Newsletter n. 23 - 21 marzo 2012 - Studenti e Cittadini - Regione Emilia-Romagna Ricerca VAI Home > Archivio newsletter > Newsletter n. 23 - 21 marzo 2012 Diritto di istruzione. La newsletter dell'Università Primo Levi Uno degli obiettivi che l’Unione Europea si è prefissata di raggiungere entro il 2020 è la crescita intelligente . Europa 2020, questo il nome della strategia, ha come obiettivo quello di rilanciare l’economia europea investendo, in particolare, sul potenziamento dell’istruzione. Crescere in modo intelligente significa infatti puntare sulla ricerca, sull’innovazione e sul rafforzamento della società digitale ma anche incoraggiare le persone ad apprendere, studiare ed aggiornare le loro competenze. Ed è su questo ultimo punto che vorremmo porre l’accento. L’aggiornamento delle competenze è un aspetto che coinvolge un’ampia fascia di popolazione, soprattutto se legato al lavoro. Riguarda certamente i giovani, che sono entrati nel mondo del lavoro da poco ma che si trovano a dover affrontare continui cambiamenti. Riguarda anche i meno giovani, che magari dallo stesso mondo del lavoro sono stati buttati fuori per le motivazioni più diverse e sono costretti a “reinventarsi” per potervi rientrare. Newsletter Redazione Numeri pubblicati Iscrizione Altre Newsletter Il progetto Il progetto in pillole (.pdf 417 kB) Il percorso svolto Il nuovo percorso E' soprattutto a queste persone che pensiamo quando parliamo di diritto di istruzione permanente, del diritto a poter ampliare capacità e competenze anche al di fuori della cosiddetta età scolare, di poter apprendere "lungo tutto l'arco della vita". Del diritto di istruzione e del suo particolare legame con la terza età ci parla in questo numero di Percorsi di cittadinanza l'Università "Primo Levi". La testimonianza dell'Università "Primo Levi" Assemblea legislativa e associazioni del territorio insieme per un percorso di cittadinanza attiva sul tema dei diritti Il diritto di istruzione Un diritto permanente per vivere consapevolmente il proprio ruolo di cittadino Corsi...e dintorni Coltivare capacità e curiosità spesso trascurate: questi gli obiettivi delle attività dell'Università "Primo Levi" Uno scambio autentico su di un terreno propizio L''Università Primo Levi nelle parole del suo direttore tecnico-scientifico Guido Armellini Terza età e tempo libero La promozione culturale per comprendere le trasformazioni della società e uscire dalla solitudine L'educazione permamente in Emilia-Romagna http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/studenticittadini/percorsi_cittadinanza/Newsletter/Newsletter_PrimoLevi.htm[09/08/2012 9.50.13] Newsletter n. 23 - 21 marzo 2012 - Studenti e Cittadini - Regione Emilia-Romagna Cosa fa la Regione L'educazione degli adulti L'istruzione e la formazione permanente come strumenti di sviluppo personale, integrazione sociale e partecipazione alla società. L'impegno, le strategie e gli obiettivi della Regione LEM, Lifelong Learning museum L'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e i musei come strumento didattico per i cittadini senior. Questo il tema di uno dei gruppi di lavoro del LEM, progetto europeo di cui l'IBC è partner iscrizione / cancellazione newsletter Archivio newsletter Privacy | Copyright | Accessibilità | Credits Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226 Posta cerificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/studenticittadini/percorsi_cittadinanza/Newsletter/Newsletter_PrimoLevi.htm[09/08/2012 9.50.13] Il diritto di istruzione - Studenti e Cittadini - Regione Emilia-Romagna Ricerca VAI Home > Archivio Newsletter > Newsletter n. 23 - 21 marzo 2012 > Il diritto di istruzione Un diritto permanente per vivere consapevolmente il proprio ruolo di cittadino I dati dell’ultimo censimento elaborato dall’ISTAT, quello del 2001, ci dicono che il 7,4% degli italiani è analfabeta o privo di ogni titolo di studio; il 26,8 ha la licenza elementare, il 31,7% quella di scuola media, mentre possono vantare il possesso di un diploma il 26,5% e quello di una laurea il 7% dell’intera popolazione. Siamo agli ultimi posti in Europa, anche se le cose vanno meglio rispetto a quarant'anni fa, in quella fine degli anni Sessanta in cui pareva che il paese traboccasse di dottori, in cui i diplomati erano il 7% e i laureati costituivano una ristretta élite composta dall’1,8%. In altri termini se vi è una nazione in cui deve ancora essere pienamente rispettato il diritto all’istruzione, sia per i giovani che per gli anziani, quella è l’Italia. Si tratta di un diritto esplicitamente riconosciuto dall’art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, secondo il quale: Normativa Il diritto di istruzione nelle Carte Sentenza Corte Costituzionale n. 370 del 2003 (.pdf 53 kB) Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea Costituzione italiana In Europa Iniziative e programmi dell'Unione Europea per l'educazione degli adulti "Ognuno ha diritto ad un’istruzione. L’istruzione dovrebbe essere gratuita, almeno a livelli elementari e fondamentali. L'istruzione elementare dovrebbe essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale, dovrebbero essere generalmente fruibili, così come pure un'istruzione superiore dovrebbe essere accessibile sulle basi del merito. [...]" L'istruzione e la formazione permanente Il programma Grundtvig Mentre l’art. 34 della Costituzione italiana afferma: "[...] I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso." La Sentenza n. 370 del 2003 della Corte Costituzionale ribadisce questo diritto e ne amplia il campo comprendendo sotto il cappello "istruzione" anche gli asilo nido. A questi la Sentenza riconosce infatti finalità formative e proprio da qui parte il diritto che si estende sino alle università di accedere e usufruire delle prestazioni che l’organizzazione scolastica è chiamata a fornire. In altri termini si tratta di un diritto permanente, che riguarda sia coloro che possono seguire un regolare corso di studi, quanto i cittadini che, per le cause più varie, non hanno potuto farlo. Quindi il diritto all’educazione permanente rientra soprattutto nel campo della formazione degli adulti e può comprendere forme diverse di attività, definite in base agli obiettivi che persegue e all’utenza a cui si rivolge. In questo ambito è tuttavia possibile individuare dei risultati da raggiungere trasversali a tutte le attività. In particolare, occorre avere ben chiaro non l’acquisizione di un bagaglio di nozioni, ma lo sviluppo dell’autonomia cognitiva, valutativa e sociale dei soggetti coinvolti. In concreto, si tratta di incrementare le "capacità di imparare ad imparare", cioè di costruire significati più complessi in relazione alle esperienze di vita. Questo significa anche potenziare la propria capacità di orientarsi nel mondo, vivere pienamente e consapevolmente il proprio ruolo di cittadino. In conclusione, l’educazione permanente non dovrebbe servire soltanto a sapere più cose, ma a vivere meglio le proprie esperienze: in altri termini, a divenire più liberi. Privacy | Copyright | Accessibilità | Credits Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226 http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/.../Newsletter/Newsletter_PrimoLevi/Introduzione/index/Vuoto/Articolo_1_vuoto.htm[09/08/2012 9.50.16] Corsi...e dintorni - Studenti e Cittadini - Regione Emilia-Romagna Ricerca VAI Home > Archivio Newsletter > Newsletter n. 23 - 21 marzo 2012 > Corsi...e dintorni Per coltivare capacità e curiosità L'Università "Primo Levi" è una istituzione fondata a Bologna nel 1989 e ha come finalità “l'educazione permanente degli adulti e la promozione sociale e culturale della terza età”. Attività I corsi Le iniziative I docenti Tra gli Enti che ne hanno promosso la creazione un ruolo importante l'hanno giocato il Comune e la Provincia di Bologna e i Sindacati Confederali. Ad essi, si sono aggiunti una pluralità di altri soggetti: associazioni culturali, centri sociali e presidi ricreativi. I corsi dell'”università” sono iniziati nel 1990 e, in più di vent'anni, hanno visto l'avvicendarsi di alcune centinaia di docenti e di varie migliaia di soci partecipanti. Attualmente, sia nella nuova sede nel centro di Bologna (via Azzogardino 20/B), che nelle aule decentrate in città e in sei comuni della provincia di Bologna, sono in attuazione o comunque programmati più di duecento corsi. E' stato inoltre predisposto un fitto calendario di iniziative in occasione del 150° dell'Unità d'Italia. Le tematiche affrontate nei corsi spaziano dalla letteratura all'arte, dalla musica alla filosofia, dalla storia antica a quella contemporanea. A queste si aggiungono l'insegnamento delle lingue europee, lo sviluppo di attività pratiche - dalla ceramica al restauro -, e l'attuazione di corsi di base e avanzati su PC, internet e la programmazione HTML. L'Università “Primo Levi” è nata in particolar modo per rispondere ai bisogni culturali di una fascia anziana della popolazione, rimasta per lo più emarginata dalla scuola e desiderosa di coltivare capacità e curiosità trascurate - per difficoltà sociali ed economiche - nella fase attiva dell'esistenza. Nel corso dei decenni le cose sono lentamente cambiate, altri soggetti si stanno imponendo all’attenzione di chi intende promuovere la cultura: persone ancora attive, ma bisognose di acquisire strumenti tecnici (lingue, informatica), o più largamente culturali, per svolgere la propria attività. L'incremento dell'immigrazione ha dato origine alla necessità di corsi di integrazione linguistica e soprattutto culturale o, per meglio dire, interculturale. Il quadro stesso entro cui l'associazione si muove è mutato: l'indiscusso prestigio della cultura, caratteristico dei tempi in cui la “Levi” mosse i primi passi, è in forte calo e fare cultura oggi può configurarsi, per certi aspetti, come una scelta di resistenza ad un clima di degrado generale della società italiana. Alla luce di questi