REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE
Articolo 1.
SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Il Regolamento di mediazione contraddistingue la struttura stessa dell'Organismo privato istituito dalla Media.Con. Srl
e rappresenta un'applicazione operativa delle previsioni contenute nel Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 n. 28
e del D.M. n.180 del 18 ottobre 2010. Il Regolamento di Mediazione disciplina la procedura dell'attività di mediazione
devoluta alla Media.Con. Srl per la risoluzione di ogni controversia in materie civile e commerciale relativa ai diritti
disponibili delle parti, secondo le previsioni del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e di ogni
normativa ad esso collegata. Il procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione mira a proporre una
definizione negoziale e amichevole della controversia insorta tra le parti, e si attiva, come previsto dall'art. 5, D.Lgs.
28/2010 in presenza di: a) un accesso volontario al servizio; b) un tentativo di mediazione quale condizione di
procedibilità; c) una clausola di mediazione inserita all'interno di un contratto, atto costitutivo, statuto di un Ente; d) un
invito del giudice; e) ogni altra convenzione o documento sottoscritto tra le parti che prevedano in modo espresso la
possibilità di far ricorso al procedimento di mediazione. In tali casi, le parti che vorranno fruire del servizio di
mediazione dell'Organismo, dovranno sottostare alle regole e ai principi sanciti nel presente Regolamento. Il
Regolamento di mediazione da applicare e osservare è quello vigente al momento del deposito della domanda di
mediazione presentata dalla parte istante o congiuntamente dalle parti in conflitto. Eventuali modifiche e deroghe del
presente Regolamento possono essere previste, d'intesa con l'Organismo e con le parti in conflitto. La Media.Con. Srl
si impegna a comunicare al Responsabile degli organismi presso il Ministero della Giustizia ogni variazione al
presente Regolamento.
Articolo 2.
ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA
2.1 La parte istante o le parti, nel caso di domanda congiunta, devono compilare una domanda di mediazione,
utilizzando i modelli disponibili presso le sedi della società Media.Con. Srl o nel sito web www.mediaformazione.it ,
che deve essere depositata o spedita con lettera raccomandata a/r o anche trasmessa via fax, unitamente alla copia di un
valido documento di riconoscimento, alla sede legale della Media.Con. Srl, avente il seguente contenuto: a) nomi,
indirizzi, recapiti telefonici, numeri di fax, e-mail e quant'altro possa servire a rintracciare e contattare le parti della
controversia; b) una descrizione dei motivi del contendere con le richieste della parte che attiva la procedura o, se
trattasi di domanda congiunta, le richieste di tutte le parti; c) l'indicazione del valore della controversia; d) eventuali
documenti; e) l'eventuale procura data a un difensore; f) l'eventuale indicazione del conciliatore, scelto tra quelli
operanti nell'Organismo; g) l'accettazione del Regolamento della Media.Con. Srl e delle sue tariffe per la mediazione.
La domanda di mediazione dovrà essere sottoscritta dalla parte richiedente o da tutte le parti, se la domanda è
congiunta, e comporta il pagamento delle spese di avvio del procedimento e del 50% delle spese di mediazione, così
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come indicate nel tariffario delle indennità (spese mediazione) di cui alla Tabella 1) del Regolamento (Allegato A) e
con le modalità disciplinate nel successivo art. 8 del presente Regolamento. La parte nei confronti della quale è stata
presentata domanda di mediazione, ove intenda aderire alla procedura di mediazione, dovrà compilare una domanda di
adesione, utilizzando il modello che la Segreteria della Media.Con. Srl, trasmette in allegato alla comunicazione di
avvio della procedura, e depositarla o spedirla con lettera raccomandata a/r o anche trasmessa via fax alla sede legale
della Media.Con. Srl, unitamente alla copia del documento comprovante l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del
procedimento e del 50% delle spese di mediazione così come indicate nel tariffario delle indennità (spese mediazione)
di cui alla Tabella 1) del Regolamento (Allegato A), e con le modalità disciplinate nel successivo art. 8 del presente
Regolamento.
2.2. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolgerà davanti all'Organismo presso il
quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data di ricezione
della comunicazione, come previsto dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 28/2010.
