ing. Domenico Mannelli
www.mannelli.info
Le ricadute applicative e
organizzative della
valutazione del rischio
INTERVENTI
CONSEGUENTI ALLA
VALUTAZIONE DEL
RISCHIO
PREVENZIONE
PROTEZIONE
2009
2/69
INTERVENTI TECNICI DI
PREVENZIONE DI CONTENIMENTO
SEPARAZIONE DELLE PARTI PERICOLOSE
(rumore, agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, agenti biologici, macchine,
attrezzature)
SEPARAZIONE DELL’AREA
(rumore, agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, agenti biologici, incendio)
LAVORAZIONI A CICLO CHIUSO
(agenti chimici, agenti biologici, agenti cancerogeni)
LIMITAZIONI D’USO
(rumore, agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, agenti biologici)
MODIFICA MACCHINE/ IMPIANTI
(protezione delle parti pericolose, rumore, agenti chimici, rad. ionizzanti e non,
agenti biologici)
CATTURA DI INQUINANTI
(agenti chimici, agenti biologici)
RILEVATORI/ SEGNALATORI
2009
(agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, incendio)
3/69
INTERVENTI TECNICI DI
PREVENZIONE
RIPROGETTAZIONE IMPIANTI
LAVORAZIONI
ESISTENTI
RIPROGETTAZIONE STRUTTURE
SCELTA NUOVE ATTREZZATURE
SCELTA NUOVE MACCHINE
INTERVENTI
DI
MODIFICA
DELLE
VARIABILI
DEL
SISTEMA
NUOVE
LAVORAZIONI
2009
SCELTA NUOVE SOSTANZE
SOSTITUZIONE DI MATERIALI
RIORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
AUTOMAZIONE
obblighi dei progettisti,
fabbricanti, fornitori, installatori
4/69
INTERVENTI DI
PROTEZIONE
IMPIANTI ANTINCENDIO
ATTREZZATURE DI EMERGENEZA
PROGETTAZIONE STRUTTURE
IMPIANTI ESTRAZIONE
COLLETTIVA
SISTEMI DI ESPULSIONE DI
INQUINANTI
SEPARAZIONE/COMPARTIMENTAZIONE DI
AREE PERICOLOSE
SEGNALETICA DI SICUREZZA
PROCEDURE DI EMERGENZA
2009
5/69
INTERVENTI DI
PROTEZIONE
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
PERSONALE
PERSONALE
MISURE SANITARIE PERIODICHE
MISURE SANITARIE DI EMERGENZA
2009
6/69
INTERVENTI INFORMATIVI DI
PREVENZIONE
PROCEDURE DI LAVORO
INFORMAZIONE/
FORMAZIONE
ETICHETTATURA
SCHEDE DI SICUREZZA
SEGNALETICA
2009
7/69
Che cosa è una procedura?
E’ una formalizzazione scritta del normale
operare
Come deve essere stilata?
Non esiste un modello “standard”
Quando deve essere redatta?
Quando la valutazone del rischio ne indica la necessità
2009
8/69
Procedure utili
1)
gestionali o generali:

regolamentazione degli accessi in azienda in funzione della
sicurezza;

formazione – informazione alle ditte appaltatrici sui
rischi presenti in ditta;

verifica delle materie prime acquistate;

gestione emergenze, incidenti e infortuni;

verifica della qualità dei fornitori;

2009
ecc.
9/69
Procedure utili
2) operative specifiche:

si riferiscono ad attività specifiche

sono strettamente connesse con gli interventi di
Formazione

scaturiscono dal modo di operare nella singola
mansione o lavorazione.
2009
10/69
PRINCIPI GENERALI
- Evitare di fare procedure per tutto e per tutti
- Non esistono una procedura di sicurezza ed una
procedura operativa, bensì esistono solo
procedure sicure (che contemplano quindi
entrambi gli aspetti). Ovvero: la sicurezza non
deve essere considerata come un corpo
estraneo disgiunto dalla produzione!
