La Pratica Peritale
Francesco Rovetto
Riferimenti Bibligrafici
• Nivoli G.C. Il Perito ed il consulente di parte
in Psichiatria forense. Centro scientifico
editore. 2009
• (molto del materiale di queste diapositive è
stato tratto o ispirato da questo libro cui
rimando per approfondimenti)
• Rovetto F. Rossi L. Psicologia Giuridica: la
valutazione del danno. Ed Santa Croce, Parma
• Rovetto F. Rossi L. La Marca S. Crimini sessuali
ed attività peritale
• Rovetto F. Rossi L. Giustizia in famiglia
I termini utilizzati
• La legge prevede la figura
• del Perito (nominato dal giudice),
• del Consulente Tecnico del Pubblico Ministero
(nominato dal PM) e dei Consulenti Tecnici di Parte
(nominati in psichiatria forense in particolare dalla
difesa e dalla parte civile).
•
• È invalso l'uso frequente nelle aule giudiziarie indicare
(impropriamente) il Perito come Consulente Tecnico
d'Ufficio (C.T.U.),
• tutti gli altri consulenti (del PM, della difesa, della parte
civile ecc.) come Consulenti Tecnici di Parte (C.T.P.).
Non solo periti
• Ausiliario del CTP (es test, osservazione ecc. la
relazione tecnica viene firmata dal consulente
di parte che se ne assume la responsabilità,
ma l’ausiliario può partecipare a tutte le fasi
del processo imparando moltissimo)
• Prima di svolgere funzioni di CTP ed ancor più
di CTU occorre una valida esperienza
Per svolgere funzioni di CTU
• Per svolgere funzioni di CTU di solito per lo
meno 3 anni di iscrizione all’ordine
professionale (meglio 5),
• esperienza specifica
• Corsi di formazione specifici ( per lo meno 100
ore con esame finale)
• Utili le pubblicazioni
• Presso i tribunali possibile iscrizione albo CTU
ma serve a poco se non si è conosciuti.
• Il Giudice può nominare CTU anche persona di
sua fiducia non iscritta all’albo presso il
Tribunale
• Non indispensabile, anzi a volte fuorviante, la
formazione come psicoterapeuta
PSICOLOGI
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Ausiliari CTP (test ecc)
Tribunale minori
Case di prima accoglienza
Carceri
Diritto famiglia
Valutazione capacità genitoriali
Colloqui protetti con minori
• Case protette per donne vittime di violenza
• Comunità terapeutiche
RICHIESTE DEL MAGISTRATO AL PERITO AL MOMENTO
DEL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
• I. La presenza fisica e personale nel luogo indicato nella citazione
• 2. Le generalità con nome. cognome. data di nascita. qualifica e
indirizzo
• 3. La presenza di eventuali incapacità, incompatibilità o astensione
per motivi di opportunità
• 4. La pronuncia della formula d'impegno
• 5. La risposta ai quesiti peritali in genere attraverso relazione scritta
• 6. Il termine di tempo per la consegna della relazione scritta
• 7. Inizio (data, ora, luogo) delle operazioni peritali
• 8. La consegna della perizia prima dell'udienza
• 9. La presenza all'udienza in cui presenterà la relazione scritta
• "Consapevole della responsabilità morale e
giuridica che assumo nello svolgimento dell'
incarico, mi impegno ad adempiere al mio
ufficio senza altro scopo che quello di far
conoscere la verità e a mantenere il segreto su
tutte le operazioni peritali".
