<IL NUOVO ESAME DI STATO>
“Gli elementi di novità”
a cura di
Virgilio Marrone
Principali riferimenti normativi
• Legge n. 497 del 10/12/97 e
• DPR n. 323/1998 (Regolamento)
per le parti compatibili con la L. n. 1/2007
• L. n. 1/2007
• C.M. n. 5/2007
• O.M. N. 26/2007
Punti principali
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Contenuto dell’esame
Composizione commissioni
Ammissione agli esami
Credito scolastico
Prove d’esame
Punteggi, bonus, lode
Incentivi per la prosecuzione degli studi.
1. Contenuto dell’esame
• L’esame di Stato conclusivo dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore è
finalizzato all’accertamento delle
conoscenze e delle competenze
acquisite nell’ultimo anno del corso
di studi in relazione agli obiettivi
generali e specifici propri di ciascun
indirizzo e delle basi culturali, nonché delle
capacità critiche del candidato.
• (modifica dell’art. 3 della L. n. 425/1997)
2. La composizione delle
commissioni (1)
• 1 classe terminale = 1 Commissione
• 1 commissione – max. 6 commissari (3
esterni e 3 interni)
• Obbligatoria la presenza dei commissari
per prima e seconda prova
• 1 presidente X due commissioni.
Vantaggi
La composizione delle commissioni
(2)
Ogni DS deve aver
• costituito una commissione per ciascuna classe
terminale
• ripartito eventuali candidati esterni tra le varie
commissioni, in modo che questi non siano più
del 50% dei candidati interni
• costituito commissioni con non più di 35
candidati (art. 3 u.c. DM 17/1/07 n. 6).
• Abbinamenti (eventualmente anche con classe di
scuola non statale assegnata alla scuola).
3. Ammissione agli esami
Possono essere ammessi agli esami gli alunni delle
scuole statali e paritarie che:
• abbiano frequentato l’ultimo anno di corso
• siano stati valutati positivamente in sede di
scrutinio finale
• abbiano comunque saldato i debiti formativi
contratti nei precedenti anni scolastici (secondo
modalità che saranno definite con DM)
(Legge n. 1 dell’11/1/07)
3. Ammissione agli esami
• i) Saldo debiti (Legge n. 1/07 e CM n. 5/07).
• Art. 3 Legge “Per i candidati agli esami di stato
… dell’a.s. 2006/2007 e dell’a.s. 2007/2008
continuano ad applicarsi, relativamente ai
debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per
il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla
data della entrata in vigore della presente
legge”.
3. Ammissione agli esami
• C.M. n. 5/2007 e FAQ n. 2
• In sede di scrutinio finale si procederà ad una
valutazione … che tenga conto delle conoscenze
e delle competenze … acquisite nell’ultimo anno
… delle capacità critiche ed espressive e degli
sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e
raggiungere una preparazione complessiva tale
da consentire di affrontare l’esame, anche in
presenza di valutazioni non sufficienti nelle
singole discipline. In questo caso, l’ammissione
o la non ammissione dovrà essere
specificamente motivata.
3. Ammissione agli esami
• OM n. 26/2007, art. 2, c. 1 lett. d)
• … in sede di scrutinio finale del corrente a.s. il CdC
procede ad una valutazione complessiva … che tenga
conto ...(di quanto) precisato nella CM n. 5/2007.
• Per tutti gli studenti dovrà essere formulato … un
giudizio di ammissione, che assolverà il compito di
fornire alla Commissione ogni utile dato informativo
sulla personalità e sulla preparazione del candidato.
L’esito della valutazione è pubblicato con la sola
indicazione di <Ammesso> o <Non ammesso>.
L’attribuzione dei voti in ciascuna disciplina rileva
unicamente ai fini dell’attribuzione del credito
scolastico.
3. Ammissione agli esami
• FAQ
a) In sede di scrutinio finale va espresso un
giudizio di ammissione? Il candidato deve aver
riportato la sufficienza in ciascuna disciplina?
La nuova legge introduce il giudizio di ammissione all'esame di Stato. Per gli anni scolastici 20062007 e 2007-2008, valgono le disposizioni transitorie contenute nell'art.3, secondo cui la disciplina
relativa ai debiti non si applica. Per il corrente anno scolastico, in sede di
scrutinio finale si procederà ad una valutazione complessiva di
ciascuno studente che tenga conto, come enunciato nella legge,
all'art.1, capoverso art.3-comma 1, delle sue capacità critiche ed espressive e degli
sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione idonea a consentirgli
di affrontare l'esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline.
In quest'ultimo caso, l'ammissione o la non ammissione
dovrà essere specificamente motivata.
3. Ammissione agli esami
Attribuzione credito scolastico
• Art. 8, c. 1 O.M. 26/2007
Il cdc … procede alla attribuzione del cred. scol. ad
ogni candidato interno sulla base della tabella A
(DPR n. 323/1998) e della nota in calce alla
medesima …
• NOTA IN CALCE Tabella A
“All’alunno che è stato promosso con debito
formativo va attribuito il punteggio minimo
previsto nella relativa banda di oscillazione.”
