Comunicazione del 24 Marzo 2011 tenutasi all'interno del corso:
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL CANTIERE
Facoltà di Architettura di Ferrara
Docente: Prof. Achille Alberani
“I TITOLI ABILITATIVI IN EDILIZIA”
Arch. Bianchi Daniele
Dalla Licenza Edilizia al Permesso di Costruire
La legge n°1150 del 1942 “Legge urbanistica” introduce la licenza edilizia, essa
consisteva in una semplice autorizzazione che il Comune dava al privato per poter
costruire sul suolo di sua proprietà;
con la legge n°10 del 1977 “Norme in materia di edificabilità dei suoli”(Bucalossi),
la licenza edilizia è stata sostituita dalla concessione edilizia che a differenza
della prima era a titolo oneroso in quanto il Comune garantiva al cittadino le opere
di urbanizzazione primaria la cui realizzazione comportava un certo costo;
successivamente con il T.U. 380 del 2001” Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia” la concessione edilizia è stata sostituita dal
Permesso di Costruire, anche questo a titolo oneroso, necessario però solo per
determinate categorie di interventi come per esempio una nuova costruzione, una
ristrutturazione urbanistica o interventi di ristrutturazione in zone di tipo “A” con
variazione dei volumi o cambiamento delle destinazioni d'uso, mentre per altre
categorie di intervento quali la manutenzione straordinaria è sufficiente la
Denuncia di Inizio Attività.
LEGGE REGIONALE 25 novembre 2002, n.31
“Disciplina generale dell’edilizia”
Art. 1 - Oggetto e finalità
Art.1 co. 1 “La presente legge, in coerenza con le disposizioni contenute nel Titolo V della Costituzione,
regola nel territorio dell'Emilia-Romagna l'attività edilizia e gli interventi di trasformazione del territorio
disciplinati dagli strumenti di pianificazione urbanistica comunale”.
Art. 2 - Sportello unico per l'edilizia
Art. 2 co.1 “I Comuni, attraverso gli strumenti di pianificazione, disciplinano l'attività urbanistica ed
edilizia ed affidano la responsabilità dei procedimenti relativi alla trasformazione del territorio ad
un'unica struttura, lo sportello unico per l'edilizia, da costituire anche in forma associata”.
Art. 3 - Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP)
I Comuni istituiscono la Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio, quale organo
consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, ai fini del rilascio dei
provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, interventi di risanamento conservativo e
restauro e di abbattimento delle barriere architettoniche in edifici aventi valore storico architettonico.
Art. 6 - Titoli abilitativi
Co. 2 “I titoli abilitativi devono essere conformi alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni
contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica vigenti e adottati. Gli
stessi sono presentati o rilasciati nell'osservanza dei vincoli paesaggistici, sismici,
idrogeologici, forestali, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico
(...)”.
Co. 3 “I titoli abilitativi sono la denuncia di inizio attività e il permesso di costruire.
Entrambi sono trasferibili insieme all'immobile ai successori o aventi causa. I titoli abilitativi
non incidono sulla titolarità della proprietà e di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati a
seguito del loro rilascio ovvero a seguito della loro presentazione e del decorso del termine
per l'inizio dei lavori. Essi non comportano limitazioni dei diritti dei terzi”.
Art. 8 - Interventi soggetti a denuncia di inizio attività obbligatoria
Co. 1
a) gli interventi di manutenzione straordinaria;
b) gli interventi di risanamento conservativo e restauro;
c) gli interventi, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti
qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al Titolo I del D.Lgs. n. 490 del 1999, nonché
gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali ovvero
riguardino elementi strutturali dell'edificio o alterino anche la sagoma dell'edificio;
d) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate;
e) gli interventi di ristrutturazione edilizia;
f) gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla L.R. 6 aprile
1998,n. 11;
g) i mutamenti di destinazione d'uso senza opere;
h) le modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di
volumetria;
i) l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al
servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
j) le modifiche progettuali e le variazioni in corso d'opera di cui agli artt. 18 e 19;
k) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliari, nei casi di cui all'art. 9,
comma 1, della Legge 24 marzo 1989, n. 122, esclusi gli immobili collocati nei centri storici;
l) le opere pertinenziali purché non qualificate come interventi di nuova costruzione, secondo quanto
disposto dalla lettera g.6) dell'Allegato alla presente legge;
m) i significativi movimenti di terra senza opere non connessi all'attività agricola e l'apposizione di
cartelloni pubblicitari, secondo quanto stabilito dal RUE.
