Prof. Alberto NOBOLO PASSAGGIO GENERAZIONALE E CRISI D’IMPRESA Rotary Club Milano San Siro 26 gennaio 2012 Prof. Alberto Nobolo 1 Family business Dare una definizione univoca e completa di family business risulta molto arduo date le difficoltà di individuare le caratteristiche peculiari in quanto ogni impresa familiare ha una realtà propria ed unica. Partendo da questa considerazioni è possibile individuare almeno tre possibili definizioni di Family business ognuna delle quali si lega ad un determinato aspetto caratterizzante le imprese familiari. Prof. Alberto Nobolo 2 Definizione legata al grado di controllo della famiglia sull’azienda Definisce l’azienda a controllo familiare quando la famiglia possiede la proprietà dell’azienda da qui emerge l’incontrastata verità che un’azienda familiare debba essere controllata dalla famiglia affinché vi sia possibile riconoscere un determinato potere decisionale sulla stessa. 3 Definizione legata al passaggio generazionale Definizione legata all’aspettativa di trasmettere l’azienda alla futura generazione, oppure il superamento di almeno un passaggio generazionale. Partendo da tale considerazione ci si allontana da un’imprenditorialità caratterizzata da tratti individualistici per giungere ad un Family business caratterizzato da una continuità organizzativa legata alle relazioni familiari. 4 Definizione legata al coinvolgimento dei membri della famiglia Il rapporto tra impresa e famiglia si traduce nel naturale coinvolgimento dei familiari nelle posizioni di comando. Il coinvolgimento è insito nell’identità dell’azienda 5 La fragilità dell’azienda familiare • Fattori destabilizzanti specifici - mancanza di risorse finanziarie - competenze manageriali scarse - esigenze incompatibili tra business e famiglia - assenza di successori competenti - definizione della leadership - conflittualità esterne all’azienda Prof. Alberto Nobolo 6 La fragilità dell’azienda familiare L’analisi della rischiosità delle aziende familiari DEVE tenere conto di questi specifici fattori diversamente l’approccio può rivelarsi riduttivo e il risultato aleatorio Prof. Alberto Nobolo 6/1 RISCHIO Eventualità di danno sull’andamento economico dell’azienda che le azioni possono generare Prof. Alberto Nobolo 7 Definizioni di rischio • Eventualità di un andamento sfavorevole nello svolgimento di un’azione futura. • Prospettiva di danno • Alea che l’azienda è costretta a sopportare per il possibile manifestarsi di eventi Prof. Alberto Nobolo 7/1 Determinanti della situazione rischiosa • Grado di conoscenza degli eventi futuri • Minaccia del danno economico Prof. Alberto Nobolo 7/2 Grado di conoscenza degli eventi futuri Determinato da tre fattori: 1. capacità del soggetto che indaga 2. complessità e dinamicità dell’ambiente indagato 3. strumenti di indagine disponibili Prof. Alberto Nobolo 7/3 Grado di conoscenza degli eventi futuri Il rischio in economia aziendale presenta aspetti: OGGETTIVI: legati all’inconoscibile SOGGETTIVI: legati alla quantità e qualità delle informazioni disponibili Tali aspetti determinano LE SCELTE aziendali Prof. Alberto Nobolo 7/4 RISCHIO Classificato in funzione: 1. della conoscibilità dell’evento futuro 2. della volontarietà nell’assunzione del rischio 3. della controllabilità dell’evento aleatorio 4. dell’origine interna o esterna all’azienda Prof. Alberto Nobolo 7/5 PATTO DI FAMIGLIA Si tratta di un contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda; e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti [1]. . [1] Art. 768-bis, Capo V-bis, titolo IV, c.c. Prof. Alberto Nobolo 8 PATTO DI FAMIGLIA - LEGISLAZIONE Nel nostro ordinamento vi sono due fonti idonee a regolare il fenomeno successorio: il testamento e in assenza di esso la legge ex artt. 457 e 458; Il codice civile vieta i patti successori, ossia i patti con cui un soggetto si accorda con un altro per disporre del proprio patrimonio dopo la morte. La ratio del divieto poggia in primis sulla tutela della tipicità delle forme di delazione, ossia tutela la scelta operata