REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE Articolo 1. SCOPO ED AMBITO DI APPLICAZIONE Il Regolamento di mediazione contraddistingue la struttura stessa dell'Organismo privato istituito dalla Media.Con. Srl e rappresenta un'applicazione operativa delle previsioni contenute nel Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 n. 28 e del D.M. n.180 del 18 ottobre 2010. Il Regolamento di Mediazione disciplina la procedura dell'attività di mediazione devoluta alla Media.Con. Srl per la risoluzione di ogni controversia in materie civile e commerciale relativa ai diritti disponibili delle parti, secondo le previsioni del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e di ogni normativa ad esso collegata. Il procedimento di mediazione finalizzato alla conciliazione mira a proporre una definizione negoziale e amichevole della controversia insorta tra le parti, e si attiva, come previsto dall'art. 5, D.Lgs. 28/2010 in presenza di: a) un accesso volontario al servizio; b) un tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità; c) una clausola di mediazione inserita all'interno di un contratto, atto costitutivo, statuto di un Ente; d) un invito del giudice; e) ogni altra convenzione o documento sottoscritto tra le parti che prevedano in modo espresso la possibilità di far ricorso al procedimento di mediazione. In tali casi, le parti che vorranno fruire del servizio di mediazione dell'Organismo, dovranno sottostare alle regole e ai principi sanciti nel presente Regolamento. Il Regolamento di mediazione da applicare e osservare è quello vigente al momento del deposito della domanda di mediazione presentata dalla parte istante o congiuntamente dalle parti in conflitto. Eventuali modifiche e deroghe del presente Regolamento possono essere previste, d'intesa con l'Organismo e con le parti in conflitto. La Media.Con. Srl si impegna a comunicare al Responsabile degli organismi presso il Ministero della Giustizia ogni variazione al presente Regolamento. Articolo 2. ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA 2.1 La parte istante o le parti, nel caso di domanda congiunta, devono compilare una domanda di mediazione, utilizzando i modelli disponibili presso le sedi della società Media.Con. Srl o nel sito web www.mediaformazione.it , che deve essere depositata o spedita con lettera raccomandata a/r o anche trasmessa via fax, unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento, alla sede legale della Media.Con. Srl, avente il seguente contenuto: a) nomi, indirizzi, recapiti telefonici, numeri di fax, e-mail e quant'altro possa servire a rintracciare e contattare le parti della controversia; b) una descrizione dei motivi del contendere con le richieste della parte che attiva la procedura o, se trattasi di domanda congiunta, le richieste di tutte le parti; c) l'indicazione del valore della controversia; d) eventuali documenti; e) l'eventuale procura data a un difensore; f) l'eventuale indicazione del conciliatore, scelto tra quelli operanti nell'Organismo; g) l'accettazione del Regolamento della Media.Con. Srl e delle sue tariffe per la mediazione. La domanda di mediazione dovrà essere sottoscritta dalla parte richiedente o da tutte le parti, se la domanda è congiunta, e comporta il pagamento delle spese di avvio del procedimento e del 50% delle spese di mediazione, così Media.Con. Srl P.IVA/C.Fisc. 11255911007 - Via Trionfale 129, 00136 - Via Ferratella in Laterano 41, 00184 Pagina 1 come indicate nel tariffario delle indennità (spese mediazione) di cui alla Tabella 1) del Regolamento (Allegato A) e con le modalità disciplinate nel successivo art. 8 del presente Regolamento. La parte nei confronti della quale è stata presentata domanda di mediazione, ove intenda aderire alla procedura di mediazione, dovrà compilare una domanda di adesione, utilizzando il modello che la Segreteria della Media.Con. Srl, trasmette in allegato alla comunicazione di avvio della procedura, e depositarla o spedirla con lettera raccomandata a/r o anche trasmessa via fax alla sede legale della Media.Con. Srl, unitamente alla copia del documento comprovante l'avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento e del 50% delle spese di mediazione così come indicate nel tariffario delle indennità (spese mediazione) di cui alla Tabella 1) del Regolamento (Allegato A), e con le modalità disciplinate nel successivo art. 8 del presente Regolamento. 2.2. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolgerà davanti all'Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data di ricezione della comunicazione, come previsto dall'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 28/2010. 