Ateneo Pontificio Regina Apostolorum a.a. 2006 - 2007 DIRITTI UMANI E BIOETICA Prof. CARLO CASINI (lezione del 6-3-07) RIASSUNTO DELLE SCORSE LEZIONI (20-2-07 e 27-2-07) La svolta dalle tragiche conseguenze La sorprendente contraddizione La negazione del diritto alla vita nei momenti più emblematici dell’esistenza, quali sono il nascere e il morire Le nobili proclamazioni e la loro tragica negazione La minaccia frontale ai diritti dell’uomo A) IL CONCETTO DI DIRITTO • DIRITTO SOGGETTIVO • DIRITTO OGGETTIVO Facultas agendi Norma agendi LE PARTI DEL DIRITTO POSITIVO • IL DIRITTO COSTITUZIONALE E LA COSTITUZIONE • IL DIRITTO PENALE • IL DIRITTO INTERNAZIONALE Il DIRITTO INTERNAZIONALE è l’ordinamento della comunità degli Stati. La comunità internazionale è costituita da Stati sovrani e indipendenti che si pongono in una posizione di uguaglianza reciproca. 1) 2) Della Comunità internazionale fanno parte anche soggetti che non sono Stati La disciplina riguarda non solo le materie ESTERNE agli Stati, ma anche gli “AFFARI INTERNI”. Il diritto internazionale moderno regola anche rapporti interindividuali DIRITTO INTERNAZIONALE E DIRITTO COMPARATO DIRITTO INTERNAZIONALE PUBBLICO E PRIVATO I SOGGETTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI 1) A livello mondiale: • l’ONU 2) A livello Europeo: • Il Consiglio d’Europa • L’Unione Europea (pp. 51 – 64) L’O.N.U. • LA STORIA • GLI ORGANI PRINCIPALI • LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO E LA MODERNA IDEA DEI DIRITTI UMANI LA DUDU e la MODERNA IDEA DEI DIRITTI UMANI • I PRECEDENTI • LA GENESI CULTURALE • LE NOVITA’ DELL’IDEA MODERNA • LA PORTATA • I DIRITTI DI RILEVANZA BIOETICA NELLA DUDU • Il BIODIRITTO “ANTE LITTERAM” • LA NECESSITÀ DI PORTARE A COMPIMENTO LA MODERNA IDEA DEI DIRITTI UMANI • LA QUESTIONE ANTROPOLOGICA • LA RIFLESSIONE SULLA DIGNITÀ UMANA: GLI “SGUARDI” • LE IMPLICAZIONI E I COROLLARI CHE NE DERIVANO DALLO “SGUARDO DELLA MENTE” CONTINUAZIONE ORGANISMI INTERNAZIONALI (lezione odierna: 6-3-2007) L’UNIONE EUROPEA L'Unione europea (UE) è una famiglia di Paesi europei democratici che si sono impegnati a lavorare insieme per la pace e la prosperità. Non è né uno Stato che si propone di sostituire gli Stati esistenti, né è una semplice Organizzazione per la cooperazione internazionale. I suoi Stati membri hanno creato una serie di istituzioni comuni a cui delegano una parte della loro sovranità in modo che le decisioni su questioni specifiche di interesse comune possano essere prese democraticamente a livello europeo. LA STORIA • Storicamente, le radici dell’UE risalgono alla seconda guerra mondiale. L’Unione europea viene posta in essere allo scopo di mettere fine alle guerre frequenti e sanguinose tra paesi vicini, culminate nella seconda guerra mondiale. • L’idea dell’integrazione europea è nata per evitare per massacri e distruzioni. Subito dopo la fine della guerra, l’Europa è divisa in due blocchi, occidentale e orientale. Inizia così la guerra fredda, che durerà quarant’anni. • Le nazioni dell’Europa occidentale creano il Consiglio d’Europa nel 1949: è un primo passo verso la cooperazione fra Stati, ma sei Paesi vogliono fare di più. LE “TAPPE” • 19 settembre 1946 Winston Churchill lancia un appello a favore di "una sorta di Stati Uniti d'Europa" in un discorso pronunciato all'Università di Zurigo. • 9 maggio 1950 il ministro degli Esteri francese Robert Schuman propose l'integrazione delle industrie del carbone e dell'acciaio dell'Europa occidentale. • 18 aprile 1951 Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi firmano a Parigi il Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) che entra in vigore il 23 luglio 1952 • 27 maggio 1952 I "Sei" firmano a Parigi il Trattato istitutivo della Comunità Europea di Difesa (CED). • 8 maggio 1956 Paul-Henri Spaak, ministro belga degli affari esteri, presenta ai suoi colleghi della CECA una relazione sui progetti di trattati per la creazione della CEE e dell'Euratom. • 29 maggio 1956 • La relazione Spaak viene approvata. In una riunione a Venezia i ministri degli affari esteri decidono l'avvio di negoziati intergovernativi per concludere due trattati che istituiscano