aspetti, l’indiscutibile vitalità che ha contraddistinto la "Primo Levi nel ventennio trascorso, sarà messa alla prova negli anni a venire e l'Università sarà chiamata a dimostrare la capacità di rispondere alle nuove prospettive generali. Privacy | Copyright | Accessibilità | Credits Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226 Posta cerificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/.../Newsletter/Newsletter_PrimoLevi/Introduzione/index/Vuoto/Articolo_2_vuoto.htm[09/08/2012 9.50.18] Uno scambio autentico su di un terreno p - Studenti e Cittadini - Regione Emilia-Romagna Ricerca VAI Home > Archivio Newsletter > Newsletter n. 23 - 21 marzo 2012 > Uno scambio autentico su di un terreno propizio L'Università Primo Levi nelle parole del suo direttore tecnico-scientifico Guido Armellini "Se penso ai corsi che tenevo per la "Primo Levi" nei primi anni Novanta, non mi vengono in mente i contenuti culturali, i metodi didattici, i criteri delle scelte. Mi vengono in mente dei volti e (compatibilmente con le mie sinapsi arrugginite) dei nomi: Sandro, Blandina, Enzo, Anna, Cesarina, Oscar, Milena, Paola, Giordana, Chiara, Vanda, Laura, Maria, Flora, Floriano, Angela, Loredana, Giuseppe, Mirella, Maria Antonietta. Dopo una ventina d'anni mi è rimasta la traccia che ciascuno di loro ha lasciato nella mia memoria, e mi viene da pensare che quello che conta più di tutto è l'esserci incontrati. Le poesie che leggevamo appartenevano ai grandi poeti, quelle che scrivevamo a volte erano sorprendentemente belle e ci davano soddisfazione. Ma le une e le altre sono state soprattutto uno spazio aperto, una zona franca per scambiarci interpretazioni, storie, riflessioni, intuizioni, dubbi, emozioni. Qualcosa di simile mi succede quando penso ai miei anni di studente e agli insegnanti che hanno contato nella mia formazione. Non saprei specificare quali nozioni disciplinari mi abbiano trasmesso, ma ricordo bene la loro passione, i loro gesti e le loro voci, i loro modi di entrare in relazione con noi studenti, le loro frasi ricorrenti e i loro tic. Penso che un’esperienza simile sia stata vissuta da tanti, alla “Primo Levi” e altrove, nella doppia veste di allievi e di docenti. Non voglio naturalmente sminuire il valore della letteratura, delle arti, della filosofia, delle lingue, della matematica, delle scienze, della musica, della storia. Perché ci sia uno scambio autentico tra esseri umani occorre che il terreno di incontro sia propizio, che ponga domande importanti in termini coinvolgenti. Ma ognuno di questi saperi avrà realmente svolto il suo compito quando avrà aiutato ciascuno a portare le sue domande e i suoi significati e a farli incontrare con le domande e i significati degli altri." Guido Armellini è il direttore tecnico-scientifico dell'Università Primo Levi. Ha insegnato italiano e storia a Bologna nelle scuole superiori, didattica della letteratura all’università di Padova, letterature comparate all’università di Verona. Si occupa di educazione letteraria, problemi della didattica, formazione degli insegnanti. Ha prodotto numerose pubblicazioni, tra cui: Come e perché insegnare letteratura (Zanichelli, 1987), Dalla parte del lettore (Zanichelli, 1989), Il piacere di aver paura (La Nuova Italia, 1990), Letteratura letterature (Zanichelli, 2005) e La letteratura in classe: l’educazione letteraria e il mestiere dell’insegnante (Unicopli, 2008). Privacy | Copyright | Accessibilità | Credits Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226 Posta cerificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/.../Newsletter/Newsletter_PrimoLevi/Introduzione/index/Vuoto/Articolo_3_vuoto.htm[09/08/2012 9.50.19] Terza età e tempo libero - Studenti e Cittadini - Regione Emilia-Romagna Ricerca VAI Home > Archivio Newsletter > Newsletter n. 23 - 21 marzo 2012 > Terza età e tempo libero Comprendere le trasformazioni della società e uscire dalla solitudine La storia dell'associazione inizia in una riunione convocata nel febbraio del 1989 dall'Amministrazione Provinciale di Bologna. Lo scopo era verificare l'esistenza delle condizioni per promuovere un'attività culturale rivolta al tempo libero degli adulti e in particolare della terza età. Approfondimenti Lo statuto Le convenzioni Parteciparono all'incontro i rappresentanti dei sindacati dei Pensionati, della CGIL Scuola, del Coordinamento Centri Sociali degli Anziani, dell'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Bologna, dell'Università e di altre associazioni interessate all'iniziativa. Nel corso di quella riunione vennero individuate le finalità fondamentali dell'iniziativa: coniugare la dimensione culturale con quella sociale, e, nello stesso tempo, gli aspetti problematici relativi alla concreta struttura organizzativa della futura associazione. Gli scopi furono definiti con maggiore precisione in una secondo incontro. In particolare, fu individuato l'obiettivo di aiutare agli anziani a comprendere meglio, attraverso la cultura, le trasformazioni della società e a uscire dalla solitudine e dall'emarginazione cui le attuali condizioni sociali spesso li condannano. Il passo successivo fu l'istituzione di un gruppo di lavoro con il compito di elaborare lo Statuto dell'Associazione e di fissare alcune linee programmatiche dell'attività futura. Lo Statuto e l’atto costitutivo della "Università per la promozione culturale della Terza Età e del Tempo Libero Primo Levi" fu stipulato davanti a notaio il 19 dicembre 1989. L'anno successivo iniziarono i corsi e le iniziative “intorno ai corsi” dell'associazione. Di questo "inizio" vanno messi in evidenza tre aspetti salienti: il concetto di “promozione culturale” ha una valenza “didattica” e sociale, più che astrattamente accademica e si definisce in un equilibrio ricercato costantemente fra la domanda formulata dai corsisti (liberamente e legittimamente collegata alla voglia di esprimere se stessi) e la capacità di dare organicità e coerenza al progetto culturale complessivo. La scelta di Primo Levi come nome dell'Università testimonia simbolicamente la ricerca di questo equilibrio; la definizione del pubblico a cui ci si rivolge come "Terza età" (che definisce il nucleo più consistente dell'utenza originaria) e "Tempo libero" (che contiene in sé il germe di quella che si potrebbe definire "Educazione permanente", traguardo degli ultimi anni); l'organizzazione dell'Associazione, che accanto ai "soci fondatori" prevede la possibilità di includere nuovi soci “ordinari". Su quest'ultimo punto, piuttosto complesso e dibattuto per il non facile equilibrio fra persone fisiche e associazioni, si è più volte intervento negli anni successivi, con diversi ritocchi allo Statuto. Nel 1995 venne introdotta la figura del socio "frequentatore" (ogni iscritto ai corsi) e sette rappresentanti degli iscritti vennero ammessi negli organi direttivi. Ma la svolta più significativa avvenne nel 1998, quando la “Levi” divenne un'Associazione di Associazioni e acquistò il volto attuale. Vennero cioè costituite delle associazioni di base, affiliate alla “Primo Levi” che assunse così il ruolo di “casa madre”: quadro di riferimento generale e responsabile unica dei corsi e del progetto culturale complessivo, ma allo stesso tempo rispettosa delle autonomie delle affiliate. Alcune di queste Associazioni hanno carattere territoriale, coincidendo di fatto con l’area di singoli quartieri cittadini o di comuni limitrofi; altre hanno carattere tematico. Attualmente le Associazioni affiliate sono quattordici. Privacy | Copyright | Accessibilità | Credits Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226 Posta cerificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/.../Newsletter/Newsletter_PrimoLevi/Introduzione/index/Vuoto/Articolo_4_vuoto.htm[09/08/2012 9.50.21] Redazione - Studenti e Cittadini - Regione Emilia-Romagna Ricerca VAI Home > Archivio Newsletter > Newsletter n. 23 - 21 marzo 2012 > Redazione Newsletter a cura del Servizio Istituti di Garanzia, diritti e cittadinanza attiva dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. Contenuti forniti dall'Università "Primo Levi" Via Azzo Gardino, 20/b - 40122 Bologna Tel. 051 249868 Fax 051 4844958 E-mail: [email protected] Sito web: www.universitaprimolevi.it Per informazioni sulla newsletter e le altre iniziative promosse sui temi: Emiliana Bertolini - [email protected] Il progetto di giornalismo civico-partecipativo è realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell'Università di Parma nell'ambito dell'Accordo triennale per lo sviluppo di attività coingiunte di studio e ricerca in tema di partecipazione attiva dei cittadini. Per segnalare iniziative e notizie di interesse scrivere a: [email protected] Privacy | Copyright | Accessibilità | Credits Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226 Posta cerificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/...dinanza/Newsletter/Newsletter_PrimoLevi/Introduzione/index/Vuoto/Redazione.htm[09/08/2012 9.50.23] PERCORSI DI CITTADINANZA Istruzioni per l’uso “La Regione Emilia-Romagna (…) opera per affermare: a) i valori universali di libertà, eguaglianza, democrazia, rifiuto del totalitarismo, giustizia sociale e solidarietà con gli altri popoli del mondo e con le future generazioni; b) il riconoscimento della pari dignità sociale della persona, senza alcuna discriminazione per ragioni di genere, di condizioni economiche, sociali e personali, di età, di etnia, di cultura, di religione, di opinioni politiche, di orientamento sessuale; c) la pace e il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Trae la legittimazione della propria azione dal voto degli elettori; promuove la democrazia partecipata e il confronto permanente con le organizzazioni della società; riconosce e favorisce l’autonomia degli Enti e delle comunità locali; opera per la rappresentanza trasparente degli interessi e per la coesione sociale.