2.3 Nel caso di domanda di mediazione proposta da una sola parte, il Responsabile della Media.Con. Srl, tramite la Segreteria, designa un mediatore, scelto dal proprio elenco di mediatori professionisti che sia neutrale-imparzialeindipendente, e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, a cura della Segreteria della sede legale della Media.Con. Srl ma anche a cura della parte istante. Qualora l'altra parte, entro 7 giorni dall'avvenuta ricezione dell'invito di conciliazione, non comunica alla Segreteria la propria adesione (compilando il modello di adesione predisposto dalla Media.Con. Srl e allegato all'invito di conciliazione), con le stesse modalità previste al punto 2.1 del presente Regolamento, o risponde negativamente, il tentativo di conciliazione si ha per fallito e il mediatore da atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione redigendo processo verbale negativo che verrà depositato nella Segreteria la quale, su richiesta di parte istante, ne rilascia copia, previa autorizzazione del Responsabile della Media.Con. Srl. 2.4 Nel caso di domanda di mediazione proposta congiuntamente dalle parti, il Responsabile della Media.Con. Srl, tramite la Segreteria, designa un mediatore, scelto dal proprio elenco di mediatori professionisti che sia neutraleimparziale-indipendente, e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda, dandone comunicazione alle parti. 2.5 Le parti, al momento del deposito della domanda di mediazione o dell'adesione al procedimento, possono individuare congiuntamente il mediatore tra i nominativi inseriti nella lista dei mediatori professionisti che operano per la Media.Con. Srl. La lista dei mediatori è disponibile nella Segreteria della sede legale della Media.Con. Srl. 2.6 Il mediatore designato dal Responsabile della Media.Con. Srl deve garantire la propria neutralità indipendenza ed imparzialità oltre la propria idoneità al corretto e sollecito svolgimento dell'incarico sottoscrivendo, successivamente alla sua designazione, un'apposita dichiarazione di imparzialità di cui all'art. 14, comma 2, del D.Lgs n. 28/2010 e dell'art 5, lettera a), del D.M. n. 180/2010 e successive modifiche e integrazioni, senza la quale il procedimento di conciliazione non può avere inizio. Il mediatore si impegna inoltre a comunicare immediatamente al Responsabile della Media.Con. Srl, tramite la Segreteria, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti della prestazione conciliativa. 2.7 Sulla nomina del mediatore le parti potranno formulare obiezioni motivate da comunicarsi per iscritto, alla Segreteria della sede legale della società Media.Con. Srl, entro il termine perentorio di 3 (tre) giorni prima della data fissata per l'incontro di conciliazione. Qualora il Responsabile della Media.Con. Srl non ritenga infondate le osservazioni proposte in merito dalle parti, a suo insindacabile giudizio, provvede alla designazione di un altro mediatore, scelto dal proprio elenco di mediatori professionisti che sia neutrale-imparziale-indipendente, dandone Media.Con. Srl P.IVA/C.Fisc. 11255911007 - Via Trionfale 129, 00136 - Via Ferratella in Laterano 41, 00184 Pagina 2 comunicazione alle parti tramite la Segreteria, con ogni mezzo idoneo ad assicurare la certezza dell'avvenuta ricezione, prima dell'incontro di conciliazione. In ogni caso non possono essere nominati mediatori coloro i quali si trovano in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 51 c.p.c., che costituiscono quindi altrettante cause di ricusazione dalle parti. 2.8 Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi. Il predetto termine decorrere dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, non è soggetto a sospensione feriale. Articolo 3. AMMINISTRAZIONE DELLA PROCEDURA E TENUTA DEI REGISTRI Le singole procedure conciliative sono amministrate, nei modi previsti dal presente Regolamento, dalla Segretaria della sede legale della Media.Con. Srl, sotto la direzione del Responsabile della predetta società. La Segreteria della Media.Con. Srl è incaricata dal Responsabile di custodire il fascicolo di ciascuna procedura attivata e di tenere un registro, anche informatico, delle procedure di conciliazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il valore della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito, così come disposto dall'art. 12 del D.M. n. 180/2010. Il fascicolo di ciascun procedimento è conservato nella sede legale della Media.Con. Srl, per i tre anni successivi alla chiusura del procedimento. I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. Del 30/06/2003 n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali. Le parti in lite, previo istanza alla Segreteria della sede legale della Media.Con. Srl, in ogni caso, hanno diritto di accesso agli atti del procedimento depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, agli atti depositati nella propria sessione separata. