; Se il terzo pignorato è una persona I dati identificativi del Custode: Cognome, nome, Codice Fiscale; I dati del titolo esecutivo: Nome e Cognome/denominazione del creditore; Descrizione del titolo; Tipologia del bene. NOTA IMPORTANTE SUI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI PROBLEMA In caso di pignoramento presso terzi, la Consolle Avvocato consente l'inserimento di un solo terzo. In caso di più terzi? Alcuni Tribunali chiedono di inserire i dati dei terzi come fossero debitori: saranno poi i cancellieri a riqualificarli come terzi. In altri fori le cancellerie richiedono l'inserimento di un solo terzo, con successivo accesso alla cancelleria per portare i dati da inserire manualmente. CASI PARTICOLARI CONVERSIONE DA SEQUESTRO Non vi saranno tutti gli atti previsti dalla normativa Importo precetto: trascrivere l’importo indicato nel titolo esecutivo; Data consegna pignoramento: pubblicazione della sentenza; indicare la data di Cronologico del pignoramento: riportare il numero della sentenza; Date notifiche del precetto e del pignoramento: trascrivere quella dell’iscrizione a ruolo. CASI PARTICOLARI CONVERSIONE DA SEQUESTRO È opportuno indicare nella nota di iscrizione a ruolo o in un atto separato che si tratta di conversione di sequestro in pignoramento (per avvertire la cancelleria) Allegati Il sistema ne prevede di obbligatori, come per esempio l’atto di precetto, che nel caso non esiste. 1. Se bloccante, inserire un atto in .pdf con indicato: “Tipo atto non previsto per la procedura di conversione del sequestro in pignoramento“ 2. Se non bloccante si può non inserire nulla CASI PARTICOLARI CONVERSIONE DA SEQUESTRO Il D.M. 19.03.15 in caso di conversione di sequestro in pignoramento, oltre ai dati relativi a ciascun tipo di esecuzione, andranno inseriti anche i seguenti dati: il Tribunale che ha emesso la sentenza od il diverso provvedimento su cui si fonda l’istanza di conversione; il numero del provvedimento; la data provvedimento; l’importo del credito. CASI PARTICOLARI NOTIFICA DI TITOLO+PRECETTO Come allegare gli atti in caso di titolo e precetto notificati congiuntamente? Visto l'obbligo di allegare i tre atti, si creeranno due copie di titolo e precetto e si allegheranno entrambe, una come titolo e l'altra come precetto. ASSOLUTAMENTE VIETATO staccare gli atti e autenticarli separatamente: si autenticherebbe un atto che non esiste, con tutti i problemi del caso. CASI PARTICOLARI PIGNORAMENTO DI QUOTE Fattispecie trascurata dalle riforme. La dottrina e la giurisprudenza hanno via via assimilato la fattispecie al pignoramento presso terzi (credito verso la società), a quello mobiliare (bene del socio) e a quello immobiliare (iscrizione nel registro imprese). In realtà ha caratteristiche proprie e, in caso, potrebbe applicarsi la normativa delle esecuzioni mobiliari solo in via analogica. In questo caso NON dovrebbero applicarsi le norme eccezionali: 1. I termini di legge per il deposito della nota di iscrizione 2. Le regole e le modalità di autentica GLI ATTI SUCCESSIVI ALL'ISCRIZIONE A RUOLO Come si è visto nel comma 2 dell'art. 16 bis D.L. 179/12 Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. L'obbligo del comma 1 è il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche ... Nessun dubbio che gli atti del creditore procedente debbano obbligatoriamente essere depositati in via telematica. Ma gli atti delle altre parti? Molte cancellerie interpretano la norma in senso oggettivo: Una volta avvenuto il deposito del pignoramento, l'obbligo del deposito viene esteso agli altri creditori che volessero intervenire o a chi volesse fare opposizione all'esecuzione. Leggendo la norma, però, resta il dubbio che vi sia un OBBLIGO in quanto il creditore che interviene o il debitore che si oppone non sono parti costituite. Art. 159-ter Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557del codice, deposita per primo un atto o un'istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva dell'attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli518, 521-bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164terdelle presenti disposizioni. OPPOSIZIONE A PROCEDURE NON ISCRITTE A RUOLO CHI? sarà il debitore ad iscrivere a ruolo la procedura, depositando copia dell’atto di pignoramento, di cui non sarà necessario attestare la conformità, e successivamente il creditore depositerà nel predetto fascicolo le copie conformi di quanto restituitogli dall’ufficiale giudiziario, nei termini previsti dagli artt. 518, 521 bis, 543 e 557, così come riformati dal d.l. n. 132/2012. COME? Art. 11-bis Dl 83: il deposito telematico delle note di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diversi dal creditore, a decorrere dal 2 gennaio 2016. FINO AL 2 GENNAIO 2016 IL DEPOSITO POTRA’ ESSERE EFFETUATO SOLO CON MODALITA’ CARTACEE Fonti: - Nicola Gargano – convegno Bari 18 settembre 2015 - Edoardo Ferraro – convegno Bari 18 settembre 2015 Grazie a tutti per la partecipazione Per informazioni potete contattare la Commissione Informatica al seguente indirizzo e-mail [email protected]