Il Consenso Informato
?
Consenso Informato
Modulo prestampato
da sottoporre alla firma
del Paziente
Condizione di liceità
nello svolgimento delle
professioni sanitarie
Basi normative dell’attività medico chirurgica
Art 32 Costituzione: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto della persona e interesse della collettività e garantisce cure gratuite
agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non
per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana”
Art. 50 c.p.: “Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col
consenso della persona che può validamente disporne”
Art. 51 c.p.: “L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere …
esclude la punibilità”
Basi normative dell’attività medico chirurgica
Art. 54 c.p.: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un
danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato,
né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo
…”
Art. 5 c.c.: “Gli atti di disposizione del prpprio corpo sono vietati
quando cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica, o
quando siano altrimenti contrari alla legge, all’ordine pubblico o al
buon costume”
Legge 833/1978 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale.
“Convenzione sui diritti dell’uomo e sulla biomedicina” del
Consiglio d’Europa, firmata a Oviedo il 4 aprile 1997
Fondamenti giuridici della liceità dei
trattamenti medico chirurgici
• Adeguatezza sociale: i vantaggi procurati sono socialmente adeguati
• Assenza dell’elemento soggettivo proprio del reato: il sanitario agisce
per migliorare la salute e non per peggiorarla
• Assenza del “fatto tipico” di qualsiasi reato contro la persona: a patto
che esista la finalità terapeutica e la prestazione sanitaria sia eseguita a
regola d’arte
• Cause di giustificazione codificate: consenso dell’avente diritto (art. 50
c.p.), esercizio di un diritto (art. 51 c.p.), stato di necessità (art. 54 c.p.)
• Cause di giustificazione non codificate: interesse sociale ai trattamenti
medici confermato dall’attenzione che lo Stato pone nel disciplinare,
autorizzare e favorire l’attività medico-chirurgica
Fondamenti giuridici della liceità dei
trattamenti medico chirurgici
Laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria
Abilitazione da parte dello Stato
Facoltà di curare
Facoltà di curare +
Consenso
=
__________________
Legittimo esercizio
dell’attività medica
Consenso: fondamentale ed insostituibile
elemento giustificativo dell’attività medica
Codice di Deontologia Medica
Capo IV - Informazione e consenso
30. Informazione al cittadino. - Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla
prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostiche-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle
scelte operate; il medico nell’informarlo dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne
la massima adesione alle proposte diagnostiche-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del
paziente deve essere soddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di
prevenzione. Le informazioni riguardanti prognosi gravi o infauste o tali da poter procurare preoccupazione e
sofferenza alla persona, devono essere fornite con prudenza, usando terminologie non traumatizzanti e senza escludere
elementi di speranza.
La documentata volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l’informazione
deve essere rispettata.
31. Informazione a terzi. - L’informazione a terzi è ammessa solo con il consenso esplicitamente espresso dal
paziente, fatto salvo quanto previsto all’art. 9 allorché sia in grave pericolo la salute o la vita di altri. In caso di
paziente ricoverato il medico deve raccogliere gli eventuali nominativi delle persone preliminarmente indicate dallo
stesso a ricevere la comunicazione dei dati sensibili.
Codice di Deontologia Medica
32. Acquisizione del consenso. - Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso
informato del paziente. Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni
diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione inequivoca
della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all’art. 30. Il procedimento diagnostico e/o il
trattamento terapeutico che possano comportare grave rischio per l’incolumità della persona, devono essere intrapresi solo in caso di estrema
necessità e previa informazione sulle possibili conseguenze, cui deve far seguito una opportuna documentazione del consenso.
In ogni caso, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, il medico deve desistere dai conseguenti atti
diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona, ove non ricorrano le condizioni di cui
al successivo articolo 34.
33. Consenso del legale rappresentante. - Allorché si tratti di minore, interdetto o inabilitato il consenso agli interventi diagnostici e
terapeutici, nonché al trattamento dei dati sensibili, deve essere espresso dal rappresentante legale. In caso di opposizione da parte dei
rappresentanti legale al trattamento necessario e indifferibile a favore di minori o di incapaci, il medico è tenuto a informare l’autorità
giudiziaria.
