Comunicazione del 24 Marzo 2011 tenutasi all'interno del corso: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE Facoltà di Architettura di Ferrara Docente: Prof. Achille Alberani “I TITOLI ABILITATIVI IN EDILIZIA” Arch. Bianchi Daniele Dalla Licenza Edilizia al Permesso di Costruire La legge n°1150 del 1942 “Legge urbanistica” introduce la licenza edilizia, essa consisteva in una semplice autorizzazione che il Comune dava al privato per poter costruire sul suolo di sua proprietà; con la legge n°10 del 1977 “Norme in materia di edificabilità dei suoli”(Bucalossi), la licenza edilizia è stata sostituita dalla concessione edilizia che a differenza della prima era a titolo oneroso in quanto il Comune garantiva al cittadino le opere di urbanizzazione primaria la cui realizzazione comportava un certo costo; successivamente con il T.U. 380 del 2001” Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” la concessione edilizia è stata sostituita dal Permesso di Costruire, anche questo a titolo oneroso, necessario però solo per determinate categorie di interventi come per esempio una nuova costruzione, una ristrutturazione urbanistica o interventi di ristrutturazione in zone di tipo “A” con variazione dei volumi o cambiamento delle destinazioni d'uso, mentre per altre categorie di intervento quali la manutenzione straordinaria è sufficiente la Denuncia di Inizio Attività. LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n.31 “Disciplina generale dell’edilizia” Art. 1 - Oggetto e finalità Art.1 co. 1 “La presente legge, in coerenza con le disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione, regola nel territorio dell'Emilia-Romagna l'attività edilizia e gli interventi di trasformazione del territorio disciplinati dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale”. Art. 2 - Sportello unico per l'edilizia Art. 2 co.1 “I Comuni, attraverso gli strumenti di pianificazione, disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia ed affidano la responsabilità dei procedimenti relativi alla trasformazione del territorio ad un'unica struttura, lo sportello unico per l'edilizia, da costituire anche in forma associata”. Art. 3 - Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) I Comuni istituiscono la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, ai fini del rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, interventi di risanamento conservativo e restauro e di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici aventi valore storico architettonico. Art. 6 - Titoli abilitativi Co. 2 “I titoli abilitativi devono essere conformi alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati. Gli stessi sono presentati o rilasciati nell'osservanza dei vincoli paesaggistici, sismici, idrogeologici, forestali, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico (...)”. Co. 3 “I titoli abilitativi sono la denuncia di inizio attività e il permesso di costruire. Entrambi sono trasferibili insieme all'immobile ai successori o aventi causa. I titoli abilitativi non incidono sulla titolarità della proprietà e di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati a seguito del loro rilascio ovvero a seguito della loro presentazione e del decorso del termine per l'inizio dei lavori. Essi non comportano limitazioni dei diritti dei terzi”. Art. 8 - Interventi soggetti a denuncia di inizio attività obbligatoria Co. 1 a) gli interventi di manutenzione straordinaria; b) gli interventi di risanamento conservativo e restauro; c) gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 490 del 1999, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali ovvero riguardino elementi strutturali dell'edificio o alterino anche la sagoma dell'edificio; d) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate; e) gli interventi di ristrutturazione edilizia; f) gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla L.R. 6 aprile 1998,n. 11; g) i mutamenti di destinazione d'uso senza opere; h) le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria; i) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti; j) le modifiche progettuali e le variazioni in corso d'opera di cui agli artt. 18 e 19; k) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all'art. 9, comma 1, della Legge 24 marzo 1989, n. 122, esclusi gli immobili collocati nei centri storici; l) le opere pertinenziali purché non qualificate come interventi di nuova costruzione, secondo quanto disposto dalla lettera g.6) dell'Allegato alla presente legge; m) i significativi movimenti di terra senza opere non connessi all'attività agricola e l'apposizione di cartelloni pubblicitari, secondo quanto stabilito dal RUE. ALLEGATO L.R.31/2002 – Definizione degli interventi edilizi a) "interventi di manutenzione ordinaria“: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; b)"interventi di manutenzione straordinaria“: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso; f) "interventi di ristrutturazione edilizia“: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e per l'installazione di impianti tecnologici; Art. 10 – Disciplina della denuncia di inizio attività • La D.I.A. deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori. • Il termine massimo di validità è di 3 anni, decorrenti dalla data di inizio dei lavori indicata nella denuncia stessa. • Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, il termine di ultimazione dei lavori può essere prorogato per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà dell’interessato. • Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale ed il parere o l'atto di assenso comunque denominato non sia allegato alla denuncia, spetta allo Sportello Unico per l‘Edilizia, entro dieci giorni dalla presentazione, richiedere all'autorità preposta il rilascio del medesimo atto. In tali casi il termine di trenta giorni per l'inizio lavori decorre dal ricevimento dell'atto richiesto. • • La sussistenza del titolo edilizio è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulta la data di ricevimento della stessa da parte dell'amministrazione comunale, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso di altre amministrazioni eventualmente necessari. • Gli estremi della denuncia di inizio attività sono contenuti nel cartello esposto nel cantiere, secondo le modalità stabilite dal RUE. Art. 12 – Interventi soggetti a permesso di costruire 1. Sono soggetti a permesso di costruire gli interventi non previsti dall'art. 8 e quelli non sottoposti a denuncia di inizio attività dagli strumenti di pianificazione comunale (…). 