Poteri e ambito di intervento
degli organi di controllo
Nozione del pubblico ufficiale
(Art. 357 CP)

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali
coloro i quali esercitano una pubblica funzione
legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi
effetti è pubblica la funzione amministrativa
disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti
autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla
manifestazione della volontà della pubblica
amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri
autoritativi o certificativi.

(Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 e successivamente
modificato dall’art. 4, L. 7 febbraio 1992, n. 181.)
Nozione della persona incaricata di un
pubblico servizio (Art. 358 CP)

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di
un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque
titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico
servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle
stesse forme della pubblica funzione, ma
caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di
questa ultima, e con esclusione dello svolgimento
di semplici mansioni di ordine e della prestazione di
opera meramente materiale.

Articolo cosi’ sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Persone esercenti un servizio di
pubblica necessità (Art. 359 CP)

Agli effetti della legge penale, sono persone che
esercitano un servizio di pubblica necessità:
1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie,
o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato
senza una speciale abilitazione dello Stato, quando
dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a
valersi;
2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione,
né prestando un pubblico servizio, adempiono un
servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un
atto della pubblica Amministrazione.
Cessazione della qualità di pubblico
ufficiale (Art. 360 CP)

Quando la legge considera la qualità di pubblico
ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o
di esercente un servizio di pubblica necessità,
come elemento costitutivo o come circostanza
aggravante di un reato, la cessazione di tale
qualità, nel momento in cui il reato é commesso,
non esclude la esistenza di questo né la
circostanza aggravante, se il fatto si riferisce
all’ufficio o al servizio esercitato.
Pubblico ufficiale


Il pubblico ufficiale è, per il diritto italiano, colui
che esercita una pubblica funzione legislativa,
giurisdizionale o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione
amministrativa disciplinata da norme di diritto
pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata
dalla formazione e dalla manifestazione della
volontà della pubblica amministrazione e dal suo
svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e
certificativi
Pubblico ufficiale



Le “pre-leggi” prevedono che coloro che sono estranei alla
p.a. e sono incaricati in via eccezionale di svolgere una
pubblica funzione sono tenuti a prestare giuramento nelle
forme previste dall'art.5 L.23 dicembre 1946 n.478
Lo status di pubblico ufficiale è stato tradizionalmente
legato al ruolo formale ricoperto da una persona all’interno
dell’amministrazione pubblica.
Dopo la Legge 86/1990 la qualifica si attribuisce sulla base
della funzione ricoperta ("È ormai irrilevante la qualifica
formale della persona all’interno dell’amministrazione",
Cass. Pen. Sez. VI, 85/172198).
Pubblico ufficiale


Un rapporto di subordinazione o di dipendenza con l’Ente
pubblico non è condicio sine qua non per l'attribuzione
dello status di pubblico ufficiale (Cass. Pen., sez. II,
90/186992).
La L. 181/1992 ha ulteriormente definito il concetto di
pubblico ufficiale nell'ambito amministrativo introducendo
al secondo comma dell'art.357 c.p. la seguente definizione:
“agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa
disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti
autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla
manifestazione della volontà della pubblica
amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri
autoritativi o certificativi.”
Pubblico ufficiale


È pubblico ufficiale anche chi concorre in modo
sussidiario o accessorio all’attuazione dei fini della
pubblica amministrazione, con azioni che non possano
essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche (Cass.
Pen., Sez. VI, 85/172191).
La qualifica va riconosciuta a chi, anche se privato
cittadino, può esercitare poteri autoritativi, deliberativi o
certificativi, considerati anche disgiuntamente tra loro
(Cas. Sez. Un. Pen. N. 92/191171), ma "occorre sempre
verificare se l’attività è disciplinata da norme di diritto
pubblico" (Cass. Pen., Sez. VI, 99/213910) (ad es. i
componenti del Seggio elettorale).
Pubblico ufficiale