2009
11/69
ELEMENTI FONDAMENTALI
DI UNA PROCEDURA DI
SICUREZZA
identifica:
- area di lavoro ed operazione da svolgere (modalità e
sequenze operative)
- strumenti di lavoro con cui operare
- principali rischi connessi dell’attività da effettuare
- misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare
- DPI da usare
2009
12/69
Esempi di PROCEDURE DA CONSIDERARSI
“IMPORTANTI”
- EMERGENZA (l’unica obbligatoria per legge)
- APPALTI (comprese per manutenzioni)
- ACQUISTI (macchine, impianti, materie prime)
- ANALISI INFORTUNI/INCIDENTI/M.P.
- FORMAZIONE NUOVI ADDETTI
- MANUTENZIONE ordinaria e straordinaria
2009
13/69
2009
14/69
Primo soccorso o pronto soccorso?
Il primo soccorso è l’aiuto dato al soggetto
infortunato o malato, da personale non sanitario,
in attesa dell’intervento specializzato
2009
15/69
Articolo 45 - Primo soccorso
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della
attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità
produttiva, sentito il medico competente ove
nominato, prende i provvedimenti necessari in
materia di primo soccorso e di assistenza medica di
emergenza, tenendo conto delle altre eventuali
persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i
necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il
trasporto dei lavoratori infortunati
2009
16/69
L’organizzazione del primo soccorso
Obiettivi:
• attivare in modo corretto il 118
• protezione della persona coinvolta
• controllo dell’incidente
• evitare o contenere i danni ambientali
• realizzazione di un primo soccorso in attesa dell’arrivo di
personale qualificato
2009
17/69
3-2-2004
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 27
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 15 luglio 2003, n. 388
Regolamento recante disposizioni al pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma
3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Classificazione delle aziende
1.
Le aziende sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del
numero di lavoratori e dei fattori di rischio, in tre gruppi.
Gruppo A:
I) Aziende soggette a normative specifiche: aziende a rischio di incidente rilevante
(D.Lgs. 334/99), centrali termoelettriche, laboratori e impianti nucleari (D.Lgs.
230/95), aziende estrattive/minerarie (D.Lgs. 623/96), lavori in sotterraneo
(D.Lgs. 320/56), aziende per fabbricazione esplosivi, polveri e munizioni.
II)Aziende con più di 5 addetti, con gruppi tariffari INAIL con indice
infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 (desumibile dalle statistiche
INAIL aggiornate al 31.12 di ogni anno).
III)Aziende del comparto agricoltura, che occupano più di 5 addetti a tempo
indeterminato.
Gruppo B:
Aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C:
2009
Aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
18/69
I successivi obblighi dipendono dal gruppo in cui si colloca l’Azienda:
GRUPPO A
GRUPPO B
GRUPPO C
Presidi di Primo Soccorso
Cassetta di Primo
Soccorso
Cassetta di Primo
Soccorso
Pacchetto di
medicazione
Durata del corso di formazione
per Addetti al Primo Soccorso
16 ore
12 ore
12 ore
I contenuti della cassetta di primo soccorso e del pacchetto di medicazione,
nonché dei corsi di formazione da effettuare, sono dettagliati all’interno dello
stesso Decreto.
I corsi di formazione devono essere tenuti da personale medico in
collaborazione, ove possibile, con il Servizio di Emergenza del Servizio Sanitario
Nazionale.
I corsi andranno infine ripetuti con cadenza almeno triennale, almeno per
quanto attiene le capacità di intervento pratico.
Le aziende che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi
isolati (diversi dalla sede), hanno l’obbligo di fornire il pacchetto di medicazione
e un mezzo di comunicazione che permetta di contattare l’azienda per attivare
il Sistema Sanitario Nazionale in caso d’emergenza.
Rimane l’obbligo, per tutte le Aziende, di definire gli adempimenti derivanti dal
nuovo Decreto
in collaborazione con il Medico Competente.
2009
19/69
TAB I - Indici di frequenza d’infortunio in Italia per gruppo di tariffa INAIL(*).
