Newsletter n. 23 - 21 marzo 2012 - Studenti e Cittadini - Regione Emilia-Romagna
Ricerca
VAI
Home > Archivio newsletter >
Newsletter n. 23 - 21 marzo 2012
Diritto di istruzione. La newsletter dell'Università Primo Levi
Uno degli obiettivi che l’Unione Europea si è prefissata
di raggiungere entro il 2020 è la crescita intelligente
. Europa 2020, questo il nome della strategia, ha come
obiettivo quello di rilanciare l’economia europea
investendo, in particolare, sul potenziamento
dell’istruzione.
Crescere in modo intelligente significa infatti puntare
sulla ricerca, sull’innovazione e sul rafforzamento della
società digitale ma anche incoraggiare le persone ad apprendere, studiare ed aggiornare
le loro competenze. Ed è su questo ultimo punto che vorremmo porre l’accento.
L’aggiornamento delle competenze è un aspetto che coinvolge un’ampia fascia di popolazione,
soprattutto se legato al lavoro. Riguarda certamente i giovani, che sono entrati nel mondo del
lavoro da poco ma che si trovano a dover affrontare continui cambiamenti. Riguarda anche i
meno giovani, che magari dallo stesso mondo del lavoro sono stati buttati fuori per le
motivazioni più diverse e sono costretti a “reinventarsi” per potervi rientrare.
Newsletter Redazione
Numeri pubblicati
Iscrizione
Altre Newsletter
Il progetto Il progetto in pillole (.pdf 417
kB)
Il percorso svolto
Il nuovo percorso
E' soprattutto a queste persone che pensiamo quando parliamo di diritto di istruzione permanente, del diritto a poter ampliare
capacità e competenze anche al di fuori della cosiddetta età scolare, di poter apprendere "lungo tutto l'arco della vita".
Del diritto di istruzione e del suo particolare legame con la terza età ci parla in questo numero di Percorsi di cittadinanza l'Università
"Primo Levi".
La testimonianza dell'Università "Primo Levi"
Assemblea legislativa e associazioni del territorio insieme per un percorso di cittadinanza attiva sul tema dei
diritti
Il diritto di istruzione
Un diritto permanente per vivere
consapevolmente il proprio ruolo di
cittadino
Corsi...e dintorni
Coltivare capacità e curiosità
spesso trascurate: questi gli
obiettivi delle attività dell'Università
"Primo Levi"
Uno scambio autentico su di un
terreno propizio
L''Università Primo Levi nelle parole
del suo direttore tecnico-scientifico
Guido Armellini
Terza età e tempo libero
La promozione culturale per
comprendere le trasformazioni della
società e uscire dalla solitudine
L'educazione permamente in Emilia-Romagna
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/studenticittadini/percorsi_cittadinanza/Newsletter/Newsletter_PrimoLevi.htm[09/08/2012 9.50.13]
Newsletter n. 23 - 21 marzo 2012 - Studenti e Cittadini - Regione Emilia-Romagna
Cosa fa la Regione
L'educazione degli adulti
L'istruzione e la formazione
permanente come strumenti di
sviluppo personale, integrazione
sociale e partecipazione alla
società. L'impegno, le strategie e gli
obiettivi della Regione
LEM, Lifelong Learning museum
L'apprendimento lungo tutto l'arco
della vita e i musei come strumento
didattico per i cittadini senior.
Questo il tema di uno dei gruppi di
lavoro del LEM, progetto europeo di
cui l'IBC è partner
iscrizione / cancellazione newsletter
Archivio newsletter
Privacy | Copyright | Accessibilità | Credits
Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226
Posta cerificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/wcm/studenticittadini/percorsi_cittadinanza/Newsletter/Newsletter_PrimoLevi.htm[09/08/2012 9.50.13]
Il diritto di istruzione - Studenti e Cittadini - Regione Emilia-Romagna
Ricerca
VAI
Home > Archivio Newsletter > Newsletter n. 23 - 21 marzo 2012 >
Il diritto di istruzione
Un diritto permanente per vivere consapevolmente il proprio ruolo di cittadino
I dati dell’ultimo censimento elaborato dall’ISTAT,
quello del 2001, ci dicono che il 7,4% degli italiani è
analfabeta o privo di ogni titolo di studio; il 26,8 ha la
licenza elementare, il 31,7% quella di scuola media,
mentre possono vantare il possesso di un diploma il
26,5% e quello di una laurea il 7% dell’intera
popolazione. Siamo agli ultimi posti in Europa, anche
se le cose vanno meglio rispetto a quarant'anni fa, in
quella fine degli anni Sessanta in cui pareva che il
paese traboccasse di dottori, in cui i diplomati erano il
7% e i laureati costituivano una ristretta élite
composta dall’1,8%. In altri termini se vi è una nazione in cui deve ancora essere pienamente
rispettato il diritto all’istruzione, sia per i giovani che per gli anziani, quella è l’Italia.
Si tratta di un diritto esplicitamente riconosciuto dall’art. 26 della Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani, secondo il quale:
Normativa Il diritto di istruzione nelle Carte
Sentenza Corte Costituzionale
n. 370 del 2003 (.pdf 53 kB)
Dichiarazione universale dei
diritti dell’uomo
Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea
Costituzione italiana
In Europa Iniziative e programmi dell'Unione
Europea per l'educazione degli adulti
"Ognuno ha diritto ad un’istruzione. L’istruzione dovrebbe essere gratuita, almeno a livelli
elementari e fondamentali. L'istruzione elementare dovrebbe essere obbligatoria. L'istruzione
tecnica e professionale, dovrebbero essere generalmente fruibili, così come pure un'istruzione
superiore dovrebbe essere accessibile sulle basi del merito. [...]"
L'istruzione e la formazione
permanente
Il programma Grundtvig
Mentre l’art. 34 della Costituzione italiana afferma:
"[...] I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo
questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso."
La Sentenza n. 370 del 2003 della Corte Costituzionale ribadisce questo diritto e ne amplia il campo comprendendo sotto il
cappello "istruzione" anche gli asilo nido. A questi la Sentenza riconosce infatti finalità formative e proprio da qui parte il diritto che si
estende sino alle università di accedere e usufruire delle prestazioni che l’organizzazione scolastica è chiamata a fornire.
In altri termini si tratta di un diritto permanente, che riguarda sia coloro che possono seguire un regolare corso di studi, quanto i
cittadini che, per le cause più varie, non hanno potuto farlo.
Quindi il diritto all’educazione permanente rientra soprattutto nel campo della formazione degli adulti e può comprendere forme diverse
di attività, definite in base agli obiettivi che persegue e all’utenza a cui si rivolge. In questo ambito è tuttavia possibile individuare dei
risultati da raggiungere trasversali a tutte le attività.
In particolare, occorre avere ben chiaro non l’acquisizione di un bagaglio di nozioni, ma lo sviluppo dell’autonomia cognitiva,
valutativa e sociale dei soggetti coinvolti. In concreto, si tratta di incrementare le "capacità di imparare ad imparare", cioè di costruire
significati più complessi in relazione alle esperienze di vita. Questo significa anche potenziare la propria capacità di orientarsi nel
mondo, vivere pienamente e consapevolmente il proprio ruolo di cittadino.
In conclusione, l’educazione permanente non dovrebbe servire soltanto a sapere più cose, ma a vivere meglio le proprie
esperienze: in altri termini, a divenire più liberi. Privacy | Copyright | Accessibilità | Credits
Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/.../Newsletter/Newsletter_PrimoLevi/Introduzione/index/Vuoto/Articolo_1_vuoto.htm[09/08/2012 9.50.16]
Corsi...e dintorni - Studenti e Cittadini - Regione Emilia-Romagna
Ricerca
VAI
Home > Archivio Newsletter > Newsletter n. 23 - 21 marzo 2012 >
Corsi...e dintorni
Per coltivare capacità e curiosità
L'Università "Primo Levi" è una istituzione fondata a
Bologna nel 1989 e ha come finalità “l'educazione
permanente degli adulti e la promozione sociale e
culturale della terza età”.
Attività I corsi
Le iniziative
I docenti
Tra gli Enti che ne hanno promosso la creazione un
ruolo importante l'hanno giocato il Comune e la
Provincia di Bologna e i Sindacati Confederali. Ad
essi, si sono aggiunti una pluralità di altri
soggetti: associazioni culturali, centri sociali e presidi ricreativi.
I corsi dell'”università” sono iniziati nel 1990 e, in più di vent'anni, hanno visto l'avvicendarsi di alcune centinaia di docenti e di varie
migliaia di soci partecipanti.
Attualmente, sia nella nuova sede nel centro di Bologna (via Azzogardino 20/B), che nelle aule decentrate in città e in sei comuni della
provincia di Bologna, sono in attuazione o comunque programmati più di duecento corsi. E' stato inoltre predisposto un fitto
calendario di iniziative in occasione del 150° dell'Unità d'Italia.
Le tematiche affrontate nei corsi spaziano dalla letteratura all'arte, dalla musica alla filosofia, dalla storia antica a quella
contemporanea. A queste si aggiungono l'insegnamento delle lingue europee, lo sviluppo di attività pratiche - dalla ceramica al restauro
-, e l'attuazione di corsi di base e avanzati su PC, internet e la programmazione HTML.
L'Università “Primo Levi” è nata in particolar modo per rispondere ai bisogni culturali di una fascia anziana della popolazione,
rimasta per lo più emarginata dalla scuola e desiderosa di coltivare capacità e curiosità trascurate - per difficoltà sociali ed
economiche - nella fase attiva dell'esistenza. Nel corso dei decenni le cose sono lentamente cambiate, altri soggetti si stanno imponendo all’attenzione di chi intende promuovere la
cultura: persone ancora attive, ma bisognose di acquisire strumenti tecnici (lingue, informatica), o più largamente culturali, per
svolgere la propria attività. L'incremento dell'immigrazione ha dato origine alla necessità di corsi di integrazione linguistica e soprattutto
culturale o, per meglio dire, interculturale.
