TOSCANA
Fondo per il perseguimento
di politiche attive
a sostegno del reddito
e dell’occupazione
per il personale
del Gruppo FS
In relazione:
• alla vigente normativa in tema di licenziamenti collettivi
• all’evoluzione della disciplina della previdenza obbligatoria e degli
ammortizzatori sociali
• al trasferimento all’INPS del Fondo Speciale di previdenza
obbligatoria per il personale del Gruppo FS
Si è intervenuti su:
• Collocazione istituzionale del Fondo
• Prestazioni
• Procedure
Collocazione Istituzionale
A seguito del mutato contesto di riferimento, in conformità
con quanto previsto dall’art.2, comma 28 della legge
662\1996 il Fondo dovrà essere trasferito presso l’INPS.
Il nuovo, accordo integra e modifica l’attuale Fondo
Istituito con l’accordo del 21.05.1998 ai sensi dell’art.59 ,
comma 6, della legge 447/1997, per tener conto del
mutato contesto di riferimento.
Il Fondo attualmente ha a disposizione circa 125 milioni di
euro, utilizzabili però esclusivamente per le prestazioni
ordinarie (e non per l’accompagnamento a pensione).
I tempi per la attivazione saranno orientativamente di
qualche mese dalla data della stipula del nuovo accordo.
Finalità del Fondo
Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei
lavoratori delle Società del Gruppo FS cui si applica il CCNL
delle Attività ferroviarie 16.4.2003 e il Contratto aziendale
16.4.2003 e relativi accordi complementari (FS, RFI,
Trenitalia, Ferservizi e Italferr), che nell'ambito e in
connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di
crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione aziendale o di
riduzione o trasformazione di attività o di lavoro:
a) favoriscano il mutamento e l’adeguamento delle
professionalità;
b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e
dell'occupazione.
Finanziamento del Fondo
Per le prestazioni ordinarie (di cui all’articolo 6, lettere a, b):
- Contributo ordinario annuo dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore
di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione
imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a
tempo indeterminato esclusi i dirigenti.
- Contributo aggiuntivo, a totale carico del datore di lavoro, pari all’importo
della contribuzione previdenziale correlata (compresa la quota a carico del
lavoratore)
Per le prestazioni straordinarie (di cui all'articolo 6, lettera c):
- Contributo straordinario, a totale carico del datore di lavoro, il cui
ammontare è pari all’importo lordo degli assegni straordinari da erogare ai
lavoratori interessati
- Contributo aggiuntivo, a totale carico del datore di lavoro, pari all’importo
della contribuzione previdenziale correlata (compresa la quota a carico del
lavoratore)
Comitato Amministratore
Sarà composto da 12 componenti di cui 6 di indicazione sindacale
e 6 di indicazione aziendale, più il rappresentante del collegio
sindacale dell’Inps o un suo delegato con voto consultivo.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2\3.
Ha compiti di vigilanza, delibera gli interventi a sostegno del
reddito, dirime i ricorsi, assolve tutti i compiti demandati dalle leggi,
regolamenti accordi o dal Ccnl
Prestazioni del Fondo
Ordinarie
Straordinarie
Per il finanziamento della retribuzione
dei lavoratori nei periodi in cui gli
stessi, per il superamento o per il
contenimento delle situazioni
concordate di eccedenza di
personale, siano interessati:
 da programmi formativi nel quadro di
processi di riconversione e/o
riqualificazione professionale;
 da riduzioni dell'orario di lavoro/
part-time.
Per l’accompagnamento alla
pensione (cioè fino alla prima
“finestra” utile per ottenerne
l’erogazione) dei lavoratori risultati
eccedentari nel quadro di processi
concordati di riduzione del personale,
attraverso:
 l'erogazione di un assegno mensile
per il sostegno al reddito, di importo
pari alla pensione che verrà maturata
al momento dell’uscita dal Fondo
per un periodo massimo di 18
mesi.
