INFN Sezione Perugia
Sicurezza sul Lavoro
Principi fondamentali
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OBIETTIVO DEL CORSO
contribuire a migliorare la sicurezza sul lavoro
fornendo informazioni e formazione su:
• normative
• ruoli
• responsabilità
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2
LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Il datore di lavoro deve assicurarsi che ciascun
lavoratore (compresi i lavoratori assimilati e
atipici) riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di sicurezza e di salute,
con particolare riferimento ai rischi specifici del
proprio posto di lavoro, alle proprie mansioni,
alle attrezzature che deve usare e ai DPI che
deve indossare.
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3
QUANDO FARE FORMAZIONE?
La formazione deve avvenire in occasione:
• dell'assunzione;
• del trasferimento o cambiamento di mansioni;
• dell'introduzione di nuove attrezzature di
lavoro o di nuove tecnologie, di nuove
sostanze e preparati pericolosi
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4
QUANDO FARE FORMAZIONE?
La formazione dei lavoratori e quella dei loro
rappresentanti deve avvenire, in
collaborazione con gli organismi paritetici,
durante l'orario di lavoro e non può
comportare oneri economici a carico dei
lavoratori
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5
CHI DEVE FARE FORMAZIONE?
Docenti formatori accreditati ed esperti
oppure
il S.P.P
La formazione deve essere
periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione ovvero all'insorgenza di
nuovi rischi.
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CURIOSITA’:
LA SICUREZZA NON NASCE OGGI…
• La Bibbia prescrive di installare parapetti
(Deuteronomio 22-8): “Quando costruirai una
casa nuova, farai un parapetto intorno alla
tua terrazza, per non attirare sulla tua casa la
vendetta del sangue, qualora uno cada di là”.
• Gli schiavi egizi che costruivano le piramidi
erano assistiti da medici
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I RISCHI LAVORATIVI
L’errore umano e’ sempre in agguato!
può essere dovuto a:
•
•
•
•
•
•
fretta;
distrazione;
eccesso di sicurezza;
scarsa informazione e formazione;
negligenza, imprudenza, imperizia;
tendenza all’infortunio;
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MISURE E CAUTELE
Sono indispensabili per prevenire e/o ridurre la
possibilità di infortunio o malattia professionale
• misure :
si adottano sulle macchine
(carter, schermi, filtri ecc...)
• cautele:
riguardano il comportamento dell’uomo
(formazione, d.p.i., sorveglianza sanitaria ecc.. )
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UN PO’ DI STATISTICHE…
Ogni 15.000 errori si verificano:
• 3.000 incidenti
• 29 infortuni
• 1 infortunio grave ( morte o grave invalidità )
fonte: banca dati INAIL
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COME INTERVENIRE?
•
•
•
•
curare la formazione;
individuare le situazioni a rischio;
effettuare i controlli;
analizzare i quasi-infortuni;
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I “QUASI – INFORTUNI”
In inglese “near miss”:
• sono quelle situazioni di evento dannoso che non
provocano l’infortunio vero e proprio solo per caso
• sono molto frequenti e debbono comunque essere
segnalati al SPP
• la loro dinamica va analizzata per evitare che diano
luogo a veri e propri infortuni
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO
PERICOLO:
proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore in grado di
causare danni alle persone o all’ambiente
RISCHIO:
concreta probabilità che, nelle condizioni di impiego o di
esposizione, sia raggiunto il livello potenziale di danno e le
dimensioni possibili del danno eventuale
In sintesi:
il pericolo e’ potenziale, il rischio e’ concreto
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IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
D.V.R.