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. Al Responsabile della Media.Con. Srl compete la nomina dei mediatori, nonché la pronuncia sulla ricusazione e/o sostituzione degli stessi ed ogni altra funzione a lui demandata dal Regolamento e dal D.Lgs. n. 28/2010. Su richiesta della parte che ha depositato la domanda di mediazione, l'Amministratore della Media.Con. Srl, tramite la Segreteria, attesta per iscritto: a) l'avvenuto deposito della domanda di mediazione; b) l'avvenuta o mancata risposta dell'altra parte al procedimento di mediazione; c) la decorrenza del termine previsto per la conclusione del procedimento. Il Responsabile della società Media.Con. Srl, su istanza della parte o delle parti che hanno partecipato alla procedura di conciliazione, tramite la Segreteria, rilascia il verbale di accordo di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 28/2010 e dell'art 8, comma 2, del D.M. n. 180/2010, anche ai fini dell'istanza di omologazione del verbale medesimo. Il Responsabile della società Media.Con. Srl, tramite la Segreteria, trasmette la proposta del mediatore di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 28/2010 e dell'art. 8, comma 3, del D.M. n. 180/2010, su richiesta del giudice che provvede ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 28/2010. Articolo 4. IL MEDIATORE I mediatori che operano nella Media.Con. Srl, sono specialisti in tecniche di conciliazione e sono opportunamente valutati ai fini del loro accreditamento presso la predetta società. I mediatori non decidono la controversia, ma aiutano Media.Con. Srl P.IVA/C.Fisc. 11255911007 - Via Trionfale 129, 00136 - Via Ferratella in Laterano 41, 00184 Pagina 3 le parti a trovare un accordo soddisfacente per entrambe. La nomina del mediatore è fatta dal Responsabile della Media.Con. Srl così come disposto nei punti 2.5, 2.6 e 2.7 del presente Regolamento. In controversie di particolare complessità, al momento del deposito della domanda di mediazione, il Responsabile della Media.Con. Srl potrà nomina uno o più mediatori, senza alcun aggravio di per le parti. L'eventuale formulazione della proposta conciliativa del mediatore può pervenire anche da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente. La proposta conciliativa può essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione. Nell'ambito della procedura per cui è incaricato, il mediatore non agisce in alcun modo per conto o a nome della società Media.Con. Srl. Il mediatore si impegna a rispettare il presente Regolamento e le norme di comportamento ad esso allegate (Allegato B), garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all'oggetto della controversia; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il mediatore deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità di cui all'art. 14, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 28/2010, senza la quale la procedura di conciliazione non può avere inizio, e deve dichiarare per iscritto al Responsabile della Media.Con. Srl qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, il mediatore deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni. In ogni caso non possono essere nominati mediatori coloro i quali si trovano in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 51 c.p.c., che costituiscono quindi altrettante cause di ricusazione dalle parti. Accettato il mandato, il conciliatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi. Le eventuali dichiarazioni di rinuncia devono essere presentate alla Segreteria, che provvederà ad informare il Responsabile affinchè quest'ultimo nomini un altro mediatore. La sostituzione del mediatore, che per qualunque motivo fosse impossibilitato a svolgere la sua funzione, deve avvenire a cura del Responsabile della Media.Con. Srl nel tempo più breve possibile. Il mediatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. Resta salva l'ipotesi in cui tutte le parti, in maniera espressa e formale, ritengano di voler delegare allo stesso mediatore anche un giudizio arbitrale sulla propria controversia, nel qual caso, qualora il mediatore accetti la nomina, la stessa procedura proseguirà con l'applicazione del Regolamento arbitrale della Media.Con. Srl.. Il mediatore non può assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera. Il conciliatore, in nessun caso, può percepire compensi direttamente dalle parti. Articolo 5. INCONTRO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE La procedura è informale ed i presupposti fondamentali da rispettare sono la neutralità e l'imparzialità del conciliatore, il cui potere rimane limitato alla facilitazione della relazione e della comunicazione tra le parti, per il raggiungimento della soluzione. Il mediatore, infatti, non è un giudice né un arbitro e non decide l'esito della controversia, che rimane di esclusiva competenza delle parti e dei loro eventuali consulenti. 