2. Sono altresì subordinate a nuovo permesso di costruire le modifiche a permessi rilasciati, nei casi indicati dall'art. 18 (Modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo). Art. 13 – Procedimenti per il rilascio del permesso di costruire 1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia titolo, è presentata allo Sportello Unico per l‘Edilizia (…). 3. Il responsabile del procedimento può chiedere una sola volta, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, documenti ed atti integrativi (…). La richiesta produce l'effetto dell'interruzione del termine di cui al comma 4, il quale ricomincia a decorrere dalla data del completo ricevimento degli atti integrativi. 4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisendo i prescritti pareri dagli uffici comunali e richiedendo alle amministrazioni interessate il rilascio degli atti di assenso necessari al rilascio del provvedimento. 8. Il permesso di costruire è rilasciato o negato dal responsabile dello Sportello Unico per l‘Edilizia entro quindici giorni dalla proposta formulata dal responsabile del procedimento (…). Gli estremi del permesso sono contenuti nel cartello esposto presso il cantiere. Art. 14 – Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire 3. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre anni dalla data di rilascio del provvedimento. Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, entrambi i termini possono essere prorogati per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita. 4. La data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata al Comune, con l'indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa cui si intendono affidare i lavori. 5. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata a nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire ed all'eventuale aggiornamento del contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite. 6. Il permesso di costruire è irrevocabile. Esso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine stabilito nel permesso stesso. ALLEGATO L.R.31/2002 – Definizione degli interventi edilizi g) "interventi di nuova costruzione“ : gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: g.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al punto g.6); g.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; g.3) la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; g.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo; g.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; g.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale; g.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato; Art. 27 - Contributo di costruzione 1. (…) il proprietario dell'immobile o colui che ha titolo per chiedere il rilascio del permesso o per presentare la denuncia di inizio attività è tenuto a corrispondere un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. 2. Il contributo di costruzione è quantificato dal Comune per gli interventi da realizzare attraverso il permesso di costruire ovvero dall'interessato per quelli da realizzare con denuncia di inizio attività. 3. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso ovvero all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività. Il contributo può essere rateizzato, a richiesta dell'interessato. 4. La quota di contributo relativa al costo di costruzione è corrisposta in corso d'opera, secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune. La documentazione a corredo della domanda di Permesso di Costruire e DIA: completezza degli elaborati, pareri e riferimenti normativi DOCUMENTAZIONE GENERALE DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA DI STATO DI FATTO E PROGETTO RICHIESTE DI PARERI/AUTORIZZAZIONI (…) ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA DOCUMENTAZIONE GENERALE Sempre necessaria Titolo ad intervenire L.R. 31/2002 art.13 comma 1 D.P.R. 380/2001 art 20 comma 1 Descrizione Concerne la legittimazione dell’intestatario del titolo abilitativo edilizio, rispetto la disponibilità dell’area o dell’edificio oggetto dell’intervento. La documentazione consiste in: copia dell'atto di proprietà oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, DPR 445/2000) relativa al titolo di disponibilità dell’immobile; copia dell’eventuale provvedimento di concessione d’uso di suolo pubblico (qualora l’opera insista su suolo pubblico). DOCUMENTAZIONE GENERALE Sempre necessaria Descrizione Titolo ad intervenire Documentazione catastale Estratto di mappa e certificato catastale validati dal tecnico progettista (la planimetria catastale, se esistente, verrà presentata qualora possa chiarire aspetti relativi alle fasi costruttive del manufatto) DOCUMENTAZIONE GENERALE Sempre necessaria Titolo ad intervenire Documentazione catastale Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria Descrizione DOCUMENTAZIONE GENERALE Sempre necessaria Descrizione Titolo ad intervenire Documentazione catastale Ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria Documento unico di regolarità contributiva - DURC (prima dell’inizio lavori) Art.90 comma 9 D lgs 81/2009 (modifiche DLgs 106/2009) DOCUMENTAZIONE GENERALE Necessaria per alcuni interventi Elenco precedenti edilizi Quando serve/Descrizione Nel caso si intervenga su manufatto preesistente: elenco degli estremi dei precedenti titoli abilitativi edilizi, rilasciati dal Comune, riferiti all’immobile oggetto di intervento. In assenza di tali atti potrà essere presentata documentazione catastale di impianto o altri documenti probatori. DOCUMENTAZIONE GENERALE Necessaria