LA CARTELLA CLINICA:
VALORE GIURIDICO E
IMPLICAZIONI MEDICO
LEGALI
La
cartella
clinica
costituisce
una
verbalizzazione, ossia una registrazione delle
notizie riguardanti il soggetto ricoverato il cui
fine ultimo si identifica nella tutela della
salute del pz. Dunque essa rappresenta il
mezzo più fedele in grado di documentare il
decorso clinico di ogni degente, delle decisioni
assunte, degli interventi effettuati e quindi del
comportamento della struttura ospedaliera.
Inoltre essa è la base per la corretta valorizzazione
dell’attività da un punto di vista economico
anche in considerazione dell’introduzione nel
SSN dei Drg.
Essa rappresenta infine un importante veicolo di
comunicazione verso l’esterno (medici di base,
assicurazioni, ASL ecc.) ed uno strumento
scientifico e didattico per lo studio e formazione
professionale oltre che una preziosa fonte
documentale per le ricerche di carattere storico.
Secondo
un
orientamento
giurisprudenziale
ormai
consolidato la cartella clinica
costituisce un atto pubblico
di fede privilegiata con
valore probatorio contrastabile
solo con querela di falso,
anche se le attestazioni della
cartella
clinica,
ancorché
riguardanti fatti avvenuti in
presenza di un pubblico
ufficiale o da lui stesso
compiuti non costituiscono
prova piena a favore di chi le
ha redatte, in base al principio
secondo il quale nessuno può
precostituire prova a favore di
se stesso.
(Corte di Cassazione 27/9/99 n°
10695)
Per l’insieme di questi elementi la cartella clinica riveste un
notevole ruolo documentativo e rispetto alle diverse finalità
possiamo distinguere due definizioni specifiche :
Sanitaria: la c.c. rappresenta una raccolta di notizie riguardanti
il pz nei riferimenti anamnestici, obiettivi, terapeutici e
dietetici, raccolte dai medici curanti e destinate soprattutto
alla diagnosi ed alla cura; subordinatamente allo studio, alla
ricerca scientifica ed all’insegnamento.
Giuridica: la c.c. costituisce un atto pubblico di fede privilegiata
in quanto:
1.
proviene da un pubblico ufficiale o da un dipendente
incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio delle sue
funzioni;
2.
trattasi di documento originale che costituisce la fonte prima
ed autonoma di quanto in essa contenuta;
3.
i fatti e le attestazioni di scienza che in essa figurano hanno
rilevanza giuridica perché produttivi del diritto del pz di
essere assistito e dello Stato di assisterlo.
COMPILAZIONE
La cartella clinica deve contenere tutti gli elementi per una
piena valutazione dell’attività svolta durante il ricovero,
in quanto essa costituisce un atto ufficiale a garantire la
certezza di una serie di vicende.
Alla compilazione della c.c. concorrono quanti, ciascuno per
la parte di propria competenza e funzione, hanno
contatti con il pz.
Una c.c. compilata correttamente deve raccogliere in ordine
cronologico tutti i dati anagrafici, anamenstici, clinici,
diagnostici e terapeutici, tutte le prescrizioni ed ogni
altra notizia ritenuta rilevante per la salute del pz.
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DOCUMENTI ANNESSI ALLA CARTELLA CLINICA
Foglio di accettazione/rapporto P.S.
Copia dei referti inviati all’Autorità Giudiziaria
Copia denuncia di malattia infettiva/notifica infezioni ospedaliere
Scheda di dimissione ospedaliera (SDO)
Certificato di assistenza al parto
La scheda infermieristica
La scheda ostetrica
Il modulo di consenso informato (giuridicamente prescritto in caso di emotrasfusioni
e terapie sperimentali, indispensabile per ogni intervento diagnostico-curativo
invasivo)
Una breve relazione sull’informazione data al pz sulle proposte diagnostiche e
terapeutiche, sulle prospettive, le eventuali alternative, i rischi e i benefici
ragionevolmente attesi. La relazione dovrà essere firmata dal medico che
direttamente ha impartito l’informazione, mentre il pz potrà verbalizzare eventuali
osservazioni
Copia del riscontro diagnostico in caso di decesso del pz
Copia della lettera di dimissione al pz
I referti di tutte le indagini di laboratorio e strumentali
La diaria
Gli esami con i relativi referti effettuati in dimissione protetta ed in
preospedalizzazione
Eventuali comunicazioni al Tribunale dei Minori
La scheda anestesiologica
Eventuali comunicazioni del Giudice di Sorveglianza nel caso di pz provenienti dagli
Istituti carcerari
T.S.O.