Per un periodo massimo di 48
mesi
In entrambi i casi, per i periodi di permanenza nel Fondo, viene versata a
totale carico dell’azienda (compresa, quindi, la quota a carico del lavoratore)
la contribuzione previdenziale “correlata” (vedi slide successiva)
Prestazioni ordinarie
Articolo 9 comma 6
Nei
casi
di
riconversione
e/o
riqualificazione professionale, il fondo
paga un assegno ordinario di importo pari al
100% della retribuzione lorda percepita dagli
interessati, ridotto dell'eventuale concorso
degli appositi fondi nazionali o comunitari.
La retribuzione mensile lorda dell'interessato,
utile per la determinazione dell'assegno
ordinario è così calcolata:
a. si somma la retribuzione lorda percepita dagli
interessati nei 12 mesi precedenti quello nel
quale si avvia la procedura sindacale per la
collocazione nel Fondo (vedi art. 9, comma 11
e Accordo di procedura),
b. si detraggono, dalla somma di cui alla lettera
a., le somme percepite nei 12 mesi a titolo di:
- compenso per lavoro straordinario,
- trasferta ai sensi dell’art. 72, punto 1 del
CCNL del 16.4.2003,
- Premio di risultato,
- indennità di trasferimento,
- erogazioni una tantum a qualsiasi titolo;
c. l’importo b. viene diviso per 12.
Articolo 9 comma 7
Nei casi di riduzione dell'orario di
lavoro/part-time il Fondo eroga ai
lavoratori interessati un assegno
ordinario per il sostegno del reddito,
ridotto
dell'eventuale
importo
riconosciuto dagli appositi strumenti di
sostegno previsti dalla legislazione
vigente e percepiti dai lavoratori, nei
casi di situazioni di ristrutturazioni,
riorganizzazioni
o
riconversioni
aziendali.
In questo caso l'assegno ordinario è
calcolato nella misura del 70% della
retribuzione lorda mensile che sarebbe
spettata al lavoratore per le prestazioni
non rese.
Semplificando
Se il lavoratore è in riconversione o riqualificazione professionale percepisce il 100%
della retribuzione media mensile lorda calcolata sui 12 mesi precedenti.
Se è in part-time\riduzione di orario, percepirà la somma dei seguenti due importi:
- dalle Ferrovie, la paga corrispondente alla prestazione effettivamente resa;
- dal Fondo, un assegno ordinario pari al 70% della retribuzione media mensile lorda
calcolata sui 12 mesi precedenti, rapportato alla percentuale di prestazione non resa.
La contribuzione previdenziale “correlata” per la parte delle retribuzioni a carico del fondo
è a totale carico della Ferrovia, per cui il lavoratore non pagherà, su tali retribuzioni, il
contributo del 9,19% per la pensione.
Il lavoratore matura il TFR anche nel periodo di permanenza nel Fondo: per la quota a
carico del Fondo, la retribuzione di riferimento è quella media dell’anno precedente (vedi
slide n. 7).
Esempio di part-time al 50%
in un mese il dipendente lavora 18 ore a settimana (o 11 giorni sui 22 lavorabili), per cui
percepirà:
- da Ferrovie, per la prestazione effettivamente resa, il 50% della retribuzione lorda
mensile
spettante a chi lavora a tempo pieno;
- dal Fondo, il 50% del 70% (che è pari al 35%) della retribuzione media mensile lorda
calcolata
sui 12 mesi precedenti.
Complessivamente il lavoratore percepirà, per tutto il periodo in cui rimane nel fondo,
l’85% di quella che sarebbe stata la sua paga intera se lavorasse a tempo pieno.
Il valore reale, però, che intasca il lavoratore, per effetto dei contributi per la pensione
pagati per intero dall’azienda, è circa l’88% della paga normale.
