ARPAT
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana
Area Gestione delle risorse umane e politiche del personale
50144 FIRENZE via N. Porpora, 22
Tel 055 32061 - Fax 055 3206324
Part.IVA 04686190481
REGOLAMENTO
per il conferimento di incarichi individuali, con
contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o
coordinata e continuativa e per la disciplina dei
contratti di collaborazione coordinata e continuativa
18.7.2006
www.arpat.toscana.it
P A R T E I
CONFERIMENTO DI IN CARICHI
TITOLO I
DISPOS IZIONI D I CARATTE RE GENE RALE
ARPAT, per esigenze cui non può fare fronte con personale in servizio, può conferire incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a
professionisti in presenza dei presupposti di seguito specificati:
a) accertamento preliminare della concreta insussistenza di risorse umane disponibili all’interno
dell’Agenzia per lo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico;
b) corrispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze istituzionali di ARPAT e ad
obiettivi e progetti specifici e determinati, risultanti da atti programmatori dell’ente, da
convenzioni o da disposizioni normative;
c) temporaneità dell'esigenza, che viene considerata in relazione alla durata del progetto e degli
obiettivi da raggiungere;
Nel contratto del collaboratore vengono determinati la durata, il luogo, l’oggetto ed il compenso
spettante per la collaborazione.
Art. 1 Finalità ed ambito di applicazione
II presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di conferimento dei seguenti incarichi
individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa -, ad
eccezione delle prestazioni a carattere formativo, educativo e affini ed inoltre delle prestazioni
occasionali di qualunque tipologia che comportino un costo inferiore a 2.500 Euro (di cui
all’articolo 21 del Regolamento degli acquisti dell’Agenzia), - presso tutte le strutture di ARPAT:
1. gli incarichi di natura occasionale, che sono contraddistinti dall’obbligo del collaboratore di
compiere un’opera o un servizio con un lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di
subordinazione e senza alcun coordinamento con ARPAT, e che non devono essere
riconducibili ad attività artistica o professionale esercitata in modo abituale.
2. gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, che sono conferiti senza vincolo di
subordinazione, sono caratterizzati dagli elementi:
 della continuità, in contrapposizione alla occasionalità: la prestazione deve essere
continuativa e resa in misura apprezzabile nel tempo;
 della collaborazione: il collaboratore non è strutturalmente inserito nell’organizzazione
gerarchica dell’Agenzia e collabora con autonomia tecnico-professionale;
 della coordinazione, costituita dal vincolo funzionale tra l’opera del collaboratore e l’attività
di ARPAT, in stretta connessione con le finalità dell’Agenzia;
 della prestazione prevalentemente personale e preminente rispetto all’impiego di mezzi e
strumenti di ARPAT, dei quali il collaboratore può avvalersi, e rispetto all’eventuale
funzione di coordinamento e collaborazione con altri soggetti dell’Agenzia.
Al fine di rendere disponibili elenchi di professionisti, da utilizzare per il conferimento degli
incarichi sopra descritti, ARPAT provvede ad indire avvisi pubblici.
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Gli incarichi possono essere conferiti per l’espletamento di attività di competenza dell’Agenzia e
per obiettivi e progetti specifici e determinati. Le ragioni che motivano il ricorso all’incarico
devono essere di natura temporanea. I professionisti svolgono l’incarico in autonomia e con
responsabilità dei risultati conseguiti, secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento
operativo.
TITOLO II
PROCEDURE PER LA
PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI
Art. 2 Modalità
ARPAT provvede a indire avvisi pubblici per la predisposizione di elenchi di professionisti, da
utilizzare per il conferimento degli incarichi di collaborazione.
Con periodicità annuale, l’Agenzia procede all’aggiornamento dell’elenco in corrispondenza
dell’eventuale stabilizzazione di attività nel frattempo intervenuta (con conseguente depennamento
del nominativo del collaboratore così stabilizzato).
Con la medesima periodicità si procederà alla riapertura dei termini per l’inclusione nell’elenco di
professionisti che, avendone i requisiti, ne facciano richiesta. Eventuali domande pervenute al di
fuori dei predetti termini non saranno valutate e, pertanto, non daranno diritto all’inclusione
nell’elenco.
L’avviso pubblico indica, tra l’altro, le modalità di presentazione delle domande per l’inserimento
nel relativo elenco, i requisiti generali (tra cui il possesso del titolo di studio e le esperienze
professionali) richiesti per l’inserimento nell’elenco medesimo, la documentazione da allegare e le
modalità di effettuazione della comparazione dei curricula di coloro che sono inseriti nell’elenco.