(…)” Preambolo dello Statuto della Regione Emilia-Romagna 2 3 INDICE Responsabile del progetto: Il Progetto pg. 6 Il Prodotto pg. 10 Le Protagoniste pg. 22 Emiliana Bertolini - Servizio Comunicazione e Documentazione Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romangna Viale Aldo Moro 50 - Bologna Tel. 051 527 5352 - Fax 051 527 5461 email: [email protected] [email protected] Il contesto Nell’autunno del 2009 l’Assemblea legislativa ha avviato un percorso sperimentale di giornalismo civico-partecipativo rivolto al Terzo settore regionale. Obiettivo: sostenere e far conoscere, attraverso un canale istituzionale, l’impegno delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato del territorio nel promuovere e affermare i diritti dei cittadini. Il percorso, che si è concluso nel mese di giugno 2010, ha coinvolto 5 associazioni che hanno prodotto altrettante newsletter tematiche. L’Assemblea legislativa vuole dare continuità al progetto, offrendo l’opportunità ad altre realtà del No profit regionale di raccontare la propria esperienza alla cittadinanza attraverso questo strumento Il percorso Il progetto 6 La seconda fase del percorso coinvolge 23 realtà del Terzo settore regionale nella realizzazione di una Newsletter sui diritti. Lo strumento proposto è di nuovo il giornalismo civico partecipativo, una modalità di fare informazione che, tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie, vuole stimolare la propositività dei cittadini e il loro dialogo con le istituzioni. Il percorso offre alle associazioni aderenti l’opportunità di fare conoscere e raccontare ai cittadini la propria esperienza, le attività ed i progetti promossi per l’affermazione di uno specifico diritto (ad esempio, il diritto alla salute). Sarà un modo per riflettere e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del coinvolgimento e dell’impegno attivo per 7 promuovere e tutelare diritti vecchi e nuovi; per costruire un contesto di collaborazione e di condivisione di pratiche, culture, sperimentazioni fra quei soggetti che pongono al centro del loro interesse e della loro azione i bisogni dell’uomo e la solidarietà. Gli obiettivi Con questo progetto, l’Assemblea si propone di: • far conoscere e sostenere il ruolo e l’impegno delle organizzazioni del Terzo settore regionale nella promozione e tutela dei diritti dei cittadini • contribuire all’avvio e all’attuazione dei progetti delle singole associazioni, favorendo il lavoro di rete nel rispetto dell’autonomia e della originalità dei singoli apporti • favorire la massima circolazione di informazioni, notizie, documenti e dati sulle diverse attività • promuovere la crescita di una cultura solidale sul territorio regionale e stimolare la nascita di nuove forme di partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla vita pubblica • contribuire a rendere i cittadini più consapevoli e informati sui propri diritti, offrendo l’opportunità di conoscere e instaurare un dialogo con quelle realtà che si impegnano per la tutela dei diritti e favorendo l’attivazione di comportamenti attivi e consapevoli 8 Il tema Il tema della Newsletter è un diritto da individuare tra: • diritti civili, diritto alla cittadinanza, libertà di associazione e riunione, diritto alla giustizia, libertà di circolazione e soggiorno, libertà di espressione; • diritti politici, diritto di voto ed eleggibilità, diritto di petizione • diritti sociali, diritto al lavoro, alla salute, all’istruzione e alla proprietà; • cosiddetti nuovi diritti, diritto alla privacy, all’informazione e alla partecipazione, diritto alla sostenibilità ambientale. 9 Una Newletter Letteralmente Newsletter significa “lettera di notizie”. Se è una lettera, parla a qualcuno per comunicare qualcosa. Normalmente attraverso questo strumento si danno delle informazioni relative a cose o persone. E’ un messaggio e-mail inviato periodicamente ad un gruppo di iscritti con informazioni rilevanti su un determinato argomento Si tratta di una “lettera di notizie” che ha la veste e la periodicità di un giornale. Come per un giornale, deve tener conto di alcuni elementi: date di uscita, tempi (non postali ma di implementazione dei materiali), articolazione delle informazioni, grafica e immagini utilizzate. Il prodotto 10 11 Percorsi di cittadinanza Sempre tra le parti fisse sono da annoverarei due Box laterali: Newslettere e Il Progetto Percorsi di cittadinanza è la Newsletter di informazione e documentazione sui temi della cittadinanza attiva e della partecipazione democratica dell’Assemblea legislativa. In essa trovano spazio le idee, i progetti e le iniziative promosse dal mondo del Terzo settore regionale. La Newsletter è composta da sezioni fisse, a cura della redazione del Servizio Comunicazione e Documentazione, e da spazi a composizione variabile, che ciascuna associazione potrà riempire a seconda dell’ampiezza e della portata delle notizie relative al proprio progetto che si intende comunicare. Le parti fisse a cura dell’Assemblea legislativa conterranno alcune informazioni relative al progetto - che cos’è, finalità, cenno all’argomento di quello specifico numero. Questa sezione avrà una struttura costante. Potranno variare il numero delle righe in funzione della coincidenza o meno con altre iniziative su quello specifico argomento. 12 Questo box contiene informazioni relative alla Redazione (chi scrive); il collegamento ai numeri già pubblicati e il collegamento al modulo di iscrizione alla news letter. Il secondo box, invece, permette di collegarsi direttamente al sito web dell’Assemblea legislativa per conoscere questo e gli altri progetti di cittadinanza attiva promossi dall’Assemblea stessa. Il link al sito web dell’Associazione che sta curando quello specifico numero ed anche link a pagine di approfondimento relative al tema trattatato ritenuti importanti per facilitarne la comprensione. 13 Le parti variabili, a cura della singola Associazione, dovranno rispettare la cosidetta struttura a “piramide rovesciata”, quindi anziché partire dal dire chi si è, cosa si fa, e in che modo, l’indicazione è di partire dal diritto che si è scelto di trattare, dal come lo si fa, per dire solo successivamente chi si è e a chi ci si rivolge. Come = le attività promosse dall’Associazione per affermare quel diritto. Mostrare una o alcune delle proprie esperienze, attività concrete, attraverso i volti di chi è coinvolto, le voci dei protagonisti, i sentimenti, le idee, le speranze, soffermandosi sui risultati ottenuti; Chi = chi è l’associazione, la sua storia, le ragioni del suo impegno; Cosa Come Chi A chi A chi = a chi ci si rivolge. Presentare a chi ascolta un invito alla cittadinanza attiva, anche attraverso la presentazione della associazione e delle sue diramazioni territoriali. La struttura della parte variabile è quella di una tabella a due colonne e due righe: home page: ognuno dei “pulsanti” è composto da un’immagine evocativa del contenuto, un titolo e alcune righe introduttive del contenuto della pagina interna Indipendentemente dall’argomento e dal linguaggio scelto i punti da esplodere saranno: Cosa = il diritto che andiamo ad affrontare.Riflettere sui diritti per i quali ci si batte e si realizzano specifiche esperienze (formulare a modo proprio la definizione di ‘diritti alla salute, alla cultura, alla informazione’ ecc. , mostrare come e perché oggi sia importante occuparsene, ecc.); 14 15 pagina interna: conterrà l’esplosione dei punti Cosa, Come, Chi, A chi; potrà essere sviluppata anche con linguaggio multimediale (filmati, galleria fotografica ecc.) ferma restando l ’obbligatorietà di una seppur minima parte testuale Indicazioni generali L’obiettivo del percorso è far conoscere la propria esperienza e sensibilizzare i cittadini, indipendentemente dal livello culturale, sociale o dalla professione svolta, sul tema dei diritti. Per facilitare la lettura anche ai non addetti ai lavori, sarà necessario tenere presente alcune indicazioni. Contenuti La completezza informativa sarà assicurata dalla possibilità di integrare il prodotto con approfondimenti di carattere testuale e multimediale (allegati di testo, video, foto, etc). Ciascun approfondimento dovrà avere un titolo e un breve sottotitolo 3-4 righe) che sarà riportato nella Newsletter. Per gli approfondimenti sarà possibile fornire anche link al sito dell’associazione o allegare file in formato pdf o simili. 16 • Linguaggio: è opportuno utilizzare un linguaggio semplice e chiaro, evitare l’eccesso di tecnicismo, di termini di origine straniera (a meno che non siano di uso corrente) o di acronimi di difficile comprensione • Libertà e parole: non saranno accolti contenuti ostili, oltraggiosi o illeciti, né l’utilizzo di un linguaggio che inciti all’odio o alla violenza, che violi la privacy o rischi di arrecare danno a cose o persone. Evitare quindi testi fuorvianti o che rimandano a messaggi pubblicitari o a finalità private che prescindano dalle finalità statutarie dell’associazione e dalle finalità dell’Istituzione • Le prime righe: a inizio lettura l’attenzione dell’utente è massima, quindi è preferibile che le prime 3/5 righe siano tali da catturare l’attenzione di chi legge, invitandolo ad approfondire la lettura o a compiere un’azione diversa (ad esempio, cliccare sul link che rimanda alla pagina interna o a un sito esterno) • Le righe successive: hanno una funzione più ausiliaria (ma non per questo meno importante) perché consentono di aggiungere informazioni più puntuali • Senza eccedere: il peso complessivo non deve essere 17 eccessivo (max 30/40 kb), comprese le eventuali immagini in formato jpeg. Una newsletter può essere letta in qualsiasi momento (anche da cellulare) e rimane nella casella di posta fino a quando non viene eliminata.. In via generale, si chiede di: • inserire solo ed esclusivamente contenuti originali che siano chiari e concisi (il segreto per annoiare è dire tutto, Voltaire), soprattutto utili ai destinatari di riferimento • nominare le cose con il loro nome: titoli, sottotitoli, link, descrizioni, didascalie, vanno curati con attenzione • se si inseriscono link a siti esterni, assicurarsi che funzionino e che i contenuti siano aggiornati Multimedialità e web Per rendere più efficace il messaggio, l’elaborato dovrà essere corredato di immagini. Le immagini dovranno essere esemplificative dell’argomento trattato e rispettose della normativa sul diritto d’autore e sulla tutela dei minori. La legge sulla privacy non definisce in maniera chiara come gestire le foto sul web, non ci dice se sia o meno necessario il consenso dell’interessato. In via generale, la legge 633/41, all’articolo 96, dice: “Non occorre il consenso di una persona ritratta quando la riproduzione [..] è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in pubblico. Il consenso scritto è sempre necessario quando le immagini utilizzate riguardano dei minori Le immagini devono essere nel formato jpg di buona qualità preferibilmente già ottimizzate per la pubblicazione sul web e 18 non devono essere eccessive in termini quantitativi, nel caso è preferibile optare per una “galleria-album” fotografico. I video, da realizzarsi nei formati normalmente accettati da youtube, dovranno avere lunghezza non superiore ai 10 minuti, anche se sarebbero preferibili “pillole” di massimo 3-4 minuti ciascuna. Vincoli per l’accessibilità Non sarà possibile: • usare background diverso dal bianco; • scrivere testo di colore bianco; • usare immagini come sfondo, né di pagina nè di tabella, o limitarle a sezioni non determinanti per la comprensione del messaggio (alcuni client non le visualizzano); • includere popup Impegno e responsabilità L’intento dell’Assemblea legislativa è quello di fornire informazioni aggiornate, precise e corrispondenti al vero. L’Assemblea non si assume alcuna responsabilità in caso di inesattezze od errori, eventualmente anche presenti in siti esterni cui sia possibile accedere tramite link. Eventuali errori potranno essere modificati, integrati o rivisti da parte dell’Assemblea legislativa senza obbligo di preavviso. I compiti reciproci Le Associazioni nel rispetto dei tempi e delle modalità di seguito specificati procederanno in autonomia, con tutoraggio 19 a distanza da parte del personale dell’Assemblea, alla realizzazione del prodotto. Trenta giorni prima dell’uscita della Newsletter, le associazioni dovranno: • condividere col personale dell’Assemblea il fac-simile del prodotto • approtare le eventuali modifiche, correttivi o integrazioni (immagini, link e approfondimenti ai temi trattati) • collaborare alla predisposizione di una mailing list tematica • invitare soci e simpatizzanti ad iscriversi • inviare la newsletter ai propri iscritti • collaborare alla promozione sui media locali di ciascun territorio attraverso la redazione di un comunicato stampa I materiali definitivi dovranno pervenire all’Assemblea almeno 15 giorni prima della data prevista per l’invio della newsletter. L’Assemblea legislativa svolgerà una funzione di coprogettazione, tutoraggio e accompagnamento on e offline nella elaborazione e realizzazione del prodotto, supportando le associazioni nella redazione e revisione dei testi, e occupandosi della parte grafica, della implementazione dei contenuti e dell’invio. Tempi Il calendario di uscita delle singole Newsletter verrà definito di comune accordo con le associazioni partecipanti in occasione del primo incontro del gruppo di lavoro. La Newsletter avrà cadenza quindicinale (prima uscita metà marzo, seconda uscita fine marzo, etc.. con breve pausa in agosto) 20 Il progetto dovrebbe concludersi indicativamente entro aprile 2012. Comunicazione I materiali, gli aggiornamenti e le ultime novità sul progetto saranno pubblicati sulla homepage del sito dell’Assemblea legislativa nella sezione Primo Piano e nella sezione dedicata al percorso (Cittadinanza attiva – I nuovi media al servizio del cittadino). Le attività di promozione e comunicazione saranno finalizzate a promuovere il ruolo dell’associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile. L’intento sarà quello di costruire una rappresentazione rispettosa delle diverse realtà partecipanti al percorso, dei diversi orientamenti ed idee, e di raggiungere un pubblico ampio e differenziato. In questa prospettiva, le associazioni coinvolte saranno chiamate ad assicurare ampia comunicazione e diffusione al progetto – in ogni sua fase - attraverso i propri canali (siti, newsletter, strumenti cartacei) o eventuali canali esterni. Nella comunicazione le associazioni dovranno astenersi dal veicolare notizie o informazioni che possano pregiudicare, in qualunque modo, l’immagine e il patrimonio dell’Istituzione regionale. L’Assemblea legislativa è proprietaria esclusiva del logo e dei materiali del progetto, è pertanto fatto divieto di farne uso senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Istituzione. 21 Protagoniste del percorso sono le 23 associazioni del Terzo settore regionale (associazioni di promozione sociale, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato) a diverso titolo impegnate nella promozione e tutela dei diritti delle persone, degli animali e dell’ambiente che hanno risposto positivamente alla “chiamata pubblica” dell’Assemblea legislativa. Diritto alla cittadinanza Associazione Orlando di Bologna Associazione culturale di donne, approfondisce e realizza temi e azioni per valorizzare la soggettività femminile/di genere. UISP – Comitato regionale Emilia-Romagna L’Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti) è l’associazione di sport per tutti che ha l’obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini. Diritti di Partecipazione Le protagoniste 22 Servizi per il volontariato di Modena Associazione di volontariato, vi aderiscono Organizzazioni di Volontariato, Consulte e Coordinamenti del Volontariato Sociale, della provincia di Modena che si sono associate per promuovere e sostenere il volontariato. 23 Diritto al lavoro ACLI Emilia-Romangna Associazione popolare, opera per allargare i confini della solidarietà, della pace e dei diritti umani, fornendo aiuto, difesa e assistenza ai lavoratori e a quanti si trovano in una situazione di emarginazione e di bisogno. Associazione culturale Da zero all’infinito - Percorsi di comunicazione Associazione culturale si occupa di problemi inerenti alla formazione, alla crescita e alla relazione fra le generazioni attraverso la sperimentazione di percorsi di comunicazione che consentano il confronto fra le persone di diverse generazioni al di fuori dei tradizionali contesti nei quali agiscono ruoli e appartenenze codificati. Diritto all’informazione Diritto all’istruzione UNICEF – Comitato provinciale di Bologna Organizzazione mondiale per la tutela dei diritti e delle condizioni di vita dell’infanzia e dell’adolescenza che lavora in 156 Paesi in via di sviluppo. Mobilita risorse, consenso e impegno per contribuire al soddisfacimento dei bisogni di base e delle opportunità di vita di ogni bambino, ragazzo e adolescente ed esplica la propria azione attraverso programmi e progetti di sviluppo umano concordati e realizzati con le istituzioni pubbliche e le organizzazioni e associazioni locali, nel totale rispetto delle diversità culturali e con particolare favore per coloro che sono svantaggiati per ragioni legate al sesso, alla condizione sociale, all’appartenenza etnica o religiosa. Associazione Crescere con la sindrome di Turner e altre Malattie Rare Organizzazione di volontariato, persegue finalità di solidarietà sociale, in particolare acquisendo e diffondendo informazioni sulla sindrome di Turner e altre patologie con problemi legati alla crescita e allo sviluppo fisico e psicologico. Università Primo Levi Ente non commerciale con finalità non lucrativa, opera per promuovere la più ampia diffusione della cultura, il pieno sviluppo della personalità dei cittadini e favorire l’inserimento delle persone anziane nella vita socio-culturale delle comunità di riferimento. Altroconsumo Associazione di consumatori, indipendente e senza fini di lucro, opera con l’obiettivo di fornire informazione e tutela ai consumatori. Gruppo Esperantista Bolognese “Achille Tellini – 1912” Associazione apolitica e apartitica si propone di collaborare alla diffusione della lingua internazionale Esperanto, una lingua nata per superare la barriera delle lingue e favorire la comprensione fra le persone. 24 25 Diritto alla proprietà Diritto alla privacy Coop. sociale Giolli Centro di ricerca e sperimentazione teatrale dei metodi Boal e Freire, opera con l’intento di contribuire, attraverso l’uso prioritario del Teatro dell’Oppresso, alla liberazione individuale e collettiva da ogni forma di oppressione, comunque si mostri e giustifichi; sia essa violenza diretta, strutturale o culturale, fisica, verbale o psicologica, dichiarata o latente. Associazione socio-culturale “Giovanni Falcone” Associazione di volontari gestisce l’omonimo Centro socioculturale di Riale – Bologna, con l’obiettivo di creare un luogo di ricreazione ed aggregazione fra generazioni. Opera per trasmettere la memoria storica e i valori che hanno fatto crescere la nostra società. Diritto alla salute Diritto alla giustizia Associazione Amici di Piazza Grande Associazione fondata dalle persone senza fissa dimora di Bologna, lavora nell’ambito della marginalità e dell’esclusione sociale ponendosi come il luogo dove i cittadini svantaggiati si organizzano per realizzare le più differenti modalità di intervento sui problemi dell’emarginazione. Associazione Avvocato di strada Onlus Organizzazione di volontariato, opera con l’obiettivo fondamentale di tutelare i diritti delle persone senza dimora, garantendo a costoro un apporto giuridico qualificato e gratuito. Associazione Trama di terre - Centro interculturale delle donne Nata dall’incontro di donne native e migranti; l’associazione si pone quale luogo di elaborazione culturale per la valorizzazione, il riconoscimento e la diffusione delle culture prodotte da donne di diverse provenienze. 