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DIREZIONE DIDATTICA CHIERI I CIRCOLO
Piazza S. Pellico, 2 – 10023 – Chieri (TO)
Tel. 011-947.22.18 – Fax. 011- 941.55.57
IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA
A.S.2012/13
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE
Il giorno 9 ( nove ) del mese di aprile
di Chieri
2013 alle ore
9,00
presso la D.D. Statale 1° Circolo
tra
la delegazione di parte pubblica composta dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Antonella Nezzo
e
la delegazione sindacale composta dai Rappresentanti Sindacali Aziendali
SNALS docente Spuria Gabriella
UIL
docente Gaetano Castrorizzo
viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo
Integrativo di questa istituzione scolastica
TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Campo di applicazione , decorrenza, durata
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, amministrativo e ausiliario della
scuola, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di stipula e hanno validità per l’a.s.
2012/13.
3. Le parti possono prorogare, anche tacitamente, l’accordo già sottoscritto.
Art. 2
Interpretazione autentica
1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parti si incontrano
entro dieci giorni dalla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente il
significato della clausola controversa.
2. Al fine di avviare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta
scritta all’altra parte, con l’indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria
l’interpretazione; la procedura si deve concludere entro 30 giorni.
3. Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della
vigenza contrattuale, salvo diversa pattuizione.
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TITOLO II– RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 – Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali d’istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di
contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza
del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle
parti negoziali.
3. L’informazione di cui all’art. 6 del CCNL del 29/11/2007 avviene sulle materie previste attraverso
incontri tra le parti o attraverso la consegna di documentazione che di per sé esaurisce l’informazione
preventiva e successiva.
4. Il Dirigente Scolastico fornisce le informazioni relative alle materie contrattuali e sentite le parti,
procede alla convocazione . In caso di richiesta di incontro da parte sindacale , il Dirigente Scolastico
convoca le parti, anche non richiedenti, di norma entro 15 giorni.
5. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
a. Contrattazione integrativa
b. Informazione preventiva
c. Informazione successiva
d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
6. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro
fiducia, anche esterni all’istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.
Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente
1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo
interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente.
Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all’interno del restante personale in
servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di
esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione invitando i
componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui
verte l’incontro, nonché il luogo e l’ora dello stesso
Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa
1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme
contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai
fondi a disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e
danno luogo all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs.
165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del
vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
a.
criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di
personale previsti dall’accordo sull’attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla
legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
3
b.
c.
attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi
accessori, ai sensi dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed
ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo
immigratorio e contro l’emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l’orario di servizio,
purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
d.
e.
f.
Art. 6 – Informazione preventiva
1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
a.
b.
c.
h.
proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
assegnazione ai plessi e modalità di utilizzo del personale docente e ATA
piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non
contrattuale;
criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
utilizzazione dei servizi sociali;
criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da
specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma
stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri
enti e istituzioni;
tutte le materie oggetto di contrattazione.
2.
Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:
d.
e.
f.
g.
a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano
delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività
formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai
plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle
prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;
c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale
docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo
ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce l’informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri,
mettendo a disposizione anche l’eventuale documentazione.
Art. 7 – Informazione successiva
1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:
•
•
nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle
risorse.
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CAPO II - DIRITTI SINDACALI
Art. 8 – Attività sindacale
1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. hanno a disposizione un proprio Albo sindacale, con
bacheche situate nelle varie scuole, di cui sono responsabili. Ogni documento affisso all’Albo va
siglato da chi lo affigge, che ne assume la responsabilità per qualsiasi effetto di legge
2. Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU tutte le notizie di natura sindacale
proveniente dall’esterno.
3. Alle R.S.U. e ai Dirigenti Sindacali Territoriali è consentito di comunicare con il personale per
motivi di carattere sindacale, purché non sia pregiudicata la normale attività.
4. La comunicazione interna può avvenire brevemente per via orale o mediante scritti e stampati,
sia consegnati dalle R.S.U. e dai Dirigenti Sindacali Territoriali ad personam sia messi a
disposizione dei lavoratori interessati, ad es. in sala docenti ed in segreteria.
