ing. Domenico Mannelli www.mannelli.info Le ricadute applicative e organizzative della valutazione del rischio INTERVENTI CONSEGUENTI ALLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO PREVENZIONE PROTEZIONE 2009 2/69 INTERVENTI TECNICI DI PREVENZIONE DI CONTENIMENTO SEPARAZIONE DELLE PARTI PERICOLOSE (rumore, agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, agenti biologici, macchine, attrezzature) SEPARAZIONE DELL’AREA (rumore, agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, agenti biologici, incendio) LAVORAZIONI A CICLO CHIUSO (agenti chimici, agenti biologici, agenti cancerogeni) LIMITAZIONI D’USO (rumore, agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, agenti biologici) MODIFICA MACCHINE/ IMPIANTI (protezione delle parti pericolose, rumore, agenti chimici, rad. ionizzanti e non, agenti biologici) CATTURA DI INQUINANTI (agenti chimici, agenti biologici) RILEVATORI/ SEGNALATORI 2009 (agenti chimici, radiazioni ionizzanti e non, incendio) 3/69 INTERVENTI TECNICI DI PREVENZIONE RIPROGETTAZIONE IMPIANTI LAVORAZIONI ESISTENTI RIPROGETTAZIONE STRUTTURE SCELTA NUOVE ATTREZZATURE SCELTA NUOVE MACCHINE INTERVENTI DI MODIFICA DELLE VARIABILI DEL SISTEMA NUOVE LAVORAZIONI 2009 SCELTA NUOVE SOSTANZE SOSTITUZIONE DI MATERIALI RIORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AUTOMAZIONE obblighi dei progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori 4/69 INTERVENTI DI PROTEZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ATTREZZATURE DI EMERGENEZA PROGETTAZIONE STRUTTURE IMPIANTI ESTRAZIONE COLLETTIVA SISTEMI DI ESPULSIONE DI INQUINANTI SEPARAZIONE/COMPARTIMENTAZIONE DI AREE PERICOLOSE SEGNALETICA DI SICUREZZA PROCEDURE DI EMERGENZA 2009 5/69 INTERVENTI DI PROTEZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PERSONALE PERSONALE MISURE SANITARIE PERIODICHE MISURE SANITARIE DI EMERGENZA 2009 6/69 INTERVENTI INFORMATIVI DI PREVENZIONE PROCEDURE DI LAVORO INFORMAZIONE/ FORMAZIONE ETICHETTATURA SCHEDE DI SICUREZZA SEGNALETICA 2009 7/69 Che cosa è una procedura? E’ una formalizzazione scritta del normale operare Come deve essere stilata? Non esiste un modello “standard” Quando deve essere redatta? Quando la valutazone del rischio ne indica la necessità 2009 8/69 Procedure utili 1) gestionali o generali: regolamentazione degli accessi in azienda in funzione della sicurezza; formazione – informazione alle ditte appaltatrici sui rischi presenti in ditta; verifica delle materie prime acquistate; gestione emergenze, incidenti e infortuni; verifica della qualità dei fornitori; 2009 ecc. 9/69 Procedure utili 2) operative specifiche: si riferiscono ad attività specifiche sono strettamente connesse con gli interventi di Formazione scaturiscono dal modo di operare nella singola mansione o lavorazione. 2009 10/69 PRINCIPI GENERALI - Evitare di fare procedure per tutto e per tutti - Non esistono una procedura di sicurezza ed una procedura operativa, bensì esistono solo procedure sicure (che contemplano quindi entrambi gli aspetti). Ovvero: la sicurezza non deve essere considerata come un corpo estraneo disgiunto dalla produzione! 2009 11/69 ELEMENTI FONDAMENTALI DI UNA PROCEDURA DI SICUREZZA identifica: - area di lavoro ed operazione da svolgere (modalità e sequenze operative) - strumenti di lavoro con cui operare - principali rischi connessi dell’attività da effettuare - misure tecniche, organizzative e procedurali da adottare - DPI da usare 2009 12/69 Esempi di PROCEDURE DA CONSIDERARSI “IMPORTANTI” - EMERGENZA (l’unica obbligatoria per legge) - APPALTI (comprese per manutenzioni) - ACQUISTI (macchine, impianti, materie prime) - ANALISI INFORTUNI/INCIDENTI/M.P. - FORMAZIONE NUOVI ADDETTI - MANUTENZIONE ordinaria e straordinaria 2009 13/69 2009 14/69 Primo soccorso o pronto soccorso? Il primo soccorso è l’aiuto dato al soggetto infortunato o malato, da personale non sanitario, in attesa dell’intervento specializzato 2009 15/69 Articolo 45 - Primo soccorso 1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati 2009 16/69 