1 DIREZIONE DIDATTICA CHIERI I CIRCOLO Piazza S. Pellico, 2 – 10023 – Chieri (TO) Tel. 011-947.22.18 – Fax. 011- 941.55.57 IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA A.S.2012/13 VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE Il giorno 9 ( nove ) del mese di aprile di Chieri 2013 alle ore 9,00 presso la D.D. Statale 1° Circolo tra la delegazione di parte pubblica composta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Nezzo e la delegazione sindacale composta dai Rappresentanti Sindacali Aziendali SNALS docente Spuria Gabriella UIL docente Gaetano Castrorizzo viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo di questa istituzione scolastica TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Campo di applicazione , decorrenza, durata 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, amministrativo e ausiliario della scuola, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato. 2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e hanno validità per l’a.s. 2012/13. 3. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l’accordo già sottoscritto. Art. 2 Interpretazione autentica 1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parti si incontrano entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il significato della clausola controversa. 2. Al fine di avviare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all’altra parte, con l’indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l’interpretazione; la procedura si deve concludere entro 30 giorni. 3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza contrattuale, salvo diversa pattuizione. 2 TITOLO II– RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI CAPO I - RELAZIONI SINDACALI Art. 3 – Obiettivi e strumenti 1. Il sistema delle relazioni sindacali d’istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio. 2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali. 3. L’informazione di cui all’art. 6 del CCNL del 29/11/2007 avviene sulle materie previste attraverso incontri tra le parti o attraverso la consegna di documentazione che di per sé esaurisce l’informazione preventiva e successiva. 4. Il Dirigente Scolastico fornisce le informazioni relative alle materie contrattuali e sentite le parti, procede alla convocazione . In caso di richiesta di incontro da parte sindacale , il Dirigente Scolastico convoca le parti, anche non richiedenti, di norma entro 15 giorni. 5. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività: a. Contrattazione integrativa b. Informazione preventiva c. Informazione successiva d. Interpretazione autentica, come da art. 2. 6. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all’istituzione scolastica, senza oneri per la scuola. Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente 1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. 2. Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare. 3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. 4. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa 1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative. 2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001. 3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce: a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j); 3 b. c. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k); criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l); compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9, co. 4); compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2); modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l’orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4); d. e. f. Art. 6 – Informazione preventiva 1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie: a. b. c. h. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; assegnazione ai plessi e modalità di utilizzo del personale docente e ATA piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale; criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento; utilizzazione dei servizi sociali; criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; tutte le materie oggetto di contrattazione. 2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie: d. e. f. g. a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani; c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. 3. Il Dirigente fornisce l’informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione. Art. 7 – Informazione successiva 1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie: • • nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse. 4 CAPO II - DIRITTI SINDACALI Art. 8 – Attività sindacale 1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo sindacale, con bacheche situate nelle varie scuole, di cui sono responsabili. Ogni documento affisso all’Albo va siglato da chi lo affigge, che ne assume la responsabilità per qualsiasi effetto di legge 2. Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU tutte le notizie di natura sindacale proveniente dall’esterno. 3. Alle R.S.U. e ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di comunicare con il personale per motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività. 