la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica. • 26 giugno 1956 • Si aprono a Bruxelles (Belgio) le trattative per la redazione degli atti istitutivi della CEE e dell'Euratom. • 25 marzo 1957 I “Sei” firmano a Roma i trattati che istituiscono la Comunità economica europea (CEE) e la Comunità europea per l'energia atomica (Euratom). I “TRATTATI DI ROMA” entrano in vigore il 1º gennaio 1958 • Il “TRATTATO DI FUSIONE” firmato a Bruxelles l’8 aprile 1965 ed entrato in vigore il 1º luglio 1967, ha istituito una Commissione unica e un Consiglio unico delle allora tre Comunità europee. • L’ “ATTO UNICO EUROPEO” (AUE), firmato a Lussemburgo e all’Aia, entrato in vigore il 1º luglio 1987, ha disposto gli adattamenti richiesti per completare il mercato interno. • Il “TRATTATO SULL’UNIONE EUROPEA” firmato a MAASTRICHT il 7 febbraio 1992, è entrato in vigore il 1º novembre 1993. Con il trattato di Maastricht la "Comunità europea“ diviene“Unione europea" Ha inoltre introdotto nuove forme di cooperazione tra i governi degli Stati membri, ad esempio in materia di moneta unica, politica estera di sicurezza, giustizia e affari interni. • 26 marzo 1995 L’ “ACCORDO DI SCHENGEN” entra in vigore in sette paesi: Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. Viaggiatori di qualsiasi nazionalità possono spostarsi in questi paesi senza esibire il passaporto alle frontiere. Da allora, altri paesi sono entrati a far parte dello spazio Schengen, in cui ci si muove liberamente senza obbligo del passaporto. • Il “TRATTATO DI AMSTERDAM”, firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1º maggio 1999, che si fonda sui risultati raggiunti dal “Trattato di Maastricht” e definisce i piani di riforma delle istituzioni europee in modo da conferire maggiore risonanza all’Europa a livello mondiale • 1º gennaio 1999 Viene introdotto l’euro in 11 paesi (ai quali si aggiungerà la Grecia nel 2001) esclusivamente per le transazioni commerciali e finanziarie. Successivamente saranno introdotte anche le banconote e le monete. • Il “TRATTATO DI NIZZA” firmato il 26 febbraio 2001 ed entrato in vigore il 1º febbraio 2003, si è occupato fondamentalmente delle riforme istituzionali necessarie per garantire il buon funzionamento delle istituzioni una volta effettuato l’allargamento per diventare l’Unione a 25. Il trattato di Nizza, il precedente trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea sono stati unificati in una versione consolidata. • 1º gennaio 2002 Arrivano le banconote e le monete in euro • 29 ottobre 2004 • I 25 paesi dell’UE firmano un “TRATTATO CHE ISTITUISCE UNA COSTITUZIONE PER L’EUROPA” che mira a sostituire con un testo unico tutti i trattati esistenti, L’obiettivo è di semplificare il processo democratico decisionale e la gestione in un’Unione di 25 e più paesi. La Costituzione è stata adottata dai capi di Stato e di Governo al Consiglio europeo di Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004 e quindi firmata a Roma il 29 ottobre 2004. Adesso essa necessita della ratifica di ciascuno Stato membro ratifica di ciascuno conformemente alle rispettive disposizioni costituzionali (ossia con procedura parlamentare e/o referendum). Viene inoltre istituita la figura del ministro degli Affari esteri dell’Unione europea. Prima di entrare in vigore, il trattato deve essere ratificato da tutti i 25 paesi. (Costituzione europea - II Parte) • Dignità umana (art. 1) • Diritto alla vita (art. 2) • Diritto all’integrità della persona (art. 3) Nell’ambito della biologia e della medicina devono essere particolarmente rispettati: – 1) il consenso libero e informato, – 2) il divieto di pratiche eugenetiche, – 3) divieto di lucro sul corpo umano o sue parti, – 4) divieto di clonazione riproduttiva di esseri umani. • • • • • • • • • famiglia (artt. II-69 e II-93) libertà di coscienza (art. II-70) libertà della scienza (art. II- 73) diritti del minore (art. II – 84) diritti degli anziani (art. II – 85) diritti dei disabili (art. II – 86) sicurezza e dell’assistenza sociale (art. II-94) protezione della salute (art. II – 97) ambiente (art. II – 97) VII Programma Quadro di attività comunitarie di ricerca (2007-2013) (50,524 miliardi di euro) Cooperazione (promuoverà