Il quadro stesso entro cui l'associazione si muove è mutato: l'indiscusso prestigio della cultura, caratteristico dei tempi in cui la “Levi”
mosse i primi passi, è in forte calo e fare cultura oggi può configurarsi, per certi aspetti, come una scelta di resistenza ad un clima di
degrado generale della società italiana.
Alla luce di questi aspetti, l’indiscutibile vitalità che ha contraddistinto la "Primo Levi nel ventennio trascorso, sarà messa alla prova
negli anni a venire e l'Università sarà chiamata a dimostrare la capacità di rispondere alle nuove prospettive generali.
Privacy | Copyright | Accessibilità | Credits
Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226
Posta cerificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/.../Newsletter/Newsletter_PrimoLevi/Introduzione/index/Vuoto/Articolo_2_vuoto.htm[09/08/2012 9.50.18]
Uno scambio autentico su di un terreno p - Studenti e Cittadini - Regione Emilia-Romagna
Ricerca
VAI
Home > Archivio Newsletter > Newsletter n. 23 - 21 marzo 2012 >
Uno scambio autentico su di un terreno propizio
L'Università Primo Levi nelle parole del suo direttore tecnico-scientifico Guido Armellini
"Se penso ai corsi che tenevo per la "Primo Levi" nei primi anni Novanta, non mi vengono in
mente i contenuti culturali, i metodi didattici, i criteri delle scelte. Mi vengono in mente dei
volti e (compatibilmente con le mie sinapsi arrugginite) dei nomi: Sandro, Blandina, Enzo,
Anna, Cesarina, Oscar, Milena, Paola, Giordana, Chiara, Vanda, Laura, Maria, Flora,
Floriano, Angela, Loredana, Giuseppe, Mirella, Maria Antonietta.
Dopo una ventina d'anni mi è rimasta la traccia che ciascuno di loro ha lasciato nella mia
memoria, e mi viene da pensare che quello che conta più di tutto è l'esserci incontrati. Le
poesie che leggevamo appartenevano ai grandi poeti, quelle che scrivevamo a volte erano
sorprendentemente belle e ci davano soddisfazione. Ma le une e le altre sono state
soprattutto uno spazio aperto, una zona franca per scambiarci interpretazioni, storie,
riflessioni, intuizioni, dubbi, emozioni.
Qualcosa di simile mi succede quando penso ai miei anni di studente e agli insegnanti che hanno contato nella mia formazione. Non
saprei specificare quali nozioni disciplinari mi abbiano trasmesso, ma ricordo bene la loro passione, i loro gesti e le loro voci, i loro
modi di entrare in relazione con noi studenti, le loro frasi ricorrenti e i loro tic. Penso che un’esperienza simile sia stata vissuta da tanti,
alla “Primo Levi” e altrove, nella doppia veste di allievi e di docenti.
Non voglio naturalmente sminuire il valore della letteratura, delle arti, della filosofia, delle lingue, della matematica, delle scienze, della
musica, della storia. Perché ci sia uno scambio autentico tra esseri umani occorre che il terreno di incontro sia propizio, che ponga
domande importanti in termini coinvolgenti. Ma ognuno di questi saperi avrà realmente svolto il suo compito quando avrà aiutato
ciascuno a portare le sue domande e i suoi significati e a farli incontrare con le domande e i significati degli altri."
Guido Armellini è il direttore tecnico-scientifico dell'Università Primo Levi. Ha insegnato italiano e storia a Bologna nelle scuole
superiori, didattica della letteratura all’università di Padova, letterature comparate all’università di Verona. Si occupa di educazione
letteraria, problemi della didattica, formazione degli insegnanti. Ha prodotto numerose pubblicazioni, tra cui: Come e perché insegnare
letteratura (Zanichelli, 1987), Dalla parte del lettore (Zanichelli, 1989), Il piacere di aver paura (La Nuova Italia, 1990), Letteratura
letterature (Zanichelli, 2005) e La letteratura in classe: l’educazione letteraria e il mestiere dell’insegnante (Unicopli, 2008).
Privacy | Copyright | Accessibilità | Credits
Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226
Posta cerificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/.../Newsletter/Newsletter_PrimoLevi/Introduzione/index/Vuoto/Articolo_3_vuoto.htm[09/08/2012 9.50.19]
Terza età e tempo libero - Studenti e Cittadini - Regione Emilia-Romagna
Ricerca
VAI
Home > Archivio Newsletter > Newsletter n. 23 - 21 marzo 2012 >
Terza età e tempo libero
Comprendere le trasformazioni della società e uscire dalla solitudine
La storia dell'associazione inizia in una riunione
convocata nel febbraio del 1989 dall'Amministrazione
Provinciale di Bologna. Lo scopo era verificare
l'esistenza delle condizioni per promuovere un'attività
culturale rivolta al tempo libero degli adulti e in
particolare della terza età.
Approfondimenti Lo statuto
Le convenzioni
Parteciparono all'incontro i rappresentanti dei sindacati dei Pensionati, della CGIL Scuola, del
Coordinamento Centri Sociali degli Anziani, dell'Assessorato alle Politiche Sociali del
Comune di Bologna, dell'Università e di altre associazioni interessate all'iniziativa. Nel
corso di quella riunione vennero individuate le finalità fondamentali dell'iniziativa: coniugare la
dimensione culturale con quella sociale, e, nello stesso tempo, gli aspetti problematici relativi alla concreta struttura organizzativa della
futura associazione.
Gli scopi furono definiti con maggiore precisione in una secondo incontro. In particolare, fu individuato l'obiettivo di aiutare agli
anziani a comprendere meglio, attraverso la cultura, le trasformazioni della società e a uscire dalla solitudine e
dall'emarginazione cui le attuali condizioni sociali spesso li condannano.
Il passo successivo fu l'istituzione di un gruppo di lavoro con il compito di elaborare lo Statuto dell'Associazione e di fissare alcune linee
programmatiche dell'attività futura. Lo Statuto e l’atto costitutivo della "Università per la promozione culturale della Terza Età e del
Tempo Libero Primo Levi" fu stipulato davanti a notaio il 19 dicembre 1989. L'anno successivo iniziarono i corsi e le iniziative “intorno ai
corsi” dell'associazione.
Di questo "inizio" vanno messi in evidenza tre aspetti salienti:
il concetto di “promozione culturale” ha una valenza “didattica” e sociale, più che astrattamente accademica e si definisce in un
equilibrio ricercato costantemente fra la domanda formulata dai corsisti (liberamente e legittimamente collegata alla voglia di
esprimere se stessi) e la capacità di dare organicità e coerenza al progetto culturale complessivo. La scelta di Primo Levi come nome
dell'Università testimonia simbolicamente la ricerca di questo equilibrio;
la definizione del pubblico a cui ci si rivolge come "Terza età" (che definisce il nucleo più consistente dell'utenza originaria) e "Tempo
libero" (che contiene in sé il germe di quella che si potrebbe definire "Educazione permanente", traguardo degli ultimi anni);
l'organizzazione dell'Associazione, che accanto ai "soci fondatori" prevede la possibilità di includere nuovi soci “ordinari".
Su quest'ultimo punto, piuttosto complesso e dibattuto per il non facile equilibrio fra persone fisiche e associazioni, si è più volte
intervento negli anni successivi, con diversi ritocchi allo Statuto. Nel 1995 venne introdotta la figura del socio "frequentatore" (ogni
iscritto ai corsi) e sette rappresentanti degli iscritti vennero ammessi negli organi direttivi.
Ma la svolta più significativa avvenne nel 1998, quando la “Levi” divenne un'Associazione di Associazioni e acquistò il volto attuale.
Vennero cioè costituite delle associazioni di base, affiliate alla “Primo Levi” che assunse così il ruolo di “casa madre”: quadro di
riferimento generale e responsabile unica dei corsi e del progetto culturale complessivo, ma allo stesso tempo rispettosa delle
autonomie delle affiliate. Alcune di queste Associazioni hanno carattere territoriale, coincidendo di fatto con l’area di singoli quartieri
cittadini o di comuni limitrofi; altre hanno carattere tematico. Attualmente le Associazioni affiliate sono quattordici. Privacy | Copyright | Accessibilità | Credits
Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226
Posta cerificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/.../Newsletter/Newsletter_PrimoLevi/Introduzione/index/Vuoto/Articolo_4_vuoto.htm[09/08/2012 9.50.21]
Redazione - Studenti e Cittadini - Regione Emilia-Romagna
Ricerca
VAI
Home > Archivio Newsletter > Newsletter n. 23 - 21 marzo 2012 >
Redazione
Newsletter a cura del Servizio Istituti di Garanzia, diritti e cittadinanza attiva dell'Assemblea legislativa
della Regione Emilia-Romagna.
Contenuti forniti dall'Università "Primo Levi"
Via Azzo Gardino, 20/b - 40122 Bologna
Tel. 051 249868 Fax 051 4844958
E-mail: [email protected]
Sito web: www.universitaprimolevi.it
Per informazioni sulla newsletter e le altre iniziative promosse sui temi:
Emiliana Bertolini - [email protected]
Il progetto di giornalismo civico-partecipativo è realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Studi Politici e Sociali
dell'Università di Parma nell'ambito dell'Accordo triennale per lo sviluppo di attività coingiunte di studio e ricerca in tema di
partecipazione attiva dei cittadini.
