E’ STATO ABOLITO IL DIRITTO SOGGETTIVO DEL DIPENDENTE, A PERMANERE IN SERVIZIO PER IL PERIODO MASSIMO DI UN BIENNIO OLTRE IL RAGGIUNGIMENTO DEI LIMITI MASSIMI DI ETA’. E’ RESO FACOLTATIVO, DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI, L’ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DI TRATTENIMENTO DA VALUTARSI “IN RELAZIONE ALLA PARTICOLARE ESPERIENZA PROFESSIONALE ACQUISITA DAL RICHIEDENTE …..ED IN FUNZIONE DELL’EFFICIENTE ANDAMENTO DEI SERVIZI.” RECESSO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO INTRODUCE, A FAVORE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LA FACOLTA’ DI RISOLUZIONE UNILATERALE DEL RAPPORTO DI LAVORO (FACOLTA’ DI LICENZIAMENTO CON PREAVVISO DI MESI SEI) ESERCITABILE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI CHE ABBIANO MATURATO 40 ANNI DI ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA, PRESCINDENDO DAL LIMITE D’ETA’, A CONDIZIONE CHE ALLA DATA DI CESSAZIONE ABBIANO GIA’ DIRITTO DI ACCESSO IMMEDIATO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO (nel rispetto, quindi, delle “finestre” previste dalle norme vigenti) ANCHE I TRATTAMENTI DI PENSIONE IL CUI DIRITTO SIA MATURATO AL RAGGIUNGIMENTO DEL 40° ANNO DI ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA, NON HANNO PIU’ DECORRENZA IMMEDIATA DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI MATURAZIONE DEL DIRITTO BENSI’ DECORRENZA “DIFFERITA” AD UNA DATA DI ACCESSO DETERMINATA IN RELAZIONE ALL’ETA’ ANAGRAFICA ED AL PERIODO DELL’ANNO IN CUI IL DIRITTO E’ STATO CONSEGUITO LA NORMA SALVAGUARDA L’APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA VIGENTE IN MATERIA DI DECORRENZA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI VEDI SLIDE SUCCESSIVA REQUISITI E DECORRENZE 1 40 entro il 31 marzo e 57 anni di età entro il 30 giugno 1° luglio 2 40 entro il 31 marzo e 57 anni di età entro il 30 settembre 1° ottobre 3 40 entro il 30 giugno e 57 anni di età entro il 30 settembre 1° ottobre 4 40 entro il 30 giugno senza i 57 anni 1° gennaio 5 40 entro il 30 settembre 1° gennaio 6 40 entro il 31 dicembre 1° aprile L’ESERCIZIO DELLA FACOLTA’ DA PARTE DELL’AZIENDA E’ DEL TUTTO DISCREZIONALE E NON E’ SOGGETTO AD ALCUN OBBLIGO DI MOTIVAZIONE CHE GIUSTIFICHI LA SCELTA NEL MERITO L’AZIENDA INTENDE FARSI GUIDARE DA ALCUNI PRINCIPI L’APPLICAZIONE E’ DISCREZIONALE MA NON ARBITRARIA RINNOVAMENTO DELLA DIRIGENZA RIORGANIZZAZIONI STRUTTURALI DECREMENTI ATTIVITA’ RICONVERSIONI ATTIVITA’ SVILUPPO NUOVE ATTIVITA’ NON IDONEITA’ LAVORATIVE, ANCHE PARZIALI 1. ALLA DURATA MASSIMA DELL’ORARIO DI LAVORO (prima si prevedeva che la durata media dell’orario di lavoro non potesse, in ogni caso, superare per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario) 2. AL RIPOSO GIORNALIERO (prima si prevedeva l’obbligatorietà di uno stacco, tra un turno e l’altro, non inferiore alle 11 ore consecutive) NOTA BENE: A livello di contrattazione collettiva, anche aziendale, dovranno essere definite le modalità atte a garantire