RGANI : Cuore , Reni , Fegato , Polmoni , Pancreas , Intest TESSUTI : Cornee , Pelle , Ossa , Tendini , cartilagine , Valvole Cardiache , Vasi sanguigni. tempi recenti è stato messo a punto anche il trapianto di art CHI PUO’ ESSERE DONATORE DI ORGANI ? Il potenziale DONATORE è un soggetto nel quale è avvenuta La COMPLETA DISTRUZIONE delle CELLULE CEREBRALI nel quale Sia stata accertata la morte encefalica SECONDO I CRITERI PREVISTI DALLA LEGGE E NEL QUALE L’ARRIVO DI OSSIGENO AGLI ORGANI NON VENGA INTERROTTO GRAZIE A MISURE STRUMENTALI (RESPIRATORE AUTOMATICO) è uno stato definitivo ed irreversibile. questa condizione SI HA quando si interrompe il flusso del sangue all’encefalo Per almeno 20 minuti In seguito a traumi O ad alcune patologie . TUTTAVIA IL CUORE PUO’ CONTINUARE A BATTERE E GLI ORGANI A RICEVERE OSSIGENO GRAZIE A MISURE FARMACOLOGICHE E STRUMENTALI Quando è intervenuta la morte encefalica anche il respiro si ferma a meno che non venga mantenuto artificialmente con strumentale. l’aiuto In tale modo si può continuare a garantire per un certo periodo ( ore o al massimo alcuni giorni) l’ossigenazione degli organi che continuano a funzionare: Alcune funzioni devono comunque essere aiutate da un supporto perciò il cuore puo’ farmacologico continuare a battere , il sangue circola e nonostante ciò tutti gli organi cominciano a subire un graduale funzionaleroseo , e ildeterioramento colorito rimane . perciò il prelievo di essi per la donazione è possibile solo entro Si può confondere la con il Tutte le CELLULE CEREBRALI SONO MORTE e NON E’ POSSIBILE RILEVARE PIU ’ ALCUNA ATTIVITA’ V tramite la ricerca dei RIFLESSI del corpo che dipendono dall’encef né tramite la registrazione attività elettrica delle cellule cerebrali (ELETTROENCEFALOGRAMMA PIATTO ) . Non c’è possibilità di reversibilità di questo stat NON C’E’ PIU’ VITA NELL’INDIVIDUO. PUO’ VENIR MANTENUTA LA FUNZIONE DEGLI OR SOLO CON MISURE ARTIFICIALI. E’ uno stato di PERDITA DI COSCIENZA di grado variabile nel quale comunque funzionano le altre attività cerebrali che sono deputate al MANTENIMENTO DELLA VITA . Permangono i RIFLESSI CHE ORIGINANO DALL’ENCEFALO, L’ATTIVITA’ ELETTRICA CEREBRALE ( che viene registrata dall’elettroencefalogramma), LA RISPOSTA AGLI STIMOLI DOLORIFICI . LA PERSONA IN COMA E’ VIVENTE e si puo’ avere una regressione parziale o totale dal coma dopo ore, giorni, mesi o addirittura anni. Quando esiste un possibile stato di MORTE ENCEFALICA i medici svolgono una serie di ACCERTAMENTI CLINICI e S che portano a rilevare contemporaneamente : • LO STATO DI INCOSCIENZA •L’ASSENZA DI RIFLESSI CHE PARTONO DIRETTAMENTE DALL’ENCEFALO •L’ASSENZA DI RISPOSTA A STIMOLI DOLORIFICI •L’ASSENZA DI RESPIRO SPONTANEO •L’ASSENZA DI QUALUNQUE ATTIVITA’ ELETTRICA DEL CERVELLO 1 - Il medico rianimatore segnala il possibile stato di morte encefalica alla Direzione Sanitaria dell’Ospedale nel quale il soggetto è ricoverato 2 - La Direzione Sanitaria ha l’obbligo di convocare La COMMISSIONE per l’ACCERTAMENTO DI MORTE, che è composta da tre medici : un medico legale , un anestesista rianimatore e un neurologo esperto in elettroencefalografia 3 – Se tutti i componenti della OMMISSIONE per l’ACCERTAMENTO DI MORTE sono d’accor sullo stato di MORTE ENCEFALICA inizia il PERIODO DI OSSERVAZIONE della stessa che dura da 6 a 24 ore a seconda delle fasce di età ( per i bambini piccoli il periodo è più lungo che per gli adulti) Durante questo periodo vengono condotti tutti gli accertamenti necessari e previsti dalla legge ( n.578 del 29/12/93 , DMS n.582 del 22/08/94) che vengono ripetuti per legge almeno tre volte La LEGGE vigente definisce che la morte si identifica con