Per segnalare iniziative e notizie di interesse scrivere a:
[email protected]
Privacy | Copyright | Accessibilità | Credits
Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro 50, 40127 Bologna - Tel. 051.5275226
Posta cerificata: PEIAssemblea @ postacert.regione.emilia-romagna.it
http://assemblealegislativa.regione.emilia-romagna.it/...dinanza/Newsletter/Newsletter_PrimoLevi/Introduzione/index/Vuoto/Redazione.htm[09/08/2012 9.50.23]
PERCORSI DI CITTADINANZA
Istruzioni per l’uso
“La Regione Emilia-Romagna (…) opera per affermare:
a) i valori universali di libertà, eguaglianza, democrazia, rifiuto del
totalitarismo, giustizia sociale e solidarietà con gli altri popoli del mondo
e con le future generazioni;
b) il riconoscimento della pari dignità sociale della persona, senza alcuna
discriminazione per ragioni di genere, di condizioni economiche, sociali e
personali, di età, di etnia, di cultura, di religione, di opinioni politiche, di
orientamento sessuale;
c) la pace e il ripudio della guerra come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali.
Trae la legittimazione della propria azione dal voto degli elettori; promuove
la democrazia partecipata e il confronto permanente con le organizzazioni
della società; riconosce e favorisce l’autonomia degli Enti e delle comunità
locali; opera per la rappresentanza trasparente degli interessi e per la
coesione sociale.(…)”
Preambolo dello Statuto della Regione Emilia-Romagna
2
3
INDICE
Responsabile del progetto:
Il Progetto
pg.
6
Il Prodotto
pg.
10
Le Protagoniste
pg.
22
Emiliana Bertolini - Servizio Comunicazione e Documentazione
Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romangna
Viale Aldo Moro 50 - Bologna
Tel. 051 527 5352 - Fax 051 527 5461
email: [email protected]
[email protected]
Il contesto
Nell’autunno del 2009 l’Assemblea legislativa ha avviato
un percorso sperimentale di giornalismo civico-partecipativo
rivolto al Terzo settore regionale. Obiettivo: sostenere e far
conoscere, attraverso un canale istituzionale, l’impegno delle
associazioni e delle organizzazioni di volontariato del territorio
nel promuovere e affermare i diritti dei cittadini.
Il percorso, che si è concluso nel mese di giugno 2010,
ha coinvolto 5 associazioni che hanno prodotto altrettante
newsletter tematiche.
L’Assemblea legislativa vuole dare continuità al progetto,
offrendo l’opportunità ad altre realtà del No profit regionale di
raccontare la propria esperienza alla cittadinanza attraverso
questo strumento
Il percorso
Il progetto
6
La seconda fase del percorso coinvolge 23 realtà del Terzo
settore regionale nella realizzazione di una Newsletter sui
diritti. Lo strumento proposto è di nuovo il giornalismo civico partecipativo, una modalità di fare informazione che, tramite
l’utilizzo delle nuove tecnologie, vuole stimolare la propositività
dei cittadini e il loro dialogo con le istituzioni.
Il percorso offre alle associazioni aderenti l’opportunità di fare
conoscere e raccontare ai cittadini la propria esperienza,
le attività ed i progetti promossi per l’affermazione di uno
specifico diritto (ad esempio, il diritto alla salute).
Sarà un modo per riflettere e sensibilizzare la cittadinanza
sull’importanza del coinvolgimento e dell’impegno attivo per
7
promuovere e tutelare diritti vecchi e nuovi; per costruire un
contesto di collaborazione e di condivisione di pratiche,
culture, sperimentazioni fra quei soggetti che pongono al centro
del loro interesse e della loro azione i bisogni dell’uomo e la
solidarietà.
Gli obiettivi
Con questo progetto, l’Assemblea si propone di:
• far conoscere e sostenere il ruolo e l’impegno delle
organizzazioni del Terzo settore regionale nella promozione
e tutela dei diritti dei cittadini
• contribuire all’avvio e all’attuazione dei progetti delle
singole associazioni, favorendo il lavoro di rete nel rispetto
dell’autonomia e della originalità dei singoli apporti
• favorire la massima circolazione di informazioni, notizie,
documenti e dati sulle diverse attività
• promuovere la crescita di una cultura solidale sul territorio
regionale e stimolare la nascita di nuove forme di
partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla vita
pubblica
• contribuire a rendere i cittadini più consapevoli e informati
sui propri diritti, offrendo l’opportunità di conoscere e
instaurare un dialogo con quelle realtà che si impegnano
per la tutela dei diritti e favorendo l’attivazione di
comportamenti attivi e consapevoli
8
Il tema
Il tema della Newsletter è un diritto da individuare tra:
• diritti civili, diritto alla cittadinanza, libertà di associazione
e riunione, diritto alla giustizia, libertà di circolazione e
soggiorno, libertà di espressione;
• diritti politici, diritto di voto ed eleggibilità, diritto di
petizione
• diritti sociali, diritto al lavoro, alla salute, all’istruzione e alla
proprietà;
• cosiddetti nuovi diritti, diritto alla privacy, all’informazione e
alla partecipazione, diritto alla sostenibilità ambientale.
9
Una Newletter
Letteralmente Newsletter significa “lettera di notizie”. Se
è una lettera, parla a qualcuno per comunicare qualcosa.
Normalmente attraverso questo strumento si danno delle
informazioni relative a cose o persone. E’ un messaggio e-mail
inviato periodicamente ad un gruppo di iscritti con informazioni
rilevanti su un determinato argomento
Si tratta di una “lettera di notizie” che ha la veste e la
periodicità di un giornale. Come per un giornale, deve tener
conto di alcuni elementi: date di uscita, tempi (non postali
ma di implementazione dei materiali), articolazione delle
informazioni, grafica e immagini utilizzate.
Il prodotto
10
11
Percorsi di cittadinanza
Sempre tra le parti fisse sono da annoverarei due Box laterali:
Newslettere e Il Progetto
Percorsi di cittadinanza è la Newsletter di informazione e
documentazione sui temi della cittadinanza attiva e della
partecipazione democratica dell’Assemblea legislativa.
In essa trovano spazio le idee, i progetti e le iniziative
promosse dal mondo del Terzo settore regionale.
La Newsletter è composta da sezioni fisse, a cura della
redazione del Servizio Comunicazione e Documentazione, e
da spazi a composizione variabile, che ciascuna associazione
potrà riempire a seconda dell’ampiezza e della portata delle
notizie relative al proprio progetto che si intende comunicare.
Le parti fisse a cura dell’Assemblea legislativa conterranno
alcune informazioni relative al progetto - che cos’è, finalità,
cenno all’argomento di quello specifico numero.
Questa sezione avrà una struttura costante. Potranno variare il
numero delle righe in funzione della coincidenza o meno con
altre iniziative su quello specifico argomento.
12
Questo box contiene informazioni relative
alla Redazione (chi scrive); il collegamento ai numeri già
pubblicati e il collegamento al modulo di iscrizione alla news
letter.
Il secondo box,
invece, permette
di collegarsi
direttamente
al sito web
dell’Assemblea
legislativa per
conoscere questo
e gli altri progetti
di cittadinanza attiva promossi dall’Assemblea stessa. Il link al
sito web dell’Associazione che sta curando quello specifico
numero ed anche link a pagine di approfondimento relative al
tema trattatato ritenuti importanti per facilitarne la comprensione.
13
Le parti variabili, a cura della singola Associazione, dovranno
rispettare la cosidetta struttura a “piramide rovesciata”, quindi
anziché partire dal dire chi si è, cosa si fa, e in che modo,
l’indicazione è di partire dal diritto che si è scelto di trattare,
dal come lo si fa, per dire solo successivamente chi si è e a chi
ci si rivolge.
Come = le attività promosse dall’Associazione per affermare
quel diritto. Mostrare una o alcune delle proprie esperienze,
attività concrete, attraverso i volti di chi è coinvolto, le voci dei
protagonisti, i sentimenti, le idee, le speranze, soffermandosi sui
risultati ottenuti;
Chi = chi è l’associazione, la sua storia, le ragioni del suo
impegno;
Cosa
Come
Chi
A chi
A chi = a chi ci si rivolge. Presentare a chi ascolta un invito
alla cittadinanza attiva, anche attraverso la presentazione della
associazione e delle sue diramazioni territoriali.
La struttura della parte variabile è quella di una tabella a due
colonne e due righe:
home page: ognuno dei “pulsanti” è composto da
un’immagine evocativa del contenuto, un titolo e alcune righe
introduttive del contenuto della pagina interna
Indipendentemente dall’argomento e dal linguaggio scelto i
punti da esplodere saranno:
Cosa = il diritto che andiamo ad affrontare.Riflettere sui diritti
per i quali ci si batte e si realizzano specifiche esperienze
(formulare a modo proprio la definizione di ‘diritti alla salute,
alla cultura, alla informazione’ ecc. , mostrare come e perché
oggi sia importante occuparsene, ecc.);
14
15
pagina interna: conterrà l’esplosione dei punti Cosa, Come,
Chi, A chi; potrà essere sviluppata anche con linguaggio
multimediale (filmati, galleria fotografica ecc.) ferma restando l
’obbligatorietà di una seppur minima parte testuale
Indicazioni generali
L’obiettivo del percorso è far conoscere la propria esperienza
e sensibilizzare i cittadini, indipendentemente dal livello
culturale, sociale o dalla professione svolta, sul tema dei diritti.
Per facilitare la lettura anche ai non addetti ai lavori, sarà
necessario tenere presente alcune indicazioni.
Contenuti
La completezza informativa sarà assicurata dalla possibilità di
integrare il prodotto con approfondimenti di carattere testuale e
multimediale (allegati di testo, video, foto, etc).
Ciascun approfondimento dovrà avere un titolo e un breve
sottotitolo 3-4 righe) che sarà riportato nella Newsletter.
Per gli approfondimenti sarà possibile fornire anche link al sito
dell’associazione o allegare file in formato pdf o simili.
