Ufficio di Prato Guida alla compilazione della DICHIARAZIONE di SUCCESSIONE 1 L’imposta di successione L’imposta sulle successioni e donazioni è disciplinata dal Testo Unico n. 346 del 31.10.1990 E’ stata soppressa dall’art. 13, comma 1, della legge 383/2001 con effetto: per le successioni apertesi dopo il 25.10.2001 e per gli atti di donazioni stipulati dopo tale data. E’ stata reintrodotta dall’art. 2, comma 47, del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni, dalla legge 286/2006, con riferimento al D.Lgs 346/90 vigente al 24.10.2001 salvo le modifiche apportate dal decreto stesso. Le nuove disposizioni si applicano alle successioni apertesi dal 3.10.2006; Il termine di presentazione della dichiarazione è di un anno, era di 6 mesi fino al 25/11/2003. 2 Le aliquote Il D.L. 262/2006 ha previsto 3 aliquote: 1) 4% per il coniuge e i parenti in linea retta; 2) 6% per fratelli, sorelle, parenti fino al quarto grado, affini in linea retta nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado; 3) 8% per tutti gli altri 3 Le franchigie Il D.L. 262/2006 ha previsto una franchigia di € 1.000.000,00 per coniuge e parenti in linea retta; La finanziaria 2007 ha introdotto due ulteriori franchigie di 1) € 100.000,00 per fratelli e sorelle; 2) € 1.500.000,00 (non cumulabile) per i portatori di handicap. 4 La dichiarazione – il Modello 4 l’ufficio competente è il luogo di ultima residenza del defunto Barrare il tipo di dichiarazione Indicare il numero e il volume di eventuali precedenti dichiarazioni Qualora il defunto non avesse avuto la residenza in Italia, la denuncia deve essere presentata nell’ufficio nella cui circoscrizione era l’ultima residenza italiana del defunto e, se questa è sconosciuta, all’Ufficio Locale di Roma 6. 5 Tipi di dichiarazione PRIMA MODIFICATIVA INTEGRATIVA SOSTITUTIVA AGGIUNTIVA 6 Data di apertura = data del decesso Indicare se l’eredità è stata devoluta per legge o per testamento Compilare solo nel caso di eredità devoluta per testamento 7 Totale del valore degli immobili indicati nel quadro B1 Totale dei valori indicati nel quadro B2 e B3 relativi ad azioni, titoli od obbligazioni quote di partecipazione ed aziende. Totale del valore dei cespiti indicati nel quadro B4 Totale del valore delle passività indicate nel quadro D 8 ATTENZIONE: Oltre ad indicare gli eredi, con le loro generalità e residenza, va evidenziato il loro grado di parentela rispetto al de cuius, tramite grafico o esplicitandolo a parole. 9 A: Eredi e legatari Indicare i dati anagrafici degli eredi/legatari e la relazione di parentela, specificando se in linea retta o collaterale 10 Certificato di morte Certificato di Stato di famiglia del defunto e degli eredi Visure catastali degli immobili Prospetto di autoliquidazione delle imposte Copia del F23 pagato Copia autentica della pubblicazione del testamento Originale o copia autentica della rinuncia all’eredità Certificazione della banca Richiesta di agevolazioni Elencare i documenti allegati alla dichiarazione. Indicare il n. di eventuali intercalari utilizzati 11 ALLEGATI ALLA DENUNCIA art. 30 del T.U. n. 346 del 31.10.1990 Certificato di morte o copia della sentenza dell’assenza o morte presunta; Certificato storico di stato di famiglia del defunto, degli eredi e legatari oppure atto notorio; Copia autentica dell’eventuale testamento; Estratto catastale degli immobili; Prospetto di liquidazione delle imposte dovute in autoliquidazione; Originale o copia autentica dell’eventuale rinuncia da parte di un chiamato; Copia autentica dell’ultimo bilancio dell’azienda; F23 quietanzato. 12 Altri allegati In presenza di terreni CDU; In presenza di aziende situazione contabile alla data del decesso e ultimo bilancio approvato o situazione contabile al 31/12; Dichiarazione di continuazione dell’attività per un periodo non inferiore a 5 anni; Dichiarazione di sussistenza – certificazione delle posizioni creditorie della Banca/Poste agli eredi. 