4. La comunicazione interna può avvenire brevemente per via orale o mediante scritti e stampati, sia consegnati dalle R.S.U. e dai Dirigenti Sindacali Territoriali ad personam sia messi a disposizione dei lavoratori interessati, ad es. in sala docenti ed in segreteria. 5. Per le comunicazioni esterne, per l'informazione e per l'attività sindacale in generale è consentito l'uso gratuito degli audiovisivi nonché della rete informatica e telematica e della posta elettronica. Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro 1. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali ( RSU e sindacati rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo; ricevuta la richiesta il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data ed ora. 2. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale presenza di persone esterne alla scuola. 3. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni ed organizzare il servizio mensa. 4. La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa preventivamente in forma scritta dal personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale (di scuola o territoriale, in orario di lezione o durante attività funzionali), fa fede ai fini del computo del monte ore individuale nei termini orari reali corrispondenti a quelli previsti per l'assemblea stessa ed è irrevocabile. Pertanto una volta dichiarata l'intenzione di partecipare non va apposta alcuna firma di presenza né va assolto qualsiasi altro adempimento. Nel caso di assenza per sopravvenuta malattia o per altro motivo sempre manifestatosi dopo la dichiarazione di partecipazione non si terrà conto del calcolo per il monte ore ( 10 ore annue come da CCNL). La firma di adesione risulterà valida ai fini del conteggio del monte ore suddetto. 5. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale A.T.A., se l'adesione è totale, il D.S., verificando prioritariamente la disponibilità dei singoli, stabilisce i nominativi di quanti sono tenuti ad assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed indifferibili coincidenti con l'assemblea. Si concorda la quota di 1 (uno) assistente amministrativo per quanto riguarda la segreteria e per la vigilanza agli ingressi di 1 ( uno) collaboratore scolastico per i Plessi di P.zza Pellico, Borgo Venezia ( materna ed elementare), Riva presso Chieri, Pessione e Campo Archero. In mancanza di dichiarata disponibilità si procede su indicazione del Dirigente scolastico . 5 Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti per RSU 1. Spettano alle RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 30 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il calcolo viene effettuato, all’inizio dell’anno scolastico, dal Dirigente scolastico che lo comunica alle RSU medesime. I permessi sono gestiti autonomamente dalle RSU, con l’obbligo di preventiva comunicazione ( almeno un giorno prima) al Dirigente Scolastico 2. Spettano inoltre alle RSU, permessi sindacali non retribuiti ( otto giorni l’anno) per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al Dirigente Scolastico. TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA Art. 11 – Collaborazione plurime del personale docente 1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del vigente CCNL. 2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell’istituzione scolastica che conferisce l’incarico. Art. 12 – Collaborazioni plurime del personale ATA Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell’istituzione scolastica. Art. 13 – Lavoro straordinario del Personale ATA In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l’orario d’obbligo. Le suddette ore sono autorizzate: • • • • • per la sostituzione dei colleghi assenti per la presenza di corsi nei vari Plessi riunioni colloqui con i genitori consegna schede Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore SGA. Il lavoro straordinario può essere liquidato solo entro i limiti dell’effettiva retribuibilità dei fondi indicati nel fondo di istituto. Il personale può chiedere di usufruire di eventuale compensazione con ore libere o con eventuali permessi anche cumulabili in giornate nei periodi di interruzione dell’attività didattica. 6 TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO CAPO I - NORME GENERALI Art. 14 – Risorse 1. Le risorse disponibili (lordo stato) per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da: a. b. stanziamenti previsti per le funzioni strumentali docenti pari a € 9.355,19 (L.D. € 7.049,88) stanziamenti previsti per gli incarichi specifici del personale ATA pari a € 3.770.93 (L.D. € 2.841,70 + € 121,46 avanzo 2011/2012) c. d. e. stanziamenti del F.I.S. annualmente stabiliti dal MIUR pari a € 66.933.44 di cui € 5.334,54 Ind. Direzione (L.D. € 50.439,66 di cui € 4.020,00 Ind. Dir.) stanziamenti previsti per ore eccedenti per sostituzioni pari a € 2.731,40 ( L.D. € 2.058,33 + € 1.698,51 avanzo 2011/2012) eventuali residui del F.I.S. non utilizzati negli anni scolastici precedenti pari a € 28.086,98 ( L.D. € 21.165,77) f. g. Eventuali altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro Progetti aree a rischio art. 9 CCNL 29/11/2007 € 2.034,47 L.D. 2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad € 87.410,78 Lordo Dipendente.. CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS Art. 15 – Finalizzazione delle risorse del FIS 