Strumenti Finanziari della Cooperazione allo Sviluppo: art. 7 L. 49/87 oggi art. 27 L. 125/2014 agevolazioni per la costituzione di imprese miste nei paesi partner Art. 27 Legge 125/2014 (comma 3) Una quota del fondo rotativo di cui all’articolo 8 può essere destinata a: a) concedere ad imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste in Paesi partner, individuati con delibera del CICS, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese; b) concedere crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi partner o eroghino altre forme di agevolazione identificate dal CICS che promuovano lo sviluppo dei Paesi partner; c) costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi di cui alla lettera a) . a) ART. 27 LEGGE 125/2014 delibera CIPE n. 56/2013 (Regolam.di attuazione art. 7 L. 49/87) MAECI- DGCS Impresa italiana Credito agevolato Fino al 70% del capitale sociale versato Partner locale 75% Cap. Sociale 25% Impresa mista - Tasso di interesse agevolato: 15% di 2,63%= 0,39% (novembre 2014) Importo massimo credito finanziato: € 10 ml Anticipo: massimo 70% del finanziamento Settori finanziabili: industria, agricoltura, servizi pubblici, microfinanza, commercio solidale, ambiente, beni culturali, formazione, sanitario - Apporti in natura: massimo 20% dell’apporto complessivo dell’impresa italiana b) schema crediti agevolati ad Organizzazioni internazionali per finanziamenti ad imprese miste nei Paesi partner MAE- DGCS Credito agevolato * Istituzione Finanziaria Internazionale Prestito IFI + commissione * Tasso di interesse agevolato 15% di 2,63%= 0,39 % (novembre 2014) capitale sociale Impresa mista prestito Impresa italiana Capitale sociale Impresa locale c) Quota Fondo rotativo ( art. 8 L. 125/14) Fondo di garanzia Fondo di Garanzia Garanzia Banca Finanziamento Impresa Italiana Capitale Sociale Impresa mista c) ART. 27 LEGGE 125/2014: il Fondo di Garanzia (Regolamento: parere C.D. n. 17 del 17.12.13 e n. 11 del 26.6.14) Finalità del Fondo di Garanzia • fornire garanzia “diretta” Consistenza della garanzia e leva finanziaria • 10 milioni di Euro. • leva finanziaria 1 a 12,5 (finanziamenti fino a 125 milioni Euro). Soggetti Beneficiari indiretti • imprese legalmente registrate in Italia; • imprese che detengono non meno del 20% del capitale dell’impresa mista; • imprese attive da almeno tre anni nello stesso settore di attività dell’impresa mista. c) ART. 27 LEGGE 125/2014: il Fondo di Garanzia (Regolamento: parere C.D. n. 17 del 17.12.13 e n. 11 del 26.6.14 ) Finalità della garanzia • partecipazione al capitale di rischio di nuove imprese miste; • aumenti di capitale in imprese miste sottoscritti da imprese italiane e finalizzati alla riabilitazione e/o ampliamento di imprese preesistenti. Entità della garanzia • Imprese di Grandi Dimensioni: 60% dell’ammontare del finanziamento agevolato ottenuto ai sensi dell’art. 27 della Legge 125/14; • Piccole e Medie Imprese (PMI): 80% dell’ammontare del finanziamento ottenuto ai sensi dell’art. 27 della Legge 125/14. Crediti di aiuto: art. 6 L. 49/1987 e 8 L. 125/14. Linee di credito in favore de settore privato (PMI/microimprese) attraverso Banche/società di microfinanza locali Banca Governo beneficiario prestito Microimpresa Banca gestore Fondo Rotativo Autorizzazioni Ministeriali, MAECI e MEF Finanziamento F Rimborso ARTT. 8 e 27 LEGGE 125/14 COMPLEMENTARIETA’ Impresa Italiana MAECI- DGCS Credito agevolato Partner locale Cap.sociale Fondi ART. 27 Impresa mista Fondi ART. 8 Banca Locale