L’organizzazione del primo soccorso Obiettivi: • attivare in modo corretto il 118 • protezione della persona coinvolta • controllo dell’incidente • evitare o contenere i danni ambientali • realizzazione di un primo soccorso in attesa dell’arrivo di personale qualificato 2009 17/69 3-2-2004 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni al pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. Classificazione delle aziende 1. Le aziende sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero di lavoratori e dei fattori di rischio, in tre gruppi. Gruppo A: I) Aziende soggette a normative specifiche: aziende a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 334/99), centrali termoelettriche, laboratori e impianti nucleari (D.Lgs. 230/95), aziende estrattive/minerarie (D.Lgs. 623/96), lavori in sotterraneo (D.Lgs. 320/56), aziende per fabbricazione esplosivi, polveri e munizioni. II)Aziende con più di 5 addetti, con gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 (desumibile dalle statistiche INAIL aggiornate al 31.12 di ogni anno). III)Aziende del comparto agricoltura, che occupano più di 5 addetti a tempo indeterminato. Gruppo B: Aziende con 3 o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. Gruppo C: 2009 Aziende con meno di 3 lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 18/69 I successivi obblighi dipendono dal gruppo in cui si colloca l’Azienda: GRUPPO A GRUPPO B GRUPPO C Presidi di Primo Soccorso Cassetta di Primo Soccorso Cassetta di Primo Soccorso Pacchetto di medicazione Durata del corso di formazione per Addetti al Primo Soccorso 16 ore 12 ore 12 ore I contenuti della cassetta di primo soccorso e del pacchetto di medicazione, nonché dei corsi di formazione da effettuare, sono dettagliati all’interno dello stesso Decreto. I corsi di formazione devono essere tenuti da personale medico in collaborazione, ove possibile, con il Servizio di Emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. I corsi andranno infine ripetuti con cadenza almeno triennale, almeno per quanto attiene le capacità di intervento pratico. Le aziende che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati (diversi dalla sede), hanno l’obbligo di fornire il pacchetto di medicazione e un mezzo di comunicazione che permetta di contattare l’azienda per attivare il Sistema Sanitario Nazionale in caso d’emergenza. Rimane l’obbligo, per tutte le Aziende, di definire gli adempimenti derivanti dal nuovo Decreto in collaborazione con il Medico Competente. 2009 19/69 TAB I - Indici di frequenza d’infortunio in Italia per gruppo di tariffa INAIL(*). Tipo di conseguenza: inabilità permanente Codici di Tariffa INAIL Inabilità permanente 1100 lavorazioni meccanico-agricole 10,84 1200 mattazione e macellaz. / pesca 6,41 1400 produzione di alimenti 3,57 2100 chimica, plastica e gomma 2,76 2200 carta e poligrafia 2,69 2300 pelli e cuoi 2,97 3100 costruzioni edili Codici di Tariffa INAIL Inabilità permanente 6200 metalmeccanica 4,48 6300 macchine 3,32 6400 mezzi di trasporto 3,91 6500 strumenti e apparecchi 1,57 7100 geologia e mineraria 8,40 7200 lavorazione delle rocce 6,55 8,60 7000 lavorazione del vetro 4,65 3200 costruzioni idrauliche 9,12 8100 lavorazioni tessili 2,40 3300 strade e ferrovie 7,55 8200 confezioni 1,40 3400 linee e condotte urbane 9,70 9100 trasporti 4,93 3500 fondazioni speciali 12,39 9200 facchinaggio 15,99 3600 impianti 5,43 9300 magazzini 3,32 4100 energia elettrica 2,20 0100 attività commerciali 2,36 4200 comunicazioni 2,07 0200 turismo e ristorazione 2,54 4300 gasdotti e oleodotti 2,16 0300 sanità e servizi sociali 1,28 4400 impianti acqua e vapore 4,11 0400 pulizie e nettezza urbana 5,57 5100 prima lavorazione legname 7,95 0500 cinema e spettacoli 2,94 5200 falegnameria e restauro 7,18 0600 istruzione e ricerca 1,11 5300 materiali affini al legno 5,02 0700 uffici e altre attività 0,72 5,74 (*) per mille addetti – media ultimo 20/69 triennio disp. 2009 6100 metallurgia NOTIFICA GRUPPO A Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unita' produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unita' Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. 