Il Piano Casa del Molise Legge Regionale 11 dicembre 2009 - n. 30 1 Interventi edilizi su singole unità immobiliari di edifici esistenti alla data del 17 dicembre 2009 art. 2 - comma 1 - L.R. 30/2009 Presupposti Migliorare la condizione abitativa la sicurezza sismica la prestazione energetica Ampliamenti 20% del volume residenziale 20% della superficie coperta ad uso diverso Le volumetrie e le superfici sono calcolate sulle distinte tipologie edificate 2 Interventi edilizi su singole unità immobiliari di edifici esistenti alla data del 17 dicembre 2009 art. 2 - comma 2 - L.R. 30/2009 Presupposti Qualora in riferimento all’ immobile esistente si certifica una riduzione superiore al 20% del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale Ampliamenti 30 % del volume residenziale 30% della superficie coperta ad uso diverso 3 Interventi edilizi su singole unità immobiliari di edifici esistenti alla data del 17 dicembre 2009 art. 2 - comma 3 - L.R. 30/2009 Premialità aggiuntive Presupposti Qualora gli interventi siano realizzati nel rispetto della tipologia , dei materiali locali tradizionali o delle tecniche costruttive dell’edificio esistente Ampliamenti 5 % del volume residenziale 4 Interventi edilizi su singole unità immobiliari di edifici esistenti alla data del 17 dicembre 2009 art. 2 - comma 4 – L.R. 30/2009 Premialità aggiuntive Presupposti Qualora il richiedente si impegna a realizzare un intervento di manutenzione esterna dell’intero edificio esistente per meglio integrare l’ampliamento Ampliamenti 5 % del volume residenziale 5 Interventi edilizi su singole unità immobiliari di edifici esistenti alla data del 17 dicembre 2009 art. 5 - L.R. 30/2009 Premialità aggiuntive Presupposto Qualora si proceda alla rimozione o alla bonifica di tutti gli elementi in amianto presenti sulla copertura o all’interno del fabbricato Ampliamenti Per gli edifici residenziali 10 % della superficie di copertura in amianto rimossa/bonificata per 3 m Per altri immobili 10% della superficie di copertura in amianto rimossa/bonificata 6 Interventi edilizi su singole unità immobiliari di edifici esistenti alla data del 17 dicembre 2009 art. 2 - comma 5, 6 e 7 - L.R. 30/2009 Gli interventi possono essere realizzati In sopraelevazione, in contiguità e nell’area di pertinenza 7 Interventi edilizi su singole unità immobiliari di edifici esistenti alla data del 17 dicembre 2009 art. 2 - comma 8 - L.R. 30/2009 Deroga ai regolamenti edilizi Indici volumetrici Rapporto di copertura Nei limiti dell’ampliamento ammesso Altezza massima Solo in caso di sopraelevazione nei limiti di agibilità dei sottotetti Non sono previste deroghe alle distanze, al numero di piani e alle destinazioni d’uso previste per le varie zone omogenee. 8 Interventi edilizi su singole unità immobiliari di edifici esistenti alla data del 17 dicembre 2009 art. 2 - comma 9 - L.R. 30/2009 Cambio di destinazione d’uso Gli interventi di ampliamento possono essere accompagnati dal mutamento di destinazione d’uso compatibili con la previsione dello strumento urbanistico. Deve essere comunque garantito il rispetto degli standard urbanistici previsti dall’art. 3 del D.M. 1444/68 nonché gli altri parametri minimi previsti da altre leggi (Parcheggi - Barriere architettoniche – Norme Sanitarie e Regolamenti Comunali). 9 Disciplina del mutamento di destinazione d’uso di singole unità immobiliari in edifici esistenti art. 13 - L.R. 30/2009 Mutamento di destinazione d’uso Il mutamento di destinazione d’uso connesso alla realizzazione di opere è soggetto al titolo abilitativo previsto per gli interventi edili da eseguire. Il mutamento d’uso non connesso alla realizzazione di opere edili è soggetto a specifica DIA: E’ sempre ammesso quando interviene tra le destinazioni residenziali, direzionali, ricettive e commerciali; Restino comunque assicurate le aree a standard di cui al D.M. 1444/68 previsti per la nuova destinazione. 10 Interventi edilizi su singole unità immobiliari di edifici esistenti alla data del 17 dicembre 2009 art. 2 – comma 10 - L.R. 30/2009 Cambio destinazione d’uso in zona agricola In alternativa all’ampliamento degli edifici è previsto il cambio di destinazione da annessi a residenza anche di singoli locali a condizione che questi siano idonei alla civile abitazione secondo quanto previsto dai regolamenti edilizi vigenti. Senza aumento di volumi, salvaguardando gli aspetti paesaggistici ed ambientali ed a condizione di eseguire interventi per garantire la salubrità degli ambienti ed a migliorare la prestazione energetica dell’edificio riducendo le dispersioni termiche per passare dalla classe energetica obbligatoria a quella superiore ed a ridurre il consumo idrico 11 Interventi edilizi su singole unità immobiliari di edifici esistenti alla data del 17 dicembre 2009 art. 2 - comma 11 - L.R. 30/2009 Limiti volumetrici per le unità residenziali I nuovi volumi non possono eccedere il limite d 300 m3 per unità immobiliare ad uso residenziale Resta salva la possibilità di utilizzare la volumetria spettante ad altra unità presente nell’immobile. Per l’ampliamento della superficie coperta di unità immobiliari a diversa destinazione la norma non prevede limite massimo. 12 Interventi edilizi su singole unità immobiliari di edifici esistenti alla data del 17 dicembre 2009 art. 9 – comma 1, 2, 3, 4 e 5 - L.R. 30/2009 Oneri Per gli interventi di cui all’art. 2 il contributo del costo di costruzione è ridotto del 20%; Per quelli di cui all’art. 3 è ridotto del 40%. I Comuni possono stabilire ulteriori riduzioni del contributo del costo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione da applicare agli interventi di cui all’ artt. 2 e 3. Le riduzioni del contributo del costo di costruzione sono applicate anche agli interventi conformi agli strumenti urbanistici qualora abbiano le medesime caratteristiche degli interventi di cui agli artt. 2 e 3. 13 Interventi edilizi su singole unità immobiliari di edifici esistenti alla data del 17 dicembre 2009 art. 9 - comma 6- L.R. 30/2009 Oneri Per gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 sussiste l’obbligo di reperire gli spazi per i parcheggi pertinenziali per la parte ampliata e per le modifiche di destinazione d’uso. Per gli ampliamenti di cui all’art. 2, qualora sia dimostrata l’impossibilità di spazi idonei si procede alla monetizzazione. Tale procedura non è prevista per gli interventi di cui all’art. 3 14 Interventi edilizi su singole unità immobiliari di edifici esistenti alla data del 17 dicembre 2009 art. 9 - L.R. 30/2009 Oneri Per gli interventi di cui agli artt. 2 e 3, per la parte ampliata, sussiste l’obbligo di reperire le aree a standard di cui al D.M. 1444/68. Qualora sia dimostrata l’impossibilità di spazi idonei si procede alla monetizzazione delle aree versando al Comune una somma calcolata in base ai costi correnti di esproprio all’interno dell’area interessata dall’intervento. Per i cambi di destinazione d’uso di cui agli artt. 2, 3 e 6 il contributo degli oneri di urbanizzazione e’ dovuto per intero 15 Interventi edilizi su singole unità immobiliari di edifici esistenti L . R. 30/2009 Anche questo intervento e frutto di un “piano casa”, ma è tutta un’altra storia. 16