la collaborazione tra l’industria e la ricerca accademica in tutta Europa per conseguire la leadership nei settori chiave della tecnologia. È suddiviso nei seguenti temi prioritari: Salute, Prodotti alimentari, agricoltura e biotecnologie; Tecnologie dell'informazione e della comunicazione; Nanoscienze e nanotecnologie; Energia, Ambiente, Trasporti, Scienze socioeconomiche, Sicurezza e spazio) Idee, Persone, Capacità Stati membri dell'Unione Europea Austria Belgio Bulgaria Cipro Danimarca Estonia Finlandia Francia Germania Grecia Irlanda Italia Lettonia Lituania Lussemburgo Malta Paesi Bassi Polonia Portogallo Regno Unito Repubblica ceca Romania Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Ungheria Paesi candidati • Croazia ex Repubblica iugoslava di Macedonia Turchia Altri paesi europei • Albania Andorra Bielorussia Bosnia Erzegovina Islanda Liechtenstein Moldavia Monaco • Montenegro Norvegia Russia San Marino Serbia Svizzera Ucraina Vaticano CONDIZIONI DI ADESIONE • ogni paese che rispetti i principi di libertà, democrazia, DIRITTI DELL’UOMO, le libertà fondamentali e lo stato di diritto, può candidarsi al fine di divenire membro dell'Unione. Al momento dell’adesione, i nuovi membri devono avere: • istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo stato di diritto, i DIRITTI DELL'UOMO, il rispetto delle minoranze e la loro protezione; • un’economia di mercato funzionante e la capacità di operare in presenza delle forze di mercato e della concorrenza dell’Unione; • la capacità di far fronte agli obblighi derivanti dall’adesione, segnatamente contribuendo a perseguire gli obiettivi dell’Unione. • I nuovi membri devono inoltre possedere un’amministrazione pubblica in grado di applicare e gestire efficacemente gli strumenti giuridici comunitari ATTIVITA’ • I cittadini dell'UE possono viaggiare nella maggior parte del suo territorio senza passaporto e senza doversi fermare per controlli alle frontiere. • l’UE è all’avanguardia nelle iniziative mondiali per la tutela dell’ambiente e la promozione di uno sviluppo sostenibile. • programmi dell'UE per proseguire gli studi e la formazione personale in un altro paese europeo. In questo modo i nomi dei programmi UE per gli scambi didattici e le collaborazioni transfrontaliere, come Erasmus, Leonardo, Socrates, sono ormai comunemente noti. • La moneta unica Paesi UE che utilizzano l’euro: Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Finlandia. Paesi UE che non utilizzano l’euro: Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Svezia e Regno Unito. • stimolare l’economia e creare posti di lavoro nelle regioni sfavorite, nonché per azioni di formazione destinate ai lavoratori disoccupati o meno qualificati. • lotta per i diritti umani e uguaglianza che costituiscono parte integrante di tutte le politiche dell’Unione. • combattere il terrorismo internazionale e per evitare la tratta di persone e il traffico di droga a livello transfrontaliero • l’UE sta ora lavorando per diffondere la pace e la stabilità al di fuori dei suoi confini. • Impegno nel campo delle relazioni estere, sugli aiuti umanitari, sugli aiuti ai paesi in via di sviluppo, sulla politica estera comune, sulla sicurezza. STRUTTURA • • • • • • • • • PARLAMENTO EUROPEO CONSIGLIO DELL’UE COMMISSIONE EUROPEA CORTE DI GIUSTIZIA CORTE DEI CONTI COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO COMITATO DELLE REGIONI BANCA CENTRALE EUROPEA BANCA CENTRALE PER GLI INVESTIMENTI PARLAMENTO EUROPEO La voce dei cittadini • eletto ogni cinque anni dai cittadini europei • Hans-Gert Poettering è il presidente del Parlamento europeo • Il compito principale del Parlamento è adottare “leggi europee”. Esso condivide tale responsabilità con il Consiglio dell’Unione europea, mentre le proposte legislative sono formulate dalla Commissione europea. • I membri del Parlamento europeo non siedono in blocchi nazionali, ma si suddividono in sette gruppi politici europei. • Il PE si avvale di Commissioni • Il PE può emanare risoluzioni che non hanno efficacia vincolante, ma sono atti di indirizzo politico-culturale IL PE E LA BIOETICA • Ris. sui problemi etici e giuridici della manipolazione genetica (1989) • Ris. sulla fecondazione artificiale umana “in vivo” e “in vitro” (1989) • Ris. sulla tutela dei diritti umani e la dignità dell’essere umano in relazione alle applicazioni biologiche e mediche (1996) • Ris. sulla clonazione umana (1993, 1997, 1998, 2000) • Direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (6. 