Consulenze specialistiche effettuate
Descrizione dell’intervento chirurgico eseguito.
La completezza del documento
deve riguardare ogni sua
parte, senza arbitrarie
omissioni. Infatti nel corso di
indagine in tema di
responsabilità Professionale,
ogni annotazione od
omissione assume
importanza sia come
elemento costitutivo della
colpa, sia nella
formulazione di un giudizio
complessivo sulla qualità
dell’assistenza sanitaria
prestata.
I principali requisiti della c.c. sono rappresentati dalla
VERIDICITA’,
COMPLETEZZA,
PRECISIONE
E
CHIAREZZA.
Per completezza e precisione si intende la effettiva e
completa trascrizione di ciò che si è obbiettivato, in
modo tale da riprodurre la “fotografia dell’evolversi della
malattia”.
Tale completezza richiede che ogni singola annotazione
riportata in cartella sia firmata, rendendo così possibile
l’attribuzione ai singoli operatori intervenuti nell’attività
eseguita.
La Corte di Cassazione sancisce come ogni atto, esperito
sul pz, sia esso diagnostico o terapeutico, debba essere
trascritto nella c.c. contestualmente alla sua esecuzione.
Pertanto la c.c. acquista carattere di definitivo in
relazione ad ogni singola annotazione ed esce
dalla disponibilità del suo autore nel momento
stesso in cui la singola annotazione viene
registrata con la conseguenza ulteriore che,
all’infuori di errori materiali, le modifiche e le
aggiunte integrano un falso punibile, anche se il
soggetto abbia agito per ristabilire la verità,
perché violano le garanzie di certezza accordate
agli atti pubblici.
In sostanza la c.c. è
IMMODIFICABILE e IRRETRATTABILE.
I dati contenuti nelle c.c. non possono essere
cancellati, ma è ammessa
una loro rettifica o
integrazione. In caso di correzioni da eseguire è
necessario circoscrivere l’errore tra due parentesi,
numerarlo e riportare a piè di pagina il numero con
la dicitura “leggasi:” scrivere la correzione
apportata, quindi apporre firma, data e timbro.
“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che
indebitamente rifiuta, omette o ritarda un atto dell’ufficio
o del servizio è punito con la reclusione fino a un anno o
con la multa fino a 2 milioni di lire” (art. 328 c. p.).
In ambito civilistico una irregolare compilazione della
c.c. da cui sia derivato un danno ingiusto si sostanzia
nell’obbligo di risarcimento ai sensi dell’art. 2043 c.c.
(risarcimento per fatto illecito).
La responsabilità penale è sempre personale, mentre
quella civile riguarda non solo il primario (culpa in
vigilando) ma chiunque abbia contribuito alla
compilazione della cartella clinica.
EFFICACIA PROBATORIA DELLA C. C.
In caso di procedimento giudiziario, il giudice deve
ritenere vere le circostanze attestate nell’atto
pubblico (c.c.) e non può basare la propria
decisione su una versione dei fatti in contrasto
con quella documentata nell’atto predetto.
In sede civile, perché tale forma probatoria possa
essere contrastata, occorre che la parte privata
intenti la “querela di falso”, ossia un particolare
procedimento penale al fine di accertare la
falsità del documento.
Secondo una delle poche pronunce in
materia,
quanto
riportato
nelle
certificazioni di ordine sanitario fa fede
fino a querela di falso solo per quello che
“il sanitario, pubblico ufficiale, attesta di
aver compiuto o di essere avvenuto in sua
presenza”, mentre ciò che non attiene ai
fatti (per es. la formulazione di giudizi
diagnostici) non rientra nella tutela
dell’efficacia probatoria dell’atto pubblico.