34. Autonomia del cittadino. - Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e dell’indipendenza professionale, alla
volontà di curarsi, liberamente espressa dalla persona. Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà in caso di grave
pericolo di vita, non può non tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso. Il medico ha l’obbligo di dare informazioni al
minore e di tenere conto della sua volontà, compatibilmente con l’età e con la capacità di comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti del
legale rappresentante; analogamente deve comportarsi di fronte a un maggiorenne infermo di mente.
35. Assistenza d’urgenza. - Allorché sussistano condizioni di urgenza e in caso di pericolo per la vita di una persona, che non possa
esprimere, al momento, volontà contraria, il medico deve prestare l’assistenza e le cure indispensabili.
Consenso Informato
Requisiti per un Consenso valido
• Personale
• Consapevole in quanto informato
• Attuale
• Manifesto
• Libero
• Completo
• Gratuito
• Richiesto
Consenso Informato
Requisiti per un Consenso valido
• Personale: il consenso deve essere espresso dalla stessa
persona sulla quale i trattamenti sanitari devono essere
prestati; sono del tutto inutili informazioni e richieste di
consenso nei confronti di familiari o amici.
L’unica eccezione riguarda i minorenni e le persone non
psichicamente in grado di fornire un valido consenso, per i
quali il consenso viene rilasciato dal legale rappresentante.
• Consapevole in quanto informato
• Attuale
• Manifesto
• Libero
• Completo
• Gratuito
• Richiesto
Consenso Informato
Requisiti per un Consenso valido
• Personale
Consapevole in quanto informato: la validità del
consenso si basa sulla capacità che ha avuto il paziente di
compiere una scelta consapevole che non può che trovare il
proprio fondamento in una corretta e completa informazione
•
• Attuale
• Manifesto
• Libero
• Completo
• Gratuito
• Richiesto
Consenso Informato
Requisiti per un Consenso valido
• Personale
• Consapevole in quanto informato
• Attuale: il consenso vale per uno specifico trattamento;
l’avere fornito il consenso per un trattamento non
presuppone che altri trattamenti successivi ed ulteriori siano
analogamente autorizzati. In casi in cui si possa ipotizzare
di dover modificare il tipo di intervento durante la sua
esecuzione, è opportuno richiedere un consenso “allargato”
• Manifesto
• Libero
• Completo
• Gratuito
• Richiesto
Consenso Informato
Requisiti per un Consenso valido
• Personale
• Consapevole in quanto informato
• Attuale
• Manifesto: salvo i casi specifici del consenso tacito o
implicito e del consenso presunto, è onere del sanitario
dimostrare l’avvenuta manifestazione del consenso
• Libero
• Completo
• Gratuito
• Richiesto
Consenso Informato
Requisiti per un Consenso valido
• Personale
• Consapevole in quanto informato
• Attuale
• Manifesto
Libero: il rilascio del consenso non può essere vincolato in
alcun modo e dipende solo dalla libera autodeterminazione
del paziente
•
• Completo
• Gratuito
• Richiesto
Consenso Informato
Requisiti per un Consenso valido
• Personale
• Consapevole in quanto informato
• Attuale
• Manifesto
• Libero
• Completo: la completezza riguarda l’adeguatezza
dell’informazione, basata su una reale discussione, e
l’identità di chi l’ha fornita e ricevuta
• Gratuito
• Richiesto
Consenso Informato
Requisiti per un Consenso valido
• Personale
• Consapevole in quanto informato
• Attuale
• Manifesto
• Libero
• Completo
• Gratuito: non può essere vincolata da richieste
economiche o condizionata dalla fornitura a pagamento di
informazioni relative alla prestazione sanitaria
• Richiesto
Consenso Informato
Requisiti per un Consenso valido
• Personale
• Consapevole in quanto informato
• Attuale
• Manifesto
• Libero
• Completo
• Gratuito
• Richiesto: l’ottenimento di un valido consenso è compito
precipuo del sanitario che deve sempre assicurarsi che il
paziente abbia compreso i termini della questione e
accossenta al trattamento
Consenso Informato
Consenso tacito o implicito: sufficiente per prestazioni sanitarie
routinarie, eventualmente ricorrenti, prive di rischi concreti e specifici;
si basa sulla “fiduciarietà” del rapporto medico-paziente espressione di
una condivisione del progetto terapeutico
Consenso presunto: basato sulla natura della patologia trattata, sul
trattamento eseguito e dalle condizioni cliniche del paziente al
momento del trattamento.