L’esercizio di fatto delle pubbliche funzioni (senza che
cioè ci sia stata una investitura formale a mezzo del
giuramento perchè non previsto espressamente da una
norma di legge), …..è sufficiente a che si riconosca lo
status di pubblico ufficiale quando ci si trovi nelle
condizioni stabilite dall'art.357 codice penale o dagli
artt.2699 e 2700 codice civile [funzioni amministrative], a
patto che non si commetta il reato di usurpazione di
pubbliche funzioni(Cass. Pen. V sez., 84/163468).
In questo caso la linea di demarcazione tra la liceità e
l'illiceità della funzione è molto sottile.
Pubblico ufficiale



La figura di pubblico ufficiale si distingue, non senza
confusioni, da quella di incaricato di pubblico servizio.
L'attribuzione della qualità di P.U. non è correlata a
quella di Agente di Pubblica Sicurezza e/o di Polizia
Giudiziaria, che sono figure giuridiche a se stanti che
trovano la loro base giuridica di formazione in quella di
pubblico ufficiale.
Le funzioni giudiziaria e legislativa sono tali in quanto
pubbliche funzioni. Diverso sarà per la funzione
amministrativa della quale il legislatore ha indicato le
condizioni che saranno indicative di volta in volta per
l'assunzione della qualità di pubblico ufficiale a colui che
espleta una semplice attività amministrativa materiale.
Pubblico ufficiale



Non bisogna equivocare le attribuzioni di poteri con
funzioni di ricerca di illeciti amministrativi
espressamente demandate dalle leggi.
L'articolo 13 della legge n. 689/81 definisce la potestà di
coloro [non riconoscendo nessuna pubblica funzione] che
sono incaricati di accertare violazioni specificatamente loro
demandate dalle leggi.
Il pubblico Ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio sono
obbligati a riferire i reati dei quali sono venuti a
conoscenza a nel corso o a seguito del loro servizio.
Pubblico ufficiale



Il fatto reato deve essere annotato nelle forme di legge e
consegnato all'ufficiale di polizia giudiziaria che provvede
ad inoltrarlo al pubblico ministero, con gli atti delle attività
d'indagine avviate dopo la denuncia del pubblico Ufficiale
o l'incaricato di pubblico servizio.
Il pubblico Ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio non
possono adempiere agli atti di polizia giudiziaria.
I pubblici ufficiali sono soggetti ad una disciplina peculiare
sotto il profilo penale, derivante dal loro status. Essi
soltanto possono pertanto rendersi colpevoli di delitti tipici
contro la pubblica amministrazione.
Incaricato di pubblico servizio


Per incaricato di pubblico servizio si intende chi, pur non
essendo propriamente un pubblico ufficiale (funzioni
certificative, autorizzative, deliberative), svolge
comunque un servizio di pubblica utilità presso
organismi pubblici in genere.
Definizione (codice penale):

« …. coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un
pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi
un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica
funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri
tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di
semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera
meramente materiale. »
Incaricato di pubblico servizio

Con il DLvo 8 aprile 2008 (Modifiche al testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza all'art. 138, punto 3)
 “ Salvo quanto diversamente previsto, le guardie
particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di
custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui
sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un
pubblico servizio. ”

Gli incaricati di un pubblico servizio soggiacciono
agli obblighi di legge a carico del pubblico
ufficiale pur non avendo appieno i poteri di
quest'ultimo.
Incaricato di pubblico servizio

L'incaricato di pubblico servizio, al pari del pubblico
ufficiale, è tutelato dalle norme del codice penale:

« Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o ad un
incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un
atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio
o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque
anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è
commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a
compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire,
comunque, su di essa. »
« Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico
ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre
compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti,
gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni. »

Polizia giudiziaria


Nel diritto italiano, per Polizia giudiziaria
s'intende quella funzione dello Stato volta ad
assicurare le condizioni per l'esercizio dell'azione
penale.
La PG ha carattere di ausiliarità e collateralità con
l'attività giudiziaria ed in particolare con
quell’attività che attiene all'esercizio dell'azione
penale, cioè alla realizzazione della pretesa
punitiva dello Stato.
Polizia giudiziaria