5. Per le comunicazioni esterne, per l'informazione e per l'attività sindacale in generale è
consentito l'uso gratuito degli audiovisivi nonché della rete informatica e telematica e della posta
elettronica.
Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro
1. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali ( RSU e sindacati
rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo; ricevuta la
richiesta il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che
possono entro due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data ed ora.
2. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine,
l’eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
3. L’indizione dell’assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l’adesione va
espressa con almeno tre giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di
interruzione delle lezioni ed organizzare il servizio mensa.
4. La dichiarazione individuale di partecipazione, espressa preventivamente in forma scritta dal
personale in servizio nell'orario dell'assemblea sindacale (di scuola o territoriale, in orario di
lezione o durante attività funzionali), fa fede ai fini del computo del monte ore individuale nei
termini orari reali corrispondenti a quelli previsti per l'assemblea stessa ed è irrevocabile.
Pertanto una volta dichiarata l'intenzione di partecipare non va apposta alcuna firma di presenza
né va assolto qualsiasi altro adempimento. Nel caso di assenza per sopravvenuta malattia o per
altro motivo sempre manifestatosi dopo la dichiarazione di partecipazione non si terrà conto del
calcolo per il monte ore ( 10 ore annue come da CCNL). La firma di adesione risulterà valida
ai fini del conteggio del monte ore suddetto.
5. Nelle assemblee in cui è coinvolto anche il personale A.T.A., se l'adesione è totale, il D.S.,
verificando prioritariamente la disponibilità dei singoli, stabilisce i nominativi di quanti sono
tenuti ad assicurare i servizi essenziali relativi alle attività indispensabili ed indifferibili
coincidenti con l'assemblea. Si concorda la quota di 1 (uno) assistente amministrativo per
quanto riguarda la segreteria e per la vigilanza agli ingressi di 1 ( uno) collaboratore scolastico
per i Plessi di P.zza Pellico, Borgo Venezia ( materna ed elementare), Riva presso Chieri,
Pessione e Campo Archero. In mancanza di dichiarata disponibilità si procede su indicazione
del Dirigente scolastico .
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Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti per RSU
1. Spettano alle RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 30 minuti per dipendente in
servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il calcolo viene effettuato, all’inizio
dell’anno scolastico, dal Dirigente scolastico che lo comunica alle RSU medesime. I permessi
sono gestiti autonomamente dalle RSU, con l’obbligo di preventiva comunicazione ( almeno un
giorno prima) al Dirigente Scolastico
2. Spettano inoltre alle RSU, permessi sindacali non retribuiti ( otto giorni l’anno) per partecipare a
trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione
del diritto va inoltrata, tre giorni prima dall’organizzazione sindacale al Dirigente Scolastico.
TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
Art. 11 – Collaborazione plurime del personale docente
1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati
disponibili – secondo quanto previsto dall’art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell’istituzione scolastica che conferisce l’incarico.
Art. 12 – Collaborazioni plurime del personale ATA
Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può assegnare incarichi a personale ATA di altra
istituzione scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’articolo 57 del
CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono
remunerate con il fondo dell’istituzione scolastica.
Art. 13 – Lavoro straordinario del Personale ATA
In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre
l’effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l’orario d’obbligo.
Le suddette ore sono autorizzate:
•
•
•
•
•
per la sostituzione dei colleghi assenti
per la presenza di corsi nei vari Plessi
riunioni
colloqui con i genitori
consegna schede
Il lavoro straordinario deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore SGA.
Il lavoro straordinario può essere liquidato solo entro i limiti dell’effettiva retribuibilità dei fondi
indicati nel fondo di istituto.
Il personale può chiedere di usufruire di eventuale compensazione con ore libere o con eventuali
permessi anche cumulabili in giornate nei periodi di interruzione dell’attività didattica.
