Poteri e ambito di intervento degli organi di controllo Nozione del pubblico ufficiale (Art. 357 CP) Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. (Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente modificato dall’art. 4, L. 7 febbraio 1992, n. 181.) Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 358 CP) Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. Articolo cosi’ sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86. Persone esercenti un servizio di pubblica necessità (Art. 359 CP) Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: 1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; 2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione. Cessazione della qualità di pubblico ufficiale (Art. 360 CP) Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato é commesso, non esclude la esistenza di questo né la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all’ufficio o al servizio esercitato. Pubblico ufficiale Il pubblico ufficiale è, per il diritto italiano, colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi Pubblico ufficiale Le “pre-leggi” prevedono che coloro che sono estranei alla p.a. e sono incaricati in via eccezionale di svolgere una pubblica funzione sono tenuti a prestare giuramento nelle forme previste dall'art.5 L.23 dicembre 1946 n.478 Lo status di pubblico ufficiale è stato tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all’interno dell’amministrazione pubblica. Dopo la Legge 86/1990 la qualifica si attribuisce sulla base della funzione ricoperta ("È ormai irrilevante la qualifica formale della persona all’interno dell’amministrazione", Cass. Pen. Sez. VI, 85/172198). Pubblico ufficiale Un rapporto di subordinazione o di dipendenza con l’Ente pubblico non è condicio sine qua non per l'attribuzione dello status di pubblico ufficiale (Cass. Pen., sez. II, 90/186992). La L. 181/1992 ha ulteriormente definito il concetto di pubblico ufficiale nell'ambito amministrativo introducendo al secondo comma dell'art.357 c.p. la seguente definizione: “agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.” Pubblico ufficiale È pubblico ufficiale anche chi concorre in modo sussidiario o accessorio all’attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche (Cass. Pen., Sez. VI, 85/172191). La qualifica va riconosciuta a chi, anche se privato cittadino, può esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, considerati anche disgiuntamente tra loro (Cas. Sez. Un. Pen. N. 92/191171), ma "occorre sempre verificare se l’attività è disciplinata da norme di diritto pubblico" (Cass. Pen., Sez. VI, 99/213910) (ad es. i componenti del Seggio elettorale). Pubblico ufficiale L’esercizio di fatto delle pubbliche funzioni (senza che cioè ci sia stata una investitura formale a mezzo del giuramento perchè non previsto espressamente da una norma di legge), …..è sufficiente a che si riconosca lo status di pubblico ufficiale quando ci si trovi nelle condizioni stabilite dall'art.357 codice penale o dagli artt.2699 e 2700 codice civile [funzioni amministrative], a patto che non si commetta il reato di usurpazione di pubbliche funzioni(Cass. Pen. V sez., 84/163468). In questo caso la linea di demarcazione tra la liceità e l'illiceità della funzione è molto sottile. Pubblico ufficiale La figura di pubblico ufficiale si distingue, non senza confusioni, da quella di incaricato di pubblico servizio. L'attribuzione della qualità di P.U. non è correlata a quella di Agente di Pubblica Sicurezza e/o di Polizia Giudiziaria, che sono figure giuridiche a se stanti che trovano la loro base giuridica di formazione in quella di pubblico ufficiale. Le funzioni giudiziaria e legislativa sono tali in quanto pubbliche funzioni. Diverso sarà per la funzione amministrativa della quale il legislatore ha indicato le condizioni che saranno indicative di volta in volta per l'assunzione della qualità di pubblico ufficiale a colui che espleta una semplice attività amministrativa materiale. Pubblico ufficiale Non bisogna equivocare le attribuzioni di poteri con funzioni di ricerca di illeciti amministrativi espressamente demandate dalle leggi. L'articolo 13 della legge n. 689/81 definisce la potestà di coloro [non riconoscendo nessuna pubblica funzione] che sono incaricati di accertare violazioni specificatamente loro demandate dalle leggi. Il pubblico Ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio sono obbligati a riferire i reati dei quali sono venuti a conoscenza a nel corso o a seguito del loro servizio. Pubblico ufficiale Il fatto reato deve essere annotato nelle forme di legge e consegnato all'ufficiale di polizia giudiziaria che provvede ad inoltrarlo al pubblico ministero, con gli atti delle attività d'indagine avviate dopo la denuncia del pubblico Ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio. Il pubblico Ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio non possono adempiere agli atti di polizia giudiziaria. I pubblici ufficiali sono soggetti ad una disciplina peculiare sotto il profilo penale, derivante dal loro status. Essi soltanto possono pertanto rendersi colpevoli di delitti