5.1 L'incontro sarà esperito, previo comunicazione da parte della Segreteria della sede legale della Media.Con. Srl, presso la sede legale della predetta società o presso una delle sue sedi operative o in quella che verrà scelta congiuntamente dalle parti o dalle stesse accettata anche tacitamente. Le parti partecipano all'incontro personalmente o mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri. Le parti sono libere di farsi assistere da persone di fiducia, da avvocati, da rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria. In ogni caso è necessario portare a conoscenza della Segreteria della sede legale della Media.Con. Srl, con congruo anticipo, i nominativi di chi sarà presente all'incontro. 5.2 Il Responsabile della Media.Con. Srl, nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, può Media.Con. Srl P.IVA/C.Fisc. 11255911007 - Via Trionfale 129, 00136 - Via Ferratella in Laterano 41, 00184 Pagina 4 nominare uno o più mediatori, scelti dal proprio elenco di mediatori professionisti che siano comunque neutraliimparziali-indipendenti, o più ausiliari senza alcun aggravio di spesa per le parti. 5.3 Il mediatore, nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche e nel caso sia necessario ai fini della formulazione della proposta conciliativa, così come disposto dell'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 28/2010,edotte le parti dei costi della consulenza, può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali. Se le parti non si oppongono, accettano per iscritto la proposta del mediatore di nomina del consulente. In tal caso il mediatore, sospende l'incontro di mediazione rinviandolo di almeno 30 giorni, e informa immediatamente il Responsabile della Media.Con. Srl il quale provvede a individuare, in piena autonomia, presso il Tribunale nel cui circondario si svolge l'incontro di mediazione, l'esperto competente per materia e affidargli l'incarico. Il Responsabile della Media.Con. Srl, sentito l'esperto nominato, informa le parti del prevedibile onere da sostenere, salvo la finale determinazione degli onorari e delle spese a questi dovute, in base alle tariffe dell'albo di appartenenza o di altra tariffa applicabile. L'acconto e il saldo del consulente é sempre posto a carico di entrambe le parti in misura pari al 50% per ciascuna di esse e dovrà essere da queste versato immediatamente alla Segreteria della Media.Con. Srl. Prima del deposito della propria consulenza, l'esperto emette regolare fattura o parcella e la deposita o trasmette alla sede legale della Media.Con. Srl. Il Responsabile, ricevuta la fattura o parcella del consulente, informa le parti della quota di saldo di loro spettanza. Il procedimento resta sospeso sino all'integrale pagamento di quanto dovuto al consulente dalle parti e, se le parti non pagano, il responsabile autorizza il mediatore a differire l'incontro prefissato per non più di sette giorni. Scaduto il predetto termine, senza che sia pervenuto il pagamento del consulente, il mediatore è autorizzato a redigere verbale negativo ritenendo che la conciliazione non abbia raggiunto i suoi effetti. Se, al contrario, le parti si oppongono alla proposta del mediatore di nominare un esperto iscritto negli albi dei consulenti presso i Tribunali, quando ciò sia necessario ai fini della formulazione della proposta di conciliazione, il mediatore è autorizzato a redigere verbale negativo ritenendo che la conciliazione non abbia raggiunto i suoi effetti. 5.4 Il mediatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente. Alle parti assicurato tutto il tempo necessario per svolgere l'incontro di conciliazione che, in via ordinaria, si svolgerà in un'unica seduta della durata di 60 minuti. Ove sia necessario ed utile, il mediatore, anche d'intesa con le parti, può fissare eventuali altri incontri successivi, a breve intervallo di tempo. Il procedimento di mediazione ha comunque una durata non superiore a quattro mesi, a decorrere dalla data di deposito della domanda di mediazione ovvero alla scadenza di quello fissato dal Giudice per il deposito della stessa e anche nei casi in cui il Giudice dispone il rinvio della causa, ai sensi del quarto o del quinto comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 04/03/2010. Il procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale. 5.5 Il mediatore, se richiesto dalle parti, potrà in ogni fase del procedimento formulare, sia verbalmente che per iscritto, proprie proposte conciliative atte a definire amichevolmente la controversia. Per fare la proposta il mediatore potrà far uso delle norme di legge, dell'equità degli usi, delle pratiche commerciali, delle prassi e di quant'altro operi nei settori di riferimento. 