la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo . • Stabilisce PER TUTTI I SOGGETTI e non solo per i potenziali donatori i CRITERI PER L’ACCERTAMENTO DELLA MORTE • Prevede che l’equipe medica incaricata di accertare la morte deve essere diversa da quelle che si occupano del PRELIEVO e del TRAPIANTo degli organi per evitare che vi possa essere un qualunque interesse a dichiarare morto un individuo ancora vivo • stabilisce che tali criteri debbano essere rilevati per un periodo non inferiore alle sei ore •Richiede che il giudizio sulla morte da parte della Commissione sia unanime •Contempla pene severe per chi non ottempera a quanto stabilito dalla Nessuno verrà mai penalizzato o trattato diversamente (ai fini dell’accertamento della morte encefalica) per aver scelto di non donare i propri organi Il più delle volte non si conosce all’inizio dell’accertamento di morte la posizione del soggetto o dei familiari nei confronti della donazione d’organi. Non esiste la possibilità che un diniego in vita non venga rispettato. Il dichiararsi “ DONATORE” non espone affatto al rischio di essere dichiarati morti prima del tempo. In ogni caso , terminato il periodo di osservazione della morte , il cadavere verrà portato in obitorio, o direttamente , o , se c’è la volontà di donare gli organi , passando prima per la sala operatoria. No , resteranno solo i segni della sutura chirurgica , Analogamente a quello che succede dopo un intervento in vita Ogni persona può essere un donatore , di organi o solo di tessuti Anche le persone anziane con più di 80 anni possono donare alcuni organi se questi funzionano ancora bene. Lo stato di salute che precedeva la morte ( eventuali malattie che possono mettere in pericolo i riceventi e la funzionalità degli organi vengono attentamente valutati dai medici durante le ore di osservazione , prima di procedere alla donazione. Sono favorevoli alla donazione e al trapianto di organi. I massimi rappresentanti delle tre grandi religioni monoteiste (Cristianesimo , Ebraismo; Religione Islamica) Si sono chiaramente espressi affermando che l’Amore verso il prossimo è , per i fedeli, prova d’Amore per il proprio Dio. No, non è assolutamente possibile . Gli organi vengono assegnati agli ammalati in lista d’attesa in base alle condizioni di urgenza ed alla compatibilità clinica ed immunologica del donatore con le persone in attesa di trapianto. Non può essere assolutamente previsto prima che vengano svolti degli esami specialistici al donatore quali saranno le persone trapiantate. NO . L’organizzazione del prelievo e del trapianto di organi , osì come funziona oggi in ITALIA, è dotata di regole condivise e trasparent coinvolge , per ogni donazione , così tanti professionisti che controllano e registrano ogni sua fase con il coordinamento di un centro specializzato, e di ogni organo si conoscono sempre esattamente provenienza e destinazio Per la nostra legge è illegale comprare o vendere organi umani . La donazione è sempre gratuita e anonima . costi del trapianto sono a carico del Servizio Sanitario Nazion NO , è vietato dalla LEGGE. LA DONAZIONE DEVE RIMANERE UN ATTO ANONIMO . Ciò è previsto per evitare qualunque problema di ordine psicologic sia ai familiari del donatore che ai riceventi degli organi. L’indicazione al trapianto è l’insufficienza funzionale irreversibile un organo vitale . , epatica o Nel caso dell’ di insufficienza cardiaca polmonare il trapianto è l’unica terapia in grado di assicurare una sopravvivenza che altrimenti non sarebbe possibile. Nel caso di insufficienza renale , il trapianto cambia radicalmente la qualità della vita che in alternativa è possibile solo Il trapianto non