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LA LEGISLAZIONE
VIGENTE
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La Legislazione vigente
Dir. 2001/83 art. 6 (e succ. mod.)
Nessuna specialità medicinale
può essere immessa in commercio
senza aver ottenuto
un’autorizzazione dal Ministero della Salute
o
un’autorizzazione comunitaria
a norma del Reg. CEE n. 2309/93 del Consiglio
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La Legislazione vigente
Le autorizzazioni sanitarie
Per i medicinali di origine industriale:
• QUALITÀ
• EFFICACIA
• SICUREZZA
Sono assicurate mediante:
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AP
AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE
AIC
AUTORIZZAZIONE ALL’IMMISSIONE IN
COMMERCIO
La Legislazione vigente
I testi di riferimento
 Reg. CEE n. 2309/93 del Consiglio e succ. mod.
Istituisce l’Agenzia di Valutazione dei Medicinali
e la Procedura Centralizzata
 Direttiva 2003/63/CE del 25.6.2003
Codice comunitario relativo ai medicinali per uso
umano, riunisce in un unico testo le direttive e
le successive modifiche emanate dal 1965 al
2001
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La Legislazione vigente
I decreti “storici” in Italia
 D. L.vo 178/91
recepisce per la prima volta in Italia le
Direttive EU 65/65, 75/318, 75/319 e
succ. agg.
 D. Lvo 44/97
aggiorna le disposizioni del D. L.vo 178/91
in materia di procedure di autorizzazione,
variazione e farmacovigilanza
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La Legislazione vigente
Le procedure di registrazione
PROCEDURA CENTRALIZZATA
PROCEDURA DI MUTUO
RICONOSCIMENTO
PROCEDURA NAZIONALE
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La Legislazione vigente
La Procedura Centralizzata
REGOLAMENTO CEE N. 2309/93 e succ. mod.
 Viene rilasciata dall’EMEA un’autorizzazione
per l’intero mercato EU a seguito della
presentazione di una domanda e di un
processo di valutazione.
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 Il medicinale autorizzato può quindi essere
commercializzato in tutti gli Stati Membri
dell’EU
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La Legislazione vigente
La Procedura Centralizzata

E’ riservata ai prodotti degli allegati A e B dello stesso
Regolamento
Obbligatoria per:
Prodotti di Biotecnologia, in particolare: (allegato A)
•Tecnologia DNA ricombinante
•Espressione controllata di codificazione dei geni per
proteine biologicamente attive in procarioti ed eucarioti,
comprese le cellule mammifere trasformate
•Metodi anticorpi ibridomi e monoclonali
Facoltativa per: Prodotti innovativi (allegato B)
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La Legislazione vigente
La Procedura Centralizzata





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Da allegato B
¨
medicinali derivati da altri procedimenti biotecnologici o
somministrabili con altri sistemi che a giudizio dell'Agenzia
costituiscano un'importante innovazione:
¨
medicinali impiegati per un'indicazione nuova, medicinali
a base di radioisotopi che a giudizio dell'Agenzia sono di
rilevante interesse terapeutico;
¨
nuovi medicinali derivati da sangue o dal plasma umano
o da procedimenti ritenuti dall'Agenzia di importante
progresso tecnologico;
¨
medicinali per uso umano contenenti nuove sostanze
attive la cui utilizzazione in una specialità umana non era
autorizzata in nessun Stato membro.
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La Legislazione vigente
La Procedura di Mutuo Riconoscimento
DIR N. 93/39 -> DIR n. 2001/83 CE ->
DIR n. 2003/63/CE
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
La domanda viene presentata in uno Stato
Membro (RMS)

La prima autorizzazione rilasciata viene estesa
ad altri Stati Membri interessati (CMS)