16
• Linguaggio: è opportuno utilizzare un linguaggio semplice e
chiaro, evitare l’eccesso di tecnicismo, di termini di origine
straniera (a meno che non siano di uso corrente) o di
acronimi di difficile comprensione
• Libertà e parole: non saranno accolti contenuti ostili,
oltraggiosi o illeciti, né l’utilizzo di un linguaggio che
inciti all’odio o alla violenza, che violi la privacy o rischi
di arrecare danno a cose o persone. Evitare quindi testi
fuorvianti o che rimandano a messaggi pubblicitari o a
finalità private che prescindano dalle finalità statutarie
dell’associazione e dalle finalità dell’Istituzione
• Le prime righe: a inizio lettura l’attenzione dell’utente è
massima, quindi è preferibile che le prime 3/5 righe siano
tali da catturare l’attenzione di chi legge, invitandolo ad
approfondire la lettura o a compiere un’azione diversa (ad
esempio, cliccare sul link che rimanda alla pagina interna o
a un sito esterno)
• Le righe successive: hanno una funzione più ausiliaria (ma
non per questo meno importante) perché consentono di
aggiungere informazioni più puntuali
• Senza eccedere: il peso complessivo non deve essere
17
eccessivo (max 30/40 kb), comprese le eventuali immagini
in formato jpeg. Una newsletter può essere letta in qualsiasi
momento (anche da cellulare) e rimane nella casella di
posta fino a quando non viene eliminata..
In via generale, si chiede di:
• inserire solo ed esclusivamente contenuti originali che siano
chiari e concisi (il segreto per annoiare è dire tutto, Voltaire),
soprattutto utili ai destinatari di riferimento
• nominare le cose con il loro nome: titoli, sottotitoli, link,
descrizioni, didascalie, vanno curati con attenzione
• se si inseriscono link a siti esterni, assicurarsi che funzionino
e che i contenuti siano aggiornati
Multimedialità e web
Per rendere più efficace il messaggio, l’elaborato dovrà
essere corredato di immagini. Le immagini dovranno essere
esemplificative dell’argomento trattato e rispettose della
normativa sul diritto d’autore e sulla tutela dei minori.
La legge sulla privacy non definisce in maniera chiara come
gestire le foto sul web, non ci dice se sia o meno necessario il
consenso dell’interessato. In via generale, la legge 633/41,
all’articolo 96, dice: “Non occorre il consenso di una
persona ritratta quando la riproduzione [..] è collegata a
fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltesi in
pubblico.
Il consenso scritto è sempre necessario quando le immagini
utilizzate riguardano dei minori
Le immagini devono essere nel formato jpg di buona qualità
preferibilmente già ottimizzate per la pubblicazione sul web e
18
non devono essere eccessive in termini quantitativi, nel caso è
preferibile optare per una “galleria-album” fotografico.
I video, da realizzarsi nei formati normalmente accettati da
youtube, dovranno avere lunghezza non superiore ai 10 minuti,
anche se sarebbero preferibili “pillole” di massimo 3-4 minuti
ciascuna.
Vincoli per l’accessibilità
Non sarà possibile:
• usare background diverso dal bianco;
• scrivere testo di colore bianco;
• usare immagini come sfondo, né di pagina nè di tabella, o
limitarle a sezioni non determinanti per la comprensione del
messaggio (alcuni client non le visualizzano);
• includere popup
Impegno e responsabilità
L’intento dell’Assemblea legislativa è quello di fornire
informazioni aggiornate, precise e corrispondenti al vero.
L’Assemblea non si assume alcuna responsabilità in caso di
inesattezze od errori, eventualmente anche presenti in siti esterni
cui sia possibile accedere tramite link.
Eventuali errori potranno essere modificati, integrati o rivisti da
parte dell’Assemblea legislativa senza obbligo di preavviso.
I compiti reciproci
Le Associazioni nel rispetto dei tempi e delle modalità di
seguito specificati procederanno in autonomia, con tutoraggio
19
a distanza da parte del personale dell’Assemblea, alla
realizzazione del prodotto.
Trenta giorni prima dell’uscita della Newsletter, le associazioni
dovranno:
• condividere col personale dell’Assemblea il fac-simile del
prodotto
• approtare le eventuali modifiche, correttivi o integrazioni
(immagini, link e approfondimenti ai temi trattati)
• collaborare alla predisposizione di una mailing list tematica
• invitare soci e simpatizzanti ad iscriversi
• inviare la newsletter ai propri iscritti
• collaborare alla promozione sui media locali di ciascun
territorio attraverso la redazione di un comunicato stampa
I materiali definitivi dovranno pervenire all’Assemblea almeno
15 giorni prima della data prevista per l’invio della newsletter.
L’Assemblea legislativa svolgerà una funzione di coprogettazione, tutoraggio e accompagnamento on e offline
nella elaborazione e realizzazione del prodotto, supportando
le associazioni nella redazione e revisione dei testi, e
occupandosi della parte grafica, della implementazione dei
contenuti e dell’invio.
Tempi
Il calendario di uscita delle singole Newsletter verrà definito di
comune accordo con le associazioni partecipanti in occasione
del primo incontro del gruppo di lavoro.
La Newsletter avrà cadenza quindicinale (prima uscita metà
marzo, seconda uscita fine marzo, etc.. con breve pausa in
agosto)
20
Il progetto dovrebbe concludersi indicativamente entro aprile
2012.
Comunicazione
I materiali, gli aggiornamenti e le ultime novità sul progetto
saranno pubblicati sulla homepage del sito dell’Assemblea
legislativa nella sezione Primo Piano e nella sezione dedicata
al percorso (Cittadinanza attiva – I nuovi media al servizio del
cittadino).
Le attività di promozione e comunicazione saranno finalizzate
a promuovere il ruolo dell’associazionismo come espressione di
impegno sociale e di autogoverno della società civile. L’intento
sarà quello di costruire una rappresentazione rispettosa delle
diverse realtà partecipanti al percorso, dei diversi orientamenti
ed idee, e di raggiungere un pubblico ampio e differenziato.
In questa prospettiva, le associazioni coinvolte saranno
chiamate ad assicurare ampia comunicazione e diffusione
al progetto – in ogni sua fase - attraverso i propri canali (siti,
newsletter, strumenti cartacei) o eventuali canali esterni. Nella
comunicazione le associazioni dovranno astenersi dal veicolare
notizie o informazioni che possano pregiudicare, in qualunque
modo, l’immagine e il patrimonio dell’Istituzione regionale.
L’Assemblea legislativa è proprietaria esclusiva del logo e dei
materiali del progetto, è pertanto fatto divieto di farne uso
senza la preventiva autorizzazione da parte dell’Istituzione.
21
Protagoniste del percorso sono le 23 associazioni del Terzo
settore regionale (associazioni di promozione sociale,
cooperative sociali, organizzazioni di volontariato) a diverso
titolo impegnate nella promozione e tutela dei diritti delle
persone, degli animali e dell’ambiente che hanno risposto
positivamente alla “chiamata pubblica” dell’Assemblea
legislativa.
Diritto alla cittadinanza
Associazione Orlando di Bologna
Associazione culturale di donne, approfondisce e realizza temi
e azioni per valorizzare la soggettività femminile/di genere.
UISP – Comitato regionale Emilia-Romagna
L’Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti) è l’associazione di sport
per tutti che ha l’obiettivo di estendere il diritto allo sport a tutti i
cittadini.
Diritti di Partecipazione
Le protagoniste
22
Servizi per il volontariato di Modena
Associazione di volontariato, vi aderiscono Organizzazioni
di Volontariato, Consulte e Coordinamenti del Volontariato
Sociale, della provincia di Modena che si sono associate per
promuovere e sostenere il volontariato.
23
Diritto al lavoro
ACLI Emilia-Romangna
Associazione popolare, opera per allargare i confini della
solidarietà, della pace e dei diritti umani, fornendo aiuto, difesa
e assistenza ai lavoratori e a quanti si trovano in una situazione
di emarginazione e di bisogno.
Associazione culturale Da zero all’infinito - Percorsi di
comunicazione
Associazione culturale si occupa di problemi inerenti alla
formazione, alla crescita e alla relazione fra le generazioni
attraverso la sperimentazione di percorsi di comunicazione che
consentano il confronto fra le persone di diverse generazioni
al di fuori dei tradizionali contesti nei quali agiscono ruoli e
appartenenze codificati.
Diritto all’informazione
Diritto all’istruzione
UNICEF – Comitato provinciale di Bologna
Organizzazione mondiale per la tutela dei diritti e delle
condizioni di vita dell’infanzia e dell’adolescenza che lavora
in 156 Paesi in via di sviluppo. Mobilita risorse, consenso
e impegno per contribuire al soddisfacimento dei bisogni di
base e delle opportunità di vita di ogni bambino, ragazzo e
adolescente ed esplica la propria azione attraverso programmi
e progetti di sviluppo umano concordati e realizzati con le
istituzioni pubbliche e le organizzazioni e associazioni locali,
nel totale rispetto delle diversità culturali e con particolare
favore per coloro che sono svantaggiati per ragioni legate
al sesso, alla condizione sociale, all’appartenenza etnica o
religiosa.
Associazione Crescere con la sindrome di Turner e altre
Malattie Rare
Organizzazione di volontariato, persegue finalità di solidarietà
sociale, in particolare acquisendo e diffondendo informazioni
sulla sindrome di Turner e altre patologie con problemi legati
alla crescita e allo sviluppo fisico e psicologico.
Università Primo Levi
Ente non commerciale con finalità non lucrativa, opera per
promuovere la più ampia diffusione della cultura, il pieno
sviluppo della personalità dei cittadini e favorire l’inserimento
delle persone anziane nella vita socio-culturale delle comunità
di riferimento.
Altroconsumo
Associazione di consumatori, indipendente e senza fini di
lucro, opera con l’obiettivo di fornire informazione e tutela ai
consumatori.
Gruppo Esperantista Bolognese “Achille Tellini – 1912”
Associazione apolitica e apartitica si propone di collaborare
alla diffusione della lingua internazionale Esperanto, una
lingua nata per superare la barriera delle lingue e favorire la
comprensione fra le persone.
