La perizia per il GIP
Marco Pingitore
Psicologo-Psicoterapeuta, Criminologo
[email protected]
www.marcopingitore.it
Udine, 11 aprile 2015
Conferimento dell'incarico
Art. 226 c.p.p. co. 1 (Giuramento del Perito)
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello
svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio
senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a
mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali.
Art. 497 c.p.p. co.2 (Giuramento del Testimone)
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la
mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non
nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Premessa
Il Giudice si occupa della Testimonianza, il Perito del Testimone.
Carta di Noto
Art. 4 Carta di Noto (III, 2011)
La valutazione psicologica non può avere ad oggetto la ricostruzione
dei fatti o la veridicità di quanto raccontato dal minore che spettano
esclusivamente all’Autorità Giudiziaria. L’esperto deve esprimere
giudizi di natura psicologica avuto anche riguardo alla peculiarità
della fase evolutiva del minore.
Carta di Noto
Art. 6 Carta di Noto (III, 2011)
L’accertamento sulla idoneità a testimoniare deve precedere
l’audizione del minore.
Tale accertamento va condotto evitando di sollecitare la
narrazione sui fatti per cui si procede.
Carta di Noto
Art. 8 Carta di Noto (III, 2011)
Non è metodologicamente corretto esprimere un parere senza aver
esaminato il minore e gli adulti di riferimento, salvo che non ve ne
sia la rituale e materiale possibilità, dando conto in tal caso delle
ragioni dell’incompletezza dell’indagine.
Tale valutazione - allo scopo di identificare eventuali influenze
suggestive esterne - non può prescindere dall’analisi dei contesti e
delle dinamiche che hanno condotto il minore a riferire o rivisitare la
propria esperienza.
Carta di Noto
Art. 9 Carta di Noto (III, 2011)
Il parere dell’esperto dovrà chiarire e considerare le modalità attraverso
le quali, prima del proprio intervento, il minore ha narrato i fatti a
familiari, P.G., magistrati ed altri soggetti.
In particolare, dovrà dar conto:
a) delle sollecitazioni e del numero di ripetizioni del racconto;
b) delle modalità utilizzate per sollecitare il racconto;
c) delle modalità della narrazione dei fatti (se spontanea o sollecitata, se
riferita solo dopo ripetute insistenze da parte di figure significative);
d) del contenuto e delle caratteristiche delle primissime dichiarazioni,
nonché delle loro modificazioni nelle eventuali reiterazioni
sollecitate.
Come procedere
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Lettura degli atti contenuti nel fascicolo (verbali SIT ecc.)
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Programmare chi incontrare e quando
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Videoregistrare tutti gli incontri
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Comunicare sempre e formalmente gli incontri peritali alle parti
(PM e Avvocati)
Dopo ogni incontro peritale stilare sempre il verbale
Primo incontro peritale
Il primo incontro peritale dovrebbe essere svolto alla sola presenza del
Perito e dei CCTTPP per esplicitare e condividere la propria
metodologia scientifica.
Successivi incontri peritali
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Incontro con il denunciante;
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Incontro con i genitori/il genitore;
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Incontro con il presunto abusante solo ed esclusivamente se il
presunto abuso è intrafamiliare
Incontro con insegnanti solo se strettamente necessario
Memorandum di Ney
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Chi per primo ha sporto denuncia?
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Come è stata affrontata la denuncia?
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Chi è la persona coinvolta?
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Quale significato assume per ciascuno di essi la denuncia?
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Quali sono le loro rispettive motivazioni?
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Attraverso quale percorso è stata sporta la denuncia?
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I fatti denunciati, così come riportati dagli adulti, sono rimasti
coerenti nel tempo?
Quali comportamenti e reazioni delle parti sono associati alla
denuncia?
Memorandum di Ney
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In quali occasioni essi si verificano?
Quali sono i bisogni e i desideri insoddisfatti delle persone
coinvolte (denunciati e denuncianti)
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Come esse hanno fatto fronte alla denuncia?
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Di quali risorse esse dispongono in relazione al problema?
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Quali sono le dinamiche interpersonali e comunicative del sistema
familiare, e in particolare della coppia genitoriale? Esistono fattori
ambientali che possono influenzare le parti coinvolte?
Incontri con il minore
Regola fondamentale
Negli incontri con il minore, il Perito non dovrebbe parlare dei
presunti abusi.
Compito del Perito non è verificare i fatti.
Quali tests psicologici somministrare?
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Test proiettivi potenzialmente contestabili perché soggettivi
Non esistono tests per valutare la veridicità delle dichiarazioni e per
valutare la compatibilità con l'abuso sessuale
I tests proiettivi (Rorschach, carta e matita ecc.) possono essere
utilizzati solo per valutare gli aspetti di personalità del minore, ma
nulla o poco ci dicono sulla sua idoneità a testimoniare
Conclusioni peritali
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Il Perito dovrebbe rispondere in modo molto preciso ai quesiti posti
dal GIP
Se non può rispondere ad uno o a più quesiti, dovrebbe motivarlo
L'idoneità a testimoniare del minore dovrebbe essere valutata non
solo in senso astratto, ma specificatamente sui presunti abusi
Il minore potrebbe ricordare perfettamente la festa del suo compleanno
di due anni fa, mentre il suo ricordo potrebbe essere poco accurato
sui presunti abusi. E viceversa.
Elaborato peritale
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Indice
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Incarico
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Atti consultati
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Metodologia scientifica
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Descrizione dettagliata degli incontri
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Parte dedicata alla psicodiagnostica
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Considerazioni conclusive
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Risposta ai quesiti peritali
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Bibliografia
Idoneità a testimoniare (secondo Fornari)
Il testimone è idoneo a rendere testimonianza:
nel senso che nei suoi meccanismi psichici non si ravvisa, da un punto di vista clinico,
alcun processo che possa inficiare precisione, obiettività, serenità di percezione, di
conservazione e di rievocazione (con tutte le riserve insite in ogni discorso che
riguardi i ricordi). Il che non significa che egli dica o abbia detto la verità. Può
benissimo darsi che egli non la voglia dire, che sia un bugiardo, un calunniatore,
un diffamatore. Affermare che egli è idoneo significa solo dire che egli, se vuole, è
in grado di dire la verità attraverso una narrazione e una rievocazione espositiva
libere da funzionamenti mentali immaturativi, conflittuali o patologici. Ne
consegue che anche uno psicotico, il cui funzionamento mentale relativamente al
fatto narrato è conservato, può essere ritenuto idoneo a rendere testimonianza.
Non idoneità a testimoniare (secondo Fornari)
Il testimone non è idoneo a rendere testimonianza:
perché nel suo funzionamento mentale sono presenti alterazioni
patologiche della memoria, del pensiero, della percezione,
dell'affettività e di altre funzioni psichiche, tali da inficiare del tutto
la sua possibilità di dire il vero, quand'anche egli lo voglia.
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