tipici contro la pubblica amministrazione. Incaricato di pubblico servizio Per incaricato di pubblico servizio si intende chi, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale (funzioni certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere. Definizione (codice penale): « …. coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. » Incaricato di pubblico servizio Con il DLvo 8 aprile 2008 (Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza all'art. 138, punto 3) “ Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio. ” Gli incaricati di un pubblico servizio soggiacciono agli obblighi di legge a carico del pubblico ufficiale pur non avendo appieno i poteri di quest'ultimo. Incaricato di pubblico servizio L'incaricato di pubblico servizio, al pari del pubblico ufficiale, è tutelato dalle norme del codice penale: « Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa. » « Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. » Polizia giudiziaria Nel diritto italiano, per Polizia giudiziaria s'intende quella funzione dello Stato volta ad assicurare le condizioni per l'esercizio dell'azione penale. La PG ha carattere di ausiliarità e collateralità con l'attività giudiziaria ed in particolare con quell’attività che attiene all'esercizio dell'azione penale, cioè alla realizzazione della pretesa punitiva dello Stato. Polizia giudiziaria La Polizia giudiziaria ha natura e finalità repressive anziché preventive, dal momento che interviene quando si è già verificata una violazione della legge penale che l'attività di controllo amministrativo ordinario non ha potuto evitare. L'attività di Polizia giudiziaria deve essere esercitata fin dalla ricezione di una notizia relativa alla commissione di un reato (notitia criminis) e deve attivarsi anche prima di ricevere ordini dall'ufficio del Pubblico Ministero. Polizia giudiziaria – art 55 CPP Funzioni della polizia giudiziaria. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale . Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. Polizia giudiziaria – art 56 CPP Servizi e sezioni di polizia giudiziaria. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria: dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge; dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria; dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato. Polizia giudiziaria – art 57 CPP Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza. Polizia giudiziaria – art 57 CPP Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (segue). Sono agenti di polizia giudiziaria: il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55. Polizia giudiziaria – art 58 CPP Disponibilità della polizia giudiziaria Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica. L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria. Polizia giudiziaria – art 59 CPP Subordinazione della polizia giudiziaria Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1. Compiti della Polizia giudiziaria Prendere notizia dei reati (deve ricercare le informazioni, non solo attingendole da fonte esterna ma anche di propria iniziativa ed in via del tutto autonoma ed indipendentemente dalla volontà delle eventuali parti lese o soggetti in qualche modo interessati in via diretta o mediata). Fino a quando il Pubblico Ministero non assume la direzione delle indagini, la Polizia giudiziaria deve continuare la propria attività col solo obbligo di mantenere informato il magistrato. Compiti della Polizia giudiziaria Impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori (deve evitare la messa in atto o interrompere la prosecuzione dell'evento lesivo). Se il reato è già stato consumato deve tentare di ripristinare lo “status quo ante” a favore della parte lesa) ricercare gli autori dei reati (di propria iniziativa o su ordine del Pubblico Ministero) assicurare le fonti di prova (la P.G. deve individuare ed assicurare le fonti di prova mediante la raccolta di sommarie informazioni, perquisizioni, accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, sequestri, rilievi fotografici, ...). Atti d'iniziativa della Polizia giudiziaria La Polizia Giudiziaria deve: riferire la notizia di reato, per iscritto, al Pubblico Ministero; identificare la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone coinvolte raccogliere spontanee dichiarazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini assumere a sommarie informazioni le persone che possono riferire notizie utili ai fini delle indagini procedere, in flagranza di reato, alla perquisizione della persona e dei locali alla ricerca di cose o tracce pertinenti il reato; eseguire accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, anche prima dell'intervento del Pubblico Ministero nell'ipotesi che vi sia pericolo che le cose, le tracce ed i luoghi si alterino o si disperdano. Alla p.g. è vietato fare ispezioni sulla persona. Ufficiale / Agente di PG L’agente di polizia giudiziaria ha poteri più limitati: non può fare la comunicazione notizia di reato di cui all'art.347 c.p.p., non può assumere a verbale l'indagato di reato di cui all'art.352 c.p.p., non può procedere alla