Università di Pavia
LA DEFINIZIONE DI EFFETTI DIRETTI
POSSIBILITA’ PER IL SINGOLO DI INVOCARE IN
GIUDIZIO LA NORMA A SOSTEGNO DELLE PROPRIE
PRETESE
≠ APPLICABILITA’ DIRETTA: APPLICABILITA’ DI UNA
NORMA ALL’INTERNO DELLO STATO SENZA
NECESSITA’ DI ATTI DI ESECUZIONE O DI
ADATTAMENTO DA PARTE DI QUEST’ULTIMO
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LA SENTENZA VAN GEND & LOOS
EFFETTI DIRETTI DI UNA NORMA DEL TRATTATO
I TRATTATI CREANO UN NUOVO ORDINAMENTO A
FAVORE DEL QUALE GLI STATI MEMBRI HANNO
LIMITATO LA LORO SOVRANITA’
L’EFFICACIA DIRETTA TUTELA I SINGOLI MA E’
ANCHE UNA GARANZIA DEL RISPETTO DEL DIRITTO
COMUNITARIO DA PARTE DEGLI STATI
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I PRESUPPOSTI DEGLI
EFFETTI DIRETTI
LA NORMA DEVE ESSERE IDONEA AD
ATTRIBUIRE DIRITTI AI SINGOLI
LA NORMA DEVE ESSERE SUFFICIENTEMENTE
CHIARA, PRECISA E INCONDIZIONATA (ES.
OBBLIGHI DI NON FACERE)
LE TIPOLOGIE DI EFFETTI DIRETTI
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EFFETTI DIRETTI
VERTICALI
EFFETTI DIRETTI
ORIZZONTALI
=
=
POSSIBILITA’ DI FAR
VALERE IL DIRITTO
NEI CONFRONTI
DELLO STATO
(INTESO IN SENSO
AMPIO)
POSSIBILITA’ DI FAR
VALERE IL DIRITTO NEI
CONFRONTI DI PRIVATI
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GLI EFFETTI DIRETTI
DEI REGOLAMENTI
IL PROBLEMA DEI REGOLAMENTI INCOMPLETI
SE NON VI E’
DISCREZIONALITA’ DELLO
STATO NELL’INTEGRAZIONE
DEL REGOLAMENTO
IN MANCANZA DI MISURE DI
ESECUZIONE IL REGOLAMENTO
PRODUCE EFFETTI DIRETTI
(SENTENZA LEONESIO)
SE VI E’ DISCREZIONALITA’
DELLO STATO
NELL’INTEGRAZIONE DEL
REGOLAMENTO (CHE QUINDI
NON E’ CHIARO, PRECISO E
INCONDIZIONATO)
IL REGOLAMENTO NON
PRODUCE EFFETTI DIRETTI
(SENTENZA MONTE ARCOSU)
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GLI EFFETTI DIRETTI
DELLE DIRETTIVE
CONDIZIONI:
SCADENZA DEL TERMINE DI
RECEPIMENTO
CARATTERE CHIARO, PRECISO E
INCONDIZIONATO DELLA
DIRETTIVA
DIRETTIVE DETTAGLIATE
SENTENZA VAN
DUYN (1974)
DIRETTIVE CHE IMPONGONO
OBBLIGHI DI NON FACERE
DIRETTIVE CHE RIBADISCONO UN
OBBLIGO DISCENDENTE DAL
TRATTATO
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LA SENTENZA VAN DUYN (41/74, 974)
“ESIGENDO CHE I PROVVEDIMENTI DI ORDINE PUBBLICO SIANO
ADOTTATI ESCLUSIVAMENTE IN CONSIDERAZIONE DEL
COMPORTAMENTO PERSONALE DELL’INTERESSATO, L’ART. 3, N.
1, DELLA DIRETTIVA N. 221/64 INTENDE LIMITARE IL POTERE
DISCREZIONALE CHE LE LEGGI INTERNE NORMALMENTE
CONCEDONO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA DI
AMMISSIONE E DI ESPULSIONE DEGLI STRANIERI.
L’OBBLIGO RISULTANTE DALLA NORMA TESTÉ CITATA È
ASSOLUTO E INCONDIZIONATO, ESSO NON RICHIEDE INOLTRE,
PER LA SUA STESSA NATURA, ALCUN PROVVEDIMENTO DI
ATTUAZIONE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE O
DEGLI STATI MEMBRI”
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L’ESCLUSIONE DEGLI EFFETTI
DIRETTI ORIZZONTALI
SENTENZA MARSHALL (1986):
STATO COME DATORE DI
LAVORO
LO STATO COME
RESPONSABILE DEL MANCATO
RECEPIMENTO
SENTENZA FACCINI-DORI
(1994):
ESCLUSIONE DEGLI EFFETTI
DIRETTI ORIZZONTALI
EFFETTI VERTICALI SOLO ASCENDENTI
LA SENTENZA FRATELLI COSTANZO
SENTENZA MARSHALL (152/84, 1986)
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“SECONDO LA COSTANTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE, IN TUTTI I
CASI IN CUI LE DISPOSIZIONI DI UNA DIRETTIVA APPAIONO …
INCONDIZIONATE E SUFFICIENTEMENTE PRECISE, I SINGOLI POSSONO
FARLE VALERE NEI CONFRONTI DELLO STATO, TANTO SE QUESTO NON
HA TRASPOSTO TEMPESTIVAMENTE LA DIRETTIVA, QUANTO SE ESSO L’HA
TRASPOSTA IN MODO INADEGUATO.