RICHIESTE DEL PERITO DA PRESENTARE AL MAGISTRATO
AL MOMENTO DEL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
• I. Procedere alle operazioni peritali anche in luoghi diversi
dall’ ufficio
• 2. Utilizzare il proprio mezzo di trasporto per tutti gli
spostamenti legati all’espletamento dell’incarico peritale
• 3. Utilizzare il mezzo aereo, allorquando il luogo dove
esaminare il soggetto o dove presentarsi nell’aula
giudiziaria è molta distante dal luogo di residenza del perito
• 4. Avvalersi di ausiliari tecnici di fiducia per lo svolgimento
di attività peritali
• 5. Ottenere copia degli atti esistenti nel fascicolo per il
dibattimento o nel fascicolo processuale in genere. in
quanto rilevanti per l'esecuzione dell'incarico peritale
• 6. Acquisire da privati, ivi comprese le parti, la
documentazione che queste riterranno di
conferirgli e che potrà essere rilevante ai fini dell’
espletamento dell'Incarico
• 7. Consultare ed estrarne fotocopia, presso enti
pubblici, della documentazione rilevante ai fini
dell'incarico peritale
• 8. Accedere con l'ausiliario tecnico prescelto più
volte all'istituto penitenziario ove il detenuto
risulti ristretto
• 9. Esaminare ed estrarre fotocopia della documentazione
sanitaria e disciplinare concernente il periziando, presso
l'istituto penitenziario
• 10. Trasferire il periziando, se detenuto In carcere, presso
un altro istituto penitenziario, in un carcere più vicino al
luogo di residenza dei periti e più adeguato all'esame
peritale
• 11. Autorizzare il periziando, a recarsi, libero nella persona
o tradotto, nel luogo indicato dal perito, ove sarà esaminato
nei giorni o nelle ore che saranno specificate
• 12. Ottenere copia conforme all'originale del verbale
dell'udienza di conferimento dell'incarico peritale
• 13. Utilizzare anche negli istituti di detenzione
attrezzature di carattere clinico diagnostico
(videoregistrazione, audioregistrazione, oftalmoscopio,
sfigmomanometro, martelletto reflessologico ecc.)
• 14. Avvalersi dell'ausilio di un interprete se il soggetto
è straniero o parla dialetti difficilmente comprensibili o
se è muto, sordo o presenta altre gravi difficoltà alla
comunicazione
• 15. Operare per ciascun perito, nelle perizie collegiali,
anche disgiuntamente dagli altri, per singole attività
che non inficino la collegialità dell’incarico
Nell'effettuare tali richieste sono importanti alcune
avvertenze.
• 1. È utile che le richieste siano formulate al momento del
conferimento dell'incarico,
• piuttosto che in seguito, in quanto risparmiano, non solo perdite di
tempo, ma anche problemi tecnici quali quelli di non poter
accedere alle istituzioni penitenziarie o non avere le spese
dell'onorario retribuito. In sede di conferimento dell'incarico è
inoltre consigliabile fare richieste anche se poi non saranno
utilizzate, piuttosto che doverle formulare in seguito (ad esempio,
avvalersi di ausiliari se è il caso).
• 2. Tutte le richieste formulate al magistrato possono essere
concesse o possono essere rifiutate.
• 3. Nel caso il magistrato rifiuti delle richieste che il perito ritiene
indispensabili e irrinunciabili, il perito può chiedere di rinunciare
all'incarico.
• 4. Non tutte le richieste illustrate devono essere
formulate verbalmente nella loro completezza al
momento dell'incarico. In genere, in un primo
tempo, il perito cerca di capire la situazione
generale reale della perizia, e cioè sapere se deve
richiedere una perizia collegiale, dove si trova il
periziando per richiedere eventuali autorizzazioni
ecc., poi, in un secondo tempo, formula le
richieste. In genere dopo la concessione dei
termini e prima che il magistrato fissi la data della
prossima udienza è bene formulare le richieste.
