ASCOM SERVIZI S.R.L. FORMAZIONE
Ruolo Agenti di affari in
mediazione
Guida all’esame di idoneità
Nozioni di legislazione
tributaria e fiscale
Docente: Rag. Nicola D'Orazio
Capitolo 1 - Nozioni generali
1.1 Tributi, individuazione del debitore e della
somma dovuta
1.1.1 Tributi: imposte, tasse e contributi; fonti
normative
1.1.2 Debitore principale, sostituto e
responsabile d'imposta Anagrafe tributaria
Numero di codice fiscale e di partita iv
1.1.3 Dichiarazione tributaria Riscossione
Accertamento Sanzioni tributarie
1.1.4 Contenzioso tributario
1.1.5 Misure sostitutive del contenzioso
tributario
1.1.6 Trasparenza dell'azione amministrativa
Tributi
Prestazioni patrimoniali, aventi il
carattere della obbligatorietà e della
cogenza, imposte coattivamente dallo
Stato o dagli altri enti pubblici ai
singoli soggetti chiamati a concorrere
alle spese pubbliche.
I principi fondamentali
a) principio di legalità (art. 23
Cost.)
b) principio della capacità
contributiva (art. 53 Cost.)
c) principio di uguaglianza dei
cittadini di fronte alla legge
(art. 3 Cost.)
Atti normativi
Costituzione e leggi costituzionali
Legge ed atti aventi forza di legge
Regolamenti
Atti non normativi
Atti emanati dalla Pubblica
Amministrazione nell'esercizio del
potere di propulsione ed indirizzo a questa
spettante e rivolti agli uffici operativi,
affinché questi adottino comportamenti
uniformi nei confronti di determinate
situazioni disciplinate dagli atti normativi
predetti
 circolari,
 risoluzioni,
 note,
 comunicati
A seconda dell'ente impositore


tributi erariali, se dovuti allo Stato;
tributi locali, se dovuti agli enti
locali (Regioni, Province, Comuni,
Camere di Commercio ecc.).
Le 3 categorie di tributi



a) le imposte
b) le tasse,
c) i contributi (o tributi speciali)
Le imposte

prestazioni coattive in base alle quali il soggetto
obbligato (detto anche soggetto passivo) è tenuto
a corrispondere una somma di denaro, secondo
precise modalità, variabili in relazione alla
disciplina dettata per ciascun tributo, senza alcuna
correlazione con le eventuali spese pubbliche
effettuate dallo Stato o dagli altri enti pubblici per
la prestazione di servizi, anche a favore del
contribuente; si dice pure, in tal caso, che,
mediante le imposte, vengono finanziati i servizi
generali resi dallo Stato e dagli altri enti pubblici
alla comunità nazionale nel suo insieme (difesa,
giustizia, infrastrutture ecc.)
Le tasse
prestazioni coattive consistenti nel pagamento di
una somma di denaro, dovute dal soggetto
obbligato quale corrispettivo per la prestazione a
suo favore, da parte dello Stato o dell'ente
pubblico, di un servizio da lui liberamente richiesto
e reso nel suo interesse (es. tasse postali, tasse
scolastiche, ecc.), ovvero per l'esercizio di
un'attività (es. tasse di concessione governativa);
le tasse non devono essere confuse con i canoni
che rappresentano il corrispettivo per l'uso di beni
appartenenti agli enti pubblici; normalmente le
tasse sono fissate per importi inferiori al costo dei
servizi erogati;
i contributi (o tributi speciali)

prestazioni coattive consistenti nell'obbligo, da
parte del soggetto passivo, di corrispondere una
somma di denaro per servizi a lui resi dallo Stato
o dall'ente pubblico, servizi rispondenti, da un
lato, all'interesse della comunità nazionale nel
suo insieme, in quanto diretti ad eliminare o
ridurre rischi collettivi di particolare rilevanza
sociale ed estremamente diffusi (quali, ad
esempio, quelli derivanti dalle conseguenze delle
malattie, della vecchiaia, dell'invalidità, degli
infortuni ecc.), e, dall'altro, all'interesse
individuale del contribuente, in quanto diretto
destinatario dei benefici derivanti dall'erogazione
dei servizi stessi (assistenza sanitaria, previdenza
sociale ecc.); in tal caso, evidentemente, si è in
presenza di un tributo che ha le caratteristiche
sia dell'imposta, sia della tassa.
Categorie di imposte