24
25
Diritto alla proprietà
Diritto alla privacy
Coop. sociale Giolli
Centro di ricerca e sperimentazione teatrale dei metodi Boal
e Freire, opera con l’intento di contribuire, attraverso l’uso
prioritario del Teatro dell’Oppresso, alla liberazione individuale
e collettiva da ogni forma di oppressione, comunque si mostri e
giustifichi; sia essa violenza diretta, strutturale o culturale, fisica,
verbale o psicologica, dichiarata o latente.
Associazione socio-culturale “Giovanni Falcone”
Associazione di volontari gestisce l’omonimo Centro socioculturale di Riale – Bologna, con l’obiettivo di creare un luogo
di ricreazione ed aggregazione fra generazioni. Opera
per trasmettere la memoria storica e i valori che hanno fatto
crescere la nostra società.
Diritto alla salute
Diritto alla giustizia
Associazione Amici di Piazza Grande
Associazione fondata dalle persone senza fissa dimora di
Bologna, lavora nell’ambito della marginalità e dell’esclusione
sociale ponendosi come il luogo dove i cittadini svantaggiati
si organizzano per realizzare le più differenti modalità di
intervento sui problemi dell’emarginazione.
Associazione Avvocato di strada Onlus
Organizzazione di volontariato, opera con l’obiettivo
fondamentale di tutelare i diritti delle persone senza dimora,
garantendo a costoro un apporto giuridico qualificato e
gratuito.
Associazione Trama di terre - Centro interculturale delle donne
Nata dall’incontro di donne native e migranti; l’associazione
si pone quale luogo di elaborazione culturale per la
valorizzazione, il riconoscimento e la diffusione delle culture
prodotte da donne di diverse provenienze.
26
AGEOP Ricerca Onlus
Associazione costituita per fini di solidarietà, opera allo
scopo di promuovere ogni tipo di iniziativa volta a migliorare
l’assistenza e la cura nei pazienti in età pediatrica affetti da
malattia oncoematologica.
Fondazione ANT Italia Onlus
Associazione nazionale per lo studio e la cura dei tumori solidi,
opera con lo scopo di offrire assistenza gratuita a domicilio ai
sofferenti di tumore e alle loro famiglie. Il “Credo” dell’ANT e
di tutti i suoi operatori è l’EUBIOSIA (dal greco antico, “buona
vita”), la vita debba essere vissuta con dignità dal primo
all’ultimo respiro.
AUSER Emilia-Romagna
Associazione nata su iniziativa del Sindacato dei pensionati
(Spi Cgil) e della Cgil; è formata dalla libera adesione di
uomini e donne uniti da una condivisa Carta dei Valori e da
un obiettivo strategico: contribuire a qualificare la vita delle
comunità, mettendo le persone al “centro di tutte le azioni
27
sociali”, costruendo reti di rapporti, organizzando risposte
concrete ai bisogni espressi dai singoli e dalle comunità
e mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie
competenze.
Libertà di circolazione e soggiorno
Associazione ARCI
Associazione di promozione sociale che trova le proprie
radici nelle esperienze della solidarietà mutualistica della
fine del XIX secolo e nella capacità dei cittadini di autoorganizzarsi per soddisfare i propri bisogni perseguendo
interessi e obiettivi pubblici. Ha come ‘mission’ l’affermazione
e la tutela del processo di partecipazione democratica
attraverso la promozione di tutte le forme di aggregazione e
associazionismo civile.
Diritto alla sostenibilità ambientale
A.D.A. Onlus Associazione Donne Ambientaliste
Associazione culturale per la diffusione delle tematiche
ambientali, è nata dall’incontro di donne impegnate a vario
titolo, per professione o per passione, nella tutela della natura e
nell’’educazione ambientale.
pubblici e non, che perseguono iniziative non rispettose della
salute dell’ambiente.
L’Altra Babele
Associazione per la rappresentanza degli studenti universitari
all’interno degli organi accademici e per l’organizzazione
di iniziative in ambito culturale e sociale, si occupa anche
di progetti riguardanti la città di Bologna e della zona
universitaria, dialogando con i vari attori sociali e istituzionali
per l’analisi delle criticità e l’individuazione di soluzioni
concrete.
Diritto di petizione
LAV Lega Antivivisezione Onlus
Organizzazione non lucrativa di finalità sociale, riconosciuta
come Ente Morale, si batte contro ogni forma di sfruttamento
e violenza sugli animali umani e non umani, sull’ambiente e
gli ecosistemi, per il rispetto del diritto alla vita di ogni essere
vivente.
Sezione Provinciale di Bologna dell’Associazione Medici per
l’Ambiente - ISDE Italia
Associazione affiliata a ISDE International Society of Doctors for
the Environment, opera per stimolare l’impegno dei medici per
la salvaguardia dell’ambiente sia in quanto medici che abitanti
della terra. Interviene con vari strumenti contro i soggetti,
28
29
Percorsi di cittadinanza è un progetto promosso
dall’Assemblea legislativa per la diffusione della
cultura dei diritti e della cittadinanza attiva sul
terrirorio regionale.
Pagina di stampa
Pagina 1 di 1 1 vai a:Fatto Diritto Dispositivo
Sentenza 370/2003
Giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CHIEPPA - Redattore DE SIERVO
Udienza Pubblica del 17/06/2003 Decisione del 17/12/2003
Deposito del 23/12/2003 Pubblicazione in G. U. 31/12/2003
Norme impugnate:
Massime:
28166 28167 28168 28169 28170 28171 Atti decisi:
N. 370
Sentenza 17 - 23 dicembre 2003
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Riccardo CHIEPPA; Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA,
Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano
VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002»,
promossi con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, notificati il 22, il 27 e il
26 febbraio 2002, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 1° e l'8 marzo successivi ed iscritti ai nn. 10,
12, 23 e 24 del registro ricorsi 2002.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 17 giugno 2003 il Giudice relatore Ugo De Siervo;
uditi gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana,
Giandomenico Falcon per le Regioni Emilia-Romagna e Umbria e l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorsi iscritti rispettivamente al n. 10 del 2002 (notificato il 22 febbraio 2002 e depositato il 28
febbraio 2002), al n. 12 del 2002 (notificato il 22 febbraio 2002 e depositato il 1° marzo 2002), al n. 23
del 2002 (notificato il 27 febbraio 2002 e depositato l'8 marzo 2002) e al n. 24 del 2002 (notificato il 26
febbraio 2002 e depositato l'8 marzo 2002) del registro ricorsi, le Regioni Marche, Toscana, EmiliaRomagna e Umbria, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n.448
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002),
http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do[13/03/2012 11.23.49]
Pagina di stampa
censurano, tra l'altro, l'art. 70, recante «Disposizioni in materia di asili nido», per violazione degli artt.
117, 118 e 119 della Costituzione.
2. - La Regione Marche censura i commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8 dell'art. 70 per violazione degli artt. 117, 118
e 119 della Costituzione.
La ricorrente lamenta innanzitutto che il combinato disposto dei commi 1, 3, 4 ed 8, dell'art. 70, nel
prevedere l'istituzione di un fondo settoriale di finanziamento degli asili nido, violerebbe il riparto delle
competenze legislative definite dall'art. 117 della Costituzione. La disciplina degli asili nido, infatti, non
essendo riconducibile alle materie elencate dai commi secondo e terzo della citata norma costituzionale,
dovrebbe ritenersi attribuita alla potestà legislativa residuale delle Regioni, in quanto facente parte della
materia della assistenza. Sarebbe altresì violato l'art. 118 della Costituzione, in quanto l'attribuzione di
funzioni amministrative al livello centrale operata dalla norma non troverebbe giustificazione né in
esigenze di carattere unitario, né nei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza che,
nell'attuale sistema costituzionale, giustificano ogni allocazione di funzioni amministrative.
La disposizione censurata, inoltre, nella parte in cui prevede l'istituzione di un fondo statale a
destinazione vincolata per la costruzione e gestione degli asili nido e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro,
violerebbe l'autonomia finanziaria di entrata e di spesa riconosciuta alle Regioni dall'art. 119 della
Costituzione, il quale, di regola, non ammetterebbe fondi statali o risorse aggiuntive a destinazione
vincolata.
La Regione Marche censura inoltre il comma 2 dell'art. 70, "se ed in quanto si ritenga produttivo di un
qualche effetto giuridico". Tale norma, nel ricondurre gli asili nido tra le competenze fondamentali dello
Stato, delle Regioni e degli enti locali, violerebbe il sistema delle competenze normative e
amministrative definito dagli artt. 117 e 118 della Costituzione.
La ricorrente impugna infine il comma 6, che stabilisce che le spese per la partecipazione alla gestione
dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei
datori di lavoro, nella misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale
disposizione contrasterebbe con l'art. 117, secondo comma lettera e ) e quarto comma, nonché con
l'art. 119, primo e secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non esclude che la deducibilità
delle spese si possa riferire a tributi diversi da quelli statali, e quindi consente l'applicazione
dell'agevolazione fiscale anche ai tributi regionali e locali. La norma censurata, infatti, non sarebbe
riconducibile alla competenza statale in materia di principi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario di cui all'art. 119, secondo comma, della Costituzione.
3. - La Regione Toscana impugna anch'essa, con analoghe motivazioni, i commi 1, 3, 4 ed 8, dell'art. 70
della legge n. 448 del 2001, per violazione dell'art. 119 della Costituzione e dell'autonomia finanziaria di
entrata e di spesa da esso riconosciuta alle Regioni.
Impugna inoltre il comma 2 dell'art. 70 per violazione dell'art. 117 della Costituzione, poiché la materia
degli asili nido e, in generale, dei servizi sociali rientrerebbe nell'ambito della potestà legislativa
residuale delle Regioni.
La Regione Toscana, infine, censura il comma 5 dell'art. 70, che consente allo Stato e agli enti pubblici
nazionali di istituire, nell'ambito dei propri uffici, dei micro-nidi, quali strutture per la cura e l'assistenza
dei figli dei dipendenti, disponendo che gli standard minimi organizzativi di tali strutture siano definiti
in sede di Conferenza unificata.