2.3 Nel caso di domanda di mediazione proposta da una sola parte, il Responsabile della Media.Con. Srl, tramite la
Segreteria, designa un mediatore, scelto dal proprio elenco di mediatori professionisti che sia neutrale-imparzialeindipendente, e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e
la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, a cura
della Segreteria della sede legale della Media.Con. Srl ma anche a cura della parte istante. Qualora l'altra parte, entro 7
giorni dall'avvenuta ricezione dell'invito di conciliazione, non comunica alla Segreteria la propria adesione
(compilando il modello di adesione predisposto dalla Media.Con. Srl e allegato all'invito di conciliazione), con le
stesse modalità previste al punto 2.1 del presente Regolamento, o risponde negativamente, il tentativo di conciliazione
si ha per fallito e il mediatore da atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione
redigendo processo verbale negativo che verrà depositato nella Segreteria la quale, su richiesta di parte istante, ne
rilascia copia, previa autorizzazione del Responsabile della Media.Con. Srl.
2.4 Nel caso di domanda di mediazione proposta congiuntamente dalle parti, il Responsabile della Media.Con. Srl,
tramite la Segreteria, designa un mediatore, scelto dal proprio elenco di mediatori professionisti che sia neutraleimparziale-indipendente, e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda,
dandone comunicazione alle parti.
2.5 Le parti, al momento del deposito della domanda di mediazione o dell'adesione al procedimento, possono
individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti nella lista dei mediatori professionisti che operano per
la Media.Con. Srl. La lista dei mediatori è disponibile nella Segreteria della sede legale della Media.Con. Srl.
2.6 Il mediatore designato dal Responsabile della Media.Con. Srl deve garantire la propria neutralità indipendenza ed
imparzialità oltre la propria idoneità al corretto e sollecito svolgimento dell'incarico sottoscrivendo, successivamente
alla sua designazione, un'apposita dichiarazione di imparzialità di cui all'art. 14, comma 2, del D.Lgs n. 28/2010 e
dell'art 5, lettera a), del D.M. n. 180/2010 e successive modifiche e integrazioni, senza la quale il procedimento di
conciliazione non può avere inizio. Il mediatore si impegna inoltre a comunicare immediatamente al Responsabile
della Media.Con. Srl, tramite la Segreteria, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti della
prestazione conciliativa.
2.7 Sulla nomina del mediatore le parti potranno formulare obiezioni motivate da comunicarsi per iscritto, alla
Segreteria della sede legale della società Media.Con. Srl, entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni prima della data
fissata per l'incontro di conciliazione. Qualora il Responsabile della Media.Con. Srl non ritenga infondate le
osservazioni proposte in merito dalle parti, a suo insindacabile giudizio, provvede alla designazione di un altro
mediatore, scelto dal proprio elenco di mediatori professionisti che sia neutrale-imparziale-indipendente, dandone
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comunicazione alle parti tramite la Segreteria, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la certezza dell'avvenuta ricezione,
prima dell'incontro di conciliazione. In ogni caso non possono essere nominati mediatori coloro i quali si trovano in
una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 51 c.p.c., che costituiscono quindi altrettante cause di
ricusazione dalle parti.
2.8 Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi. Il predetto termine decorrere dalla data
di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della
stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma
1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, non è soggetto a sospensione feriale.
Articolo 3.
AMMINISTRAZIONE DELLA PROCEDURA E TENUTA DEI REGISTRI
Le singole procedure conciliative sono amministrate, nei modi previsti dal presente Regolamento, dalla Segretaria
della sede legale della Media.Con. Srl, sotto la direzione del Responsabile della predetta società. La Segreteria della
Media.Con. Srl è incaricata dal Responsabile di custodire il fascicolo di ciascuna procedura attivata e di tenere un
registro, anche informatico, delle procedure di conciliazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine
progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il valore della controversia, il mediatore
designato, la durata del procedimento e il relativo esito, così come disposto dall'art. 12 del D.M. n. 180/2010. Il
fascicolo di ciascun procedimento è conservato nella sede legale della Media.Con. Srl, per i tre anni successivi alla
chiusura del procedimento. I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. Del
30/06/2003 n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali. Le parti in lite, previo istanza alla
Segreteria della sede legale della Media.Con. Srl, in ogni caso, hanno diritto di accesso agli atti del procedimento
depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione
separata. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in
occasione delle sessioni separate. Al Responsabile della Media.Con. Srl compete la nomina dei mediatori, nonché la
pronuncia sulla ricusazione e/o sostituzione degli stessi ed ogni altra funzione a lui demandata dal Regolamento e dal
D.Lgs. n. 28/2010. Su richiesta della parte che ha depositato la domanda di mediazione, l'Amministratore della
Media.Con. Srl, tramite la Segreteria, attesta per iscritto:
a) l'avvenuto deposito della domanda di mediazione;
b) l'avvenuta o mancata risposta dell'altra parte al procedimento di mediazione;
c) la decorrenza del termine previsto per la conclusione del procedimento.