1) le imposte dirette, che sono quelle
che vengono commisurate al reddito o al
patrimonio del contribuente;
2) le imposte indirette, che sono tutte le
altre imposte, ossia, sostanzialmente,
quelle connesse alla produzione, al
trasferimento o allo scambio di beni e
servizi.
Le imposte dirette, a loro volta,
si suddividono in:



1.1) personali, che sono quelle che si
commisurano al complesso dei redditi (o del
patrimonio) del contribuente, tenendo conto di
tutte le sue condizioni personali e familiari, come
nel caso dell'IRPEF
1.2) reali, che sono quelle che si commisurano
al reddito derivante da un singolo bene o da una
singola fonte di reddito (ad es., reddito derivante
dall'esercizio di un'impresa, come nel caso
dell'IRAP), ovvero ad un singolo componente del
patrimonio, indipendentemente dalle condizioni
personali del contribuente che ne è titolare
(come, per esempio, nel caso dell'ICI).
Le imposte, a seconda della base di
calcolo,
si suddividono in:


imposte sul valore, ossia quelle il cui
imponibile è costituito da un valore
monetario (ad es., imposta sul reddito, sul
patrimonio, sul valore aggiunto IVA, ecc.);
imposte sulla quantità, ossia quelle il
cui imponibile è costituito da una quantità
fisica (Kg, ettolitri, Kwh, ecc.) come nel
caso delle imposte sulla produzione o sul
consumo (cosiddette «accise»).
le imposte, a seconda dei criteri
di calcolo, si suddividono in:

imposte fisse, ossia quelle il cui ammontare é

imposte proporzionali, ossia quelle il cui

imposte progressive, ossia quelle il cui
stabilito in una somma fissa di denaro, univocamente
determinata (come ad. es., in taluni casi dell'imposta di
bollo e dell'imposta di registro);
ammontare è determinato applicando all'imponibile (ad es.
il reddito) un'aliquota percentuale prestabilita, cosicché
all'aumentare dell'imponibile si verifica un aumento, nella
stessa proporzione, dell'imposta dovuta (come ad es., per
l'IRPEG, l'IVA, l'IRAP, ecc.);
ammontare è determinato applicando all’imponibile aliquote
percentuali crescenti al crescere dell'imponibilé stesso, per
cui l'imposta risultante aumenta più che proporzionalmente
all'aumentare dell'imponibile (come ad es., per l'IRPEF).
Debitore principale, sostituto e
responsabile d'imposta




Si chiama soggetto passivo o debitore
principale, colui al quale si riferiscono le
circostanze oggettive (ad es., reddito, esercizio di
attività d'impresa, ecc.) considerate dalla legge
come «presupposto di fatto» per l'applicazione
del tributo
Sostituto d'imposta è, invece, il soggetto
obbligato a pagare il tributo al Fisco al posto del
debitore principale,
Responsabile d'imposta è, per contro, chi è
obbligato a pagare il tributo al Fisco insieme al
debitore principale
condebitore (o coobbligato) in solido
L'Anagrafe tributaria

centro di raccolta, su scala nazionale, di
tutte le informazioni considerate
fiscalmente rilevanti, relative a ciascun
contribuente, per la successiva erogazione
delle stesse, mediante tecnologie
informatiche, agli uffici fiscali preposti agli
accertamenti ed ai controlli relativi
all'applicazione dei tributi, che ritengano di
accedervi o siano tenuti a farlo
nell'esercizio dei loro poteri.
Il numero di codice fiscale

