D.Lgs. 626/94
e modifiche 19/3/96 n.242
“Informazioni per i
lavoratori”
Premessa
• Infortunio = “L’imprevisto che colpisce
l’impreparato”
Da ciò l’importanza di:
• Prevedere = Conoscere il pericolo per stabilire il
rischio che ne consegue e per definire le misure di
prevenzione dei lavoratori;
• Preparare= informare e formare i lavoratori perché
noti il rischio e le misure di prevenzione e
protezione possano proteggersi dagli infortuni e da
eventuali danni.
Il corso è stato predisposto per fornire a ciascun
lavoratore (in conformità all’art. 21 del D.Lgs. 626/94 e
successive modificazioni) , una informazione sui rischi
presenti nei posti di lavoro.
La conoscenza della normativa consente inoltre ai
lavoratori di adempiere ai nuovi obblighi (art. 5), di
seguito riportati, la cui violazione è sanzionata (
art. 93).
Obblighi dei Lavoratori
(Art. 5)
1 . Ciascun lavoratore deve prendersi cura della
propria sicurezza e della propria salute e di quella
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su
cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione e
alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2 . In particolare i lavoratori:
• osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal
datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini
della protezione collettiva e individuale;
• utilizzano correttamente i macchinari, le
apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature
di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
• Utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione
messi a loro disposizione;
• segnalano immediatamente al datore di lavoro, al
dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e
dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di
pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi
direttamente , in caso di urgenza, nell’ambito delle loro
competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali
deficienze o pericoli, dandone notizia al “Rappresentante
dei lavori per la sicurezza”;
• non rimuovono o modificano senza autorizzazione i
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
• Non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre
che non sono di loro competenza ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
• si sottopongono a controlli sanitari previsti nei loro
confronti;
• contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e
ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti
dall’autorità competente o comunque necessari per
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il
lavoro.
Dalla lettura del testo della normativa sopra
riportato, si evince come il legislatore abbia voluto
assegnare al lavoratore un ruolo attivo, propositivo.
Non più quindi, come nel passato, un lavoratore
destinatario passivo delle norme di sicurezza, ma
un soggetto partecipe e consapevole della propria
e dell’altrui sicurezza.
Un lavoratore che, in virtù della formazione e
dell’informazione ricevuta, concorre con i propri
rappresentanti, democraticamente scelti, a
definire le misure di prevenzione e protezione per
evitare il verificarsi degli infortuni, dell’insorgere
delle malattie , dei danni all’ambiente.
Sanzioni nel caso di inadempienza
da parte dei lavoratori (art. 93)
I Lavoratori sono puniti:
1) Con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da
lire quattrocentomila a lire un milione e
duecentomila nel caso che non:
• Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite, dai
dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva
e individuale;
• utilizzano correttamente i macchinari, le
apparecchiature, gli utensili, le sostanze pericolose, i
mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro,
nonché i dispositivi di sicurezza;
• utilizzano in modo appropriato i DPI messi a loro
disposizione;
• segnalano immediatamente al datore di lavoro, al
dirigente ed al preposto le deficienze dei mezzi e
dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di
pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro
competenze e possibilità , per eliminare o ridurre tali
deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza;
• si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro
confronti;
• contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti
ecc, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti
dall’autorità competente o comunque necessari per
tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il
lavoro;
• accettano la designazione quali incaricati delle misure di
emergenza;
• si sottopongono a programmi di formazione o
addestramento eventualmente organizzati dal datore di
lavoro;
• utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro
disposizione conformemente all’informazione, alla
formazione e all’addestramento ricevuti;
• Hanno cura delle attrezzature messe a loro disposizione
o vi apportano modifiche di propria iniziativa;
• segnalano immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente
da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro
disposizione;
• si sottopongono al programma di formazione e
addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi
ritenuti necessari ai sensi dell’articolo 43, commi 4, lett.