5.6 Le parti possono avvalersi di propri eventuali consulenti, che saranno a loro totale carico e rispetteranno i medesimi principi dettati per le parti stesse. I nomi e gli indirizzi di dette persone dovranno essere comunicati per iscritto alle altre parti ed al mediatore, con la precisa menzione se la loro nomina è da intendersi ai fini di rappresentanza e/o semplice assistenza e se il consulente scelto, in caso di rappresentanza, sia o meno investito dei poteri di transigere, fare concessioni o definire in via conciliativa la controversia. 5.7 Le parti devono evitare attacchi reciproci, tenere un atteggiamento improntato al rispetto ed alla buona fede ed impegnarsi a mantenere riservato il contenuto delle riunioni. In ogni caso le parti sono libere di abbandonare l'incontro in ogni momento. Media.Con. Srl P.IVA/C.Fisc. 11255911007 - Via Trionfale 129, 00136 - Via Ferratella in Laterano 41, 00184 Pagina 5 5.8 A discrezione del mediatore o su richiesta delle parti le riunioni potranno essere congiunte tra tutte le parti e/o riservate tra il mediatore e ciascuna delle parti (non è obbligatorio rispettare il principio del contraddittorio). Il contenuto del colloquio con ogni singola parte rimarrà riservato, salvo diversa disposizione della parte interessata. 5.9 Alla fine della prima riunione si potrà confermare l'impossibilità di giungere ad un accordo, per cui il mediatore dichiarerà decaduto il tentativo di mediazione. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. La proposta di conciliazione del mediatore può essere formulata anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenza di cui all'art. 13 del D.Lgs. del 04/03/2010 n. 28. 5.10 La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto e le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta; in mancanza di risposta nel predetto termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento di conciliazione. 5.11 Se alla fine del primo incontro, o in quello eventualmente successivo disposto dal mediatore o richiesto concordemente dalle parti, l'accordo amichevole è raggiunto, ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalla parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, dovrà essere contenuto in un documento separato, redatto e sottoscritto dalle sole parti, e allegato al processo verbale. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 c.c., per procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. Il verbale di accordo, il cui contenuto non contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede la Media.Con. Srl. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'art. 2 della Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21/05/2008, il verbale omologato dal Presidente del Tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. Il verbale di accordo, previo omologa, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. 5.12 Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale, con l'indicazione della sua eventuale proposta, sottoscritto dalla parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso processo verbale, il mediatore da atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. 5.13 Il processo verbale, di avvenuta o meno conciliazione, unitamente al verbale di accordo in esso allegato, viene depositato dal mediatore nella Segreteria della sede legale della Media.Con. Srl e il Responsabile dell'Organismo, tramite la Segreteria, ne rilascia copia alle parti che lo richiedano anche ai fini dell'istanza di omologazione, mentre una copia viene tenuta agli atti di Media.Con. Srl. 5.14 Tutti gli oneri fiscali conseguenti dall'accordo eventualmente raggiunto restano a carico delle parti. 5.15 Al termine del procedimento di mediazione, il mediatore consegnerà ad ogni parte del procedimento la scheda per la valutazione del servizio di conciliazione come da modello allegato al presente Regolamento (Allegato C) . Detta scheda, contenente 'indicazione delle generalità della parte a cui stata consegnata, dovrà essere da questa essere compilata, sottoscritta e riconsegnata al mediatore il quale provvederà a depositarla nella Segreteria della sede legale Media.Con. Srl P.IVA/C.Fisc. 11255911007 - Via Trionfale 129, 00136 - Via Ferratella in Laterano 41, 00184 Pagina 6 della Media.Con. Srl. Il Responsabile della Media.Con. Srl, tramite la Segreteria, provvederà a trasmettere al Responsabile del registro degli Organismi abilitati a svolgere la mediazione, per via telematica e con le modalità che assicurano la certezza dell'avvenuta ricezione, la scheda per la valutazione del servizio di conciliazione, così come disposto dall'art. 7, comma 5, lettera b), del D.M. n. 180/2010. Articolo 6. RISERVATEZZA Qualsiasi informazione o documentazione fornita dalle parti nel corso della procedura ha carattere riservato e non può essere divulgata senza il consenso espresso della parte che l'ha fornita, fatte salve inderogabili disposizioni di legge. Il conciliatore, le parti