è un insieme di 16 caratteri
alfanumerici (se riferito alle persone
fisiche) o di 11 cifre (se riferito alle
società) attribuito dall'Anagrafe
Tributaria al contribuente fin dalla
nascita (dalla costituzione) e cessa di
avere efficacia con la morte (la
cessazione) della persona fisica
(rispettivamente, della società).
Il numero di Partita IVA
Il numero di partita IVA è pure un
insieme di 11 cifre di cui i soggetti
che esercitano un'attività
professionale o di impresa devono
chiedere l'attribuzione ad un
qualsiasi Ufficio provinciale IVA , a
scelta del contribuente entro 30
giorni dall'inizio dell'attività stessa.
Dichiarazione tributaria
Riscossione
Accertamento
Sanzioni tributarie
Dichiarazione tributaria

Atto redatto sottoscritto dal
contribuente in cui il contribuente
stesso porta la P.A. a conoscenza
delle situazioni di fatto assoggettabili
a tributo (redditi, corrispettivi,
successioni, ecc.) a lui riferibili.
Riscossione

Sulla base dei dati risultanti dalla
dichiarazione, è stabilito, spesso,
l'obbligo, a carico dello stesso
contribuente, di liquidare l'imposta
dovuta e di versarla contestualmente
al Fisco (cosiddetta
«autoliquidazione» ed
«autotassazione»): ciò al fine di
rendere più sicura ed efficiente la
procedura di riscossione dei tributi
Accertamento

Attività della P.A. consistente nel
controllo della posizione fiscale del
contribuente al fine di verificare il
corretto adempimento degli obblighi
tributari
accessi, ispezioni e verifiche

Strumenti utilizzati in sede di
Accertamento per acquisire la
documentazione e gli elementi
necessari alla verifica tributaria
processo verbale
Documento redatto dagli organi
verificatori che descrive
dettagliatamente le operazioni
compiute durante l’esercizio delle
attività di accesso, ispezione e
verifica
Costituisce la base del successivo
avviso di accertamento fiscale
avviso di accertamento
Atto della P.A. adeguatamente
motivato, dal quale devono risultare
comunque gli elementi presi in
considerazione nella fase della
verifica e l'importo delle maggiori
imposte dovute, oltre alle sanzioni
stabilite dalla legge in caso di
violazione di norme tributarie
accertamento parziale

L'Ufficio fiscale, quando è a
conoscenza dell'esistenza di un
reddito non dichiarato, in tutto o in
parte, può anche procedere ad
accertamento parziale, riferito a
detto reddito, senza pregiudizio per
l'ulteriore azione accertatrice.
accertamento analitico

Accertamento effettuato sulla base
delle risultanze contabili
accertamento induttivo

In determinate circostanze il Fisco
può procedere alla determinazione
induttiva dell'imponibile, sulla base di
«presunzioni semplici» ovvero degli
elementi indicati al precedente n. 4
(cosiddetto «accertamento
induttivo»), restando a carico del
contribuente l'onere di dimostrare
l'infondatezza della pretesa
tributaria.
accertamento sintetico

sulla base di elementi e circostanze di
fatto certi, indicativi di capacità
contributiva (valutata tenendo conto del
cosiddetto «redditometro»), il Fisco può
rideterminare il reddito dichiarato nella
misura fiscalmente congrua (cosiddetto
«accertamento sintetico»), restando,
come nel caso precedente, a carico del
contribuente l'onere di dimostrare
l'infondatezza della pretesa del Fisco
«segreto bancario».


a decorrere dall'anno 1992, non
è più operante, nei confronti
dell'Amministrazione finanziaria,
il cosiddetto «segreto bancario».
è stata prevista (e realizzata)
l'istituzione di una anagrafe dei
conti e dei depositi in grado di
fornire celermente alla P.A. le
informazioni bancarie richieste
accertamento catastale