G) e 5;
• utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente
all’informazione e alla formazione ricevute e
all’addestramento eventualmente organizzato;
• hanno cura dei DPI messi a loro disposizione o vi
apportano modifiche di propria iniziativa ;
• seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna
dei DPI al termine dell’utilizzo;
• segnalano immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente
da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Analoga sanzione è prevista per i lavoratori che:
• Rimuovono o modificano senza autorizzazione i
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
• compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che
non sono di loro competenza ovvero possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
• nel caso si verifichino incidenti che possono provocare
la dispersione nell’ambiente di un agente biologico
appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, non abbandonano
immediatamente la zona interessata, cui potranno
accedere soltanto i lavoratori addetti ai necessari
interventi, con l’obbligo di usare gli idonei mezzi di
protezione;
• non segnalino immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente
relativo all’uso di agenti biologici.
2) con l’arresto fino a 15 giorni o con l’ammenda da
lire duecentomila a lire seicentomila nel caso che:
• In presenza di sostanze cancerogene non abbandonano
immediatamente l’area interessata, cui possono
accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione
e ad altre operazioni necessarie, indossando idonei
indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie
respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di
lavoro. In ogni caso l’uso dei dispositivi di protezione non
può essere permanente e la sua durata, per ogni
lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario;
• in presenza di incidenti che possano provocare la
dispersione nell’ambiente di un agente biologico
appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, non abbandonando
immediatamente la zona interessata, cui potranno
accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi,
con l’obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.
FIGURE PROFESSIONALI
i soggetti impegnati per la sicurezza nei luoghi di
lavoro
I soggetti che devono adempiere alle disposizioni di cui al presente
decreto sono:
•
Il lavoratore : persona che presta il proprio lavoro alle
dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e famigliari, con rapporto di lavoro subordinato anche
speciale.
•
Il datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con
il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e
l’organizzazione dell’impresa ha la responsabilità dell’impresa
stessa ovvero dell’unità produttiva , in quanto titolare dei poteri
decisionali e di spesa.
•
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle
persone , sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati
all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali
nell’azienda, ovvero unità produttiva;
• medico competente : medico in possesso di uno dei seguenti
titoli:
 specializzazione in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale
o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove
necessario , con decreto del Ministro della sanità;
 docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori ecc.
 autorizzato dal decreto legislativo 15 agosto 1991 n.
277
•
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione : persona
designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e
capacità adeguate;
•
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza :persona, ovvero
persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per
quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il
lavoro, di seguito denominato rappresentante per la sicurezza.
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Si tratta di un organismo composto da una o più persone, tra cui il
responsabile del servizio in possesso di attitudini e capacità
adeguate, scelte dal datore di lavoro tra i propri dipendenti
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
I dipendenti di cui sopra devono essere in numero sufficiente,
possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo
adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non
possono subire pregiudizio a causa dell’attività svolta
nell’espletamento del proprio incarico.
Il datore di lavoro può avvalersi di personale esterno all’azienda in
possesso delle conoscenze professionali necessarie per
integrare l’azione di prevenzione e protezione.
Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e
capacità adeguate .
Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli
non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.
Il datore di lavoro comunica all’ispettorato del lavoro e alle unità
sanitarie locali territorialialmente competenti il nominativo della
persona designata come responsabile del servizio di prevenzione
e protezione interno ovvero esterno all’azienda.
Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale si
attesti con riferimento alle persone designate:
- i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
- il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
- il curriculum professionale.
•
I Compiti Del Servizio di Prevenzione e Protezione - e quindi del
suo responsabile sono riepilogati nell’articolo n°9 del D.Lgs.
626/94.