La Polizia giudiziaria ha natura e finalità
repressive anziché preventive, dal momento che
interviene quando si è già verificata una violazione
della legge penale che l'attività di controllo
amministrativo ordinario non ha potuto evitare.
L'attività di Polizia giudiziaria deve essere
esercitata fin dalla ricezione di una notizia relativa
alla commissione di un reato (notitia criminis) e
deve attivarsi anche prima di ricevere ordini
dall'ufficio del Pubblico Ministero.
Polizia giudiziaria – art 55 CPP

Funzioni della polizia giudiziaria.



La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa,
prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati
a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere
gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e
raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione
della legge penale .
Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata
dall'autorità giudiziaria.
Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli
ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.
Polizia giudiziaria – art 56 CPP

Servizi e sezioni di polizia giudiziaria.
 Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte
alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità
giudiziaria:



dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge;
dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso
ogni procura della Repubblica e composte con
personale dei servizi di polizia giudiziaria;
dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria
appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo
di compiere indagini a seguito di una notizia di
reato.
Polizia giudiziaria – art 57 CPP
Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono
ufficiali di polizia giudiziaria:



i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri
appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale
qualità;
gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri,
della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo
forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette
forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive
amministrazioni riconosce tale qualità;
il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della
polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o
della guardia di finanza.
Polizia giudiziaria – art 57 CPP
Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (segue).


Sono agenti di polizia giudiziaria:

il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce
tale qualità;

i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia,
le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di
appartenenza, le guardie delle province e dei comuni
quando sono in servizio.
Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei
limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive
attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti
attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55.
Polizia giudiziaria – art 58 CPP
Disponibilità della polizia giudiziaria



Ogni procura della Repubblica dispone della
rispettiva sezione; la procura generale presso la
corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite
nel distretto.
Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del
distretto sono svolte dalla sezione istituita presso
la corrispondente procura della Repubblica.
L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del
personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e
può altresì avvalersi di ogni servizio o altro
organo di polizia giudiziaria.
Polizia giudiziaria – art 59 CPP
Subordinazione della polizia giudiziaria



Le sezioni di polizia giudiziaria dipendono dai
magistrati che dirigono gli uffici presso i quali
sono istituite.
L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria
è responsabile verso il procuratore della
Repubblica presso il tribunale dove ha sede il
servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da
lui stesso e dal personale dipendente.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono
tenuti a eseguire i compiti a essi affidati inerenti
alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1.
Compiti della Polizia giudiziaria


Prendere notizia dei reati (deve ricercare le
informazioni, non solo attingendole da fonte
esterna ma anche di propria iniziativa ed in via del
tutto autonoma ed indipendentemente dalla
volontà delle eventuali parti lese o soggetti in
qualche modo interessati in via diretta o mediata).
Fino a quando il Pubblico Ministero non assume la
direzione delle indagini, la Polizia giudiziaria deve
continuare la propria attività col solo obbligo di
mantenere informato il magistrato.
Compiti della Polizia giudiziaria



Impedire che i reati vengano portati a conseguenze
ulteriori (deve evitare la messa in atto o interrompere la
prosecuzione dell'evento lesivo). Se il reato è già stato
consumato deve tentare di ripristinare lo “status quo ante”
a favore della parte lesa)
ricercare gli autori dei reati (di propria iniziativa o su
ordine del Pubblico Ministero)
assicurare le fonti di prova (la P.G. deve individuare ed
assicurare le fonti di prova mediante la raccolta di
sommarie informazioni, perquisizioni, accertamenti urgenti
sui luoghi, sulle cose e sulle persone, sequestri, rilievi
fotografici, ...).
Atti d'iniziativa della Polizia giudiziaria