Si ritiene che se il paziente fosse stato in grado di ricevere adeguate
informazioni e di esprimere la propria volontà avrebbe fornito un
valido consenso
Consenso Informato
Quale informazione bisogna dare al paziente ?
• Informazione precisa e dettagliata, su tutti gli aspetti tecnicoscientifici della patologia in atto, dei trattamenti proposti e della
prognosi, accompagnata da statistiche, articoli scientifici,
brochures dei materiali e delle tecniche impiegati
• Brevi accenni ai punti fondamentali della situazione clinica
Consenso Informato
La risposta è il dialogo fra medico e paziente, l’individuazione, di
volta in volta, della quantità di informazione che il paziente
richiede, l’esistenza di una reale e franca discussione del caso
clinico
L’informazione dovrebbe però comprendere:
• natura della patologia presentata
• natura del trattamento proposto
• controindicazioni generali e specifiche
• benefici e rischi del trattamento proposto
• possibili alternative con relativi benefici e rischi
• precauzioni da adottare nel periodo successivo al trattamento
(controlli periodici, attenzioni da parte del paziente)
• probabilità di insuccesso
Consenso Informato
Evitare elencazioni sterili, inutili e controproducenti di rischi ipotetici
anche se possibili; l’unica conseguenza sarebbe di spaventare il paziente
inducendolo a rinunciare ad un trattamento utile.
La proposta di Burnham (Science, 1966) per le complicanze di un intervento di ernia
inguinale:
“1. Una grande arteria può essere recisa ed io potrei morire dissanguato. 2. Una grande vena può
essere recisa ed io potrei morire dissanguato. 3. Un funicolo del testicolo potrebbe essere reciso ed io
diventerei sterile da quel lato. 4. Vene od arterie del testicolo potrebbero essere recise con identico
risultato. 5. L’apertura attorno al funicolo nei muscoli potrebbe essere troppo stretta. 6. Potrebbe
formarsi un coagulo in queste vene e staccarsi quando mi alzerò da letto raggiungendo i polmoni e
causando la mia morte. 7. Potrebbe formarsi un coagulo in una od entrambe le gambe che potrebbe
azzopparmi, produrre la perdita di una o di entrambe le gambe e raggiungere i polmoni, ovvero
alterare il circolo venoso per tutta la vita. 8. Potrebbe svilupparsi un orribile infezione e condurmi
alla morte. 9. L’ernia potrebbe riformarsi dopo l’intervento. 10. Potrei essere paralizzato dopo
un’anestesia spinale. 12. Se venisse impiegato l’etere questo potrebbe esplodere dentro di me. 13.
Potrei scivolare nel bagno dell’ospedale. 14. Potrei essere investito andando all’ospedale. 15.
L’ospedale potrebbe incendiarsi.”
Consenso Informato
Consenso orale o consenso scritto ?
La documentazione del consenso non è, di regola, un obbligo
deontologico o legale nei confronti del paziente (come è
invece una corretta informazione) ma una garanzia per il
medico di poter dimostrare, a posteriori, l’esistenza di un
valido consenso ad una prestazione sanitaria, in particolare nel
caso di procedure rischiose o ad esito incerto (completezza
della cartella clinica)
Condizioni in cui è necessario ottenere, per legge, un consenso scritto:
• trasfusione ematica
• sperimentazione clinica
• donazione d’organi da vivente
• esecuzione di accertamenti per HIV
Consenso Informato
Consenso orale o consenso scritto ?
Se questo è il fine:
• evitare moduli non personalizzabili
• controfirmare il modulo in presenza del
paziente
• evitare che siano gli infermieri a presentare i
moduli
• assicurarsi che la modalità di documentazione
esprima l’esistenza di un reale dialogo
Consenso Informato
Professione
medico-chirurgica
Odontoiatria
Chirurgia estetica
Pratiche semplici e routinarie
Obbligazione
di mezzi
Obbligazione
di risultati
Consenso informato
Consenso Informato
Giurisprudenza
La mancata richiesta del consenso informato deve valutarsi quale
autonoma fonte di responsabilità in capo ai medici per lesione del
diritto costituzionalmente protetto di autodeterminazione. Il
danno conseguente alla mera lesione del diritto alla
autodeterminazione, allorché la terapia praticata abbia comunque
ottenuto il risultato dalla guarigione del paziente ed al medico non
possa attribuirsi alcuna condotta colpevole nella esecuzione
dell'intervento, si estrinseca in un pregiudizio ontologicamente
trascurabile e comunque di entità economica non apprezzabile.