• va redatto a cura del DL, coadiuvato dal RSPP, dal
medico competente e da tecnici esperti, consultando il
RLS
• riporta, individua, analizza e indica i fattori di rischio in
azienda
•valuta i fattori di rischio rilevati
•deve indicare le priorità di intervento relative alla
prevenzione
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METODOLOGIE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
La valutazione di alcuni rischi è disciplinata per legge, come per quelli riguardanti
l’esposizione a:
• Rumore
• Piombo
• Amianto
per altri si fa riferimento alle norme di buona tecnica e/o di buona prassi, come
per esempio:
• ISO (international standard office)
• CEI (comitato elettrotecnico italiano)
• EN-UNI (unione europea)
• norme armonizzate
in altri casi si ricorre a valutazioni empiriche:
• semiquantitative
• visive
• basate sulla pratica e sull’esperienza del valutatore
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VALUTAZIONE SEMIQUANTITATIVA
FREQUENZA dell’evento : Si misura su valori da 1 a 4
• 1 (bassa) : 1 volta/mese
• 2 (moderata) : 1 volta/settimana
• 3 (elevata) : 1 volta / giorno
• 4 (molto elevata) : più volte/giorno
MAGNITUDO dell’evento : Si misura su valori da 1 a 4
• 1 (lieve) : prognosi < 3 giorni
• 2 (moderata) : prognosi 4 - 40 gg
• 3 (grave) : prognosi > 40 gg; amputazioni limitate
• 4 (gravissima) : morte, perdita di un arto, di una funzione o di un
senso
RISCHIO = FREQUENZA x MAGNITUDO ( F x M)/ Formazione
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I “FORNITORI” DELLA SICUREZZA
A seconda delle necessità, il SPP può rivolgersi a una
o più delle seguenti figure :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Chimico
Biologo
Fonometrista
Impiantista
Medico
Tecnico Incendi
Ergonomo
Ingegnere Meccanico o Civile
Aziende di smaltimento rifiuti
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LA NUOVA SICUREZZA:
DALLA 626 AL D. Lgs. n. 81/2008 (TESTO UNICO)
Il nuovo T.U. ha rafforzato alcuni principi già esistenti :
• L’autotutela
• Il coinvolgimento
• la necessità propedeutica di Informazione e
Formazione
ed ha introdotto i nuovi concetti di :
• Effettività dei soggetti tutelati
• Addestramento al lavoro
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta…
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AUTOTUTELA
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della
propria sicurezza, in quanto la sua integrità
fisica, la sua salute, è un “bene prezioso”
che lo riguarda in prima persona e quindi
interessa la sua sicurezza individuale, nel
rispetto di quella collettiva.
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COINVOLGIMENTO
La nuova sicurezza richiede la partecipazione di tutti i lavoratori che
operano in ambiente di lavoro, anche gli autonomi: sono esclusi solo
gli addetti ai servizi domestici e familiari
Gli organi di vertice devono essere sensibilizzati per primi e … dare il
buon esempio !
Lavoratore – ai fini dell’applicazione delle norme di sicurezza – è chi:
•
indipendentemente dall’inquadramento
•
con o senza retribuzione
svolge attivita’ lavorativa per conto di un datore di lavoro
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20
INFORMAZIONE
Occorre una decisa e precisa presa di
coscienza dei rischi:
l’azienda deve far conoscere a ciascun
lavoratore, in modo chiaro e dettagliato, i
rischi ai quali e’ esposto in relazione al suo
lavoro e alle effettive mansioni svolte
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21
FORMAZIONE
E’ importante creare e diffondere una mentalità
safety-oriented :
agire e lavorare tenendo
sempre a mente la sicurezza !
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EFFETTIVITÀ DEI SOGGETTI TUTELATI
Quello che conta – per verificare l’esposizione al
rischio - è la mansione effettivamente svolta in quel
momento, a prescindere dalla qualifica del soggetto:
ad esempio, il dirigente che occasionalmente si
arrampica sulla scala è esposto allo stesso rischio
del dipendente che lo fa abitualmente.
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ADDESTRAMENTO AL LAVORO
Il datore di lavoro è tenuto a far apprendere ai
lavoratori:
• l’uso corretto di attrezzature, macchine,
impianti, sostanze e dispositivi (anche di
protezione individuale)
• le procedure di lavoro predisposte
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24
COME RIDURRE IL RISCHIO
La tecnologia ed i macchinari provocano infortuni
“solo” per il 20%: il fattore umano provoca il
rimanente 80% !
Fortunatamente, ci sono alcuni accorgimenti:
bisogna però tenere sempre presente che, per
quanto si possa fare, il cosiddetto rischio-zero
(purtroppo) non esiste, quindi:
la massima attenzione è sempre la migliore alleata
contro i rischi!
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COME RIDURRE IL RISCHIO
Quali sono gli accorgimenti da prendere ?
•
•
•
•
•
•
Prevenzione
Confinamento: isolare il rischio il più possibile (ad esempio collocare
macchinari rumorosi in ambienti separati o coibentati)
Consultazione, partecipazione, formazione e informazione: è sempre
bene condividere e diffondere informazioni importanti in tema di
sicurezza e – perché no? – proporre idee e soluzioni!