1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica, riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti. Art. 16 – Criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto al Personale DOCENTE Le attività che danno diritto ad accedere al fondo devono essere finalizzate a migliorare l’organizzazione complessiva dell’istituto, a valorizzare e sviluppare le molteplici risorse umane esistenti nella scuola per realizzare l'offerta formativa esplicitata nel POF. La partecipazione dei docenti alle diverse commissioni e/o articolazioni formalizzate del Collegio dei Docenti è riconosciuta anche sul piano economico, considerato che gli obiettivi individuati con il POF possono essere raggiunti: - articolando l’attività dell’Istituto in commissioni e gruppi di lavoro; nominando collaboratori, docenti referenti e responsabili per specifiche attività e iniziative di interesse generale. dando disponibilità di un monte orario per incentivare il maggior impegno derivante dalle funzioni di progettualità, da attività didattiche. 7 Tutte le attività aggiuntive per l’attuazione del POF, con riferimento al piano approvato all’inizio dell’a.s. ed all’assegnazione degli incarichi, vengono incentivate, previa rendicontazione, con riconoscimento economico differenziato per docenza e attività come previsto dalla normativa. In particolare, per l'assegnazione del fondo si tiene conto dei processi di riforma in atto, per cui oltre all'importo previsto secondo i parametri di calcolo per l'anno in corso 2012/13 , pari a € 37.135.73 , lordo dip. (pari al 80% dell’intero stanziamento il restante 20% per il personale ATA) per quanto attiene al personale docente, si è previsto un incremento pari a € 16.932,62 lordo dip. dell'avanzo degli anni precedenti. L’ammontare complessivo della spesa pari a € 54.068.35 lordo dip.te è così ripartito: • • • • • • Il Il Il Il Il Il 9,70 % pari a un totale di 300 ore indirette per i collaboratori 17,47 % pari a un totale di 540 ore indirette per esigenze organizzative per i responsabili dei plessi 4,66 % pari a 144 ore indirette per staff 24,59 % pari a 380 ore dirette per progettualità di circolo e di plesso 7,5 % pari a 232 ore indirette per progettualità di circolo e di plesso 26,35 % pari a 814 ore indirette per commissioni Si precisa che: l'incentivazione è rapportata ad ore; è un riconoscimento forfettario per un servizio reso in conformità alle indicazioni emerse in sede collegiale, servizio che comunque deve essere rendicontato e valutato a fine anno; di esso va assicurata l'informazione periodica al Dirigente Scolastico e al Collegio. A rendicontazione avvenuta il Dirigente scolastico entro l’intero budget stabilito, può apportare opportune compensazioni. La misura dei compensi accessori, utilizzata per i progetti realizzati ed inseriti nel POF e nel Programma annuale della scuola è quella indicata nella tabella 5 del CCNL del 29/11/2007 per le ore aggiuntive di insegnamento e ore aggiuntive di non insegnamento a decorrere dal 01/01/2008. La risorsa assegnata per retribuire n. 5 funzioni strumentali per l’anno scolastico 2012/2013 è pari a € 9.355,19 (€ 7.049,88 lordo dipendente) Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiranno nella dotazione contrattuale dell’anno scolastico successivo. Art. 17 – Attività aggiuntive e fondo d’istituto del Personale ATA 1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’art. 10 vengono definite le aree di attività aggiuntive di cui all’art. 88 del CCNL 29/11/07 che per gli assistenti amministrativi ed i collaboratori scolastici consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni lavorative , riguardano: - elaborazione ed attuazione di progetti volti a migliorare il livello di funzionalità organizzativa, amministrativa tecnica e dei servizi generali dell’unità scolastica; - attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi, in particolare i portatori di handicap; - prestazioni aggiuntive che si rendano necessarie per garantire l’ordinario funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi o per fronteggiare esigenze straordinarie; - attività tese, secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo, ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei servizi; - prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della sostituzione del titolare prevista dalle disposizioni vigenti; 2. per il direttore SGA - svolgimento di attività , prestazioni aggiuntive di particolare complessità ed impegno connesse a progetti dell’istituto, realizzati in orario scolastico e/o extrascolastico e partecipazione alle riunioni dello staff finanziati con fondi da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo 8 - d’istituto. I fondi che possono essere utilizzati sono quelli provenienti dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati. la quota variabile dell’indennità di direzione di cui all’art.56 del presente CCNL spettante al DSGA con le modalità stabilite nel CCNI del 31/8/99 e nelle misure definite con la Tabella n. 9 inserita nella sequenza contrattuale del 25/07/2008 ; 3. Nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate al fondo d’istituto, verrà previsto il fabbisogno di risorse necessarie a garantire la retribuzione delle attività aggiuntive svolte dal personale A.T.A. oltre l’orario d’obbligo, in modo tale da quantificare per ciascuna unità di personale e per ogni profilo il numero delle ore retribuibili. 