<IL NUOVO ESAME DI STATO> “Gli elementi di novità” a cura di Virgilio Marrone Principali riferimenti normativi • Legge n. 497 del 10/12/97 e • DPR n. 323/1998 (Regolamento) per le parti compatibili con la L. n. 1/2007 • L. n. 1/2007 • C.M. n. 5/2007 • O.M. N. 26/2007 Punti principali • • • • • • • Contenuto dell’esame Composizione commissioni Ammissione agli esami Credito scolastico Prove d’esame Punteggi, bonus, lode Incentivi per la prosecuzione degli studi. 1. Contenuto dell’esame • L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato all’accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali, nonché delle capacità critiche del candidato. • (modifica dell’art. 3 della L. n. 425/1997) 2. La composizione delle commissioni (1) • 1 classe terminale = 1 Commissione • 1 commissione – max. 6 commissari (3 esterni e 3 interni) • Obbligatoria la presenza dei commissari per prima e seconda prova • 1 presidente X due commissioni. Vantaggi La composizione delle commissioni (2) Ogni DS deve aver • costituito una commissione per ciascuna classe terminale • ripartito eventuali candidati esterni tra le varie commissioni, in modo che questi non siano più del 50% dei candidati interni • costituito commissioni con non più di 35 candidati (art. 3 u.c. DM 17/1/07 n. 6). • Abbinamenti (eventualmente anche con classe di scuola non statale assegnata alla scuola). 3. Ammissione agli esami Possono essere ammessi agli esami gli alunni delle scuole statali e paritarie che: • abbiano frequentato l’ultimo anno di corso • siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale • abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici (secondo modalità che saranno definite con DM) (Legge n. 1 dell’11/1/07) 3. Ammissione agli esami • i) Saldo debiti (Legge n. 1/07 e CM n. 5/07). • Art. 3 Legge “Per i candidati agli esami di stato … dell’a.s. 2006/2007 e dell’a.s. 2007/2008 continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data della entrata in vigore della presente legge”. 3. Ammissione agli esami • C.M. n. 5/2007 e FAQ n. 2 • In sede di scrutinio finale si procederà ad una valutazione … che tenga conto delle conoscenze e delle competenze … acquisite nell’ultimo anno … delle capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione complessiva tale da consentire di affrontare l’esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline. In questo caso, l’ammissione o la non ammissione dovrà essere specificamente motivata. 3. Ammissione agli esami • OM n. 26/2007, art. 2, c. 1 lett. d) • … in sede di scrutinio finale del corrente a.s. il CdC procede ad una valutazione complessiva … che tenga conto ...(di quanto) precisato nella CM n. 5/2007. • Per tutti gli studenti dovrà essere formulato … un giudizio di ammissione, che assolverà il compito di fornire alla Commissione ogni utile dato informativo sulla personalità e sulla preparazione del candidato. L’esito della valutazione è pubblicato con la sola indicazione di <Ammesso> o <Non ammesso>. L’attribuzione dei voti in ciascuna disciplina rileva unicamente ai fini dell’attribuzione del credito scolastico. 3. Ammissione agli esami • FAQ a) In sede di scrutinio finale va espresso un giudizio di ammissione? Il candidato deve aver riportato la sufficienza in ciascuna disciplina? La nuova legge introduce il giudizio di ammissione all'esame di Stato. Per gli anni scolastici 20062007 e 2007-2008, valgono le disposizioni transitorie contenute nell'art.3, secondo cui la disciplina relativa ai debiti non si applica. Per il corrente anno scolastico, in sede di scrutinio finale si procederà ad una valutazione complessiva di ciascuno studente che tenga conto, come enunciato nella legge, all'art.1, capoverso art.3-comma 1, delle sue capacità critiche ed espressive e degli sforzi compiuti per colmare eventuali lacune e raggiungere una preparazione idonea a consentirgli di affrontare l'esame, anche in presenza di valutazioni non sufficienti nelle singole discipline. In quest'ultimo caso, l'ammissione o la non ammissione dovrà essere specificamente motivata. 3. Ammissione agli esami Attribuzione credito scolastico • Art. 8, c. 1 O.M. 26/2007 Il cdc … procede alla attribuzione del cred. scol. ad ogni candidato interno sulla base della tabella A (DPR n. 323/1998) e della nota in calce alla medesima … • NOTA IN CALCE Tabella A “All’alunno che è stato promosso con debito formativo va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di oscillazione.” 