Sostituzione di ciò che e’ pericoloso: ad esempio, passare ad
utilizzare un prodotto chimico meno aggressivo
Introdurre nell’Ente macchinari tecnologicamente più sicuri e avanzati
marcati CE
Quando non è possibile eliminare i rischi alla fonte e nemmeno ridurli:
indossare sempre i Dispositivi di protezione individuale (DPI), come
ad esempio casco, scarpe, occhiali, cinture ecc..
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26
NELL’ENTE SONO INDISPENSABILI:
• adeguamento di luoghi e attrezzature di lavoro alle disposizioni di
sicurezza
• uso di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)
• ergonomia dei videoterminali
• misure e cautele per limitare la movimentazione manuale dei
carichi
• coordinamento per le situazioni di emergenza e per le necessità
di evacuazione
• conoscenza da parte di tutto il personale del funzionamento degli
allarmi
• punti di raccolta concordati e resi noti a tutti
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LE FIGURE COINVOLTE NELLA SICUREZZA IN AZIENDA
•Datore di lavoro
•Dirigenti
•Preposti
•Lavoratori
•Medico Competente
•RSPP - ASPP - Addetti all’emergenza
Addetti al primo soccorso
•RLS
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IL DATORE DI LAVORO E’ IL DEBITORE
PRINCIPALE DI SICUREZZA
È il soggetto titolare del rapporto di lavoro
con il lavoratore o, comunque, il soggetto
che, secondo il tipo e l'organizzazione
dell'impresa,
ha
la
responsabilità
dell'impresa stessa ovvero dell'unità
produttiva, quale definita ai sensi del T.U.,
in quanto titolare dei poteri decisionali e
di spesa
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COSA SI INTENDE PER SEZIONE?
La Sezione e’ una sede periferica dell’INFN,
dotata di:
• autonomia tecnico – funzionale
• autonomia finanziaria (autonomo potere di
spesa del Direttore di Sezione)
se mancassero questi elementi, la sede
periferica non sarebbe una sezione ma un
gruppo collegato
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30
UNITA’ PRODUTTIVA E SETTORE PUBBLICO
Nel settore pubblico, in pratica, non esiste
l’unità produttiva, in quanto quasi mai il
dirigente ha un autonomo potere di spesa,
ma solo di gestione:
ogni Ente pubblico rappresenta quindi - dal
punto di vista delle norme di sicurezza un’unica entità, anche se suddivisa su base
territoriale
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DATORE DI LAVORO PUBBLICO SECONDO IL T.U.
Nella P.A. (D.Lgs. n. 165/2001 art. 1, comma 2) il
“datore di lavoro” è il dirigente a cui spettano i poteri di
gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica
dirigenziale; qualora quest’ultimo sia preposto ad un
ufficio avente autonomia gestionale, esso è individuato
dall’organo di vertice delle singole amministrazioni
tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale
degli uffici in cui è svolta l’attività, e dotato di autonomi
poteri decisionali e di spesa.
In caso di omessa individuazione, o di individuazione
non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro
coincide con l’organo di vertice medesimo;
32
IL DATORE DI LAVORO
e’ in pratica il responsabile ultimo …
…. ma non il solo: anche i dirigenti ed i
preposti hanno i propri compiti, obblighi
e responsabilità in materia di sicurezza !
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33
OBBLIGHI PRINCIPALI
DEL DATORE DI LAVORO
• redazione del Documento Valutazione Rischi;
• riduzione dei rischi in azienda;
• istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione
(SPP);
• nomina del Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (RSPP);
• nomina del medico competente;
• designazione degli addetti all’emergenza;
• formazione e informazione dei dipendenti;
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34
SANZIONI PER IL DATORE
DI LAVORO (ART. 55 T.U.)
In caso di violazione delle norme di sicurezza, il
nuovo T.U. prevede per il datore di lavoro:
• ammenda da 5.000 a 15.000 €
• arresto fino a 18 mesi
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35
I DIRIGENTI
sono dipendenti in diretto rapporto con il datore di lavoro
• sono responsabili, in base al contratto di lavoro
• devono controllare che le misure di prevenzione siano attuate
• devono eliminare eventuali anomalie
N.B.: in micro realtà aziendali, il direttore di stabilimento o di
produzione non è identificabile come dirigente
invece
nelle imprese di grandi dimensioni assume anche la qualifica di
dirigente responsabile e quindi di datore di lavoro.