2009 21/69 Scopo della SORVEGLIANZA SANITARIA Gli insegnamenti essenziali restano quelli che nella seconda metà del 1700 ha trasmesso agli odierni "medici del lavoro" quel grande studioso e maestro delle "malattie dei lavoratori" che fu il filosofo e medico Bernardino Ramazzini Attualmente,la prevenzione si basa sulla triplice osservazione che la distribuzione delle malattie è ineguale e che tale ineguaglianza non è casuale,essendoci differenti fattori di rischio e diversi gruppi di soggetti a rischio. In generale si possono individuare tre forme di prevenzione: -la prevenzione primaria che si basa sulla lotta alle cause del danno,ovvero scoprire un rischio ed eliminarlo prima che si trasformi in danno; -la prevenzione secondaria la quale mette in atto le misure che,attraverso una diagnosi precoce e una opportuna terapia,limitino al massimo il danno,ovvero il rischio si è già trasformato in danno e quindi si tratta di scoprire una malattia in fase iniziale e curarla in tempo; -la prevenzione terziaria che tende ad impedire i decorsi più sfavorevoli,le complicanze e i postumi permanenti. 2009 22/69 PREVENZIONE PRIMARIA Insieme di azioni-interventi per la riduzione dei rischi negli ambienti di lavoro INTERVENTI ALLA SORGENTE ELIMINAZIONE SOSTANZA NOCIVA MANUTENZIONE MODIFICA PROCESSO PRODUTTIVO PULIZIA MODIFICA IMPIANTO CONTROLLO RITMI PRODUTTIVI MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO INTERVENTI SULLA PROPAGAZIONE INTERVENTI SULL’UOMO 2009 ASPIRAZIONE LOCALIZZATA VENTILAZIONE GENERALE SPAZIO MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO LAY-OUT DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVID. ASPIRAZIONE LOCALIZZATA RIDUZIONE TEMPO ESPOSIZIONE MODIFICA ORGANIZZ. LAVORO INFORMAZIONE 23/69 PREVENZIONE SECONDARIA Ricerca di alterazioni precoci negli organi, prima che si manifesti la malattia SORVEGLIANZA SANITARIA Per gli esposti a fattori di rischio professionali -Accertamenti Sanitari Preventivi: prima dell’ assunzione per il rilascio dell’ idoneità -Accertamenti Sanitari Periodici: per la verifica e il controllo dello stato di salute 2009 24/69 SORVEGLIANZA SANITARIA 1) 2) 3) 4) 5) 6) E’ obbligatoria quando il lavoratore è esposto a particolari rischi, o addetto a determinate mansioni, per cui la legge prevede espressamente tale obbligo. Situazioni più comuni: Attività che espongono a polveri silicee Attività che espongono ad amianto Attività che espongono a rumore Attività che espongono a rischi biologici, sostanze chimiche, sostanze cancerogene, movimentazione manuale di carichi o lavori al videoterminale Attività che espongono a radiazioni ionizzanti Attività che espongono a vibrazioni . 2009 25/69 Sorveglianza sanitaria La l. 25/55: “l’assunzione dell’apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano l’occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto” L.977/67 – Tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti – visite mediche preventive e periodiche fino a 18 anni da parte del medico competente (se è stato nominato) ovvero da parte dell’ASL • DPR n. 479/75: lavori in risaia, diserbo canali, maturazione artificiale di frutta e ortaggi, preparazione e manipolazione pesticidi 2009 26/69 Sorveglianza sanitaria a giudizio del MC Anche in caso di rischi per i quali non ricorre uno stretto obbligo di sorveglianza sanitaria, ove esistano condizioni di rischio residuo evidenti, attestate nel documento di valutazione dei rischi, e confortate dal giudizio del medico competente nello stesso documento, può attivare la sorveglianza sanitaria quale misura generale di prevenzione prevista dall’art.15. 