I titoli ed i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande.
Il bando potrà prevedere limitazioni al numero di domande che il professionista può presentare in
caso di contemporaneità di avvisi.
L’Avviso è affisso all’Albo della Direzione per il tempo di apertura dell’avviso stesso, che sarà non
inferiore a 10 giorni, e all’Albo Pretorio del Comune di Firenze. Le domande presentate o inviate
tramite posta oltre il termine di scadenza dell’avviso sono considerate irricevibili.
Ciascun elenco di professionisti viene formulato in ordine alfabetico, con a fianco l’indicazione del
titolo di studio posseduto.
TITOLO III
Art. 3 Conferimento incarico
Il responsabile della struttura all’interno della quale si manifesta l’esigenza di conferire l’incarico
deve, di volta in volta, verificare all’interno dell’Agenzia la concreta insussistenza di risorse umane
disponibili; a tal fine il suddetto responsabile deve richiedere ai Responsabili dei Dipartimenti
provinciali e dei Servizi sub provinciali e, per la Direzione, ai Direttori Amministrativo o Tecnico per quanto di competenza - l’eventuale disponibilità di personale in possesso di professionalità e
competenza idonea a svolgere tale incarico e, solo in caso di esito negativo della ricognizione, può
richiedere l’attivazione della procedura di affidamento dell’incarico esterno a professionista incluso
nell’elenco.
L’incarico viene conferito con provvedimento del Direttore Generale, su proposta motivata del
Responsabile della struttura interessata; quest’ultimo, di norma con l’ausilio di altri due dirigenti
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dallo stesso individuati, effettua la comparazione dei curricula dei professionisti inseriti nell’elenco
d’interesse.
Per la comparazione dei curricula viene tenuto conto della specificità dei requisiti posseduti in
relazione all’oggetto particolare dell’incarico di volta in volta conferito, rilevabile dalla valutazione:
- del grado di adeguatezza e proporzionalità del titolo di studio e degli ulteriori titoli formativi
posseduti in relazione all’incarico da conferire
- del grado di professionalità acquisita, ricavabile da precedenti esperienze lavorative, con
particolare attenzione per l’esperienza professionale maturata in ARPAT in attività analoghe a
quelle oggetto dell’incarico.
Il conferimento dell’incarico è eventualmente preceduto da colloquio, limitatamente a coloro che
risultano in possesso degli specifici requisiti ritenuti utili per l’espletamento del particolare incarico
da attribuire.
Qualora nell’elenco non si rinvengano soggetti con professionalità adeguata all’incarico da
conferire, resta salva la possibilità, in via eccezionale, di ricorrere a professionista non incluso
nell’elenco, il quale, pertanto, sarà inserito nell’elenco medesimo.
A ciascun collaboratore non può essere conferito più di un incarico contemporaneamente durante
l’anno di vigenza dell’elenco.
La determinazione di conferire un incarico di collaborazione, di natura occasionale o coordinata e
continuativa, è comunicata all’interessato, il quale è chiamato a sottoscrivere un contratto di diritto
privato o, per accettazione, il documento di incarico, che disciplinano gli aspetti normativi,
economici, fiscali e previdenziali applicabili.
La disciplina del contratto di collaborazione coordinata e continuativa è contenuta nella parte II del
presente Regolamento.
L’inclusione nell’elenco non attribuisce al professionista il diritto al conferimento di un incarico
professionale.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 4 Diritto di accesso
Il diritto di accesso agli atti delle procedure selettive di cui al presente disciplinare è consentito
soltanto dopo l’espletamento di ciascuna selezione ed è effettuato secondo le disposizioni contenute
nell’apposito regolamento dell’Agenzia.
Art. 5. Tutela della privacy
1. ARPAT, con riferimento alle disposizioni di cui alla decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
recante il codice in materia di dati personali, utilizzerà i dati contenuti nelle domande di
partecipazione alle selezioni ai soli fini della gestione di ciascuna procedura e dell’instaurazione
del rapporto conseguente.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena l’esclusione dalla selezione, ai fini dell’esame dei
requisiti di partecipazione posseduti dai candidati. Detto conferimento, nel rispetto dei principi
di cui al succitato decreto legislativo, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento
dei dati personali.
3. Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dall’art. 7 del citato decreto legislativo n.