Tipo di conseguenza: inabilità permanente
Codici di Tariffa INAIL
Inabilità
permanente
1100 lavorazioni meccanico-agricole
10,84
1200 mattazione e macellaz. / pesca
6,41
1400 produzione di alimenti
3,57
2100 chimica, plastica e gomma
2,76
2200 carta e poligrafia
2,69
2300 pelli e cuoi
2,97
3100 costruzioni edili
Codici di Tariffa INAIL
Inabilità
permanente
6200 metalmeccanica
4,48
6300 macchine
3,32
6400 mezzi di trasporto
3,91
6500 strumenti e apparecchi
1,57
7100 geologia e mineraria
8,40
7200 lavorazione delle rocce
6,55
8,60
7000 lavorazione del vetro
4,65
3200 costruzioni idrauliche
9,12
8100 lavorazioni tessili
2,40
3300 strade e ferrovie
7,55
8200 confezioni
1,40
3400 linee e condotte urbane
9,70
9100 trasporti
4,93
3500 fondazioni speciali
12,39
9200 facchinaggio
15,99
3600 impianti
5,43
9300 magazzini
3,32
4100 energia elettrica
2,20
0100 attività commerciali
2,36
4200 comunicazioni
2,07
0200 turismo e ristorazione
2,54
4300 gasdotti e oleodotti
2,16
0300 sanità e servizi sociali
1,28
4400 impianti acqua e vapore
4,11
0400 pulizie e nettezza urbana
5,57
5100 prima lavorazione legname
7,95
0500 cinema e spettacoli
2,94
5200 falegnameria e restauro
7,18
0600 istruzione e ricerca
1,11
5300 materiali affini al legno
5,02
0700 uffici e altre attività
0,72
5,74
(*) per mille addetti – media ultimo
20/69
triennio
disp.
2009
6100
metallurgia
NOTIFICA GRUPPO A
Il datore di lavoro, sentito il medico competente,
ove previsto, identifica la categoria di
appartenenza della propria azienda od unita'
produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A,
la comunica all'Azienda Unita' Sanitaria Locale
competente sul territorio in cui si svolge l'attività
lavorativa, per la predisposizione degli interventi
di emergenza del caso.
2009
21/69
Scopo della SORVEGLIANZA SANITARIA
Gli insegnamenti essenziali restano quelli che nella seconda metà del 1700
ha trasmesso agli odierni "medici del lavoro" quel grande studioso e
maestro delle "malattie dei lavoratori" che fu il filosofo e medico
Bernardino Ramazzini
Attualmente,la prevenzione si basa sulla triplice osservazione che la
distribuzione delle malattie è ineguale e che tale ineguaglianza non è
casuale,essendoci differenti fattori di rischio e diversi gruppi di
soggetti a rischio.
In generale si possono individuare tre forme di prevenzione:
-la prevenzione primaria che si basa sulla lotta alle cause del danno,ovvero
scoprire un rischio ed eliminarlo prima che si trasformi in danno;
-la prevenzione secondaria la quale mette in atto le misure che,attraverso
una diagnosi precoce e una opportuna terapia,limitino al massimo il
danno,ovvero il rischio si è già trasformato in danno e quindi si tratta
di scoprire una malattia in fase iniziale e curarla in tempo;
-la prevenzione terziaria che tende ad impedire i decorsi più
sfavorevoli,le complicanze e i postumi permanenti.
2009
22/69
PREVENZIONE PRIMARIA
Insieme di azioni-interventi per la riduzione dei
rischi negli ambienti di lavoro
INTERVENTI ALLA
SORGENTE
ELIMINAZIONE SOSTANZA NOCIVA
MANUTENZIONE
MODIFICA PROCESSO PRODUTTIVO
PULIZIA
MODIFICA IMPIANTO
CONTROLLO
RITMI
PRODUTTIVI
MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO
INTERVENTI
SULLA
PROPAGAZIONE
INTERVENTI
SULL’UOMO
2009
ASPIRAZIONE LOCALIZZATA
VENTILAZIONE GENERALE
SPAZIO
MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO
LAY-OUT
DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVID.