2009 27/69 Sorveglianza sanitaria Art.3 - DM 8/6/1938 : “L’Organo di vigilanza può prescrivere al datore di lavoro, l’obbligo di sottoporre a visita medica, ad intervalli non inferiori a 6 mesi, le donne minorenni e i fanciulli adibiti al trasporto di pesi, i limiti dei quali, in caso di sollevamento e trasporto sono fissati dall’art.11 della legge 26/4/1934 n.653 - modificati dalla legge 977/634 nei seguenti termini: • a) per i fanciulli minori di 15 anni : 10 Kg per i maschi e 5 per le femmine (ma con l’estensione dell’obbligo scolastico non si dovrebbe più porre il problema) • b) per gli adolescenti (minori di 18 anni): 20 kg per i maschi e 15 Kg per le femmine • C)o addetti a lavori che importino prolungate ed incomode posizioni od intenso sforzo muscolare, quando ritenga che queste occupazioni possano esser pregiudizievoli allo sviluppo fisico dei suindicati lavoratori” 2009 28/69 Lavoratrici madri .Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto sono vietati i lavori e le mansioni di cui all’allegato I della legge 977/67 indipendentemente dall’entità del rischio ed integrato con le attività che espongono ad agenti chimici pericolosi ai sensi dell’art.72-ter 626/94, nonché quelli che espongono alle malattie prof.li tabellate 2009 29/69 Fattori di rischio individuati dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 Allegato A:elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri vietati Esempi Trasporto e sollevamento pesi Lavori vietati ai minori di 18 anni Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante Lavori a bordo di ogni mezzo di comunicazione in moto 2009 30/69 Allegato B (lavori vietati, indipendentemente dall’esposizione) Agenti fisici Agenti biologici Agenti chimici 2009 31/69 Lavori Vietati Per i Minori Ai Sensi Del D.Lgs 345/99 (Modificato Dal D.Lgs 262/00) Mansioni che espongono ai seguenti agenti: 1. Agenti fisici 2. Agenti biologici: 3. Agenti chimici: II. Processi e lavori tabellati I. Es: 7) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e smontaggio delle armature esterne alle costruzioni 37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare 2009 32/69 Tutela invalidi il datore di lavoro, cui sia stato obbligatoriamente avviato al lavoro un invalido, ha «l’obbligo di assegnare al lavoratore mansioni compatibili con l’invalidità e, nel contempo, ha l’obbligo di garantire l’integrità fisica dell’invalido stesso e l’incolumità degli altri lavoratori». 2009 33/69 SENTENZA 2.12.2005 N. 26238 DELLA CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE LAVORO …. l’accertamento previsto dall’art.16 lettera b del D.Lgs 626/94, disposto dal datore di lavoro a mezzo di un medico dipendente della stessa azienda (e diretto a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore invalido è destinato, ai fini della valutazione della sua idoneità ad una mansione specifica) può essere effettuato anche prima dell’assunzione del lavoratore stesso; ed il datore, nel comunicare al lavoratore la predisposizione dell’accertamento, non ha l’obbligo di comunicargli contestualmente la mansione specifica in relazione alla quale la sua idoneità è da valutare. Dalle precedenti osservazioni discende che il rifiuto, da parte del lavoratore, di sottoporsi alla visita in tal senso predisposta dal datore, è illegittimo" 2009 34/69 Giudizio di idoneità Il giudizio di idoneità alla mansione specifica deve concludere sempre una visita medica lavorativa, preventiva o periodica. Il lavoratore può essere giudicato: - IDONEO - IDONEO CON PRESCRIZIONI - TEMPORANEAMENTE NON IDONEO - NON IDONEO In caso di giudizio di inidoneità parziale o temporanea o totale si può presentare ricorso, entro 30 gg., allo AUSL territorialmente competente sul luogo di lavoro (art. 17 D.Lgs. 626/94), che deciderà in merito alla conferma, alla revoca o alla modifica del giudizio del Medico 35/69 Competente. 2009 Accertamenti sanitari illegittimi l’art. 5 l. 20 maggio 1970, n. 300 (accertamenti sanitari), tutela la libertà e la dignità del lavoratore, evitando che gli imprenditori possano ricorrere ad accertamenti sanitari diretti, per mezzo di medici di loro fiducia, per soddisfare interessi estranei alla verifica dello stato di salute o di idoneità fisica dei lavoratori, con conseguente offesa alla dignità di costoro e talvolta lesione della certezza del rapporto di lavoro 2009 36/69 52 Dispositivi di Protezione Individuale: definizione Si intende per dispositivo di protezione individuale“qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo” Articolo 74 - Definizioni 2009 37/69 54 I dispositivi di protezione individuale vengono forniti dal datore di lavoro che addestrerà all’uso degli stessi i propri dipendenti . Gli occhiali a tenuta per agenti chimici. I guanti per proteggere la pelle. 