Tale previsione, nella parte in cui sottrae le suddette strutture alla normativa regionale prevista per tutti
gli asili nido, violerebbe l'art. 117, quarto comma, della Costituzione.
4. - Le Regioni Emilia-Romagna ed Umbria, con argomentazioni tra loro pressoché identiche,
sostengono l'illegittimità costituzionale dell'art. 70 della legge n. 448 del 2001 che, istituendo un
apposito fondo statale, gestito dal Ministero del lavoro da ripartire annualmente fra le Regioni,
contrasterebbe, oltre che con l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, anche con l'art. 119, quarto
comma, il quale prevede che le funzioni ordinarie attribuite alle Regioni e agli enti locali siano
integralmente finanziate dallo Stato.
In particolare, il comma 2, della disposizione impugnata, definendo come "competenze fondamentali
http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do[13/03/2012 11.23.49]
Pagina di stampa
dello Stato, delle Regioni e degli enti locali" gli asili nido, violerebbe l'art. 117, secondo comma lettera
p ), il quale attribuisce alla competenza esclusiva della legge statale la definizione delle "funzioni
fondamentali" con esclusivo riferimento a quelle dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane.
Quest'ultima norma censurata, infine, lederebbe le competenze legislative riconosciute alle Regioni
dall'art. 117, quarto comma, della Costituzione.
5. - Si è costituito in ciascuno dei giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, secondo la quale le censure proposte dalle Regioni sarebbero
infondate. La disciplina degli asili nido, infatti, data la loro "particolarissima valenza", non potrebbe
essere ricompresa tra le materie di competenza delle Regioni e degli enti locali, ma rientrerebbe tra
quelle affidate alla legislazione esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m ),
della Costituzione, relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. La norma censurata, inoltre,
sarebbe conforme all'art. 119, quarto comma, della Costituzione.
La difesa erariale, infine, nella memoria di costituzione depositata nel giudizio introdotto dalla Regione
Umbria, sostiene che la materia in questione rientrerebbe nell'ambito di quell'interesse nazionale che è
sotteso alla disciplina del Titolo V della Costituzione, "come limite, implicito ma imprescindibile di cui si
deve tener conto al fine di valutare" la sussistenza del potere statale di intervenire per assicurare i
diritti primari dei cittadini.
6. - Nelle memorie depositate in prossimità dell'udienza, le Regioni Emilia-Romagna e Umbria, con
analoghe argomentazioni, confutano le eccezioni prospettate dalla difesa erariale. In particolare,
sostengono che la pretesa riconducibilità della disciplina alla competenza statale in materia di "livelli
essenziali delle prestazioni" di cui alla lettera m ) dell'art. 117, secondo comma, Cost., sarebbe
palesemente infondata, dal momento che nella disposizione impugnata non si troverebbe nulla che sia
rivolto a determinare il livello essenziale del servizio "asilo nido", né che abbia una funzione anche
lontanamente corrispondente.
Anche la Regione Marche, in prossimità dell'udienza, ha depositato una memoria nella quale ribadisce
che la disciplina degli asili nido non può essere ricondotta a nessuna delle materie elencate nel primo e
nel secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, risultando dunque ricompresa negli ambiti di
legislazione residuale regionale. Al riguardo, la ricorrente ritiene che gli asili nido debbano essere
considerati parte della materia dell'assistenza sociale. Tale conclusione sarebbe supportata dalla
legislazione nazionale, dalla legislazione regionale, dalla stessa giurisprudenza di questa Corte (sentenze
n. 139 del 1985 e n. 319 del 1983); e sul fatto che l'ambito disciplinare dei servizi sociali debba essere
ritenuto afferente alla competenza residuale delle Regioni, come sostenuto dalla dottrina, non
potrebbero sussistere dubbi interpretativi di sorta. Né a sostegno della competenza legislativa dello
Stato potrebbe invocarsi il titolo di legittimazione dei "livelli essenziali delle prestazioni" di cui all'art.
117, secondo comma, lettera m ), Cost. La ricorrente, con ampio supporto di dottrina e riferendosi alle
due sentenze di questa Corte in materia (n. 88 del 2003 e n. 282 del 2002), osserva che la disposizione
impugnata, lungi dal dettare una disciplina sul contenuto essenziale del diritto alla fruizione del servizio
"asilo nido", conterrebbe norme sul finanziamento degli oneri che derivano dall'istituzione di detto
servizio, con ciò invadendo illegittimamente la competenza legislativa spettante alle Regioni.
Quanto alla violazione dell'art. 118 Cost., la Regione Marche ribadisce che l'attribuzione a livello
centrale delle funzioni amministrative di cui alla disposizione impugnata, non troverebbe alcuna
giustificazione né nelle esigenze di esercizio unitario né tanto meno nei principi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza. Afferma inoltre, che lo Stato non sarebbe comunque dotato della
competenza legislativa per allocare le funzioni amministrative, se non nelle materie di legislazione
esclusiva.
Sulla violazione dell'art. 119 Cost., la ricorrente insiste sulla inammissibilità di un fondo statale destinato
agli asili nido, dal momento che la nuova disposizione costituzionale ha tipizzato le fonti di entrata delle
Regioni e degli enti locali prevedendo solo due tipi di trasferimento da parte dello Stato: il fondo
perequativo senza vincoli di destinazione; le risorse aggiuntive e gli interventi speciali, assegnati come
trasferimenti a carattere selettivo e non a tutti gli enti del medesimo livello istituzionale. In nessuna di
tali figure potrebbe in alcun modo rientrare il fondo previsto dalla disposizione impugnata.
Infine, con specifico riferimento al comma 6 dell'art. 70, censurato per la parte in cui si riferisce anche
http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do[13/03/2012 11.23.49]
Pagina di stampa
a tributi regionali e locali, la Regione Marche evidenzia come nel nuovo quadro delle competenze
costituzionali al legislatore statale spetti soltanto la competenza esclusiva sul "sistema tributario dello
Stato" e quella sui principi fondamentali per il coordinamento del sistema tributario complessivo.
Dunque allo Stato non sarebbe consentita l'istituzione diretta di esenzioni a tributi regionali e locali, ma
forse soltanto la previsione del potere regionale di stabilire tali esenzioni; da ciò, la violazione sia
dell'art. 117 che dell'art. 119 Cost., sotto il profilo della lesione dell'autonomia di entrata della Regione.
Anche l'Avvocatura dello Stato, nel giudizio introdotto dalla Regione Marche (ric. n. 10 del 2002), ha
presentato una memoria nella quale si limita a ribadire quanto già dedotto nell'atto di costituzione e
conclude per la piena riconducibilità della disciplina impugnata all'art. 117, secondo comma, lettera m ),
e all'art. 119, quarto comma, Cost.
<
Considerato in diritto
1. - Le Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna ed Umbria, nell'impugnare numerose disposizioni
della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2002), censurano, tra l'altro, l'art. 70 di tale legge (Disposizioni in materia
di asili nido).
Per ragioni di omogeneità di materia, la trattazione della questione di costituzionalità indicata viene
separata da quella delle altre, sollevate con i medesimi ricorsi, oggetto di distinte decisioni.
L'art. 70, al comma 1, istituisce un fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il comma 2 qualifica poi gli asili nido come strutture volte a "garantire la formazione e la socializzazione
delle bambine e dei bambini" dai tre mesi ai tre anni e definisce le funzioni ad essi inerenti come
"competenze fondamentali dello Stato, delle Regioni e degli enti locali".
Il comma 3 dispone che il fondo speciale venga ripartito annualmente tra le Regioni, sentita la
Conferenza unificata, con decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia.
Il comma 4 stabilisce che le Regioni, "nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle
aggiuntive" costituite appunto dal Fondo, ripartiscono le risorse finanziarie tra i Comuni che ne fanno
richiesta per la costruzione e la gestione degli asili nido e dei micro-nidi nei luoghi di lavoro.
Il comma 5 consente alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali di istituire
nell'ambito dei propri uffici, dei micro-nidi quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei
dipendenti, e riserva la definizione degli standard minimi organizzativi alla Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).
Il comma 6 dispone inoltre che le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei
luoghi di lavoro sono deducibili dalle imposte sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro, nella misura
determinata con decreto da emanarsi dal Ministro dell'economia.
Il comma 7 consente alla Cassa depositi e prestiti di concedere ai Comuni, anche in deroga ai limiti di
indebitamento previsti, i mutui necessari per il finanziamento della costruzione degli asili nido.
Infine, il comma 8 stabilisce la dotazione del fondo istituito dal comma 1, per gli anni 2002, 2003, 2004,
nonché le modalità per la determinazione di tale dotazione a decorrere dall'anno 2005.
2. - Tutte le Regioni ricorrenti censurano l'art. 70 della legge n. 448 del 2001 nella parte in cui prevede
l'istituzione di un fondo a destinazione vincolata, ritenendo tale disposizione in contrasto con l'art. 117,
quarto comma, della Costituzione, in quanto disporrebbe in ambiti affidati alla potestà legislativa
residuale delle Regioni, nonché con l'art. 119 della Costituzione, il quale non consentirebbe la creazione
http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do[13/03/2012 11.23.49]
Pagina di stampa
di fondi statali a destinazione vincolata.
La Regione Marche lamenta, inoltre, la violazione dell'art. 118 della Costituzione in quanto l'attribuzione
di funzioni amministrative allo Stato non troverebbe alcuna giustificazione nei principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
Tutte le ricorrenti censurano specificamente anche il comma 2 dell'art. 70, nella parte in cui riconosce
"funzioni fondamentali" in materia di asili nido allo Stato, oltre che alle Regioni e agli enti locali per
violazione dell'art. 117, quarto comma, della Costituzione. La Regione Marche censura tale norma anche
per contrasto con l'art. 118 della Costituzione.