Il Responsabile della società Media.Con. Srl, su istanza della parte o delle parti che hanno partecipato alla procedura di
conciliazione, tramite la Segreteria, rilascia il verbale di accordo di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010 e
dell'art 8, comma 2, del D.M. n. 180/2010, anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo. Il
Responsabile della società Media.Con. Srl, tramite la Segreteria, trasmette la proposta del mediatore di cui all'art. 11
del D.Lgs. n. 28/2010 e dell'art. 8, comma 3, del D.M. n. 180/2010, su richiesta del giudice che provvede ai sensi
dell'art. 13 del D.Lgs. n. 28/2010.
Articolo 4.
IL MEDIATORE
I mediatori che operano nella Media.Con. Srl, sono specialisti in tecniche di conciliazione e sono opportunamente
valutati ai fini del loro accreditamento presso la predetta società. I mediatori non decidono la controversia, ma aiutano
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le parti a trovare un accordo soddisfacente per entrambe. La nomina del mediatore è fatta dal Responsabile della
Media.Con. Srl così come disposto nei punti 2.5, 2.6 e 2.7 del presente Regolamento. In controversie di particolare
complessità, al momento del deposito della domanda di mediazione, il Responsabile della Media.Con. Srl potrà
nomina uno o più mediatori, senza alcun aggravio di per le parti. L'eventuale formulazione della proposta conciliativa
del mediatore può pervenire anche da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e
sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente. La proposta conciliativa può
essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di
mediazione. Nell'ambito della procedura per cui è incaricato, il mediatore non agisce in alcun modo per conto o a
nome della società Media.Con. Srl. Il mediatore si impegna a rispettare il presente Regolamento e le norme di
comportamento ad esso allegate (Allegato B), garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed
imparzialità rispetto alle parti in lite ed all'oggetto della controversia; a tal fine, contestualmente all'accettazione
dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità di cui all'art. 14, comma 2, lettera a), del
D.lgs. n. 28/2010, senza la quale la procedura di conciliazione non può avere inizio, e deve dichiarare per iscritto al
Responsabile della Media.Con. Srl qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o
imparzialità. Parimenti, il mediatore deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa
avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni. In ogni caso non possono
essere nominati mediatori coloro i quali si trovano in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 51 c.p.c.,
che costituiscono quindi altrettante cause di ricusazione dalle parti. Accettato il mandato, il conciliatore non può
rinunciarvi se non per gravi motivi. Le eventuali dichiarazioni di rinuncia devono essere presentate alla Segreteria, che
provvederà ad informare il Responsabile affinchè quest'ultimo nomini un altro mediatore. La sostituzione del
mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del
Responsabile della Media.Con. Srl nel tempo più breve possibile. Il mediatore non potrà comunque svolgere in
seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. Resta salva l'ipotesi in
cui tutte le parti, in maniera espressa e formale, ritengano di voler delegare allo stesso mediatore anche un giudizio
arbitrale sulla propria controversia, nel qual caso, qualora il mediatore accetti la nomina, la stessa procedura proseguirà
con l'applicazione del Regolamento arbitrale della Media.Con. Srl.. Il mediatore non può assumere diritti o obblighi
connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla
prestazione dell'opera. Il conciliatore, in nessun caso, può percepire compensi direttamente dalle parti.
Articolo 5.
INCONTRO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
La procedura è informale ed i presupposti fondamentali da rispettare sono la neutralità e l'imparzialità del conciliatore,
il cui potere rimane limitato alla facilitazione della relazione e della comunicazione tra le parti, per il raggiungimento
della soluzione. Il mediatore, infatti, non è un giudice né un arbitro e non decide l'esito della controversia, che rimane
di esclusiva competenza delle parti e dei loro eventuali consulenti.