e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intervengono all'incontro, si impegnano a non divulgare a terzi estranei i fatti e le informazioni apprese nel corso dell'incontro di conciliazione. Essi si impegnano, altres a non utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di conciliazione. Le parti, infine, si impegnano ad astenersi dal chiamare il mediatore, il personale della Media.Con. Srl e chiunque altro abbia preso parte al procedimento, a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di conciliazione. Per espressa previsione legislativa al mediatore si applicano le disposizioni dell'art. 200 c.p.p. e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 del c.p.p. in quanto applicabili. Le eccezioni alla garanzia della riservatezza riguardano i seguenti casi, in presenza dei quali la stessa riservatezza non si ritiene operante: a) nel caso in cui le parti e il mediatore, di comune accordo, dichiarino di rinunciare alla riservatezza del procedimento; b) in presenza di un obbligo di legge che impone al mediatore di non applicare la riservatezza; c) nel caso in cui sussista un pericolo per la vita e l'integrità fisica e psicologica delle persone e dei bambini; d) in presenza di superiori esigenze di ordine pubblico. Articolo 7. RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO E DEL MEDIATORE La Media.Con. Srl, così come il mediatore incaricato, l'eventuale co-mediatore e i propri eventuali assistenti, non sono responsabili per il compimento di atti o per eventuali omissioni relativi alla gestione e organizzazione del procedimento di mediazione, se non nei casi di dolo o colpa grave. Articolo 8. INDENNITA' SPETTANTI ALL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE Il compenso della Media.Con. Srl per l'amministrazione di una procedura di mediazione è determinato in base al valore della lite, così come indicato nelle Tariffe riportate nella Tabella 1), del Regolamento (Allegato A), la quale indica le spese fisse di avvio del procedimento (euro 40,00) e le spese di mediazione (spese mediazione o spese mediazione obbligatoria). Ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D.M. n. 180/2010, l'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato nella suddetta Tabella 1): può essere aumentato dall'Organismo in misura non superiore a 1/5 tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare; è aumentato di 1/5 in caso di successo della mediazione; è aumentato di 1/5 nel caso di formulazione della proposta conciliativa del mediatore; è ridotto di 1/3 nelle materie di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010 (mediazione obbligatoria); è ridotto di 1/3 quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. In ogni caso, il valore della lite è quello indicato nella domanda di mediazione Media.Con. Srl P.IVA/C.Fisc. 11255911007 - Via Trionfale 129, 00136 - Via Ferratella in Laterano 41, 00184 Pagina 7 a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile della Media.Con. Srl decide il valore di riferimento dello scaglione per il calcolo delle spese di mediazione e lo comunica alle parti, prima dell'incontro di conciliazione. In tal caso, le parti che hanno accettato la predetta comunicazione dell'Amministratore, sono obbligate in solido al pagamento delle spese di mediazione. Ai fini della corresponsione dell'indennità per l'attività di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento e rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 28/2010. Le spese di avvio sono dovute dalla parte istante anche nel caso in cui la controparte non accetti di partecipare al tentativo di conciliazione. In ogni caso, le spese di avvio e le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento e indipendentemente dall'esito dell'incontro di mediazione. Al momento del deposito della domanda di mediazione, la parte che presenta la domanda dovrà pagare le spese di avvio del procedimento e il 50% delle spese di mediazione o delle spese per la mediazione obbligatoria, così come indicate nelle relative colonne (spese mediazione o spese mediazione obbligatoria) delle Tariffe di cui alla Tabella 1) del Regolamento (Allegato A). Le stesse spese dovranno essere pagate, con le medesime modalità, dalla parte nei confronti della quale è stata presentata domanda di mediazione. In ogni procedura di mediazione, sia essa obbligatoria o no, le spese fisse di avvio, il 50% delle spese di mediazione e il saldo delle spese di mediazione dovrà essere versato prima dell'incontro di conciliazione da ogni parte che ha aderito al procedimento e, nel caso di non adesione della controparte alla procedura, solo dalla parte istante. Nel caso di non adesione della controparte alla procedura di mediazione, la parte istante dovrà provvedere al saldo delle spese di mediazione al momento della richiesta del verbale che attesta l'esito