RGANI : Cuore , Reni , Fegato , Polmoni , Pancreas , Intest
TESSUTI : Cornee , Pelle , Ossa , Tendini , cartilagine ,
Valvole Cardiache , Vasi sanguigni.
tempi recenti è stato messo a punto anche il trapianto di art
CHI PUO’ ESSERE DONATORE DI ORGANI ?
Il potenziale DONATORE
è un soggetto nel quale è avvenuta
La
COMPLETA DISTRUZIONE delle CELLULE CEREBRALI
nel quale Sia stata accertata
la
morte encefalica
SECONDO I CRITERI PREVISTI DALLA LEGGE
E NEL QUALE L’ARRIVO DI OSSIGENO AGLI ORGANI
NON VENGA INTERROTTO GRAZIE A MISURE STRUMENTALI
(RESPIRATORE AUTOMATICO)
è uno
stato definitivo ed irreversibile.
questa condizione SI HA quando si interrompe
il flusso del sangue all’encefalo
Per almeno 20 minuti
In seguito a traumi
O ad alcune patologie .
TUTTAVIA
IL CUORE PUO’ CONTINUARE A BATTERE
E GLI ORGANI
A RICEVERE OSSIGENO
GRAZIE A MISURE
FARMACOLOGICHE E STRUMENTALI
Quando è intervenuta la morte encefalica anche il respiro si ferma
a meno che non venga mantenuto artificialmente con
strumentale.
l’aiuto
In tale modo si può continuare a garantire per un certo periodo ( ore o al
massimo
alcuni giorni)
l’ossigenazione degli organi che continuano a
funzionare:
Alcune funzioni devono comunque essere aiutate da un supporto
perciò il cuore puo’ farmacologico
continuare a battere , il sangue
circola
e nonostante ciò tutti gli organi
cominciano a subire un graduale
funzionaleroseo
,
e ildeterioramento
colorito rimane
.
perciò il prelievo di essi
per la donazione
è possibile
solo entro
Si può confondere la
con il
Tutte le CELLULE CEREBRALI SONO MORTE e
NON E’ POSSIBILE RILEVARE PIU ’ ALCUNA ATTIVITA’ V
tramite la ricerca dei RIFLESSI del corpo che dipendono dall’encef
né tramite la registrazione attività elettrica delle cellule cerebrali
(ELETTROENCEFALOGRAMMA PIATTO ) .
Non c’è possibilità di reversibilità di questo stat
NON C’E’ PIU’ VITA NELL’INDIVIDUO.
PUO’ VENIR MANTENUTA LA FUNZIONE DEGLI OR
SOLO CON MISURE ARTIFICIALI.
E’ uno stato di PERDITA DI COSCIENZA di grado variabile nel
quale comunque funzionano le altre attività cerebrali che
sono deputate al MANTENIMENTO DELLA VITA .
Permangono i RIFLESSI CHE ORIGINANO
DALL’ENCEFALO,
L’ATTIVITA’ ELETTRICA CEREBRALE
( che viene registrata dall’elettroencefalogramma),
LA RISPOSTA AGLI STIMOLI DOLORIFICI .
LA PERSONA IN COMA E’ VIVENTE e
si puo’ avere una regressione parziale o totale dal coma
dopo ore, giorni, mesi o addirittura anni.
Quando esiste un possibile stato di MORTE ENCEFALICA
i medici svolgono una serie di ACCERTAMENTI CLINICI e S
che portano a rilevare contemporaneamente :
• LO STATO DI INCOSCIENZA
•L’ASSENZA DI RIFLESSI CHE PARTONO DIRETTAMENTE DALL’ENCEFALO
•L’ASSENZA DI RISPOSTA A STIMOLI DOLORIFICI
•L’ASSENZA DI RESPIRO SPONTANEO
•L’ASSENZA DI QUALUNQUE
ATTIVITA’ ELETTRICA DEL CERVELLO
1 - Il medico rianimatore segnala
il possibile stato di morte encefalica
alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale
nel quale il soggetto è ricoverato
2 - La Direzione Sanitaria ha l’obbligo di convocare
La COMMISSIONE per l’ACCERTAMENTO DI MORTE,
che è composta da tre medici :
un medico legale , un anestesista rianimatore e
un neurologo esperto in elettroencefalografia
3 – Se tutti i componenti della
OMMISSIONE per l’ACCERTAMENTO DI MORTE sono d’accor
sullo stato di MORTE ENCEFALICA inizia il
PERIODO DI OSSERVAZIONE della stessa
che dura da 6 a 24 ore a seconda delle fasce di età
( per i bambini piccoli il periodo è più lungo che per gli adulti)
Durante questo periodo vengono condotti tutti gli accertamenti
necessari e previsti dalla legge
( n.578 del 29/12/93 , DMS n.582 del 22/08/94)
che vengono ripetuti per legge almeno tre volte
La LEGGE vigente definisce che la
morte
si identifica con la cessazione
irreversibile
di tutte le funzioni dell’encefalo .