196/2003, tra i quali il diritto di:
- accedere ai dati che lo riguardano;
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-
far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti;
far cancellare i dati trattati in violazione di legge;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.
4. Titolare del trattamento è l’ARPAT – Via Porpora, 22 – 50144 FIRENZE, nei cui confronti
possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.
P A R T E II
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E
CONTINUATIVA
TITOLO I
Art. 1 - Ambito di applicazione e professionalità coinvolte
Il presente regolamento definisce ed individua gli elementi di base applicabili ai contratti di
collaborazione coordinata e continuativa.
Art. 2 – Forma e contenuto dei contratti di collaborazione
Il Committente consegnerà al collaboratore, all’atto della sottoscrizione del contratto di
collaborazione, copia del presente regolamento, unitamente al contratto di collaborazione in forma
scritta.
Il suddetto contratto di collaborazione scritto, così come riportato nell’allegato 1, deve contenere
le seguenti informazioni:
a)
L’identità delle parti;
b)
La sede di lavoro;
c)
L’oggetto del contratto, la natura e le modalità di espletamento dell’incarico;
d)
La durata del contratto di collaborazione, l’individuazione delle forme e delle
modalità di coordinamento con il Committente;
e)
L’entità dei compensi base, rimborsi spese - ove dovuti -, e loro modalità e tempi
d’erogazione;
f)
Le modalità di utilizzo delle strumentazioni e dei mezzi in dotazione all’Agenzia;
g)
Le modalità di accesso all’aggiornamento professionale;
h)
Le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione degli infortuni e la
sicurezza sul lavoro;
i)
Le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio, recupero
psicofisico, maternità e congedi parentali;
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l)
m)
n)
o)
Le modalità di cessazione o recesso del rapporto, il preavviso, e l’eventuale
composizione delle controversie;
Le modalità di rinnovo eventuale del contratto di collaborazione, il riconoscimento
professionale;
Le forme di godimento dei diritti sindacali;
Le forme assicurative previste.
La stipula del contratto sarà preceduta dalla consegna, da parte del Collaboratore,
dell’accettazione incondizionata dell’incarico nella quale deve essere declinato, sotto la propria
responsabilità: nome e cognome, data e luogo di nascita e di residenza, codice fiscale e indirizzo
presso il quale devono pervenire le comunicazioni relative all’incarico;
Art. 3 – Natura dell’incarico
L’incarico ha natura di collaborazione e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e
seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del Codice Civile, e ai sensi dell’ar. 409 del Codice di
Procedura Civile, trattandosi di prestazioni d’opera e di prestazioni d’opera intellettuale, ovvero di
consulenze, senza vincolo di subordinazione.
L’attività eventualmente resa nell’ambito di ulteriori collaborazioni attivate dal collaboratore fuori
dal rapporto con ARPAT, dovrà essere compatibile con quella prestata a favore di ARPAT, quindi
non in conflitto di interessi.
Il Collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente il pieno rispetto della riservatezza e delle
regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione o
prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in
nessun modo essere cedute a terzi. Il Collaboratore è tenuto a non svolgere attività che creano
danno all’immagine e pregiudizio all’Amministrazione.
Le presenti clausole rivestono per il Committente il carattere della essenzialità, e la loro violazione
potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell’incarico ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del
Codice Civile.
Art. 4 – Modalità di espletamento delle collaborazioni
a)
b)
c)
d)
Il Collaboratore avrà autonomia nella definizione dei tempi, orari e modalità d’esecuzione e
concorderà le modalità di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione
dall’Amministrazione;
Per il raggiungimento degli obiettivi concordati e per coordinare la propria opera con l’attività
del Committente, il Collaboratore predisporrà l’indicazione di presenza giornaliera e
settimanale all’interno della sede stessa, concordandola con il Committente e con gli eventuali
altri collaboratori, in base alle caratteristiche della prestazione concordata e agli obiettivi
correlati all’incarico ricevuto.
Gli obiettivi e/o il progetto dovranno essere rendicontati periodicamente, in relazione al grado
di avanzamento del progetto.
Qualora dal monitoraggio periodico del raggiungimento degli obiettivi e/o del progetto
emergessero gravi ritardi o inadempimenti addebitabili al lavoratore, di questo sarà data
formale comunicazione al professionista e contestuale intimazione ad adempiere. Qualora
permangano i gravi ritardi o inadempimenti, l’Agenzia avrà facoltà di recedere ai sensi
dell’art. 6, punto 3 lett. a), del presente regolamento.