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LE DELEGHE
Il datore di lavoro ha facoltà di delegare ad un dipendente il
proprio ruolo e la propria qualifica
Tali deleghe, tuttavia, per essere valide :
•
•
•
•
•
devono avere forma scritta
devono essere accettate
devono essere dettagliate
devono comportare autonomia di spesa, sia pure con un tetto
devono essere giustificate da obbiettive esigenze
dell’impresa
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LE DELEGHE
Il delegato
• Possiede idoneità tecnico-professionale
• dispone di autonomia tecnico-organizzativa
• non subisce ingerenze del delegante, altrimenti non
può considerarsi un effettivo delegato ma un
semplice “prestanome” !
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IL PREPOSTO
E’ quel lavoratore che, dipendendo dai dirigenti:
• sovraintende e coordina l’attività di altri lavoratori
• impartisce ordini e istruzioni per regolare il lavoro altrui
•
svolge attività di controllo di tale lavoro
Non si richiede alcun riconoscimento formale della qualifica
di preposto: è sufficiente che un soggetto sia solito impartire
ordini e che la preposizione, di fatto, risulti nota e riconosciuta
mediante l’ottemperanza alle direttive e agli ordini da parte dei
dipendenti sui quali viene esercitata
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39
COMPITI DEL PREPOSTO
• è responsabile dell’attuazione delle misure di
sicurezza decise dal datore di lavoro e dai dirigenti
• informa i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti
• attua le misure di sicurezza previste
• esige e dispone che i lavoratori osservino le norme di
sicurezza
• vigila sull’uso dei DPI
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40
RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO
Derivano dall’art. 4 del DPR 547/1955 e dagli art. 4 e 90 del
D.Lgs 626/94 (normative oggi assorbite nel Testo Unico)
Alcuni casi di condanna del Preposto effettivamente verificatisi:
• Morte di un soggetto asmatico esposto al fumo passivo
Il datore di lavoro non è stato neppure chiamato in
causa, poiché aveva provveduto a stabilire il divieto di
fumare negli ambienti di lavoro
Il dirigente ed il preposto sono stati condannati, poiché
non avevano fatto rispettare il divieto stabilito dal datore di
lavoro
Tribunale di Milano, Sentenza 1 marzo 2002
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41
RESPONSABILITÀ DEL PREPOSTO
• Preposto che mantiene in funzione macchinari privi di
dispositivi di protezione e non controlla sull’uso dei
DPI da parte dei lavoratori
Incorre in responsabilità – a prescindere dal verificarsi di
incidenti – poiché è investito dell’obbligo di verificare la
conformità dei macchinari alle prescrizioni di legge e di
impedire l’utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa
(originaria o sopravvenuta), siano pericolosi per l’incolumità
dei lavoratori ed è obbligato alla verifica dell’effettivo uso
dei DPI da parte dei lavoratori
Cassazione penale, 27 gennaio 1999, n. 1142
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IL LAVORATORE
è la persona che presta il proprio lavoro alle
dipendenze di un datore di lavoro con
rapporto di lavoro subordinato, anche
speciale (esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari)
Con il Decreto INAIL n. 38/2000 sono stati
inclusi nella tutela assicurativa anche i
collaboratori coordinati
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43
CASI PARTICOLARI
Sono soggetti all’obbligo/dovere del datore di lavoro di fornire
informazione e formazione alla Sicurezza sul lavoro anche:
• Il lavoratore a domicilio
• Il portiere (ha diritto ad una formazione di 8 ore secondo il
CCNL)
• Il lavoratore a contratto di somministrazione ed il precario
• Il lavoratore da strutture di volontariato
Sono invece esclusi:
• il lavoro gratuito
• lo scambio di prestazioni
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IL LAVORATORE INTERINALE
E’ assunto dall’agenzia di lavoro interinale ma lavora
per l’impresa utilizzatrice: chi lo deve tutelare?
Gli oneri di sicurezza sono a carico di entrambe le
Società:
- l’agenzia di lavoro interinale deve fornirgli una
formazione di base
- l’impresa o ente utilizzatore deve completarla con le
informazioni sui propri rischi specifici e con le relative
prescrizioni, consegnargli eventuali dispositivi di
protezione, curare la sorveglianza sanitaria.