Il Responsabile deve provvedere:
- all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei
rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la
salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente, sulla base della specifica conoscenza
dell’organizzazione aziendale;
- all’elaborazione, per quanto di competenza, delle misure
preventive e protettive e dei sistemi di cui all’art 4, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. 626/94
- alla definizione delle procedure di sicurezza per le varie
attività aziendali;
- alla proposizione dei programmi di formazione ed informazione
dei lavoratori;
- alla partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della
salute e sicurezza, avendo cura di stilare il verbale delle riunioni;
- all’informazione dei lavoratori.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
avvalendosi dei propri collaboratori deve inoltre provvedere alla
predisposizione del PIANO DI EMERGENZA contenente le misure
di:
- prevenzione incendio,
- di primo soccorso e le modalità di evacuazione degli ambienti
di lavoro .
Inoltre deve, unitamente al medico competente se previsto, visitare
gli ambienti di lavoro con cadenza semestrale.
Il Rappresentante per la Sicurezza
Il Rappresentante per la sicurezza è una figura di nuova
istituzione introdotta dal D.Lgs. 626/94.
A tale soggetto, che svolge un ruolo di tramite tra Datore di
Lavoro ed i Lavoratori per gli aspetti connessi alla loro
salute e sicurezza sono attribuite alcune funzioni che
esaltano l’aspetto propositivo e partecipativo voluto dalla
nuova normativa tra i soggetti sociali.
A Riguardo va sottolineata la facoltà di:
• essere consultato preventivamente e tempestivamente
in ordine alla:
– valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero
unità produttiva;
– designazione degli addetti al servizio di prevenzione,
all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla
evacuazione dei lavoratori;
– Organizzazione della formazione.
• Riceve le informazioni e la documentazione aziendale
inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione
relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati
pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazone e gli
ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.;
• promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione
delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e
l’integrità fisica dei lavoratori;
• fare proposte in merito all’attività di prevenzione;
• avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel
corso della sua attività.
Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo
necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di
retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l’esercizio delle
funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
“DPI”
• Per dispositivo di protezione individuale si deve intendere
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o
utilizzata dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro
uno o più rischi durante il lavoro.
Nel caso in cui il datore di lavoro abbia fornito ai lavoratori i
dispositivi di protezione individuale (DPI), finalizzati alla
protezione contro i rischi durante il lavoro, il lavoratore è
tenuto al rispetto delle regole di utilizzo e conservazione.
NON SONO, comunque, dispositivi di protezione individuale:
•
•
•
gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non
specificatamente destinati a garantire la sicurezza e la salute
del lavoratore;
le attrezzature dei servizi di soccorso e salvataggio;
gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e
fattori nocivi;
Elenco indicativo dei D.P.I. :
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLA TESTA
 Caschi di protezione per l’industria (caschi per miniere,
cantieri di lavori pubblici, industrie varie);
 Copri capo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti,
cuffie, retine con o senza visiera);
 Copri capo di protezione ( cuffie, berretti, cappelli di tela
cerata ,ecc. in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.).
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELL’UDITO
 Palline e tappi per le orecchie;
 Caschi (comprendenti l’apparato auricolare);
 Cuscinetti adattabili ad i caschi di protezione per l’industria;
 Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza;
 Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature
di intercomunicazione.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E
DEL VISO
 Occhiali a stanghetta;
 Occhiali a maschera;
 Occhiali di protezione contro i raggi X, i raggi Laser, le
radiazioni Ultraviolette, infrarosse, visibili.;
 Schermi facciali;
 Maschere a caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano,
a cuffia o adattabile a caschi protettivi).
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
 Apparecchi antipolvere , antigas, e contro le polveri
radioattive;
 Apparecchi isolanti a presa d’aria;
 Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile;
 Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori;
 Scafandri per sommozzatori.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE MANI E
DELLE BRACCIA
 Guanti ;
 Guanti a sacco ;
 Ditali;
 Manicotti;
 Fasce di protezione dei polsi;
 Guanti a mezze dita;
 Manopole.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE
GAMBE
 Scarpe basse , scarponi, tronchetti ,stivali di sicurezza;
 Scarpe a slacciamento osganciamento rapido.