per alcuni interventi Quando serve/Descrizione Elenco precedenti edilizi Calcolo del contributo di Costruzione (nel caso di DIA: ricevuta di versamento) L.R. 31/2002 art. 10 c. 2 Escludendo i casi di esonero (art. 30, LR 31/2002) determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e compilazione del modello di calcolo per la determinazione del costo di costruzione (Allegati B, C, D, alla DCR 1108/1999). Eventuale calcolo per la monetizzazione degli standard ove prevista dal RUE. DOCUMENTAZIONE GENERALE Necessaria per alcuni interventi Quando serve/Descrizione Elenco precedenti edilizi Calcolo del contributo di Costruzione (nel caso di DIA: ricevuta di versamento) Modello Istat Certificato Imprenditore agricolo professionale Da presentare ai fini dell’esonero dal pagamento degli oneri di urbanizzazione per interventi in zona agricola. DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA DI STATO DI FATTO E PROGETTO Sempre necessaria Documentazione fotografica Descrizione Documentazione fotografica idonea ad una lettura completa, chiara ed univoca della consistenza del lotto o dell'immobile oggetto d'intervento (compresi i locali interni se interessati dai lavori), nonché delle aree ed edifici contermini e delle preesistenze vegetazionali. Le immagini sono accompagnate da indicazione planimetrica dei punti di ripresa. DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA DI STATO DI FATTO E PROGETTO Sempre necessaria Documentazione fotografica Elaborati grafici dello stato di fatto (rilievo) L.R. 31/2002 art. 6 c. 4 Descrizione Per interventi di nuova costruzione : planimetria generale dello stato dei luoghi e delle aree attigue (di norma in scala 1/500) che riporti la toponomastica, i profili altimetrici del terreno, le distanze dai confini di proprietà, da strade, percorsi, edifici limitrofi, con indicazione delle specie arboree, di tutte le reti tecnologiche esistenti (relativamente all’area di intervento) e di ogni elemento che possa caratterizzare il contesto del progetto, compresa la segnalazione di eventuali vincoli di rispetto e di eventuali servitù di uso pubblico (devono essere riportate le servitù di uso pubblico rilevabili dagli strumenti urbanistici, o dagli inventari del patrimonio comunale o dagli elenchi comunali delle strade vicinali, nonché, in ogni caso, le servitù costituite su passaggi di accesso a beni demaniali). DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA DI STATO DI FATTO E PROGETTO Sempre necessaria Documentazione fotografica Elaborati grafici dello stato di fatto (rilievo) L.R. 31/2002 art. 6 c. 4 Descrizione Per interventi su edifici esistenti : planimetria generale (di norma in scala 1/1000 o 1/500) che consenta l'individuazione dell'area e dell'immobile oggetto di intervento, con indicazione della toponomastica, delle distanze dai confini e di eventuali specie arboree; rilievo quotato in scala adeguata (di norma 1/100) delle parti di immobile oggetto di intervento (piante, prospetti e sezioni necessarie a descrivere adeguatamente il manufatto) con indicazioni della destinazione d'uso dei locali, delle reti di servizi esistenti, dei rapporti illumino-ventilanti, delle altezze interne dei locali e di tutte le informazioni utili a comprendere la consistenza dell’immobile su cui si interviene. DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA DI STATO DI FATTO E PROGETTO Sempre necessaria Documentazione fotografica Elaborati grafici dello stato di fatto (rilievo) Relazione tecnico descrittiva DPR 380/2001 art. 23 c.1 Descrizione Deve contenere le seguenti informazioni: tipologia di intervento (N.C., demolizione, ristrutturazione etc.); - tipologia del manufatto; - ubicazione dell'intervento; - classificazione urbanistica; - vincoli (di legge, da piani sovraordinati, comunali, fasce di rispetto, servitù di uso pubblico); - (nel caso si realizzi o si intervenga su un edificio) verifica del rispetto dei valori massimi di edificazione; conteggi superfici utili, accessorie, superfici permeabili; verifica standard e parcheggi pertinenziali ed eventuali monetizzazioni degli standard; destinazioni d'uso; descrizione e motivazione delle scelte progettuali (es. per un edificio: struttura, tamponature, infissi esterni, caratteristiche dimensionali (metriche e volumetriche) e prestazionali, scelta dei materiali di finitura e colori e relazione con il contesto). La relazione può inoltre contenere (qualora non siano distinti in altri elaborati): - asseverazione di conformità, ai sensi dell’art. 13, comma 2, LR 31/2002 (vedi punto successivo); - dichiarazione di intervento soggetto (o meno) alle normative per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per la prevenzione incendi, per la vulnerabilità sismica, etc.; DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA DI STATO DI FATTO E PROGETTO Sempre necessaria Descrizione Documentazione fotografica Elaborati grafici dello stato di fatto (rilievo) Relazione tecnico descrittiva Asseverazione di conformità L.R. 31/2002 art. 10 c. 1 e art. 13 c. 2 Dichiarazione del progettista abilitato che assevera, ai sensi dell'art. 481 del codice penale, la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici adottati e approvati ed al RUE, alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, nonché alla valutazione preventiva, ove acquisita (articolo 13, comma 2, LR 31/2002). DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA DI STATO DI FATTO E PROGETTO Necessaria per alcuni interventi Elaborati grafici dello stato Legittimo Quando serve / Descrizione Se il rilievo del manufatto non corrisponde all'ultimo progetto presentato per l'immobile per il quale sia stato rilasciato un titolo abilitativo (o presentata una DIA eseguibile), ai fini dell’accertamento di conformità va presentato elaborato grafico che rappresenti lo stato legittimato. Per i fabbricati costruiti fuori dai centri abitati prima del 1.9.1967 può essere sostituita da planimetria catastale d'impianto se esistente. DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA DI STATO DI FATTO E