• Ad esempio: " Presidente, chiederei
l'autorizzazione del mezzo proprio, e/o del
mezzo aereo, di avvalermi di ausiliari,
l'autorizzazione all'accesso nelle istituzioni, a
estrarre fotocopia di documentazione medica
ecc.". La brevità e la concisione del perito
sono particolarmente apprezzate, anche
nell'ambito della formulazione delle richieste
DIRITTI DEL CONSULENTE DI PARTE NEL CORSO
DI UN ACCERTAMENTO PERITALE
• I. Diritto alla nomina
• 2. Diritto ad assistere attivamente al conferimento
dell'incarico peritale
• 3. Diritto a formulare osservazioni e riserve nell'ambito
dell'accertamento peritale
• 4, Diritto a formulare richieste di specifiche indagini
peritali
• 5, Diritto a far comparire nella perizia i dati che ritiene
opportuno
• 6. Diritto di partecipare alla definizione del numero di
sedute per l'espletamento dell'incarico peritale
• 7. Diritto a richiedere al giudice copia delle fono e
videoregistrazioni dell'accertamento peritale
• 8. Diritto a richiedere un uso corretto dello specchio
unidirezionale
• 9. Diritto a chiedere la redazione di un verbale delle
operazioni peritali
• 10. Diritto a procedere dopo l’esaurimento delle operazioni
peritali
• 11. Diritto a richiedere il giudice delegato
• 12. Diritto di rivolgersi al giudice per ogni controversia sorta
con il perito
•
. DIVIETI P0STI AL CONSULENTE DI PARTE NEL CORSO
DELL ACCERTAMENTO PERITALE
• Divieto di disturbare con domande inadeguate per qualità.
quantità e tempismo il colloquio psichiatrico peritale
• 2. Divieto di ritardare pretestuosamente i tempi di
esecuzione dell’accertamento peritale
• 3. Divieto di stimolare il periziando ad auto-accusarsi
• 4. Divieto di minacciare il perito
• 5. Divieto di servirsi dei mezzi stampa per un uso non
consentito dalla legge
• 6. Divieto dell uso di metodi che influiscono sulla libertà di
autodeterminazione
• 7. Divieto di fono o videoregistrazioni occulte
I REQUISITI SOSTANZIALI MINIMI DELLA
RELAZIONE PERITALE SCRITTA
• Comprensibilità
• Fatti e pareri separati tra loro
• Percorso logico comprensibile e condivisibile
tra fatti e pareri
• Tendenza alla onestà
• obiettività
• Il tipo di scrittura, il fraseggio italiano. i concetti devono
essere immediatamente comprensibili da chi ascolta e chi
giudica in un'aula giudiziaria.
• I fatti obiettivi devono essere separati dai pareri personali
di chi scrive la perizia.
• I fatti devono essere collegati con i pareri attraverso
ragionamenti logici facilmente comprensibili e condivisibili
c i pareri devono essere ampiamente e profondamente
motivati su basi scientifiche. cliniche concrete c forensi.
• Dalla relazione deve emergere la ricerca della massima
obiettività possibile e di una prudente, equilibrata e critica
onestà intellettuale di approccio alle risposte ai quesiti.
•
• Il perito può costruire ed elaborare per iscritto la
perizia in molti modi, tutti corretti.
• Tuttavia è utile che nella stesura della perizia siano
rispettate alcune formalità, sia allo scopo di rintracciare
più facilmente il documento nelle cancellerie
giudiziarie o nel proprio archivio personale, sia per non
essere vittima di giuste obiezioni in fase di esame, o
per evitare manchevolezze e imprecisioni che rendono
la perizia criticabile per scarsa diligenza, trascuratezza,
omissioni tali da farne perdere il valore sino a essere
disattesa
I. Il frontespizio
• Nel frontespizio, a livello di mezza pagina,
deve essere scritto in grande il nome e
cognome del periziando, ad esempio: "Perizia
psichiatrica in persona di ... ". Oppure meglio
ancora se si vuole scrivere: "Perizia
psichiatrica sulla capacità processuale e
penale di ... " ecc., precisando non solo nome
e cognome del periziato ma anche l'oggetto
della perizia
• In alto, sempre nel frontespizio, deve
comparire il numero del procedimento
penale o i vari numeri del procedimento
penale: per esempio sul registro generale,
oppure sul registro del GIP ecc., e l'organismo
giudiziario che ha conferito l'incarico, per
esempio: "Procura della Repubblica del
Tribunale di ... , Dott ... ".