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45
OBBLIGHI DEL LAVORATORE
Art. 2104 Codice civile:
• Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza
richiesta dalla natura della prestazione dovuta,
dall’interesse dell’impresa e da quello superiore della
produzione nazionale.
• Deve inoltre osservare le disposizioni per
l’esecuzione e per la discliplina del lavoro impartite
dall’imprenditore e dai collaboratori di questo dai
quali gerarchicamente dipende.
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OBBLIGHI DEL LAVORATORE
•
•
•
•
•
osservare le disposizioni aziendali
utilizzare correttamente le macchine
segnalare i difetti di funzionamento
usare correttamente i DPI.
ridurre i rischi, nei limiti delle proprie
possibilità e competenze
• Sottoporsi alle visite di sorveglianza sanitaria
(Art. 20 comma 2 lett. i) del T.U.)
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DIRITTI-DOVERI DEL LAVORATORE
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza
e della propria salute e di quella delle altre persone presenti
sul luogo di lavoro - su cui possono ricadere gli effetti delle sue
azioni o omissioni - conformemente alla sua formazione ed alle
istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro (Art. 20 comma 1
T.U.)
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e
nell'impossibilità di contattare il competente superiore
gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale
pericolo, mettendo al sicuro sé ed i colleghi, non può subire
pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso
una grave negligenza (art. 44 comma 2 T.U.)
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SANZIONI PER IL LAVORATORE (art. 59 T.U.)
in caso di:
• violazioni delle disposizioni aziendali di sicurezza
• uso improprio di macchinari ed attrezzature
• mancata segnalazione di anomalie
il T.U. prevede quali sanzioni a carico del lavoratore:
• arresto fino ad 1 mese
• ammenda da 200 a 600 €
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IL MEDICO COMPETENTE
•
•
•
•
•
e’ specialista in medicina del lavoro;
e’ scelto e retribuito dall’Ente;
collabora alla valutazione dei rischi;
e’ soggetto al segreto professionale;
esercita la sorveglianza sanitaria in sezione;
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50
LA SORVEGLIANZA SANITARIA IN AZIENDA
è obbligatoria in presenza di :
• lavorazioni particolari di cui alla Tabella Malattie professionali
INAIL (D.M. 14 gennaio 2008), come ad esempio: fibre, polveri,
fumi, gas nocivi,vapori di metalli, ecc.
• videoterminali (oltre le 20 ore di lavoro settimanali)
• esposizione ad agenti chimici e/o biologici
serve a tutelare il lavoratore, non a controllarlo!
ha come obiettivi:
• assicurare l’idoneità alla mansione (visita preventiva)
• ridurre o eliminare i fattori di rischio
• monitorare la salute del lavoratore
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51
ATTIVITA’ DEL MEDICO COMPETENTE
•
•
•
•
•
•
•
esamina i luoghi di lavoro;
analizza i rischi lavorativi;
visita il lavoratore;
(eventualmente) richiede accertamenti specialistici;
illustra al lavoratore le proprie conclusioni;
spiega il significato degli esami;
mantiene il segreto professionale;
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IL GIUDIZIO DEL MEDICO
Il medico può dare un giudizio di:
• Idoneità al lavoro;
• Idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni
o limitazioni;
• inidoneità temporanea;
• Inidoneità permanente
(Art. 41 comma 6 T.U.)
Il giudizio e’ appellabile mediante ricorso e visita presso
la ASL di competenza
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53
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - SPP
• e’ un supporto tecnico di consulenza (staff) per il
datore di lavoro nella valutazione dei rischi
• è coordinato da un Responsabile (RSPP)
• e’ interdisciplinare
• viene messo sempre al corrente dal datore di
lavoro, a cui risponde e relaziona
• viene consultato dal datore di lavoro e dai lavoratori
• propone azioni e soluzioni
• esprime pareri
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54
FUNZIONI DEL RSPP
• Elabora con il DL il Documento di Valutazione dei
Rischi (D.V.R.) ed il Piano d’Emergenza
• Propone nuove misure di sicurezza
• Elabora e propone piani di formazione
• Indice le Riunioni periodiche
• Aggiorna con il DL il D.V.R.