26 AGEOP Ricerca Onlus Associazione costituita per fini di solidarietà, opera allo scopo di promuovere ogni tipo di iniziativa volta a migliorare l’assistenza e la cura nei pazienti in età pediatrica affetti da malattia oncoematologica. Fondazione ANT Italia Onlus Associazione nazionale per lo studio e la cura dei tumori solidi, opera con lo scopo di offrire assistenza gratuita a domicilio ai sofferenti di tumore e alle loro famiglie. Il “Credo” dell’ANT e di tutti i suoi operatori è l’EUBIOSIA (dal greco antico, “buona vita”), la vita debba essere vissuta con dignità dal primo all’ultimo respiro. AUSER Emilia-Romagna Associazione nata su iniziativa del Sindacato dei pensionati (Spi Cgil) e della Cgil; è formata dalla libera adesione di uomini e donne uniti da una condivisa Carta dei Valori e da un obiettivo strategico: contribuire a qualificare la vita delle comunità, mettendo le persone al “centro di tutte le azioni 27 sociali”, costruendo reti di rapporti, organizzando risposte concrete ai bisogni espressi dai singoli e dalle comunità e mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze. Libertà di circolazione e soggiorno Associazione ARCI Associazione di promozione sociale che trova le proprie radici nelle esperienze della solidarietà mutualistica della fine del XIX secolo e nella capacità dei cittadini di autoorganizzarsi per soddisfare i propri bisogni perseguendo interessi e obiettivi pubblici. Ha come ‘mission’ l’affermazione e la tutela del processo di partecipazione democratica attraverso la promozione di tutte le forme di aggregazione e associazionismo civile. Diritto alla sostenibilità ambientale A.D.A. Onlus Associazione Donne Ambientaliste Associazione culturale per la diffusione delle tematiche ambientali, è nata dall’incontro di donne impegnate a vario titolo, per professione o per passione, nella tutela della natura e nell’’educazione ambientale. pubblici e non, che perseguono iniziative non rispettose della salute dell’ambiente. L’Altra Babele Associazione per la rappresentanza degli studenti universitari all’interno degli organi accademici e per l’organizzazione di iniziative in ambito culturale e sociale, si occupa anche di progetti riguardanti la città di Bologna e della zona universitaria, dialogando con i vari attori sociali e istituzionali per l’analisi delle criticità e l’individuazione di soluzioni concrete. Diritto di petizione LAV Lega Antivivisezione Onlus Organizzazione non lucrativa di finalità sociale, riconosciuta come Ente Morale, si batte contro ogni forma di sfruttamento e violenza sugli animali umani e non umani, sull’ambiente e gli ecosistemi, per il rispetto del diritto alla vita di ogni essere vivente. Sezione Provinciale di Bologna dell’Associazione Medici per l’Ambiente - ISDE Italia Associazione affiliata a ISDE International Society of Doctors for the Environment, opera per stimolare l’impegno dei medici per la salvaguardia dell’ambiente sia in quanto medici che abitanti della terra. Interviene con vari strumenti contro i soggetti, 28 29 Percorsi di cittadinanza è un progetto promosso dall’Assemblea legislativa per la diffusione della cultura dei diritti e della cittadinanza attiva sul terrirorio regionale. Pagina di stampa Pagina 1 di 1 1 vai a:Fatto Diritto Dispositivo Sentenza 370/2003 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE Presidente CHIEPPA - Redattore DE SIERVO Udienza Pubblica del 17/06/2003 Decisione del 17/12/2003 Deposito del 23/12/2003 Pubblicazione in G. U. 31/12/2003 Norme impugnate: Massime: 28166 28167 28168 28169 28170 28171 Atti decisi: N. 370 Sentenza 17 - 23 dicembre 2003 LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002», promossi con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, notificati il 22, il 27 e il 26 febbraio 2002, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 1° e l'8 marzo successivi ed iscritti ai nn. 10, 12, 23 e 24 del registro ricorsi 2002. Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 17 giugno 2003 il Giudice relatore Ugo De Siervo; uditi gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per le Regioni Emilia-Romagna e Umbria e l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1. - Con ricorsi iscritti rispettivamente al n. 10 del 2002 (notificato il 22 febbraio 2002 e depositato il 28 febbraio 2002), al n. 12 del 2002 (notificato il 22 febbraio 2002 e depositato il 1° marzo 2002), al n. 23 del 2002 (notificato il 27 febbraio 2002 e depositato l'8 marzo 2002) e al n. 24 del 2002 (notificato il 26 febbraio 2002 e depositato l'8 marzo 2002) del registro ricorsi, le Regioni Marche, Toscana, EmiliaRomagna e Umbria, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n.448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do[13/03/2012 11.23.49] Pagina di stampa censurano, tra l'altro, l'art. 70, recante «Disposizioni in materia di asili nido», per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. 2. - La Regione Marche censura i commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8 dell'art. 70 per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. La ricorrente lamenta innanzitutto che il combinato disposto dei commi 1, 3, 4 ed 8, dell'art. 70, nel prevedere l'istituzione di un fondo settoriale di finanziamento degli asili nido, violerebbe il riparto delle competenze legislative definite dall'art. 117 della Costituzione. La disciplina degli asili nido, infatti, non essendo riconducibile alle materie elencate dai commi secondo e terzo della citata norma costituzionale, dovrebbe ritenersi attribuita alla potestà legislativa residuale delle Regioni, in quanto facente parte della materia della assistenza. Sarebbe altresì violato l'art. 118 della Costituzione, in quanto l'attribuzione di funzioni amministrative al livello centrale operata dalla norma non troverebbe giustificazione né in esigenze di carattere unitario, né nei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che, nell'attuale sistema costituzionale, giustificano ogni allocazione di funzioni amministrative. La disposizione censurata, inoltre, nella parte in cui prevede l'istituzione di un fondo statale a destinazione vincolata per la costruzione e gestione degli asili nido e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro, violerebbe l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa riconosciuta alle Regioni dall'art. 119 della Costituzione, il quale, di regola, non ammetterebbe fondi statali o risorse aggiuntive a destinazione vincolata. La Regione Marche censura inoltre il comma 2 dell'art. 70, "se ed in quanto si ritenga produttivo di un qualche effetto giuridico". Tale norma, nel ricondurre gli asili nido tra le competenze fondamentali dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, violerebbe il sistema delle competenze normative e amministrative definito dagli artt. 117 e 118 della Costituzione. La ricorrente impugna infine il comma 6, che stabilisce che le spese per la partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro, nella misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale disposizione contrasterebbe con l'art. 117, secondo comma lettera e ) e quarto comma, nonché con l'art. 119, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non esclude che la deducibilità delle spese si possa riferire a tributi diversi da quelli statali, e quindi consente l'applicazione dell'agevolazione fiscale anche ai tributi regionali e locali. La norma censurata, infatti, non sarebbe riconducibile alla competenza statale in materia di principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di cui all'art. 119, secondo comma, della Costituzione. 3. - La Regione Toscana impugna anch'essa, con analoghe motivazioni, i commi 1, 3, 4 ed 8, dell'art. 70 della legge n. 448 del 2001, per violazione dell'art. 119 della Costituzione e dell'autonomia finanziaria di entrata e di spesa da esso riconosciuta alle Regioni. Impugna inoltre il comma 2 dell'art. 70 per violazione dell'art. 117 della Costituzione, poiché la materia degli asili nido e, in generale, dei servizi sociali rientrerebbe nell'ambito della potestà legislativa residuale delle Regioni. La Regione Toscana, infine, censura il comma 5 dell'art. 70, che consente allo Stato e agli enti pubblici nazionali di istituire, nell'ambito dei propri uffici, dei micro-nidi, quali strutture per la cura e l'assistenza dei figli dei dipendenti, disponendo che gli standard minimi organizzativi di tali strutture siano definiti in sede di Conferenza unificata. Tale previsione, nella parte in cui sottrae le suddette strutture alla normativa regionale prevista per tutti gli asili nido, violerebbe l'art. 117, quarto comma, della Costituzione. 4. - Le Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, con argomentazioni tra loro pressoché identiche, sostengono l'illegittimità costituzionale dell'art. 70 della legge n. 448 del 2001 che, istituendo un apposito fondo statale, gestito dal Ministero del lavoro da ripartire annualmente fra le Regioni, contrasterebbe, oltre che con l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, anche con l'art. 119, quarto comma, il quale prevede che le funzioni ordinarie attribuite alle Regioni e agli enti locali siano integralmente finanziate dallo Stato. In particolare, il comma 2, della disposizione impugnata, definendo come "competenze fondamentali http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do[13/03/2012 11.23.49] Pagina di stampa dello Stato, delle Regioni e degli enti locali" gli asili nido, violerebbe l'art. 117, secondo comma lettera p ), il quale attribuisce alla competenza esclusiva della legge statale la definizione delle "funzioni fondamentali" con esclusivo riferimento a quelle dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane. Quest'ultima norma censurata, infine, lederebbe le competenze legislative riconosciute alle Regioni dall'art. 117, quarto comma, della Costituzione. 