Tribunale Milano, 29 marzo 2005
Consenso Informato
Giurisprudenza
La relazione informativa tra medico e paziente costituisce parte integrante del
contratto di assistenza sanitaria intercorrente tra il paziente e la struttura sanitaria, non
potendo lo stesso più essere chiuso in un obbligo di natura precontrattuale attinente al
piano dell'art. 1337 c.c., nè ridursi ad un ruolo accessorio e strumentale rispetto alle
prestazioni mediche. Il consenso informato non costituisce una scriminante
dell'attività medico -chirurgica, la quale si autogiustifica in funzione della sua
utilità sociale, mentre il consenso attiene al piano dei diritti della personalità e,
più nel dettaglio, al diritto all'autodeterminazione in ordine alla propria salute.
Dalla violazione dell'obbligazione all'informativa deriva un danno esistenziale, da
intendersi come riparazione correlata alla privazione del diritto alla scelta
consapevole da parte della paziente.
Tribunale Venezia, 04 ottobre 2004
Consenso Informato
Giurisprudenza
Sebbene il medico non sia tenuto ad illustrare al paziente tutti gli
aspetti tecnici dell'intervento, ai fini di un valido consenso
informato non è sufficiente l'atto, predisposto dal medico e
sottoscritto dal paziente, nel quale quest'ultimo dichiari che gli è
stata spiegata "la natura e gli effetti" dell'intervento, ed
acconsenta "ad ogni intervento terapeutico che si renderà
necessario durante il corso di tale operazione e alla
somministrazione di anestetici necessari all'intervento stesso".
Tribunale Roma, 20 ottobre 2003
Consenso Informato
Giurisprudenza
In tema di attività medico-chirurgica (in mancanza di attuazione della delega di cui all'art.
3 della l. 28 marzo 2001 n. 145, con la quale è stata ratificata la convenzione di Oviedo
del 4 aprile 1997 sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina), deve ritenersi che il medico
sia sempre legittimato ad effettuare il trattamento terapeutico giudicato necessario
per la salvaguardia della salute del paziente affidato alle sue cure, anche in mancanza di
esplicito consenso, dovendosi invece ritenere insuperabile l'espresso, libero e
consapevole rifiuto eventualmente manifestato dal medesimo paziente, ancorché
l'omissione dell'intervento possa cagionare il pericolo di un aggravamento dello stato
di salute dell'infermo e, persino, la sua morte. In tale ultima ipotesi, qualora il
medico effettui ugualmente il trattamento rifiutato, potrà profilarsi a suo carico il
reato di violenza privata ma non - nel caso in cui il trattamento comporti lesioni
chirurgiche ed il paziente muoia - il diverso e più grave reato di omicidio
preterintenzionale, non potendosi ritenere che le lesioni chirurgiche, strumentali
all'intervento terapeutico, possano rientrare nella previsione di cui all'art. 582 c.p.
Cassazione penale, sez. I, 29 maggio 2002, n. 26446
Consenso Informato
Giurisprudenza
L'attività medica richiede per la sua validità e concreta liceità - al di
fuori di taluni casi eccezionali - la manifestazione del consenso del
paziente, che non si identifica con quello di cui all'art. 50 c.p., ma
costituisce un presupposto di liceità del trattamento medicochirurgico. Il consenso afferisce alla libertà morale del soggetto e alla
sua autodeterminazione, nonché alla sua libertà fisica intesa come
diritto al rispetto della propria integrità corporale, le quali sono tutti
profili della libertà personale proclamata inviolabile dall'art. 13 cost.