• Coadiuva il RUP per la coordinazione degli
appaltatori e viene consultato per la redazione del
Documento Unico di valutazione delle Interferenze
(DUVRI) redatto dal DL con il SPP
• Valuta e sceglie nuove attrezzature d’emergenza
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CARATTERISTICHE DEL RSPP
• Deve avere un curriculum adeguato e deve aver
frequentato corsi di specializzazione e di
aggiornamento in base al D.Lgs.195/03
• Non è necessariamente un tecnico
• Deve avere capacità organizzative
• Può avere supporti esterni
• Deve dare ed ottenere la collaborazione di tutti
• È dotato di capacità ed attitudini adeguate, valutate a
discrezione del datore di lavoro che è responsabile
della sua scelta ( c.d. culpa in eligendo)
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L’INCARICO DI RSPP
Prima del T.U.:
Il datore di lavoro comunicava all'ispettorato
del lavoro e alle Asl il nominativo della
persona designata come RSPP (interno
ovvero esterno all'azienda)
Ora, con il T.U.:
Il datore di lavoro indica il nominativo sul
DVR, compresi gli attestati ed il curriculum
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57
IN MANCANZA DI ADEGUATE FIGURE NELLA SEZIONE
• Fino a febbraio 2002:
il datore di lavoro poteva rivolgersi a strutture esterne
• Da marzo 2002:
il datore di lavoro doveva rivolgersi a strutture esterne
(Legge 1° marzo 2002, n. 39)
Con il nuovo T.U. (Art. 31 comma 4), tale obbligo
è stato riconfermato
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58
LA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Nelle aziende o nelle unità produttive che occupano più di 15
dipendenti, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta
all'anno una riunione cui partecipano:
•
•
•
•
il datore di lavoro stesso (o un suo rappresentante);
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione - RSPP;
il medico competente, ove previsto;
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – RLS
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LA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Nel corso della riunione, il datore di lavoro sottopone all'esame
• il documento di valutazione dei Rischi
• l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
• i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini
della sicurezza e della protezione della loro salute.
La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative
variazioni delle condizioni di esposizione al rischio,
compresa la programmazione e l'introduzione di nuove
tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei
lavoratori
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60
STRUTTURA DEL SPP
• Coordinatore responsabile (RSPP)
• Addetti al SPP (collaborano con il
Coordinatore)
• Addetti all’emergenza e al primo soccorso
(designati dal Datore di lavoro)
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61
IL SPP SI INTERFACCIA CON...
• Datore di lavoro
• Medico competente
• Rappresentante dei lavoratori per
la Sicurezza (RLS)
• Consulenti esterni
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IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA - RLS
E’ una delle figure introdotte dalla 626 e ulteriormente rafforzata
dal T.U., ma era già stato previsto dalla Legge 300/70 (Statuto
dei lavoratori)
• e’ previsto in tutte le aziende, anche con un solo dipendente!
• Il nuovo T.U. ha introdotto anche il RLS di sito produttivo
• nelle aziende fino a 15 addetti e’ eletto dai colleghi, dura in
carica tre anni ed è rieleggibile
• Quando non è stato eletto all’interno dell’Azienda, può
intervenire il RLS territoriale di comparto o di settore
dell’Organismo paritetico
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63
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA
SICUREZZA - RLS
• e’ designato dalla RSU, se esiste
• e’ tutelato come un sindacalista, ma non ha una funzione
sindacale
• ha a disposizione un monte-ore di 40 ore annue per svolgere la
propria attività (accordi interconfederali)
• partecipa alle riunioni periodiche di sicurezza
• non ha diritto ad alcuna maggiorazione di retribuzione, salvo se
prevista dal ccnl
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LE FUNZIONI DEL RLS
• e’ un tramite tra i colleghi ed il servizio di prevenzione
• e’ un utile collaboratore del servizio di prevenzione e protezione
per la sicurezza di tutti
• può accedere ai luoghi di lavoro, previa comunicazione
all’azienda
• può esaminare la documentazione aziendale di sicurezza (DVR,
DUVRI e Registro Infortuni) ed estrarne una copia per rendersi
conto del contenuto e dei programmi di intervento necessari
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65
CONSULTAZIONE DEL RLS
Il RLS viene normalmente consultato:
• sulla designazione degli addetti al SPP e all’emergenza
• sulla valutazione dei rischi
• sulle necessita’ di formazione
• sulle nuove tecnologie da introdurre
il RLS non ha alcuna specifica responsabilità :
se ha obiezioni, ha il diritto di farle presenti, nell’interesse di tutti
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GLI ORGANISMI PARITETICI
Sono costituiti a livello territoriale tra le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
Hanno funzioni di orientamento e di promozione di
iniziative formative nei confronti dei lavoratori e
possono assumere l’incarico di RSPP (Art. 31 comma
1 T.U.)
Fungono da prima istanza di riferimento in merito a
controversie sorte sull'applicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione, previsti
dalle norme vigenti.