Art. 5 – Durata del contratto di collaborazione
La durata dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa, che verrà comunque indicata
nel contratto individuale di lavoro, sarà correlata al raggiungimento degli obiettivi prefissati o alla
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realizzazione del progetto assegnato. Di norma la durata dell’incarico non potrà superare i tre anni,
fatto salvo quanto previsto al capoverso che segue.
Gli incarichi suddetti potranno essere prorogati qualora ciò si manifesti necessario al fine di
conseguire gli obiettivi prefissati o il progetto assegnato.
Alla scadenza del termine previsto nel contratto, la collaborazione coordinata e continuativa si
risolve automaticamente senza che, a tal fine, sia necessario un atto di recesso né, quindi, alcun
preavviso.
Prima della scadenza del termine, il rapporto di collaborazione può estinguersi, anche per accordo
tra le parti, per l’impossibilità sopravvenuta di carattere non temporaneo o per grave impedimento
di una delle parti; il recesso da parte dell’Agenzia è motivato.
Art. 6 - Risoluzione o rescissione del contratto
Il contratto individuale si intenderà automaticamente risolto alla scadenza naturale del contratto,
senza che, a tal fine, sia necessario un atto di recesso né, quindi, alcun preavviso. Inoltre potrà
essere risolto nei seguenti casi:
1. per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell’incarico;
2. per revoca da parte del committente, così come disposto al successivo punto a);
3. per rinuncia all’incarico da parte del Collaboratore, così come disposto al successivo punto b).
a) Nello specifico il Committente può risolvere il contratto quando si verifichino:
- gravi ritardi o inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15 giorni;
- commissione di reati tra quelli previsti dall’art. 15 della Legge n. 55/1990 e succ. modificazioni;
- danneggiamento o furto di beni;
- in caso di inosservanza da parte del collaboratore degli obblighi e divieti stabiliti nel precedente
art. 4.
Per i punti 1 e 2 del presente articolo il Committente darà un preavviso di almeno 30 giorni.
In caso di inadempienza di cui sopra il Committente può risolvere il contratto, salvo il diritto al
pagamento dei compensi maturati fino al momento dell’interruzione.
Qualora il Committente intenda far valere il presente articolo, dovrà darne motivata comunicazione
alla controparte mediante raccomandata A/R.
Il Collaboratore potrà richiedere la convocazione della commissione paritetica di cui all’art. 14,
entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. La commissione dovrà espletare il tentativo di
composizione bonaria delle controversie entro i successivi 15 giorni.
b) Il Collaboratore potrà risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante
raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di 30 giorni. Il periodo di preavviso non si applica
in caso di gravi inadempienze contrattuali del committente.
Art. 7 - Norme di rinvio
Ai rapporti di collaborazione sono applicati il D.Lgs. 626/1994 riguardante il miglioramento della
sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro) e successive integrazioni, la L. 903/1977
(Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), la L. 125/1991 (Azioni positive per
la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro), la L.335/1995 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare) e successive integrazioni, la L. 53/2000 e il D.Lg
151/2001 (per la tutela della maternità e paternità), e il D.Lg. 38/2000 (Disposizioni in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55,
comma 1 , della legge 17 maggio 1999, n. 144).
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Art. 8 - Diritti sindacali
Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, si definisce quanto
segue :
a) I collaboratori hanno diritto di partecipare a 12 ore annue di assemblea, previa specifica
comunicazione delle OO.SS., di cui al successivo punto b), e/o della RSU anche congiuntamente ai
lavoratori dipendenti.
b) I collaboratori che prestano la loro attività presso l’ARPAT hanno diritto ad avere una loro
propria rappresentanza in misura proporzionale ai collaboratori stessi. I rappresentanti sindacali dei
collaboratori saranno eletti e comunicati al committente. Tale rappresentanza coopererà in rapporto
con la RSU eletta dai lavoratori dipendenti con analoghe agibilità sindacali.
c) Il Committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni
delle OO.SS. di cui al precedente punto b).
d) Il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell’organizzazione sindacale da lui
prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso, relativo alla prestazione, per il
pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
La delega, è rilasciata per iscritto e trasmessa all’Amministrazione a cura del Collaboratore o
dell’Organizzazione sindacale interessata. La delega ha effetto dal primo giorno del mese
successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi
momento inoltrando la relativa comunicazione all’amministrazione e all’organizzazione sindacale
interessata. Il Committente provvederà ad operare la trattenuta a ogni corresponsione del compenso
ed a versarla con la stessa cadenza alle OO. SS. interessate.
