Morire di lavoro?
Lavoratori e
imprese per un
nuove dialogo
sulla sicurezza
Stefano Signorini
Roma, 1 maggio 2008
Domus Mariae
I numeri degli infortuni,
delle malattie professionali
e delle morti sul lavoro
DATI ILO
- 2,2 milioni di persone all’anno per incidenti sul
lavoro o per malattie professionali
- 270 milioni di incidenti
- 160 milioni di nuovi casi di malattie
professionali
DATI INAIL
(dic. 2006 – nov. 2007)
- 891.676 infortuni
- 27.480 malattie professionali
- 1.273 infortuni mortali
INAIL
Rapporto Annuale 2006
Infortuni sul lavoro
 Infortuni sul lavoro denunciati: 927.998 (- 1,3%
rispetto al 2005);
 Infortuni ai lavoratori atipici (parasubordinati e
interinali): + 19% rispetto al 2005;
 Infortuni alle donne: circa 250.000 (27% del totale)
 Infortuni ai lavoratori extracomunitari: 116.000 (+
3,7% rispetto al 2005);
 I lavoratori extracomunitari si infortunano il 50% in
più di italiani e comunitari.
INAIL
Rapporto Annuale 2006
Morti bianche
 Più del 50% delle morti bianche sono state causate
dalla circolazione stradale;
 Infortuni mortali avvenuti in occasione di lavoro nel
periodo 2002-2006: - 3,2%;
 Il settore con la frequenza più alta di casi mortali è
l’Estrazione di minerali.
Infortuni nelle aziende
 Il 92,4% delle 3.740.000 aziende assicurate non
subisce alcun infortunio nel corso dell’anno
 Il 7,6% del totale (circa 280.000 aziende) subisce
almeno un infortunio l’anno
 Lo 0,48% (circa 18.000 aziende) subisce 5 o più
infortuni l’anno
(fonte INAIL)
I primi 3 settori con la
frequenza più alta di
casi mortali
 Estrazione di minerali
 Trasporti
 Costruzioni
(Fonte INAIL)
Infortuni sul lavoro per
“deviazione”
Infortuni mortali
 Caduta degli infortunati dall’alto
26,4%
 Caduta di oggetti sugli infortunati
15,1%
 Perdita di controllo di mezzi di trasporto 12,7%
 Caduta, crollo di oggetti posti sotto
gli infortunati
 Perdita di controllo di macchinari
(fonte ISPESL)
5,5%
4.0%
Infortuni sul lavoro per
“deviazione”
Infortuni gravi
 Caduta degli infortunati dall’alto
 Perdita di controllo di macchinari
 Movimenti incoordinati, gesti
intempestivi…
 Perdita di controllo di mezzi di trasporto
 Essere afferrato, travolto da qualcosa…
(fonte ISPESL)
20,0%
13,3%
8,5%
6,7%
5,3%
Frequenza dei diversi tipi
di determinanti
d’incidente
1. Attività dell’infortunato
2. Utensili, macchine,
impianti
1. Ambiente
2. Attività di terzi
3. Materiali
(fonte ISPESL)
Mortali
Gravi
38,4%
42,0%
23,3%
17,2%
11,9%
7,3%
28,9%
11,8%
10,5%
5,0%
Determinanti degli infortuni
mortali sul lavoro per tipologia
e per “problema di sicurezza”
Attività infortunato
Problema di sicurezza
%
Errore di procedura
Uso errato o improprio di attrezzatura
Evento accidentale
Formazione/informazione
59,1
13,2
10,0
7,9
(fonte ISPESL)
Determinanti degli infortuni
mortali sul lavoro per tipologia
e per “problema di sicurezza”
Attività terzi
Problema di sicurezza
%
Errore di procedura
Uso errato o improprio di attrezzatura
Evento accidentale
57,1
16,0
8,7
(fonte ISPESL)
Determinanti degli infortuni
mortali sul lavoro per tipologia
e per “problema di sicurezza”
Utensili, macchine, impianti
Problema di sicurezza: assetto
%
Mancanza di protezioni
Inadeg. strutturale
Presenza di elementi pericolosi
Rimozione o manomissione di protezioni
45,9
20,9
16,9
9,1
(fonte ISPESL)
Infortuni sul lavoro per
condizione e per tipologia di
evento (fonte ISPESL)
Il miglioramento delle condizioni
di salute e sicurezza dei
lavoratori è di capitale
importanza per la politica
europea a favore della crescita e
dell’occupazione. Migliorare la
produttività e la qualità del
lavoro significa dare impulso alla
crescita e alla competitività
dell’Europa.