5. - Si è costituito in ciascuno dei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale le censure proposte dalle Regioni sarebbero infondate. La disciplina degli asili nido, infatti, data la loro "particolarissima valenza", non potrebbe essere ricompresa tra le materie di competenza delle Regioni e degli enti locali, ma rientrerebbe tra quelle affidate alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m ), della Costituzione, relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. La norma censurata, inoltre, sarebbe conforme all'art. 119, quarto comma, della Costituzione. La difesa erariale, infine, nella memoria di costituzione depositata nel giudizio introdotto dalla Regione Umbria, sostiene che la materia in questione rientrerebbe nell'ambito di quell'interesse nazionale che è sotteso alla disciplina del Titolo V della Costituzione, "come limite, implicito ma imprescindibile di cui si deve tener conto al fine di valutare" la sussistenza del potere statale di intervenire per assicurare i diritti primari dei cittadini. 6. - Nelle memorie depositate in prossimità dell'udienza, le Regioni Emilia-Romagna e Umbria, con analoghe argomentazioni, confutano le eccezioni prospettate dalla difesa erariale. In particolare, sostengono che la pretesa riconducibilità della disciplina alla competenza statale in materia di "livelli essenziali delle prestazioni" di cui alla lettera m ) dell'art. 117, secondo comma, Cost., sarebbe palesemente infondata, dal momento che nella disposizione impugnata non si troverebbe nulla che sia rivolto a determinare il livello essenziale del servizio "asilo nido", né che abbia una funzione anche lontanamente corrispondente. Anche la Regione Marche, in prossimità dell'udienza, ha depositato una memoria nella quale ribadisce che la disciplina degli asili nido non può essere ricondotta a nessuna delle materie elencate nel primo e nel secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, risultando dunque ricompresa negli ambiti di legislazione residuale regionale. Al riguardo, la ricorrente ritiene che gli asili nido debbano essere considerati parte della materia dell'assistenza sociale. Tale conclusione sarebbe supportata dalla legislazione nazionale, dalla legislazione regionale, dalla stessa giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 139 del 1985 e n. 319 del 1983); e sul fatto che l'ambito disciplinare dei servizi sociali debba essere ritenuto afferente alla competenza residuale delle Regioni, come sostenuto dalla dottrina, non potrebbero sussistere dubbi interpretativi di sorta. Né a sostegno della competenza legislativa dello Stato potrebbe invocarsi il titolo di legittimazione dei "livelli essenziali delle prestazioni" di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m ), Cost. La ricorrente, con ampio supporto di dottrina e riferendosi alle due sentenze di questa Corte in materia (n. 88 del 2003 e n. 282 del 2002), osserva che la disposizione impugnata, lungi dal dettare una disciplina sul contenuto essenziale del diritto alla fruizione del servizio "asilo nido", conterrebbe norme sul finanziamento degli oneri che derivano dall'istituzione di detto servizio, con ciò invadendo illegittimamente la competenza legislativa spettante alle Regioni. Quanto alla violazione dell'art. 118 Cost., la Regione Marche ribadisce che l'attribuzione a livello centrale delle funzioni amministrative di cui alla disposizione impugnata, non troverebbe alcuna giustificazione né nelle esigenze di esercizio unitario né tanto meno nei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Afferma inoltre, che lo Stato non sarebbe comunque dotato della competenza legislativa per allocare le funzioni amministrative, se non nelle materie di legislazione esclusiva. Sulla violazione dell'art. 119 Cost., la ricorrente insiste sulla inammissibilità di un fondo statale destinato agli asili nido, dal momento che la nuova disposizione costituzionale ha tipizzato le fonti di entrata delle Regioni e degli enti locali prevedendo solo due tipi di trasferimento da parte dello Stato: il fondo perequativo senza vincoli di destinazione; le risorse aggiuntive e gli interventi speciali, assegnati come trasferimenti a carattere selettivo e non a tutti gli enti del medesimo livello istituzionale. In nessuna di tali figure potrebbe in alcun modo rientrare il fondo previsto dalla disposizione impugnata. Infine, con specifico riferimento al comma 6 dell'art. 70, censurato per la parte in cui si riferisce anche http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do[13/03/2012 11.23.49] Pagina di stampa a tributi regionali e locali, la Regione Marche evidenzia come nel nuovo quadro delle competenze costituzionali al legislatore statale spetti soltanto la competenza esclusiva sul "sistema tributario dello Stato" e quella sui principi fondamentali per il coordinamento del sistema tributario complessivo. Dunque allo Stato non sarebbe consentita l'istituzione diretta di esenzioni a tributi regionali e locali, ma forse soltanto la previsione del potere regionale di stabilire tali esenzioni; da ciò, la violazione sia dell'art. 117 che dell'art. 119 Cost., sotto il profilo della lesione dell'autonomia di entrata della Regione. Anche l'Avvocatura dello Stato, nel giudizio introdotto dalla Regione Marche (ric. n. 10 del 2002), ha presentato una memoria nella quale si limita a ribadire quanto già dedotto nell'atto di costituzione e conclude per la piena riconducibilità della disciplina impugnata all'art. 117, secondo comma, lettera m ), e all'art. 119, quarto comma, Cost. < Considerato in diritto 1. - Le Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna ed Umbria, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), censurano, tra l'altro, l'art. 70 di tale legge (Disposizioni in materia di asili nido). Per ragioni di omogeneità di materia, la trattazione della questione di costituzionalità indicata viene separata da quella delle altre, sollevate con i medesimi ricorsi, oggetto di distinte decisioni. L'art. 70, al comma 1, istituisce un fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il comma 2 qualifica poi gli asili nido come strutture volte a "garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini" dai tre mesi ai tre anni e definisce le funzioni ad essi inerenti come "competenze fondamentali dello Stato, delle Regioni e degli enti locali". Il comma 3 dispone che il fondo speciale venga ripartito annualmente tra le Regioni, sentita la Conferenza unificata, con decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia. Il comma 4 stabilisce che le Regioni, "nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive" costituite appunto dal Fondo, ripartiscono le risorse finanziarie tra i Comuni che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione degli asili nido e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro. Il comma 5 consente alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali di istituire nell'ambito dei propri uffici, dei micro-nidi quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, e riserva la definizione degli standard minimi organizzativi alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali). Il comma 6 dispone inoltre che le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dalle imposte sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro, nella misura determinata con decreto da emanarsi dal Ministro dell'economia. Il comma 7 consente alla Cassa depositi e prestiti di concedere ai Comuni, anche in deroga ai limiti di indebitamento previsti, i mutui necessari per il finanziamento della costruzione degli asili nido. Infine, il comma 8 stabilisce la dotazione del fondo istituito dal comma 1, per gli anni 2002, 2003, 2004, nonché le modalità per la determinazione di tale dotazione a decorrere dall'anno 2005. 2. - Tutte le Regioni ricorrenti censurano l'art. 70 della legge n. 448 del 2001 nella parte in cui prevede l'istituzione di un fondo a destinazione vincolata, ritenendo tale disposizione in contrasto con l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, in quanto disporrebbe in ambiti affidati alla potestà legislativa residuale delle Regioni, nonché con l'art. 119 della Costituzione, il quale non consentirebbe la creazione http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do[13/03/2012 11.23.49] Pagina di stampa di fondi statali a destinazione vincolata. La Regione Marche lamenta, inoltre, la violazione dell'art. 118 della Costituzione in quanto l'attribuzione di funzioni amministrative allo Stato non troverebbe alcuna giustificazione nei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Tutte le ricorrenti censurano specificamente anche il comma 2 dell'art. 70, nella parte in cui riconosce "funzioni fondamentali" in materia di asili nido allo Stato, oltre che alle Regioni e agli enti locali per violazione dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione. La Regione Marche censura tale norma anche per contrasto con l'art. 118 della Costituzione. La Regione Toscana impugna altresì il comma 5 dell'art. 70, in relazione all'art. 117 della Costituzione, nella parte in cui demanda alla Conferenza unificata la definizione degli standard minimi organizzativi dei micro-nidi nei luoghi di lavoro istituiti dalle amministrazioni statali e degli enti pubblici, in quanto tale materia sarebbe riservata alla potestà legislativa residuale delle Regioni. La Regione Marche, infine, censura anche il comma 6 dell'art. 70 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e ) e quarto comma, nonché dell'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione, nella parte in cui non esclude che la deducibilità delle spese di partecipazione alla gestione dei micronidi e dei nidi nei luoghi di lavoro, si possa riferire a tributi diversi da quelli statali. Deve essere precisato che le censure mosse dalle Regioni Emilia-Romagna e Umbria, per quanto formalmente riferite all'intero articolo 70, tuttavia, in considerazione del loro effettivo contenuto, devono ritenersi limitate ai commi 1, 2 e 3. Considerata la loro sostanziale identità, i quattro ricorsi, per la parte relativa all'art. 70 della legge n.448 del 2001, vanno riuniti per essere trattati congiuntamente e decisi con un'unica sentenza. 