• La precisazione è molto utile, non solo per
aiutare la cancelleria nel porre la perizia nel
fascicolo corretto, ma anche per il perito per
rintracciare la perizia nel proprio archivio
personale. Il nome del periziando non è spesso
sufficiente per poter collocare con precisione la
perizia nei tribunali: senza il numero del
procedimento giudiziario, vi è difficoltà a
rintracciare il fascicolo giudiziario, a retribuire
l'onorario, a specificare, se richieste dal perito, le
date di udienza ecc.
• Infine, verso la parte bassa del frontespizio, il
nome e cognome del perito, che può essere
accompagnato brevemente dai titoli,
qualificazioni.
• Non è sempre consigliabile specificare i
numeri di telefono e l'indirizzo dell'abitazione,
dello studio, in quanto la perizia è un
documento che giunge alla conoscenza di
parecchie persone e non tutte possono essere
soddisfatte degli esiti peritali e potrebbero
reagire con modalità diverse, soprattutto
avendo a disposizione indirizzi e numeri di
telefono.
2. L’indice
• Scrivere l'indice è consigliabile solo quando la
perizia è molto complessa e costituita da
numerose pagine.
3. L’incarico peritale e i quesiti
• In questo capitolo deve essere presentato in
modo chiaro e preciso quando, dove e chi ha
attribuito l'incarico: se è un magistrato, un
avvocato, una parte; quali sono i quesiti, quali
sono le qualifiche di riferimento del perito.
4. Lo svolgimento delle operazioni peritali
• Il perito deve precisare il numero, la durata dei
colloqui con il periziando, e, ogni volta, le
generalità c le qualifiche delle persone
presenti. Nel caso a ogni colloquio si sia
compilato un verbale, questi saranno allegati
alla perizia. Questi dati sono spesso richiesti
dagli avvocati delle parti.
5. Il fatto per cui attualmente si procede
• È indispensabile che la perizia psichiatrica sia
centrata su un fatto ben preciso, quindi,
nell'ambito di questa necessità, è importante
che risulti in perizia, la descrizione brevissima
dell'imputazione così come è stata formulata.
• Segue poi l'elencazione dei documenti consultati.
Spesso gli avvocati delle parti chiedono con
insistenza l'elenco preciso e specifico della
documentazione consultata (confessione del
periziando, verbali della polizia, dei carabinieri,
dichiarazione dei testimoni ecc.). Il racconto del
periziando al perito, sui fatti, o è riportato
integralmente, o è consigliabile fare un
brevissimo riassunto. Riportare solamente i pezzi
più significativi del colloquio può esporre a un
numero maggiore di critiche dagli avvocati delle
parti, non soddisfatte dall'esito peritale.
6. L’esame della documentazione medicopsichiatrica
• Molto brevemente viene riportato il riassunto
della documentazione medico-psichiatrica agli
atti, con la stessa metodica, viene anche
riportata la documentazione medicopsichiatrica non presente agli atti.
7. L’esame diretto del periziando
• È riportato, ampiamente e profondamente,
l'esame psichiatrico del periziando (la sua
anamnesi familiare, personale, fisiologica,
medica; l'esame psichiatrico, neurologico,e, se
praticati, i reattivi mentali).
8. Le considerazioni psichiatrico-forensi
• È soprattutto nelle considerazioni psichiatricoforensi che si può rilevare la professionalità
del perito. Un metodo può essere quello di
suddividere le considerazioni psichiatricoforensi in relazione ai quesiti posti (ad
esempio, la capacità di intendere e di volere al
momento del fatto; la capacità di intendere e
di volere allo stato attuale; la pericolosità; la
capacità di assistere coscientemente al
proprio processo ecc.).
• Ognuno di questi temi è trattato prima
illustrando i dati di fatto, poi gli aspetti critici e
problematici e infine sono chiaramente
motivati i propri pareri in merito.
• Nel trattare gli aspetti critici e i limiti, il perito
deve essere in grado possibilmente di
prevenire i problemi, le domande di
precisazione, di chiarificazione e le obiezioni
che potranno successivamente fare le parti o
le persone che dovranno giudicare.
9. Le conclusioni
• Le conclusioni devono essere brevissime,
formulate sinteticamente, e devono essere
esclusivamente di tipo psichiatrico-forense nella
risposta ai quesiti.