La Polizia Giudiziaria deve:







riferire la notizia di reato, per iscritto, al Pubblico Ministero;
identificare la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini
e di altre persone coinvolte
raccogliere spontanee dichiarazioni dalla persona nei cui confronti
vengono svolte le indagini
assumere a sommarie informazioni le persone che possono riferire
notizie utili ai fini delle indagini
procedere, in flagranza di reato, alla perquisizione della persona e
dei locali alla ricerca di cose o tracce pertinenti il reato;
eseguire accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone,
anche prima dell'intervento del Pubblico Ministero nell'ipotesi che
vi sia pericolo che le cose, le tracce ed i luoghi si alterino o si
disperdano.
Alla p.g. è vietato fare ispezioni sulla persona.
Ufficiale / Agente di PG

L’agente di polizia giudiziaria ha poteri più limitati:





non può fare la comunicazione notizia di reato di cui
all'art.347 c.p.p.,
non può assumere a verbale l'indagato di reato di cui
all'art.352 c.p.p.,
non può procedere alla perquisizione e sequestro art.352 e 354
c.p.p.. a meno che non si ravvisi una potenziale alterazione,
modifica o dispersione delle prove in base all'art.113
disposizioni di attuazione del c.p.p..
non può procedere alla rubricazione delle norme violate nella
comunicazione della notizia di reato per l'iscrizione al registro
meccanografico della Procura della Repubblica.
il pubblico ministero non può delegare all'agente di polizia
giudiziaria il compimento di alcun atto .
Es. Ufficiali di polizia giudiziaria
Sono Ufficiali di Polizia Giudiziaria:





i Dirigenti, i Commissari, gli Ispettori, i Sovrintendenti della Polizia di
Stato;
gli Ufficiali Superiori e Inferiori, gli Ispettori ed i Sovrintendenti
dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia
Penitenziaria, del Corpo Forestale dello Stato;
i Dirigenti, Direttori, Ispettori, Capi Reparto e Capi Squadra del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco;
i laureati in Tecniche della Prevenzione negli Ambienti e Luoghi di
Lavoro presso le Facoltà di Medicina e Chirurgia.
il Sindaco dei comuni dove non abbia sede un ufficio della Polizia di
Stato, un comando dell'Arma dei Carabinieri o della Guardia di
Finanza;
Es. Agenti di polizia giudiziaria

Sono agenti di polizia giudiziaria:
 gli agenti della Polizia di Stato ai quali
l'ordinamento dell'amministrazione della
pubblica sicurezza riconosce tale qualità;
 i Carabinieri, i Finanzieri, gli agenti di
Polizia penitenziaria, i Vigili Del Fuoco
permanenti e volontari, gli agenti del
Corpo Forestale dello Stato.
Es. Ufficiali di polizia giudiziaria con
competenze limitate

Sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del
servizio cui sono destinate e secondo le rispettive
attribuzioni e competenze (poiché esercitano le funzioni
previste dall'articolo 55 del c.p.p.):









gli ispettori del lavoro;
gli ufficiali sanitari;
i tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di vita e di lavoro;
il personale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera;
il personale dell'Agenzia delle Dogane e dell'Agenzia delle Entrate.
i verificatori di pesi e di misure;
i funzionari e gli agenti del ministero dell'industria.
gli addetti al coordinamento e controllo polizia municipale e della
polizia provinciale art.5 co.1 lett.a) L.07 marzo 1986 n.65 (circolare
Ministero dell'Interno n.3/87 del 02 marzo 1987)
i funzionari dei ruoli tecnico-operativi, i capi reparto ed i capi squadra
del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco;
Es. Agenti di polizia giudiziaria con
competenze limitate
le guardie giurate volontarie nominate da
leggi regionali;
 i vigili della polizia municipale e della
polizia provinciale art.5 co.1 lett.a) L.07
marzo 1986 n.65 (circolare Ministero
dell'Interno n.3/87 del 02 marzo 1987);
 i vigili del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.

Chi fa i controlli?

