L’Università della Bicicletta
Più ciclisti, più cittadini, più consapevoli!
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DOVE?
Urban Center Bologna – Sala Borsa - Piazza del Nettuno, 3
CON CHI?
Urban Center Bologna - Ufficio Mobilità Reggio Emilia - Consulta
della Bicicletta - SRM Reti e Mobilità - Bologna Pedonale - Monte
Sole Bike Group - L'Altra Babele Studenti - Pedalalenta - A.S.D.
Bitone - Legambiente - Pedalando
QUANDO?
Sabato 2, 9, 16, 23 marzo - sabato 6 e 13 aprile 2013
Dalle 17 alle 18 incontro e dialoghi – alle 18 si fa pratica!
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9 Marzo 2013: LA BICICLETTA NON È IMMODIFICABILE
1) Dotazioni di Legge
2) Accessori (non di legge) per l’uso urbano
3) Abbigliamento 4) E in caso di pioggia …
5) Pillole di comportamento
Ferdinando Conti
A.S.D. Bitone http://www.bitone.org/
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BITONE: 200 iscritti per fare cosa?
CICLISMO NON COMPETITIVO
SU STRADA E FUORI STRADA
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ATTIVITA’ DIVERSE
Raduni
Gite
Gran Fondo
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Biciclettate in città
1) DOTAZIONI DI LEGGE
Come deve essere fatta una
bicicletta? Anzi: UN VELOCIPEDE!
Vediamo che cosa dicono:
Il NUOVO CODICE DELLA STRADA (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285) e
il REGOLAMENTO di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
(D.P.R. 495/1992 - 28.12.1992)
e scopriamo che:
c’è libertà di fare tante bici diverse,
tutte rispondenti al Codice, purché abbiano:
- di giorno: 2 freni e il campanello;
- di notte: i dispositivi di illuminazione.
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CITTA’
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STRADA
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FUORISTRADA
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RIMORCHIO
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CARGO
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RECLINATA
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PIEGHEVOLE
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CHE COSA E’ UN “VELOCIPEDE”?
(Art. 50 del Codice)
1. I velocipedi sono i veicoli con due
ruote o più ruote
funzionanti a propulsione
esclusivamente muscolare,
per mezzo di pedali o di analoghi
dispositivi, azionati dalle persone
che si trovano sul veicolo;
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… sono altresì considerati velocipedi le biciclette a
pedalata assistita,
dotate di un motore ausiliario elettrico avente
potenza nominale continua massima di 0,25 KW
la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed
infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25
km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
[Nota: la potenza di un ciclomotore è circa 10 volte
superiore]
2. I velocipedi non possono superare
1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza
e 2,20 m di altezza.
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DOTAZIONI DI LEGGE
(Art. 68 del Codice: Caratteristiche costruttive e funzionali e dispositivi
di equipaggiamento dei velocipedi)
1. I velocipedi devono essere muniti di
pneumatici, nonché:
a) per la frenatura: di un dispositivo
indipendente per ciascun asse che agisca in
maniera pronta ed efficace sulle rispettive
ruote;
b) per le segnalazioni acustiche: di un
campanello;
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c) per le segnalazioni visive:
anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di
luci rosse e di catadiottri rossi;
inoltre, sui pedali devono essere applicati catadiottri
gialli ed analoghi dispositivi devono essere applicati sui
lati.
5. I velocipedi possono essere equipaggiati
per il trasporto di un bambino, con idonee
attrezzature, le cui caratteristiche sono
stabilite nel regolamento.
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DOTAZIONI DI LEGGE
e di BUONSENSO
ovvero: agli utenti più deboli conviene rispettare il
Codice per essere più
sicuri
Seguono: 4 considerazioni
forse banali
ma sicuramente
non superflue
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1) Pneumatici: la giusta pressione di
gonfiaggio attenua l’impatto con le
buche, evita sbandate, riduce la fatica.
2) Freni: se funzionano bene è più facile
fermarsi al punto e al momento giusto.
3) Luci: di sera DEVONO FUNZIONARE. Se
gli automobilisti ci vedono, in genere ci
evitano. Le luci a LED e batteria sono più
luminose e affidabili.
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4) CASCO
OMOLOGATO: una dotazione
non prevista dal Codice, ma indispensabile
per ciascun ciclista, di qualunque età, su
qualunque bici, ANCHE IN CITTA’
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DOTAZIONI DI LEGGE
Dettagli tecnici secondo il
Regolamento
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FRENI E CAMPANELLO
il Regolamento prevede soluzioni diverse per i freni
(Art. 223: Dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica dei velocipedi)
1. I dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro
su quella posteriore, possono agire sia sulla ruota (pneumatico o
cerchione) sia sul mozzo, sia, in genere, sugli organi di trasmissione.
2. Il comando del freno può essere tanto a mano quanto a pedale.
3. La trasmissione fra comando e freni, può essere attuata con sistemi di leve
rigide a snodo, con cavi flessibili o con sistemi di trasmissione idraulica.
4. I sistemi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere applicati sia internamente
sia esternamente alle strutture del veicolo.