CONSENSO INFORMATO
Ogni intervento diagnostico e terapeutico invasivo
o rischioso deve essere preceduto dal consenso
del pz.
Il pz deve pertanto esprimere parere favorevole al
trattamento sanitario, senza subire pressioni
esterne da parte dei sanitari o dei familiari. Egli
deve essere adeguatamente informato sulle
modalità di esecuzione, sui benefici, sugli effetti
collaterali
e
sui
rischi
ragionevolmente
prevedibili, oltre che sull’esistenza di valide
alternative terapeutiche.
L’informazione
costituisce
una
parte
essenziale del progetto terapeutico,
dovendo esistere anche a prescindere
dalla finalità di ottenere il consenso.
Nel caso in cui il pz sia incapace di intendere
e di volere, l’espressione del consenso non
è necessaria, purché si tratti di trattamenti
dai quali dipenda la salvaguardia della vita
o che, se rinviati o non eseguiti,
cagionerebbero un danno irreversibile.
Il consenso deve essere dato naturalmente prima
dell’inizio del trattamento terapeutico.
Esso è revocabile in ogni momento (sempre che
il soggetto sia capace di intendere e di volere e,
salvo in tale ipotesi, i casi di stato di necessità,
quando ad es. l’interruzione repentina del
trattamento possa provocare gravissimi rischi
per il pz).
Destinatario del consenso è evidentemente il
medico che effettua la particolare prestazione
che di volta in volta viene programmata.
Si ritiene, tuttavia, che il consenso dato ad un
medico senza particolari limitazioni valga a
rendere lecito l’intervento anche ad un altro
medico, dotato dello stesso grado di capacità o
di specializzazione (non sarebbe cioè “fungibile”
un consenso dato ad uno specialista rispetto
all’opera prestata da un medico generico).
Tuttavia, se il pz specifica che il consenso viene
rilasciato a condizione che il trattamento sia
posto in essere da un determinato medico, esso
varrà esclusivamente per quest’ultimo.
Secondo la recente dottrina, il medico dovrà
illustrare in termini comprensibili:
 La condizione patologica in atto;
 Le scelte programmate tanto ai fini diagnostici
che terapeutici;
 I
rischi connessi all’attuazione dei mezzi
diagnostici-terapeutici prescelti, prospettando
-ove ci fossero- le eventuali alternative possibili;
 I risultati prevedibili di ciascuna scelta;
 Gli effetti collaterali, le menomazioni e le
mutilazioni inevitabili;
 Le percentuali di rischio connesse, in particolare
in relazione alla sopravvivenza.
Particolarmente delicata è poi la questione relativa
alla possibilità che il medico limiti l’informazione
al pz che debba affrontare un intervento
chirurgico particolarmente rischioso ed, al tempo
stesso, imprescindibile.
Affinchè il consenso sia legittimamente prestato
deve essere reso personalmente, deve essere
consapevole e deve contenere precisi
riferimenti al caso di specie, così da non far
incorrere chi lo presta in errori di valutazione.
I prossimi congiunti non possono pertanto prestare
il consenso in luogo dell’interessato, dovendosi
ritenere che, in mancanza della sussistenza di
un pericolo di gravi danni per il pz, sia da
mantenere fermo il principio della prestazione
personale: dovrà così attendersi che quest’ultimo
riacquisti la capacità per prestarlo validamente.
Al contrario, ove si verificassero le condizioni di
pericolo di gravi danni, il medico dovrà
intervenire indipendentemente da quanto
affermino i congiunti.
Se si tratta di minore o interdetto, il consenso
dovrà essere prestato dal legale rappresentante.
Il consenso, inoltre dovrebbe essere sempre
scritto, non in quanto la formulazione orale sia
incompatibile con i principi su esposti, ma
perché in tal modo il sanitario sarebbe in grado
di dimostrare agevolmente la sussistenza del
consenso stesso.
Ne discende l’opportunità e della sua formulazione
scritta e del suo sistematico inserimento nella
cartella clinica.