3. - Appare necessario, in via preliminare, individuare la riferibilità della disciplina in tema di asili nido alle categorie utilizzate nell'art. 117 della Costituzione per definire le diverse competenze legislative di Stato e Regioni. La più risalente disciplina legislativa statale configurava gli asili nido come servizi aziendali di carattere sanitario ed assistenziale a favore delle madri che lavoravano nelle maggiori aziende industriali e commerciali. La stessa creazione dei primi asili nido pubblici a livello territoriale era finalizzata a conseguire "in ogni centro industriale l'istituzione di un asilo-nido aperto ai figli di tutte le donne costrette per qualsiasi genere di lavoro ad assentarsi dalla casa ed ubicato in modo che le madri (potessero) agevolmente e senza perdita di tempo recarvisi per l'allattamento" (art. 137, secondo comma, del regio decreto 15 aprile 1926, n. 718 che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 10 dicembre 1925, n. 2277 sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia). Solo nel dopoguerra, in presenza di profonde trasformazioni economiche, sociali e di costume, gli asili nido divengono progressivamente un vero e proprio servizio sociale a favore dell'infanzia e della famiglia, aperto tendenzialmente alla totalità della popolazione. La legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato), all'art. 1, secondo comma, definisce come "servizio sociale di interesse pubblico" l'assistenza negli asili nido ai bambini fino a tre anni, ma individua ancora come scopo di tali strutture quello "di provvedere alla temporanea custodia dei bambini per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia e anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale". Successivamente, peraltro, diverse leggi delle Regioni e delle Province autonome - cui l'art. 6 della legge n. 1044 del 1971 demanda la fissazione dei criteri per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili nido - hanno riconosciuto a tali istituzioni anche funzioni educative, al tempo stesso procedendo ad una maggiore qualificazione del relativo personale (si vedano, ad esempio, tra le più significative, la legge regionale della Toscana 2 settembre 1986, n. 47 recante "Nuova disciplina degli asili nido"; la legge regionale della Liguria del 6 giugno 1988, n. 21 recante "Riordino e programmazione dei servizi sociali della Regione Liguria"; la legge regionale dell'Umbria del 2 giugno 1987 n. 30 recante "Nuova disciplina della istituzione e del funzionamento degli asili-nido"; nonché, più di recente la legge della Regione Emilia-Romagna del 10 gennaio 2000, n. 1 recante "Norme in materia di servizi educativi per la prima http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do[13/03/2012 11.23.49] Pagina di stampa infanzia"; e la legge della Regione Toscana del 26 luglio 2002, n. 32 recante "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro". Conformemente a questa evoluzione, lo stesso art. 70, oggetto del presente giudizio, al comma 2, definisce gli asili nido come "strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori". Parallelamente a questo processo evolutivo delle finalità del servizio prestato, la realizzazione e la gestione degli asili nido è stata essenzialmente affidata ai Comuni, sulla base di un piano annuale predisposto dalle Regioni (legge n. 1044 del 1971, e legge 29 novembre 1977, n. 891 recanti "Norme per il rifinanziamento del piano degli asili nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n. 1044"). Al fine di consentire la realizzazione di tali strutture, è stato istituito presso il Ministero della sanità, un apposito fondo speciale da ripartire tra le Regioni per la erogazione di contributi ai Comuni. A questi ultimi, inoltre, sono state attribuite le funzioni amministrative relative agli asili nido prima svolte dall'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia (ONMI), in occasione del suo scioglimento (legge 23 dicembre 1975, n. 698, recanti "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia"). In questa legislazione, oltre alla funzione di ripartizione dei finanziamenti, viene attribuita alle Regioni anche una funzione di tipo programmatorio consistente nella elaborazione del piano annuale degli asili nido, predisposto sulla base delle richieste dei Comuni, in cui vengono fissate le priorità di intervento. È inoltre riconosciuta una funzione legislativa concernente la determinazione dei "criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido" (art. 6 della legge n. 1044 del 1971) e le "funzioni trasferite relativamente alla protezione ed all'assistenza alla maternità ed infanzia in rapporto ai servizi sanitari ed assistenziali esistenti, coordinandole con l'assistenza all'infanzia" (art. 4 della legge n. 698 del 1975). Non mancano inoltre le disposizioni generali che operano il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni ad autonomia ordinaria, là dove gli asili nido debbono ritenersi ricompresi nelle vaste nozioni di "servizi sociali" di cui agli artt. 17 e seguenti del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e agli artt. 128 e seguenti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59). In riferimento alla disciplina costituzionale precedentemente vigente, la giurisprudenza di questa Corte, a più riprese, ha affermato che gli asili nido erano speciali servizi sociali di interesse pubblico, riconducibili alla materia "assistenza e beneficenza pubblica" di cui al precedente art. 117 Cost. (si vedano le sentenze n. 139 del 1985; n. 319 del 1983; n. 174 del 1981). Più di recente, questa Corte, nella sentenza n. 467 del 2002, anche in considerazione della evoluzione legislativa in materia e proprio sulla base dell'art. 70 in esame, ha affermato che "il servizio fornito dall'asilo nido non si riduce ad una funzione di sostegno alla famiglia nella cura dei figli o di mero supporto per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo rivolto a favorire l'espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino". Pertanto, pur negandosi l'inserimento degli asili nido nell'ambito delle vere e proprie istituzioni scolastiche, si è rilevata "la assimilazione, ad opera della legislazione ordinaria, delle finalità di formazione e socializzazione perseguite dagli asili nido rispetto a quelle propriamente riconosciute alle istituzioni scolastiche". 4. - Su questa base, ed in riferimento al nuovo Titolo V della seconda parte della Costituzione, caratterizzato - come ben noto - dalla individuazione espressa dei poteri legislativi dello Stato, vi è anzitutto da escludere che la disciplina legislativa degli asili nido dettata dalla normativa in esame possa spettare allo Stato sulla base del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, che enumera le materie di esclusiva competenza legislativa dello Stato. Né a ciò si può giungere, come pure sostiene la difesa erariale, in considerazione del potere esclusivo dello Stato di determinare, ai sensi dell'art. 117, secondo comma lettera m ), della Costituzione, i "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale": l'articolo 70 della legge n. 448 del 2001 non ha affatto le caratteristiche sostanziali e formali che potrebbero farlo annoverare fra gli atti espressivi di questo potere di predeterminazione normativa dei livelli essenziali (si vedano al riguardo le sentenze n. 88 del 2003 e n. 282 del 2002). http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do[13/03/2012 11.23.49] Pagina di stampa Né, tanto meno, è invocabile - come pure sostiene l'Avvocatura dello Stato - la sussistenza di un "interesse nazionale", che sarebbe "sotteso alla disciplina del Titolo quinto della Costituzione, come limite, implicito ma imprescindibile, di cui tener conto al fine di disciplinare settori essenziali per garantire i diritti primari dei cittadini". Una categoria giuridica del genere è infatti estranea al disegno costituzionale vigente, come questa Corte ha rilevato, affermando che "l'interesse nazionale non costituisce più un limite di legittimità, né di merito, alla competenza legislativa regionale" (sentenza n. 303 del 2003). Neppure può essere accolta la tesi sostenuta dalle ricorrenti secondo la quale la disciplina concernente gli asili nido sarebbe riconducibile alle materie che il quarto comma dell'art. 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa "residuale" delle Regioni e, in particolare, alle materie dell'assistenza e dei servizi sociali. Tale ricostruzione, che porterebbe ad escludere radicalmente ogni possibilità di disciplina degli asili nido da parte del legislatore statale, non tiene conto dell'evoluzione della legislazione in tema di asili nido, che ha progressivamente assegnato al servizio in esame anche una funzione educativa e formativa, oltre che una funzione di tutela del lavoro, in quanto servizio volto ad agevolare i genitori lavoratori. In via generale, occorre inoltre affermare l'impossibilità di ricondurre un determinato oggetto di disciplina normativa all'ambito di applicazione affidato alla legislazione residuale delle Regioni ai sensi del comma quarto del medesimo art. 117, per il solo fatto che tale oggetto non sia immediatamente riferibile ad una delle materie elencate nei commi secondo e terzo dell'art. 117 della Costituzione. Per quel che attiene in particolare agli asili nido, per quanto già evidenziato in relazione alle funzioni educative e formative riconosciute loro, nonché in considerazione della finalità di rispondere alle esigenze dei genitori lavoratori, è indubbio che, utilizzando un criterio di prevalenza, la relativa disciplina non possa che ricadere nell'ambito della materia dell'istruzione (sia pure in relazione alla fase prescolare del bambino), nonché per alcuni profili nella materia della tutela del lavoro, che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, affida alla potestà legislativa concorrente; fatti salvi, naturalmente, gli interventi del legislatore statale che trovino legittimazione nei titoli "trasversali" di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione. L'art. 70 della legge n. 448 del 2001, dunque, facendo espresso riferimento alle funzioni educative e formative riconosciute agli asili nido (comma 2), nonché in considerazione della finalità di "favorire la conciliazione tra esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori" (comma 5), costituisce indubbiamente esercizio di potestà legislativa concorrente, nell'ambito della quale il legislatore statale è abilitato alla determinazione dei relativi principi fondamentali. L'articolo in esame contiene inoltre alcune disposizioni in settori di sicura competenza esclusiva dello Stato, come l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (comma 5) e il sistema tributario dello Stato (comma 6). 