Una quota considerevole
dei costi per la mancata
prevenzione ricade sui
sistemi di previdenza
sociale e sulle finanze
pubbliche
(Vladimír Špidla)
RAPPORTO ILO del 27 APRILE 2007
Gli incidenti non sono intrinsechi al
lavoro. L’esperienza dimostra che
la maggior parte degli incidenti si
possono evitare. C’è bisogno
dell’impegno dei governi, degli
imprenditori e dei lavoratori per
attuare sistematicamente le buone
pratiche di prevenzione al livello
nazionale e al livello dell’impresa.
(Sameera Maziadi Al-Tuwaijri)
Strategia europea per il periodo
2007-2012
OBIETTIVO
Riduzione del 25% degli infortuni e delle malattie
professionali nell’Unione Europea
-
-
AZIONI
Miglioramento e semplificazione della
legislazione, nonché il rafforzamento della sua
applicazione
Definizione e attuazione di strategie nazionali
Inclusione dei temi della salute e sicurezza sul
lavoro nelle altre politiche europee
Individuazione e valutazione dei possibili nuovi
rischi mediante la ricerca
Convenzione sul quadro promozionale per la
salute e la sicurezza sul lavoro ILO n. 187/2006
Promozione di un costante miglioramento della salute e
della sicurezza per prevenire i danni, le malattie e i decessi
imputabili al lavoro attraverso l’elaborazione, previa
consultazione delle organizzazioni più rappresentative degli
imprenditori e dei lavoratori:
di una
politica nazionale
di un
sistema nazionale
di un
programma nazionale
Convenzione sul quadro promozionale per la salute
e la sicurezza sul lavoro ILO n.187/2006
Sistema nazionale di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro
Infrastruttura indispensabile per l’attuazione
della politica e dei programmi nazionali
Principali punti di forza
 Adeguato sistema normativo
 Strumenti per il rispetto della normativa compresi i
sistemi di ispezione
 Misure per promuovere a livello aziendale la
cooperazione tra datori e lavoratori
Convenzione sul quadro promozionale per la salute
e la sicurezza sul lavoro ILO n. 187/2006
Programma nazionale
Promuovere lo sviluppo di una cultura
nazionale per la prevenzione
Il d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Architettura innovativa che individua
nel Titolo I tre ambiti:
 Principi generali
 Sistema istituzionale
 La gestione della prevenzione e il
sistema delle relazioni
 Sanzioni
Metodologia
1. Analisi delle criticità della disciplina
previgente condotta sull’applicazione
giurisprudenziale del D.Lgs. 626/94;
2. Elaborazione delle definizioni degli
istituti da regolare con la nuova
normativa;
3. Riflessione sulle modalità con cui dare
attuazione alla delega prevista nella
Legge 3 agosto 2007, n. 123
valorizzandone i principi contenuti.