In Più
Nel caso in cui durante il periodo di
permanenza nel Fondo intervengano
accordi
contrattuali
che
prevedano
incrementi delle voci fisse e continuative
della retribuzione, la misura dell’assegno
ordinario verrà rideterminata con effetto
dalla data di decorrenza degli incrementi.
Divieti
L'erogazione dell’assegno ordinario da parte del
Fondo è subordinata alla condizione che il
lavoratore destinatario durante il periodo di
riduzione dell'orario/part-time non svolga alcun
tipo di attività lavorativa in favore di soggetti
terzi.
Resta valido quanto previsto dalle normative
vigenti in tema di diritti e doveri del personale.
Prestazioni straordinarie
Il Fondo paga:
• l’importo netto della pensione di anzianità o di vecchiaia,
calcolata come se il lavoratore ne avesse già maturato il diritto
(momento dal quale cessa il versamento della contribuzione
“correlata”),
• l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario,
versandolo direttamente al Fisco per conto del lavoratore
interessato.
Inoltre, il Fondo versa all’INPS la contribuzione previdenziale
“correlata”,
calcolata cioè sulla retribuzione media mensile lorda calcolata sui
12 mesi
precedenti, per tutto il periodo di permanenza nel Fondo,
fino al raggiungimento del “diritto” (e non della “finestra”) alla
pensione
di anzianità o di vecchiaia (art. 10, comma 5).
ESEMPI
Requisiti per andare in pensione:
Anzianità quota 95 (59 anni di età e minimo 36 di contributi) dal 01.07.2009 al 31.12.2010
Anzianità quota 96 (60 anni di età e minimo 35 di contributi) dal 01.01.2011 al 31.12.2012
Anzianità quota 97 (61 anni di età e minimo 35 di contributi) dal 01.01.2013
I lavoratori maturano la pensione di vecchiaia a 65 anni. Le lavoratrici, a richiesta, a 60 anni
Il personale “viaggiante” e manovra matura la pensione di vecchiaia a 58 anni
Anzianità prima di vecchiaia
Lavoratore con 57 anni di età e 34 di contribuzione al 30.12.2008
collocato nel fondo a luglio 2009:
- raggiungerà quota 95 il 30.12.2010 (diritto a pensione)
- la finestra si apre il 01.07.2011.
Percepirà l’assegno straordinario del fondo per 24 mesi: da luglio 2009
a giugno 2011 (finestra)
L’importo dell’assegno sarà pari alla pensione calcolata su 36 anni di
contributi: 34,5 fino al 30.6.2009 (collocazione nel Fondo il 01.07.2009)
+ 1,5 dal 01.07.2009 al 30.12.2010 (diritto a pensione, quota 95)
La contribuzione previdenziale “correlata” verrà versata dall’azienda
fino a dicembre 2010 (diritto a pensione)
ESEMPI
Requisiti per andare in pensione:
Anzianità quota 95 (59 anni di età e minimo 36 di contributi) dal 01.07.2009 al 31.12.2010
Anzianità quota 96 (60 anni di età e minimo 35 di contributi) dal 01.01.2011 al 31.12.2012
Anzianità quota 97 (61 anni di età e minimo 35 di contributi) dal 01.01.2013
I lavoratori maturano la pensione di vecchiaia a 65 anni. Le lavoratrici, a richiesta, a 60 anni
Il personale “viaggiante” e manovra matura la pensione di vecchiaia a 58 anni
Anzianità prima di vecchiaia
Lavoratore con 53 anni di età e 36 di contribuzione al 30.12.2008
collocato nel fondo a luglio 2009:
- raggiungerà 40 anni di contributi il 30.12.2012 (diritto a pensione)
- la finestra si apre il 01.04.2013
Percepirà l’assegno straordinario del fondo per 45 mesi: da luglio 2009
a marzo 2013 (finestra)
L’importo dell’assegno sarà pari alla pensione calcolata su 37 anni di
contributi.