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GLI ORGANI DI VIGILANZA
La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro è svolta dai seguenti
organi, ognuno con proprie specifiche competenze:
• ASL : tratta la generalità degli obblighi di igiene e sicurezza sul
lavoro
• Direzione Provinciale del Lavoro: si occupa delle aziende
soggette ai grandi rischi (ad esempio le Centrali termoelettriche)
e dell’edilizia
• Comune: per il regolamento di igiene pubblica
• VVF: si occupa della prevenzione incendi
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AZIONI DEGLI ORGANI DI VIGILANZA
Gli organi di vigilanza hanno il dovere di procedere
ad una verbalizzazione del reato riscontrato,
contenente una o più prescrizioni, con l’indicazione
delle specifiche norme violate ed il termine entro cui il
soggetto inadempiente deve adeguarsi
Una copia di tale verbale viene trasmesso all’autorità
giudiziaria: se il soggetto inadempiente non si
adegua nel termine concesso, inizia un procedimento
penale a suo carico
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INCOMPATIBILITÀ
• L'attività di consulenza non può essere prestata dai
soggetti che svolgono attività di controllo e di
vigilanza
• Il dipendente di una struttura pubblica non può
svolgere l'attività di medico competente qualora
esplichi attività di vigilanza
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SICUREZZA E LAVORI IN APPALTO
Il datore di lavoro, se affida lavori (all'interno dell'azienda o
dell'unità produttiva) ad imprese appaltatrici o a lavoratori
autonomi:
• verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle
imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai
lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
• fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare
e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività;
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SICUREZZA E LAVORI IN APPALTO
•
•
•
coopera all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro inerenti l'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di
eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
promuove la cooperazione e il coordinamento di cui sopra
N.B.: tali obblighi non riguardano i rischi specifici propri
dell'attività delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi
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IL COORDINAMENTO
Ha lo scopo di prevenire infortuni legati
all’interferenza fra il personale del
committente e quello degli appaltatori,
dei consulenti e dei lavoratori autonomi
operanti nella struttura
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SUBAPPALTATORI, CONSULENTI ED AUTONOMI
• Devono essere informati e coordinati
sulle procedure di sicurezza del
Committente
• devono ricevere dettagliate notizie sulle
procedure di emergenza
• devono ricevere, prendere visione e
firmare il DUVRI, Documento Unico
contro i Rischi da Interferenze
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PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI E INSTALLATORI
I progettisti dei luoghi di lavoro e degli impianti devono:
• rispettare i principi generali di prevenzione in materia
di sicurezza e di salute al momento delle scelte
progettuali e tecniche
• scegliere macchine e dispositivi di protezione
rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti nelle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti
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PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI E INSTALLATORI
E’ vietato fabbricare, vendere, noleggiare e la
concedere in uso macchine, attrezzature da lavoro e
impianti non rispondenti alle disposizioni vigenti in
materia di sicurezza.
Chiunque concede in locazione beni soggetti a forme
di certificazione o di omologazione obbligatoria è
tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle
documentazioni previste dalla legge.
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PROGETTISTI, FABBRICANTI, FORNITORI E INSTALLATORI
Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri
mezzi tecnici devono attenersi:
• alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro
• alle istruzioni fornite dai fabbricanti dei macchinari e
degli altri mezzi tecnici per la parte di loro
competenza
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SOGGETTI MERITEVOLI DI PARTICOLARE TUTELA
Lavoratori diversamente abili
• Se possibile devono lavorare a piano terra
• Una persona, preferibilmente fra gli addetti
all’emergenza, deve essere specificamente incaricata
di assistere ognuno di loro in caso di emergenza
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SOGGETTI MERITEVOLI DI PARTICOLARE TUTELA
Lavoratrici madri e gestanti
• La Legge n. 1204/71 ed il D.P.R. n. 1026/76, prevedevano già
una serie di tutele: il D.P.R. n. 645/96 ha ampliato e precisato
queste prescrizioni
• la tutela scatta da quando il Datore di lavoro viene informato
della novità
• Il personale femminile deve essere informato di eventuali rischi
specifici legati allo stato di gravidanza e della necessità di
renderlo noto immediatamente
• la lavoratrice gestante deve essere inviata al Medico
competente che ne definirà l’idoneità alla mansione, con
eventuali prescrizioni cautelative
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SOGGETTI MERITEVOLI DI PARTICOLARE TUTELA
Personale con attività esterne
• deve essere autorizzato una volta per tutte, con
eventuale riferimento all’uso di veicoli aziendali o
personali
• va sempre tenuta sotto controllo la scadenza delle
patenti di tali incaricati
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Codice penale
Art. 40 - Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire
equivale a cagionarlo
Art. 437 - Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali
destinati a prevenire disastri o infortuni
sul lavoro, ovvero li rimuove o danneggia, è punito con la reclusione da 6
mesi a 5 anni.