5. - Sulla base di tali considerazioni, è possibile esaminare le singole censure proposte dalle Regioni ricorrenti. Vanno anzitutto accolte le censure delle ricorrenti relative al comma 2 dell'art. 70: appare, infatti, estraneo e contraddittorio con l'art. 117 della Costituzione affermare che gli asili nido rientrino "tra le competenze fondamentali dello Stato". Tale disposizione appare del tutto estranea al quadro costituzionale sopra ricostruito; riferita alle funzioni amministrative, la disposizione contrasta con l'art. 118 della Costituzione e con il principio di sussidiarietà individuato da tale disposizione quale normale criterio di allocazione di tali funzioni, che ne impone la ordinaria spettanza agli enti territoriali minori, anche in considerazione della circostanza che la legislazione vigente in materia di asili nido già le attribuisce ai Comuni e alle Regioni. 6. - Del pari va accolto il rilievo sollevato dalla Regione Toscana relativamente alla previsione, contenuta nel comma 5 dell'art. 70, che - in relazione ai micro-nidi da realizzare nelle amministrazioni statali e negli enti pubblici nazionali - prescrive che i relativi standard minimi organizzativi debbano essere "definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281". Anche a questo specifico proposito, infatti, non possono non valere le considerazioni svolte sopra in relazione alla molteplicità di ambiti materiali toccati dalla disciplina degli asili nido, da cui discende l'impossibilità di negare la competenza legislativa delle singole Regioni, in particolare per la http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do[13/03/2012 11.23.49] Pagina di stampa individuazione di criteri per la gestione e l'organizzazione degli asili, seppure nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale. 7. - I maggiori rilievi sollevati dalle Regioni ricorrenti riguardano la creazione del fondo per gli asili nido (comma 1); la determinazione delle modalità del riparto annuo ad opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (comma 3); la ripartizione, da parte delle Regioni, delle risorse finanziarie tra i Comuni operanti nel settore "nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3" (comma 4); la quantificazione dell'ammontare del fondo (comma 8). Le Regioni ricorrenti sostengono che queste disposizioni violerebbero l'art. 119 Cost., poiché quest'ultimo non ammetterebbe "fondi statali o risorse aggiuntive a destinazione vincolata, ad eccezione di quanto previsto dal comma quinto in relazione agli speciali interventi a favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni". Questi rilievi sono fondati. Occorre preliminarmente osservare che il decreto del Ministero del lavoro 11 ottobre 2002 (Istituzione del fondo per gli asili nido) ha provveduto a ripartire tra le Regioni, per l'anno 2002, le risorse del fondo istituito dall'art. 70 in esame, secondo i criteri indicati dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto. Il meccanismo di finanziamento delineato dalla norma censurata, tuttavia, se era coerente con il precedente assetto legislativo di cui alla legge n. 1044 del 1971 e alla legge n. 891 del 1977, non è più utilizzabile a seguito dei rilevanti mutamenti introdotti dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione). Il nuovo art. 119 della Costituzione, prevede espressamente, al quarto comma, che le funzioni pubbliche regionali e locali debbano essere "integralmente" finanziate tramite i proventi delle entrate proprie e la compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio dell'ente interessato, di cui al secondo comma, nonché con quote del "fondo perequativo senza vincoli di destinazione", di cui al terzo comma. Gli altri possibili finanziamenti da parte dello Stato, previsti dal quinto comma, sono costituiti solo da risorse eventuali ed aggiuntive "per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio" delle funzioni, ed erogati in favore "di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni". Pertanto, nel nuovo sistema, per il finanziamento delle normali funzioni di Regioni ed Enti locali, lo Stato può erogare solo fondi senza vincoli specifici di destinazione, in particolare tramite il fondo perequativo di cui all'art. 119, terzo comma, della Costituzione. Dal momento che l'attività dello speciale servizio pubblico costituito dagli asili nido rientra palesemente nella sfera delle funzioni proprie delle Regioni e degli enti locali, è contraria alla disciplina costituzionale vigente la configurazione di un fondo settoriale di finanziamento gestito dallo Stato, che viola in modo palese l' autonomia finanziaria sia di entrata che di spesa delle regioni e degli enti locali e mantiene allo Stato alcuni poteri discrezionali nella materia cui si riferisce. Appare evidente che la attuazione dell'art. 119 Cost. sia urgente al fine di concretizzare davvero quanto previsto nel nuovo Titolo V della Costituzione, poiché altrimenti si verrebbe a contraddire il diverso riparto di competenze configurato dalle nuove disposizioni; inoltre, la permanenza o addirittura la istituzione di forme di finanziamento delle Regioni e degli enti locali contraddittorie con l'art. 119 della Costituzione espone a rischi di cattiva funzionalità o addirittura di blocco di interi ambiti settoriali. Sulla base di quanto detto, va dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 70, commi 1, 3 e 8, nonché comma 4, limitatamente all'inciso "nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3". La particolare rilevanza sociale del servizio degli asili-nido, relativo a prestazioni che richiedono continuità di erogazione in relazione ai diritti costituzionali implicati, comporta peraltro che restino salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti. 8. - Infondato, infine, deve ritenersi il rilievo di costituzionalità sollevato dalla Regione Marche in relazione al comma 6 dell'art. 70, "nella parte in cui non esclude che la deducibilità delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro si possa riferire a tributi diversi da quelli statali". A tale disposizione è stata data attuazione con il d.m. 17 maggio del 2002 (Deducibilità http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do[13/03/2012 11.23.49] Pagina di stampa delle spese di partecipazione alla gestione di micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro) il quale, per gli anni 2002, 2003, 2004, ha fissato l'importo delle spese di partecipazione ai micro-nidi sostenute dai genitori, deducibili dal reddito complessivo, nonché l'importo delle spese sostenute dal datore di lavoro, deducibili dal reddito di impresa o di lavoro autonomo. Il rilievo prospettato è basato su una erronea lettura del comma 6 dell'art. 70 (oggetto anche di una interpretazione autentica da parte del comma 6 dell'art. 91 della legge n. 289 del 2002, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003). per profili peraltro irrilevanti ai fini del presente giudizio). Esso, infatti, non si riferisce a imposte regionali o locali, ma riguarda le sole imposte statali sui redditi dei genitori e dei datori di lavoro, rispetto alle quali le Regioni e gli Enti locali possono semplicemente aggiungere aliquote addizionali, senza peraltro alcun potere in tema di determinazione degli oneri deducibili (sugli attuali limitati poteri tributari delle Regioni, si vedano le sentenze n. 311, n. 297 e n. 296 del 2003). per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevate dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna, e Umbria con i ricorsi indicati in epigrafe; riuniti i giudizi relativi all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; dichiara l'illegittimità costituzionale, nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 70, commi 1, 3 e 8, della legge n. 448 del 2001; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, comma 2, limitatamente alle parole "fondamentali dello Stato", della legge n. 448 del 2001; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, comma 4, limitatamente alle parole "nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3", della legge n. 448 del 2001; dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, comma 5, limitatamente alle parole "i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281" della legge n. 448 del 2001; dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, comma 6, della legge n. 448 del 2001, sollevata dalla Regione Marche, per violazione degli artt. 117, secondo comma lettera e), e quarto comma e 119, primo e secondo comma della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 2003. F.to: Riccardo CHIEPPA, Presidente Ugo DE SIERVO, Redattore Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2003. Il Cancelliere F.to: FRUSCELLA http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do[13/03/2012 11.23.49]