una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psicofisiche NON CI SONO PIU’ PALETTI UGUALI PER TUTTI. IL RINVIO ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DOVREBBE PORTARE AD INDIVIDUARE MODALITA’ DIFFERENZIATE IN RELAZIONE ALLE SITUAZIONI OGGETTIVE DELLE SINGOLE REALTA’ ORGANIZZATIVE. DAL 25.06.2008, IL PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE (ogni 7 giorni un periodo di riposo di 24 ore consecutive) E’ CALCOLATO COME MEDIA IN UN PERIODO NON SUPERIORE A 14 GIORNI. IN SOSTANZA, LA DOMENICA PUO’ ESSERE UN GIORNO LAVORATIVO SEMPRE CHE VENGA RISPETTATO L’OBBLIGO DI CONCEDERE AL LAVORATORE IL RIPOSO IN UN ALTRO GIORNO. LA MODIFICA PERMETTE DI ORGANIZZARE TURNI DI LAVORO CHE REGOLAMENTANO PRESTAZIONI LAVORATIVE ANCHE PER PIU’ DI 6 GIORNI LAVORATIVI, PURCHE’ NELL’AMBITO DI 14 GIORNI DI CALENDARIO VI SIANO 48 ORE DI RIPOSO (2 periodi di riposo di 24 ore consecutive ovvero di 48 ore consecutive) RISULTANO ESCLUSE DALLA CONSECUTIVITA’ DELLE 11 ORE DI RIPOSO LE ATTIVITA’ CARATTERIZZATE DA PERIODI DI LAVORO FRAZIONATI DURANTE LA GIORNATA. IL DECRETO LEGGE N. 112/08 INCLUDE, DAL 25.06.2008, TRA LE POSSIBILI DEROGHE ALLA CONSECUTIVITA’ DEL RIPOSO ANCHE LE ATTIVITA’ ESEGUITE IN REGIME DI REPERIBILITA’. DAL 25.06.08, PER IL LAVORATORE IN REGIME DI REPERIBILITA’, IL RIPOSO GIORNALIERO DI 11 ORE PUO’ ANCHE NON ESSERE CONSECUTIVO. NOTA BENE Pur non applicandosi direttamente alla dirigenza sanitaria, la disposizione in questione diventerà significativa in sede di contrattazione integrativa aziendale ai fini della determinazione della durata dello stacco tra un turno e l’altro. PER I PERIODI DI ASSENZA PER MALATTIA, DI QUALUNQUE DURATA, NEI PRIMI DIECI GIORNI DI ASSENZA E’ CORRISPOSTO IL TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE CON ESCLUSIONE DI OGNI INDENNITA’ O EMOLUMENTO COMUNQUE DENOMINATI, AVENTI CARATTERE FISSO E CONTINUATIVO , NONCHE’ DI OGNI ALTRO TRATTAMENTO ACCESSORIO. I RISPARMI COSTITUISCONO ECONOMIE DI BILANCIO. TALI SOMME NON POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER INCREMENTARE I FONDI PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA. SI CONSIDERANO, IN LINEA GENERALE, RIENTRANTI NEL TRATTAMENTO FONDAMENTALE LE VOCI: DEL TRATTAMENTO ECONOMICO TABELLARE INIZIALE E DI SVILUPPO ECONOMICO DELLA TREDICESIMA MENSILITA’ DELLA RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANIITA’ E DEGLI EVENTUALI ASSEGNI “AD PERSONAM” SI STANNO ATTENDENDO DISPOSIZIONI A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE PER EVITARE UN’APPLICAZIONE NON UNIFORME DELLA NORMATIVA RECENTEMENTE INTRODOTTA. SI FORNIRA’ SPECIFICA E DETTAGLIATA INFORMAZIONE CON APPOSITA CIRCOLARE data di entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008 NECESSITA’ DI EFFETTUAZIONE DI CONGUAGLI ECONOMICI RESTA FERMO IL TRATTAMENTO ECONOMICO PIU’ FAVOREVOLE PREVISTO PER LE ASSENZE PER MALATTIA DOVUTE: 1. AD INFORTUNIO SUL LAVORO O A CAUSA DI SERVIZIO; 2. A RICOVERO OSPEDALIERO O A DAY HOSPITAL; 3. A PATOLOGIE GRAVI CHE RICHEDONO TERAPIA SALVAVITA COME SI INDIVIDUANO