I soggetti del diritto
Le persone fisiche e le loro capacità
Gli interdetti
Gli inabilitati
La rappresentanza
Le organizzazioni collettive
Le associazioni e le fondazioni
Il rapporto giuridico
Il contratto
Le persone fisiche e le loro capacità
Le PERSONE FISICHE, cioè gli individui, sono titolari fin dalla
nascita di capacità giuridica, che corrisponde alla titolarità di
diritti e di doveri.
A 18 anni le persone acquistano la capacità di agire, cioè la
capacità di compiere atti giuridicamente validi.
Fin dalla nascita le persone
hanno determinati diritti
(come il diritto alla vita).
La capacità di compiere
atti giuridicamente validi,
come votare, si acquista
con la maggiore età.
1
Gli interdetti
Alcune persone, pur maggiorenni,
Interdetti
sono prive della capacità di agire:
si tratta degli INTERDETTI. Essi
sono rappresentati da un tutore,
sono
che opera nel loro interesse.
rappresentati
da un tutore
È interdetto per legge
(interdizione legale) chi viene
legali
condannato a più di cinque anni
di reclusione.
Può essere interdetto tramite
sentenza di un giudice su
richiesta di un famigliare
(interdizione giudiziale) chi è
affetto da gravi patologie mentali.
giudiziali
2
Gli inabilitati
Alcuni maggiorenni possono
essere INABILITATI tramite
sentenza giudiziaria su richiesta
di un famigliare.
Gli inabilitati hanno una capacità
di agire limitata: per compiere
atti che incidono sensibilmente
sul patrimonio, devono essere
assistiti da un curatore.
Le principali cause di
inabilitazione sono l’alcolismo, la
tossicodipendenza, le malattie
mentali, la prodigalità.
Inabilitati
devono essere assistiti
da un curatore negli atti
di notevole rilevanza
patrimoniale
alcolisti
tossicodipendenti
malati mentali
prodighi
3
La rappresentanza
I minorenni e gli interdetti sono rappresentati da altre persone,
che operano in nome e per conto loro.
La RAPPRESENTANZA è legale, se è la legge a prevederla; è
invece volontaria se una persona capace di agire incarica
un’altra di rappresentarla.
Rappresentanza
I genitori, per legge,
rappresentano i figli fino alla
loro maggiore età.
legale
volontaria
4
Le organizzazioni collettive
Le norme giuridiche sono
destinate, oltre che alle persone
fisiche, alle ORGANIZZAZIONI
COLLETTIVE.
Le organizzazioni possono essere
riconosciute dallo Stato tramite
iscrizione in appositi registri: in
tal caso esse sono denominate
persone giuridiche, godono di
determinati vantaggi e sono
sottoposte al controllo statale.
Le organizzazioni che non
vengono riconosciute sono enti
di fatto.
Organizzazioni
persone
giuridiche
enti di fatto
5
Le associazioni e le fondazioni
Le organizzazioni si distinguono in
associazioni e in fondazioni.
Le ASSOCIAZIONI sono
costituite da persone che si
uniscono per raggiungere un
determinato scopo e prendono il
nome di società se il loro
obiettivo ha natura economica.
Le FONDAZIONI corrispondono
a patrimoni vincolati a
determinati scopi.
Organizzazioni
associazioni
società
(scopo
economico)
fondazioni
6
Scarica

rappresentanza