13 B1: Immobile e diritti reali immobiliari Numero progressivo Specificare la quota di possesso del de cuius Indicare il valore relativo quota di possesso Specificare il diritto: piena proprietà, usufrutto, uso, abitazione, nuda proprietà ecc. Indicare eventuali agevolazioni richieste, il soggetto richiedente, particelle graffate ecc. 14 Calcolo del valore degli immobili Le modalità di calcolo hanno subito notevoli variazioni nel tempo sia in relazione alle modifiche delle tariffe di estimo, sia in relazione alla determinazione dei moltiplicatori applicabili. dal 1 agosto 2004 15 MOLTIPLICATORI CATASTALI nel tempo MOLTIPLICATORI CATASTALI Dal 1/1/1992 Al 31/12/1996 Dal 1/1/1997 Al 31/12/2003 Dal 1/1/2004 Al 31/7/2004 Dal 1/8/2004 ABITAZIONI PRIMA CASA 100 105 115,5 115,5 ABITAZIONI DIVER. DALLA 1^ CASA 100 105 115,5 126 FABBRICATI CAT. A/10 e D 50 52,5 57,75 63 FABBRICATI CAT. C/1 e E 34 37,5 39,27 42,84 100 105 115,5 126 75 93,75 103,125 112,5 CATEGORIE CATASTALI FABBRICATI ALTRE CATEGORIE (C/2 e C/3) TERRENI NON EDIFICABILI La determinazione del valore fiscale, in base al criterio di valutazione automatica previsto dalla disciplina dell’imposta di registro, ha subito notevoli variazioni. Dal 1/1/1992 sono cambiati i moltiplicatori per ottenere i valori catastali degli immobili; e successivamente a partire dalle date sopra indicate, i moltiplicatori sono stati rivalutati del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni. 16 Agevolazioni 1) Agevolazione prima casa art. 69, comma 3 e 4, legge 21 novembre 2000 n. 342 Per le successione apertesi dal 1/07/2000 - Spetta anche al coniuge superstite che rinuncia all’eredità e che conserva il diritto d’abitazione di cui all’art. 540 comma 2 c.c., in presenza dei requisiti richiesti (Risoluzione n. 29/E del 25/02/2005) - Tassazione: imposta ipotecaria € 168, catastale € 168 17 Modello per la richiesta dell’agevolazione prima casa 18 Agevolazioni 2) Terreni agricoli e montani l’importo totale delle imposte ipotecarie e catastali applicate in misura fissa su di essi, non può eccedere il valore fiscale degli stessi - Tassazione: imposta ipotecaria € 168, catastale Esente 3) Agevolazioni per l’imprenditoria giovanile dell’agricoltura volta a favorire la continuità dell’impresa agricola, applicata sui fondi rustici oggetto di successione tra ascendenti e discendenti entro il 3° grado, di età inferiore ai 40 anni - Condizioni: a) Gli eredi si obblighino a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno sei anni. b) Gli eredi siano coltivatori diretti o imprenditori agricoli iscritti nelle relative gestioni previdenziali o che si iscrivano entro 3 anni dal trasferimento c) Gli eredi acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale entro 24 mesi dal trasferimento del terreno iscrivendosi nelle relative gestioni previdenziali entro i successivi 2 anni (Circ. Min. n. 109/E del 24/5/2000) - Tassazione: imposta ipotecaria € 168, catastale Esente 19 Imprenditore Agricolo, Coltivatore diretto e Impresa familiare Definizioni: Imprenditore Agricolo Art. 2135 Codice Civile E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse; Coltivatore diretto Art. 1647 Codice Civile Quando l’affitto ha per oggetto un fondo che l’affittuario coltiva prevalentemente (non minore di 1/3) con il lavoro proprio e della propria famiglia; Impresa Familare Art. 230 bis Codice Civile Il familiare (coniuge, parenti entro il 3° grado e affini entro il 2°grado) che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale e partecipa agli utili dell’impresa nonché agli incrementi dell’azienda in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. 