ing. Domenico Mannelli D.Lgs.81/2008: “unico testo sulla sicurezza sul lavoro” Titolo III USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Definizioni Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. 2009 2/21 Esclusioni Non costituiscono DPI: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative ; f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. 2009 3/21 Quando i DPI? I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, , da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. 2009 4/21 Requisiti dei DPI essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. in caso di rischi multipli i DPI devono essere tra loro compatibili e efficaci 2009 5/21 Scelta dei DPI a) effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; b) individuare le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; c) valutare, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato ; d) aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di 6/21 valutazione. 2009 Durata dell'uso dei DPI In funzione di: a) entità del rischio; b) frequenza dell'esposizione al rischio; c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; d) prestazioni del DPI. 2009 7/21 Gestione DPI mantenere in efficienza i DPI mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; fornire informazioni istruzioni comprensibili e formazione ai lavoratori; destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI; addestrare i lavoratori per DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito. 2009 8/21 Criteri per l’individuazione e l’uso Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati: a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI; b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI 2009 9/21 ALLEGATO VIII DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 1. Schema indicativo per l’inventario dei Rischi ai fini dell’impiego di attrezzature di protezione individuale 2009 10/21 ALLEGATO VIII DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 2. Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale 3. Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale 4. Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale Rischi 2009 Origini forma rischi e Fattori da prendere in dei considerazione dal punto di vista della sicurezza per la scelta e l’utilizzazione dell’attrezzatura 11/21 ALLEGATO VIII DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 4. Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale Rischi Origini forma rischi e Fattori da prendere in dei considerazione dal punto di vista della sicurezza per la scelta e l’utilizzazione dell’attrezzatura RISCHI DA COPRIRE RISCHI LEGATI ALL’ATTREZZATURA RISCHI LEGATI ALL’IMPIEGO DELL’ATTREZZATURA ESEMPIO 2009 12/21 9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE Rischi - Origini e forma dei Fattori da prendere in rischi considerazione dal punto di vista della sicurezza per la scelta e l’utilizzazione dell’attrezzatura RISCHI DA COPRIRE (rif. punto 9.) Impatto - 2009 Caduta da posizione elevata Perdita dell’equilibrio - resistenza e idoneità dell’attrezzatura e del punto di ancoraggio 13/21 9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE Rischi - Origini e forma dei rischi RISCHI LEGATI ALL’ATTREZZATURA Fattori da prendere in considerazione dal punto di vista della sicurezza per la scelta e l’utilizzazione dell’attrezzatura (rif. punto 9.) disagio e impaccio nel lavoro - costruzione ergonomica insufficiente -limitata libertà di movimento infortuni e rischi per la salute -sollecitazione dinamica esercitata sul mezzo - idoneità dell’attrezzatura di protezione nell’utilizzazione durante la - distribuzione degli sforzi di frenatura fase di frenatura della caduta su quelle parti del corpo che hanno una certa capacità di assorbimento - riduzione della forza di frenatura - distanza di frenatura - posizione della fibbia di fissaggio - movimento pendolare e urto laterale Alterazione della protettiva dall’invecchiamento 2009 - costruzione ergonomica - modalità di costruzione - massa - flessibilità - facilità d’impiego dispositivi di protezione con regolazione automatica della lunghezza - punto d’ancoraggio al di sopra della testa, ancoraggio in altri punti funzione - deterioramento della resistenza meccanica - resistenza alla corrosione causata causata dalle--…--delle condizioni ambientali, - resistenza dell’attrezzatura agli dalla pulitura e dall’usura aggressivi industriali - mantenimento della funzione di protezione per tutta la durata 14/21 dell’attrezzatura 9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE Rischi - Origini e forma dei rischi Fattori da prendere in considerazione dal punto di vista della sicurezza per la scelta e l’utilizzazione dell’attrezzatura RISCHI LEGATI ALL’IMPIEGO DELL’ATTREZZATURA utilizzo della insufficiente 2009 (rif. punto 9.) protezione - cattiva scelta dell’attrezzatura - scelta dell’attrezzatura in funzione del tipo e dell’entità dei rischi e delle esigenze industriali - osservanza delle disposizioni fornite dal fabbricante (norme per l’uso) osservanza della marcatura dell’attrezzature (es. tipo di protezione, marcatura corrispondente e un impiego specifico) - scelta dell’attrezzatura in funzione dei fattori individuali dell’utilizzatore impropria utilizzazione - impiego appropriato dell’ attrezzatura dell’attrezzatura conoscendo il rischio - osservanza delle disposizioni fornite dal fabbricante - attrezzatura sporca, consunta o - mantenimento dell’attrezzatura in deteriorata buono stato - Controlli regolari - sostituzione a tempo debito - osservanza delle disposizioni fornite dal fabbricante 15/21 guanti I guanti medicali, solitamente, proteggono le mani contro uno o più rischi (es. biologico e chimico) e, in tali casi, sulle confezioni dei guanti stessi sono riportati i simboli dei “rischi biologici” e dei “rischi chimici”: 2007 mannelli 16/89 Non è sufficiente la marcatura CE L’efficacia di un guanto può essere valutata a priori testando la sua permeabilità al sangue, ai virus, alle sostanze chimiche, o all’acqua. La conoscenza del livello di protezione è importante quando si sia in presenza di un rischio chimico o biologico. Gli indici di protezione dei guanti di sicurezza contro i rischi da sostanze chimiche e da microorganismi assumono valori in funzione del tempo di permeazione (tempo necessario ad un liquido per penetrare all'interno). 2007 mannelli 17/89 Quale marcatura CE? Guanti per la protezione da prodotti chimici e microrganismi UNI EN 374 – 1,2,3 Marcatura CE / 475/92 e/o Guanti medicali monouso UNI EN 455 – 1,2 Marcatura CE / 46/97 2007 mannelli 18/89 Protezione per aldeide formica DPI tipo Norma UNI EN note guanti Gomma butilica 374 374.2 374.3 Rimuovere immediatamente in presenza di segni di deterioramento maschera Classe A1 405 Filtro specifico per formaldeide montato su semimaschera Occhiali/visiera Con totale chiusura laterale 166 vestiario Camici monouso in TNT 2007 340 368 mannelli 369 19/89 Protezione per aldeide glutarica DPI tipo Norma UNI EN guanti Gomma butilica, nitrilica, viton (guanti in lattice sconsigliati in quanto l’aldeide li deteriora facilmente) 374 374.2 374.3 maschera A/P 405 Occhiali/visiera Con totale chiusura laterale 166 vestiario Camici monouso in TNT 2007 340 368 mannelli 369 note Rimuovere immediatamente in presenza di segni di deterioramento 20/89 2009 21/21