La contribuzione previdenziale “correlata” sarà versata dall’azienda fino
a dicembre 2012 (diritto a pensione)
ESEMPI
Requisiti per andare in pensione:
Anzianità quota 95 (59 anni di età e minimo 36 di contributi) dal 01.07.2009 al 31.12.2010
Anzianità quota 96 (60 anni di età e minimo 35 di contributi) dal 01.01.2011 al 31.12.2012
Anzianità quota 97 (61 anni di età e minimo 35 di contributi) dal 01.01.2013
I lavoratori maturano la pensione di vecchiaia a 65 anni. Le lavoratrici, a richiesta, a 60 anni
Il personale “viaggiante” e manovra matura la pensione di vecchiaia a 58 anni
Vecchiaia prima di anzianità
Lavoratrice con 58 anni di età e 32 anni di contribuzione al
30.12.2008 collocata nel fondo a luglio 2009, che richieda la
pensione di vecchiaia al compimento del 60° anno di età:
- non raggiungerà quota 95 al 30.12.2010
- raggiungerà i 60 anni di età al 30.12.2010 (diritto a pensione di
vecchiaia)
- la finestra si apre dal 01.04.2011
Percepirà per 21 mesi l’assegno straordinario del fondo: da luglio
2009 a marzo 2001 (finestra)
L’importo dell’assegno sarà pari alla pensione calcolata su 34 anni
di contributi: 32,5 fino al 30.6.2009 (collocazione nel Fondo il
01.07.2009) + 1,5 da 01.07.2009 a 30.12.2010 (diritto a pensione di
vecchiaia)
La contribuzione previdenziale “correlata” verrà versata dall’azienda
fino a dicembre 2010 (diritto a pensione di vecchiaia)
ESEMPI
Requisiti per andare in pensione:
Anzianità quota 95 (59 anni di età e minimo 36 di contributi) dal 01.07.2009 al 31.12.2010
Anzianità quota 96 (60 anni di età e minimo 35 di contributi) dal 01.01.2011 al 31.12.2012
Anzianità quota 97 (61 anni di età e minimo 35 di contributi) dal 01.01.2013
I lavoratori maturano la pensione di vecchiaia a 65 anni. Le lavoratrici, a richiesta, a 60 anni
Il personale “viaggiante” e manovra matura la pensione di vecchiaia a 58 anni
Vecchiaia prima di anzianità
Lavoratrice con 58 anni di età e 32 anni di contribuzione al
30.12.2008 collocata nel fondo a luglio 2009, che non richieda la
pensione di vecchiaia al compimento del 60° anno di età:
- raggiungerà quota 96 al 30.12.2011 (diritto a pensione)
- la finestra si apre dal 01.07.2012
Percepirà per 36 mesi l’assegno straordinario del fondo: da luglio
2009 a giugno 2012 (finestra)
L’importo dell’assegno sarà pari alla pensione calcolata su 35 anni
di contributi: 32,5 fino al 30.6.2009 (collocazione nel Fondo il
01.07.2009) + 2,5 dal 01.07.2009 al 30.12.2011 (diritto a pensione,
quota 96)
La contribuzione previdenziale “correlata” verrà versata dall’azienda
fino a dicembre 2011 (diritto a pensione)
ESEMPI
Requisiti per andare in pensione:
Anzianità quota 95 (59 anni di età e minimo 36 di contributi) dal 01.07.2009 al 31.12.2010
Anzianità quota 96 (60 anni di età e minimo 35 di contributi) dal 01.01.2011 al 31.12.2012
Anzianità quota 97 (61 anni di età e minimo 35 di contributi) dal 01.01.2013
I lavoratori maturano la pensione di vecchiaia a 65 anni. Le lavoratrici, a richiesta, a 60 anni
Il personale “viaggiante” e manovra matura la pensione di vecchiaia a 58 anni
Vecchiaia prima di anzianità
Macchinista con 56 anni di età e 30 di contribuzione al 30.12.2008
collocato nel fondo a luglio 2009:
- non raggiungerà quota 95 al 30.12.2010
- raggiungerà i 58 anni di età al 30.12.2010 (diritto a pensione di
vecchiaia)
- la finestra si apre dal 01.04.2011
Percepirà per 21 mesi l’assegno straordinario del fondo: da luglio
2009 a marzo 2011 (finestra)
L’importo dell’assegno è pari alla pensione calcolata su 32 anni di