4. Il Dirigente scolastico, con le procedure di cui all’art.6 del CCNL del 29/11/07, presenta una proposta per tale accantonamento che tenga conto sia delle ore aggiuntive da retribuire sia dell’intensificazione del lavoro e della qualità delle prestazioni. 5. La proposta di svolgimento delle attività aggiuntive tiene conto delle esigenze connesse con le attività del piano dell’offerta formativa della scuola e del piano generale di funzionamento della scuola. 6. La determinazione del fabbisogno e l’impiego in attività aggiuntive oltre l’orario ordinario avviene anche tenendo conto del carico di lavoro derivante da : - mancata nomina del personale a tempo determinato; - attuazione di iniziative specifiche e progetti previste dal POF; - attività extrascolastiche 7. Su richiesta del personale , le ore di attività aggiuntive prestate oltre l’orario ordinario possono essere compensate con ore libere o con eventuali permessi, anche cumulabili in giornate libere. 8. Il limite posto alla possibilità di svolgimento di attività aggiuntive è costituito dalle risorse del fondo d’istituto e dalla possibilità di compensazione. 9. La quota del Fondo d’Istituto assegnata forfetariamente per una maggiore intensificazione delle mansioni all’interno del proprio orario di servizio, viene ridotta proporzionalmente di un rateo per ogni 30 giorni di assenza o superiori ai 15 giorni. 10.In particolare, per l'assegnazione del fondo si tiene conto dei processi di riforma in atto, per cui oltre all'importo previsto secondo i parametri di calcolo per l'anno in corso 2012/13 , pari a € 9.283,93 lordo dip. (pari al 20% dell’intero stanziamento e il restante 80% per il personale docente) per quanto attiene al personale ATA, si è previsto un incremento pari a € 4.233,15 lordo dip. dell'avanzo degli anni precedenti. 11. L’ammontare complessivo della spesa comprensivo anche del lavoro straordinario è pari a € 13.517.08 lordo dipendente ed è ripartito tra il personale secondo carichi di lavoro concordati tra il Dirigente Scolastico ed il D.s.g.a , analizzate le esigenze del personale . 12. A ciascuna delle attività come sotto indicate vengono assegnate le risorse specificate: A. intensificazione del carico di lavoro C.S..: controllo mensa, controllo pediculosi, sostituzione colleghi assenti : € 3.750,00 lordo dipendente B. intensificazione del carico di lavoro A.A..: intensificazione, pratiche dimensionamento : € 4.930,00 lordo dipendente C. lavoro straordinario A.A. e C.S. per eventi non programmati che vanno al di fuori dell’orario di servizio: € 4.620,00 lordo dipendente 13. A consuntivo il Dirigente Scolastico rispettando il limite massimo di spesa farà, qualora se ne presenti la necessità, compensazioni interne. 14. La misura dei compensi accessori, utilizzata per i progetti realizzati ed inseriti nel POF e nel Programma annuale della scuola è quella indicata nella tabella 6 del CCNL del 29/11/2007 per le prestazioni aggiuntive dell’orario d’obbligo a decorrere dal 01/01/2008. 15. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiranno nella dotazione contrattuale dell’anno scolastico successivo. 9 Art. 18 – Criteri e modalità individuazione personale da utilizzare per incarichi specifici 1. I compiti del personale ATA, come previsto dall’art.47 del CCNL 29/11/07, modificato dalla sequenza contrattuale del 25/7/08, sono costituiti : - dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza; - da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori , e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività. 2. La risorsa assegnata per retribuire n. 9 incarichi specifici per l’anno scolastico 2012/2013 è pari a € 2.963,16 lordo dip. (comprensivi di € 121,46 avanzo 2011/2012) 3. In caso di modifiche da parte del MIUR per l’a.s. 2012/13 la scuola adatterà le assegnazioni con le risorse comunicate. 4. Esse sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell’offerta formativa, definite dal Dirigente Scolastico e assegnate secondo le modalità e i criteri di seguito riportati: ASSISTENTI AMMINISTRATIVI Criteri per l’accesso all’incarico : - personale in servizio a tempo pieno con precedenza a quello con incarico a tempo indeterminato, per garantire la continuità del servizio, - possesso di competenze professionali ed esperienze pregresse coerenti con l’incarico da attribuire, - disponibilità dell’interessato a ricoprire l’incarico, Numero e Tipologia dell’incarico N. 2 incarichi 1) coordinamento per riordino documentazione dei fascicoli personali 2) coordinamento per riordino documentazione archivio N° 2 incarichi da € 400,00 lordo dipendente ( € 530.80 lordo stato), per un totale di € 800,00 lordo dipendente ( €1.061,60 lordo stato) 5. COLLABORATORI SCOLASTICI Criteri per l’accesso all’incarico: - possesso di competenze professionali ed esperienze pregresse coerenti con l’incarico da attribuire, - disponibilità dell’interessato a ricoprire l’incarico, Numero e Tipologia dell’incarico N. 7 incarichi da € 300,00 lordo dipendente ( € 398,10 lordo stato) per un compenso totale € 2.100,00 lordo dipendente ( € 2.786,70 lordo stato) da ripartire in modo proporzionale al servizio