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da
3 a 10 anni
Art. 451 - Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende
inservibili apparecchi o altri
mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso
contro disastri o
infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino ad un anno, o con la
multa da 10 a 516 €
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Codice penale
Art. 589 - Chiunque cagiona per colpa la morte di una
persona è punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme (…)
per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è
della reclusione da uno a cinque anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una
o più persone e di lesioni di una o più persone, si
applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più
grave delle violazioni commesse aumentata fino al
triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Codice penale
Art. 590 - Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è
punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o
della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da
tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle
norme sulla (….) prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le
lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da
euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della
reclusione da uno a tre anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al
triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
Codice civile
Art. 2087 - L’imprenditore è tenuto ad adottare
nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro
Art. 2043 - Qualunque fatto doloso o colposo, che
cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che
ha commesso il fatto a risarcire il danno
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RIFERIMENTI NORMATIVI
La Legislazione precedente al T.U.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Costituzione (art. 32)
D.P.R. 547 (prevenzione infortuni)
D.P.R. 303 (igiene del lavoro)
L. 300 (statuto dei lavoratori)
D.Lgs. 277 (esposizione a piombo, amianto, rumore)
D.Lgs. 626
D.P.R. 459 (sicurezza delle macchine)
D.Lgs. 494 - 528 (sicurezza nei cantieri)
D.Lgs. 645 (lavoratrici gestanti)
D.P.R. 689 (prevenzione incendi)
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LE NORMATIVE ABROGATE
(ORA NEL NUOVO TESTO UNICO)
D.P.R. 547/55 e D.P.R. 164/56 (prevenzione
infortuni)
Principali disposizioni:
• cartelli di divieto e prescrizione
• obbligo di “rendere edotti” (quindi limitato
all’informazione, non alla formazione)
• responsabilità del datore di lavoro
• prescrizioni dettagliate per ogni macchina e
lavorazione
• cuffie per le lavoratrici
• sicurezza elettrica con prescrizioni precise (alta e
bassa tensione)
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LE NORMATIVE ABROGATE
(ORA NEL NUOVO TESTO UNICO)
D.P.R. 303/56 (igiene del lavoro)
Principali disposizioni:
•
•
•
•
•
identificazione delle attività pericolose
istituzione del medico di fabbrica
introduzione di servizi igienici e locali di riposo
norme precise sugli ambienti di lavoro
standard minimi di illuminazione
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LE NORMATIVE ABROGATE
(ORA NEL NUOVO TESTO UNICO)
D.Lgs. 626/94 (sicurezza sul lavoro)
recepiva 8 Direttive comunitarie
Principali disposizioni:
•
•
•
•
•
•
Miglioramento delle condizioni di lavoro
Partecipazione dei lavoratori
Istituzione del SPP
Istituzione del RLS
Sicurezza nell’uso dei videoterminali
Sicurezza nella movimentazione dei carichi
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LE NORMATIVE ABROGATE
(ORA NEL NUOVO TESTO UNICO)
D.P.R. 494/1996 (sicurezza nei cantieri)
Principali disposizioni:
• Istituzione del Coordinatore di Progetto
• Istituzione del Coordinatore per l’esecuzione
• Prescrizioni in funzione dell’entità del lavoro
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CONCLUSIONI
Le normative sono importanti e vanno rispettate
puntualmente, ma neppure la migliore disposizione di
legge possibile è più efficace dell’ attenzione, della
prudenza e del buon senso!
Rispettare le disposizioni di sicurezza è
indispensabile, per voi stessi, la vostra azienda ed i
vostri colleghi
I suggerimenti sono utili : se avete un’idea, tiratela fuori!
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