Le nuove regole di deducibilità delle spese di
rappresentanza e degli interessi passivi
Vicenza 10 febbraio 2009
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Spese di Rappresentanza
Le spese di rappresentanza sono costi per beni e servizi che l’azienda sostiene e
che regala o fa usufruire gratuitamente a soggetti terzi per migliorare la sua
immagine e per influenzare anche indirettamente future scelte dei suoi clienti.
Spese di pubblicità
Spese di rappresentanza
Portano a conoscenza della generalità dei
consumatori l’offerta dei prodotti.
Creano un’immagine positiva dell’azienda
verso il pubblico.
Stimolano la formazione della domanda.
Aumentano l’immagine dell’azienda, della sua
attività, in termini di organizzazione ed
efficienza.
Reclamizzano e aumentano la domanda
Sono effettuate a titolo gratuito.
Derivano da un contratto a fronte del quale,
in cambio del pagamento, c’è un obbligo di
pubblicizzare o propagandare il prodotto, il
marchio, i servizi o comunque l’attività della
controparte.
Non c’è un corrispettivo o una
controprestazione da parte dei clienti o
destinatari.
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Spese di Rappresentanza
REQUISITI
competenza
certezza
determinabilità
inerenti e congrue all’attività svolta.
(ESATTA IMPUTAZIONE TEMPORALE)
(VERIFICA DELL’ESISTENZA)
(QUANTIFICABILI)
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Spese di Rappresentanza
Deduzione fino al 2007
Quota deducibile 1/3
-da ripartire in quote costanti nell’esercizio e nei quattro successivi
- in pratica era deducibile 1/15 del costo sostenuto per 5 anni.
Per le spese sostenute nel 2007 e negli esercizi antecedenti continuano a essere
dedotte le quote residue fino al 2011.
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Spese di Rappresentanza
Novità della finanziaria 2008 – L. 244 del 24 dicembre 2007
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007
1 deducibili al 100% le spese riferite a beni distribuiti gratuitamente fino a un
valore unitario di 50 euro contro i 25,82 precedenti;
2 previsione di emanazione di un decreto che definisca i requisiti delle spese di
rappresentanza e la loro deducibilità.
Punto 1 Beni di valore <= 50 euro
Nel limite dei 50 euro si considera l’IVA indetraibile
una confezione regalo formata da più beni, si dovrà far riferimento al
valore complessivo del regalo e non a quello dei singoli prodotti
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Spese di Rappresentanza
Il previsto provvediemento
DM. 19.11.2008 pubblicato sulla GU. del n. 11 del 15 gennaio 2009
1.individua quelle spese da considerare di rappresentanza, per le quali la
deducibilità è rapportata a una percentuale sui ricavi;
2.individua le spese non di rappresentanza e quindi integralmente deducibili;
3.previsto il rinvio della deducibilità percentuale delle spese di rappresentanza per
le imprese di nuova costituzione prive di ricavi;
4.introduce obblighi di annotazione a giustificazione delle spese sostenute.
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Spese di Rappresentanza
IVA e spese di rappresentanza
lettera h) dell’art. 19-bis1 DPR. 633 prevede che:
“h) non e’ ammessa in detrazione l’imposta relativa alle spese di rappresentanza,
come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per
l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 25.82 euro;”
Poiché solo a inizio 2009 abbiamo saputo dal DM. quali sono le spese di
rappresentanza sorge il problema della detrazione IVA su quelle spese non
ritenute di rappresentanza ma ora individuate come tali.
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Spese di Rappresentanza
Art. 1 Spese
di rappresentanza
Calssificazione
delle
spese come da DM.
deducibili in % sui ricavi (3)
IVA non detraibile
Art. 5 Spese deducibili integralmente
(non di rappresentanza) (2)
IVA detraibile
Oggetto
Requisiti
a) Spese per
viaggio turistico
Con programmazione e
svolgimento di attività promozionali
di beni e servizi oggetto dell’attività
Beni distribuiti
gratuitamente
di valore unitario fino a 50
euro (1).
b) Per ricorrenze aziendali, feste
nazionali o religiose
Fiere, mostre o esposizioni
in cui sono esposti beni e
servizi oggetto dell’attività
Spese di viaggio, vitto e
alloggio per ospitare clienti
anche potenziali
Visite a sedi e stabilimenti
o unità produttive
Spese di viaggio, vitto e
alloggio per ospitare clienti
anche potenziali.