• In alcuni casi si ha la impressione (certamente
erronea!) che il Giudice e gli avvocati leggano
solo queste righe che quindi dovrebbero essere
curate in modo particolare scritte in modo
comprensibile e redatte in modo tale da
invogliare alla lettura dell’elaborato.
10. Data e firma del perito
• La perizia deve riportare la data in cui è stata
effettivamente terminata. Dopo la consegna o
prima ancora della consegna, possono
pervenire al fascicolo giudiziario dei
documenti che non sono stati visti dal perito
ed è quindi importante che risulti che sino a
quella data il perito si è basato su specifiche
informazioni.
11. Presenza di allegati
• Tutto quanto è stato acquisito dal perito, non
deve essere riportato integralmente
nell'ambito della perizia ma negli allegati allo
scopo di non appesantire la lettura e la mole
della perizia e nello stesso tempo, fornire la
documentazione esatta e obiettiva.
Tra gli allegati si pongono anche i protocolli
dell'indagine psicodiagnostica.
12. Copia della perizia nel proprio archivio personale
con tutta la documentazione degli allegati
• È importante tenere un archivio personale, perché il
perito può essere chiamato anche a distanza di anni a
rispondere della perizia e può anche essere imputato a
causa della perizia. Quindi deve essere in possesso di
tutti gli allegati precisi, ricordiamo che nell'archivio non
è sufficiente il nome e cognome dell'imputato ma è
importante mettere i vari numeri del procedimento
penale ed, in terzo luogo, l'organismo giudiziario che
ha richiesto la perizia o la consulenza. Inoltre è meglio
aggiungere anche la data di consegna perché talvolta
tutti questi dati non sono sufficienti per rintracciare la
perizia.
REQUISITI FORMALI MINIMI DELLA
RELAZIONE PERITALE SCRITTA
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I . Identificazione
2. Incarico peritale
Nel frontespizio si scrive il nome e cognome del periziando, gli estremi del
procedimento penale, il nome, la qualifica e la sede dell’Autorità Giudiziaria cui è
indirizzato lo scritto e il nome e cognome di chi ha redatto la relazione. Data, luogo,
nome e qualifica di chi ha conferito l’incarico o ha chiesto la consulenza: i quesiti, se
possibile riportati integralmente: le generalità e la qualifica di chi scrive la relazione.
3. Svolgimento delle operazioni peritali
4. Il fatto per cui si procede
5. Esame della documentazione medico-psichiatrica
6. Esame diretto del periziando
7. Considerazioni psichiatrico-forensi
8. Risposte al quesiti
9. Termine delle operazioni peritali
IO. Allegati
I I. Archivio
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È descritta la metodologia seguita nelle operazioni peritali. ad esempio il numero
dei colloqui col periziando.
Se possibile, specificazione del fatto per cui si procede; elenco della
documentazione sul fatto che è stata consultata.
Se possibile, elenco c specificazione della documentazione medico-psichiatrica
esaminata presente nel fascicolo o altrimenti acquisita.
Se possibile. specificare anamnesi. Esame psichiatrico, esame neurologico.
indagine
psicodiagnostica se praticata.
Illustrare i fatti. i problemi, I giudizi forensi motivati su ogni singolo quesito.
La risposta sintetica di poche righe a ogni singolo quesito.
Data, luogo, generalità e firma di chi ha scritto la perizia.
Se possibile. specificare nella relazione la quantità e qualità degli allegati. se
presenti.
Copia dello scritto nel proprio archivio personale.
I. il giudice può accogliere o non accogliere una
perizia.
• Quando il giudice esamina la perizia può accoglierla
totalmente o in parte. In qualsiasi caso il giudice, dopo aver
attentamente valutato la perizia, deve fare proprie le
conclusioni peritali.
• Anche se il giudice fosse particolarmente versato, colto ed
esperto in psichiatria, questo non avrebbe alcuna
importanza nell'ambito della dinamica ufficiale del
processo. Non è infatti compito del giudice decidere se un
soggetto è schizofrenico o non è schizofrenico, e cioè entra
re nel merito della diagnosi, argomentando e dissertando,
su questioni tecnico-scientifiche.