Spesso,
peraltro, il pz viene
invitato a fornire il proprio
consenso firmando moduli
prestampati che non possono
soddisfare di volta in volta le
specifiche esigenze del caso, e
che spesso, data la loro
incompletezza,
non
contengono
–
come
al
contrario sarebbe auspicabile –
i precisi riferimenti al tipo
d’informazione
e
alle
caretteristiche dell’intervento,
ovvero
riportano
formule
liberatorie di responsabilità nei
confronti dell’ente ospedaliero
prive di fondamento giuridico e
per questo foriere di inutili
incomprensioni.
DISSENSO
In caso di mancato consenso al trattamento terapeutico il
medico si trova di fronte a problemi legati al vuoto
normativo tuttora esistente.
Esistono in proposito due orientamenti dottrinali, una
dicotomia che discende direttamente dalla effettiva
ambiguità della norma costituzionale.
Da un lato, si sostiene che l’ordinamento non possa
consentire comportamenti suicidari; dall’altro, in
riferimento agli artt. 13 e 32 della Costituzione, si
evidenzia come il bene salute abbia una rilevanza
eminentemente personale, tollerando limitazioni nei soli
casi previsti dalla legge in materia ad es. di tutela della
salute pubblica (TSO).
Pertanto, a fronte del valido dissenso di un pz in normale
stato di capacità, il medico dovrebbe astenersi da alcun
intervento.
E’ evidente che una tale problematica sta alla base
dell’attuale dibattito anche in tema di eutanasia.
Pare più che mai opportuno, in presenza degli accennati
divergenti approdi dottrinali i quali pongono a proprio
fondamento le medesime disposizioni costituzionali, che
il legislatore intervenga a disciplinare compiutamente la
materia, anche per limitare l’attuale disorientamento
degli esercenti la professione medica.
Se il medico interviene senza il preventivo consenso, egli è
in ogni caso responsabile di lesioni personali ovvero, in
caso di esito mortale, di omicidio preterintenzionale.
DIRITTO ALL’ANONIMATO
La legge 685/75 prevede che il pz si può avvalere
della facoltà di mantenere l’anonimato. In tale
evenienza andranno riportati nella parte
anagrafica della c.c. solo le iniziali del cognome
e nome, l’anno di nascita e la provincia di
residenza.
Le generalità complete, derivate da un valido
documento d’identità, andranno rilevate a cura
del sanitario, trascritte ed inserite in una busta
sulla quale, dopo la chiusura, verrà apposto il
numero nosologico della cartella. La busta
chiusa verrà infine consegnata al Direttore
Sanitario.
RESPONSABILITA’
Secondo il DPR n. 128 del 27.3.69 il primario (oggi
Direttore di U. O.) è responsabile della regolare
compilazione delle cartelle cliniche, dei registri nosologici
e della loro conservazione, fino alla consegna all’archivio
centrale.
La responsabilità del primario è più propriamente una
corresponsabilità, in quanto l’obbligo giuridico del
primario è quello di vigilare che la compilazione delle
cartelle sia sostanzialmente e formalmente regolare.
Per questo a carico del primario si può ipotizzare una
responsabilità indiretta per culpa in vigilando, con
l’obbligo al risarcimento del danno nel caso in cui
dall’irregolare compilazione della cartella ne siano
derivate delle conseguenze nocive al paziente.
Il DPR n. 225 del 14.3.74 rammenta che è precipuo
compito anche dell’infermiere professionale di
conservare tutta la documentazione clinica sino al
momento della consegna agli archivi centrali, oltre che la
possibilità di annotare sulle schede cliniche gli abituali
rilievi di competenza (temperatura, polso, respiro,
pressione ecc.) al pari di quanto, limitatamente alle
proprie competenze, può fare l’infermiere generico.
CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE
La direzione sanitaria deve essere fornita di un archivio
clinico, e tra i compiti del direttore sanitario vi è anche
quello di vigilare sull’archivio delle cartelle cliniche e di
ogni altra certificazione sanitaria riguardante i malati
assistiti in ospedale.