5.1 L'incontro sarà esperito, previo comunicazione da parte della Segreteria della sede legale della Media.Con. Srl,
presso la sede legale della predetta società o presso una delle sue sedi operative o in quella che verrà scelta
congiuntamente dalle parti o dalle stesse accettata anche tacitamente. Le parti partecipano all'incontro personalmente o
mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri. Le parti sono libere di farsi assistere da persone di
fiducia, da avvocati, da rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria. In ogni caso è necessario
portare a conoscenza della Segreteria della sede legale della Media.Con. Srl, con congruo anticipo, i nominativi di chi
sarà presente all'incontro.
5.2 Il Responsabile della Media.Con. Srl, nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, può
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nominare uno o più mediatori, scelti dal proprio elenco di mediatori professionisti che siano comunque neutraliimparziali-indipendenti, o più ausiliari senza alcun aggravio di spesa per le parti.
5.3 Il mediatore, nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche e nel caso sia necessario ai fini
della formulazione della proposta conciliativa, così come disposto dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2010,edotte le
parti dei costi della consulenza, può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali. Se le parti
non si oppongono, accettano per iscritto la proposta del mediatore di nomina del consulente. In tal caso il mediatore,
sospende l'incontro di mediazione rinviandolo di almeno 30 giorni, e informa immediatamente il Responsabile della
Media.Con. Srl il quale provvede a individuare, in piena autonomia, presso il Tribunale nel cui circondario si svolge
l'incontro di mediazione, l'esperto competente per materia e affidargli l'incarico. Il Responsabile della Media.Con. Srl,
sentito l'esperto nominato, informa le parti del prevedibile onere da sostenere, salvo la finale determinazione degli
onorari e delle spese a questi dovute, in base alle tariffe dell'albo di appartenenza o di altra tariffa applicabile.
L'acconto e il saldo del consulente é sempre posto a carico di entrambe le parti in misura pari al 50% per ciascuna di
esse e dovrà essere da queste versato immediatamente alla Segreteria della Media.Con. Srl. Prima del deposito della
propria consulenza, l'esperto emette regolare fattura o parcella e la deposita o trasmette alla sede legale della
Media.Con. Srl. Il Responsabile, ricevuta la fattura o parcella del consulente, informa le parti della quota di saldo di
loro spettanza. Il procedimento resta sospeso sino all'integrale pagamento di quanto dovuto al consulente dalle parti e,
se le parti non pagano, il responsabile autorizza il mediatore a differire l'incontro prefissato per non più di sette giorni.
Scaduto il predetto termine, senza che sia pervenuto il pagamento del consulente, il mediatore è autorizzato a redigere
verbale negativo ritenendo che la conciliazione non abbia raggiunto i suoi effetti. Se, al contrario, le parti si oppongono
alla proposta del mediatore di nominare un esperto iscritto negli albi dei consulenti presso i Tribunali, quando ciò sia
necessario ai fini della formulazione della proposta di conciliazione, il mediatore è autorizzato a redigere verbale
negativo ritenendo che la conciliazione non abbia raggiunto i suoi effetti.
5.4 Il mediatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o
separatamente. Alle parti assicurato tutto il tempo necessario per svolgere l'incontro di conciliazione che, in via
ordinaria, si svolgerà in un'unica seduta della durata di 60 minuti. Ove sia necessario ed utile, il mediatore, anche
d'intesa con le parti, può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo. Il procedimento di
mediazione ha comunque una durata non superiore a quattro mesi, a decorrere dalla data di deposito della domanda di
mediazione ovvero alla scadenza di quello fissato dal Giudice per il deposito della stessa e anche nei casi in cui il
Giudice dispone il rinvio della causa, ai sensi del quarto o del quinto comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del
04/03/2010. Il procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale.
5.5 Il mediatore, se richiesto dalle parti, potrà in ogni fase del procedimento formulare, sia verbalmente che per
iscritto, proprie proposte conciliative atte a definire amichevolmente la controversia. Per fare la proposta il mediatore
potrà far uso delle norme di legge, dell'equità degli usi, delle pratiche commerciali, delle prassi e di quant'altro operi
nei settori di riferimento.
5.6 Le parti possono avvalersi di propri eventuali consulenti, che saranno a loro totale carico e rispetteranno i
medesimi principi dettati per le parti stesse. I nomi e gli indirizzi di dette persone dovranno essere comunicati per
iscritto alle altre parti ed al mediatore, con la precisa menzione se la loro nomina è da intendersi ai fini di
rappresentanza e/o semplice assistenza e se il consulente scelto, in caso di rappresentanza, sia o meno investito dei
poteri di transigere, fare concessioni o definire in via conciliativa la controversia.