contributi: 30,5 fino al 30.6.2009 (collocazione nel Fondo il
01.07.2009) + 1,5 da 01.07.2009 a 30.12.2010 (diritto a pensione di
vecchiaia)
La contribuzione previdenziale “correlata” verrà versata dall’azienda
fino a dicembre 2010 (diritto a pensione di vecchiaia)
Semplificando
 Il Fondo verserà al lavoratore un assegno che sarà pari alla pensione netta
che il ferroviere maturerà al raggiungimento del diritto a pensione e che gli
verrà corrisposta fino al momento in cui uscirà dal fondo (finestra) (non
quello in cui vi entra) ed al Fisco verserà , per conto del lavoratore,
l’ammontare delle imposte dovute sull’assegno erogato. Ciò significa che il
lavoratore percepirà il netto del suo massimo maturabile in anticipo, circa il
2% in più per ogni anno. In più non dovrà pagare il 9,19% per la sua parte
di contribuzione previdenziale “correlata” che rimane a completo carico
dell’azienda che la verserà al Fondo.
 Nel caso in cui il lavoratore sia prima collocato nel Fondo per un periodo in
cui percepisca un assegno ordinario che gli riduce la paga al 70% della
media dell’anno precedente e poi sia ricollocato nel Fondo per
l’accompagnamento a pensione, i periodi di riduzione della paga
permanenza nel fondo non faranno media per il computo delle prestazioni
né quella straordinaria (la pensione) né quella ordinaria.
Semplificando
• Non del tutto chiarito è il regime fiscale al quale saranno sottoposte
le prestazioni straordinarie del Fondo. Al momento esistono i
precedenti del Fondo dei bancari, dei postali e quello degli ex
Monopoli di Stato. I primi due prevedono un regime di tassazione
“agevolata” simile a quella in vigore per il TFR, l’ultimo invece è
soggetto a tassazione ordinaria. Se fosse applicato il sistema
agevolato ci sarebbe un vantaggio per le minori tasse pagate,
controbilanciato dal fatto che l’ex lavoratore non ha più la possibilità
di dedurre dalle tasse eventuali mutui, spese mediche. Lo potrà fare
solo se si farà mettere a carico di qualche altro familiare. Una volta
uscito dal Fondo la tassazione della pensione sarà nuovamente di
tipo ordinario con tutto quello che ne consegue, soprattutto una
aliquota più elevata. La riserva sarà sciolta non appena sarà noto il
parere dell’Agenzia delle Entrate che sarà chiamata a rispondere ad
uno specifico interpello.
Ulteriore opzione
Qualora l'erogazione avvenga, su richiesta del
lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario è
pari ad un importo lordo corrispondente al 60% del
valore attuale dell’importo lordo mensile dell’assegno
straordinario spettante moltiplicato per il n° di mesi
previsti di permanenza del lavoratore nel Fondo,
calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento vigente
alla data di stipulazione dell’ accordo
In tali casi la contribuzione correlata non è dovuta e,
pertanto, non verrà versata.
Divieti
Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i
redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti
durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da
attività lavorativa prestata a favore di aziende che svolgono attività in
concorrenza con il datore di lavoro.
Nel caso in cui il lavoratore collocato nel fondo percepisca redditi
provenienti da concorrenti viene a cessare immediatamente la
corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito,
nonché il versamento della contribuzione correlata.
Il lavoratore è obbligato a comunicare al Fondo l’eventuale
instaurazione di nuovi rapporti di lavoro.