I DIECI GIORNI DA SOTTOPORRE A DECURTAZIONE SONO SOTTOPOSTI A DECURTAZIONE I PRIMI DIECI GIORNI DI ASSENZA PER OGNI EVENTO. IL CONTEGGIO DEI DIECI GIORNI RIPARTE ALL’INIZIO DI OGNI EVENTO DI MALATTIA, A PRESCINDERE DALLA SUA DURATA. SE UN DIPENDENTE, AD ESEMPIO, SI ASSENTA PER DIECI GIORNI, TORNA AL LAVORO E POI SI ASSENTA DI NUOVO PER ALTRI CINQUE GIORNI, IN BUSTA PAGA PERDE IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DI QUINDICI GIORNI. NEL CASO IN CUI LA MALATTIA SI PROTRAGGA PER UN PERIODO SUPERIORE A DIECI GIORNI O, IN OGNI CASO, DOPO IL SECONDO EVENTO DI MALATTIA NELL’ANNO SOLARE, LO STATO DI MALATTIA PUO’ ESSERE LEGITTIMAMENTE GIUSTIFICATO DA CERTIFICAZIONE MEDICA RILASCIATA: 1. DAI PRESIDI OSPEDALIERI ED AMBULATORIALI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE; 2. DAI MEDICI CONVENZIONATI (medici di base e specialisti) CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NEL CASO DELLE PRIME DUE ASSENZE PER MALATTIA NEL CORSO DELL’ANNO SOLARE NON SUPERIORI A 10 GIORNI, PUO’ ESSERE PRODOTTA UNA CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA QUALSIASI MEDICO. 1. PRIMI DUE EVENTI DI MALATTIA DI DURATA PARI O INFERIORI A DIECI GIORNI Le assenze risultano giustificate da certificazioni rilasciate da qualsiasi medico, anche se libero professionista non convenzionato 2. DAL TERZO EVENTO DI MALATTIA, A PRESCINDERE DALLA DURATA Le assenze risultano giustificate solo ed esclusivamente da certificazioni rilasciate: - dai presidi ospedalieri ed ambulatoriali del S.S.N. - dai medici convenzionati con il S.S.N. (medici di base e specialisti convenzionati) 3. EVENTI DI MALATTIA DI DURATA SUPERIORE A DIECI GIORNI In ogni caso, a prescindere dal fatto che costituisca primo o secondo evento, l’assenza deve essere giustificata con certificazioni rilasciate con le modalità di cui al punto 2. COSA SUCCEDE NEL CASO IN CUI LA CERTIFICAZIONE PRODOTTA NON SIA CONFORME ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE L’ASSENZA DEVE RITENERSI NON GIUSTIFICATA. I GIORNI CORRISPONDENTI NON SONO REMUNERABILI. L’AZIENDA PROCEDERA’ AUTOMATICAMENTE AD EFFETTUARE LE RELATIVE TRATTENUTE STIPENDIALI. L ’ L’OBBLIGO DI PRODURRE PROVA DELLA LEGITTIMITA’ DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA INCOMBE IN CAPO AL DIPENDENTE. L’AZIENDA NON E’ TENUTA AD ALCUNA OPERAZIONE ULTERIORE, SE NON A QUELLA DI VERIFICA DELLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE. LA RICHIESTA DELLA VISITA FISCALE E’ SEMPRE OBBLIGATORIA, ANCHE NELLE IPOTESI DI PROGNOSI DI UN SOLO GIORNO LE FASCE ORARIE DI REPERIBILITA’ DEL LAVORATORI, ENTRO LE QUALI DEVONO ESSERE EFFETTUATE LE VISITE DI CONTROLLO, SONO: •DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.00 •DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 20.00 DI TUTTI I GIORNI, COMPRESI I NON LAVORATIVI ED I FESTIVI L’ASSENZA DAL DOMICILIO IN OCCASIONE DELLE VISISTE FISCALI INTEGRA UN COMPORTAMENTO SANZIONABILE DISCIPLINARMENTE E COMPORTA DECURTAZIONI ECONOMICHE VEDI CIRCOLARE DEL 18.03.2008 PROT. N. 9759