2009 38/69 CARATTERISTICHE DEGLI INDUMENTI E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Alcuni dispositivi di protezione potendo diventare veicoli di contagio, debbono essere strettamente personali e non possono essere scambiati, prestati o riciclati tra gli operatori che li utilizzano 2009 39/69 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI Eliminare quando possibile il Rischio alla fonte SCELTA DPI Requisiti: Applicazione del D.Lgs. 475/92 D.M. 2.5.2001 Adeguati ai rischi specifici ed alle condizioni di lavoro Tener conto dell'ergonomia e della salute Aggiornati, ben tenuti, sempre disponibili PROTEZIONE DI: TESTA UDITO OCCHI E VISO MANI, BRACCIA E TRONCO PIEDI E GAMBE EPIDERMIDE 2009 VIE RESPIRATORIE ED ANCHE IN CASO DI: INTEMPERIE SCARSA VISIBILITA' 40/69 DLgs 475/92 Dispositivi di Protezione Individuale • Devono essere marcati CE • Devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza (All. II) • Suddivisione in tre categorie • Stabilisce le procedure per la marcatura (attestato di certificazione, dichiarazione di conformità) • 2009 Obbligo della nota informativa 41/69 DLgs 475/92 Dispositivi di Protezione Individuale PRIMA CATEGORIA • DPI di semplice progettazione a salvaguardia di rischi di lieve entità (azioni lesive superficiali, contatti a T< 50°C, fenomeni atmosferici, raggi solari) TERZA CATEGORIA • DPI di progettazione complessa a salvaguardia da rischi di morte o lesioni permanenti (DPI protezione contro aerosol e gas, DPI isolanti, T< - 50°C, DPI per tensioni elettriche, DPI contro le cadute, etc) SECONDA CATEGORIA • Gli altri DPI che non rientrano nella 1a o 3a categoria 2009 42/69 Contratto d’appalto (art. 1665 cod. Civ.) Vediamo come può essere schematizzato il contratto d’appalto: Contratto d’appalto Imprenditore Appaltatore Committente appaltante Corrispettivo pattuito 2009 Mezzi Opera Servizio Organizzazione Rischio: - economico - penale 43/69 Contratto d’opera (art. 2222 cod. Civ.) Vediamo come può essere schematizzato il contratto d’opera: Contratto d’opera Lavoratore Autonomo Committente Corrispettivo pattuito Lavoro autonomo senza vincolo di subordinazione Opera Servizio 2009 44/69 CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D’OPERA-3 (ART.7) APPALTO PROMISCUO Si definisce Appalto promiscuo l’appalto di opere o servizi che saranno effettuati all’interno di una struttura del committente, caratterizzata dalla simultanea attività lavorativa di: Dipendenti del datore di lavoro committente; Dipendenti della ditta appaltatrice. Nell’appalto promiscuo i dipendenti della ditta appaltatrice per poter eseguire la propria prestazione lavorativa devono lavorare in un contesto di unita’ spaziotemporale con l'attività lavorativa svolta dai dipendenti del committente, insistendo negli stessi luoghi ed ambienti ed avendo o potendo condividere spazi, accesso alle fonti di energia ed agli impianti tecnologici presenti nell’ambiente. 2009 45/69 Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione IN CASO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI A IMPRESE APPALTATRICI O A LAVORATORI AUTONOMI IL DATORE DI LAVORO a) Verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale FORNISCE ALLE IMPRESE APPALTATRICI O LAV. AUTONOMI INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI E SULLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE 2009 46/69 Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione IN CASO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI A più IMPRESE APPALTATRICI O A LAVORATORI AUTONOMI I DATORI DI LAVORO Cooperano tra loro nell’attuazione delle misure di Prevenzione Coordinano interventi di Prevenzione informandosi reciprocamente (ART.7 Comma III) Il coordinamento promosso dal datore di lavoro committente non si estende ai rischi specifici delle Imprese appaltatrici 2009 47/69 Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici 2009 48/69 Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. 