20 B2:AZIONI, TITOLI,QUOTE DI PARTECIPAZIONE NON QUOTATE IN BORSA NE’ NEGOZIATI AL MERCATO Indicare il tipo di titolo, il n.di RISTRETTO quote ed il valore complessivo alla data del decesso Indicare la quota di pertinenza del defunto ed il valore facendo attenzione al n. dei cointestatari Indicare anche i beni esclusi, con valore zero, se richiesto dalla banca, per sbloccarli 21 Beni Esclusi Art. 12 T.U. Assicurazioni sulla vita; Titoli del debito pubblico e gli altri titoli di stato, garantiti dallo stato o equiparati (emessi da organismi internazionali es. obbligazioni emesse in Italia da BEI, CECA, EURATOM, BERS, IFC) ex. ART. 3 c.2 D. Lgs. 201/98; Buoni postali fruttiferi (Ris. Min. n. 58/E del 9/5/2000) Indennità di mancato preavviso e il Trattamento di Fine Rapporto, nonché le erogazioni dei fondi di previdenza complementare (Circ. Min. n. 7 del 18/12/2007); Veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico; Beni culturali vincolati ai sensi della L. 1089/39. 22 B3:AZIENDE Indicare la denominazione sociale Indicare il valore relativo alla quota dell’azienda caduta in successione Indicare l’eventuale tipo di agevolazione richiesta es. prosecuzione attività 23 Prosecuzione attività Art. 3 c. 4-ter T.U. Novità introdotta dalla finanziaria 2007 L’art. 1, comma 78, della legge 296/2006 ha introdotto l’esenzione per i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia, di aziende, rami d’azienda, quote sociali e azioni di società di capitali a favore dei discendenti. In caso di quote sociali e di azioni il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo della società (art. 2359 c.c.); Il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o o detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni; Novità introdotta dalla finanziaria 2008 L’art. 1, comma 31, della legge 244/2007 ha esteso lo stesso beneficio anche al coniuge. Patti di famiglia Art. 768 bis Codice Civile E’ il contratto con il quale l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare delle partecipazioni societarie, le proprie quote a uno o più discendenti; Società controllate Art. 2359 Codice Civile Maggioranza dei voti; Voti sufficienti per un influenza dominante; Esercizio di influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali 24 B4:ALTRI BENI Indicare la quota di possesso del cespite ed il relativo valore, alla data del decesso, facendo attenzione al numero dei cointestatari Indicare il tipo cespite, es. C/C bancario, libretto postale, credito Irpef, cassetta di sicurezza ecc. Art. 48 T.U. “… Le cassette di sicurezza, dopo la morte del concessionario o di uno dei concessionari, possono essere aperte solo alla presenza di un funzionario dell'Amministrazione finanziaria o di un notaio, che redige l'inventario del contenuto, previa comunicazione da parte del concedente all'ufficio del registro, nella cui circoscrizione deve essere redatto l'inventario, del giorno e dell'ora dell'apertura …” 25 B5:Beni Trasferiti a Titolo Oneroso negli ultimi 6 mesi di vita del defunto ed eventuali detrazioni Art. 10 del T.U. soppresso dal 10/12/2000 Quadro da compilare solo in caso di apertura della successione antecedente il 10/12/2000 26 QUADRO “C”: DONAZIONI E LIBERALITA’ ANCORCHE’ PRESUNTE EFFETTUATE DAL DEFUNTO AGLI EREDI E LEGATARI Indicare gli estremi dell’atto Indicare il valore dei beni attualizzato L’art. 8 c. 4 prevede, ai soli fini dell’applicazione della franchigia, che si deve tener conto delle donazioni fatte a favore degli eredi o legatari. Il valore di tali donazioni deve essere attualizzato alla data di apertura della successione. 27 Quadro D – PASSIVITA’ Descrizione delle passività Indicare gli estremi degli allegati, giustificativi delle passività Inserire le passività solo in presenza di imposta di successione. N.B. Spese funerarie sono deducibili per un importo massimo di € 1032,92. 