ASPIRAZIONE LOCALIZZATA
RIDUZIONE
TEMPO
ESPOSIZIONE
MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO
INFORMAZIONE
23/69
PREVENZIONE SECONDARIA
Ricerca di alterazioni precoci negli
organi, prima che si manifesti la
malattia
SORVEGLIANZA SANITARIA
Per gli esposti a fattori di rischio
professionali
-Accertamenti Sanitari Preventivi:
prima dell’ assunzione per il rilascio dell’ idoneità
-Accertamenti Sanitari Periodici:
per la verifica e il controllo dello stato di salute
2009
24/69
SORVEGLIANZA SANITARIA
1)
2)
3)
4)
5)
6)
E’ obbligatoria quando il lavoratore è esposto a particolari rischi, o
addetto a determinate mansioni, per cui la legge prevede
espressamente tale obbligo. Situazioni più comuni:
Attività che espongono a polveri silicee
Attività che espongono ad amianto
Attività che espongono a rumore
Attività che espongono a rischi biologici, sostanze chimiche,
sostanze cancerogene, movimentazione manuale di carichi o lavori
al videoterminale
Attività che espongono a radiazioni ionizzanti
Attività che espongono a vibrazioni .
2009
25/69
Sorveglianza sanitaria
La l. 25/55: “l’assunzione dell’apprendista deve
essere preceduta da visita sanitaria per accertare
che le sue condizioni fisiche ne consentano
l’occupazione nel lavoro per il quale deve essere
assunto”
L.977/67 – Tutela del lavoro dei fanciulli e degli
adolescenti – visite mediche preventive e
periodiche fino a 18 anni da parte del medico
competente (se è stato nominato) ovvero da parte
dell’ASL
• DPR n. 479/75: lavori in risaia, diserbo canali,
maturazione artificiale di frutta e ortaggi,
preparazione e manipolazione pesticidi
2009
26/69
Sorveglianza sanitaria a giudizio del MC
Anche in caso di rischi per i quali non ricorre uno
stretto obbligo di sorveglianza sanitaria, ove
esistano condizioni di rischio residuo evidenti,
attestate nel documento di valutazione dei rischi,
e confortate dal giudizio del medico competente
nello stesso documento, può attivare la
sorveglianza sanitaria quale misura generale di
prevenzione prevista dall’art.15.
2009
27/69
Sorveglianza sanitaria
Art.3 - DM 8/6/1938 : “L’Organo di vigilanza può prescrivere al
datore di lavoro, l’obbligo di sottoporre a visita medica, ad intervalli
non inferiori a 6 mesi, le donne minorenni e i fanciulli adibiti al
trasporto di pesi, i limiti dei quali, in caso di sollevamento e trasporto
sono fissati dall’art.11 della legge 26/4/1934 n.653 - modificati dalla
legge 977/634 nei seguenti termini:
• a) per i fanciulli minori di 15 anni : 10 Kg per i maschi e 5 per le
femmine (ma con l’estensione dell’obbligo scolastico non si dovrebbe
più porre il problema)
• b) per gli adolescenti (minori di 18 anni): 20 kg per i maschi e 15 Kg
per le femmine
• C)o addetti a lavori che importino prolungate ed incomode posizioni
od intenso sforzo muscolare, quando ritenga che queste occupazioni
possano esser pregiudizievoli allo sviluppo fisico dei suindicati
lavoratori”
2009
28/69
Lavoratrici madri .Decreto Legislativo 26 marzo
2001, n. 151
Durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo
il parto sono vietati i lavori e le mansioni di
cui all’allegato I della legge 977/67
indipendentemente dall’entità del rischio ed
integrato con le attività che espongono ad
agenti chimici pericolosi ai sensi
dell’art.72-ter 626/94, nonché quelli che
espongono alle malattie prof.li tabellate
2009
29/69
Fattori di rischio individuati dal Decreto
Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
Allegato A:elenco dei lavori faticosi, pericolosi e
insalubri vietati
Esempi
 Trasporto e sollevamento pesi
 Lavori vietati ai minori di 18 anni
 Lavori che comportano una stazione in piedi
per più di metà dell’orario o che obbligano ad
una posizione particolarmente affaticante
 Lavori a bordo di ogni mezzo di comunicazione
in moto
2009
30/69
Allegato B
(lavori vietati, indipendentemente dall’esposizione)
Agenti fisici
Agenti biologici
Agenti chimici
2009
31/69
Lavori Vietati Per i Minori Ai Sensi Del D.Lgs 345/99 (Modificato Dal
D.Lgs 262/00)
Mansioni che espongono ai seguenti
agenti:
1. Agenti fisici
2. Agenti biologici:
3. Agenti chimici:
II. Processi e lavori tabellati
I.