2009 49/69 Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza50/69 sociale 2009 “Giurisprudenza” Obbligo di NON ingerenza del Committente … “ferma la responsabilità dell’appaltatore, è ravvisabile la responsabilità concorrente del Committente che si sia ingerito concretamente nell’esecuzione dei lavori, riducendo, in tal modo, l’autonomia dell’appaltatore” Cassazione Penale (sez. IV, 22.07.99 n. 9322) Costituiscono indici di ingerenza nell’attività dell’appaltatore: * Emanare direttamente ordini ed istruzioni circa l’esecuzione dell’opera o del servizio al personale dell’appaltatore; * fissare tempi e modi della prestazione lavorativa dei dipendenti nello stesso; * imporre all’appaltatore modalità di esecuzione dell’opera o del servizio che dovrebbero essere da quest’ultimo autonomamente stabilite in ragione della sua attività professionale; * concedere in uso all’appaltatore impianti e mezzi per l’esecuzione dell’opera o del servizio. 2009 51/69 CONTRATTO DI APPALTO Si considera adeguata l’informazione sui rischi se sono state fornite informazioni in ordine a tutti gli 8 punti qui di seguito indicati: attività lavorative che si svolgono nella zona o reparto o area oggetto dell’intervento della Ditta appaltatrice; segnalazione di eventuali impianti pericolosi che devono essere assolutamente eserciti durante i lavori; segnalazione del rischio di esplosione o incendio, se presente (descrivendo i mezzi di estinzione e la loro posizione, allegando la planimetria delle zone a rischio, le vie di esodo, etc.); eventuali zone, materiali o impianti per i quali devono essere adottati sistemi e misure di protezione particolari; eventuali zone ad accesso controllato, per accedere alle quali è necessaria una formale autorizzazione da parte del Committente; 2009 52/69 INDIVIDUAZIONE RISCHI INTERFERENTI Raccolta dati Identificazione sovrapposizioni temporali delle attività negli ambienti di lavoro Identificazione rischi potenzialmente interferenti causati dagli Identificazione rischi potenzialmente interferenti derivanti dal APPALTATORI COMMITTENTE SI C’è compresenza ? Rischio interferente NO Rischio permane in assenza di chi lo determina ed il luogo è accessibile ad altre aziende? NO 2009 SI Rischio NON interferente 53/69 Da ricordare………. L’obbligo del DUVRI è delegabile (art. 18 comma 1 1. il datore di lavoro.. e i dirigenti… devono elaborare documento cui all’art. 26,comma 3) Il DUVRI deve essere allegato anche ai contratti di appalto o d’opera stipulati prima del 25 agosto 2007 e in corso al 31 dicembre 2008 L’obbligo di redigere il DUVRI non sostituisce l’obbligo di redigere il DVR “Allegato al contratto”: allegazione a qualsiasi documento riconducibile al contratto (ordine; prezziari, etc.) 2009 54/69 In caso di appalti successivi …………….. Con il contratto all’appaltatore C il DL committente consegna il DUVRI ediz. 2 ad A-B- C o solo a C ? Ambiente di lavoro COMMITTENTE Rischi per i dipendenti 2009 55/69 “Determinazione dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici” 5.3.2008 Sono esclusi dal DUVRI: Le mere forniture senza posa in opera, installazione e montaggio, salvo i casi in cui siano necessarie procedure che interferiscono con la fornitura. I servizi per cui non c’è esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del datore di lavoro committente. I servizi di natura intellettuale, per esempio progettazione, direzione lavori, collaudi ecc., anche effettuati presso la stazione appaltante (es. progettazione, installazione e collaudo software). 