28 Prospetto di liquidazione F 23 Dati anagrafici L’autoliquidazione delle imposte è stata introdotta a decorrere dal 29/03/1997 con D.L. 79/97 convertito in L. 140/97 29 Prospetto di liquidazione F 23 Liquidazione imposte ipotecarie e catastali Indicare il valore complessivo degli immobili e diritti reali, riportato sul frontespizio ed individuati nel quadro B 1 N.B. In presenza di immobili con agevolazioni, come ad es. con agevolazione prima casa, dal valore complessivo degli immobili, và distinto tale valore in quanto sui questi immobili si paga l’imposta ipotecaria e catastale 30 in misura fissa, attualmente pari a € 168 euro. Tassa ipotecaria e catastale negli anni 31 Prospetto di liquidazione F 23 Liquidazione tassa ipotecaria, imposta di bollo e tributi speciali 32 Codici tributo CODICI TRIBUTI DESCRIZIONE QUANTO SI PAGA QUANDO SI PAGA 649t imposta ipotecaria 2% autoliquidazione 737t imposta catastale 1% autoliquidazione tassa ipotecaria 35 € per ogni conservatoria autoliquidazione imposta di bollo 58,48 € per ogni conservatoria autoliquidazione 886t tributi speciali 18,59 € per ogni conservatoria autoliquidazione 672t in misura fissa, 258,23 €, o in presenza di imposta di successione, dal 120 al 240% di quest'ultima. In assenza di imposta di successione è ravvedibile. Si prescrive dopo 5 anni (sei dalla data di apertura della successione) 258,23 € o dal 120 al 240% dell'imposta di successione dopo il ricevimento del mod. 16 o versata in autoliquidazione, in caso di ravvedimento sanzione per tardivo versamento. dell'imposta ipotecaria, catastale e la tassa ipotecaria è pari al 30%. Non si prescrive. 30% (imposta ipotecaria+catast ale tassa ipotecaria) dopo il ricevimento del mod. 16 o versata in autoliquidazione, in caso di ravvedimento sanzione per tardivo versamento dell'imposta di bollo, è pari al 30%. Non si prescrive. 30% (imposta di bollo) dopo il ricevimento del mod. 16 o versata in autoliquidazione, in caso di ravvedimento interessi moratori interessi giornalieri al tasso legale del 3%, dal 1/1/2008 778t 456t sanzione per tardiva presentazione 674t 675t 731t IN CASO DI RAVVEDIMENTO D.L. 158/2008 33 F 23 complilato per i versamenti in autoliquidazione 34 Avviso di liquidazione Mod. 16 Sanzioni per tardiva presentazione ROSSI PAOLO DOMICILIATO in ….. C. F. ROSSI MARIA 35 Avviso di liquidazione Mod. 16 Imposta di successione 36 Avviso di liquidazione - Avvertenze 37 Avviso di liquidazione – F 23 ROSSI PAOLO NATO IL A C. F. ROSSI MARIA NATO IL A 0001T C. F. SUCCESSIONI : QUOTE DI EREDITA’ 38 Prospetto di liquidazione - parte 1 39 Prospetto di liquidazione - parte 2 40 Conseguenze in caso di ritardo RAVVEDIMENTO OPEROSO (Art.13 D. Lgs. 472/97; Art.16 D.L. 185/2008) entrata in vigore: per tutte le dichiarazioni di successione presentate dal 29/11/2008 effetti: versamenti più convenienti per chi si mette in regola come e quando si applica: Sanzione per tardiva presentazione (in assenza di imposta di successione) 1) Euro 21,52 (euro 258,22 ridotti ad 1/12) con ritardo non superiore a 90 giorni; 2) Euro 25,82 (euro 258,22 ridotti ad 1/10) con ritardo non superiore ad un anno; In presenza di imposta di successione, la sanzione dal 120 al 240% viene liquidata dall’ufficio e opportunamente ridotta. Sanzione per tardivo pagamento 1) 30% ridotto ad 1/12 delle imposte versate in autoliq. con ritardo non superiore a 90 giorni; 2) 30% ridotto ad 1/10 delle imposte versate in autoliq. con ritardo non superiore ad un anno. perfezionamento: contestuale versamento del tributo,dei relativi interessi e delle sanzioni. 41 Successioni e donazioni Riferimenti normativi Testo Unico n. 346 del 31.10.1990 delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni ; Prassi e dottrina Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3 del 22.01.2008 Studio n. 168-2006/T Consiglio Nazionale del Notariato 42 Riferimenti bibliografici Guida Pratica Fiscale 2009 – Imposte Indirette a cura di Bruno Frizzera, edito da Il sole 24 ORE Libri; Memento Pratico Fiscale 2009, edito da IPSOA-FRANCIS LEFEBVR 43 Per saperne di più 44 Contatti REPARTO SUCCESSIONI Scali Sonia Rossella Meli Francesca Canitano Isabella Roscitano Maria Carmela Telefono: 0574/499435 e 0574/499664 Fax: 0574/499420 E-mail: [email protected] Prenotazione appuntamenti da telefono fisso: 848 800 444 oppure 199 126 003 da cellulare: 06-96668907 via Internet: http://www1.agenziaentrate.it/servizi/cup/index.htm 45