5.7 Le parti devono evitare attacchi reciproci, tenere un atteggiamento improntato al rispetto ed alla buona fede ed
impegnarsi a mantenere riservato il contenuto delle riunioni. In ogni caso le parti sono libere di abbandonare l'incontro
in ogni momento.
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5.8 A discrezione del mediatore o su richiesta delle parti le riunioni potranno essere congiunte tra tutte le parti e/o
riservate tra il mediatore e ciascuna delle parti (non è obbligatorio rispettare il principio del contraddittorio). Il
contenuto del colloquio con ogni singola parte rimarrà riservato, salvo diversa disposizione della parte interessata.
5.9 Alla fine della prima riunione si potrà confermare l'impossibilità di giungere ad un accordo, per cui il mediatore
dichiarerà decaduto il tentativo di mediazione. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una
proposta di conciliazione. La proposta di conciliazione del mediatore può essere formulata anche in caso di mancata
partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione. Prima della formulazione della proposta, il mediatore
informa le parti delle possibili conseguenza di cui all'art. 13 del D.Lgs. del 04/03/2010 n. 28.
5.10 La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto e le parti fanno pervenire al mediatore, per
iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta; in mancanza di risposta nel predetto termine, la
proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle
dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento di conciliazione.
5.11 Se alla fine del primo incontro, o in quello eventualmente successivo disposto dal mediatore o richiesto
concordemente dalle parti, l'accordo amichevole è raggiunto, ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del
mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalla parti e dal mediatore, il quale certifica
l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. L'accordo raggiunto, anche a seguito
della proposta del mediatore, dovrà essere contenuto in un documento separato, redatto e sottoscritto dalle sole parti, e
allegato al processo verbale. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti
dall'art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere
autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del
mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi
stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. Il verbale di accordo, il cui contenuto non contrario all'ordine
pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale,
con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la Media.Con. Srl. Nelle controversie
transfrontaliere di cui all'art. 2 della Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/05/2008, il
verbale omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. Il verbale di
accordo, previo omologa, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e
per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
5.12 Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale, con l'indicazione della sua eventuale
proposta, sottoscritto dalla parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro
impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso processo verbale, il mediatore da atto della mancata partecipazione di una
delle parti al procedimento di mediazione.
5.13 Il processo verbale, di avvenuta o meno conciliazione, unitamente al verbale di accordo in esso allegato, viene
depositato dal mediatore nella Segreteria della sede legale della Media.Con. Srl e il Responsabile dell'Organismo,
tramite la Segreteria, ne rilascia copia alle parti che lo richiedano anche ai fini dell'istanza di omologazione, mentre
una copia viene tenuta agli atti di Media.Con. Srl.
5.14 Tutti gli oneri fiscali conseguenti dall'accordo eventualmente raggiunto restano a carico delle parti.
5.15 Al termine del procedimento di mediazione, il mediatore consegnerà ad ogni parte del procedimento la scheda
per la valutazione del servizio di conciliazione come da modello allegato al presente Regolamento (Allegato C) . Detta
scheda, contenente 'indicazione delle generalità della parte a cui stata consegnata, dovrà essere da questa essere
compilata, sottoscritta e riconsegnata al mediatore il quale provvederà a depositarla nella Segreteria della sede legale
Media.Con. Srl P.IVA/C.Fisc. 11255911007 - Via Trionfale 129, 00136 - Via Ferratella in Laterano 41, 00184 Pagina 6
della Media.Con. Srl. Il Responsabile della Media.Con. Srl, tramite la Segreteria, provvederà a trasmettere al
Responsabile del registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione, per via telematica e con le modalità che
assicurano la certezza dell'avvenuta ricezione, la scheda per la valutazione del servizio di conciliazione, così come
disposto dall'art. 7, comma 5, lettera b), del D.M. n. 180/2010.
Articolo 6.