2009 56/69 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE FORMAZIONE Degli addetti alle emergenze FORMAZIONE dei Rappresentanti per la sicurezza FORMAZIONE dei lavoratori dispositivi di protezione individuale uso delle attrezzature di lavoro FORMAZIONE del SPP movimentazione manuale dei carichi protezione da agenti cancerogeni uso dei videoterminali protezione da agenti patogeni 2009 57/69 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE CONNESSI CON L’ATTIVITA’ IL DDL DEVE INFORMARE CIASCUN LAVORATORE SU: MISURE E ATTIVITA’ DI PROTEZIONE E PREVENZIONE RISCHI SPECIFICI, NORME E DISPOSIZIONI AZIENDALI RESPONSABILE SPP E MEDICO COMPETENTE SOSTANZE PERICOLOSE ANTINCENDIO, EVACUAZIONE, PRONTO SOCCORSO LAVORATORI INCARICATI DELLE PROCEDURE DI EMERGENZA DURANTE ORARIO DI LAVORO IL DDL, IL DIRIGENTE E I PREPOSTI DEVONO FORMARE CIASCUN LAVORATORE: IN MODO PERIODICO -All’assunzione -Cambio mansione -Cambio attrezz., tecnol., sostanze IN MODO PARTICOLARE PER IL RAPPR. PER LA SICUR. 2009 IN MODO MIRATO GLI ADDETTI ALL’ANTINCENDIO, ECC. 58/69 22 INFORMAZIONE DEI LAVORATORI. Per informazione si intende l’attività di trasferimento a tutti i soggetti interessati di dati e notizie di carattere normativo, procedurale e tecnico, utili al compimento dell’intero processo di prevenzione previsto dal decreto n. 626/94. I mezzi di informazione sono molteplici, ad esempio: 1) avvisi in bacheca; 2) opuscoli informativi di agevole consultazione da parte dei lavoratori; 3) proiezione di videocassette; 4) riunioni illustrative. 2009 59/69 FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO. ART 38 1. Il datore di lavoro si assicura che: a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull’uso delle attrezzature di lavoro; b) i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’art. 35, comma 5, ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.(comma 5 Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che: a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all’uopo incaricati; b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.) 2009 60/69 28 FORMAZIONE DEI LAVORATORI. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell’emergenza devono essere adeguatamente formati. La formazione deve essere sufficiente (=completa), adeguata, documentata e deve essere effettivamente recepita (Corte di Cassazione 22.4.2004, che sottolinea l’esigenza della verifica dell’apprendimento). 2009 61/69 2009 62/69 44 OGNI QUANTO TEMPO GLI ADDETTI ALL’ANTINCENDIO DEVONO PARTECIPARE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO ? Il D.M. 10.3.’98 (che ha fissato i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro) non prevede per gli addetti antincendio un’effettuazione periodica del corso di formazione. È solo stabilito s che la formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi. 2009 63/69 Formazione preposti 7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 2009 64/69 Formazione SPP Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407). G.U. del 14/2/2006 n.37 2009 65/69 Le Regioni e Province Autonome convengono quanto segue Per gli RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 3-4-5 e 7 l’aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 60 ore complessive, anche qualora l’incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio Per RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 1-2-6-8 e 9 l’aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 40 ore complessive, anche qualora l’incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio Nel caso di esercizio della funzione di RSPP in macrosettori appartenenti a ciascuno dei due raggruppamenti di macrosettori su indicati, l’aggiornamento è da intendersi pari a 100 ore complessive. 2009 66/69 FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA I contenuti della formazione devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi. La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di almeno trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 2009 67/69 ATTESTAZIONE DELL'AVVENUTA FORMAZIONE L'attestazione dell'avvenuta formazione deve essere conservata in azienda a cura del datore di lavoro. 2009 68/69 2009 69/69