perquisizione e sequestro art.352 e 354 c.p.p.. a meno che non si ravvisi una potenziale alterazione, modifica o dispersione delle prove in base all'art.113 disposizioni di attuazione del c.p.p.. non può procedere alla rubricazione delle norme violate nella comunicazione della notizia di reato per l'iscrizione al registro meccanografico della Procura della Repubblica. il pubblico ministero non può delegare all'agente di polizia giudiziaria il compimento di alcun atto . Es. Ufficiali di polizia giudiziaria Sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria: i Dirigenti, i Commissari, gli Ispettori, i Sovrintendenti della Polizia di Stato; gli Ufficiali Superiori e Inferiori, gli Ispettori ed i Sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, del Corpo Forestale dello Stato; i Dirigenti, Direttori, Ispettori, Capi Reparto e Capi Squadra del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; i laureati in Tecniche della Prevenzione negli Ambienti e Luoghi di Lavoro presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia. il Sindaco dei comuni dove non abbia sede un ufficio della Polizia di Stato, un comando dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di Finanza; Es. Agenti di polizia giudiziaria Sono agenti di polizia giudiziaria: gli agenti della Polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; i Carabinieri, i Finanzieri, gli agenti di Polizia penitenziaria, i Vigili Del Fuoco permanenti e volontari, gli agenti del Corpo Forestale dello Stato. Es. Ufficiali di polizia giudiziaria con competenze limitate Sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni e competenze (poiché esercitano le funzioni previste dall'articolo 55 del c.p.p.): gli ispettori del lavoro; gli ufficiali sanitari; i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di vita e di lavoro; il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera; il personale dell'Agenzia delle Dogane e dell'Agenzia delle Entrate. i verificatori di pesi e di misure; i funzionari e gli agenti del ministero dell'industria. gli addetti al coordinamento e controllo polizia municipale e della polizia provinciale art.5 co.1 lett.a) L.07 marzo 1986 n.65 (circolare Ministero dell'Interno n.3/87 del 02 marzo 1987) i funzionari dei ruoli tecnico-operativi, i capi reparto ed i capi squadra del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco; Es. Agenti di polizia giudiziaria con competenze limitate le guardie giurate volontarie nominate da leggi regionali; i vigili della polizia municipale e della polizia provinciale art.5 co.1 lett.a) L.07 marzo 1986 n.65 (circolare Ministero dell'Interno n.3/87 del 02 marzo 1987); i vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Chi fa i controlli? I controlli finalizzati al contrasto delle frodi alimentari ed a garantire la sicurezza alimentare possono essere svolti: dagli organi di polizia amministrativa (Polizia Annonaria dei Comuni, Organi Ispettivi delle Direzioni Generali della Sanità delle Regioni e della A.S.L., Ispettorato Controllo Qualità alimenti del Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali, Organi ispettivi del Ministero della Salute); Dagli organi di polizia giudiziaria (Polizia Locale dei Comuni e delle Province, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato e delle Regioni a Statuto Speciale, Corpo delle Capitanerie di Porto della Marina Militare) Tuttavia, sono istituzionalmente attribuiti agli Enti che sono in possesso di competenze tecniche specialistiche e di particolari qualifiche giuridiche. L’ispettore sanitario E’ una qualifica introdotta con legge n. 283/1962 modificata e integrata dalla legge n. 441/1963, cui la norma, oltre alla possibilità di accedere d'iniziativa nelle industrie alimentari, attribuisce il potere di effettuare, in totale e completa autonomia: il sequestro sanitario, che assume carattere di immediatezza; il campionamento di farmaci, presidi sanitari, alimenti e bevande. L’ispettore sanitario La qualifica di ispettore sanitario è attribuita ai seguenti soggetti: personale del Ministero della Salute appartenente a: Istituto Superiore di Sanità; P.I.F. - Posti di Ispezione di Frontiera; U.V.A.C. - Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari; U.S.M.A.F. - Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera; personale ispettivo delle Direzioni Sanità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; personale ispettivo delle A.S.L.; ufficiali di p.g. dei N.A.S. Personale senza qualifica di ispettore sanitario Il personale degli organi di polizia giudiziaria ed amministrativa sprovvisto della qualifica di "ispettore sanitario“ può accedere d'iniziativa nelle industrie alimentari solo se autorizzato dall'A.G. e non può eseguire campionamenti o sequestri sanitari. in alternativa al sequestro sanitario e qualora ne sussistano i presupposti, questi organi di polizia possono procedere: al sequestro giudiziario, disciplinato dalle norme del c.p.p. o al sequestro amministrativo; al campionamento, qualora disposto dall'A.G. Regolamento (CE) N. 882/2004 del 29 aprile 2004 - definizioni «autorità competente»: l’autorità centrale di uno