Possibilità
Nel caso in cui il lavoratore voglia lavorare presso altre imprese non
concorrenti o svolgere attività autonoma deve comunicarlo al Fondo.
Il Fondo provvederà a ridurre l’assegno e il versamento della
contribuzione correlata in misura proporzionale ai redditi percepiti dal
lavoratore.
Il calcolo verrà fatto in modo da garantire comunque che il lavoratore
percepisca la stessa quantità di denaro prevista per la prestazione
straordinaria.
Ovvero, non percepirà più nulla quando i redditi da lavoro saranno
pari all’ammontare della prestazione straordinaria.
Attenzione
In caso di inadempimento dell'obbligo di comunicazione di
instaurazione del rapporti di lavoro (subordinato o
autonomo) il lavoratore decade dal diritto alla prestazione,
con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre
gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la
cancellazione della contribuzione correlata di cui
all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.
Durata del Fondo
Il Fondo avrà una durata di 10 anni dalla data di entrata
in vigore del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti di recepimento degli accordi in data 15 maggio
2009.
Dopo gli accordi del 15 maggio si dovrà attendere
almeno tre o quattro mesi: si stima che il Fondo potrà
essere pienamente operativo dopo le ferie estive.
Come e perché si entra
nel Fondo
La
Procedura
Fase 0: Presupposti
Le cause che giustificano l’attivazione della
procedura e successivamente il ricorso alle
prestazioni del Fondo sono:
 razionalizzazione e rinnovo tecnologico degli
impianti;
 riduzione o trasformazione dell’attività o del
lavoro finalizzati a migliorare l’efficienza
produttiva e la qualità della produzione;
 cessazione delle attività.
Fase 0: Campo di applicazione
La procedura si applica alle società del Gruppo FS che
applicano il CCNL delle Attività Ferroviarie e il Contratto
aziendale del 16.4.2003 (FS, RFI, Trenitalia, Ferservizi e
Italferr) che intendono utilizzare le prestazioni del Fondo,
sulla base di uno dei presupposti di cui sopra, in
ciascuna delle unità produttive o in più unità produttive
nell’ambito territoriale di una stessa provincia o regione.
I lavoratori che sono interessati dalla riduzione di
personale sono tutti i lavoratori con contratto a tempo
indeterminato dipendenti dalle suddette Società.
Fase 1: le Relazioni Industriali
L’accordo di procedura per entrare nel fondo già in premessa
prevede che dovranno essere esperite le fasi relazionali sancite dal
sistema di relazioni industriali e riportate nell’ articolo 2 del Contratto
Aziendale di Gruppo e accordo di confluenza al Contratto delle
Attività Ferroviarie del 16.04.2003
E’ condizione necessaria che si rispettino i contenuti e le fasi
procedurali stabilite nell’accordo di procedura al fine di consentire
l’utilizzo delle prestazioni del fondo in relazione alle esigenze
tecnico produttive ed organizzative definite nell’accordo sindacale.
Fase 2: Cosa deve fare l’Azienda
L’azienda, in presenza di problematiche occupazionali conseguenti ad
esigenze di ristrutturazione produttiva, organizzativa o innovazione
tecnologica, al livello territoriale competente di relazioni industriali, fornisce
alle segreterie regionali delle OO.SS. firmatarie del presente accordo ed
alle R.S.U. interessate specifica formale comunicazione scritta avente ad
oggetto un motivato ed articolato progetto che, in relazione alle prospettate
condizioni produttive, organizzative e/o tecnologiche, espliciti gli obiettivi da
perseguire, le misure da adottare e le conseguenti ricadute occupazionali,
ed in particolare:
 i motivi tecnici, organizzativi o produttivi che sono alla base del programma
di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale;
 il numero, la collocazione aziendale e i profili/figure professionali del
personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato;
 i tempi di attuazione del processo di riduzione del personale, con le
conseguenti ricadute occupazionali.