Art. 9 -Periodi di astensione dalla prestazione
La prestazione rimane sospesa nel caso di malattia debitamente documentata e fino al
raggiungimento di un massimo di 90 giorni (per un anno), anche non continuativi, nell’arco del
periodo di durata del contratto, da riparametrare nel caso in cui il contratto sia di durata diversa da
un anno. Per malattie che determinano assenze superiori a 60 giorni, anche non continuativi, il
collaboratore annuale non percepirà alcun compenso a partire dal 61° giorno (per incarichi annuali),
da riparametrare nel caso in cui il contratto sia di durata diversa da un anno. Il contratto sarà risolto
a partire dal 91° giorno di malattia, anche non continuativa, per contratti di durata annuale (nel caso
in cui il contratto sia di durata diversa, sarà effettuata una riparametrazione). Il collaboratore dovrà
presentare tempestivamente, e comunque entro 48 ore, al committente la relativa documentazione
sanitaria.
L’ARPAT riconosce al collaboratore, per gravi motivi personali o familiari debitamente
documentati, il diritto di astenersi dalla prestazione lavorativa fino ad un massimo di tre giorni
all’anno e fino ad un massimo di trenta giorni all’anno per congedi parentali, (nel caso in cui il
contratto sia di durata diversa, sarà effettuata una riparametrazione), oltre al diritto di astenersi dalla
prestazione fino ad un massimo di 15 giorni in caso di matrimonio, senza che, in tutti i casi sopra
descritti, questo interrompa o sospenda l'efficacia del contratto di collaborazione.
In caso di maternità o adozione il collaboratore avrà facoltà di sospendere l’erogazione della
prestazione per un periodo massimo di cinque mesi (non oltre 2 mesi prima del parto e non oltre 4
dopo il parto) o tre mesi (rispettivamente per maternità o adozione) non frazionabili, senza
corresponsione del relativo compenso. Qualora il periodo di sospensione richiesto si esaurisca
all’interno della durata prestabilita del contratto, la scadenza del contratto si intenderà posticipata di
un periodo pari alla durata della sospensione del rapporto di collaborazione per maternità/adozione.
Qualora invece la scadenza del contratto intervenga all’interno del periodo di sospensione richiesto,
il periodo di prosecuzione del contratto sarà pari alla durata residua del contratto al momento della
sospensione.
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In alternativa, il collaboratore avrà facoltà di rinunciare alla prosecuzione del contratto, con
dichiarazione da presentare al committente a partire dal momento della esercitabilità della facoltà di
sospendere l’erogazione della prestazione per maternità o adozione; in tal caso il collaboratore
percepirà l’intero compenso sino alla scadenza naturale del contratto.
Al personale in stato di gravidanza e puerperio è garantita in ogni caso una tutela adeguata al fine di
evitare esposizioni ai rischi connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa, così come previsto dal
Decreto del Direttore Generale ARPAT n. 35 del 25/1/2000, ivi incluso l’allontanamento da luoghi
pericolosi per lo stato di gravidanza. Qualora anche quest’ultima misura non si rilevi sufficiente a
tutelare lo stato di gravidanza, sarà disposta, tramite i competenti uffici, la sospensione del rapporto
di collaborazione, con le conseguenze di cui al precedente capoverso; in tal caso potrà comunque
essere richiesta l’applicazione della disciplina in tema di sospensione del rapporto per maternità di
cui al capoverso ancora precedente.
Il contratto si intenderà altresì sospeso in caso di infortunio sul lavoro fino alla guarigione clinica e
comunque non oltre la scadenza del contratto originario.
Il collaboratore potrà usufruire, nel periodo nel quale esercita la collaborazione, compatibilmente
con le esigenze personali e dell’incarico conferito, di un periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni
in ragione di anno riproporzionati per contratti di durata diversa, durante i quali non sarà vincolato
ad alcuna prestazione, senza che ciò comporti alcuna interruzione della corresponsione economica.
ARPAT avvierà apposite iniziative finalizzate al raggiungimento di un accordo con l’INPS –
Gestione separata, per l’anticipazione della erogazione della indennità di maternità, dell’indennità
in caso di adozione e affidamento e dell’indennità di paternità di cui al D.M. 4/04/2002.