La Regione Toscana impugna altresì il comma 5 dell'art. 70, in relazione all'art. 117 della Costituzione,
nella parte in cui demanda alla Conferenza unificata la definizione degli standard minimi organizzativi
dei micro-nidi nei luoghi di lavoro istituiti dalle amministrazioni statali e degli enti pubblici, in quanto tale
materia sarebbe riservata alla potestà legislativa residuale delle Regioni.
La Regione Marche, infine, censura anche il comma 6 dell'art. 70 per violazione dell'art. 117, secondo
comma, lettera e ) e quarto comma, nonché dell'art. 119, commi primo e secondo, della Costituzione,
nella parte in cui non esclude che la deducibilità delle spese di partecipazione alla gestione dei micronidi e dei nidi nei luoghi di lavoro, si possa riferire a tributi diversi da quelli statali.
Deve essere precisato che le censure mosse dalle Regioni Emilia-Romagna e Umbria, per quanto
formalmente riferite all'intero articolo 70, tuttavia, in considerazione del loro effettivo contenuto, devono
ritenersi limitate ai commi 1, 2 e 3.
Considerata la loro sostanziale identità, i quattro ricorsi, per la parte relativa all'art. 70 della legge n.448
del 2001, vanno riuniti per essere trattati congiuntamente e decisi con un'unica sentenza.
3. - Appare necessario, in via preliminare, individuare la riferibilità della disciplina in tema di asili nido
alle categorie utilizzate nell'art. 117 della Costituzione per definire le diverse competenze legislative di
Stato e Regioni.
La più risalente disciplina legislativa statale configurava gli asili nido come servizi aziendali di carattere
sanitario ed assistenziale a favore delle madri che lavoravano nelle maggiori aziende industriali e
commerciali. La stessa creazione dei primi asili nido pubblici a livello territoriale era finalizzata a
conseguire "in ogni centro industriale l'istituzione di un asilo-nido aperto ai figli di tutte le donne
costrette per qualsiasi genere di lavoro ad assentarsi dalla casa ed ubicato in modo che le madri
(potessero) agevolmente e senza perdita di tempo recarvisi per l'allattamento" (art. 137, secondo
comma, del regio decreto 15 aprile 1926, n. 718 che approva il regolamento per l'esecuzione della
legge 10 dicembre 1925, n. 2277 sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia).
Solo nel dopoguerra, in presenza di profonde trasformazioni economiche, sociali e di costume, gli asili
nido divengono progressivamente un vero e proprio servizio sociale a favore dell'infanzia e della
famiglia, aperto tendenzialmente alla totalità della popolazione.
La legge 6 dicembre 1971, n. 1044 (Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il
concorso dello Stato), all'art. 1, secondo comma, definisce come "servizio sociale di interesse pubblico"
l'assistenza negli asili nido ai bambini fino a tre anni, ma individua ancora come scopo di tali strutture
quello "di provvedere alla temporanea custodia dei bambini per assicurare una adeguata assistenza alla
famiglia e anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di
sicurezza sociale".
Successivamente, peraltro, diverse leggi delle Regioni e delle Province autonome - cui l'art. 6 della legge
n. 1044 del 1971 demanda la fissazione dei criteri per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili
nido - hanno riconosciuto a tali istituzioni anche funzioni educative, al tempo stesso procedendo ad una
maggiore qualificazione del relativo personale (si vedano, ad esempio, tra le più significative, la legge
regionale della Toscana 2 settembre 1986, n. 47 recante "Nuova disciplina degli asili nido"; la legge
regionale della Liguria del 6 giugno 1988, n. 21 recante "Riordino e programmazione dei servizi sociali
della Regione Liguria"; la legge regionale dell'Umbria del 2 giugno 1987 n. 30 recante "Nuova disciplina
della istituzione e del funzionamento degli asili-nido"; nonché, più di recente la legge della Regione
Emilia-Romagna del 10 gennaio 2000, n. 1 recante "Norme in materia di servizi educativi per la prima
http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do[13/03/2012 11.23.49]
Pagina di stampa
infanzia"; e la legge della Regione Toscana del 26 luglio 2002, n. 32 recante "Testo unico della
normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro".
Conformemente a questa evoluzione, lo stesso art. 70, oggetto del presente giudizio, al comma 2,
definisce gli asili nido come "strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle
bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i
genitori".
Parallelamente a questo processo evolutivo delle finalità del servizio prestato, la realizzazione e la
gestione degli asili nido è stata essenzialmente affidata ai Comuni, sulla base di un piano annuale
predisposto dalle Regioni (legge n. 1044 del 1971, e legge 29 novembre 1977, n. 891 recanti "Norme
per il rifinanziamento del piano degli asili nido e modifica della legge istitutiva 6 dicembre 1971, n.
1044"). Al fine di consentire la realizzazione di tali strutture, è stato istituito presso il Ministero della
sanità, un apposito fondo speciale da ripartire tra le Regioni per la erogazione di contributi ai Comuni. A
questi ultimi, inoltre, sono state attribuite le funzioni amministrative relative agli asili nido prima svolte
dall'Opera nazionale per la maternità e l'infanzia (ONMI), in occasione del suo scioglimento (legge 23
dicembre 1975, n. 698, recanti "Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la
protezione della maternità e dell'infanzia"). In questa legislazione, oltre alla funzione di ripartizione dei
finanziamenti, viene attribuita alle Regioni anche una funzione di tipo programmatorio consistente nella
elaborazione del piano annuale degli asili nido, predisposto sulla base delle richieste dei Comuni, in cui
vengono fissate le priorità di intervento. È inoltre riconosciuta una funzione legislativa concernente la
determinazione dei "criteri generali per la costruzione, la gestione e il controllo degli asili-nido" (art. 6
della legge n. 1044 del 1971) e le "funzioni trasferite relativamente alla protezione ed all'assistenza alla
maternità ed infanzia in rapporto ai servizi sanitari ed assistenziali esistenti, coordinandole con
l'assistenza all'infanzia" (art. 4 della legge n. 698 del 1975).
Non mancano inoltre le disposizioni generali che operano il trasferimento delle funzioni amministrative
dallo Stato alle Regioni ad autonomia ordinaria, là dove gli asili nido debbono ritenersi ricompresi nelle
vaste nozioni di "servizi sociali" di cui agli artt. 17 e seguenti del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
(Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e agli artt. 128 e seguenti del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
In riferimento alla disciplina costituzionale precedentemente vigente, la giurisprudenza di questa Corte,
a più riprese, ha affermato che gli asili nido erano speciali servizi sociali di interesse pubblico,
riconducibili alla materia "assistenza e beneficenza pubblica" di cui al precedente art. 117 Cost. (si
vedano le sentenze n. 139 del 1985; n. 319 del 1983; n. 174 del 1981).
Più di recente, questa Corte, nella sentenza n. 467 del 2002, anche in considerazione della evoluzione
legislativa in materia e proprio sulla base dell'art. 70 in esame, ha affermato che "il servizio fornito
dall'asilo nido non si riduce ad una funzione di sostegno alla famiglia nella cura dei figli o di mero
supporto per facilitare l'accesso dei genitori al lavoro, ma comprende anche finalità formative, essendo
rivolto a favorire l'espressione delle potenzialità cognitive, affettive e relazionali del bambino". Pertanto,
pur negandosi l'inserimento degli asili nido nell'ambito delle vere e proprie istituzioni scolastiche, si è
rilevata "la assimilazione, ad opera della legislazione ordinaria, delle finalità di formazione e
socializzazione perseguite dagli asili nido rispetto a quelle propriamente riconosciute alle istituzioni
scolastiche".
4. - Su questa base, ed in riferimento al nuovo Titolo V della seconda parte della Costituzione,
caratterizzato - come ben noto - dalla individuazione espressa dei poteri legislativi dello Stato, vi è
anzitutto da escludere che la disciplina legislativa degli asili nido dettata dalla normativa in esame possa
spettare allo Stato sulla base del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, che enumera le
materie di esclusiva competenza legislativa dello Stato.
Né a ciò si può giungere, come pure sostiene la difesa erariale, in considerazione del potere esclusivo
dello Stato di determinare, ai sensi dell'art. 117, secondo comma lettera m ), della Costituzione, i "livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale": l'articolo 70 della legge n. 448 del 2001 non ha affatto le caratteristiche sostanziali
e formali che potrebbero farlo annoverare fra gli atti espressivi di questo potere di predeterminazione
normativa dei livelli essenziali (si vedano al riguardo le sentenze n. 88 del 2003 e n. 282 del 2002).
http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do[13/03/2012 11.23.49]
Pagina di stampa
Né, tanto meno, è invocabile - come pure sostiene l'Avvocatura dello Stato - la sussistenza di un
"interesse nazionale", che sarebbe "sotteso alla disciplina del Titolo quinto della Costituzione, come
limite, implicito ma imprescindibile, di cui tener conto al fine di disciplinare settori essenziali per
garantire i diritti primari dei cittadini". Una categoria giuridica del genere è infatti estranea al disegno
costituzionale vigente, come questa Corte ha rilevato, affermando che "l'interesse nazionale non
costituisce più un limite di legittimità, né di merito, alla competenza legislativa regionale" (sentenza n.
303 del 2003).
Neppure può essere accolta la tesi sostenuta dalle ricorrenti secondo la quale la disciplina concernente
gli asili nido sarebbe riconducibile alle materie che il quarto comma dell'art. 117 della Costituzione
attribuisce alla competenza legislativa "residuale" delle Regioni e, in particolare, alle materie
dell'assistenza e dei servizi sociali. Tale ricostruzione, che porterebbe ad escludere radicalmente ogni
possibilità di disciplina degli asili nido da parte del legislatore statale, non tiene conto dell'evoluzione
della legislazione in tema di asili nido, che ha progressivamente assegnato al servizio in esame anche
una funzione educativa e formativa, oltre che una funzione di tutela del lavoro, in quanto servizio volto
ad agevolare i genitori lavoratori.