PROGETTO Necessaria per alcuni interventi Elaborati grafici dello stato Legittimo Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e stato legittimo Quando serve / Descrizione Se il rilievo del manufatto non corrisponde all'ultimo progetto presentato per l'immobile per il quale sia stato rilasciato un titolo abilitativo (o presentata una DIA eseguibile), deve essere prodotto un elaborato con tutte le piante, le sezioni e i prospetti in scala adeguata (di norma in scala 1/100) necessari ad evidenziare, attraverso la sovrapposizione dei due disegni, le differenze tra l'ultimo stato legittimato (o, nei casi previsti, la planimetria catastale d'impianto) e il rilievo del manufatto. (…) DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA DI STATO DI FATTO E PROGETTO Necessaria per alcuni interventi Elaborati grafici dello stato Legittimo Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e stato legittimo Elaborati grafici di progetto Quando serve / Descrizione Escludendo i soli casi di semplice “sanatoria” (accertamento di conformità) Gli elaborati devono ricomprendere: -Planimetria generale di progetto, di norma in scala 1/500 o 1/200, con indicazione quotata delle distanze dai confini e quote planimetriche e altimetriche riferite a strade e percorsi limitrofi(…) Per quanto riguarda gli ampliamenti e altre opere sull'esistente, gli elaborati di progetto sopra descritti potranno essere limitati alla parte che viene modificata, senza tralasciare eventuali effetti sulla sagoma e sui prospetti, distanze dai confini etc. DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA DI STATO DI FATTO E PROGETTO Necessaria per alcuni interventi Elaborati grafici dello stato Legittimo Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e stato legittimo Elaborati grafici di progetto Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e progetto Quando serve / Descrizione Escludendo i soli casi di semplice “sanatoria” (accertamento di conformità) Gli elaborati devono ricomprendere tutte le piante, le sezioni e i prospetti in scala adeguata (di norma 1/100) necessari ad evidenziare, attraverso la sovrapposizione dei due disegni, le differenze tra lo stato di fatto (rilievo) e il progetto. Devono essere evidenziati con campitura rossa tutti gli elementi che nel progetto sono di nuova realizzazione o vengono tamponati; devono essere evidenziati con campitura gialla gli elementi esistenti che vengono demoliti comprese le nuove aperture di porte e finestre. Eventuali elementi sostituiti (demoliti e ricostruiti nella stessa posizione) sono evidenziati con un tratteggio giallo e rosso. ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA Sempre necessaria Elaborati grafici dimostrativi e relazione di conformità alla L.13/1989 oppure Dichiarazione di intervento non soggetto Descrizione La documentazione è necessaria nei casi previsti all’art. 1, DM 14/6/1989 n. 236 e art. 24, L.104/1992 e art. 77 DPR 380/2001; nei casi di l’intervento non soggetto alla normativa per l’eliminazione o superamento delle barriere architettoniche va comunque prodotta una dichiarazione asseverata in merito. ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA Sempre necessaria Elaborati grafici dimostrativi e relazione di conformità alla L.13/1989 oppure Dichiarazione di intervento non soggetto Progetto strutturale o relazione, elaborati progettuali e asseverazione sulla riduzione del rischio sismico o Dichiarazione di intervento non soggetto alla normativa Descrizione Richiesta di autorizzazione sismica preventiva o denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, e la relativa documentazione; Per i Comuni classificati a media o a bassa sismicità, occorre l’autorizzazione sismica per: • interventi edilizi in ambiti da consolidare; • progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche; • gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali; • le sopraelevazioni. ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA Sempre necessaria Elaborati grafici dimostrativi e relazione di conformità alla L.13/1989 oppure Dichiarazione di intervento non soggetto Progetto strutturale o relazione, elaborati progettuali e asseverazione sulla riduzione del rischio sismico o Dichiarazione di intervento non soggetto alla normativa Descrizione Indicazione del progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell’intero intervento e dichiarazione del medesimo progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, con allegata relazione tecnica e relativi elaborati grafici; ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA Sempre necessaria Elaborati grafici dimostrativi e relazione di conformità alla L.13/1989 oppure Dichiarazione di intervento non soggetto Progetto strutturale o relazione, elaborati progettuali e asseverazione sulla riduzione del rischio sismico o Dichiarazione di intervento non soggetto alla normativa Descrizione Dichiarazione del progettista abilitato, contenente l’asseverazione che l’intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, con allegati i relativi elaborati tecnici atti a dimostrare la ricorrenza a tale ipotesi. (D.G.R. 121 del 01/02/2010) ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA Necessaria per alcuni interventi Relazione geologica Quando serve/ Descrizione Se viene depositata la documentazione di cui all’art.10 comma 3 lettera a) L.R. 19/2008: nell’istanza di autorizzazione preventiva o la denuncia di deposito del progetto esecutivo la relazione geologica è contenuta all’interno degli elaborati di tale progetto. Se viene depositata la documentazione di cui all’art.10 comma 3 lettera b) L.R. 19/2008, ossia indicazione del progettista abilitato alla progettazione strutturale e sua relativa asseverazione,verranno fornite le indicazioni delle caratteristiche del terreno: - Nuova costruzione: indicazione della pianificazione delle indagini geognostiche in fase di progettazione esecutiva - Esistente: sintesi indagini geognostiche condotte e loro eventuale approfondimento in fase di proegettazione esecutiva. ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA Necessaria per alcuni interventi Quando serve/ Descrizione Relazione geologica Verifica rispetto requisiti cogenti Nel caso siano stati recepiti dal Comune (DGR 268/2000 e 21/2001) ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA Necessaria per alcuni interventi Quando serve/ Descrizione Relazione geologica Verifica rispetto requisiti cogenti Verifica rispetto requisiti acustici passivi Nel caso di Nuova costruzione e ristrutturazione “totale” DPCM 5/12/1997 ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA Necessaria per alcuni interventi Quando serve/ Descrizione Relazione geologica Verifica rispetto requisiti cogenti Verifica rispetto requisiti acustici passivi Progetto impianti a servizio degli edifici Installazione, trasformazione e ampliamento di impianti, connessi all’intervento (art.11, DM 37/2008) D.M. N°37 del 22/1/2008, L.46/90 ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA Necessaria per alcuni interventi Quando serve/ Descrizione Relazione geologica Verifica rispetto requisiti cogenti Verifica rispetto requisiti acustici passivi Progetto impianti a servizio degli edifici Progetto e relazione sui requisiti per risparmio energetico Nuovi impianti in edifici esistenti, ristrutturazione edifici ed impianti con le modalità previste ai commi 2 e 3 dell'art. 3 del D.lgs. 192/2005 e s.m. e i. e interventi indicati nell’art. 3 dell’Allegato alla DCR 156 del 4/3/2008. DLgs 192/2005 DLgs 311/2006 DCR156/2008 DM 22/11/2008 n. 37 ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA Necessaria per alcuni interventi Documentazione previsionale del clima acustico Quando serve/ Descrizione Se la documentazione non è stata già prodotta e valutata in sede di piano attuativo, per realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e riposo, nuovi insediamenti residenziali nei pressi di opere per cui si richiede documentazione di impatto acustico (LR 15/2001 – DGR 673/2004). ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA Necessaria per alcuni interventi Quando serve/ Descrizione Documentazione previsionale del clima acustico Documentazione di impatto acustico Per interventi che riguardano attività produttive, sportive e ricreative, centri commerciali polifunzionali, grandi strutture di vendita come indicato all’art. 10 comma 3 LR 15/2001. ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA Necessaria per alcuni interventi Quando serve/ Descrizione Documentazione previsionale del clima acustico Documentazione di impatto acustico Documentazione per riduzione inquinamento luminoso e risparmio energetico per ogni intervento che comporti la realizzazione di un impianto di illuminazione esterna (con le deroghe previste all'art.8 DGR 2263 del 29/12/2005) LR 19/2003 e DGR 2263/2005 ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA Necessaria per alcuni interventi Quando serve/ Descrizione Documentazione previsionale del clima acustico Documentazione di impatto acustico Documentazione per riduzione inquinamento luminoso e risparmio energetico Relazione asseverata terre e rocce da scavo Per gli interventi che comportino la produzione di terre e rocce da scavo esclusi quelli ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato art. 186 DLgs 152/2006 ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA Necessaria per alcuni interventi Quando serve/ Descrizione Documentazione previsionale del clima acustico Documentazione di impatto acustico Documentazione per riduzione inquinamento luminoso e risparmio energetico Relazione asseverata terre e rocce da scavo Rispetto della normativa sui campi elettrici e magnetici da elettrodotti Se la documentazione non è stata già prodotta in sede di piano attuativo, per la realizzazione progetti per nuovi insediamenti e aree di gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenza superiori a quattro ore in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio. (DPCM 8/7/2003 – DM 29/5/2008) RICHIESTE DI PARERI Di competenza comunale Autorizzazione paesaggistica Quando serve Per gli interventi su aree ed edifici (solo per l’aspetto esteriore) tutelati dalla Parte III del DLgs 42/2004 (artt. 136, 142, 143 comma 1 lett.d e 157). L’accertamento di compatibilità paesaggistica è ammesso (in luogo dell’autorizzazione paesaggistica) in alcuni casi di permesso/DIA in sanatoria. Il rilascio dell’autorizzazione è necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire. RICHIESTE DI PARERI Di competenza comunale Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione ad eseguire movimenti di terreno in aree soggette a vincolo idrogeologico Quando serve Nelle aree sottoposte al vincolo idrogeologico, nel caso di interventi compresi nell’elenco 1 punto 2.4.1 della Direttiva regionale allegata alla DGR 1117 del 11/7/2000. Il rilascio dell’autorizzazione necessario ai fini dell’inizio lavori. è RICHIESTE DI PARERI Di competenza comunale Quando serve Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione ad eseguire movimenti di terreno in aree soggette a vincolo idrogeologico Nulla osta per modifica accessi su strade comunali Nel caso che l'intervento preveda modifiche o creazione di accessi su strada di competenza comunale. Il rilascio dell’autorizzazione è necessario ai fini dell’inizio lavori. DLgs 285/1992 e DPR495/92 RICHIESTE DI PARERI Di competenza comunale Quando serve Autorizzazione paesaggistica Autorizzazione ad eseguire movimenti di terreno in aree soggette a vincolo idrogeologico Nulla osta per modifica accessi su strade comunali Autorizzazione sismica In tutti i casi per gli interventi di cui all’art. 11 comma 2 LR 19/2008; solo nei comuni alta e media sismicità per gli interventi di NC, recupero di patrimonio ed. esistente, soprelevazione, variante sostanziale (art. 9 comma 1 LR19/2008) RICHIESTE DI PARERI Di competenza di altre amministrazioni Quando serve Parere conformità Comando provinciale VVFF In caso di costruzione o trasformazione di locali, attività, impianti inclusi nell'elenco dell'allegato A del DM Interno 16/2/1982; Dm 16/2/1982 DPR 