RISERVATEZZA
Qualsiasi informazione o documentazione fornita dalle parti nel corso della procedura ha carattere riservato e non può
essere divulgata senza il consenso espresso della parte che l'ha fornita, fatte salve inderogabili disposizioni di legge. Il
conciliatore, le parti e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intervengono all'incontro, si impegnano a non divulgare a terzi
estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso dell'incontro di conciliazione. Essi si impegnano, altres a non
utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al
medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di conciliazione. Le parti, infine,
si impegnano ad astenersi dal chiamare il mediatore, il personale della Media.Con. Srl e chiunque altro abbia preso
parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in
relazione al procedimento di conciliazione. Per espressa previsione legislativa al mediatore si applicano le disposizioni
dell'art. 200 c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 del c.p.p. in quanto
applicabili. Le eccezioni alla garanzia della riservatezza riguardano i seguenti casi, in presenza dei quali la stessa
riservatezza non si ritiene operante: a) nel caso in cui le parti e il mediatore, di comune accordo, dichiarino di
rinunciare alla riservatezza del procedimento; b) in presenza di un obbligo di legge che impone al mediatore di non
applicare la riservatezza; c) nel caso in cui sussista un pericolo per la vita e l'integrità fisica e psicologica delle persone
e dei bambini; d) in presenza di superiori esigenze di ordine pubblico.
Articolo 7.
RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO E DEL MEDIATORE
La Media.Con. Srl, così come il mediatore incaricato, l'eventuale co-mediatore e i propri eventuali assistenti, non sono
responsabili per il compimento di atti o per eventuali omissioni relativi alla gestione e organizzazione del
procedimento di mediazione, se non nei casi di dolo o colpa grave.
Articolo 8.
INDENNITA' SPETTANTI ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE
Il compenso della Media.Con. Srl per l'amministrazione di una procedura di mediazione è determinato in base al
valore della lite, così come indicato nelle Tariffe riportate nella Tabella 1), del Regolamento (Allegato A), la quale
indica le spese fisse di avvio del procedimento (euro 40,00) e le spese di mediazione (spese mediazione o spese
mediazione obbligatoria). Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D.M. n. 180/2010, l'importo massimo delle spese di
mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato nella suddetta Tabella 1): può essere aumentato
dall'Organismo in misura non superiore a 1/5 tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà
dell'affare; è aumentato di 1/5 in caso di successo della mediazione; è aumentato di 1/5 nel caso di formulazione della
proposta conciliativa del mediatore; è ridotto di 1/3 nelle materie di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010 (mediazione
obbligatoria); è ridotto di 1/3 quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al
procedimento. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello
scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile. Gli importi dovuti per il singolo scaglione
non si sommano in nessun caso tra loro. In ogni caso, il valore della lite è quello indicato nella domanda di mediazione
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a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia
notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile della Media.Con. Srl decide il valore di riferimento dello
scaglione per il calcolo delle spese di mediazione e lo comunica alle parti, prima dell'incontro di conciliazione. In tal
caso, le parti che hanno accettato la predetta comunicazione dell'Amministratore, sono obbligate in solido al
pagamento delle spese di mediazione. Ai fini della corresponsione dell'indennità per l'attività di mediazione, quando
più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte. Le spese di mediazione
comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento e rimangono fisse anche nel caso di mutamento
del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più
mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del
D.Lgs. n. 28/2010. Le spese di avvio sono dovute dalla parte istante anche nel caso in cui la controparte non accetti di
partecipare al tentativo di conciliazione. In ogni caso, le spese di avvio e le spese di mediazione sono dovute in solido
da ciascuna parte che ha aderito al procedimento e indipendentemente dall'esito dell'incontro di mediazione. Al
momento del deposito della domanda di mediazione, la parte che presenta la domanda dovrà pagare le spese di avvio
del procedimento e il 50% delle spese di mediazione o delle spese per la mediazione obbligatoria, così come indicate
nelle relative colonne (spese mediazione o spese mediazione obbligatoria) delle Tariffe di cui alla Tabella 1) del
Regolamento (Allegato A). Le stesse spese dovranno essere pagate, con le medesime modalità, dalla parte nei
confronti della quale è stata presentata domanda di mediazione. In ogni procedura di mediazione, sia essa obbligatoria
o no, le spese fisse di avvio, il 50% delle spese di mediazione e il saldo delle spese di mediazione dovrà essere versato