è quello che si applica nella
determinazione del reddito, e
normalmente anche del valore, dei
terreni, dei fabbricati e delle attività
agricole
sanzioni,





possono avere natura diversa secondo la gravità
del fatto commesso dal contribuente.
sanzioni penali (reclusione e/o multa, arresto
e/o ammenda), mentre per i casi meno gravi
sono previste
sanzioni amministrative (pecuniarie e
accessorie) alle quali si aggiungono,
normalmente, le
sanzioni civili, aventi funzione risarcitoria (ad
esempio, interessi di mora).
sanzioni accessorie
Contenzioso tributario

Qualora fra il contribuente ed il Fisco
intervengano controversie circa
l'applicazione dei tributi e delle
eventuali relative sanzioni, sia il
primo che il secondo possono
deferire la questione controversa ad
una giurisdizione avente competenza
speciale in materia di tributi: le
Commissioni Tributarie
Nuovo contenzioso tributario

La materia è stata recentemente
riformata con D.Lgs. 31 dicembre
1992, nn. 545 e 546 e,
successivamente, dal D.L. 25
settembre 1995 n. 403, convertito
dalla legge 23 novembre 1995 n. 495,
in base ai quali, a decorrere dal 1 °
aprile 1996, operano le nuove
Commissioni Tributarie di cui fanno
parte i nuovi giudici tributari.
I gradi di giudizio



Secondo le nuove norme, il giudizio
davanti alle Commissioni Tributarie
prevede due soli gradi:
ricorso alla Commissione
Tributaria Provinciale, in primo
grado, e
ricorso alla Commissione
Tributaria Regionale, in secondo
grado.
Ricorso per cassazione

Contro le decisioni della
Commissione Tributaria
Regionale è consentito, il ricorso
dinanzi alla Corte Suprema di
Cassazione soltanto per
violazione di legge.
Misure sostitutive del
contenzioso tributario




A) Ravvedimento
B) Accertamento con adesione
del contribuente
C) Conciliazione giudiziale
D) Condono fiscale
A) Ravvedimento



Questo istituto si prefigge lo scopo di consentire
al contribuente che abbia commesso errori od
omissioni in materia fiscale e che essendone
venuto a conoscenza, voglia porvi rimedio, di
«ravvedersi» mediante regolarizzazione e/o
pagamento del tributo e della relativa sanzione,
fissata in un importo ridotto rispetto al valore
intero per premiare la collaborazione fattiva del
contribuente con gli Uffici finanziari
Il ravvedimento è possibile a condizione che
la violazione non sia stata ancora constatata
e comunque
non siano iniziati gli accessi, le ispezioni e le
verifiche a carico del contribuente.
sanzione ridotta, applicabile in caso
di ravvedimento




A) Entro 30 giorni: 1 /8 del minimo (3,75%)
B) Dopo 30 giorni se la regolarizzazione avviene entro il
termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui
è stato commesso l'errore o l'omissione, ovvero, quando
non è prevista una dichiarazione periodica, entro 1 anno
dall'omissione o dall'errore; : 1 /5 del minimo (6%)
C) nel caso di errore od omissione formale che
1) non incida sulla determinazione e sul pagamento del
tributo;
2) non arrechi pregiudizio all'attività di controllo del Fisco
nessuna sanzione;
D) nel caso di omissione della presentazione della
dichiarazione, ad 1 / 8 del minimo, se questa viene
presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
Interessi


Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito
contestualmente alla regolarizzazione e al pagamento del
tributo e degli interessi di mora (semprechè questi siano
dovuti), calcolati, con maturazione giorno per giorno, al
tasso legale d'interesse, pari, a decorrere dal 1° gennaio
2001, al 3,5% e, a decorrere dal 1° gennaio 2002, al 3%
(art. 13 D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e D.M. Tesoro 11
dicembre 2000).
N.D.R.: Con il Decreto 1.12.2003 il Ministro
dell’Economia e delle Finanze ha provveduto a ridurre
il tasso di interesse legale dal 3% al 2,5% annuo. La
nuova misura degli interessi legali trova applicazione
a decorrere dall’1.1.2004.
B) Accertamento con adesione
del contribuente