• Il compito del giudice è diverso ed è quello di valutare il
"metodo“ e non il "merito" delle affermazioni cui giunge il
perito. Il giudice deve cioè valutare se tutto il percorso
logico deduttivo, che lega i dati fattuali presentati dal
perito, sia congruo con le conclusioni, se non vi siano
contraddizioni palesi di dati di fatto o di interpretazioni
nell'ambito della perizia, se non vi siano frasi o concetti
ambigui, oscuri, sibillini, e non vi siano palesi discordanze
con dati obiettivi ecc.
• In questo senso non si tratta più di un compito del giudice
come "perito dei periti", ma, se mai, di "giudice dei periti",
esclusivamente in tema di metodologia e non di merito.
• 2. Il destino della relazione peritale scritta: essere
accettata o disattesa
• Il giudice, seguendo quindi una criteriologia legata alla
metodologia con cui è svolta la perizia, può accoglierla,
"fare propri" i risultati,
• o disattenderla, cioè non accettare la perizia nella sua
globalità.
• Nell'ambito poi dell'accoglienza della perizia, può
chiedere alcuni chiarimenti, se emergono aspetti non
sostanziali, discordanti concettualmente dalla parte
che è stata accolta, e che desidera approfondire
ulteriormente.
• Nel caso di una perizia completamente disattesa,
il giudice può chiederne una nuova stesura.
• È compito del giudice la possibilità di accogliere o
disattendere la perizia. Il giudice non deve essere
emotivamente legato ad accettare le perizie che
riflettono le proprie idee, i propri convincimenti e
rigettare quelle che arrivano a conclusioni diverse
dalle proprie.
•
• Compito del magistrato non è entrare nel merito
tecnico-scientifico, ma nella metodologia del
percorso logico e deduttivo fornito nella perizia.
L'accoglienza e il rigetto della perizia possono
essere formulati dal giudice in maniera
autonoma,
• oppure essere particolarmente stimolati e
giustificati dalle osservazioni dei consulenti
tecnici di parte che mettono in luce vizi logici,
contraddizioni, oscurità, ambiguità, inesattezze
nella compilazione del perito d ' ufficio.
3. La richiesta di chiarimenti
• Nella globalità di una perizia vi possono essere
delle parti che richiedono, da parte del
giudice, un approfondimento, una
chiarificazione, una maggior consistenza di
dati che suffraghino il giudizio espresso da l
perito. [n questi casi il magistrato può
accettare e condividere alcune conclusioni
peritali e invece non accettare e condividerne
altre. Per accettare delle conclusioni e per
rigettarne altre, i due tipi di
• conclusioni debbono avere tra loro
un'autonomia, di carattere fattuale, logico,
concettuale e medico-legale, ed essere pertanto
indipendenti le une d alle altre. In caso contrario
il magistrato non può che accettare totalmente le
conclusioni o rigettarle totalmente. In questo
ambito il magistrato può richiedere chiarimenti
sia per iscritto concedendo un limite di tempo, sia
nel momento in cui il perito presenta la relazione
peritale al dibattimento.
4. La ristesura della perizia
• Il magistrato, che ritiene la perizia
metodologicamente non corretta ( a prescindere
da giudizi sul merito delle conclusioni), può
rigettare la perizia e chiedere una ristesura della
perizia che solitamente è affidata a un collegio di
persone,
• in genere tre persone, o a un altro perito (art.
231, c.p.p.). Il magistrato che rigetta la perizia è
però tenuto a specificare, motivandolo per
iscritto, perché ha disatteso le conclusioni della
perizia precedente.