Cassazione penale, sez. IV, 11 luglio 2001, n. 1572
Consenso Informato
Giurisprudenza
La esecuzione di un intervento medico senza il consenso della paziente e
senza una preventiva informazione in merito ai rischi integra un fatto
illecito che ne lede sia il diritto all'autodeterminazione che quello alla
salute. Dell'illecito rispondono il personale medico che lo ha eseguito e
l'ente presso cui quest'ultimo opera, rispettivamente ai sensi degli art. 2043 e
2049 c.c. Non può ritenersi valido il consenso espresso da uno dei
parenti, giacché quando, come nel caso di specie, il paziente è capace di
intendere e volere egli è l'unico soggetto legittimato a consentire
trattamenti che incidano sul proprio corpo e sulla qualità della propria vita.
Tribunale Milano, 14 maggio 1998
Consenso Informato
Giurisprudenza
In tema di terapia chirurgica, il dovere di informazione che grava sul sanitario è funzionale al
consapevole esercizio, da parte del paziente, del diritto, … alla scelta di sottoporsi o meno
all'intervento terapeutico. … , al fine di una valida manifestazione di consenso da parte del paziente,
la necessità che il professionista lo informi dei benefici, delle modalità di intervento,
dell'eventuale possibilità di scelta tra diverse tecniche operatorie e, infine, dei rischi
prevedibili in sede post operatoria, necessità, quest'ultima, da ritenersi particolarmente pregnante
nel campo della chirurgia estetica … con la conseguenza che la omissione di tale dovere di
informazione genera, in capo al medico, nel caso di verificazione dell'evento dannoso, una
duplice forma di responsabilità, tanto contrattuale quanto aquiliana. Anche gli stessi e gravi esiti
cicatriziali residuati ad un intervento di chirurgia estetica eseguito in violazione del dovere di
informazione da parte del sanitario possono integrare gi estremi della "alterazione anatomo
patologica dell'organismo" e, conseguentemente, l'elemento oggettivo del reato di lesioni colpose …
allorquando tali esiti non siano riferibili ad interventi in cui le possibilità di simili conseguenze
dannose erano già state preventivamente ed esaurientemente rappresentate al paziente
dall'operatore.
Cassazione civile, sez. III, 6 ottobre 1997, n. 9705
Consenso Informato
Giurisprudenza
Se dall'esecuzione, ancorché prudente, diligente e tecnicamente
corretta, di un intervento chirurgico o di un accertamento
diagnostico invasivo, deriva un danno o addirittura la morte del
paziente, non informato dai medici, - nella specie dipendenti da un
ente ospedaliero - dei rischi gravi per la vita o l'incolumità fisica a cui
poteva andare incontro, al fine di prestare il necessario consenso a
procedervi, sussiste la responsabilità dell'ente, anche nel caso che
non sia stato individuato il medico a cui incombeva tale obbligo.
Cassazione civile, sez. III, 24 settembre 1997, n. 9374
Trattamenti sanitari e tutela della riservatezza
Segreto professionale
Attività medica
Trattamenti sanitari e tutela della riservatezza
La tutela più rigorosa del diritto del paziente
al rispetto del segreto ha sin dai tempi della
medicina Ippocratica costituito un tratto
distintivo dell’attività professionale medica.
Il segreto professionale medico è sempre
stato considerato inviolabile al pari del
segreto del confessionale
Trattamenti sanitari e tutela della riservatezza
Il mutamento del rapporto medico – paziente ha inciso
anche sulla opportunità-necessità di osservare il più
assoluto riserbo sulle attività compiute e sui fatti conosciuti
Le esigenze pubbliche che caratterizzano l’odierno
esercizio della medicina, infatti, hanno corroso le basi del
rispetto della riservatezza nell’ambito del rapporto
medico-paziente, rendendo problematico il bilanciamento
tra diritti del singolo ed esigenze della collettività
Trattamenti sanitari e tutela della riservatezza
Al rapporto isolato medico-paziente, privo di relazioni necessarie
con altre figure individuali o istituzionali, si è sostituito un rapporto
pubblicistico dove diventa necessaria la comunicazione con:
- Azienda Sanitaria Locale o Azienda Ospedaliera
- Enti previdenziali
- Altri operatori sanitari, anche non medici
- strutture gestionali delle Aziende, in cui operano persone che non
hanno formazione sanitaria
- familiari titolari di autonomi diritti di tutela della propria salute
- case editrici per pubblicazioni scientifiche
- ditte farmaceutiche
- Forze dell’Ordine
- ecc.