negativo del procedimento di mediazione. In ogni caso, le spese di mediazione non comprendono gli eventuali ed ulteriori costi connessi a particolari esigenze e/o necessità delle parti (quali, a mero titolo di esempio: chiamata di terzi, intervento di esperti, traduzione simultanea, videoconferenza, incontri fuori sede, etc.). In tali casi, il Responsabile della Media.Con. Srl può procedere ad opportuni adeguamenti delle somme dovute dalle parti, dandone tempestivo preavviso alle stesse il Responsabile della Media.Con. Srl, previa comunicazione alle parti, può disporre la sospensione del procedimento di mediazione, prima dell'incontro di conciliazione, nei seguenti casi: mancata corresponsione delle spese di procedura in misura superiore alla metà; mancata corresponsione dell'ulteriore 50% dovuto dalle parti a saldo della procedura di mediazione intrapresa; mancato pagamento della fattura emessa dall'esperto iscritto nell'albo dei consulenti presso il Tribunale. Il procedimento di mediazione sospeso, una volta intervenuto il pagamento, riprenderà il suo corso ai sensi del Regolamento. In caso di persistente rifiuto al versamento, il Responsabile della Media.Con. Srl, tramite la Segreteria, dichiarerà definitivamente cessato il procedimento di mediazione. La Media.Con. Srl ha facoltà di variare le proprie Tariffe, restando inteso che tali modificazioni, previo approvazione del Responsabile della tenuta del registro, si applicano alle sole procedure iniziate dopo la pubblicazione di dette modifiche. Articolo 9. SOGGETTI ESONERATI ALLE INDENNITA' SPETTANTI ALL'ORGANISMO DI CONCILIAZIONE Qualora le mediazione condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 28/2010, alla Media.Con. Srl non dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76(L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. del 30 maggio 2002, n. 115. A tal fine la parte tenuta a depositare alla Segreteria della Media.Con. Srl, al momento della presentazione della domanda, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di Media.Con. Srl P.IVA/C.Fisc. 11255911007 - Via Trionfale 129, 00136 - Via Ferratella in Laterano 41, 00184 Pagina 8 notorietà la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonchè produrre, a pena di inammissibilità se il Responsabile della Media.Con. Srl lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato. Il Responsabile della Media.Con. Srl provvederà a trasmettere le istanze al Ministero della Giustizia, per il rimborso delle indennità. Articolo 10. LEGGE APPLICABILE E CRITERI INTERPRETATIVI La mediazione finalizzata alla conciliazione disciplinata dalle previsioni contenute nel decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e nel D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e produce effetti all'interno del nostro ordinamento giuridico e del territorio nazionale, fatte salve le previsioni comunitarie relative alla conciliazione trasfrontaliera, anche in tema di omologa dei verbali di conciliazione come titoli esecutivi. Il mediatore e i suoi ausiliari sono tenuti ad osservare il Regolamento di Mediazione e il Codice deontologico (Allegato B), esercitando la propria attività nel pieno rispetto delle regole e dei principi relativi ai propri doveri, poteri e responsabilità. L'Organismo si riserva di interpretare e applicare ogni altro principio e regola procedurale per assicurare il rapido, efficiente e serio svolgimento del procedimento di mediazione. Articolo 11. INTEGRAZIONE ED INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO Nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, competente a provvedere sarà l'Amministratore della società Media.Con. Srl, che procederà per analogia e secondo i principi che ispirano l'intero Regolamento e nel rispetto della normativa vigente. Qualunque disposizione del Regolamento, che non riguardi i rapporti con la Media.Con. Srl e/o con il mediatore e le garanzie del procedimento, può essere derogata dalla volontà concorde ed espressa delle parti. Articolo 12. ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE AL REGOLAMENTO Il presente Regolamento con i suoi allegati è immediatamente in vigore. Il Regolamento o i suoi allegati possono essere modificati dalla Media.Con. Srl, previa approvazione da parte del Responsabile del Registro degli Organismi. Le modifiche non hanno effetto per le procedure in corso alla data della loro entrata in vigore. In caso di cancellazione della Media.Con. Srl dal registro di cui all'art. 38 del D.lgs. 5/2003 e successive modifiche e/o integrazioni di legge, i procedimenti in corso, per i quali è già stato nominato il conciliatore, saranno comunque portati a conclusione. Gli altri procedimenti saranno dichiarati chiusi. Media.Con. Srl P.IVA/C.Fisc. 11255911007 - Via Trionfale 129, 00136 - Via Ferratella in Laterano 41, 00184 Pagina 9