Strumenti Finanziari della Cooperazione allo
Sviluppo:
art. 7 L. 49/87 oggi art. 27 L. 125/2014
agevolazioni per la costituzione di imprese miste
nei paesi partner
Art. 27 Legge 125/2014
(comma 3)
Una quota del fondo rotativo di cui all’articolo 8 può essere destinata a:
a) concedere ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il
finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata,
per la costituzione di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera
del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese;
b) concedere crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad
organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi
in Paesi partner o eroghino altre forme di agevolazione identificate dal CICS
che promuovano lo sviluppo dei Paesi partner;
c) costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi di cui alla lettera a) .
a)
ART. 27 LEGGE 125/2014
delibera CIPE n. 56/2013 (Regolam.di attuazione art. 7 L. 49/87)
MAECI- DGCS
Impresa italiana
Credito agevolato
Fino al 70% del capitale sociale versato
Partner locale
75% Cap. Sociale
25%
Impresa mista
- Tasso di interesse agevolato:
15% di 2,63%= 0,39% (novembre 2014)
Importo massimo credito finanziato: € 10 ml
Anticipo: massimo 70% del finanziamento
Settori finanziabili: industria, agricoltura,
servizi pubblici, microfinanza, commercio solidale, ambiente, beni culturali, formazione, sanitario
- Apporti in natura: massimo 20% dell’apporto complessivo dell’impresa italiana
b) schema crediti agevolati ad Organizzazioni internazionali
per finanziamenti ad imprese miste nei Paesi partner
MAE- DGCS
Credito
agevolato *
Istituzione
Finanziaria
Internazionale
Prestito IFI
+
commissione
* Tasso di interesse agevolato
15% di 2,63%= 0,39 %
(novembre 2014)
capitale sociale
Impresa mista
prestito
Impresa italiana
Capitale sociale
Impresa locale
c)
Quota Fondo rotativo
( art. 8 L. 125/14)
Fondo di garanzia
Fondo di
Garanzia
Garanzia
Banca
Finanziamento
Impresa
Italiana
Capitale Sociale
Impresa
mista
c)
ART. 27 LEGGE 125/2014: il Fondo di Garanzia
(Regolamento: parere C.D. n. 17 del 17.12.13 e n. 11 del 26.6.14)
Finalità del Fondo di Garanzia
• fornire garanzia “diretta”
Consistenza della garanzia e leva finanziaria
• 10 milioni di Euro.
• leva finanziaria 1 a 12,5 (finanziamenti fino a 125 milioni Euro).
Soggetti Beneficiari indiretti
• imprese legalmente registrate in Italia;
• imprese che detengono non meno del 20% del capitale dell’impresa mista;
• imprese attive da almeno tre anni nello stesso settore di attività
dell’impresa mista.
c)
ART. 27 LEGGE 125/2014: il Fondo di Garanzia
(Regolamento: parere C.D. n. 17 del 17.12.13 e n. 11 del 26.6.14 )
Finalità della garanzia
• partecipazione al capitale di rischio di nuove imprese miste;
• aumenti di capitale in imprese miste sottoscritti da imprese italiane e
finalizzati alla riabilitazione e/o ampliamento di imprese preesistenti.
Entità della garanzia
• Imprese di Grandi Dimensioni: 60% dell’ammontare del finanziamento
agevolato ottenuto ai sensi dell’art. 27 della Legge 125/14;
• Piccole e Medie Imprese (PMI): 80% dell’ammontare del finanziamento
ottenuto ai sensi dell’art. 27 della Legge 125/14.
Crediti di aiuto: art. 6 L. 49/1987 e 8 L. 125/14.
Linee di credito in favore de settore privato (PMI/microimprese)
attraverso Banche/società di microfinanza locali
Banca
Governo
beneficiario
prestito
Microimpresa
Banca gestore
Fondo Rotativo
Autorizzazioni Ministeriali, MAECI e MEF
Finanziamento
F
Rimborso
ARTT. 8 e 27 LEGGE 125/14 COMPLEMENTARIETA’
Impresa Italiana
MAECI- DGCS
Credito
agevolato
Partner locale
Cap.sociale
Fondi
ART. 27
Impresa mista
Fondi
ART. 8
Banca Locale
Scarica

Presentazione strumenti finanziari