Es: 7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e
smontaggio delle armature esterne alle costruzioni
37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili
taglienti, seghe e macchine per tritare
2009
32/69
Tutela invalidi
il datore di lavoro, cui sia stato obbligatoriamente
avviato al lavoro un invalido, ha «l’obbligo di
assegnare al lavoratore mansioni compatibili con
l’invalidità e, nel contempo, ha l’obbligo di garantire
l’integrità fisica dell’invalido stesso e l’incolumità
degli altri lavoratori».
2009
33/69
SENTENZA 2.12.2005 N. 26238 DELLA CORTE DI CASSAZIONE
CIVILE, SEZIONE LAVORO
…. l’accertamento previsto dall’art.16 lettera b del D.Lgs
626/94, disposto dal datore di lavoro a mezzo di un
medico dipendente della stessa azienda (e diretto a
constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore invalido è destinato, ai fini della valutazione
della sua idoneità ad una mansione specifica) può essere
effettuato anche prima dell’assunzione del lavoratore
stesso; ed il datore, nel comunicare al lavoratore la
predisposizione dell’accertamento, non ha l’obbligo di
comunicargli contestualmente la mansione specifica in
relazione alla quale la sua idoneità è da valutare. Dalle
precedenti osservazioni discende che il rifiuto, da parte del
lavoratore, di sottoporsi alla visita in tal senso predisposta
dal datore, è illegittimo"
2009
34/69
Giudizio di idoneità
Il giudizio di idoneità alla mansione specifica deve
concludere sempre una visita medica lavorativa,
preventiva o periodica.
Il lavoratore può essere giudicato:
- IDONEO
- IDONEO CON PRESCRIZIONI
- TEMPORANEAMENTE NON IDONEO
- NON IDONEO
In caso di giudizio di inidoneità parziale o temporanea o
totale si può presentare ricorso, entro 30 gg., allo AUSL
territorialmente competente sul luogo di lavoro (art. 17
D.Lgs. 626/94), che deciderà in merito alla conferma, alla
revoca o alla modifica del giudizio del Medico
35/69
Competente.
2009
Accertamenti sanitari illegittimi
l’art. 5 l. 20 maggio 1970, n. 300 (accertamenti
sanitari), tutela la libertà e la dignità del
lavoratore, evitando che gli imprenditori possano
ricorrere ad accertamenti sanitari diretti, per
mezzo di medici di loro fiducia, per soddisfare
interessi estranei alla verifica dello stato di salute
o di idoneità fisica dei lavoratori, con conseguente
offesa alla dignità di costoro e talvolta lesione
della certezza del rapporto di lavoro
2009
36/69
52
Dispositivi di Protezione Individuale: definizione
Si intende per dispositivo di protezione
individuale“qualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo
contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la
sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo”
Articolo 74 - Definizioni
2009
37/69
54
I dispositivi di protezione individuale vengono forniti
dal datore di lavoro che addestrerà all’uso degli stessi i
propri dipendenti .
Gli occhiali a tenuta per agenti chimici.
I guanti per proteggere la pelle.
2009
38/69
CARATTERISTICHE DEGLI INDUMENTI E DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Alcuni dispositivi di protezione potendo diventare
veicoli di contagio, debbono essere strettamente
personali e non possono essere scambiati, prestati
o riciclati tra gli operatori che li utilizzano
2009
39/69
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
Eliminare
quando possibile
il Rischio alla fonte
SCELTA DPI
Requisiti:
Applicazione del D.Lgs. 475/92
D.M. 2.5.2001
Adeguati ai rischi specifici ed
alle condizioni di lavoro
Tener conto dell'ergonomia e della salute
Aggiornati, ben tenuti, sempre disponibili
PROTEZIONE DI:
TESTA
UDITO
OCCHI E VISO
MANI, BRACCIA E TRONCO
PIEDI E GAMBE
EPIDERMIDE
2009
VIE RESPIRATORIE
ED ANCHE IN CASO DI:
INTEMPERIE
SCARSA VISIBILITA'
40/69
DLgs 475/92
Dispositivi di Protezione Individuale
•
Devono essere marcati CE
•
Devono rispondere ai requisiti
essenziali di sicurezza (All. II)
•
Suddivisione in tre categorie
•
Stabilisce le procedure per la
marcatura (attestato di
certificazione, dichiarazione di
conformità)
•
2009
Obbligo della nota informativa
41/69
DLgs 475/92
Dispositivi di Protezione Individuale
PRIMA CATEGORIA
•
DPI di semplice progettazione a salvaguardia di rischi di
lieve entità (azioni lesive superficiali, contatti a T< 50°C,
fenomeni atmosferici, raggi solari)
TERZA CATEGORIA
•
DPI di progettazione complessa a salvaguardia da rischi di
morte o lesioni permanenti (DPI protezione contro aerosol e
gas, DPI isolanti, T< - 50°C, DPI per tensioni elettriche,
DPI contro le cadute, etc)
SECONDA CATEGORIA
•
Gli altri DPI che non rientrano nella 1a o 3a categoria
2009
42/69
Contratto d’appalto
(art. 1665 cod. Civ.)