3. Ammissione agli esami
Attribuzione credito scolastico
• Art. 8 c. 14 OM 26/2007
L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di
oscillazione , tiene conto … [anche] dell’interesse
con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della
religione cattolica ovvero l’attività alternativa ed il
profitto che ne ha tratto, ovvero di altre attività, ivi
compreso lo studio individuale che si sia tradotto in
un arricchimento culturale o disciplinare specifico
purché certificato e valutato dalla scuola secondo
modalità deliberate dalla istituzione scolastica
medesima.
3. Ammissione agli esami
ii) Ottisti = alunni che hanno:
• riportato nello scrutinio finale della penultima classe non
meno di 8/10 in ciascuna disciplina
• riportato una votazione non inferiore a 7/10 in ciascuna
disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il
penultimo
• non sono incorsi in ripetenze nei due anni precedenti.
140 nel 2006/7 Oltre 8000 nel 2005/2006
3. Ammissione agli esami
Candidati esterni
• Se non sono in possesso di promozione all’ultima classe, devono aver
superato un esame preliminare inteso ad accertare la loro
preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli
anni per i quali non sono in possesso della promozione (o idoneità) alla
classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi
dell’ultimo anno.
• Se sono in possesso di idoneità all’ultimo anno, non sostengono esame
preliminare
• Non possono essere più del 50% dei candidati interni di ciascuna
commissione
N.B.
• I D.S. devono accertare la completezza e la regolarità delle domande
e, ove del caso, invitare il candidato a regolarizzarla.
Recupero debiti formativi
• Verrà emanato un D.M.
• Saranno stanziati fondi aggiuntivi
• Il recupero dovrà avvenire entro
l’anno di riferimento del debito o, da
decidere, entro quello successivo.
4. Attribuzione credito scolastico
L. n. 1/07:
Art. 1: 25 (punteggio massimo)
• Art. 3: Applicazione sospesa per aa.ss.
2006/7 e 2007/8
• Nuova tabella per crediti: D.M. da
emanare entro fine aprile.
• A.S. 2006/2007:
• Ripartizione 100 punti come negli anni
precedenti: 20 + 45 + 35
5. Prove (1)
• Prove: scritte (tre) e colloquio
• Documento del 15 maggio indica:
i) contenuti, metodi, mezzi, spazi e tempi
del percorso formativo
ii) criteri e strumenti di valutazione adottati
iii) obiettivi raggiunti, nonché ogni altro
elemento che i ccddcc ritengano
significativo ai fini dello svolgimento degli
esami.
Prove (2)
• 1^ prova : nessuna innovazione
• 2^ prova, per II.TT., II.PP., II.SS.AA.
e LL.AA. : carattere tendenzialmente
meno teorico in quanto si terrà conto
“della dimensione tecnico-pratica e
laboratoriale delle discipline coinvolte”
Prove (3)
• 3^ prova - FAQ
• -) Quali sono le materie sulle quali può vertere la terza prova?
Nulla è cambiato per la terza prova nella quale sono coinvolte cinque
materie, scelte dalla Commissione d'esame e non comunicate prima ai
candidati
Punto 17 - Precisazioni
-) Quante sono le materie oggetto della terza prova scritta?
Le materie previste per la terza prova scritta possono essere
anche meno di cinque, ma non meno di quattro
per ragioni di correttezza didattica.
•
Legge n. 1/2007, art. 1; Legge n. 425/1997 art. 3 c. 1; DPR n. 323/1998, art. 4 c. 4; D.M. n.
429/2000, art. 1, c. 1 “la terza prova …. verte sulle materie dell’ultimo anno di corso …”
art. 3, c. 2 “La prova coinvolgerà non più di 5 discipline”
Punteggi, bonus e lode (1)
Colloquio
• - in presenza della intera commissione
• - negli indirizzi musicali dei licei pedagogici …
può iniziare … mediante l’esecuzione di un
brano sul proprio strumento musicale
• - la commissione procede
all’attribuzione del punteggio (non più
“alla formulazione di una proposta di
punteggio”)
Punteggi, bonus e lode (2)
Bonus:
• 15 di credito scolastico
• 70 (minimo) Punteggio prove
Lode
• 100 senza integrazione (bonus)
6. Incentivi per la prosecuzione degli studi (1)
Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della L.
1/07, il MPI deve proporre uno o più decreti
legislativi per:
• realizzare appositi percorsi di orientamento
•
finalizzati alla scelta da parte degli studenti di corsi
di laurea universitari e dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica, di percorsi della formazione
tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle
professioni e al lavoro;
potenziare il raccordo tra la scuola, le istituzioni
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e
le università ai fini di una migliore e specifica
formazione degli studenti rispetto al corso
scelto
6. Incentivi per la prosecuzione degli studi (2)
• valorizzare la qualità dei risultati
scolastici degli studenti ai fini
dell’ammissione ai corsi di laurea universitari;
• incentivare l’eccellenza degli
studenti ottenuta a vario titolo sulla base dei
percorsi di istruzione.
•G R A Z I E
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