5. Il suono emesso dal campanello deve essere di intensità
tale da poter essere percepito ad almeno 30 m di distanza.
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LUCI
Il regolamento fornisce molti dettagli su colore, posizione, orientamento,
intensità delle luci. Vediamo quelli essenziali
(Art. 224 Dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi.)
1. La luce anteriore consiste in un fanale a luce bianca o gialla, ad
alimentazione elettrica, … [non specifica se può essere intermittente]
3. La luce di posizione posteriore rossa, ad alimentazione elettrica, deve
trovarsi sul piano di simmetria del velocipede, … [non specifica se può essere
intermittente]
Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell'oscurità e di
giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l'illuminazione, i
velocipedi sprovvisti o mancanti degli appositi dispositivi di segnalazione
visiva, non possono essere utilizzati, ma solamente condotti a mano.
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Ci vogliono anche i catarifrangenti!
• 6. Il dispositivo catadiottrico posteriore a luce
riflessa rossa deve essere montato su idoneo
supporto … Il dispositivo può essere abbinato alla
luce di posizione posteriore, purché le superfici
luminose dei due dispositivi restino separate.
• 7. I dispositivi catadiottrici a luce riflessa gialla,
da applicare sui due fianchetti di ciascun pedale
e gli analoghi dispositivi da applicare sui due lati
di ciascuna ruota, …
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Vestiti riflettenti
Art. 182. Circolazione dei
velocipedi.
9-bis. Il conducente di
velocipede che circola fuori
dai centri abitati da mezz'ora
dopo il tramonto del sole a
mezz'ora prima del suo
sorgere e il conducente di
velocipede che circola nelle
gallerie hanno l'obbligo di
indossare il giubbotto o le
bretelle retroriflettenti ad
alta visibilità, di cui al comma
4-ter dell'articolo 162.
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I BAMBINI IN BICI CON NOI
Art. 68 - 5. I velocipedi possono essere
equipaggiati per il trasporto di un bambino,
con idonee attrezzature, le cui caratteristiche
sono stabilite nel regolamento.
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Qualche dettaglio
Art. 225 del Regolamento (Art. 68 e Art. 69 del Codice)
Caratteristiche costruttive delle attrezzature per il trasporto dei bambini sui velocipedi
Premessa: possono sembrare indicazioni
pedanti, ma si tratta delle creature!
Età massima del bambino: otto anni
Il seggiolino è composto da:
sedile con schienale,
braccioli,
sistema di fissaggio al velocipede
e sistema di sicurezza del bambino.
I braccioli possono essere omessi nel caso di seggiolini destinati
esclusivamente al fissaggio in posizione posteriore al conducente, per
il trasporto di bambini di età superiore ai quattro anni.
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Il sistema di sicurezza del bambino è costituito
da bretelle o cintura di contenimento e da
una struttura di protezione dei piedi del
bambino, per impedire il contatto dei piedi
con le parti in movimento.
Il sistema di fissaggio del seggiolino deve
garantire l'ancoraggio del seggiolino al
velocipede impedendone, in ogni caso, lo
sganciamento accidentale.
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Un po’ di BUROCRAZIA
• Ciascun seggiolino è munito di istruzioni
illustrate per il montaggio e di indicazioni per
l'uso atte a garantire il trasporto del bambino
in condizioni di sicurezza.
• Alle suddette istruzioni ed indicazioni è
allegata una dichiarazione che attesti la
rispondenza del seggiolino alle caratteristiche
fissate dal presente articolo.
• Sul seggiolino sono impressi in modo visibile,
anche dopo il montaggio dello stesso, l'anno
di produzione ed il nome del produttore
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Sono consentiti i rimorchi per velocipedi purché la
lunghezza del velocipede, compreso il rimorchio,
non superi 3 m. La larghezza massima totale del
rimorchio non deve essere superiore a 75 cm e
l'altezza massima, compreso il carico, non deve
essere superiore a 1 m.
La massa trasportabile non deve essere superiore a
50 kg.
Per la circolazione notturna il rimorchio è
equipaggiato con i dispositivi di segnalazione
visiva posteriore e laterale previsti per i
velocipedi all'articolo 224.
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2) ACCESSORI (NON DI LEGGE)
PER L’USO URBANO:
possono essere utili e aumentano la sicurezza
Prima di tutto,
ovviamente:
IL CASCO.
Anche in
città, e
indossato nel
modo giusto!
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Poi: meglio vedere (anche dietro), e
FARSI VEDERE
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Trasportiamo le cose in sicurezza
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Pantaloni e gonne larghe? Meglio di no,
ma comunque …
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Quando la bici è parcheggiata
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3) ABBIGLIAMENTO
Per la città non ci sono regole particolari,
salvo una: è meglio che i vestiti non siano
larghi perché:
a) Non si impigliano nelle ruote, nei pedali o
nella catena
b) Lasciano miglior libertà di movimento
c) Riparano meglio dal vento
E attenzione al cappuccio: toglie visuale!
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Se però fate molta strada …
L’abbigliamento “da ciclista” è fortemente
consigliato.