Va ricordato come in caso di smarrimento o di
distruzione o comunque di cattiva gestione delle cartelle
cliniche, la responsabilità di tali evenienze è imputabile
all’Amministrazione dell’Ospedale in senso civilistico,
mentre
la
persona
fisica
responsabile
direttamente della conservazione può incorrere in
responsabilità di natura penale.
Il Direttore di ogni U. O., individuato dall’Azienda quale
incaricato, può delegare a propri collaboratori (medici o
infermieri) il compito di curare la diligente custodia della
cartella clinica e l’osservanza delle misure minime di
sicurezza stabilite dal D.L. 318/99 (legge sulla privacy).
MATRICE DELLE RESPONSABILITA’
R = responsabile azione
C = collaboratore
A = approvazione
DIRETTORE
SANITARIO ASL
DIRETTORE
SANITARIO P.O.
REVISIONE
PROCEDURA
PREDISPOSIZ
MODELLI
A
R
R
COMPILAZIONE
CARTELLA
ARCHIVIO
REPARTO
MEDICI
UU. OO.
CAPOSALA
UU. OO.
INFERMIERI
UU. OO.
C
C
C
FOTOCOPIA E
RILASCIO
R
UFFICIO ARCH./
RILASCIO
DIRETTORI
UU. OO.
ARCHIVIO
CENTRALE
R
C
R
C
C
C
R
R
Il Direttore dell’Unità Operativa, in riferimento ai pz
ricoverati nel proprio reparto, è responsabile della
regolare compilazione delle cartelle cliniche, dei registri
nosologici e della loro conservazione, fino alla consegna
all’archivio centrale, che deve avvenire generalmente nel
più breve tempo possibile.
Il capo sala è responsabile della conservazione delle
cartelle cliniche fino alla loro consegna all’archivio
centrale.
Il Direttore Sanitario è responsabile della custodia
della documentazione clinica dal momento cui questa
perviene all’archivio centrale.
“deve essere redatta
chiaramente, con puntualità e diligenza, nel
rispetto delle regole della buona pratica clinica e
contenere, oltre ad ogni dato obiettivo relativo
alle condizioni patologiche del pz ed al suo
decorso clinico, le attività diagnosticoterapeutiche praticate” (art. 23 capo IV codice
La
cartella
clinica
di Deontologia Medica)
Inoltre il medico deve, nell’interresse esclusivo
della
persona
assistita,
mettere
la
documentazione clinica in suo possesso a
disposizione della stessa o dei medici e istituzioni
da essa indicati per iscritto (art. 21 capo IV
codice di Deontologia Medica).
NORME DI SICUREZZA E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Al termine della giornata lavorativa ed in caso di assenza
temporanea dal posto di lavoro (pausa pranzo,
riunioni, ecc.) è necessario:
1.
Riporre tutta la documentazione contenente dati
personali negli armadi, nelle cassettiere personali o
negli archivi all’uopo preposti;
2.
Spegnere i terminali, i PC e le stampanti;
3.
Impedire l’accesso a PC e terminali attraverso
l’impiego di password e, ove previsto, dell’apposita
serratura di disattivazione;
4.
Custodire le chiavi delle serrature di disattivazione;
5.
Custodire le chiavi delle serrature dei mobili, uffici e PC
in posizione non evidenti o facilmente identificabili da
estranei
CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE
I coordinatori infermieristici devono istituire un registro
sul quale annotare le cartelle cliniche consegnate
all’archivio centrale con data e firma del ricevente.
Qualora una cartella clinica (o qualsiasi altra
documentazione sanitaria: radiografie, ECG ecc.) sia
smarrita prima della consegna alla Direz. Sanitaria è
fatto obbligo al Responsabile medico dell’U.O. di
effettuare la denuncia di smarrimento presso gli Organi
di Polizia e consegnare copia delle denuncia alla Direz.
Sanitaria.
Il DPR 1409/63 prevede che le cartelle cliniche siano
conservate ILLIMITATAMENTE, per almeno 40 anni in un
archivio corrente e successivamente in una sezione
separata di archivio istituita dalla struttura sanitaria.