Il d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità: l’uniformità della tutela delle
lavoratrici e dei lavoratori sul territorio
nazionale attraverso il rispetto dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali, anche con riguardo alle
differenze di genere, di età e alla condizione
delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
Art. 2 - Definizioni
Sistema di promozione della salute e sicurezza:
Complesso dei soggetti istituzionali che concorrono con la
partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione di
programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni
di salute e sicurezza dei lavoratori
Buone prassi:
Soluzioni organizzative e procedurali coerenti con la
normativa vigente e con le norme di buona tecnica
Art. 2 - Definizioni
Linee-guida:
Atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della
normativa
Formazione:
Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori
e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione
aziendale conoscenze e procedure utili all’acquisizione di
competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi
compiti
Art. 2 - Definizioni
Addestramento:
Complesso delle attività dirette a fare apprendere ai
lavoratori l’uso corretto di strumenti e procedure
Responsabilità sociale delle imprese:
Integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali
eecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività
commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate
Il d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Capo II - Sistema istituzionale
Art. 5 - Il Comitato per l’indirizzo e valutazione delle
politiche attive e per il coordinamento nazionale delle
attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro
Art. 6 - Le nuove funzioni della Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
Art. 7 - I comitati regionali di coordinamento
Art. 8 - Il sistema informativo nazionale per la
prevenzione nei luoghi di lavoro
Miglioramento delle capacità di conoscenza dei fenomeni:
- Fattori di rischio
- Conseguenze sulla salute
- Modalità di accadimento degli eventi
Per:
- Programmare e definire obiettivi prioritari
- Comunicare e promuovere azioni
- Vigilare e promuovere azioni mirate
- Verificare l’efficacia degli interventi
Art. 9 - Il Sistema delle amministrazioni e degli enti
statali
compiti di prevenzione, assistenza, consulenza e
formazione
(INAIL, ISPESL, IPSEMA)
Art. 10 – informazione e assistenza
Art. 11 - Le attività promozionali
a) finanziamento di progetti di investimento in materia di
salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole,
medie e micro imprese. Per l’accesso a tali
finanziamenti deve essere garantita la semplicità
delle procedure;
b) finanziamento di progetti formativi specificamente
dedicati alle piccole, medie e micro imprese;
c) finanziamento di specifici corsi formativi in ogni attività
scolastica ed universitaria e nei percorsi di istruzione
e formazione professionale
Art. 13 - Il coordinamento delle attività di
vigilanza
Art.14 - Le disposizioni per il contrasto del
lavoro irregolare e per la tutela della salute
e sicurezza dei lavoratori
Il d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi
di lavoro
Art. 17 - L’obbligo per il datore di lavoro di valutare tutti i
rischi
Art. 21 - Le disposizioni relative ai componenti
dell’impresa familiare e ai lavoratori autonomi che
devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle
disposizioni del decreto
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata
di fotografia, per prestazione in un luogo di lavoro nel
quale si svolgano attività in regime di appalto o
subappalto
Art. 26 - Gli obblighi connessi ai contratti d’appalto o
d’opera o di somministrazione
il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione e il coordinamento con la redazione di un
unico documento di valutazione del rischio ove
possibile per ridurre il rischio da interferenze
Art. 27 - Il sistema di qualificazione delle imprese e dei
lavoratori autonomi
fondato sulla base della specifica esperienza,
competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso
percorsi formativi mirati. Il possesso dei requisiti minimi
per ottenere la qualificazione costituisce elemento
vincolante per la partecipazione alle gare relative agli
appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad
agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della
finanza pubblica.
Art. 30 I modelli di organizzazione e di gestione
attuati per l’adempimento riguardante
a) il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a
attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e
biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione
delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle
procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte
dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni
obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia
delle procedure adottate
Art. 47 – Rappresentante per la sicurezza
Art. 48 – Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale
Art. 49 - Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza di sito produttivo
Art. 51 - Gli organismi paritetici
sedi privilegiate per:
la programmazione di attività formative e l’elaborazione
di buone prassi a fini prevenzionistici;
lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e sicurezza sul
lavoro;
ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge
o dai contratti collettivi di riferimento.
Art. 52 - Il fondo di Sostegno alla piccola e media
impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
territoriali e alla pariteticità
costituito presso l’INAIL prevede, tra l’altro, il
finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle
piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori e dei
lavoratori autonomi
BENE COMUNE: bene in cui
ciascuno, persona o gruppo,
trova il massimo bene proprio
compatibile con il bene delle
altre persone e degli altri
gruppi.
(Giuseppe Lazzati, La città
dell’uomo. Costruire, da cristiani,
la città dell’uomo a misura d’uomo)
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Infortuni sul lavoro per “deviazione”