• Stabilisce PER TUTTI I SOGGETTI e non solo per i
potenziali donatori
i CRITERI PER L’ACCERTAMENTO DELLA MORTE
• Prevede che l’equipe medica incaricata di accertare la morte
deve essere diversa da quelle che si occupano del PRELIEVO e
del TRAPIANTo degli organi per evitare che vi possa essere
un qualunque interesse a dichiarare morto un individuo ancora vivo
• stabilisce che tali criteri debbano essere rilevati
per un periodo non inferiore alle sei ore
•Richiede che il giudizio sulla morte da parte della Commissione sia
unanime
•Contempla pene severe per chi non ottempera a quanto stabilito dalla
Nessuno verrà mai penalizzato o trattato diversamente (ai fini
dell’accertamento della morte encefalica)
per aver scelto di non donare i propri organi
Il più delle volte non si conosce all’inizio dell’accertamento di morte
la posizione del soggetto o dei familiari
nei confronti della donazione d’organi.
Non esiste la possibilità che un diniego in vita non venga rispettato.
Il dichiararsi “ DONATORE” non espone affatto al rischio di essere
dichiarati morti prima del tempo.
In ogni caso , terminato il periodo di osservazione della morte ,
il cadavere verrà portato in obitorio,
o direttamente ,
o , se c’è la volontà di donare gli organi ,
passando prima per la sala operatoria.
No , resteranno solo i segni della sutura chirurgica ,
Analogamente a quello che succede dopo un intervento in vita
Ogni persona può essere un donatore , di organi o solo di tessuti
Anche le persone anziane con più di 80 anni possono donare
alcuni organi se questi funzionano ancora bene.
Lo stato di salute che precedeva la morte
( eventuali malattie che possono mettere in pericolo i riceventi
e la funzionalità degli organi
vengono attentamente valutati dai medici
durante le ore di osservazione ,
prima di procedere alla donazione.
Sono favorevoli alla donazione e al trapianto di organi.
I massimi rappresentanti delle tre grandi religioni monoteiste
(Cristianesimo , Ebraismo; Religione Islamica)
Si sono chiaramente espressi affermando che
l’Amore verso il prossimo
è , per i fedeli, prova d’Amore per il proprio Dio.
No, non è assolutamente possibile .
Gli organi vengono assegnati agli ammalati in lista d’attesa
in base alle condizioni di urgenza ed
alla compatibilità clinica ed immunologica del donatore
con le persone in attesa di trapianto.
Non può essere assolutamente previsto prima che
vengano
svolti degli esami specialistici al donatore quali
saranno le persone trapiantate.
NO . L’organizzazione del prelievo e del trapianto di organi ,
osì come funziona oggi in ITALIA, è dotata di regole condivise e trasparent
coinvolge , per ogni donazione , così tanti professionisti che controllano
e registrano ogni sua fase con il coordinamento di un centro specializzato,
e di ogni organo si conoscono sempre esattamente provenienza e destinazio
Per la nostra legge è illegale comprare o vendere organi umani .
La donazione è sempre gratuita e anonima .
costi del trapianto sono a carico del Servizio Sanitario Nazion
NO , è vietato dalla LEGGE.
LA DONAZIONE DEVE RIMANERE UN ATTO ANONIMO .
Ciò è previsto per evitare qualunque problema di ordine psicologic
sia ai familiari del donatore che ai riceventi degli organi.