svolto per attività di supporto agli alunni HC, attività primo soccorso. Il singolo incarico destinato al collaboratore scolastico può all’occorrenza essere ricoperto in collaborazione tra più unità di personale; in questo caso il compenso verrà distribuito in modo proporzionale all’incarico svolto. Numero, tipologia, modalità di accesso agli incarichi verranno comunicati al personale mediante affissione all’albo. Qualora il dipendente con incarico specifico, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 29/11/07, attribuito per l’anno scolastico in corso, riceva dal MPI l’attribuzione della posizione economica di cui all’art. 7 del CCNL 7/12/2005 dall’inizio dell’anno scolastico in corso, poiché ai sensi dell’art. 50 co. 3 del CCNL del 29/11/07 l’assegnazione della posizione economica art.7 del CCNL del 7/12/2005 esclude la possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell’art. 47 del CCNL 29/11/07, la quota relativa a tale funzione per incarico specifico verrà utilizzata per integrare le quote parziali fino al raggiungimento della quota totale. 10 In caso di assegnazioni inferiori o superiori da parte del MIUR per l’a.s. 2012/13 la scuola adatterà i compensi con le risorse comunicate. ART.2 SEQUENZA CONTRATTUALE 25/7/08 EX ART.50 CCNL 29/11/2007 POSIZIONI ECONOMICHE EX ART.7 CCNL 2004/05 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI N. 3 incarichi 1) sostituzione D.S.G.A in caso di assenza e coordinamento area alunni, gestione piano gite 2) sostituzione DSGA in caso di assenza o nel periodo delle ferie estive con compiti relativi al bilancio e al pagamento degli stipendi e competenze accessorie al personale, coordinamento area personale 3) gestione trasmissione telematica assenze al SIDI di tutto il personale docente e ATA ART.2 SEQUENZA CONTRATTUALE 25/7/08 EX ART. 50 CCNL 29/11/07 COLLABORATORI SCOLASTICI N. 7 incarichi per attività di supporto agli alunni HC e attività primo soccorso . TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO Art. 19 - Attuazione della normativa sulla sicurezza 1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del DM.292/96 provvede a: a) adottare misure protettive per quanto attiene a locali, strumenti , materiali, apparecchiature videoterminali; b) aggiornare il “Documento di valutazione dei rischi” con la consulenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Arch. Flavio Paschetta esperto esterno al quale è stato affidato l’incarico per l’a.s. 2011/12; c) designare il personale incaricato ad attuare le misure di sicurezza; d) dare le informazioni e la formazione in materia di sicurezza, rivolte agli alunni ed al personale, da prevedere compatibilmente con le risorse disponibili. 2. La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU. 3. Il RLS può richiedere accesso a tutta la documentazione relativa all’attuazione del Dl.vo 626/94 e successive modifiche. 4. Il RLS cura la diffusione dell’informazione fra i lavoratori e partecipa alle attività di formazione; ha accesso ai luoghi di lavoro in ragione del mandato e al fine di adempiere al suo compito. 5. Il RLS concorda le modalità di formazione del personale con il Dirigente Scolastico. 6. Il Dirigente scolastico, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali provvede a: a)mettere in atto la normativa sulla “Privacy” b) aggiornare annualmente il “Documento programmatico sulla sicurezza” c) formare il personale docente e Ata. Art. 20 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) 1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze. 2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto. 11 3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico. 4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito. 5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda. Art. 21 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) 1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008. Art. 21 - Le figure sensibili 1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure: -addetto al primo soccorso -addetto al primo intervento sulla fiamma. 2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno appositamente formate attraverso specifico corso. 3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza. TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 22 – Clausola di salvaguardia finanziaria 1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto dalle quali derivino oneri di spesa. 2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. Art. 23 – Natura premiale della retribuzione accessoria 1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica. 2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti. 3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente , sentite le RSU, dispone un compenso commisurato al lavoro effettivamente svolto. 12 Letto, approvato e sottoscritto Parte pubblica Dirigente Scolastico f.to Prof.ssa Antonella NEZZO Parte sindacale RSU – SNALS f.to SPURIA Gabriella RSU – UIL f.to CASTRORIZZO Gaetano CGIL ___________________________________________________________ CISL ___________________________________________________________ UIL ___________________________________________________________ SNALS ___________________________________________________________ Prot. N. /F2 CHIERI, 09 /04 /2013