La procedura si basa sul principio del
riconoscimento reciproco delle autorizzazioni
nazionali
La Legislazione vigente
La Procedura di Mutuo Riconoscimento
Entro 90 giorni dalla presentazione della
domanda di estensione, il Concerned
Member State esprime il proprio parere
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La Legislazione vigente
La Procedura di Mutuo Riconoscimento
Armonizzazione delle AIC nazionali
Evita doppie valutazioni
Intervento della comunità (procedura di
arbitrato) in caso di disaccordo tra gli Stati
Membri
Rapido accesso sul mercato anche di
prodotti meno innovativi, in particolar
modo quelli non coperti da brevetto
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La Legislazione vigente
La Procedura Nazionale
 Riguarda i medicinali che non sono
particolarmente innovativi, e non devono
essere commercializzati in più di uno Stato
Membro.
 Nella maggior parte degli Stati, alla domanda
deve essere allegata la stessa
documentazione richiesta per le procedure
MR/Centralizzata
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La Legislazione vigente
La Procedura Nazionale
Entro 210 giorni dalla data di presentazione
del dossier, Il Ministero della Salute
esprime il proprio parere
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La Legislazione vigente
Il Dossier di Registrazione
Per richiedere il rilascio dell’ AIC,
il responsabile dell’ immissione in commercio
all’ interno del territorio comunitario
deve allegare alla domanda,
che verrà esaminata dall’autorità,
una serie di informazioni e documenti che
costituiscono il dossier di registrazione
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La Legislazione vigente
Scopo del dossier di registrazione
Deve dimostrare
 QUALITÀ
 SICUREZZA
di un farmaco
 EFFICACIA
per una precisa indicazione terapeutica
per una determinata dose
per un certo utilizzo (durata etc.)
per un definito gruppo di pazienti
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La Legislazione vigente
Il contenuto del dossier
Art. n.8 DIR.2001/83/CEE Art. n.8 D.L.vo 44/97
Il richiedente deve fornire:
• nome o denominazione sociale e domicilio o sede
sociale del richiedente e del fabbricante se diverso
dal primo
• denominazione del medicinale
• composizione qualitativa e quantitativa di tutti i
componenti del medicinale
• descrizione modo di fabbricazione
• indicazioni terapeutiche, controindicazioni ed
effetti collaterali
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La Legislazione vigente
Il contenuto del dossier
- cont
posologia, forma farmaceutica, modo e via di
somministrazione, durata di stabilità
se necessario, motivi delle misure cautelative e di
sicurezza per la conservazione del medicinale, la
somministrazione ai pazienti l’eliminazione dei residui,
unitamente all’indicazione dei rischi potenziali che
presenta per l’ambiente
descrizione dei metodi di controllo utilizzati dal
fabbricante sia su materie prime che sul prodotto finito
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La Legislazione vigente
Il contenuto del dossier
- cont
Risultati delle prove (*):
chimico-fisiche, biologiche o microbiologiche
tossicologiche e farmacologiche
cliniche
SPC: riassunto delle caratteristiche del prodotto
Campioni dell’ imballaggio esterno, del
confezionamento primario e del foglietto
illustrativo
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La Legislazione vigente
Il contenuto del dossier
- cont
(*) Il richiedente non è tenuto a fornire i risultati delle prove
farmacologiche-tossicologiche e cliniche se:
• la specialità medicinale è simile ad un medicinale
autorizzato nello Stato Membro e il titolare AIC permette
di usare la propria documentazione
• i componenti sono di impiego ben noto e presentano una
efficacia riconosciuta e un livello accettabile di sicurezza
dimostrata mediante bibliografia scientifica dettagliata
• il farmaco è analogo ad un medicinale autorizzato,
secondo disposizioni comunitarie in vigore, da almeno sei
(dieci) anni nella comunità e in commercio nello Stato
Membro cui si riferisce la domanda
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La Legislazione vigente
Il contenuto del dossier
- cont
Aut. alla Produzione del fabbricante
Copia di eventuale AIC ottenuta in un altro
Stato Membro
Elenco stati dove è in corso esame di
domanda di AIC
Eventuale rifiuto di AIC in un Paese Membro
e motivazioni
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La Legislazione vigente
Annex I Dir. 2003/63
DIR 2001/83/CEE art.8 comma 3
LA DOMANDA DI AIC DEVE ESSERE PRESENTATA
CON LE INFORMAZIONI E I DOCUMENTI INDICATI
IN CONFORMITÀ ALL’ ALLEGATO I (sostituito
dall’All. I della Dir. 2003/63)
STRUTTURAZIONE DEL DOSSIER
DI REGISTRAZIONE
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IL FORMATO
DEL DOSSIER DI AIC
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Il formato del dossier di AIC
Il Nuovo Formato
Dal luglio 2003 è OBBLIGATORIO
il nuovo formato CTD
(COMMON TECHNICAL DOCUMENT)
secondo quanto previsto dal processo di
armonizzazione promosso dalla ICH
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Il formato del dossier di AIC
COMMON TECHNICAL DOCUMENT
Formato comune
del dossier di registrazione
nelle tre Regioni ICH
(EU – USA – Japan)
NB: l’armonizzazione prevista dal CTD si limita al
formato e non riguarda i contenuti
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Il formato del dossier di AIC
OBIETTIVI DEL CTD
ridurre i tempi e le risorse necessari alla
realizzazione di un dossier di AIC idoneo a
supportare una domanda per un prodotto
medicinale di uso umano
facilitare la valutazione da parte delle autorità
regolatorie e lo scambio di informazioni con le
aziende
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costruire la base di partenza per la successiva
innovazione rappresentata dalla presentazione
elettronica
STRUTTURA del CTD
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Regulatory Affairs e AIC - sistemi informativi service desk