Il «concordato» si perfeziona con la sottoscrizione
dell'atto di adesione, da parte dell'Ufficio fiscale
e del contribuente, e con il pagamento delle
somme dovute per maggiori imposte e sanzioni,
ridotte a 1 /4 del minimo previsto; sulle somme
eventualmente dovute a titolo di contributi
previdenziali ed assistenziali non si applicano
sanzioni ed interessi. Il pagamento deve essere
effettuato entro 20 giorni dalla redazione
dell'atto, ovvero, a richiesta, ratealmente in non
più di 8 (rispettivamente 12) rate trimestrali
(rispettivamente, per importi superiori a €
51.645,69), con maggiorazione degli interessi
legali.
C) Conciliazione giudiziale

In conseguenza della conciliazione giudiziale, che
non interrompe, né estingue le eventuali azioni
penali in corso, il contribuente è obbligato a
provvedere, entro 20 giorni dalla data
dell'udienza che accoglie la conciliazione, al
pagamento del tributo dovuto (ovvero, dalla 1 °
rata, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto
la rateizzazione del debito, che segue le
medesime regole viste nel caso del "concordato"
v. precedente punto B), delle sanzioni
amministrative previste (che si applicano soltanto
nella misura di 1 /3 dell'importo delle sanzioni
irrogate), nonché degli interessi di mora (dovuti
per intero)
D) Condono fiscale: L.289/92 e
L.350/93






Art. 7 – Concordato
Art. 8 – Dichiarazione Integrativa
Art9 – Condono Tombale
Art 9 bis- definizione omessi o
ritardati versamenti
Art.15 – Def. Liti potenziali
Art.16 Def. Liti pendenti
Trasparenza dell'azione
amministrativa


legge 7 agosto 1990, n. 241; D.P.R. 27
giugno 1992, n. 352
si rivolgono, in generale, a tutte le
Pubbliche Amministrazioni nei loro rapporti
con gli utenti cittadini, fissando in
proposito una serie di disposizioni di
principio che, in quanto espressione di
valori protetti dalla Costituzione, possono
essere considerate come «principi
generali dell'ordinamento giuridico»
Trasparenza dell'azione
amministrativa











diritto di accesso ai documenti amministrativi
diritto di interpello
silenzio assenso
funzionario responsabile di un procedimento
amministrativo
diritto di partecipazione al procedimento
amministrativo
diritto di conoscere le motivazioni
Diritto di conoscere le modalità per il ricorso
potere di autotutela accordato all'Amministrazione
diritto di chiedere ed ottenere il risarcimento del
danno procurato dall'Amministrazione al
contribuente
Garante del Contribuente
Statuto dei diritti del contribuente"
Statuto dei diritti del
contribuente"

"Statuto dei diritti del contribuente"
approvato con legge 27 luglio 2000 n. 212 (su G.
U. 31 luglio 2000, n. 177, serie speciale), entrata
in vigore dal 1° agosto 2000, successivamente
modificata parzialmente dal D.Lgs. 26 gennaio
2001 n. 32 (su G. U. 5 marzo 2001, n. 53).
Ai principi contenuti nel predetto "Statuto", validi
nei confronti dell'Amministrazione finanziaria
dello Stato, gli enti locali (Regione, ,Province,
Comuni ecc.) devono uniformare i rispettivi
statuti e regolamenti entro 6 mesi dall'entrata in
vigore della legge sopra richiamata.
Capitolo 1 - Nozioni generali
Abbiamo parlato di:
 1.1 Tributi, individuazione del debitore e della
somma dovuta
1.1.1 Tributi: imposte, tasse e contributi; fonti
normative
1.1.2 Debitore principale, sostituto e responsabile
d'imposta Anagrafe tributaria Numero di codice
fiscale e di partita iva
1.1.3 Dichiarazione tributaria Riscossione
Accertamento Sanzioni tributarie
1.1.4 Contenzioso tributario
1.1.5 Misure sostitutive del contenzioso tributario
1.1.6 Trasparenza dell'azione amministrativa
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