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TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CAPO I - NORME GENERALI
Art. 14 – Risorse
1. Le risorse disponibili (lordo stato) per l’attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
a.
b.
stanziamenti previsti per le funzioni strumentali docenti pari a € 9.355,19 (L.D. € 7.049,88)
stanziamenti previsti per gli incarichi specifici del personale ATA pari a € 3.770.93
(L.D. € 2.841,70 + € 121,46 avanzo 2011/2012)
c.
d.
e.
stanziamenti del F.I.S. annualmente stabiliti dal MIUR pari a € 66.933.44 di cui € 5.334,54
Ind. Direzione (L.D. € 50.439,66 di cui € 4.020,00 Ind. Dir.)
stanziamenti previsti per ore eccedenti per sostituzioni pari a € 2.731,40 ( L.D. € 2.058,33 +
€ 1.698,51 avanzo 2011/2012)
eventuali residui del F.I.S. non utilizzati negli anni scolastici precedenti pari a € 28.086,98 ( L.D.
€ 21.165,77)
f.
g.
Eventuali altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati,
destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni
od altro
Progetti aree a rischio art. 9 CCNL 29/11/2007 € 2.034,47 L.D.
2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad € 87.410,78 Lordo
Dipendente..
CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS
Art. 15 – Finalizzazione delle risorse del FIS
1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire
funzioni ed attività che incrementino la produttività e l’efficienza dell’istituzione scolastica,
riconoscendo l’impegno individuale e i risultati conseguiti.
Art. 16 – Criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto al Personale
DOCENTE
Le attività che danno diritto ad accedere al fondo devono essere finalizzate a migliorare
l’organizzazione complessiva dell’istituto, a valorizzare e sviluppare le molteplici risorse umane esistenti
nella scuola per realizzare l'offerta formativa esplicitata nel POF.
La partecipazione dei docenti alle diverse commissioni e/o articolazioni formalizzate del Collegio dei
Docenti è riconosciuta anche sul piano economico, considerato che gli obiettivi individuati con il POF
possono essere raggiunti:
-
articolando l’attività dell’Istituto in commissioni e gruppi di lavoro;
nominando collaboratori, docenti referenti e responsabili per specifiche attività e iniziative di
interesse generale.
dando disponibilità di un monte orario per incentivare il maggior impegno derivante dalle funzioni
di progettualità, da attività didattiche.
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Tutte le attività aggiuntive per l’attuazione del POF, con riferimento al piano approvato all’inizio
dell’a.s. ed all’assegnazione degli incarichi, vengono incentivate, previa rendicontazione, con
riconoscimento economico differenziato per docenza e attività come previsto dalla normativa.
In particolare, per l'assegnazione del fondo si tiene conto dei processi di riforma in atto, per cui oltre
all'importo previsto secondo i parametri di calcolo per l'anno in corso 2012/13 , pari a € 37.135.73 ,
lordo dip. (pari al 80% dell’intero stanziamento il restante 20% per il personale ATA) per quanto
attiene al personale docente, si è previsto un incremento pari a € 16.932,62 lordo dip. dell'avanzo degli
anni precedenti.
L’ammontare complessivo della spesa pari a € 54.068.35 lordo dip.te è così ripartito:
•
•
•
•
•
•
Il
Il
Il
Il
Il
Il
9,70 % pari a un totale di 300 ore indirette per i collaboratori
17,47 % pari a un totale di 540 ore indirette per esigenze organizzative per i responsabili dei plessi
4,66 % pari a 144 ore indirette per staff
24,59 % pari a 380 ore dirette per progettualità di circolo e di plesso
7,5 % pari a 232 ore indirette per progettualità di circolo e di plesso
26,35 % pari a 814 ore indirette per commissioni
Si precisa che: l'incentivazione è rapportata ad ore; è un riconoscimento forfettario per un servizio reso
in conformità alle indicazioni emerse in sede collegiale, servizio che comunque deve essere
rendicontato e valutato a fine anno; di esso va assicurata l'informazione periodica al Dirigente
Scolastico e al Collegio.
A rendicontazione avvenuta il Dirigente scolastico entro l’intero budget stabilito, può apportare
opportune compensazioni.
La misura dei compensi accessori, utilizzata per i progetti realizzati ed inseriti nel POF e nel
Programma annuale della scuola è quella indicata nella tabella 5 del CCNL del 29/11/2007 per le ore
aggiuntive di insegnamento e ore aggiuntive di non insegnamento a decorrere dal 01/01/2008.
La risorsa assegnata per retribuire n. 5 funzioni strumentali per l’anno scolastico 2012/2013 è pari a €
9.355,19 (€ 7.049,88 lordo dipendente)
Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiranno nella dotazione contrattuale dell’anno
scolastico successivo.