ALLEGATO L.R.31/2002 – Definizione degli interventi edilizi
a) "interventi di manutenzione ordinaria“: gli interventi edilizi che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b)"interventi di manutenzione straordinaria“: le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
f) "interventi di ristrutturazione edilizia“: gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in
parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di
volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici. Nell'ambito degli
interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e
successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e area di sedime,
a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica e per l'installazione di impianti tecnologici;
Art. 10 – Disciplina della denuncia di inizio attività
•
La D.I.A. deve essere presentata almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori.
•
Il termine massimo di validità è di 3 anni, decorrenti dalla data di inizio dei lavori indicata nella
denuncia stessa.
•
Su richiesta presentata anteriormente alla scadenza, il termine di ultimazione dei lavori può essere
prorogato per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà
dell’interessato.
•
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale ed il parere o l'atto di assenso comunque denominato non sia allegato
alla denuncia, spetta allo Sportello Unico per l‘Edilizia, entro dieci giorni dalla presentazione,
richiedere all'autorità preposta il rilascio del medesimo atto.
In tali casi il termine di trenta giorni per l'inizio lavori decorre dal ricevimento dell'atto richiesto.
•
•
La sussistenza del titolo edilizio è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulta la
data di ricevimento della stessa da parte dell'amministrazione comunale, l'elenco di quanto presentato
a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso di altre
amministrazioni eventualmente necessari.
•
Gli estremi della denuncia di inizio attività sono contenuti nel cartello esposto nel cantiere,
secondo le modalità stabilite dal RUE.
Art. 12 – Interventi soggetti a permesso di costruire
1.
Sono soggetti a permesso di costruire gli interventi non previsti dall'art. 8 e quelli non sottoposti a
denuncia di inizio attività dagli strumenti di pianificazione comunale (…).
2. Sono altresì subordinate a nuovo permesso di costruire le modifiche a permessi rilasciati, nei casi
indicati dall'art. 18 (Modifiche progettuali soggette a ulteriore titolo abilitativo).
Art. 13 – Procedimenti per il rilascio del permesso di costruire
1.
La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta dal proprietario o da chi ne abbia
titolo, è presentata allo Sportello Unico per l‘Edilizia (…).
3.
Il responsabile del procedimento può chiedere una sola volta, entro quindici giorni dalla
presentazione della domanda, documenti ed atti integrativi (…). La richiesta produce l'effetto
dell'interruzione del termine di cui al comma 4, il quale ricomincia a decorrere dalla data del completo
ricevimento degli atti integrativi.
4. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria, acquisendo i prescritti pareri dagli uffici comunali e richiedendo alle amministrazioni
interessate il rilascio degli atti di assenso necessari al rilascio del provvedimento.
8. Il permesso di costruire è rilasciato o negato dal responsabile dello Sportello Unico per l‘Edilizia entro
quindici giorni dalla proposta formulata dal responsabile del procedimento (…). Gli estremi del
permesso sono contenuti nel cartello esposto presso il cantiere.
Art. 14 – Caratteristiche ed efficacia del permesso di costruire
3. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo;
quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre
anni dalla data di rilascio del provvedimento. Su richiesta presentata anteriormente alla
scadenza, entrambi i termini possono essere prorogati per una sola volta, con
provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali
termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita.
4. La data di effettivo inizio dei lavori deve essere comunicata al Comune, con l'indicazione
del direttore dei lavori e dell'impresa cui si intendono affidare i lavori.
5. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata
a nuovo titolo abilitativo per le opere ancora da eseguire ed all'eventuale aggiornamento del
contributo di costruzione per le parti non ancora eseguite.
6. Il permesso di costruire è irrevocabile. Esso decade con l'entrata in vigore di contrastanti
previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il
termine stabilito nel permesso stesso.
ALLEGATO L.R.31/2002 – Definizione degli interventi edilizi
g) "interventi di nuova costruzione“ : gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del
territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.
Sono comunque da considerarsi tali:
g.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al
punto g.6);
g.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
g.3) la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
g.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione da realizzare sul suolo;
g.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano
diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
g.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova
costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del
volume dell'edificio principale;
g.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive
all'aperto ove comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato;
Art. 27 - Contributo di costruzione
1. (…) il proprietario dell'immobile o colui che ha titolo per chiedere il rilascio del permesso
o per presentare la denuncia di inizio attività è tenuto a corrispondere un contributo
commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di
costruzione.
2. Il contributo di costruzione è quantificato dal Comune per gli interventi da realizzare
attraverso il permesso di costruire ovvero dall'interessato per quelli da realizzare con
denuncia di inizio attività.