Soprattutto i pantaloni con fondello protettivo
e i guanti.
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4) E in caso di pioggia …
Anche se piove NON SI GUIDA LA BICI
CON L’OMBRELLO!
Le MANTELLE non sono sicure, perché
sono larghe e svolazzanti.
Meglio sovrapantaloni e giacche
antipioggia.
Contro il freddo: non c’è che l’imbarazzo
della scelta presso i negozi specializzati.
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5) Pillole di comportamento
IL
SEMAFORO
E’ ROSSO
ANCHE PER I
CILCISTI
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Le rotatorie: incubo del ciclista
il Codice della strada non parla delle rotatorie:
bisogna applicare altri articoli del codice stesso
Principi di comportamento:
• Far capire agli automobilisti le proprie intenzioni: usare le
braccia per segnalare
•Cercare di capire le loro (senza dare nulla per scontato):
guardarli in faccia
•Non effettuare bruschi cambiamenti di direzione per entrare e
uscire dalla rotatoria
•Più andiamo piano, più siamo un ostacolo fisso per
l’automobilista
L’argomento è trattato abbastanza bene dal Manuale del ciclista urbano:
http://manuale-ciclista-urbano.barattare.net/bici_rotatoria.html
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Se voltiamo subito a destra
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Se voltiamo ad uscite successive
NON FARE COSI’!
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ma in questo modo:
Segnalando col braccio SN fino al punto -a- e poi col DX
(anche per avvertire l’automobilista che sta entrando al
punto-2-) fino al punto -bUNIBIKE 2013
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SULLA BASE DELL’ESPERIENZA:
All’entrata delle rotatorie:
a) segnalare sempre la propria intenzione col braccio: destro se si intende utilizzare la
prima uscita, e soprattutto sinistro se vogliamo rimanere in rotatoria;
Mentre percorriamo la rotatoria:
- se quella grande a doppia corsia deve esser percorsa per un lungo contratto,
conviene stare sulla mezzeria, in modo da lasciare all’automobilista che ci segue lo
spazio per sorpassarci o evitarci sia a dx (se vuole uscire) che a sn (se vuole rimanere
in rotatoria), e non “invogliarlo” a tagliarci la strada;
- bisogna segnalare ampiamente e a lungo col braccio sn. l’intenzione di rimanere in
rotonda e col dx (con anticipo!) quella di uscirne;
- quanto agli automobilisti che si immettono nella rotatoria che noi stiamo già
percorrendo, e che ci devono dare la precedenza: ce la daranno più facilmente se noi
andiamo ad una buona velocità, se siamo sul centro di una rotatoria larga, e se gli
facciamo capire (guardandoli, facendo cenno con la mano dx, mantenendo la nostra
velocità) che intendiamo prenderci la precedenza che ci spetta (naturalmente pronti a
frenare se del caso …).
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ALTRE PILLOLE
Secondo il CODICE
(Art. 3. Definizioni stradali e di traffico)
I ciclisti possono andare nelle zone pedonali;
ma le strisce pedonali non sono per loro.
(Art. 141. Velocità)
“Tutti i conducenti devono mantenere una
velocità non pericolosa e sotto controllo”
Attenzione alle ciclabili! Spesso sono strette e
tortuose
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Art. 154. Cambiamento di direzione o di corsia
o altre manovre
Il ciclista deve segnalare con sufficiente anticipo
la propria intenzione... “alzando
verticalmente il braccio qualora intenda
fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio
destro o quello sinistro, qualora intenda
voltare”.
NOTA: far capire agli altri le proprie intenzioni
di marcia è vitale: in genere, gli automobilisti
non tirano volontariamente addosso ai ciclisti
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Art. 182. Circolazione dei velocipedi.
1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della
circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a
due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su
unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra
dell'altro.
2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle mani e reggere il
manubrio almeno con una mano; …
…
5. E' vietato trasportare altre persone sul velocipede a meno che lo stesso non
sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito tuttavia al conducente
maggiorenne il trasporto di un bambino fino a otto anni di età,
opportunamente assicurato con le attrezzature, di cui all'articolo 68, comma 5.
…
9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono...
9-bis. Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz'ora
dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere e il conducente di
velocipede che circola nelle gallerie hanno l'obbligo di indossare il giubbotto o
le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell'articolo
162. (2)
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Secondo il Regolamento
Art. 377. (Art. 182, CdS) Circolazione dei velocipedi.
4. Da mezz'ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo
dell'oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche
richiedano l'illuminazione, i velocipedi sprovvisti o mancanti
degli appositi dispositivi di segnalazione visiva, non possono
essere utilizzati, ma solamente condotti a mano. [Ovvero: di
giorno le luci non devono essere montate]
6. Per la circolazione dei velocipedi sulle piste ciclabili, come
definite all'articolo 3 del codice, si applicano, ove compatibili, le
norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli.
7. Ove le piste ciclabili si interrompano, immettendosi nelle
carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i
ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima
cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione.
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Continua a pedalare!
E adesso: tutti in bici!
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