37/1998 per intervento non soggetto alla normativa sulla prevenzione incendi va comunque prodotta una dichiarazione asseverata in merito. Il rilascio del parere di conformità è necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire. RICHIESTE DI PARERI Di competenza di altre amministrazioni Quando serve Parere conformità Comando provinciale VVFF Autorizzazione per interventi su beni tutelati dalla Parte II DLgs 42/2004 Per gli interventi su immobili tutelati dal DLgs 42/2004 artt. 10 e 11. Il rilascio dell’autorizzazione è necessario ai fini dell’inizio lavori. Parte II DLgs 42/2004 RICHIESTE DI PARERI Di competenza di altre amministrazioni Quando serve Parere conformità Comando provinciale VVFF Autorizzazione per interventi su beni tutelati dalla Parte II DLgs 42/2004 Nulla osta per modifica accessi su strade provinciali o statali Nel caso l'intervento preveda modifiche o creazione di accessi su strade provinciali o statali. Il rilascio dell’autorizzazione è necessario ai fini dell’inizio lavori. DLgs 285/1992 e DPR495/92 RICHIESTE DI PARERI Di competenza di altre amministrazioni Quando serve Parere conformità Comando provinciale VVFF Autorizzazione per interventi su beni tutelati dalla Parte II DLgs 42/2004 Nulla osta per modifica accessi su strade provinciali o statali Valutazione favorevole per VIA o procedura di screening Interventi previsti art. 4 L.R. 9/1999 (qualora il Comune non abbia previsto che l'esito favorevole della VIA abbia anche valore di titolo abilitativo) L’esito favorevole della VIA è necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire. RICHIESTE DI PARERI Di competenza di altre amministrazioni Quando serve Parere conformità Comando provinciale VVFF Autorizzazione per interventi su beni tutelati dalla Parte II DLgs 42/2004 Nulla osta per modifica accessi su strade provinciali o statali Valutazione favorevole per VIA o procedura di screening Parere integrato AUSL/ARPA Per gli interventi e le attività incluse negli allegati della DGR 1446/2007. Il rilascio del parere favorevole è necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire. RICHIESTE DI PARERI Di competenza di altre amministrazioni Valutazione di incidenza SIC/ZPS (Sito di interesse comunitario e zone a protezione speciale). LR 7/2004 e DGR1191/2007 Quando serve Per interventi comunque incidenti su Aree Sic e Zps della Rete Natura 2000 (esclusi gli interventi definiti “non rilevanti” dalla normativa: LR 7/2004 e DGR 1191/2007). Possono essere aree di competenza dell’Ente parco o del Comune. L’esito favorevole della valutazione d’incidenza è necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire. RICHIESTE DI PARERI Di competenza di altre amministrazioni Quando serve Valutazione di incidenza SIC/ZPS Nullaosta dell’Ente parco Per interventi, impianti, opere che comportino trasformazioni all'assetto ambientale e paesaggistico entro il perimetro del Parco e dell'area contigua (art. 40 LR 6/2005). Il rilascio del nulla osta è necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire. RICHIESTE DI PARERI Di competenza di altre amministrazioni Quando serve Valutazione di incidenza SIC/ZPS Nullaosta dell’Ente parco Nullaosta in deroga Ferrovie, Anas, Zone militari (…) Interventi che interessano aree comprese nelle fasce di rispetto di infrastrutture o zone militari. Il rilascio del nulla-osta è necessario ai fini dell’inizio lavori. RICHIESTE DI PARERI Di competenza di altre amministrazioni Quando serve Valutazione di incidenza SIC/ZPS Nullaosta dell’Ente parco Nullaosta in deroga Ferrovie, Anas, Zone militari (…) Autorizzazione idraulica da parte del STB (o licenza del consorzio di Bonifica) Interventi previsti nel TU 523/1904 esclusi quelli per cui hanno avuto delega i Comuni e le Comunità Montane (RD 368/1904, L 183/1989, DLgs 112/1998, LR 3/1999). Il rilascio dell’autorizzazione è necessario ai fini dell’inizio lavori. RICHIESTE DI PARERI Di competenza di altre amministrazioni Quando serve Valutazione di incidenza SIC/ZPS Nullaosta dell’Ente parco Nullaosta in deroga Ferrovie, Anas, Zone militari (…) Autorizzazione idraulica da parte del STB (o licenza del consorzio di Bonifica) Autorizzazione autorità marittima o portuale (per opere entro i 30 m dal demanio marittimo) Per opere da eseguirsi entro i 30 metri dal confine del demanio marittimo Codice della navigazione La Comunicazione di Inizio Lavori C.I.L. Introdotta dall’art. 5 della L.73/2010 modifica l’art. 6 del D.P.R. 380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia” Introduce tre forme di attività edilizia “libera”: − la manutenzione straordinaria (comma 2, lett.a) − gli interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori (comma 2, lett. b.c.d.e.) − gli interventi edilizi liberalizzati (comma 1) LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA Art. 6, comma 2, lettera a) “Interventi di manutenzione straordinaria, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici”. Prima dell’inizio dei lavori occorre presentare: − La comunicazione di inizio dei lavori a firma del proprietario. − Una relazione tecnica con opportuni elaborati progettuali da parte del professionista abilitato. − Le autorizzazioni e ogni documentazione richiesta dalle norme di settore. La comunicazione deve contenere: − L’identificazione del soggetto, dell’immobile interessato e dell’intervento che si intende realizzare; − L’indicazione della data di inizio e fine dei lavori; − I dati identificativi dell’impresa che eseguirà i lavori ovvero la dichiarazione che i lavori saranno svolti in economia diretta; − L’elenco degli allegati richiesti dalla normativa di settore: Le autorizzazioni o altri atti di assenso; La documentazione progettuale obbligatoria (es. sismica: All. C.1 delib. Ass. Legisl. N.121/2010); Il DURC se è indicata una impresa che esegue i lavori. La relazione tecnica del progettista: - Dichiarazione di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa e con il committente; - Asseverazione che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti; - Asseverazione che gli interventi