Trattamenti sanitari e tutela della riservatezza
Il semplice rispetto delle previsioni normative dell’art. 622
c.p., che per decenni hanno costituto il perimetro entro il
quale delimitare la possibilità di comunicazione del medico,
si è progressivamente manifestato nella sua eccessiva
rigidità ed inadeguatezza
Art. 622:Rivelazione di segreto professionale.
Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un
segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può
derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30 euro a 516 euro.
La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione
dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile
della società.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa
Trattamenti sanitari e tutela della riservatezza
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
Art. 12 (Codici di deontologia e di buona condotta)
1. Il Garante promuove nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del
principio di rappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle
raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la
sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati
settori, ne verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso
l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione
e il rispetto
Trattamenti sanitari e tutela della riservatezza
Nuovo Codice Deontologico
Art. 10 Segreto professionale Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza
nell’esercizio della professione.
L’inosservanza del segreto medico è particolarmente grave quando possa derivarne profitto
proprio o altrui ovvero nocumento della persona assistita o di altri.
La rivelazione è ammessa ove motivata da una giusta causa, rappresentata dall’adempimento di
un obbligo previsto dalla legge (denuncia e referto all’Autorità Giudiziaria, denunce sanitarie,
notifiche di malattie infettive, certificazioni obbligatorie) ovvero da quanto previsto dai
successivi artt. 11 e 12.
La morte del paziente non esime il medico dall’obbligo del segreto.
Il medico non deve rendere al Giudice testimonianza su fatti e circostanze inerenti il segreto
professionale.
La cancellazione dall'albo non esime moralmente il medico dagli obblighi del presente articolo.
Trattamenti sanitari e tutela della riservatezza
Nuovo Codice Deontologico
Art. 11 Riservatezza dei dati personali Il medico è tenuto al rispetto della riservatezza nel trattamento dei dati personali del
paziente e particolarmente dei dati sensibili inerenti la salute e la vita sessuale. Il
medico acquisisce la titolarità del trattamento dei dati sensibili nei casi previsti dalla
legge, previo consenso del paziente o di chi ne esercita la tutela.
Nelle pubblicazioni scientifiche di dati clinici o di osservazioni relative a singole
persone, il medico deve assicurare la non identificabilità delle stesse.
Il consenso specifico del paziente vale per ogni ulteriore trattamento dei dati stessi, ma
solo nei limiti, nelle forme e con le deroghe stabilite dal Codice per la tutela dei dati
personali.
Il medico non può collaborare alla costituzione di banche di dati sanitari, ove non
esistano garanzie di tutela della riservatezza, della sicurezza e della vita privata della
persona.
Trattamenti sanitari e tutela della riservatezza
Nuovo Codice Deontologico
Art. 12 - Trattamento dei dati sensibili
Al medico, è consentito il trattamento dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute
anche senza il consenso dell’interessato ma solo per finalità di tutela della salute di un
terzo o della collettività o per altri interessi pubblici specificati dalla legge nei modi,
circostanze e limiti previsti dal Codice per la tutela dei dati personali.
A tal uopo deve sussistere:
a) la richiesta o l’autorizzazione da parte della persona assistita o del suo legale
rappresentante, previa specifica informazione sulle conseguenze o sull’opportunità o
meno della rivelazione stessa, ovvero
b) l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute dell’interessato o di terzi, nel caso in cui
l'interessato stesso non sia in grado di prestare il proprio consenso per impossibilità
fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere e di volere, ovvero
c) l'urgenza di salvaguardare la vita o la salute di terzi, anche nel caso di diniego
dell'interessato, nei modi e con le garanzie di cui all’art. 11.
