VALIDITA’ ANNO SCOLASTICO IIS PASCAL delibera CD 18/05/2012 Validità anno scolastico: LA NORMATIVA LIMITE MINIMO DI PRESENZA almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato Validità anno scolastico: LA NORMATIVA Base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina (DPR 122/2009, art.2, c.10 e art. 14, c.7). Validità anno scolastico: LA NORMATIVA Tuttavia “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati” (DPR 122/2009, art. 14, c.7). Validità anno scolastico: CRITERI DI DEROGA DEL PASCAL Il CD del Pascal ha deliberato i seguenti criteri di deroga: Gravi malattie adeguatamente documentate Disagio psicologico adeguatamente documentato Buona partecipazione dell’alunno all’attività didattica Risposta positiva dell’alunno alle sollecitazioni dei docenti Uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall’Associazione Sportiva di appartenenza Validità anno scolastico: LA NORMATIVA È compito del CdC verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal CD e della normativa ministeriale (DPR 122/2009, CM 20 del 4/3/2011), se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal CD, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Validità anno scolastico: LA NORMATIVA Dell’esito (positivo o negativo) di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del CdC. Si ricorda che “il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.”