I soggetti del diritto Le persone fisiche e le loro capacità Gli interdetti Gli inabilitati La rappresentanza Le organizzazioni collettive Le associazioni e le fondazioni Il rapporto giuridico Il contratto Le persone fisiche e le loro capacità Le PERSONE FISICHE, cioè gli individui, sono titolari fin dalla nascita di capacità giuridica, che corrisponde alla titolarità di diritti e di doveri. A 18 anni le persone acquistano la capacità di agire, cioè la capacità di compiere atti giuridicamente validi. Fin dalla nascita le persone hanno determinati diritti (come il diritto alla vita). La capacità di compiere atti giuridicamente validi, come votare, si acquista con la maggiore età. 1 Gli interdetti Alcune persone, pur maggiorenni, Interdetti sono prive della capacità di agire: si tratta degli INTERDETTI. Essi sono rappresentati da un tutore, sono che opera nel loro interesse. rappresentati da un tutore È interdetto per legge (interdizione legale) chi viene legali condannato a più di cinque anni di reclusione. Può essere interdetto tramite sentenza di un giudice su richiesta di un famigliare (interdizione giudiziale) chi è affetto da gravi patologie mentali. giudiziali 2 Gli inabilitati Alcuni maggiorenni possono essere INABILITATI tramite sentenza giudiziaria su richiesta di un famigliare. Gli inabilitati hanno una capacità di agire limitata: per compiere atti che incidono sensibilmente sul patrimonio, devono essere assistiti da un curatore. Le principali cause di inabilitazione sono l’alcolismo, la tossicodipendenza, le malattie mentali, la prodigalità. Inabilitati devono essere assistiti da un curatore negli atti di notevole rilevanza patrimoniale alcolisti tossicodipendenti malati mentali prodighi 3 La rappresentanza I minorenni e gli interdetti sono rappresentati da altre persone, che operano in nome e per conto loro. La RAPPRESENTANZA è legale, se è la legge a prevederla; è invece volontaria se una persona capace di agire incarica un’altra di rappresentarla. Rappresentanza I genitori, per legge, rappresentano i figli fino alla loro maggiore età. legale volontaria 4 Le organizzazioni collettive Le norme giuridiche sono destinate, oltre che alle persone fisiche, alle ORGANIZZAZIONI COLLETTIVE. Le organizzazioni possono essere riconosciute dallo Stato tramite iscrizione in appositi registri: in tal caso esse sono denominate persone giuridiche, godono di determinati vantaggi e sono sottoposte al controllo statale. Le organizzazioni che non vengono riconosciute sono enti di fatto. Organizzazioni persone giuridiche enti di fatto 5 Le associazioni e le fondazioni Le organizzazioni si distinguono in associazioni e in fondazioni. Le ASSOCIAZIONI sono costituite da persone che si uniscono per raggiungere un determinato scopo e prendono il nome di società se il loro obiettivo ha natura economica. Le FONDAZIONI corrispondono a patrimoni vincolati a determinati scopi. Organizzazioni associazioni società (scopo economico) fondazioni 6