L’indicazione al trapianto è l’insufficienza funzionale
irreversibile
un organo vitale
. , epatica o
Nel caso dell’ di
insufficienza
cardiaca
polmonare
il trapianto è l’unica terapia in grado di assicurare
una sopravvivenza che altrimenti non sarebbe possibile.
Nel caso di insufficienza renale , il trapianto cambia
radicalmente
la qualità della vita che in alternativa è possibile solo
Il trapianto non solo permette in molti casi la
sopravvivenza , ma garantisce anche un
notevole miglioramento della qualità di vita.I
pazienti possono riprendere a lavorare , a fare
sport .
Molte donne hanno avuto dei figli .
Ogni trapiantato , tuttavia , deve sottoporsi a
terapia immunosoppressiva per un tempo
indefinito e a controlli periodici.
La normativa sui trapianti è dedicata a 3 diversi aspetti:
1) L’accertamento di morte
2) La formulazione della manifestazione di volontà alla donazione
3) L’organizzazione del sistema trapianti
L’accertamento di morte è regolamentato attraverso la legge 578/93
e DM 582/94 la cui applicazione ha consentito di precisare in
modo chiaro e definitivo le procedure per accertare la morte che ,
in ogni caso , sono state rese obbligatorie indipendentemente
dalla possibilità di effettuare prelievi di organi e tessuti.
La manifestazione di volontà è regolamentata dai primi 5 articoli
della legge 91/99 che prevedono:
• L’informazione dei cittadini sulle tematiche dalla donazione e
del trapianto.
• La manifestazione della volontà in una prima fase attraverso un
meccanismo di consenso o dissenso esplicito ( i cittadini
sono chiamati a esprimere un si o un no, ma in fase transitoria
se il cittadino non si è espresso in vita è prevista la possibilità
che i familiari possano opporsi al prelievo degli organi)
e in una fase successiva attraverso il silenzio-assenso
( si considera donatore chi non ha espresso il proprio no dopo che
tutti i cittadini sono stati singolarmente informati.)
L’organizzazione del sistema trapianti è regolamentata dagli articoli dal 6
fino al 29 della legge 91/99 attraverso :
• Un Centro Nazionale , Centri Interregionali e Centri Regionali che
presiedono l’insieme delle attività e, in particolare , la gestione delle
liste di attesa e l’assegnazione degli organi.
• La definizione di una nuova funzione sanitaria
( il Coordinamento ai prelievi) dedicata all’incremento delle attività di
donazione ed ai rapporti con i familiari dei donatori.
• La verifica dell’idoneità degli organi e dei tessuti prelevati.
• La realizzazione di un sistema informatico nazionale dedicato a tutte
le attività collegate con il trapianto.
• La definizione di regole e di metodologie condivise ed attuate
da tutto il sistema trapianti in modo chiaro e trasparente.
1. Attraverso la registrazione della dichiarazione di volontà
(positiva o negativa) che può essere effettuata presso le USL o
POSSIBILMENTE
presso i medici di famiglia. Al momento della consegna della
COSI’
Dichiarazione deve essere rilasciato dal medico o dall’impiegato
della USL un documento attestante la ricevuta della stessa che è
bene tenere con se . In un secondo tempo , quando la dichiarazione
verrà registrata nel Sistema Informativo Trapianti arriverà la
conferma per posta della avvenuta registrazione .Da quel momento
in poi , nel caso si verificasse la possibilità della donazione degli
organi previo accertamento della morte ai sensi della legge n.578
del 29/12/93 e del Decreto Minist. N.582 del 22/08/94 , i medici
rianimatori potranno verificare la dichiarazione del soggetto e
procedere secondo la sua volontà.
E’ PREVISTO CHE UN CITTADINO POSSA CAMBIARE LA SUA OPINIONE E REGISTRARE
UNA NUOVA DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ IN OGNI MOMENTO DELLA SUA VITA
ANCHE :
2. Attraverso la dichiarazione scritta ( un qualunque foglio che
porti : Nome , Cognome , dati anagrafici , manifestazione della
propria volontà , data e firma ) che va portata con se insieme ai
documenti personali.
E’ sempre bene parlare della propria volontà con i familiari .
Ci sarà sempre da parte dei medici un colloquio con loro prima
dell’eventuale donazione ,
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MORTE ENCEFALICA