7. 1998) • Direttiva sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all’applicazione della buona pratica clinica nell’esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (4. 4. 2001) • Risoluzione diritti sessuali e riproduttivi, 2003 • Risoluzione sul commercio di ovociti umani (10. 03. 2005) Il Consiglio dell'Unione europea: La voce degli Stati membri • in precedenza era chiamato Consiglio dei ministri – condivide con il Parlamento il compito di adottare norme legislative e decisioni politiche. • Il Consiglio è costituito da MINISTRI DEI GOVERNI NAZIONALI DI TUTTI I PAESI COMUNITARI. Alle riunioni partecipano i ministri competenti per gli argomenti discussi: a seconda dei casi, ministri degli Esteri, ministri dell'Economia e delle finanze, ministri dell'Agricoltura, ecc. • Su di esso ricade inoltre la responsabilità principale delle azioni dell'UE nel campo della politica estera e di sicurezza comune, nonché in merito ad alcune questioni di giustizia e libertà. • Ogni paese dispone in Consiglio di un numero di voti che riflette approssimativamente l’entità della rispettiva popolazione, ponderata però a favore dei paesi più piccoli. • La maggior parte delle decisioni viene presa a maggioranza, anche se per questioni sensibili in settori quali la tassazione, la politica di asilo e di immigrazione, o la politica estera e di sicurezza è necessaria l’unanimità. • I presidenti e/o primi ministri degli Stati membri si incontrano nell’ambito del Consiglio europeo fino a quattro volte all'anno. È nel corso di questi “vertici” che vengono fissate le linee generali della politica UE. La Commissione europea: Promuovere l'interesse comune • Rappresenta e difende gli interessi dell’Europa nel suo complesso. • È indipendente dai governi nazionali. • Prepara le proposte per la nuova normativa europea, che presenta quindi al Parlamento europeo e al Consiglio. Gestisce il lavoro quotidiano per l'attuazione delle politiche UE e l'assegnazione dei fondi. • Vigila sul rispetto della legislazione e dei trattati europei. • Può adire la Corte di giustizia contro chi viola le norme. • La Commissione è composta da 25 membri – uno per ciascuno Stato membro – che sono assistiti da circa 24 000 pubblici funzionari, la maggior parte dei quali lavora a Bruxelles. • Il presidente della Commissione è scelto dai governi dell’Unione e approvato dal Parlamento europeo. Gli altri commissari sono nominati dai rispettivi governi nazionali in consultazione con il presidente nominato, e devono essere approvati dal Parlamento. Non rappresentano i governi dei loro paesi di provenienza e ciascuno di essi è responsabile di uno specifico settore UE. • Il presidente e i membri della Commissione sono nominati per un periodo di cinque anni, che coincide con la legislatura del Parlamento europeo. La Corte di giustizia • Ha sede a Strasburgo • E’ composta da un giudice per ogni Stato membro. • Ha il compito di assicurare che il diritto comunitario venga interpretato e applicato nello stesso modo in tutti i paesi UE. IL CONSIGLIO D’EUROPA • Il Consiglio d’Europa, la più vecchia organizzazione politica del continente (Londra, 5 maggio 1949) • è un’organizzazione distinta dall’UE dei "25"; tuttavia, nessun paese ha mai aderito all’Unione senza prima essere membro del Consiglio d’Europa, • ha sede a Strasburgo • raggruppa 46 paesi • ha accordato lo statuto di osservatore ad altri 5 Stati (Santa Sede, Stati Uniti, Canada, Giappone e Messico) • All’indomani della II GM, l’Europa esce dal conflitto stremata, devastata, rovinata. Incoraggiati dagli Stati Uniti, i paesi europei sono decisi a ricostruire le loro economie distrutte, a ritrovare la loro influenza e soprattutto a scongiurare definitivamente una nuova tragedia. FINALITA’ Il Consiglio d’Europa è stato istituito allo scopo di: • TUTELARE I DIRITTI DELL’UOMO e la democrazia parlamentare e garantire il primato del diritto • concludere accordi su scala continentale per armonizzare le pratiche sociali e giuridiche degli Stati membri • favorire la consapevolezza dell’identità europea, basata su valori condivisi, che trascendono le diversità culturali. • Scopo del Cd’E è: “CONSEGUIRE UNA PIU’ STRETTA UNIONE TRA I SUOI MEMBRI PER SALVAGUARDARE E PROMUOVERE GLI IDEALI E I PRINCIPI CHE COSTITUISCONO IL LORO COMUNE PATRIMONIO E DI AVORIRE IL PROGRESSO ECONOMICO E SOCIALE” DA RICORDARE: • 4 novembre 1950 CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI, primo strumento giuridico internazionale a protezione dei diritti dell’uomo ORGANI PRINCIPALI • COMITATO DEI MINISTRI composto dai 46 Ministri degli esteri o dai loro rappresentanti permanenti a Strasburgo e costituisce l’istanza decisionale dell’Organizzazione, • ASSEMBLEA PARLAMENTARE raggruppa 630 membri (315 titolari e 315 supplenti) provenienti dai 46 parlamenti nazionali e dalle delegazioni di invitati speciali dei parlamenti dello Stato candidato. • SEGRETARIATO GENERALE composto da circa 1800 funzionari, sotto la direzione del Segretario Generale, dal settembre 2004 Consiglio d’Europa e Bioetica (Assemblea Parlamentare) – Ris. e Racc. sui diritti dei malati e dei morenti (1976, 1976, 1977) – Racc. sull’ingegneria genetica (1982) – Racc. sull’uso di embrioni e feti umani a fini diagnostici, terapeutici, scientifici, industriali e commerciali (1986) – Racc. sull’uso di embrioni e feti umani nella ricerca scientifica (1989) • Racc. sugli xenotrapianti (1999) • Racc. sui diritti dell’uomo e la dignità dei malati incurabili e dei morenti (1999) • Racc. sulle biotecnologie (2000) segue: Consiglio d’Europa (Comitato dei Ministri) – Racc. sulla ricerca medica sull’essere umano (1990) – Racc. sulla diagnosi e sulla selezione genetica prenatale (1990) – Racc. sulla gestione delle liste di attesa in materia di trapianto di organi (2001) segue: Consiglio d’Europa • Conf. sui diritti dell’uomo (Vienna 1985): Ris. sui diritti dell’uomo e il progresso scientifico nel campo della biologia, della medicina e della biochimica • Conf. dei Ministri europei della Giustizia (Instanbul 1990): Ris. sulla bioetica … segue CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL’UOMO E LA BIOMEDICINA (Oviedo, 4.4.1997) • PROTOCOLLO ADDIZIONALE SUL DIVIETO DI CLONAZIONE DI ESSERI UMANI (12. 1. 1998) [Legge 28. 3. 2001, n. 145] • PROTOCOLLO SUI TRAPIANTI DI ORGANI E TESSUTI DI ORIGINE UMANA (4.12. 2001) • PROTOCOLLO SULLA RICERCA BIOMEDICA (25. 1. 2005) DICHIARAZIONI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI GENERALI SUI DIRITTI UMANI • Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (10. 12. 1948) • Patto sui diritti civili e politici (16. 12. 1966) • Patto sui diritti sociali, economici e culturali (16. 12. 1966) • Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (1948) • Convenzione per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (1965) • Convenzione contro la tortura e altre pene e trattamenti crudeli, disumani o degradanti (1984) CONVENZIONI E DICHIARAZIONI UNIVERSALI E SPECIALI • Dichiarazione sui diritti del fanciullo (20. 11. 1959) • Convenzione sui diritti del fanciullo (20. 11. 1989) • Convenzione sui diritti politici della donna (1952) • Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (1979) • Dichiarazione sui diritti delle persone ritardate mentali (1971) CONVENZIONI E DICHIARAZIONI REGIONALI • Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali (Consiglio d’Europa, 4. 11. 1950) • Convenzione americana dei diritti umani (San Josè de Costa Rica 22. 11. 1969) • Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (Nairobi, 28. 6. 1969) … segue: • Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo dell’Islam (Parigi, 19. 9. 1981) • Carta araba dei diritti dell’uomo (15. 9. 1994) PUNTI DI RILEVANZA BIOETICA NELLE DICHIARAZIONI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI SUI DIRITTI UMANI • I “Preamboli” (dignità inerente alla persona umana) • Diritto alla vita (titolarità di “ognuno”, “ogni individuo”, “ogni persona”, “tutti”) • Pena di morte … segue • sperimentazione sull’uomo • personalità giuridica • famiglia e maternità • servizi e assistenza sanitaria • bambino