La comunicazione della proposta sarà inviata contestualmente anche
alle Segreterie Nazionali delle OO.SS.
Fase 2: Cosa deve fare
l’Azienda
Qualora il progetto aziendale riguardi più unità produttive
presenti in più ambiti territoriali regionali, tutta la
procedura sarà preceduta da un incontro a livello
nazionale con le Segreterie Nazionali delle OO.SS.,
nell’ambito del quale verranno esaminate possibili
soluzioni.
Tale fase dovrà concludersi entro 7 giorni
lavorativi dalla sua attivazione e, al termine, verrà
attivata la procedura di livello territoriale.
Fase 2: Cosa deve il sindacato
A richiesta degli organismi sindacali che ricevono la
comunicazione
del
progetto
Aziendale
di
riorganizzazione, entro 5 giorni lavorativi dalla
comunicazione si aprirà una fase di confronto. Tale
confronto dovrà concludersi entro i successivi 45
giorni.
Contestualmente all’apertura della procedura, l’azienda
provvede formalmente a comunicare al Comitato
Amministratore del Fondo l’attivazione della stessa.
Copia della comunicazione di cui sopra deve essere
contestualmente inviata alla Direzione provinciale del
Fase 2: Non c’è accordo
Nel caso non ci fosse l’accordo la Direzione Provinciale del Lavoro
convoca le parti per un ulteriore esame delle materie oggetto di
confronto, formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
La procedura deve esaurirsi entro 30 giorni dalla data di comunicazione
da parte dell’Azienda.
La titolarità di questa procedure nel caso in cui siano interessate più
unità produttive nella stessa Regione è attribuita alla Direzione
Regionale del Lavoro ovvero al Ministero del Lavoro.
Attenzione se i lavoratori interessati sono in un numero inferiore a
10 i tempi sono ridotti della metà.
Fase 3: Accordo sì Accordo no
Se c’è accordo: si attivano le prestazioni ordinarie e
straordinarie del Fondo così come stabilito nell’accordo
sindacale.
Se non c’è accordo complessivo, ma solo parziale:
l’Azienda potrà utilizzare gli strumenti previsti per la
gestione delle eccedenze esclusivamente su base
volontaria solo per il 30% del personale identificato
come eccedentario sulla base del progetto originario di
riorganizzazione.
La procedura in pillole
Progetto Aziendale per riduzione di personale per esigenze tecnico produttive organizzative
Se interessa più unità produttive in più
ambiti territoriali regionali la
comunicazione va fatta alle OO.SS.
Nazionali
Se interessa unità produttive in
ambito regionale\territoriale
Il confronto con il Nazionale si chiude
dopo 7 giorni lavorativi, poi partirà la
procedura regionale\territoriale
Comunicazione alle Organizzazioni
Sindacali Regionali\RSU e p.c. alle
Segreterie Nazionali
Procedura Finita
si avviano le
prestazioni del Fondo
per la quantità di
eccedenze stabilita
nell’accordo
C’è
accordo
Procedura finita. L’azienda potrà
attivare le prestazioni del Fondo solo per
il 30% del personale eccedentario
previsto dal progetto aziendale
esclusivamente su base volontaria.
Su richiesta del sindacato entro 5 giorni
lavorativi parte il confronto che si dovrà
concludere entro 45 giorni dalla data di
apertura del confronto
Non c’è accordo
L’Ufficio Provinciale del lavoro convoca
le parti per un esame congiunto che
deve concludersi entro 30 giorni
Non c’è accordo totale, ma solo
parziale
Strumenti per la gestione delle
eccedenze
Volontari:
1.Gestione flessibile del rapporto di lavoro
Part-Time;
2.Mobilità professionale e/o geografica
anche attraverso la riqualificazione
professionale;
3.Accesso alle prestazioni straordinarie per
il personale che matura i requisiti previsti
per la pensione non oltre il 65° anno di
età.