Stato membro competente per l’organizzazione di controlli ufficiali o qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza o anche, secondo i casi, l’autorità omologa di un paese terzo; «organismo di controllo»: un terzo indipendente cui l’autorità competente ha delegato certi compiti di controllo; Regolamento (CE) N. 882/2004 del 29 aprile 2004 - definizioni «controllo ufficiale»: qualsiasi forma di controllo eseguita dall’autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali; «verifica»: il controllo, mediante esame e considerazione di prove obiettive, volto a stabilire se siano stati soddisfatti requisiti specifici; Regolamento (CE) N. 882/2004 del 29 aprile 2004 – art.3 I controlli ufficiali sono eseguiti in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione e della distribuzione dei mangimi o degli alimenti e degli animali e dei prodotti di origine animale. In ciò rientrano i controlli sulle aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, sull’uso dei mangimi e degli alimenti, sul magazzinaggio dei mangimi e degli alimenti, su qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione, compreso il trasporto, relativi ai mangimi o agli alimenti e sugli animali vivi, richiesti per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento. Regolamento (CE) N. 882/2004 del 29 aprile 2004 – art.4 Le autorità competenti assicurano: efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione; assenza di conflitti di interesse nel personale che effettua i controlli ufficiali; Disponibilità ed accessibilità di laboratori per le analisi, dotati di personale sufficiente, qualificato ed esperto; strutture e attrezzature appropriate rivolte ad assicurare che il personale possa eseguire i controlli ufficiali in modo efficace ed efficiente; Regolamento (CE) N. 882/2004 del 29 aprile 2004 – art.4 (segue) Le autorità competenti assicurano: l’autonomia dell’iniziativa ed il potere necessario per adottare le misure previste dal regolamento; piani di emergenza credibili ed immediatamente attuabuili Il libero accesso alle industrie alimentari con obbligo per gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti di sottoporsi ad ogni ispezione effettuata a norma del presente regolamento e di coadiuvare il personale dell’autorità competente nell’assolvimento dei suoi compiti. Regolamento (CE) N. 882/2004 del 29 aprile 2004 – art.4 (segue) Se i controlli ufficiali sono affidati ad un’altra autorità o ad altre autorità che non siano l’autorità centrale competente (es. regioni o ASL), si deve assicurare un coordinamento efficace ed efficiente tra tutte le autorità competenti interessate, anche, ove opportuno, in materia di protezione dell’ambiente e della salute. Le autorità competenti assicurano l’imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali a tutti i livelli. I criteri finora elencati devono essere pienamente rispettati da ogni autorità a cui è stata conferita la competenza di effettuare i controlli ufficiali. Regolamento (CE) N. 882/2004 del 29 aprile 2004 – art.5 L’autorità competente può delegare compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali a uno o più organismi di controllo ma non può delegare le azioni relative alla gestione delle non conformità alla normativa previste dall’art. 54. In questi casi è l’autorità competente che deve intervenire per assicurare che l’operatore ponga rimedio alla situazione. Le autorità competenti che delegano compiti specifici ad organismi di controllo organizzano audit o ispezioni di questi ultimi a seconda delle necessità. Personale che esegue controlli ufficiali L’autorità competente assicura che il personale addetto ai controlli ufficiali: sia adeguatamente formato per espletare i propri compiti con competenza e svolgere i controlli ufficiali in modo coerente; si mantenga aggiornato nella sua sfera di competenze e riceva, se del caso, un’ulteriore formazione su base regolare; abbia la capacità di praticare la cooperazione multidisciplinare. Obblighi Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio (Art. 331 c.p.p.) Salvo quanto stabilito dall’art. 347, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. (…omissis…). Omissioni Omessa denuncia di reato da parte del Pubblico Ufficiale (Art. 361 c.p.) Il Pubblico Ufficiale (357), il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da L. 60.000 a 1 milione. La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria (57 c.p.p. ), che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto (347 c.p.p. ). Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa. Omissioni Omessa denuncia di reato da parte dell’incaricato di un pubblico servizio (Art. 362 c.p.) “L'Incaricato di un Pubblico Servizio (358), che omette o ritarda di denunciare ….un reato del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a L. 200.000. Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato punibile a querela della persona offesa né si applica ai responsabili delle comunità terapeutiche socioriabilitative per fatti commessi da persone tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del programma definito da un servizio pubblico.