… LO STATO MEMBRO CHE NON HA DOTTATO, ENTRO IL TERMINE, I
PROVVEDIMENTI DI ESECUZIONE IMPOSTI DALLA DIRETTIVA NON PUÒ
OPPORRE AI SINGOLI L’INADEMPIMENTO, DA PARTE SUA, DEGLI
OBBLIGHI CHE ESSA IMPONE.
… LA NATURA COGENTE DELLA DIRETTIVA SULLA QUALE È BASATA LA
POSSIBILITÀ DI FARLA VALERE DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE ESISTE
SOLO NEI CONFRONTI DELLO STATO MEMBRO CUI È RIVOLTA. NE
CONSEGUE CHE LA DIRETTIVA NON PUÒ DI PER SÉ CREARE OPBBLIGHI A
CARICO DI UN SINGOLO E CHE UNA DISPOSIZIONE DI UNA DIRETTIVA
NON PUÒ QUINDI ESSERE FATTA VALERE IN QUANTO TALE NEI
CONFRONTI DELLO STESSO”.
SENTENZA FACCINI DORI (c-91/92, 1994)
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“SAREBBE … INACCETTABILE CHE LO STATO AL QUALE IL LEGISLATORE
COMUNITARIO PRESCRIVE L’ADOZIONE DI TALUNE NORME VOLTE A
DISCIPLINARE I SUOI RAPPORTI O QUELLI DEGLI ENTI STATALI CON I
PRIVATI E A RICONOSCERE A QUESTI ULTIMI IL GODIMENTO DI TALUNI
DIRITTI POTESSE FAR VALERE LA MANCATA ESECUZIONE DEI SUOI
OBBLIGHI AL FINE DI PRIVARE I SINGOLI DEL GODIMENTO DI DETTI
DIRITTI. PER TALE RAGIONE LA CORTE HA AMMESSO LA POSSIBILITÀ DI
FAR VALERE NEI CONFRONTI DELLO STATO TALUNE DISPOSIZIONI DELLE
DIRETTIVE…
ESTENDERE DETTA GIURISPRUDENZA ALL’AMBITO DEI RAPPORTI TRA
SINGOLI SIGNIFICHEREBBE RICONOSCERE IN CAPO ALLA COMUNITÀ IL
POTERE DI EMANARE NORME CHE FACCIANO SORGERE CON EFFETTO
IMMEDIATO OBBLIGHI A CARICO DI QUESTI ULTIMI, MENTRE TALE
COMPETENZA LE SPETTA SOLO LADDOVE LE SIA ATTRIBUITO IL POTERE DI
ADOTTARE REGOLAMENTI”.
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SENTENZA FRATELLI COSTANZO (103/88, 1989)
“ SAREBBE CONTRADDITTORIO STATUIRE CHE I SINGOLI
POSSONO INVOCARE DINANZI AI GIUDICI NAZIONALI
LE DISPOSIZIONI DI UNA DIRETTIVA AVENTI I REQUISITI
SOPRAMENZIONATI [INCONDIZIONATEZZA E
SUFFICIENTE PRECISIONE], ALLO SCOPO DI FAR
CENSURARE L’OPERATO DELL’AMMINISTRAZIONE, E AL
CONTEMPO RITENERE CHE L’AMMINISTRAZIONE NON
SIA TENUTA AD APPLICARE LE DISPOSIZIONI DELLA
DIRETTIVA DISAPPLICANDO LE NORME NAZIONALI AD
ESSE NON CONFORMI”.
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GLI EFFETTI DIRETTI DELLE DECISIONI
DECISIONI CON
DESTINATARI
QUELLE RIVOLTE AGLI
STATI PRODUCONO
EFFETTI DIRETTI SOLO
VERTICALI
DECISIONI SENZA INDICAZIONE
DEI DESTINATARI
PRODUCONO EFFETTI
DIRETTI VERTICALI SE
ATTRIBUISCONO DIRITTI AI
SINGOLI. SE SI RIVOLGONO
SOLO ALLE ISTITUZIONI
DELL’UNIONE NO.
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Quindicesima lezione