Strumenti per la gestione delle
eccedenze
Coercitivi:
1. Riconversione\riqualificazione professionale
utilizzando anche le prestazioni ordinarie del
fondo;
2. Risoluzione del rapporto di lavoro del personale
già in possesso dei requisiti per ottenere
l’erogazione della pensione (di anzianità o di
vecchiaia);
3. Collocazione nelle prestazioni straordinarie del
Fondo;
4. Riduzioni di orario\part-time
Criteri di individuazione dei lavoratori in
esubero
Prestazioni Straordinarie
1. Lavoratori che hanno già maturato i requisiti per ottenere l’erogazione
della pensione obbligatoria (a parità di condizioni si terrà conto della
maggiore anzianità contributiva e a ulteriore parità dei minori carichi di
famiglia)
2. Lavoratori che maturano il diritto alla erogazione della pensione
obbligatoria (finestra) nei successivi 48 mesi, con priorità per coloro che
hanno la maggiore anzianità contributiva (a parità di condizioni si terrà
conto della maggiore prossimità al raggiungimento dei requisiti per
ottenere l’erogazione della pensione e a ulteriore parità della volontarietà
e dei minori carichi di famiglia).
E’ onere del lavoratore far conoscere all’azienda e al Fondo la
propria situazione contributiva.
Criteri di individuazione dei lavoratori in esubero
Esempi su due lavoratori che hanno già i requisiti per la
pensione e uno solo deve essere dichiarato in esubero e,
quindi, licenziato.
 Anzianità: entrambi quota 95. Uno ha 60 anni di età e 35 di
contributi e l’altro ne ha 59 di età e 36 di contributi. Viene licenziato il
secondo.
 Vecchiaia: Due macchinisti (manovratori-bordo) che hanno
entrambi raggiunto i 58 anni di età. Uno ha 37 anni di contributi e
l’altro 35. Viene licenziato il primo.
 Vecchiaia: Due macchinisti (manovratori-bordo) uno ha già 59 anni
di età e 33 di contributi e l’altro 58 di età e 35 di contributi. Viene
licenziato il secondo.
 Vecchiaia: Due donne, una ha già 61 anni di età e 33 di contributi e
l’altra 60 anni di età e 34 di contributi. Nessuna della due. Devono
maturare la quota per uscire o aspettare i 65 anni. Se invece
richiedano di ottenere la pensione di vecchiaia a 60 anni dopo l’apertura
della procedura, allora possono andare via. In caso di parità viene licenziata
la seconda.
Criteri di individuazione dei lavoratori in esubero
Prestazioni ordinarie
I lavoratori che dovranno seguire corsi di formazione per
riconversione e/o riqualificazione professionale saranno individuati
in base ai criteri del punto 8 art. 40 CCNL AF:
1.
2.
3.
4.
Minore anzianità nella figura professionale rivestita
Minore anzianità di servizio complessiva in azienda
Minore età anagrafica
I figli minori a carico
I lavoratori che saranno oggetto di riduzioni di orario di lavoro\parttime saranno individuati in base ai criteri del punto 6 dell’art.40
CCNL AF:
1.
2.
3.
4.
Maggiore anzianità nella figura professionale rivestita
Maggiore anzianità di servizio complessiva in azienda
Maggiore età anagrafica
I figli minori a carico
I più giovani si riconvertono i più vecchi lavorano di
meno.
Termine della procedura
Le azioni di collocamento nel Fondo devono essere attivate
entro i 180 giorni successivi alla data di sottoscrizione
dell’accordo sindacale. Decorso il termine, nel caso in cui le
azioni non siano state attivate, l’accordo non è più valido.
Ai lavoratori dichiarati in esubero dagli accordi
applicheranno le disposizioni di legge relative
precedenza per la riassunzione nel caso si
nuove assunzioni nel medesimo territorio
medesime
figure
professionali
dei
precedentemente dichiarati in esubero.
sindacali si
al diritto di
decida per
e per le
lavoratori
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