rispondono alla tipologia (manutenzione straordinaria) e ai limiti di cui al comma 2, lettera a (no parti strutturali, no aumenti di unità immobiliari, no aumento parametri urbanistici) comma 4; - Asseverazione del rispetto delle norme igienico sanitarie e di ogni altra normativa che non prevede alcuna documentazione o asseverazione specifica; - Altre asseverazioni richieste obbligatoriamente dalla normativa di settore (es. sismica, efficienza energetica, ecc…); - Devo essere allegati opportuni elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e progetto (giallo e rosso). Allegati richiesti dalla normativa di settore: - Le autorizzazioni o altri atti di assenso (es. autorizzazioni paesaggistiche, autorizzazione “per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali”). COMUNICAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI “Art. 6, comma 2, lettera b): opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni.” “Art. 6, comma 2, lettera c): opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.” “Art. 6, comma 2, lettera d): pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.” “Art. 6, comma 2, lettera e): aree ludiche senza fini di lucro e elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.” Prima dell’inizio dei lavori va presentata: - La comunicazione di inizio lavori a firma del proprietario; - Le autorizzazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa di settore. In sintesi: • Viene meno, nella comunicazione di inizio dei lavori, l’indicazione dell’impresa /lavori in economia diretta: e comunque viene meno l’obbligo di allegare il DURC; • Viene meno la necessità dell’asseverazione del progettista abilitato, la sua relazione tecnica e gli elaborati progettuali. INTERVENTI EDILIZI COMPLETAMENTE LIBERALIZZATI Interventi di manutenzione ordinaria (lettera a) “interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti” Interventi rivolti all’eliminazione delle barriere architettoniche (lettera b) “gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio” Opere temporanee di ricerca nel sottosuolo (lettera c) “opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato” Movimenti di terra ai fini agricoli (lettera d) I movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvopastorali, compresi gli ineteventi su impianti idraulici agrari” Serre mobili stagionali (lettera e) “le serre mobili stagionali sprovviste di struttura in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola” Per questi interventi non è richiesto alcun adempimento/elaborato di natura edilizia, sono infatti sottratti alla disciplina edilizia e sottoposti solo alla normativa di settore. EFFETTO DI CIO’: Occorre che il proprietario acquisisca, prima dell’inizio dei lavori e conservi per le future verifiche o pratiche edilizie: - La documentazione tecnica, a firma di progettisti abilitati, richiesta dalla normativa di settore. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività SCIA Introdotta dall’art. 49, c.4-bis e 4-ter del D.L.78/2010 Prescrive che la disciplina del nuovo titolo abilitativo abbia immediata operatività e si sostituisca a ogni DIA prevista da leggi statali e regionali In sintesi, si consente al privato: • di svolgere esso la valutazione se sussistono i requisiti e i presupposti per svolgere una attività • di comunicare tale accertamento al Comune (“SEGNALAZIONE”), allegando: - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni - Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà - Attestazioni e asseverazioni e elaborati progettuali di tecnici abilitati • di avviare e realizzare l’attività,sulla base di tale documentazione, sin dal giorno di presentazione della comunicazione senza dovere attendere alcuna abilitazione e senza dover consentire un controllo preventivo da parte dello Sportello Unico per l’Edilizia. Lo Sportello Unico per l’Edilizia: - Non rilascia più un titolo abilitativo e non svolge più una istruttoria preliminare; Svolge solo compiti di controllo successivo per: - nei primi 60 gg.: precludere la prosecuzione dell’attività / conformarla a legge; - in ogni tempo: conformare l’attività a legge o precluderne la prosecuzione, in caso di pericolo di un danno ad interessi sensibili; - in ogni tempo: annullare il titolo illegittimamente presentato (e non sanabile) e sanzionare gli eventuali abusi; - in ogni tempo: annullare il titolo e sanzionare gli abusi, dopo l’accertamento del falso e mendacio negli elaborati presentati. FINE LAVORI E AGIBILITA’ Il titolare di una Denuncia di Inizio Attività o di un Permesso di Costruire è tenuto a comunicare la data di ultimazione dei lavori. SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA OPPURE DOMANDA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ EDILIZA E AGIBILITA’ + SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA FINE LAVORI E AGIBILITA’ Art. 20 L.R.31/2002 – Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato 1. Ogni immobile oggetto di intervento edilizio è dotato di una scheda tecnica descrittiva, articolata per le diverse unità immobiliari che lo compongono, nella quale sono riportati i dati catastali ed urbanistici utili all'esatta individuazione dell'immobile, i dati metrici e dimensionali, le prestazioni fornite in ordine ai requisiti obbligatori, nonché gli estremi dei provvedimenti comunali e delle denunce di inizio attività relativi allo stesso. La scheda tecnica deve inoltre essere completa con le dichiarazioni concernenti la rispondenza dell'edificio ai requisiti obbligatori. 2. La scheda tecnica contiene la dichiarazione che sono stati regolarmente effettuati i controlli in corso d'opera e finali e che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed alle eventuali varianti allo stesso. Alla scheda tecnica sono allegati i certificati di collaudo e le ulteriori certificazioni se previsti dalla legge. 