Art. 17 – Attività aggiuntive e fondo d’istituto del Personale ATA
1. Al fine di perseguire le finalità di cui all’art. 10 vengono definite le aree di attività aggiuntive di cui
all’art. 88 del CCNL 29/11/07 che per gli assistenti amministrativi ed i collaboratori scolastici
consistono in prestazioni di lavoro oltre l’orario d’obbligo, ovvero nell’intensificazione di prestazioni
lavorative , riguardano:
- elaborazione ed attuazione di progetti volti a migliorare il livello di funzionalità organizzativa,
amministrativa tecnica e dei servizi generali dell’unità scolastica;
- attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi formativi, in particolare i
portatori di handicap;
- prestazioni aggiuntive che si rendano necessarie per garantire l’ordinario funzionamento della scuola,
degli uffici, dei laboratori e dei servizi o per fronteggiare esigenze straordinarie;
- attività tese, secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo, ad assicurare il
coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla gestione per il funzionamento della scuola,
degli uffici, dei laboratori e dei servizi;
- prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della sostituzione del titolare prevista dalle
disposizioni vigenti;
2. per il direttore SGA
-
svolgimento di attività , prestazioni aggiuntive di particolare complessità ed impegno connesse a
progetti dell’istituto, realizzati in orario scolastico e/o extrascolastico e partecipazione alle riunioni
dello staff finanziati con fondi da non porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo
8
-
d’istituto. I fondi che possono essere utilizzati sono quelli provenienti dalla UE, da Enti o
istituzioni pubblici e privati.
la quota variabile dell’indennità di direzione di cui all’art.56 del presente CCNL spettante al DSGA
con le modalità stabilite nel CCNI del 31/8/99 e nelle misure definite con la Tabella n. 9 inserita
nella sequenza contrattuale del 25/07/2008 ;
3. Nei limiti delle disponibilità finanziarie assegnate al fondo d’istituto, verrà previsto il fabbisogno di
risorse necessarie a garantire la retribuzione delle attività aggiuntive svolte dal personale A.T.A. oltre
l’orario d’obbligo, in modo tale da quantificare per ciascuna unità di personale e per ogni profilo il
numero delle ore retribuibili.
4. Il Dirigente scolastico, con le procedure di cui all’art.6 del CCNL del 29/11/07, presenta una
proposta per tale accantonamento che tenga conto sia delle ore aggiuntive da retribuire sia
dell’intensificazione del lavoro e della qualità delle prestazioni.
5. La proposta di svolgimento delle attività aggiuntive tiene conto delle esigenze connesse con le attività
del piano dell’offerta formativa della scuola e del piano generale di funzionamento della scuola.
6. La determinazione del fabbisogno e l’impiego in attività aggiuntive oltre l’orario ordinario avviene
anche tenendo conto del carico di lavoro derivante da :
- mancata nomina del personale a tempo determinato;
- attuazione di iniziative specifiche e progetti previste dal POF;
- attività extrascolastiche
7. Su richiesta del personale , le ore di attività aggiuntive prestate oltre l’orario ordinario possono essere
compensate con ore libere o con eventuali permessi, anche cumulabili in giornate libere.
8. Il limite posto alla possibilità di svolgimento di attività aggiuntive è costituito dalle risorse del fondo
d’istituto e dalla possibilità di compensazione.
9. La quota del Fondo d’Istituto assegnata forfetariamente per una maggiore intensificazione delle
mansioni all’interno del proprio orario di servizio, viene ridotta proporzionalmente di un rateo per ogni
30 giorni di assenza o superiori ai 15 giorni.
10.In particolare, per l'assegnazione del fondo si tiene conto dei processi di riforma in atto, per cui
oltre all'importo previsto secondo i parametri di calcolo per l'anno in corso 2012/13 , pari
a
€ 9.283,93 lordo dip. (pari al 20% dell’intero stanziamento e il restante 80% per il personale docente)
per quanto attiene al personale ATA, si è previsto un incremento pari a € 4.233,15 lordo dip.
dell'avanzo degli anni precedenti.
