Corso di Formazione in Medicina Generale Potenza 8 settembre 2009 Quale Fascicolo Sanitario Elettronico? Dott. Erasmo Bitetti Medico di famiglia MATERA DAL FORUM PA – ASSESSORATI ALLA SANITA’ DALLE ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE Le differenze di definizione e di caratteristiche a cosa sono dovute? La complessità è solamente di rappresentazione o è anche di sostanza? Quali le difficoltà nell’implementazione del Fascicolo Sanitario Personale? DATI CLINICI Anche i dati clinici più dettagliati raccolti hanno un valore prognostico che diventa obsoleto nel tempo. DATI DESCRITTIVI Non diventa obsoleta nel tempo una descrizione dello stato del paziente basata sui concetti clinici accumulati negli anni (esempio: postinfartuato), concetti clinici che spesso richiedono specificazioni che originano da dati che usualmente non sono raccolti, tipicamente quando sono favorevoli (da quanti anni il paziente sta bene, ha ripreso a lavorare ecc.) Cosa è caratteristico del Fascicolo Sanitario Personale ? Il fascicolo sanitario personale è un documento di sintetica presentazione clinica concettuale del paziente, frutto di un lavoro di interpretazione dei suoi dati, sia già raccolti sia eventualmente raccolti ad hoc, presentazione indirizzata ad un ruolo destinatario che, spesso implicito, tuttavia esiste sempre. Si esclude che il FSP si riduca alla mera Agenda Sanitaria personale , questa essendo una tabella costituita dal nudo elenco delle prestazioni diagnostiche e terapeutiche erogate al paziente. Ruoli destinatari del Fascicolo Sanitario Personale Non c’è ragione per escludere dall’ attribuzione del valore di FSP nessuna delle seguenti sintetiche presentazioni cliniche concettuali: 1. promemoria per uso personale che il medico di MG dedica al singolo paziente 2. promemoria di descrizione del singolo paziente tra MMG 3. promemoria (vero e proprio referto) che lo specialista di metodica allo specialista di apparato 4. promemoria (referto di visita-parere) che lo specialista di apparato indirizza al generalista 5. promemoria (lettera di dimissione) che l’ospedale indirizza al MMG Ruoli destinatari del Fascicolo Sanitario Personale Non c’è ragione per escludere dall’attribuzione del valore di FSP nessuna delle seguenti sintetiche presentazioni cliniche concettuali: 5. sintetica presentazione clinica con la quale un paziente a prevedibile rischio di urgenza dovrebbe mostrare al medico di PS che si sta prendendo cura di lui 6. ruolo di archivista direttamente interessato svolto dalla famiglia del paziente rispetto ad una previsione di destinatari medici (di famiglia e/o specialisti) Il Fascicolo Sanitario Personale strumento per la continuità assistenziale tra ospedale e territorio Condizione essenziale La raccolta corretta ed esauriente dei dati clinici di un paziente quali anamnesi familiare e patologica remota, farmaci adoperati, visite specialistiche precedenti , ha un ruolo importante nella pratica medica quotidiana e condiziona notevolmente la gestione clinica del malato nonché il corretto iter delle prestazioni fornite dal SSN. Perdita di informazioni cliniche Pregiudica l’appropriatezza delle decisioni diagnostiche e terapeutiche Ritarda il normale corso delle cure e del follow up Determina uno spreco di risorse economiche Requisti dei dati clinici raccolti nel FSP CHIAREZZA VERIDICITA’ (constatazioni cliniche non dati riferiti !) RINTRACCIABILITA’ ACCURATEZZA Questi sono alcuni dei requisiti richiesti ad una cartella clinica ma il FSP non è assimilabile alla cartella clinica e va adeguatamente inquadrato dal punto di vista legislativo e medico legale. Problemi aperti Chi è il proprietario dei dati clinici del FSP? Chi è autorizzato a scrivere, leggere, modificare il FSP ? Dove deve essere conservato il FSP? Come garantire il rispetto della privacy? In particolare: - quali dati possono essere raccolti ? - per quali finalità ? - per quanto tempo ? Garante per la protezione dei dati personali Linee guida in tema di FSE e dossier sanitario GU n. 178 del 3 agosto 2009 1. CONSENSO Il provvedimento del Garante stabilisce in particolare che il paziente deve poter scegliere, in piena libertà, se far costituire o meno un fascicolo sanitario elettronico, con tutte o solo alcune delle informazioni sanitarie che lo riguardano; deve poter manifestare un consenso autonomo e specifico, distinto da quello che si presta a fini di cura della salute; al paziente deve essere inoltre garantita la possibilità di "oscurare" la visibilità di alcuni eventi clinici. In ogni caso se il paziente non vuole aderire al Fse deve comunque poter usufruire delle prestazioni del servizio sanitario nazionale. Garante per la protezione dei dati personali Linee guida in tema di FSE e dossier sanitario GU n. 178 del 3 agosto 2009 2. INFORMATIVA Per poter esprimere scelte consapevoli il paziente deve essere adeguatamente informato. Con un linguaggio comprensibile e dettagliato l'informativa deve quindi indicare chi (medici di base, del reparto ove è ricoverato, farmacisti) ha accesso ai suoi dati e che tipo di operazioni può compiere. Garante per la protezione dei dati personali Linee guida in tema di FSE e dossier sanitario GU n. 178 del 3 agosto 2009 3. FINALITA’ esclusivamente SANITARIE Il fascicolo sanitario elettronico potrà essere consultato dal paziente con modalità adeguate (ad es. tramite smart card) e dal personale sanitario strettamente autorizzato, solo per finalità sanitarie. Non potranno accedervi invece periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro. Garante per la protezione dei dati personali Linee guida in tema di FSE e dossier sanitario GU n. 178 del 3 agosto 2009 3. TRACCIABILITA’ e SICUREZZA DEI DATI Gli accessi alle informazioni infine, dovranno essere tracciabili e graduali, e i dati sanitari dovranno essere protetti con misure di sicurezza molto elevate che limitino il più possibile i rischi di abusi, furti, smarrimento . 4. COMUNICAZIONE AL GARANTE DEI TRATTAMENTI Entro il 31 dicembre Regioni e Asl dovranno comunicare al Garante privacy le iniziative già avviate sul fascicolo sanitario elettronico e d'ora in poi ogni iniziativa che riguarda l'Fse dovrà sempre essere comunicata all'Autorità prima del suo avvio.