Trattamenti sanitari e tutela della riservatezza
Le condizioni attuali in cui svolge la attività professionale
sollevano problemi e perplessità che spesso non vengono
percepite nella loro rilevanza di possibile lesione del diritto alla
riservatezza
Qualsiasi medico, posto di fronte alla richiesta esplicita di
comunicare dati di propri pazienti o di consegnare documentazione
sanitaria a sconosciuti, si appellerebbe alla tutela del segreto
professionale negando quanto domandato
Trattamenti sanitari e tutela della riservatezza
Lo stesso medico però:
interrompe tranquillamente un colloquio per ricevere una telefonata durante la quale
cita apertamente persone, eventi, luoghi, non curandosi della presenza di un
interlocutore esterno;
riceve il pubblico in locali arredati con scrivanie traboccanti di fascicoli, documenti,
cartelle cliniche nei quali sono facilmente leggibili nomi, indirizzi, recapiti telefonici;
comunica al telefono informazioni relative agli utenti, senza controllare preventivamente l’identità dell’interlocutore che li richiede;
lascia ricette e certificati medici in una bacheca del proprio ambulatorio per consentirne
l’autonomo prelievo da parte dei pazienti, consentendone però anche la visione ad altri
pazienti
Trattamenti sanitari e tutela della riservatezza
Occorrono strumenti di valutazione e modalità di condotta
per guidare l’operatore sanitario nelle innumerevoli
circostanze nelle quali il paziente può vedere compromesso
il proprio diritto alla tutela della riservatezza
Trattamenti sanitari e tutela della riservatezza
Esempi:
- chiamata non nominativa di pazienti in sala d’attesa
- misure per impedire l’ascolto di dati sensibili da parte di terzi durante
i colloqui delle stanze di degenza
- informazioni a terzi riguardo pazienti trasportati in Pronto Soccorso
- informazioni a terzi riguardo a pazienti presenti in Ospedale
- procedure tese a non collegare la presenza di un paziente in un dato
reparto con un determinata patologia
- conservazione delle cartelle cliniche in luoghi esposti al pubblico
Trattamenti sanitari e tutela della riservatezza
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
TITOLO V. TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI IN AMBITO SANITARIO
CAPO I. PRINCIPI GENERALI
Art. 75. Ambito applicativo
Art. 76. Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici
CAPO II. MODALITÀ SEMPLIFICATE PER
INFORMATIVA E CONSENSO
Art. 77. Casi di semplificazione
Art. 78. Informativa del medico di medicina generale o del pediatra
Art. 79. Informativa da parte di organismi sanitari
Art. 80. Informativa da parte di altri soggetti pubblici
Art. 81. Prestazione del consenso
Art. 82. Emergenze e tutela della salute e dell’incolumità fisica
Art. 83. Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati
Art. 84. Comunicazione di dati all’interessato
CAPO III. FINALITÀ DI RILEVANTE
INTERESSE PUBBLICO
Art. 85. Compiti del servizio sanitario nazionale
Art. 86. Altre finalità di rilevante interesse pubblico
CAPO IV. PRESCRIZIONI MEDICHE
Art. 87. Medicinali a carico del servizio sanitario nazionale
Art. 88. Medicinali non a carico del servizio sanitario nazionale
Art. 89. Casi particolari
CAPO V. DATI GENETICI
Art. 90. Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo
CAPO VI. DISPOSIZIONI VARIE
Art. 91. Dati trattati mediante carte
Art. 92. Cartelle cliniche
Art. 93. Certificato di assistenza al parto
Art. 94. Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario
Trattamenti sanitari e tutela della riservatezza
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali
TITOLO IV
SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
Art. 28 (Titolare del trattamento)
1. Quando il trattamento è effettuato da una persona giuridica, da una
pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od
organismo, titolare del trattamento è l'entità nel suo complesso o
l'unità od organismo periferico che esercita un potere decisionale del
tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità del trattamento, ivi
compreso il profilo della sicurezza.
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Art. 29 (Responsabile del trattamento)
1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
2. Se designato, il responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed
affidabilità forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di
trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti,
anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
5. Il responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale,
anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al
comma 2 e delle proprie istruzioni.
Art. 30 (Incaricati del trattamento)
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto
la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito del
trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona
fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del trattamento consentito agli
addetti all'unità medesima.