3. Ammissione agli esami Attribuzione credito scolastico • Art. 8 c. 14 OM 26/2007 L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione , tiene conto … [anche] dell’interesse con il quale l’alunno ha seguito l’insegnamento della religione cattolica ovvero l’attività alternativa ed il profitto che ne ha tratto, ovvero di altre attività, ivi compreso lo studio individuale che si sia tradotto in un arricchimento culturale o disciplinare specifico purché certificato e valutato dalla scuola secondo modalità deliberate dalla istituzione scolastica medesima. 3. Ammissione agli esami ii) Ottisti = alunni che hanno: • riportato nello scrutinio finale della penultima classe non meno di 8/10 in ciascuna disciplina • riportato una votazione non inferiore a 7/10 in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo • non sono incorsi in ripetenze nei due anni precedenti. 140 nel 2006/7 Oltre 8000 nel 2005/2006 3. Ammissione agli esami Candidati esterni • Se non sono in possesso di promozione all’ultima classe, devono aver superato un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non sono in possesso della promozione (o idoneità) alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. • Se sono in possesso di idoneità all’ultimo anno, non sostengono esame preliminare • Non possono essere più del 50% dei candidati interni di ciascuna commissione N.B. • I D.S. devono accertare la completezza e la regolarità delle domande e, ove del caso, invitare il candidato a regolarizzarla. Recupero debiti formativi • Verrà emanato un D.M. • Saranno stanziati fondi aggiuntivi • Il recupero dovrà avvenire entro l’anno di riferimento del debito o, da decidere, entro quello successivo. 4. Attribuzione credito scolastico L. n. 1/07: Art. 1: 25 (punteggio massimo) • Art. 3: Applicazione sospesa per aa.ss. 2006/7 e 2007/8 • Nuova tabella per crediti: D.M. da emanare entro fine aprile. • A.S. 2006/2007: • Ripartizione 100 punti come negli anni precedenti: 20 + 45 + 35 5. Prove (1) • Prove: scritte (tre) e colloquio • Documento del 15 maggio indica: i) contenuti, metodi, mezzi, spazi e tempi del percorso formativo ii) criteri e strumenti di valutazione adottati iii) obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i ccddcc ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli esami. Prove (2) • 1^ prova : nessuna innovazione • 2^ prova, per II.TT., II.PP., II.SS.AA. e LL.AA. : carattere tendenzialmente meno teorico in quanto si terrà conto “della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte” Prove (3) • 3^ prova - FAQ • -) Quali sono le materie sulle quali può vertere la terza prova? Nulla è cambiato per la terza prova nella quale sono coinvolte cinque materie, scelte dalla Commissione d'esame e non comunicate prima ai candidati Punto 17 - Precisazioni -) Quante sono le materie oggetto della terza prova scritta? Le materie previste per la terza prova scritta possono essere anche meno di cinque, ma non meno di quattro per ragioni di correttezza didattica. • Legge n. 1/2007, art. 1; Legge n. 425/1997 art. 3 c. 1; DPR n. 323/1998, art. 4 c. 4; D.M. n. 429/2000, art. 1, c. 1 “la terza prova …. verte sulle materie dell’ultimo anno di corso …” art. 3, c. 2 “La prova coinvolgerà non più di 5 discipline” Punteggi, bonus e lode (1) Colloquio • - in presenza della intera commissione • - negli indirizzi musicali dei licei pedagogici … può iniziare … mediante l’esecuzione di un brano sul proprio strumento musicale • - la commissione procede all’attribuzione del punteggio (non più “alla formulazione di una proposta di punteggio”) Punteggi, bonus e lode (2) Bonus: • 15 di credito scolastico • 70 (minimo) Punteggio prove Lode • 100 senza integrazione (bonus) 6. Incentivi per la prosecuzione degli studi (1) Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della L. 1/07, il MPI deve proporre uno o più decreti legislativi per: • realizzare appositi percorsi di orientamento • finalizzati alla scelta da parte degli studenti di corsi di laurea universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro; potenziare il raccordo tra la scuola, le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso scelto 6. Incentivi per la prosecuzione degli studi (2) • valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari; • incentivare l’eccellenza degli studenti ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione. •G R A Z I E