Vediamo come può essere schematizzato il contratto d’appalto:
Contratto
d’appalto
Imprenditore
Appaltatore
Committente
appaltante
Corrispettivo
pattuito
2009
Mezzi
Opera
Servizio
Organizzazione
Rischio:
- economico
- penale
43/69
Contratto d’opera
(art. 2222 cod. Civ.)
Vediamo come può essere schematizzato il contratto d’opera:
Contratto
d’opera
Lavoratore
Autonomo
Committente
Corrispettivo
pattuito
Lavoro autonomo senza
vincolo di subordinazione
Opera
Servizio
2009
44/69
CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D’OPERA-3
(ART.7)
APPALTO PROMISCUO
Si definisce Appalto promiscuo l’appalto di opere o servizi che saranno
effettuati all’interno di una struttura del committente,
caratterizzata dalla simultanea attività lavorativa di:
Dipendenti del datore
di lavoro committente;
Dipendenti
della ditta appaltatrice.
Nell’appalto promiscuo i dipendenti della ditta appaltatrice per poter eseguire la
propria prestazione lavorativa devono lavorare in un contesto di unita’ spaziotemporale con l'attività lavorativa svolta dai dipendenti del committente,
insistendo negli stessi luoghi ed ambienti ed avendo o potendo condividere spazi,
accesso alle fonti di energia ed agli impianti tecnologici presenti nell’ambiente.
2009
45/69
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione
IN CASO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI A IMPRESE
APPALTATRICI O A LAVORATORI AUTONOMI
IL DATORE DI LAVORO
a) Verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di
somministrazione attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori
autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale
FORNISCE ALLE IMPRESE APPALTATRICI O LAV.
AUTONOMI INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI
E SULLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE
2009
46/69
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di
somministrazione
IN CASO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI A più IMPRESE
APPALTATRICI O A LAVORATORI AUTONOMI
I DATORI DI LAVORO
Cooperano tra loro nell’attuazione delle misure di
Prevenzione
Coordinano interventi di Prevenzione informandosi
reciprocamente
(ART.7 Comma III)
Il coordinamento promosso dal datore di lavoro committente non si
estende ai rischi specifici delle Imprese appaltatrici
2009
47/69
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti
d’appalto o d’opera o di somministrazione
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.
Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità
solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi
previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido
con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per
tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente
comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri
dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici
2009
48/69
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti
d’appalto o d’opera o di somministrazione
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di
somministrazione, anche qualora in essere al
momento della data di entrata in vigore del
presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad
esclusione dei contratti di somministrazione di
beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del
codice civile, devono essere specificamente
indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418
del codice civile i costi relativi alla sicurezza del
lavoro con particolare riferimento a quelli propri
connessi allo specifico appalto.