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Art. 40 (Autorizzazioni generali)
1. Le disposizioni del presente codice che prevedono un'autorizzazione del Garante sono applicate
anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie di titolari o di
trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 41 (Richieste di autorizzazione)
1. Il titolare del trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione
rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non è tenuto a presentare al Garante una richiesta di
autorizzazione se il trattamento che intende effettuare è conforme alle relative prescrizioni. …
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Trattamento dei dati sullo stato di salute e la vita sessuale
Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 21 dicembre 2005
Autorizzazione n. 2/2005 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale -
Il Garante autorizza:
a) gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le
operazioni siano indispensabili per tutelare l’incolumità fisica o la salute di un terzo o della collettività, e
il consenso non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità;
b) gli organismi e le case di cura private, nonché ogni altro soggetto privato, a trattare con il consenso i
dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
c) gli organismi sanitari pubblici, istituiti anche presso università, ivi compresi i soggetti pubblici allorché
agiscano nella qualità di autorità sanitarie, a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute,
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Art. 76 (Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici)
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici,
anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi
dell'articolo 85, trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute:
a) con il consenso dell'interessato e anche senza l'autorizzazione del
Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per
perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica
dell'interessato;
b) anche senza il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del
Garante, se la finalità di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la
collettività. …
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Art. 77 (Casi di semplificazione)
1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti
di cui al comma 2:
a) per informare l'interessato relativamente ai dati personali raccolti
presso il medesimo interessato o presso terzi, ai sensi dell'articolo 13,
commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in
cui ciò è richiesto ai sensi dell'articolo 76;
c) per il trattamento dei dati personali.
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
a) dagli organismi sanitari pubblici;
b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;
c) dagli altri soggetti pubblici indicati nell'articolo 80.
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Art. 13 (Informativa)
1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente
informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di diffusione dei
dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7 (diritto d’accesso ai dati personali);
f) gli estremi identificativi del titolare e, se designati, del rappresentante nel territorio dello Stato
ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato più responsabili è
indicato almeno uno di essi, indicando il sito della rete di comunicazione o le modalità attraverso
le quali è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato
designato un responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
….
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Art. 79 (Informativa da parte di organismi sanitari)
1. Gli organismi sanitari pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate
relative all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimento ad una
pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità dello stesso
organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente identificati.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta informativa e
il consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardo da parte di
altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano dati relativi al medesimo
interessato.
3. Le modalità semplificate di cui agli articoli 78 e 81 possono essere utilizzate in modo
omogeneo e coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati
nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate misure organizzative in applicazione del comma 3, le modalità
semplificate possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi di cui al
presente articolo e dai soggetti di cui all'articolo 80.
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Art. 81 (Prestazione del consenso)
1. Il consenso al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è
necessario ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può essere
manifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso è
documentato, anziché con atto scritto dell'interessato, con annotazione dell'esercente la
professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico, riferita al trattamento di dati
effettuato da uno o più soggetti e all'informativa all'interessato, nei modi indicati negli
articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico o il pediatra fornisce l'informativa per conto di più professionisti ai
sensi dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso è reso
conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, anche attraverso menzione,
annotazione o apposizione di un bollino o tagliando su una carta elettronica o sulla tessera
sanitaria, contenente un richiamo al medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse
specificazioni apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.
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Art. 82 (Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica)
1. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica per la quale la
competente autorità ha adottato un'ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono altresì intervenire senza
ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:
a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato,
quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un
prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o dell'interessato.
3. L'informativa e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senza ritardo,
successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica che può essere
pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in termini di tempestività o efficacia.
4. Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini
della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario.
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Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati)
...
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi
preceduti da un periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli
interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;
b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o
di barriere;
c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di
informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;
d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di
anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;
…
Art. 83 (Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati) BIS
e) il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni
operazione di trattamento dei dati;
f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere
data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una
prestazione di pronto soccorso;
g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e
territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla
dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati
e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;
h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei
confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa
dell'esistenza di un particolare stato di salute;
i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a
regole di condotta analoghe al segreto professionale.
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Art. 84 (Comunicazione di dati all'interessato)
1. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato o ai
soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti le professioni sanitarie ed
organismi sanitari, solo per il tramite di un medico designato dall'interessato o dal titolare. Il
presente comma non si applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo
interessato.
2. Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti le professioni sanitarie
diversi dai medici, che nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e
sono incaricati di trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere noti i medesimi
dati all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a). L'atto di incarico
individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento
di dati
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