Fiere e mostre in cui sono
esposti beni e servizi
oggetto dell’attività o
attinenti
Partecipazione
dell’imprenditore
individuale, spese di viaggio
vitto e alloggio
Imprese la cui attività
caratteristica consiste nella
organizzazione di mostre,
fiere, manifestazioni
Spese di viaggio, vitto e
alloggio per ospitare clienti
anche potenziali nell’ambito
di iniziative di promozione
delle manifestazioni
espositive
Spese per feste e
ricevimenti e altri
intrattenimenti
c) Inaugurazione nuova sede, uffici
o stabilimenti dell’impresa
d) In occasione di mostre fiere e
altri eventi in cui sono esposti beni
e servizi prodotti dall’impresa
e1) Altre spese
Per beni distribuiti gratuitamente di
valore unitario oltre 50 euro e per
servizi erogati gratuitamente
e2) Contributi
Per convegni, seminari e simili
Oggetto
Requisiti
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Spese di Rappresentanza
Vincoli
(1) L’IVA sulla cessione gratuita di beni è detraibile se il loro valore unitario non
supera euro 25,82 nel caso di supero di detto valore l’IVA diventa indetraibile, di
conseguenza per rientrare nel limite dei 50 euro, il valore imponibile del bene
dovrà essere pari al 48,08; 45,45 o 41,67 euro a seconda che l’aliquota IVA
applicabile sia rispettivamente del 4%, 10% o 20%.
(2) La deducibilità delle spese non di rappresentanza e' subordinata alla tenuta
di un'apposita documentazione dalla quale risultino anche le generalità dei
soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la
natura dei costi sostenuti.
(3) Le spese di rappresentanza devono in ogni caso essere: - inerenti l’attività; effettivamente sostenute e documentate; - sostenute per finalità promozionali e
di pubbliche relazioni; - effettuate con criteri di ragionevolezza in funzione
dell’obiettivo di creare, anche potenzialmente, benefici economici all’azienda.
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Spese di Rappresentanza
Misura della deducibilità
Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento
in proporzione ai ricavi e proventi derivanti dalla gestione caratteristica
dell’impresa come risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
Aliquota
Da ricavi e altri
proventi
A ricavi e altri
proventi
Limite massimo
1,3%
da zero
a 10.000.000
130.000
0,5%
oltre 10.000.000
fino a 50.000.000
330.000
0,1%
oltre 50.000.000
330.000 + 1.000 ogni milione di
ricavi
Imprese di nuova costituzione, le spese sostenute in periodi anteriori a quello in cui
sono conseguiti i primi ricavi, possono essere riportate a nuovo e dedotte dal reddito
del periodo in cui sono conseguiti i primi ricavi e in quello successivo se e nella
misura in cui le spese di rappresentanza sostenute in tali periodi siano inferiori
all'importo deducibile.
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Spese di Rappresentanza
ulteriori considerazioni
L’eventuale eccedenza del plafond dei ricavi non può essere portato a nuovo negli
esercizi in cui si verificasse una mancanza di capienza.
Dal 2008 ai fini Irap le spese di rappresentanza sono completamente deducibili
per le società di capitali (e per i soggetti Irpef che hanno optato per la stessa
base imponibile): infatti per tali soggetti non assumono più rilevanza i criteri fiscali
ma valgono i dati del conto economico civilistico.
dal 2009 le spese per alberghi e ristoranti, di rappresentanza o meno, sono
sempre deducibili nel limite del 75% del costo sostenuto.
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Spese di Rappresentanza
Alberghi e ristoranti e IVA
decreto-legge n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133
con decorrenza dal 1° settembre 2008 diventa integralmente detraibile l’IVA
relativa alle:
prestazioni alberghiere (alberghi);
somministrazioni di alimenti e bevante (ristoranti).
la detrazione IVA non si applica alle spese per alberghi e ristoranti qualificate
spese di rappresentanza
Caratteristiche spese per ristoranti e
alberghi
Detraibilità IVA
Non inerenti l’attività (amici parenti ecc.)
Non detraibile
Inerenti l’attività
Detraibile al 100%
Sostenute quali spese di rappresentanza
Non detraibile
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Spese di Rappresentanza
Alberghi e ristoranti e reddito
con decorrenza dal 2009, le spese per alberghi e ristoranti sono deducibili nella
misura del 75%
La limitazione non interessa le spese di vitto e alloggio sostenute da dipendenti e
collaboratori
le spese di alberghi e ristoranti che si qualificano come spese di
rappresentanza devono essere raffrontate con le percentuali di deducibilità
di cui al DM. 19.11.2008 nella seguente misura:
100% per il 2008;
75% dall’esercizio 2009.