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Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti
d’appalto o d’opera o di somministrazione
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella
valutazione dell'anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori
pubblici, di servizi e di forniture, gli enti
aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore
economico sia adeguato e sufficiente rispetto al
costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il
quale deve essere specificamente indicato e
risultare congruo rispetto all'entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle
forniture. Ai fini del presente comma il costo del
lavoro e' determinato periodicamente, in apposite
tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza50/69
sociale
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“Giurisprudenza”
Obbligo di NON ingerenza del Committente
… “ferma la responsabilità dell’appaltatore, è ravvisabile la responsabilità concorrente
del Committente che si sia ingerito concretamente nell’esecuzione dei lavori,
riducendo, in tal modo, l’autonomia dell’appaltatore”
Cassazione Penale (sez. IV, 22.07.99 n. 9322)
Costituiscono indici di ingerenza nell’attività dell’appaltatore:
* Emanare direttamente ordini ed istruzioni circa l’esecuzione dell’opera o del servizio al
personale dell’appaltatore;
* fissare tempi e modi della prestazione lavorativa dei dipendenti nello stesso;
* imporre all’appaltatore modalità di esecuzione dell’opera o del servizio che dovrebbero
essere da quest’ultimo autonomamente stabilite in ragione della sua attività professionale;
* concedere in uso all’appaltatore impianti e mezzi per l’esecuzione dell’opera o del servizio.
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CONTRATTO DI APPALTO
Si considera adeguata l’informazione sui rischi se sono state fornite
informazioni in ordine a tutti gli 8 punti qui di seguito indicati:
 attività lavorative che si svolgono nella zona o reparto o area oggetto
dell’intervento della Ditta appaltatrice;
 segnalazione di eventuali impianti pericolosi che devono essere
assolutamente eserciti durante i lavori;
 segnalazione del rischio di esplosione o incendio, se presente
(descrivendo i mezzi di estinzione e la loro posizione, allegando la
planimetria delle zone a rischio, le vie di esodo, etc.);
 eventuali zone, materiali o impianti per i quali devono essere adottati
sistemi e misure di protezione particolari;
 eventuali zone ad accesso controllato, per accedere alle
quali è necessaria una formale autorizzazione da parte del
Committente;
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INDIVIDUAZIONE RISCHI INTERFERENTI
Raccolta dati
Identificazione sovrapposizioni temporali delle
attività negli ambienti di lavoro
Identificazione rischi potenzialmente
interferenti causati dagli
Identificazione rischi potenzialmente
interferenti derivanti dal
APPALTATORI
COMMITTENTE
SI
C’è compresenza ?
Rischio interferente
NO
Rischio permane in
assenza di chi lo
determina ed il luogo è
accessibile ad altre
aziende?
NO
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SI
Rischio NON interferente 53/69
Da ricordare……….
 L’obbligo del DUVRI è delegabile (art. 18 comma 1
1. il datore di lavoro.. e i dirigenti… devono
elaborare documento cui all’art. 26,comma 3)
 Il DUVRI deve essere allegato anche ai contratti
di appalto o d’opera stipulati prima del 25 agosto
2007 e in corso al 31 dicembre 2008
 L’obbligo di redigere il DUVRI non sostituisce
l’obbligo di redigere il DVR
 “Allegato al contratto”: allegazione a qualsiasi
documento riconducibile al contratto (ordine;
prezziari, etc.)
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In caso di appalti successivi ……………..
Con il contratto all’appaltatore C il DL committente
consegna il DUVRI ediz. 2 ad A-B- C o solo a C ?
Ambiente di lavoro
COMMITTENTE
Rischi per i
dipendenti
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“Determinazione dell’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici”
5.3.2008
Sono esclusi dal DUVRI:
Le mere forniture senza posa in opera, installazione
e montaggio, salvo i casi in cui siano necessarie
procedure che interferiscono con la fornitura.
I servizi per cui non c’è esecuzione in luoghi nella
giuridica disponibilità
del datore di lavoro committente.
I servizi di natura intellettuale, per esempio
progettazione, direzione
lavori, collaudi ecc., anche effettuati presso la
stazione appaltante (es.
progettazione, installazione e collaudo software).