SEGNAETICA AZIENDALE PIU’ UTILIZZATA
• LO scopo della segnaletica di sicurezza è quello di
attirare l’attenzione in modo rapido e facilmente
comprensibile su oggetti e situazioni che possono
provocare determinati pericoli:
• La segnaletica e regolamentata dal D.Lgs. 493/96
Colore di
sicurezza
Rosso
Significato e scopo
Indicazioni e precisazioni
Segnali di divieto
Pericolo Allarme
Atteggiamenti pericolosi
Alt
Arresto
Dispositivi d’interruzione
Dispositivi d’emergenza
Sgombero
Identificazione e Ubicazione
Materiali ed attrezzature
antincendio
Giallo e giallo Segnali di avvertimento
arancio
Azzurro
Segnali di Prescrizione
Verde
Segnali di salvataggio o
di Soccorso
Attenzione
Cautela
verifica
Comportamento o azione
specifica, Obbligo di portare un
mezzo di sicurezza personale
Porte, Uscite, Percorsi,
Materiali, Postazioni, LOcali
• Cartello di divieto : Caratteristiche intrinseche:
- forma rotonda,
- pittogramma nero su fondo bianco
- bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra
lungo il
simbolo, con una inclinazione di 45°) rossi
(il rosso deve
coprire almeno il 35% della superficie del cartello)
• Cartelli di avvertimento :
• forma rettangolare;
• pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve
coprire almeno il 50% della superficie del cartello;
• Cartelli di Prescrizione:
– forma rotonda;
– pittogramma bianco su fondo azzurro (l’azzurro deve
coprire almeno il 50% della superficie del cartello)
• Cartelli di salvataggio :
– forma quadrata o rettangolare;
– pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno
il 50% della superficie del cartello;
• Cartelli per le attrezzature antincendio:
– forma quadrata o rettangolare;
– pittogramma bianco sul fondo rosso (il rosso deve coprire almeno
il 50% della superficie del cartello);
PREVENZIONE INCENDI , EVAQUAZIONE
Dal testo della normativa vigente emerge che la sicurezza
dei lavoratori in caso di incendio si può raggiungere
solamente attraverso l’organizzazione e la gestione della
sicurezza antincendio, attuabile mediante la
predisposizione di un piano d’emergenza , i cui contenuti
sono a discrezione del datore di lavoro.
Nel piano sono specificati:
• i nomi dei soggetti incaricati dell’attuazione delle
procedure d’emergenza;
• i compiti, le funzioni e le azioni dei diversi soggetti
coinvolti;
• le modalità di evacuazione del personale;
• la modalità di formazione ed addestramento.
Gli obblighi specifici di ciascun lavoratore risulteranno,
infatti, dagli eventuali singoli piani d’emergenza adottati
Nelle diverse realtà aziendali.
• Il lavoratore non può rifiutare , se non per giustificato
motivo, la designazione come incaricato all’attuazione
delle procedure d’emergenza;
In caso di incendio è bene sapere che ….
Per far fronte ad una situazione di emergenza, causata dal
verificarsi di un incendio in azienda, è necessario:
• valutare immediatamente la portata dell’incendio, al fine
di decidere di intervenire direttamente o se rivolgersi ai
Vigili del Fuoco;
• segnalare la presenza dell’incendio in azienda;
• conoscere l’ubicazione di:
– estintori;
– eventuali idranti; eventuali impianti di segnalazione e
allarme incendio;
– uscite e vie d’emergenza;
• Conoscere le modalità di utilizzo di estintori, idranti e
quant’altro sia a disposizione nell’azienda;
• in caso di pericolo grave ed immediato, abbandonare
immediatamente il posto di lavoroATTENZIONE !
Prime precauzioni da adottare per prevenire un incendio:
- Non fumare nei luoghi in cui è espressamente vietato da
apposita segnaletica;
- Prima di lasciare un luogo in cui è consentito fumare,
accertarsi che non siano rimaste sigarette accese e che
siano riposte negli appositi posacenere;
-Accertarsi che i Videoterminali , eventualmente
utilizzati, siano spenti prima di allontanarsi dal posto di
lavoro nelle pause di lavoro.
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