Formazione delle
leggi
Come nasce una legge
Rielaborazione di un progetto sulla Costituzione a cura di
due classi seconde dell'istituto tecnico e del Liceo
“Benini,anno scolastico 2008/2009.
Il percorso
di formazione della legge ordinaria
• 1 l’ iniziativa
• 2 la fase istruttoria e di discussione (c0mmissioni
in sede referente)
• 3 la votazione in ciascuna Camera e
• l’approvazione nell’identico testo (altrimenti detta
“navette”)
• 4 il rinvio (eventuale) con messaggio motivato del
P.d.R.
• 5 la promulgazione (fase integrativa dell’efficacia)
• 6 la pubblicazione (fase integrativa dell’efficacia)
• 7 decreti delegati o decreti legislativi
• 8 decreti legge (atti aventi forza di legge del
Governo)
Iniziativa
Una legge può essere proposta:
• Da ciascun membro delle camere
• Dal Governo
• Da almeno 50.000 elettori
• Da un Consiglio regionale
• Dal Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro (solo in ambito economico e sociale)
Fase istruttoria e preparatoria
Commissioni in sede referente
La commissione parlamentare fa una
discussione dalla quale nascono una o più
relazioni illustrative (di maggioranza e di
minoranza)che poi saranno presentate al
plenum(cioè all'intera Camera)
Approvazione
Dopo la ( o le ) relazioni delle Commissioni, una Camera vota la proposta di
legge articolo per articolo, poi nell’insieme. Si possono presentare
emendamenti(modifiche).Dopo l'approvazione di una Camera, la legge passa
all'altra, che segue lo stesso iter(procedimento):esame in commissione
referente, relazione/i alla Camera, approvazione articolo per articolo,
eventuali emendamenti e votazione finale. Quando hanno approvato
l'identico testo tutte e due le Camere la legge è approvata ma non è ancora
in vigore.
Se una delle due Camere introduce una modifica, la legge torna all'altra
Camera, che, se introduce una modifica, costringe l'altra Camera a
pronunciarsi su di essa. La legge non è approvata fino a quando tutte e
due le Camere non l'hanno votata nell'identico testo (bicameralismo
perfetto).A questo punto la legge è approvata, ma non ancora in vigore.
Veto sospensivo
Il presidente della Repubblica può rinviare alle Camere una
legge approvata, per motivi di legittimità costituzionale,
quando cioè ci siano dubbi sul rispetto della Costituzione
da parte della legge. Può farlo però una sola volta, e se le
Camere riapprovano la legge nell'identico testo, è costretto
a promulgarla. Perché? Altrimenti invaderebbe il potere
legislativo delle Camere, di cui non fa parte.
Promulgazione
Fase integrativa dell'efficacia
La promulgazione, che è l’atto con il quale il
Capo dello Stato conferisce efficacia alla
legge, deve avvenire entro 30 giorni dalla
approvazione
Pubblicazione
Fase integrativa dell'efficacia
Avviene sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica.
Dopo 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale la legge entra in vigore, per via della
cosiddetta vacatio legis: scaduti i 15 giorni di
vacatio legis, non si ammette ignoranza sul
contenuto della stessa (Pubblicità legale).
Procedimento speciale
Commissioni in sede
deliberante
 Le leggi possono essere non solo esaminate in
sede referente dalle Commissioni permanenti,
ma addirittura approvate, senza passare in
aula.
 Però le Commissioni devono essere composte
in modo da rispecchiare fedelmente la
proporzione dei gruppi parlamentari in aula.
 Si può sempre tornare alla procedura normale
di approvazione se lo richiedono i soggetti
previsti dalla Costituzione.
Atti aventi forza di legge
 Decreti delegati e decreti legge sono
atti aventi forza di legge.
 Non li emana il Parlamento ma,
eccezionalmente, il Governo.
 I casi in cui possono essere emanati
sono tassativamente previsti dalla
Costituzione, anche se i Governi
italiani ne hanno sempre abusato
Decreti delegati
Approvati in via eccezionale dal Governo, su
delega del Parlamento, che ne fissa
l’oggetto, la data entro la quale il Governo
dovrà deliberare, i principi e i criteri
direttivi. Si usano per le grandi riforme, i
codici e i testi unici
Decreti legge
Sono atti aventi forza di legge emanati dal
governo, in casi straordinari di necessità e
urgenza. Entrano in vigore non appena
siano presentati in Parlamento dal Governo
ma entro 60 giorni devono diventare legge,
altrimenti perdono efficacia fin dall’inizio.
I Governi dovrebbero ricorrere raramente al
decreto legge, per non usurpare le funzioni
del Parlamento.
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