prima dell'incontro di conciliazione da ogni parte che ha aderito al procedimento e, nel caso di non adesione della
controparte alla procedura, solo dalla parte istante. Nel caso di non adesione della controparte alla procedura di
mediazione, la parte istante dovrà provvedere al saldo delle spese di mediazione al momento della richiesta del verbale
che attesta l'esito negativo del procedimento di mediazione. In ogni caso, le spese di mediazione non comprendono gli
eventuali ed ulteriori costi connessi a particolari esigenze e/o necessità delle parti (quali, a mero titolo di esempio:
chiamata di terzi, intervento di esperti, traduzione simultanea, videoconferenza, incontri fuori sede, etc.). In tali casi, il
Responsabile della Media.Con. Srl può procedere ad opportuni adeguamenti delle somme dovute dalle parti, dandone
tempestivo preavviso alle stesse il Responsabile della Media.Con. Srl, previa comunicazione alle parti, può disporre la
sospensione del procedimento di mediazione, prima dell'incontro di conciliazione, nei seguenti casi: mancata
corresponsione delle spese di procedura in misura superiore alla metà; mancata corresponsione dell'ulteriore 50%
dovuto dalle parti a saldo della procedura di mediazione intrapresa; mancato pagamento della fattura emessa
dall'esperto iscritto nell'albo dei consulenti presso il Tribunale. Il procedimento di mediazione sospeso, una volta
intervenuto il pagamento, riprenderà il suo corso ai sensi del Regolamento. In caso di persistente rifiuto al versamento,
il Responsabile della Media.Con. Srl, tramite la Segreteria, dichiarerà definitivamente cessato il procedimento di
mediazione. La Media.Con. Srl ha facoltà di variare le proprie Tariffe, restando inteso che tali modificazioni, previo
approvazione del Responsabile della tenuta del registro, si applicano alle sole procedure iniziate dopo la pubblicazione
di dette modifiche.
Articolo 9.
SOGGETTI ESONERATI ALLE INDENNITA' SPETTANTI ALL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
Qualora le mediazione condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010,
alla Media.Con. Srl non dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio
a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76(L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia di cui al D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115. A tal fine la parte tenuta a depositare alla Segreteria
della Media.Con. Srl, al momento della presentazione della domanda, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di
Media.Con. Srl P.IVA/C.Fisc. 11255911007 - Via Trionfale 129, 00136 - Via Ferratella in Laterano 41, 00184 Pagina 8
notorietà la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonchè produrre, a pena di
inammissibilità se il Responsabile della Media.Con. Srl lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la
veridicità di quanto dichiarato. Il Responsabile della Media.Con. Srl provvederà a trasmettere le istanze al Ministero
della Giustizia, per il rimborso delle indennità.
Articolo 10.
LEGGE APPLICABILE E CRITERI INTERPRETATIVI
La mediazione finalizzata alla conciliazione disciplinata dalle previsioni contenute nel decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28 e nel D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e produce effetti all'interno del nostro ordinamento giuridico e del
territorio nazionale, fatte salve le previsioni comunitarie relative alla conciliazione trasfrontaliera, anche in tema di
omologa dei verbali di conciliazione come titoli esecutivi. Il mediatore e i suoi ausiliari sono tenuti ad osservare il
Regolamento di Mediazione e il Codice deontologico (Allegato B), esercitando la propria attività nel pieno rispetto
delle regole e dei principi relativi ai propri doveri, poteri e responsabilità. L'Organismo si riserva di interpretare e
applicare ogni altro principio e regola procedurale per assicurare il rapido, efficiente e serio svolgimento del
procedimento di mediazione.
Articolo 11.
INTEGRAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO
Nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, competente a provvedere sarà l'Amministratore
della società Media.Con. Srl, che procederà per analogia e secondo i principi che ispirano l'intero Regolamento e nel
rispetto della normativa vigente. Qualunque disposizione del Regolamento, che non riguardi i rapporti con la
Media.Con. Srl e/o con il mediatore e le garanzie del procedimento, può essere derogata dalla volontà concorde ed
espressa delle parti.
Articolo 12.
ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento con i suoi allegati è immediatamente in vigore. Il Regolamento o i suoi allegati possono
essere modificati dalla Media.Con. Srl, previa approvazione da parte del Responsabile del Registro degli Organismi.
Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore. In caso di cancellazione
della Media.Con. Srl dal registro di cui all'art. 38 del D.lgs. 5/2003 e successive modifiche e/o integrazioni di legge, i
procedimenti in corso, per i quali è già stato nominato il conciliatore, saranno comunque portati a conclusione. Gli altri
procedimenti saranno dichiarati chiusi.
Media.Con. Srl P.IVA/C.Fisc. 11255911007 - Via Trionfale 129, 00136 - Via Ferratella in Laterano 41, 00184 Pagina 9
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Regolamento di Conciliazione MEDIA.CON. SRL