foglio di calcolo spese di
rappresentanza
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Spese di Rappresentanza
Gestire la deducibilità
Uno Strumento pratico, comodo e veloce per determinare l’esatta deducibilità delle spese di
rappresentanza In modo ordinato, veloce e preciso e senza dimenticanze, Vi proponiamo il
foglio di lavoro che determina la deducibilità delle spese di rappresentanza, in particolare
calcola:
1) I ricavi di riferimento;
2) Gli scaglioni di riferimento;
3) Le spese di rappresentanza sostenute, in due modi alternativi;
4) La quota delle spese di rappresentanza deducibile;
5) L’importo della variazione in aumento riferita alla quota indeducibile;
6) L'eventuale recupero delle spese di rappresentanza sostenute nei primi esercizi senza ricavi.
Gestisce già la deducibilità al 75% prevista dal 2009 per alberghi e ristoranti. Permette infine
l'esatta classificazione delle spese.
Dotazioni richieste: Per utilizzare questo prodotto è necessario possedere Microsoft excel vers.
95-2002 e succ. microsoft word e Acrobat reader.
Inserito nel foglio un DETTAGLIATO COMMENTO MONOGRAFICO, le norme di riferimento e i
provvedimenti che regolano la materia.
Considerato il risparmio di tempo rispetto al calcolo manuale, l’investimento si ripaga già con il
primo utilizzo.
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Interessi passivi
Novità della finanziaria 2008
Per i soggetti Irpef l’art. 61 TUIR. prevede che gli interessi passivi inerenti l'esercizio
d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al seguente rapporto:
ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa + ricavi e
altri proventi che non concorrono a formare il reddito d'impresa in quanto
esclusi
ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi (imp.+esclusi+esenti)
Per i soggetti IRES l’art. 96 TUIR. prevede che:
Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei
beni, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli
interessi attivi e proventi assimilati.
La parte di interessi passivi che eccede quelli attivi è deducibile nel limite del 30%
del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica.
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Interessi passivi
Calcolo del ROL
Sulla base dei dati del c/to economico, il ROL è determinato dalla differenza tra
lettere A) il valore della produzione;
Lettera B) i costi della produzione.
Restano esclusi gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali
(n. 10), lettere a) e b) e i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali.
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Interessi passivi
A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1)ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2)variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
3)variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
4)incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
5)altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Totale A).
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
1)per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
2)per servizi;
3)per godimento di beni di terzi;
4)per il personale:
a.salari e stipendi;
b.oneri sociali;
c.trattamento di fine rapporto;
d.trattamento di quiescenza e simili;
e.altri costi;
5)ammortamenti e svalutazioni:
a.ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b.ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c.altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d.svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
6)variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
7)accantonamenti per rischi;
8)altri accantonamenti;
9)oneri diversi di gestione.
Totale B).
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Interessi passivi
Calcolo ROL
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
+
+ Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali
+
+ ammortamento immobilizzazioni materiali
+
+ Canoni di locazione finanziaria di beni strumentali
+
= Risultato Operativo Lordo ROL (o Ebitda)
C)
= Quota degli interessi passivi deducibile = C) x 30% (*)
Per il 2008 il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di 10.000 euro
Per il 2009 il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di 5.000 euro
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Interessi passivi
Interessi passivi da considerare
Ai fini del calcolo, si considerano gli interessi passivi e gli interessi attivi, gli oneri e i
proventi assimilati, derivanti da:
- contratti di mutuo;
- contratti di locazione finanziaria;
- dall'emissione di obbligazioni e titoli similari;
- da ogni altro rapporto avente causa finanziaria.
Sono esclusi gli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale
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Interessi passivi
Riporto interessi e riporto ROL
Gli interessi passivi indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono deducibili
nei successivi se vi è capienza. (eventuale contabilizzazione delle imposte
anticipate se esiste ragionevole certezza OIC. 25).
La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal 2010, non utilizzata per
la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può
essere portata ad incremento del ROL dei successivi periodi d'imposta.
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Interessi passivi
Calcolo deducibilità
Foglio di lavoro in excel consente di determinare in modo veloce e preciso:
1) il reddito operativo lordo;
2) la quota deducibile degli interessi passivi;
3) il ROL riportabile negli esercizi successivi;
4) la quota di interessi indeducibili da riportare ai successivi periodi;
5) considera la maggiorazione di ROL per il 2008 e 2009;
6) effettua una serie di controlli sulla congruità dei dati.
Inserito nel file il commento dettagliato della normativa.
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Centro Studi Castegnaro
di Roberto Castegnaro
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spese non di rappresentanza