3.
La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune
all'atto del rilascio del permesso ovvero all'atto della presentazione della denuncia di
inizio attività.
Il contributo può essere rateizzato, a richiesta dell'interessato.
4. La quota di contributo relativa al costo di costruzione è corrisposta in corso d'opera,
secondo le modalità e le garanzie stabilite dal Comune.
La documentazione a corredo della domanda di Permesso di Costruire e DIA:
completezza degli elaborati, pareri e riferimenti normativi
DOCUMENTAZIONE GENERALE
DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA DI STATO DI FATTO E PROGETTO
RICHIESTE DI PARERI/AUTORIZZAZIONI (…)
ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA
DOCUMENTAZIONE GENERALE
Sempre necessaria
Titolo ad intervenire
L.R. 31/2002 art.13 comma 1
D.P.R. 380/2001 art 20 comma 1
Descrizione
Concerne la legittimazione dell’intestatario
del titolo abilitativo edilizio, rispetto la
disponibilità dell’area o dell’edificio oggetto
dell’intervento.
La documentazione consiste in: copia
dell'atto di proprietà oppure dichiarazione
sostitutiva di certificazione (art. 46, DPR
445/2000) relativa al titolo di disponibilità
dell’immobile; copia dell’eventuale
provvedimento di concessione d’uso di suolo
pubblico (qualora l’opera insista su
suolo pubblico).
DOCUMENTAZIONE GENERALE
Sempre necessaria
Descrizione
Titolo ad intervenire
Documentazione catastale
Estratto di mappa e certificato
catastale validati dal tecnico
progettista
(la planimetria catastale, se esistente,
verrà presentata qualora possa
chiarire aspetti relativi alle fasi
costruttive del manufatto)
DOCUMENTAZIONE GENERALE
Sempre necessaria
Titolo ad intervenire
Documentazione catastale
Ricevuta di pagamento dei
diritti di segreteria
Descrizione
DOCUMENTAZIONE GENERALE
Sempre necessaria
Descrizione
Titolo ad intervenire
Documentazione catastale
Ricevuta di pagamento dei
diritti di segreteria
Documento unico di regolarità
contributiva - DURC
(prima dell’inizio lavori)
Art.90 comma 9 D lgs 81/2009
(modifiche DLgs 106/2009)
DOCUMENTAZIONE GENERALE
Necessaria per alcuni interventi
Elenco precedenti edilizi
Quando serve/Descrizione
Nel caso si intervenga su manufatto
preesistente:
elenco degli estremi dei precedenti titoli
abilitativi edilizi, rilasciati dal Comune,
riferiti
all’immobile
oggetto
di
intervento.
In assenza di tali atti potrà essere
presentata documentazione catastale
di impianto o altri documenti probatori.
DOCUMENTAZIONE GENERALE
Necessaria per alcuni interventi
Quando serve/Descrizione
Elenco precedenti edilizi
Calcolo del contributo di
Costruzione
(nel caso di DIA:
ricevuta di versamento)
L.R. 31/2002 art. 10 c. 2
Escludendo i casi di esonero
(art. 30, LR 31/2002)
determinazione
degli
oneri
di
urbanizzazione primaria e secondaria e
compilazione del modello di calcolo per
la determinazione del costo di
costruzione (Allegati B, C, D, alla DCR
1108/1999).
Eventuale
calcolo
per
la
monetizzazione degli standard ove
prevista dal RUE.
DOCUMENTAZIONE GENERALE
Necessaria per alcuni interventi
Quando serve/Descrizione
Elenco precedenti edilizi
Calcolo del contributo di
Costruzione
(nel caso di DIA:
ricevuta di versamento)
Modello Istat
Certificato Imprenditore
agricolo professionale
Da presentare ai fini dell’esonero dal
pagamento
degli
oneri
di
urbanizzazione per interventi in zona
agricola.
DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA DI STATO DI FATTO E PROGETTO
Sempre necessaria
Documentazione fotografica
Descrizione
Documentazione fotografica idonea ad
una lettura completa, chiara ed univoca
della
consistenza
del
lotto
o
dell'immobile
oggetto
d'intervento
(compresi i locali interni se interessati
dai lavori), nonché delle aree ed edifici
contermini
e
delle
preesistenze
vegetazionali.
Le immagini sono accompagnate da
indicazione planimetrica dei punti di
ripresa.
DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA DI STATO DI FATTO E PROGETTO
Sempre necessaria
Documentazione fotografica
Elaborati grafici dello stato di
fatto (rilievo)
L.R. 31/2002 art. 6 c. 4
Descrizione
Per interventi di nuova costruzione :
planimetria generale dello stato dei luoghi e delle
aree attigue (di norma in scala 1/500) che riporti
la toponomastica, i profili altimetrici del terreno,
le distanze dai confini di proprietà, da strade,
percorsi, edifici limitrofi, con indicazione delle
specie arboree, di tutte le reti tecnologiche
esistenti (relativamente all’area di intervento) e
di ogni elemento che possa caratterizzare il
contesto del progetto, compresa la segnalazione
di eventuali vincoli di rispetto e di eventuali
servitù di uso pubblico (devono essere riportate
le servitù di uso pubblico rilevabili dagli strumenti
urbanistici, o dagli inventari del patrimonio
comunale o dagli elenchi comunali delle strade
vicinali, nonché, in ogni caso, le servitù costituite
su passaggi di accesso a beni demaniali).
DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA DI STATO DI FATTO E PROGETTO
Sempre necessaria
Documentazione fotografica
Elaborati grafici dello stato di
fatto (rilievo)
L.R. 31/2002 art. 6 c. 4
Descrizione
Per interventi su edifici esistenti : planimetria
generale (di norma in scala 1/1000 o 1/500) che
consenta
l'individuazione
dell'area
e
dell'immobile oggetto di intervento, con
indicazione della toponomastica, delle distanze
dai confini e di eventuali specie arboree; rilievo
quotato in scala adeguata (di norma 1/100) delle
parti di immobile oggetto di intervento (piante,
prospetti e sezioni necessarie a descrivere
adeguatamente il manufatto) con indicazioni
della destinazione d'uso dei locali, delle reti di
servizi esistenti, dei rapporti illumino-ventilanti,
delle altezze interne dei locali e di tutte le
informazioni utili a comprendere la consistenza
dell’immobile su cui si interviene.
DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA DI STATO DI FATTO E PROGETTO
Sempre necessaria
Documentazione fotografica
Elaborati grafici dello stato di
fatto (rilievo)
Relazione tecnico descrittiva
DPR 380/2001 art. 23 c.1
Descrizione
Deve contenere le seguenti informazioni:
tipologia
di
intervento
(N.C.,
demolizione,
ristrutturazione etc.);
- tipologia del manufatto;
- ubicazione dell'intervento;
- classificazione urbanistica;
- vincoli (di legge, da piani sovraordinati, comunali, fasce
di rispetto, servitù di uso pubblico);
- (nel caso si realizzi o si intervenga su un edificio)
verifica del rispetto dei valori massimi di edificazione;
conteggi superfici utili, accessorie, superfici permeabili;
verifica standard e parcheggi pertinenziali ed eventuali
monetizzazioni degli standard; destinazioni d'uso; descrizione e motivazione delle scelte progettuali (es.
per un edificio: struttura, tamponature, infissi esterni,
caratteristiche dimensionali (metriche e volumetriche) e
prestazionali, scelta dei materiali di finitura e colori e
relazione con il contesto).
La relazione può inoltre contenere (qualora non siano
distinti in altri elaborati):
- asseverazione di conformità, ai sensi dell’art. 13,
comma 2, LR 31/2002 (vedi punto successivo);
- dichiarazione di intervento soggetto (o meno) alle
normative
per
l'abbattimento
delle
barriere
architettoniche, per la prevenzione incendi, per la
vulnerabilità sismica, etc.;
DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA DI STATO DI FATTO E PROGETTO
Sempre necessaria
Descrizione
Documentazione fotografica
Elaborati grafici dello stato di
fatto (rilievo)
Relazione tecnico descrittiva
Asseverazione di conformità
L.R. 31/2002 art. 10 c. 1
e art. 13 c. 2
Dichiarazione del progettista abilitato che
assevera, ai sensi dell'art. 481 del codice
penale, la conformità del progetto
presentato agli strumenti urbanistici
adottati e approvati ed al RUE, alle norme
di sicurezza ed igienico-sanitarie, nonché
alla valutazione preventiva, ove acquisita
(articolo 13, comma 2, LR 31/2002).
DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA DI STATO DI FATTO E PROGETTO
Necessaria per alcuni interventi
Elaborati grafici dello stato
Legittimo
Quando serve / Descrizione
Se il rilievo del manufatto non
corrisponde
all'ultimo
progetto
presentato per l'immobile per il quale
sia stato rilasciato un titolo abilitativo
(o presentata una DIA eseguibile), ai fini
dell’accertamento
di
conformità
va
presentato
elaborato
grafico
che
rappresenti lo stato legittimato. Per i
fabbricati costruiti fuori dai centri abitati
prima del 1.9.1967 può essere sostituita
da planimetria catastale d'impianto se
esistente.
DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA DI STATO DI FATTO E PROGETTO
Necessaria per alcuni interventi
Elaborati grafici dello stato
Legittimo
Elaborati grafici comparativi
tra stato di fatto e stato
legittimo
Quando serve / Descrizione
Se il rilievo del manufatto non
corrisponde
all'ultimo
progetto
presentato per l'immobile per il quale
sia stato rilasciato un titolo abilitativo
(o presentata una DIA eseguibile), deve
essere prodotto un elaborato con tutte le
piante, le sezioni e i prospetti in scala
adeguata (di norma in scala 1/100)
necessari ad evidenziare, attraverso la
sovrapposizione dei due disegni, le
differenze tra l'ultimo stato legittimato (o,
nei casi previsti, la planimetria catastale
d'impianto) e il rilievo del manufatto. (…)
DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA DI STATO DI FATTO E PROGETTO
Necessaria per alcuni interventi
Elaborati grafici dello stato
Legittimo
Elaborati grafici comparativi tra
stato di fatto e stato legittimo
Elaborati grafici di progetto
Quando serve / Descrizione
Escludendo i soli casi di semplice
“sanatoria”
(accertamento
di
conformità)
Gli
elaborati
devono
ricomprendere:
-Planimetria generale di progetto, di
norma in scala 1/500 o 1/200, con
indicazione quotata delle distanze dai
confini
e
quote
planimetriche
e
altimetriche riferite a strade e percorsi
limitrofi(…) Per quanto riguarda gli
ampliamenti e altre opere sull'esistente, gli
elaborati di progetto sopra descritti
potranno essere limitati alla parte che
viene modificata, senza tralasciare
eventuali effetti sulla sagoma e sui
prospetti, distanze dai confini etc.
DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA DI STATO DI FATTO E PROGETTO
Necessaria per alcuni interventi
Elaborati grafici dello stato
Legittimo
Elaborati grafici comparativi tra
stato di fatto e stato legittimo
Elaborati grafici di progetto
Elaborati grafici comparativi
tra stato di fatto e progetto
Quando serve / Descrizione
Escludendo i soli casi di semplice
“sanatoria” (accertamento di conformità)
Gli elaborati devono ricomprendere tutte le
piante, le sezioni e i prospetti in scala adeguata
(di norma 1/100) necessari ad evidenziare,
attraverso la sovrapposizione dei due disegni, le
differenze tra lo stato di fatto (rilievo) e il
progetto. Devono essere evidenziati con
campitura rossa tutti gli elementi che nel
progetto sono di nuova realizzazione o vengono
tamponati; devono essere evidenziati con
campitura gialla gli elementi esistenti che
vengono demoliti comprese le nuove aperture di
porte e finestre. Eventuali elementi sostituiti
(demoliti e ricostruiti nella stessa posizione)
sono evidenziati con un tratteggio giallo e rosso.
ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA
Sempre necessaria
Elaborati grafici dimostrativi e
relazione di conformità alla
L.13/1989
oppure
Dichiarazione di intervento
non soggetto
Descrizione
La documentazione è necessaria nei casi
previsti all’art. 1, DM 14/6/1989 n. 236 e
art. 24, L.104/1992 e art. 77 DPR
380/2001; nei casi di l’intervento non
soggetto alla normativa per l’eliminazione
o
superamento
delle
barriere
architettoniche va comunque prodotta una
dichiarazione asseverata in merito.
ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA
Sempre necessaria
Elaborati grafici dimostrativi e
relazione di conformità alla
L.13/1989
oppure
Dichiarazione di intervento non
soggetto
Progetto
strutturale
o
relazione, elaborati progettuali
e
asseverazione
sulla
riduzione del rischio sismico
o
Dichiarazione di intervento
non soggetto alla normativa
Descrizione
Richiesta di autorizzazione sismica preventiva
o denuncia di deposito del progetto
esecutivo riguardante le strutture, e la relativa
documentazione;
Per i Comuni classificati a media o a bassa
sismicità, occorre l’autorizzazione sismica per:
• interventi edilizi in ambiti da consolidare;
• progetti presentati a seguito di accertamento di
violazione delle norme antisismiche;
• gli interventi relativi ad edifici di interesse
strategico e alle opere infrastrutturali;
• le sopraelevazioni.
ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA
Sempre necessaria
Elaborati grafici dimostrativi e
relazione di conformità alla
L.13/1989
oppure
Dichiarazione di intervento non
soggetto
Progetto strutturale o
relazione, elaborati progettuali
e asseverazione sulla
riduzione del rischio sismico
o
Dichiarazione di intervento
non soggetto alla normativa
Descrizione
Indicazione del progettista abilitato che
cura la progettazione strutturale dell’intero
intervento e dichiarazione del medesimo
progettista che asseveri il rispetto delle
norme tecniche per le costruzioni e
delle prescrizioni sismiche contenute negli
strumenti di pianificazione territoriale ed
urbanistica, con allegata relazione
tecnica e relativi elaborati grafici;
ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA
Sempre necessaria
Elaborati grafici dimostrativi e
relazione di conformità alla
L.13/1989
oppure
Dichiarazione di intervento non
soggetto
Progetto strutturale o
relazione, elaborati progettuali
e asseverazione sulla
riduzione del rischio sismico
o
Dichiarazione di intervento
non soggetto alla normativa
Descrizione
Dichiarazione del progettista abilitato,
contenente
l’asseverazione
che
l’intervento è privo di rilevanza per la
pubblica incolumità ai fini sismici, con
allegati i relativi elaborati tecnici atti a
dimostrare la ricorrenza a tale ipotesi.
(D.G.R. 121 del 01/02/2010)
ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA
Necessaria per alcuni interventi
Relazione geologica
Quando serve/ Descrizione
Se viene depositata la documentazione di cui
all’art.10 comma 3 lettera a) L.R. 19/2008:
nell’istanza di autorizzazione preventiva o la
denuncia di deposito del progetto esecutivo la
relazione geologica è contenuta all’interno degli
elaborati di tale progetto.
Se viene depositata la documentazione di cui
all’art.10 comma 3 lettera b) L.R. 19/2008, ossia
indicazione del progettista abilitato alla
progettazione strutturale e sua relativa
asseverazione,verranno fornite le indicazioni
delle caratteristiche del terreno:
- Nuova costruzione: indicazione della
pianificazione delle indagini geognostiche in fase
di progettazione esecutiva
- Esistente: sintesi indagini geognostiche
condotte e loro eventuale approfondimento in
fase di proegettazione esecutiva.
ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA
Necessaria per alcuni interventi
Quando serve/ Descrizione
Relazione geologica
Verifica rispetto requisiti
cogenti
Nel caso siano stati recepiti dal Comune
(DGR 268/2000 e 21/2001)
ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA
Necessaria per alcuni interventi
Quando serve/ Descrizione
Relazione geologica
Verifica rispetto requisiti cogenti
Verifica rispetto requisiti
acustici passivi
Nel caso di Nuova costruzione e
ristrutturazione “totale”
DPCM 5/12/1997
ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA
Necessaria per alcuni interventi
Quando serve/ Descrizione
Relazione geologica
Verifica rispetto requisiti cogenti
Verifica rispetto requisiti acustici
passivi
Progetto impianti a servizio
degli edifici
Installazione, trasformazione e
ampliamento di impianti, connessi
all’intervento (art.11, DM 37/2008)
D.M. N°37 del 22/1/2008, L.46/90
ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA
Necessaria per alcuni interventi
Quando serve/ Descrizione
Relazione geologica
Verifica rispetto requisiti cogenti
Verifica rispetto requisiti acustici
passivi
Progetto impianti a servizio degli
edifici
Progetto e relazione sui
requisiti per risparmio
energetico
Nuovi impianti in edifici esistenti,
ristrutturazione edifici ed impianti con le
modalità previste ai commi 2 e 3 dell'art. 3
del D.lgs. 192/2005 e s.m. e i. e interventi
indicati nell’art. 3 dell’Allegato alla DCR
156 del 4/3/2008.
DLgs 192/2005 DLgs
311/2006 DCR156/2008 DM 22/11/2008 n. 37
ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA
Necessaria per alcuni interventi
Documentazione previsionale
del clima acustico
Quando serve/ Descrizione
Se la documentazione non è stata già
prodotta e valutata in sede di piano
attuativo, per realizzazione di scuole e asili
nido, ospedali, case di cura e riposo, nuovi
insediamenti residenziali nei pressi di
opere per cui si richiede documentazione
di impatto acustico (LR 15/2001 – DGR
673/2004).
ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA
Necessaria per alcuni interventi
Quando serve/ Descrizione
Documentazione previsionale
del clima acustico
Documentazione di impatto
acustico
Per interventi che riguardano attività
produttive, sportive e ricreative, centri
commerciali polifunzionali, grandi strutture
di vendita come indicato all’art. 10 comma
3 LR 15/2001.
ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA
Necessaria per alcuni interventi
Quando serve/ Descrizione
Documentazione previsionale
del clima acustico
Documentazione di impatto
acustico
Documentazione per riduzione
inquinamento luminoso e
risparmio energetico
per ogni intervento che comporti la
realizzazione di un impianto di
illuminazione esterna (con le deroghe
previste all'art.8 DGR 2263 del
29/12/2005)
LR 19/2003 e DGR 2263/2005
ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA
Necessaria per alcuni interventi
Quando serve/ Descrizione
Documentazione previsionale
del clima acustico
Documentazione di impatto
acustico
Documentazione per riduzione
inquinamento luminoso e
risparmio energetico
Relazione asseverata terre e
rocce da scavo
Per gli interventi che comportino la
produzione di terre e rocce da scavo
esclusi quelli ove sia certo che il materiale
sarà utilizzato a fini di costruzione allo
stato naturale nello stesso sito in cui è
stato scavato
art. 186 DLgs 152/2006
ALTRA DOCUMENTAZIONE TECNICA
Necessaria per alcuni interventi
Quando serve/ Descrizione
Documentazione previsionale
del clima acustico
Documentazione di impatto
acustico
Documentazione per riduzione
inquinamento luminoso e
risparmio energetico
Relazione asseverata terre e
rocce da scavo
Rispetto della normativa sui
campi elettrici e magnetici da
elettrodotti
Se la documentazione non è stata già
prodotta in sede di piano attuativo, per la
realizzazione
progetti
per
nuovi
insediamenti e aree di gioco per l'infanzia,
di ambienti abitativi, di ambienti scolastici
e di luoghi adibiti a permanenza superiori
a quattro ore in prossimità di linee ed
installazioni elettriche già presenti nel
territorio.
(DPCM 8/7/2003 – DM 29/5/2008)
RICHIESTE DI PARERI
Di competenza comunale
Autorizzazione paesaggistica
Quando serve
Per gli interventi su aree ed edifici (solo
per l’aspetto esteriore) tutelati dalla Parte
III del DLgs 42/2004 (artt. 136, 142, 143
comma 1 lett.d e 157). L’accertamento di
compatibilità paesaggistica è ammesso (in
luogo dell’autorizzazione paesaggistica) in
alcuni casi di permesso/DIA in sanatoria.
Il
rilascio
dell’autorizzazione
è
necessario ai fini del rilascio del
permesso di costruire.
RICHIESTE DI PARERI
Di competenza comunale
Autorizzazione paesaggistica
Autorizzazione ad eseguire
movimenti di terreno in aree
soggette a vincolo
idrogeologico
Quando serve
Nelle
aree
sottoposte
al
vincolo
idrogeologico, nel caso di interventi
compresi nell’elenco 1 punto 2.4.1 della
Direttiva regionale allegata alla DGR 1117
del 11/7/2000.
Il
rilascio
dell’autorizzazione
necessario ai fini dell’inizio lavori.
è
RICHIESTE DI PARERI
Di competenza comunale
Quando serve
Autorizzazione paesaggistica
Autorizzazione ad eseguire
movimenti di terreno in aree
soggette a vincolo idrogeologico
Nulla osta per modifica
accessi su strade comunali
Nel caso che l'intervento preveda
modifiche o creazione di accessi su strada
di competenza comunale. Il rilascio
dell’autorizzazione è necessario ai fini
dell’inizio lavori.
DLgs 285/1992 e DPR495/92
RICHIESTE DI PARERI
Di competenza comunale
Quando serve
Autorizzazione paesaggistica
Autorizzazione ad eseguire
movimenti di terreno in aree
soggette a vincolo idrogeologico
Nulla osta per modifica accessi
su strade comunali
Autorizzazione sismica
In tutti i casi per gli interventi di cui all’art.
11 comma 2 LR 19/2008; solo
nei comuni alta e media sismicità per gli
interventi di NC, recupero di patrimonio
ed. esistente, soprelevazione, variante
sostanziale (art. 9 comma 1 LR19/2008)
RICHIESTE DI PARERI
Di competenza di altre amministrazioni
Quando serve
Parere conformità Comando
provinciale VVFF
In caso di costruzione o trasformazione di
locali, attività, impianti inclusi nell'elenco
dell'allegato A del DM Interno 16/2/1982;
Dm 16/2/1982
DPR 37/1998
per intervento non soggetto alla normativa
sulla prevenzione incendi va comunque
prodotta una dichiarazione asseverata in
merito.