La chiusura della cartella deve avvenire al
momento della dimissione della persona.
Il sistema di controlli interni coinvolge il
Direttore di U.O. il cui compito è quello di
verificare la corretta compilazione e tenuta della
cartella clinica sotto ogni profilo; in particolare al
momento della chiusura deve essere fatto un
controllo accurato del suo contenuto.
La Direzione Sanitaria effettua un controllo della
completezza del contenuto minimo standard
della cartella e delle informazioni essenziali
(diagnosi, codici nosologici, firme dei medici)
nonché dei requisiti di compilazione. Dopo tale
controllo la cartella viene controfirmata dal
Direttore Sanitario.
La cartella clinica priva della firma del
Responsabile dell’U.O. costituisce un atto
incompleto.
LETTERA DI DIMISSIONE
La lettera di dimissione ospedaliera rappresenta un
documento sanitario di particolare rilevanza, essa deve
contenere la diagnosi di dimissione e l’elenco di tutte le
più importanti attività cliniche effettuate durante il
ricovero, nonché un resoconto di tutte le operazioni
effettuate.
Al fine di garantire la chiarezza secondo quanto previsto
dagli standard del Min. della Sanità la medesima deve
essere compilata e redatta in forma dattiloscritta e
consegnata al momento della dimissione al pz o al legale
rappresentante, preferibilmente in busta chiusa
indirizzata al medico curante, che deve assumere la
responsabilità della cura. Copia della lettera di dimissione
va allegata alla cartella clinica del paziente.
SEGRETO





C.P. ART. 622 VIOLAZIONE
DEL SEGRETO
PROFESSIONALE
C.P. ART. 326 VIOLAZIONE
DEL SEGRETO D’UFFICIO
GIURAMENTO D’IPPOCRATE
NUOVO CODICE DI
DEONTOLOGIA MEDICA (ART.
9-10-11)
LEGGE 31/12/96 N° 675 SULLA
TUTELA DELLA PRIVACY

LA CARTELLA CLINICA PUO’
ESSERE RILASCIATA:
1) AL DIRETTO INTERRESATO
2) AL TUTORE O A CHI ESERCITA
LA PATRIA POTESTA’ IN CASO DI
MINORE O INCAPACE
3) A PERSONA FORNITA DI
DELEGA (IVI COMPRESO IL
MEDICO CURANTE)

LA CARTELLA CLINICA NON
PUO’ ESSERE RILASCIATA:
1) A TERZI SE NON MUNITI DI
DELEGA (COMPRESI IL CONIUGE
O I PARENTI STRETTI)
2) AL MEDICO CURANTE SENZA
L’AUTORIZZAZIONE DEL
PAZIENTE
4) ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA
3) AI PATRONATI
5) AGLI ENTI PREVIDENZIALI
(INALIL, INPS ecc.)
4) AI MINISTERI E ALL’AUTORITA’
DI P.S. SOLO LE NOTIZIE A
SEGUITO DI PRECISI QUESITI DI
ORDINE SANITARIO
6) AL S.S.N.
7) AGLI EREDI LEGITTIMI CON
RISERVA PER DETERMINATE
NOTIZIE
8) AI MEDICI A SCOPO
SCIENTIFICO-STATISTICO
PURCHE’ SIA MANTENUTO
L’ANONIMATO


L’illegittima divulgazione del contenuto della
cartella clinica può condurre a conseguenze di
ordine penale per la violazione del segreto
professionale o di quello d’ufficio e a censure a
carico del proprio ordine o collegio professionale
per violazione del segreto professionale.
Il paziente ha diritto di avere, ogni volta che lo
desideri, piena visione e copia della cartella
clinica, ma non può farsi consegnare l’originale e
portarselo a casa.
UNA CARTELLA CLINICA SCIATTA,
CARENTE DI DATI,
LACUNOSA,
VANIFICA LA SUA FINALITA’ E OFFRE
UNA
PESSIMA
IMMAGINE
DELLA
STRUTTURA
SANITARIA
DA
CUI
PROVIENE.
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