3. La scheda tecnica è documento necessario per il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità ed è predisposta ed aggiornata, anche per gli effetti dell'art. 481 del codice penale, da un professionista abilitato. FINE LAVORI E AGIBILITA’ Art. 21 L.R.31/2002 - Certificato di conformità edilizia e agibilità 1. Il certificato di conformità edilizia e agibilità attesta che l'opera realizzata corrisponde al progetto approvato o presentato, dal punto di vista dimensionale, prestazionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed in particolare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. 2. Sono soggetti al certificato: a) gli interventi di nuova edificazione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia. 3. Sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato, nei casi di cui al comma 2, il titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività ovvero i loro successori o aventi causa. 4. Per gli interventi edilizi non compresi al comma 2 la dichiarazione di conformità del professionista abilitato, contenuta nella scheda tecnica descrittiva di cui all'art. 20, tiene luogo del certificato di conformità edilizia e agibilità. Per i medesimi interventi, copia della scheda tecnica descrittiva è trasmessa al Comune entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori. Delibera dell’Assemblea legislativa E. R. n° 279 del 4 febbraio 2010 “Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002)”. Tale atto di coordinamento si pone l’obiettivo di superare la situazione di disomogeneità che caratterizza la regolamentazione urbanisticoedilizia nei Comuni della Regione, per quanto concerne la definizione delle nozioni e dei paramentri tecnici utilizzati nella disciplina degli usi del territorio e delle trasformazioni ammissibili, e nella gestione abilitativa dell’attività edilizia, nonché per quanto concerne la definizione degli atti e degli elaborati richiesti ai privati per la presentazione delle richieste di permesso di costruire e delle denuncie di inizio attività necessarie alla realizzazione degli interventi edilizi. ALLEGATO “A” DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI PER L’URBANISTICA E L’EDILIZIA Superficie territoriale (ST): Superficie totale di una porzione di territorio, la cui trasformazione è sottoposta a strumentazione urbanistica operativa e attuativa (POC e PUA). Comprende la superficie fondiaria e le dotazioni territoriali. Superficie fondiaria (SF): Superficie di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. Rispetto alla superficie territoriale la superficie fondiaria è l’area residua al netto delle superfici per le dotazioni territoriali pubbliche. Rientrano nella superficie fondiaria le aree private gravate da servitù di uso pubblico. Per i soli casi di interventi su lotti del territorio urbanizzato, la superficie fondiaria (SF) può comprendere le eventuali superfici (di parcheggi) di dotazione territoriale pubblica che si rendono necessarie a seguito dell’intervento. ALLEGATO “A” DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI PER L’URBANISTICA E L’EDILIZIA Superficie utile (Su): Superficie di pavimento di tutti i locali di una unità immobiliare, al netto delle superfici definite nella superficie accessoria (Sa), e comunque escluse le murature, i pilastri, i tramezzi, gli sguinci, i vani di porte e finestre, le logge, i balconi e le eventuali scale interne. (…) Si computano nella superficie utile: • le cantine poste ai piani superiori al primo piano fuori terra; • le cantine che hanno altezza utile uguale o superiore a m 2,70; • i sottotetti con accesso diretto da una unità immobiliare, che rispettano i requisiti di abitabilità di cui all’art. 2, comma 1, della LR 11/1998. Per gli immobili con destinazione d’uso non residenziale si computano altresì nella superficie utile: • i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici e archivi; • le autorimesse, quando costituiscano strumento essenziale dell’attività economica (autonoleggi, attività di trasporto e assimilati). ALLEGATO “A” DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI PER L’URBANISTICA E L’EDILIZIA Superficie accessoria (Sa): Superficie di pavimento degli spazi di una unità edilizia o di una unità immobiliare aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso dell’unità stessa, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. Nel caso di vani coperti, si computano le parti con altezza utile uguale o maggiore a m 1,80. Per tutte le funzioni si computano, in via esemplificativa, nella superficie accessoria: - - spazi aperti (coperti o scoperti), quali portici e gallerie pedonali (se non gravati da servitù di uso pubblico), ballatoi, logge, balconi e terrazze; le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, purché abbiano altezza inferiore a m 2,70; i sottotetti che hanno accesso diretto da una unità immobiliare ma non rispettano i requisiti di abitabilità di cui all’art. 2, comma 1, della LR n. 11/1998; i sottotetti che hanno accesso dalle parti comuni di una unità edilizia, per la porzione con altezza utile maggiore o uguale a m 1,80; le autorimesse e i posti auto coperti; i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi (di accesso alle abitazioni o alle cantine), esclusi gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali. ALLEGATO “A” DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI PER L’URBANISTICA E L’EDILIZIA Superfici escluse dal computo della Su e della Sa: Non costituiscono né superficie utile né accessoria: - i porticati o gallerie gravati da servitù di uso pubblico; - gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni; - le parti comuni di collegamento verticale (vani ascensore, scale e relativi pianerottoli) e gli androni condominiali; - i corselli delle autorimesse costituenti parti comuni, anche se coperti, e relative rampe; - le pensiline; - le tettoie con profondità inferiore a m 1,50; - i tetti verdi non praticabili; - i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni; - i pergolati a terra; - gli spazi con altezza inferiore a m 1,80; - vani tecnici e spazi praticabili che ospitano qualsivoglia impianto tecnologico dell’edificio (tra cui: le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, le condotte, le intercapedini tecniche).