dal legislatore, secondo cui l’eredità si devolve per legge o per testamento, negando l’utilizzo di forme contrattuali e negoziali; Prof. Alberto Nobolo 9 PATTO DI FAMIGLIA - LEGISLAZIONE LEGGE N°55 DEL 14/02/2006 La legge n. 55 introduce i Patti di famiglia, in deroga al generale principio di divieto di patti successori sancito dall’art. 458 c.c. L’art. 768-quater stabilisce che al contratto “devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore”. Prof. Alberto Nobolo 10 PATTO DI FAMIGLIA - LEGISLAZIONE LEGGE N°55 DEL 14/02/2006 Al secondo comma dell’art. 768-quater viene sancito che il patto deve compensare (a meno che non vi rinuncino) i legittimari diversi da quelli che ottengono la trasmissione dell’azienda o delle partecipazioni; Se all’apertura della successione dell’imprenditore ci sono soggetti che non hanno partecipato al patto di famiglia, costoro, ai sensi dell’art. 768-sexies, possono chiedere ai beneficiari del patto il pagamento di una somma pari al valore della quota di legittima loro spettante. Prof. Alberto Nobolo 11 FORMA DEL PATTO DI FAMIGLIA - Tale contratto deve essere concluso per atto pubblico, a pena di nullità e ad esso devono partecipare tutti i legittimari e il coniuge dell'imprenditore; - il Patto nella forma di un vero e proprio negozio giuridico multilaterale e soggetto alle normali tutele giuridiche di tali negozio; - Il Patto può essere inteso come gentleman agreement, che definisce la filosofia di fondo dei rapporti fra famiglia e impresa Prof. Alberto Nobolo 12 PATTO DI FAMIGLIA . Il Patto di famiglia è lo strumento che: disegna la cornice dei rapporti fra la famiglia e l’impresa; identifica le strategie a livello di corporate che la famiglia intende seguire; pone le basi per creare condizioni utili a mantenere la coesione fra i membri della famiglia ed il loro Commitment nei confronti dell’azienda di famiglia e del suo successo. Prof. Alberto Nobolo 13 PATTO DI FAMIGLIA Identifica una serie di strumenti che concentrano la loro attenzione sulle esigenze della pianificazione del processo di successione generazionale. Consente di concentrare la gestione su uno o pochi discendenti; Diminuisce il rischio di frammentazione del potere di controllo; Prof. Alberto Nobolo 14 PATTO DI FAMIGLIA Le tre fasi di formulazione: - il commitment - la formulazione - l’implementazione Prof. Alberto Nobolo 15 CONTENUTI DEL PATTO Il patto di famiglia può prevedere contenuti strategici e di gestione -stabilire i meccanismi per la distribuzione dei dividendi -accordi per la compravendita delle azioni -informazioni complete e trasparenti -protezione e sviluppo della libertà di discussione delle informazioni ricevute -valutare l’ingresso dei membri della famiglia -garantire che gli organi collegiali siano istituiti e utilizzati al meglio -selezionare i membri appartenenti a ogni organo sociale esclusivamente secondo la loro competenza Prof. Alberto Nobolo 16 PATTO DI FAMIGLIA IL PROCESSO DI ELABORAZIONE DEL PATTO Nel processo di elaborazione sono fondamentali: - l’aspetto formativo - l’aspetto motivazionale - l’aspetto strategico Prof. Alberto Nobolo 17 PATTO DI FAMIGLIA I tratti distintivi del patto: - anticipazione dell’effetto devolutorio: le sostanze di cui si dispone con il Patto costituiscono una massa giuridicamente distinta dal patrimonio devoluto per il tramite della successione ereditaria - la stabilità dell’effetto attributivo: ai fini del trattamento giuridico riservato ai beni di cui si dispone nel patto, è come se in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio - la definitiva determinazione del valore al momento della conclusione del contratto Prof. Alberto Nobolo 18 PATTO DI FAMIGLIA ASPETTI FISCALI Il debito da liquidazione per il beneficiario sarà un debito suo proprio, che non attiene comunque al complesso aziendale o alle partecipazioni ricevute e rende tale costo indeducibile. Specularmente l’eventuale rinuncia dei legittimari non rileverà quale sopravvenienza attiva imponibile per il beneficiario. Prof. Alberto Nobolo 19