11. L’ammontare complessivo della spesa comprensivo anche del lavoro straordinario è pari a
€ 13.517.08 lordo dipendente ed è ripartito tra il personale secondo carichi di lavoro concordati tra il
Dirigente Scolastico ed il D.s.g.a , analizzate le esigenze del personale .
12. A ciascuna delle attività come sotto indicate vengono assegnate le risorse specificate:
A. intensificazione del carico di lavoro C.S..: controllo mensa, controllo pediculosi, sostituzione colleghi
assenti : € 3.750,00 lordo dipendente
B. intensificazione del carico di lavoro A.A..: intensificazione, pratiche dimensionamento : € 4.930,00
lordo dipendente
C. lavoro straordinario A.A. e C.S. per eventi non programmati che vanno al di fuori dell’orario di
servizio: € 4.620,00 lordo dipendente
13. A consuntivo il Dirigente Scolastico rispettando il limite massimo di spesa farà, qualora se ne
presenti la necessità, compensazioni interne.
14. La misura dei compensi accessori, utilizzata per i progetti realizzati ed inseriti nel POF e nel
Programma annuale della scuola è quella indicata nella tabella 6 del CCNL del 29/11/2007 per le
prestazioni aggiuntive dell’orario d’obbligo a decorrere dal 01/01/2008.
15. Eventuali somme, impegnate ma non utilizzate, confluiranno nella dotazione contrattuale dell’anno
scolastico successivo.
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Art. 18 – Criteri e modalità individuazione personale da utilizzare per incarichi specifici
1. I compiti del personale ATA, come previsto dall’art.47 del CCNL 29/11/07, modificato dalla
sequenza contrattuale del 25/7/08, sono costituiti :
- dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;
- da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali,
comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori , e dallo svolgimento di compiti di particolare
responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa,
come descritto dal piano delle attività.
2. La risorsa assegnata per retribuire n. 9 incarichi specifici per l’anno scolastico 2012/2013 è pari
a € 2.963,16 lordo dip. (comprensivi di € 121,46 avanzo 2011/2012)
3. In caso di modifiche da parte del MIUR per l’a.s. 2012/13 la scuola adatterà le assegnazioni con
le risorse comunicate.
4. Esse sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi dell’offerta formativa, definite dal
Dirigente Scolastico e assegnate secondo le modalità e i criteri di seguito riportati:
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Criteri per l’accesso all’incarico :
- personale in servizio a tempo pieno con precedenza a quello con incarico a tempo indeterminato,
per garantire la continuità del servizio,
- possesso di competenze professionali ed esperienze pregresse coerenti con l’incarico da attribuire,
- disponibilità dell’interessato a ricoprire l’incarico,
Numero e Tipologia dell’incarico
N. 2 incarichi
1) coordinamento per riordino documentazione dei fascicoli personali
2) coordinamento per riordino documentazione archivio
N° 2 incarichi da € 400,00 lordo dipendente ( € 530.80 lordo stato), per un totale di € 800,00
lordo dipendente ( €1.061,60 lordo stato)
5. COLLABORATORI SCOLASTICI
Criteri per l’accesso all’incarico:
- possesso di competenze professionali ed esperienze pregresse coerenti con l’incarico da attribuire,
- disponibilità dell’interessato a ricoprire l’incarico,
Numero e Tipologia dell’incarico
N. 7 incarichi da € 300,00 lordo dipendente ( € 398,10 lordo stato) per un compenso totale
€ 2.100,00 lordo dipendente ( € 2.786,70 lordo stato) da ripartire in modo proporzionale al
servizio svolto per attività di supporto agli alunni HC, attività primo soccorso.
Il singolo incarico destinato al collaboratore scolastico può all’occorrenza essere ricoperto in
collaborazione tra più unità di personale; in questo caso il compenso verrà distribuito in modo
proporzionale all’incarico svolto.
Numero, tipologia, modalità di accesso agli incarichi verranno comunicati al personale mediante
affissione all’albo.
Qualora il dipendente con incarico specifico, ai sensi dell’art. 47 del CCNL 29/11/07, attribuito per
l’anno scolastico in corso, riceva dal MPI l’attribuzione della posizione economica di cui all’art. 7
del CCNL 7/12/2005 dall’inizio dell’anno scolastico in corso, poiché ai sensi dell’art. 50 co. 3 del
CCNL del 29/11/07 l’assegnazione della posizione economica art.7 del CCNL del 7/12/2005
esclude la possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell’art. 47 del CCNL 29/11/07,
la quota relativa a tale funzione per incarico specifico verrà utilizzata per integrare le quote parziali
fino al raggiungimento della quota totale.