I controlli finalizzati al contrasto delle frodi alimentari ed a
garantire la sicurezza alimentare possono essere svolti:
 dagli organi di polizia amministrativa (Polizia Annonaria
dei Comuni, Organi Ispettivi delle Direzioni Generali della Sanità
delle Regioni e della A.S.L., Ispettorato Controllo Qualità alimenti
del Ministero delle Politiche agricole, Alimentari e Forestali,
Organi ispettivi del Ministero della Salute);

Dagli organi di polizia giudiziaria (Polizia Locale dei
Comuni e delle Province, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di
Finanza, Corpo Forestale dello Stato e delle Regioni a Statuto
Speciale, Corpo delle Capitanerie di Porto della Marina Militare)

Tuttavia, sono istituzionalmente attribuiti agli Enti che sono
in possesso di competenze tecniche specialistiche e di
particolari qualifiche giuridiche.
L’ispettore sanitario

E’ una qualifica introdotta con legge n. 283/1962
modificata e integrata dalla legge n. 441/1963, cui
la norma, oltre alla possibilità di accedere
d'iniziativa nelle industrie alimentari, attribuisce il
potere di effettuare, in totale e completa
autonomia:
 il sequestro sanitario, che assume carattere di
immediatezza;
 il campionamento di farmaci, presidi sanitari,
alimenti e bevande.
L’ispettore sanitario

La qualifica di ispettore sanitario è attribuita ai seguenti
soggetti:
 personale del Ministero della Salute appartenente a:







Istituto Superiore di Sanità;
P.I.F. - Posti di Ispezione di Frontiera;
U.V.A.C. - Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari;
U.S.M.A.F. - Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera;
personale ispettivo delle Direzioni Sanità delle Regioni
e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
personale ispettivo delle A.S.L.;
ufficiali di p.g. dei N.A.S.
Personale senza qualifica di ispettore sanitario


Il personale degli organi di polizia giudiziaria ed
amministrativa sprovvisto della qualifica di "ispettore
sanitario“ può accedere d'iniziativa nelle industrie
alimentari solo se autorizzato dall'A.G. e non può
eseguire campionamenti o sequestri sanitari.
in alternativa al sequestro sanitario e qualora ne
sussistano i presupposti, questi organi di polizia
possono procedere:


al sequestro giudiziario, disciplinato dalle norme del
c.p.p. o al sequestro amministrativo;
al campionamento, qualora disposto dall'A.G.
Regolamento (CE) N. 882/2004 del 29
aprile 2004 - definizioni


«autorità competente»: l’autorità centrale di uno
Stato membro competente per l’organizzazione di
controlli ufficiali o qualsiasi altra autorità cui è
conferita tale competenza o anche, secondo i casi,
l’autorità omologa di un paese terzo;
«organismo di controllo»: un terzo indipendente
cui l’autorità competente ha delegato certi compiti
di controllo;
Regolamento (CE) N. 882/2004 del 29
aprile 2004 - definizioni


«controllo ufficiale»: qualsiasi forma di controllo
eseguita dall’autorità competente o dalla Comunità
per la verifica della conformità alla normativa in
materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali;
«verifica»: il controllo, mediante esame e
considerazione di prove obiettive, volto a stabilire
se siano stati soddisfatti requisiti specifici;
Regolamento (CE) N. 882/2004 del 29
aprile 2004 – art.3

I controlli ufficiali sono eseguiti in qualsiasi fase della
produzione, della trasformazione e della distribuzione dei
mangimi o degli alimenti e degli animali e dei prodotti di
origine animale.

In ciò rientrano i controlli sulle aziende del settore dei
mangimi e degli alimenti, sull’uso dei mangimi e degli
alimenti, sul magazzinaggio dei mangimi e degli alimenti,
su qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o
operazione, compreso il trasporto, relativi ai mangimi o
agli alimenti e sugli animali vivi, richiesti per raggiungere
gli obiettivi del presente regolamento.
Regolamento (CE) N. 882/2004 del 29
aprile 2004 – art.4
Le autorità competenti assicurano:




efficacia e appropriatezza dei controlli ufficiali in tutte le
fasi della produzione, trasformazione e distribuzione;
assenza di conflitti di interesse nel personale che effettua i
controlli ufficiali;
Disponibilità ed accessibilità di laboratori per le analisi,
dotati di personale sufficiente, qualificato ed esperto;
strutture e attrezzature appropriate rivolte ad assicurare che
il personale possa eseguire i controlli ufficiali in modo
efficace ed efficiente;
Regolamento (CE) N. 882/2004 del 29
aprile 2004 – art.4 (segue)
Le autorità competenti assicurano:



l’autonomia dell’iniziativa ed il potere necessario per
adottare le misure previste dal regolamento;
piani di emergenza credibili ed immediatamente attuabuili
Il libero accesso alle industrie alimentari con obbligo per
gli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti di
sottoporsi ad ogni ispezione effettuata a norma del presente
regolamento e di coadiuvare il personale dell’autorità
competente nell’assolvimento dei suoi compiti.
Regolamento (CE) N. 882/2004 del 29
aprile 2004 – art.4 (segue)

Se i controlli ufficiali sono affidati ad un’altra autorità o ad
altre autorità che non siano l’autorità centrale competente
(es. regioni o ASL), si deve assicurare un coordinamento
efficace ed efficiente tra tutte le autorità competenti
interessate, anche, ove opportuno, in materia di protezione
dell’ambiente e della salute.

Le autorità competenti assicurano l’imparzialità, la qualità
e la coerenza dei controlli ufficiali a tutti i livelli. I criteri
finora elencati devono essere pienamente rispettati da ogni
autorità a cui è stata conferita la competenza di effettuare i
controlli ufficiali.
Regolamento (CE) N. 882/2004 del 29
aprile 2004 – art.5

L’autorità competente può delegare compiti specifici
riguardanti i controlli ufficiali a uno o più organismi di
controllo ma non può delegare le azioni relative alla
gestione delle non conformità alla normativa previste
dall’art. 54.

In questi casi è l’autorità competente che deve intervenire
per assicurare che l’operatore ponga rimedio alla
situazione.

Le autorità competenti che delegano compiti specifici ad
organismi di controllo organizzano audit o ispezioni di
questi ultimi a seconda delle necessità.
Personale che esegue controlli ufficiali

L’autorità competente assicura che il personale
addetto ai controlli ufficiali:
 sia adeguatamente formato per espletare i
propri compiti con competenza e svolgere i
controlli ufficiali in modo coerente;
 si mantenga aggiornato nella sua sfera di
competenze e riceva, se del caso, un’ulteriore
formazione su base regolare;
 abbia la capacità di praticare la cooperazione
multidisciplinare.
Obblighi

Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di
un pubblico servizio (Art. 331 c.p.p.)



Salvo quanto stabilito dall’art. 347, i pubblici ufficiali e gli
incaricati di un pubblico servizio che nell’esercizio o a causa
delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un
reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per
iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla
quale il reato è attribuito.
La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al
pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.
Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il
medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere
un unico atto. (…omissis…).
Omissioni

Omessa denuncia di reato da parte del Pubblico
Ufficiale (Art. 361 c.p.)



Il Pubblico Ufficiale (357), il quale omette o ritarda di
denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra
Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato
di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue
funzioni, è punito con la multa da L. 60.000 a 1 milione.
La pena è della reclusione fino a un anno, se il
colpevole è un ufficiale o un agente di polizia
giudiziaria (57 c.p.p. ), che ha avuto comunque notizia
di un reato del quale doveva fare rapporto (347 c.p.p. ).
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta
di delitto punibile a querela della persona offesa.
Omissioni

Omessa denuncia di reato da parte dell’incaricato di
un pubblico servizio (Art. 362 c.p.)


“L'Incaricato di un Pubblico Servizio (358), che omette o
ritarda di denunciare ….un reato del quale abbia avuto
notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con
la multa fino a L. 200.000.
Tale disposizione non si applica se si tratta di un reato
punibile a querela della persona offesa né si applica ai
responsabili delle comunità terapeutiche socioriabilitative per fatti commessi da persone
tossicodipendenti affidate per l'esecuzione del
programma definito da un servizio pubblico.
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