Art. 10 Trattamento economico, assicurativo e previdenziale
Ai soggetti ai quali è conferito l’incarico spetta il trattamento economico fissato da ARPAT, che
sarà coerente e compatibile con la natura delle prestazioni oggetto dell’incarico, in base a quanto
concordato con le OO.SS.
La corresponsione del compenso, per contratti di durata annuale, avverrà con 11 acconti mensili più
un saldo di pari importo (per contratti di durata diversa il numero degli acconti verrà adeguato al
suddetto criterio) che saranno messi in pagamento entro il giorno 15 di ogni mese, a partire dal
mese successivo a quello di inizio della collaborazione, mediante prospetto paga così come definito
dalla Legge 342/2000 in materia di assimilazione fiscale (tale modalità di erogazione verrà
riparametrata con il medesimo criterio nel caso in cui il contratto sia di durata diversa da un anno).
In merito ad eventuali rimborsi spese, viene stabilito che le spese di viaggio, vitto e alloggio,
relative a trasferte debitamente e preventivamente autorizzate dal Committente, potranno essere
rimborsate integralmente dietro presentazione d’idonea documentazione e, comunque, con i criteri
ed i limiti previsti per i lavoratori dipendenti.
Sulle somme corrisposte si impegna ad applicare quanto stabilito dalle normative vigenti (la ritenuta
ai fini IRPEF, le detrazioni previste per legge, le detrazioni per i carichi familiari e da lavoro
dipendente, le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a
carico del Collaboratore, e ad applicare le regole sulla tassazione dei benefit e sulle trasferte,
riservati ai lavoratori dipendenti così come previsto dall'art. 34 della legge n. 342 del 21 novembre
2000 - Collegato fiscale alla Finanziaria 2000 e successive disposizioni. Inoltre, in aggiunta a
quanto previsto al comma precedente, il Committente si impegna a versare quanto di sua
competenza e quanto stabilito dalle normative e da accordi collettivi (le ritenute previdenziali e le
ritenute assicurative contro gli infortuni per la quota a carico del Committente, l’IRAP e quanto
previsto dalle altre disposizioni di legge).
Il compenso annuo si intende corrisposto a fronte di una collaborazione espletata per 11 mesi, il
collaboratore ha diritto nei 30 giorni residui a non essere vincolato a prestazione alcuna.
Per contratti di durata inferiore, il periodo di mancata prestazione sarà debitamente riproporzionato.
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Art. 11 - Assicurazione
L’Agenzia inserirà il collaboratore nella posizione INAIL di riferimento, così come prescritto dal D.
Lgs.38/2000.
La copertura assicurativa nei confronti del/della collaboratore/collaboratrice per responsabilità
civile degli atti svolti per conto dell’Agenzia è a carico dell’Arpat.
Il collaboratore risponderà personalmente e con i propri mezzi degli eventuali danni arrecati
all’Agenzia con dolo e colpa grave.
12- Formazione professionale
Ai collaboratori potrà essere concessa, in presenza di posti disponibili, la partecipazione a seminari,
convegni e corsi di aggiornamento professionale organizzati dall’Agenzia, in relazione all'incarico
assegnato.
Art. 13 – Bandi di concorso
In occasione di concorsi pubblici e compatibilmente con la normativa vigente, in caso di attivazione
di procedure di selezione finalizzate all’assunzione di personale da assegnare a servizi attinenti
l’attività svolta dal collaboratore, ARPAT si impegna ad attribuire punteggi adeguati in relazione ai
periodi di prestazione svolti in forma di collaborazione coordinata e continuativa con l’Agenzia,
prendendo come riferimento, per analogia, le modalità adottate per la valutazione dei titoli di
servizio.
Art. 14 – Commissione paritetica
Per i fini previsti dal presente regolamento, verrà costituita una commissione paritetica che ha
compiti di garanzia e conciliazione per le eventuali controversie sul rapporto di collaborazione,
tentando la bonaria composizione delle controversie di lavoro insorte tra committente e prestatore
d’opera, nonché della valutazione di possibili incompatibilità riferite all’Art.3 della Parte II del
presente Regolamento. In quest’ultimo caso, la commissione si esprimerà entro 10 giorni. E’ fatto
salvo il ricorso al Giudice ordinario qualora il tentativo abbia esito negativo.
La commissione è composta da 3 membri nominati dal Committente e da 3 membri nominati dalle
OO.SS. ed è convocata e presidiata dal dirigente del settore competente.
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