In via generale, occorre inoltre affermare l'impossibilità di ricondurre un determinato oggetto di
disciplina normativa all'ambito di applicazione affidato alla legislazione residuale delle Regioni ai sensi
del comma quarto del medesimo art. 117, per il solo fatto che tale oggetto non sia immediatamente
riferibile ad una delle materie elencate nei commi secondo e terzo dell'art. 117 della Costituzione.
Per quel che attiene in particolare agli asili nido, per quanto già evidenziato in relazione alle funzioni
educative e formative riconosciute loro, nonché in considerazione della finalità di rispondere alle
esigenze dei genitori lavoratori, è indubbio che, utilizzando un criterio di prevalenza, la relativa disciplina
non possa che ricadere nell'ambito della materia dell'istruzione (sia pure in relazione alla fase prescolare del bambino), nonché per alcuni profili nella materia della tutela del lavoro, che l'art. 117, terzo
comma, della Costituzione, affida alla potestà legislativa concorrente; fatti salvi, naturalmente, gli
interventi del legislatore statale che trovino legittimazione nei titoli "trasversali" di cui all'art. 117,
secondo comma, della Costituzione.
L'art. 70 della legge n. 448 del 2001, dunque, facendo espresso riferimento alle funzioni educative e
formative riconosciute agli asili nido (comma 2), nonché in considerazione della finalità di "favorire la
conciliazione tra esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori" (comma 5), costituisce
indubbiamente esercizio di potestà legislativa concorrente, nell'ambito della quale il legislatore statale è
abilitato alla determinazione dei relativi principi fondamentali.
L'articolo in esame contiene inoltre alcune disposizioni in settori di sicura competenza esclusiva dello
Stato, come l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (comma 5) e il
sistema tributario dello Stato (comma 6).
5. - Sulla base di tali considerazioni, è possibile esaminare le singole censure proposte dalle Regioni
ricorrenti.
Vanno anzitutto accolte le censure delle ricorrenti relative al comma 2 dell'art. 70: appare, infatti,
estraneo e contraddittorio con l'art. 117 della Costituzione affermare che gli asili nido rientrino "tra le
competenze fondamentali dello Stato". Tale disposizione appare del tutto estranea al quadro
costituzionale sopra ricostruito; riferita alle funzioni amministrative, la disposizione contrasta con l'art.
118 della Costituzione e con il principio di sussidiarietà individuato da tale disposizione quale normale
criterio di allocazione di tali funzioni, che ne impone la ordinaria spettanza agli enti territoriali minori,
anche in considerazione della circostanza che la legislazione vigente in materia di asili nido già le
attribuisce ai Comuni e alle Regioni.
6. - Del pari va accolto il rilievo sollevato dalla Regione Toscana relativamente alla previsione, contenuta
nel comma 5 dell'art. 70, che - in relazione ai micro-nidi da realizzare nelle amministrazioni statali e
negli enti pubblici nazionali - prescrive che i relativi standard minimi organizzativi debbano essere
"definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".
Anche a questo specifico proposito, infatti, non possono non valere le considerazioni svolte sopra in
relazione alla molteplicità di ambiti materiali toccati dalla disciplina degli asili nido, da cui discende
l'impossibilità di negare la competenza legislativa delle singole Regioni, in particolare per la
http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do[13/03/2012 11.23.49]
Pagina di stampa
individuazione di criteri per la gestione e l'organizzazione degli asili, seppure nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dal legislatore statale.
7. - I maggiori rilievi sollevati dalle Regioni ricorrenti riguardano la creazione del fondo per gli asili nido
(comma 1); la determinazione delle modalità del riparto annuo ad opera del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali (comma 3); la ripartizione, da parte delle Regioni, delle risorse finanziarie tra i Comuni
operanti nel settore "nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al
comma 3" (comma 4); la quantificazione dell'ammontare del fondo (comma 8).
Le Regioni ricorrenti sostengono che queste disposizioni violerebbero l'art. 119 Cost., poiché
quest'ultimo non ammetterebbe "fondi statali o risorse aggiuntive a destinazione vincolata, ad eccezione
di quanto previsto dal comma quinto in relazione agli speciali interventi a favore di determinati Comuni,
Province, Città metropolitane e Regioni".
Questi rilievi sono fondati.
Occorre preliminarmente osservare che il decreto del Ministero del lavoro 11 ottobre 2002 (Istituzione
del fondo per gli asili nido) ha provveduto a ripartire tra le Regioni, per l'anno 2002, le risorse del fondo
istituito dall'art. 70 in esame, secondo i criteri indicati dall'art. 1, comma 2, dello stesso decreto.
Il meccanismo di finanziamento delineato dalla norma censurata, tuttavia, se era coerente con il
precedente assetto legislativo di cui alla legge n. 1044 del 1971 e alla legge n. 891 del 1977, non è più
utilizzabile a seguito dei rilevanti mutamenti introdotti dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della seconda parte della Costituzione).
Il nuovo art. 119 della Costituzione, prevede espressamente, al quarto comma, che le funzioni
pubbliche regionali e locali debbano essere "integralmente" finanziate tramite i proventi delle entrate
proprie e la compartecipazione al gettito dei tributi erariali riferibili al territorio dell'ente interessato, di
cui al secondo comma, nonché con quote del "fondo perequativo senza vincoli di destinazione", di cui al
terzo comma. Gli altri possibili finanziamenti da parte dello Stato, previsti dal quinto comma, sono
costituiti solo da risorse eventuali ed aggiuntive "per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e
la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei
diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio" delle funzioni, ed erogati in
favore "di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni".
Pertanto, nel nuovo sistema, per il finanziamento delle normali funzioni di Regioni ed Enti locali, lo Stato
può erogare solo fondi senza vincoli specifici di destinazione, in particolare tramite il fondo perequativo
di cui all'art. 119, terzo comma, della Costituzione.
Dal momento che l'attività dello speciale servizio pubblico costituito dagli asili nido rientra palesemente
nella sfera delle funzioni proprie delle Regioni e degli enti locali, è contraria alla disciplina costituzionale
vigente la configurazione di un fondo settoriale di finanziamento gestito dallo Stato, che viola in modo
palese l' autonomia finanziaria sia di entrata che di spesa delle regioni e degli enti locali e mantiene allo
Stato alcuni poteri discrezionali nella materia cui si riferisce.
Appare evidente che la attuazione dell'art. 119 Cost. sia urgente al fine di concretizzare davvero quanto
previsto nel nuovo Titolo V della Costituzione, poiché altrimenti si verrebbe a contraddire il diverso
riparto di competenze configurato dalle nuove disposizioni; inoltre, la permanenza o addirittura la
istituzione di forme di finanziamento delle Regioni e degli enti locali contraddittorie con l'art. 119 della
Costituzione espone a rischi di cattiva funzionalità o addirittura di blocco di interi ambiti settoriali.
Sulla base di quanto detto, va dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 70, commi 1, 3 e 8,
nonché comma 4, limitatamente all'inciso "nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle
aggiuntive di cui al comma 3". La particolare rilevanza sociale del servizio degli asili-nido, relativo a
prestazioni che richiedono continuità di erogazione in relazione ai diritti costituzionali implicati, comporta
peraltro che restino salvi gli eventuali procedimenti di spesa in corso, anche se non esauriti.
8. - Infondato, infine, deve ritenersi il rilievo di costituzionalità sollevato dalla Regione Marche in
relazione al comma 6 dell'art. 70, "nella parte in cui non esclude che la deducibilità delle spese di
partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di lavoro si possa riferire a tributi diversi
da quelli statali". A tale disposizione è stata data attuazione con il d.m. 17 maggio del 2002 (Deducibilità
http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do[13/03/2012 11.23.49]
Pagina di stampa
delle spese di partecipazione alla gestione di micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro) il quale, per gli
anni 2002, 2003, 2004, ha fissato l'importo delle spese di partecipazione ai micro-nidi sostenute dai
genitori, deducibili dal reddito complessivo, nonché l'importo delle spese sostenute dal datore di lavoro,
deducibili dal reddito di impresa o di lavoro autonomo.
Il rilievo prospettato è basato su una erronea lettura del comma 6 dell'art. 70 (oggetto anche di una
interpretazione autentica da parte del comma 6 dell'art. 91 della legge n. 289 del 2002, (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003). per profili
peraltro irrilevanti ai fini del presente giudizio). Esso, infatti, non si riferisce a imposte regionali o locali,
ma riguarda le sole imposte statali sui redditi dei genitori e dei datori di lavoro, rispetto alle quali le
Regioni e gli Enti locali possono semplicemente aggiungere aliquote addizionali, senza peraltro alcun
potere in tema di determinazione degli oneri deducibili (sugli attuali limitati poteri tributari delle Regioni,
si vedano le sentenze n. 311, n. 297 e n. 296 del 2003).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre
2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2002), sollevate dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna, e Umbria con i ricorsi
indicati in epigrafe;
riuniti i giudizi relativi all'art. 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
dichiara l'illegittimità costituzionale, nei limiti di cui in motivazione, dell'art. 70, commi 1, 3 e 8, della
legge n. 448 del 2001;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, comma 2, limitatamente alle parole "fondamentali dello
Stato", della legge n. 448 del 2001;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, comma 4, limitatamente alle parole "nei limiti delle
proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3", della legge n. 448 del
2001;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, comma 5, limitatamente alle parole "i cui standard
minimi organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281" della legge n. 448 del 2001;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 70, comma 6, della legge n. 448
del 2001, sollevata dalla Regione Marche, per violazione degli artt. 117, secondo comma lettera e), e
quarto comma e 119, primo e secondo comma della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 dicembre 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2003.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do[13/03/2012 11.23.49]
Scarica

Newsletter n. 23 - Assemblea Legislativa