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In caso di assegnazioni inferiori o superiori da parte del MIUR per l’a.s. 2012/13 la scuola adatterà
i compensi con le risorse comunicate.
ART.2 SEQUENZA CONTRATTUALE 25/7/08 EX ART.50 CCNL 29/11/2007 POSIZIONI
ECONOMICHE EX ART.7 CCNL 2004/05
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
N. 3 incarichi
1) sostituzione D.S.G.A in caso di assenza e coordinamento area alunni, gestione piano gite
2) sostituzione DSGA in caso di assenza o nel periodo delle ferie estive con compiti relativi al
bilancio e al pagamento degli stipendi e competenze accessorie al personale, coordinamento area
personale
3) gestione trasmissione telematica assenze al SIDI di tutto il personale docente e ATA
ART.2 SEQUENZA CONTRATTUALE 25/7/08 EX ART. 50 CCNL 29/11/07
COLLABORATORI SCOLASTICI
N. 7 incarichi per attività di supporto agli alunni HC e attività primo soccorso .
TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Art. 19 - Attuazione della normativa sulla sicurezza
1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del DM.292/96 provvede a:
a) adottare misure protettive per quanto attiene a locali, strumenti , materiali, apparecchiature
videoterminali;
b)
aggiornare il “Documento di valutazione dei rischi” con la consulenza del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) Arch. Flavio Paschetta esperto esterno al quale è stato
affidato l’incarico per l’a.s. 2011/12;
c) designare il personale incaricato ad attuare le misure di sicurezza;
d) dare le informazioni e la formazione in materia di sicurezza, rivolte agli alunni ed al personale, da
prevedere compatibilmente con le risorse disponibili.
2. La RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il
nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche
all’interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa
comunicazione della RSU.
3. Il RLS può richiedere accesso a tutta la documentazione relativa all’attuazione del Dl.vo 626/94 e
successive modifiche.
4. Il RLS cura la diffusione dell’informazione fra i lavoratori e partecipa alle attività di formazione; ha
accesso ai luoghi di lavoro in ragione del mandato e al fine di adempiere al suo compito.
5. Il RLS concorda le modalità di formazione del personale con il Dirigente Scolastico.
6. Il Dirigente scolastico, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali provvede a:
a)mettere in atto la normativa sulla “Privacy”
b) aggiornare annualmente il “Documento programmatico sulla sicurezza”
c) formare il personale docente e Ata.
Art. 20 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell’istituto che sia disponibile e
possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all’informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al
Sistema di prevenzione e di protezione dell’istituto.
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3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l’opportunità di frequentare un corso di
aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di
lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto
stabilito nel CCNL all’art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.
Art. 21 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
1. Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 81/2008.
Art. 21 - Le figure sensibili
1. Per ogni sede scolastica sono individuate le seguenti figure: -addetto al primo soccorso -addetto al
primo intervento sulla fiamma.
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e saranno
appositamente formate attraverso specifico corso.
3. Alle figure sensibili sopra indicate competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.
TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 22 – Clausola di salvaguardia finanziaria
1. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all’art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il
Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l’esecuzione delle clausole del presente contratto
dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l’accertamento dell’incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state
già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi
complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il
ripristino della compatibilità finanziaria.
Art. 23 – Natura premiale della retribuzione accessoria
1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti
preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da
utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza
sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente , sentite le RSU, dispone un compenso commisurato
al lavoro effettivamente svolto.
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Letto, approvato e sottoscritto
Parte pubblica
Dirigente Scolastico f.to Prof.ssa Antonella NEZZO
Parte sindacale
RSU – SNALS f.to SPURIA Gabriella
RSU – UIL f.to
CASTRORIZZO Gaetano
CGIL ___________________________________________________________
CISL
___________________________________________________________
UIL
___________________________________________________________
SNALS ___________________________________________________________
Prot. N.
/F2
CHIERI,
09 /04 /2013
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