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ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
ATTIVITA' DI FORMAZIONE
FORMAZIONE
Degli addetti alle emergenze
FORMAZIONE
dei Rappresentanti per la sicurezza
FORMAZIONE
dei lavoratori
dispositivi di protezione individuale
uso delle attrezzature di lavoro
FORMAZIONE
del SPP
movimentazione manuale dei carichi
protezione da agenti cancerogeni
uso dei videoterminali
protezione da agenti patogeni
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE CONNESSI CON
L’ATTIVITA’
IL DDL DEVE
INFORMARE
CIASCUN
LAVORATORE SU:
MISURE E ATTIVITA’ DI PROTEZIONE E PREVENZIONE
RISCHI SPECIFICI, NORME E DISPOSIZIONI AZIENDALI
RESPONSABILE SPP E MEDICO COMPETENTE
SOSTANZE PERICOLOSE
ANTINCENDIO, EVACUAZIONE, PRONTO SOCCORSO
LAVORATORI INCARICATI DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA
DURANTE ORARIO DI LAVORO
IL DDL, IL
DIRIGENTE E I
PREPOSTI DEVONO
FORMARE CIASCUN
LAVORATORE:
IN MODO PERIODICO
-All’assunzione
-Cambio mansione
-Cambio attrezz., tecnol., sostanze
IN MODO PARTICOLARE PER IL RAPPR. PER LA SICUR.
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IN MODO MIRATO GLI ADDETTI ALL’ANTINCENDIO, ECC.
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INFORMAZIONE DEI LAVORATORI.
Per informazione si intende l’attività di trasferimento a tutti i soggetti
interessati di dati e notizie di carattere normativo, procedurale e
tecnico, utili al compimento dell’intero processo di prevenzione
previsto dal decreto n. 626/94.
I mezzi di informazione sono molteplici, ad esempio:
1)
avvisi in bacheca;
2)
opuscoli informativi di agevole consultazione da parte dei lavoratori;
3)
proiezione di videocassette;
4)
riunioni illustrative.
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FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO. ART 38
1. Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una
formazione adeguata sull’uso delle attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilità particolari di cui all’art. 35, comma 5,
ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in
grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in
relazione ai rischi causati ad altre persone.(comma 5 Qualora le
attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o
responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il
datore di lavoro si assicura che:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all’uopo
incaricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il
lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per
svolgere tali compiti.)
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FORMAZIONE DEI LAVORATORI.
I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di
pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto
soccorso e, comunque di gestione dell’emergenza devono
essere adeguatamente formati.
La formazione deve essere
sufficiente (=completa), adeguata,
documentata e deve essere
effettivamente recepita (Corte di Cassazione
22.4.2004, che sottolinea l’esigenza della verifica
dell’apprendimento).
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OGNI QUANTO TEMPO GLI ADDETTI
ALL’ANTINCENDIO DEVONO PARTECIPARE AL
CORSO DI AGGIORNAMENTO ?
Il D.M. 10.3.’98 (che ha fissato i criteri generali
di sicurezza antincendio e per la gestione delle
emergenze nei luoghi di lavoro) non prevede per
gli addetti antincendio un’effettuazione
periodica del corso di formazione.
È solo stabilito s che la formazione deve essere
periodicamente ripetuta in relazione
all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di
nuovi rischi.
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Formazione preposti
7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in
azienda, un’adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri
compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
I contenuti della formazione di cui al presente
comma comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative
e procedurali di prevenzione e protezione.
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Formazione SPP
Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2,
3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di
lavoro. (Atto n. 2407). G.U. del 14/2/2006 n.37
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Le Regioni e Province Autonome convengono
quanto segue
Per gli RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori
ATECO 3-4-5 e 7 l’aggiornamento quinquennale è da
intendersi pari a 60 ore complessive, anche qualora l’incarico
sia riferito a più di uno di tali macrosettori. Il monte ore
complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel
quinquennio
Per RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori
ATECO 1-2-6-8 e 9 l’aggiornamento quinquennale è da
intendersi pari a 40 ore complessive, anche qualora l’incarico
sia riferito a più di uno di tali macrosettori. Il monte ore
complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel
quinquennio
Nel caso di esercizio della funzione di RSPP in macrosettori
appartenenti a ciascuno dei due raggruppamenti di
macrosettori su indicati, l’aggiornamento è da intendersi pari
a 100 ore complessive.
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FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA
I contenuti della formazione devono essere commisurati
alle risultanze della valutazione dei rischi.
La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di
almeno trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni
della contrattazione collettiva.
La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità
dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non
può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che
occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le
imprese che occupano più di 50 lavoratori.
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ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA FORMAZIONE
L'attestazione dell'avvenuta formazione deve essere
conservata in azienda a cura del datore di lavoro.
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rumore, agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, agenti biologici