solo permette in molti casi la sopravvivenza , ma garantisce anche un notevole miglioramento della qualità di vita.I pazienti possono riprendere a lavorare , a fare sport . Molte donne hanno avuto dei figli . Ogni trapiantato , tuttavia , deve sottoporsi a terapia immunosoppressiva per un tempo indefinito e a controlli periodici. La normativa sui trapianti è dedicata a 3 diversi aspetti: 1) L’accertamento di morte 2) La formulazione della manifestazione di volontà alla donazione 3) L’organizzazione del sistema trapianti L’accertamento di morte è regolamentato attraverso la legge 578/93 e DM 582/94 la cui applicazione ha consentito di precisare in modo chiaro e definitivo le procedure per accertare la morte che , in ogni caso , sono state rese obbligatorie indipendentemente dalla possibilità di effettuare prelievi di organi e tessuti. La manifestazione di volontà è regolamentata dai primi 5 articoli della legge 91/99 che prevedono: • L’informazione dei cittadini sulle tematiche dalla donazione e del trapianto. • La manifestazione della volontà in una prima fase attraverso un meccanismo di consenso o dissenso esplicito ( i cittadini sono chiamati a esprimere un si o un no, ma in fase transitoria se il cittadino non si è espresso in vita è prevista la possibilità che i familiari possano opporsi al prelievo degli organi) e in una fase successiva attraverso il silenzio-assenso ( si considera donatore chi non ha espresso il proprio no dopo che tutti i cittadini sono stati singolarmente informati.) L’organizzazione del sistema trapianti è regolamentata dagli articoli dal 6 fino al 29 della legge 91/99 attraverso : • Un Centro Nazionale , Centri Interregionali e Centri Regionali che presiedono l’insieme delle attività e, in particolare , la gestione delle liste di attesa e l’assegnazione degli organi. • La definizione di una nuova funzione sanitaria ( il Coordinamento ai prelievi) dedicata all’incremento delle attività di donazione ed ai rapporti con i familiari dei donatori. • La verifica dell’idoneità degli organi e dei tessuti prelevati. • La realizzazione di un sistema informatico nazionale dedicato a tutte le attività collegate con il trapianto. • La definizione di regole e di metodologie condivise ed attuate da tutto il sistema trapianti in modo chiaro e trasparente. 1. Attraverso la registrazione della dichiarazione di volontà (positiva o negativa) che può essere effettuata presso le USL o POSSIBILMENTE presso i medici di famiglia. Al momento della consegna della COSI’ Dichiarazione deve essere rilasciato dal medico o dall’impiegato della USL un documento attestante la ricevuta della stessa che è bene tenere con se . In un secondo tempo , quando la dichiarazione verrà registrata nel Sistema Informativo Trapianti arriverà la conferma per posta della avvenuta registrazione .Da quel momento in poi , nel caso si verificasse la possibilità della donazione degli organi previo accertamento della morte ai sensi della legge n.578 del 29/12/93 e del Decreto Minist. N.582 del 22/08/94 , i medici rianimatori potranno verificare la dichiarazione del soggetto e procedere secondo la sua volontà. E’ PREVISTO CHE UN CITTADINO POSSA CAMBIARE LA SUA OPINIONE E REGISTRARE UNA NUOVA DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ IN OGNI MOMENTO DELLA SUA VITA ANCHE : 2. Attraverso la dichiarazione scritta ( un qualunque foglio che porti : Nome , Cognome , dati anagrafici , manifestazione della propria volontà , data e firma ) che va portata con se insieme ai documenti personali. E’ sempre bene parlare della propria volontà con i familiari . Ci sarà sempre da parte dei medici un colloquio con loro prima dell’eventuale donazione ,