REATI DI CUI PUÒ ESSERE ACCUSATO IL
PERITO Psichiatra/Psicologo
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Concussione
Corruzione per un atto d'ufficio
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
Corruzione in atti giudiziari
Abuso d'ufficio
Rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio
Rifiuto di atti d·ufficio. Omissione
Usurpazio ne di funzioni pubbliche
Omessa denuncia di reato da parte delpubblico ufficiale
Rifiuto di uffici legalmente dovuti
Falsa perizia o interpretazione
Frode processuale
Ritrattazione
Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale
•
• IL Perito, nell'espletamento del suo incarico peritale,
può essere oggetto di manipolazione, minacce,
violenze ecc., da parte di altre persone che non gli
permettono di svoIgere correttamente il suo
accertamento peritale.
• Il perito vittima di condotte illecite in qualità di
pubblico ufficiale
•
• Istigazione alla corruzione.
• Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale.
• " Resistenza a un pubblico ufficiale.
• "Millantato credito.
• 2. Il perito vittima di condotte illecite che
riguardano specificamente
• la sua funzione
•
• "Subordinazione.
• "Millantato credito del patrocinatore.
LA FORMAZIONE PROFESSIONALE OTTlMALE DEL PERITO
E DEL CONSULENTE Psichiatra/Psicologo: OTTO POSSIBILI
RUOLI
• I. Consigliere
• 2. Insegnante
• Lo Psichiatra/Psicologo forense deve essere in grado di consigliare e
far comprendere. sia a livello razionale sia emotivo, con obiettività,
saggezza. Critica e conoscenza della realtà giudiziaria e del la
reattività umana, le migliori strategie processuali possibili in tema di
psichiatria a chi chiede il suo parere,
• Lo Psichiatra/Psicologo forense deve avere capacità pedagogiche,
didattiche, psicologiche, di empatia, per spiegare e illustrare
complessi concetti di psichiatria. criminologia c medicina legale a
persone che non sono specialiste della materia.
3. Clinico-Psichiatra/Psicologo
• Lo Psichiatra/Psicologo forense deve
possedere un'approfondita conoscenza del
campo psichiatrico in tema di diagnosi.
4. Criminologo
• terapie psicoterapiche e farmacoterapiche, prognosi.
non solo per quanto concerne le gravi e rare malattie
mentali. ma anche per tutte quelle psicopatologie
nascoste sotto un'apparente normalità che possono
invece rivelarsi con un comportamento criminale.
• Lo Psichiatra/Psicologo forense non può ignorare che
nel suo mestiere deve servirsi di concetti come
"valutazione" e "trattamento“ molto più ampi e
compiessi che non "diagnosi" e "terapia" e che
necessitano di conoscenze in campi specifici come la
criminogenesi. la criminodianamica. la vittimologia
forense. Le psicoterapie forensi. la psicologia la
sociologia criminale ecc.
5. Medico legale
6. Testimone
• Lo Psichiatra/Psicologo forense deve saper
usare nelle aule giudiziarie la specifica
terminologia giuridica per capire e farsi capire
e non può ignorare le complesse leggi formali
e soprattutto informali che muovono il mondo
giudiziario nel rapportarsi personalmente e
professionalmente con i magistrati. Gli
avvocati, gli altri periti e consulenti ecc.
• Lo Psichiatra/Psicologo forense deve tutelare
la sua credibilità e affidabilità di fronte alla
ricerca della verità nella sua opera di
collaborazione con chi amministra la giustizia.
La sua "onesta obiettività". accompagnata da
equilibrio. prudenza. Capacità critica ed
esperienza concreta. è la miglior
presentazione di un testimone esperto nel
campo della psichiatria forense.
7. Comunicatore
• Lo Psichiatra/Psicologo forense deve avere la
formazione di un buon comunicatore che sa
come presentarsi, come parlare. cosa dire per
smuovere il razionale e le emozioni di chi lo
ascolta e di chi deve giudicare.
8. Amministratore
• Lo Psichiatra/Psicologo forense. attraverso "il
contratto forense". non solo assicura una
giusta retribuzione al suo lavoro e un'oculata
amministrazione della propria immagine
professionale. Ma soprattutto a livello etico e
morale. acquista piena libertà di giudizio
''vendendo il proprio tempo ma non le proprie
idee" ed evitando in questo modo tutte le
pressioni intrusive che attraverso il denaro
possono alterare la sua onesta obiettività.
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