Il rilascio del parere di conformità è
necessario ai fini del rilascio del
permesso di costruire.
RICHIESTE DI PARERI
Di competenza di altre amministrazioni
Quando serve
Parere conformità Comando
provinciale VVFF
Autorizzazione per interventi su
beni tutelati dalla Parte II DLgs
42/2004
Per gli interventi su immobili tutelati dal
DLgs 42/2004 artt. 10 e 11.
Il
rilascio
dell’autorizzazione
è
necessario ai fini dell’inizio lavori.
Parte II DLgs 42/2004
RICHIESTE DI PARERI
Di competenza di altre amministrazioni
Quando serve
Parere conformità Comando
provinciale VVFF
Autorizzazione per interventi su
beni tutelati dalla Parte II DLgs
42/2004
Nulla osta per modifica accessi
su strade provinciali o statali
Nel
caso
l'intervento
preveda
modifiche o creazione di accessi su
strade provinciali o statali. Il rilascio
dell’autorizzazione è necessario ai
fini dell’inizio lavori.
DLgs 285/1992 e
DPR495/92
RICHIESTE DI PARERI
Di competenza di altre amministrazioni
Quando serve
Parere conformità Comando
provinciale VVFF
Autorizzazione per interventi su
beni tutelati dalla Parte II DLgs
42/2004
Nulla osta per modifica accessi su
strade provinciali o statali
Valutazione favorevole per VIA o
procedura di screening
Interventi previsti art. 4 L.R. 9/1999
(qualora il Comune non abbia
previsto che l'esito favorevole della
VIA abbia anche valore di titolo
abilitativo)
L’esito favorevole della VIA è
necessario ai fini del rilascio del
permesso di costruire.
RICHIESTE DI PARERI
Di competenza di altre amministrazioni
Quando serve
Parere conformità Comando
provinciale VVFF
Autorizzazione per interventi su
beni tutelati dalla Parte II DLgs
42/2004
Nulla osta per modifica accessi su
strade provinciali o statali
Valutazione favorevole per VIA o
procedura di screening
Parere integrato AUSL/ARPA
Per gli interventi e le attività incluse
negli allegati della DGR 1446/2007. Il
rilascio del parere favorevole è
necessario ai fini del rilascio del
permesso di costruire.
RICHIESTE DI PARERI
Di competenza di altre amministrazioni
Valutazione di incidenza
SIC/ZPS (Sito di interesse
comunitario e zone a protezione
speciale).
LR 7/2004 e
DGR1191/2007
Quando serve
Per interventi comunque incidenti su Aree
Sic e Zps della Rete Natura 2000
(esclusi gli interventi definiti “non rilevanti”
dalla normativa: LR 7/2004 e DGR
1191/2007). Possono essere aree di
competenza dell’Ente parco o del
Comune.
L’esito favorevole della valutazione
d’incidenza è necessario ai fini del
rilascio del permesso di costruire.
RICHIESTE DI PARERI
Di competenza di altre amministrazioni
Quando serve
Valutazione di incidenza SIC/ZPS
Nullaosta dell’Ente parco
Per interventi, impianti, opere che
comportino
trasformazioni
all'assetto
ambientale e paesaggistico entro il
perimetro del Parco e dell'area contigua
(art. 40 LR 6/2005). Il rilascio del nulla
osta è necessario ai fini del rilascio del
permesso di costruire.
RICHIESTE DI PARERI
Di competenza di altre amministrazioni
Quando serve
Valutazione di incidenza SIC/ZPS
Nullaosta dell’Ente parco
Nullaosta in deroga Ferrovie,
Anas, Zone militari (…)
Interventi che interessano aree comprese
nelle fasce di rispetto di infrastrutture o
zone militari.
Il rilascio del nulla-osta è necessario ai
fini dell’inizio lavori.
RICHIESTE DI PARERI
Di competenza di altre amministrazioni
Quando serve
Valutazione di incidenza SIC/ZPS
Nullaosta dell’Ente parco
Nullaosta in deroga Ferrovie,
Anas, Zone militari (…)
Autorizzazione idraulica da
parte del STB (o licenza del
consorzio di Bonifica)
Interventi previsti nel TU 523/1904 esclusi
quelli per cui hanno avuto delega i Comuni
e le Comunità Montane (RD 368/1904, L
183/1989, DLgs 112/1998, LR 3/1999).
Il
rilascio
dell’autorizzazione
è
necessario ai fini dell’inizio lavori.
RICHIESTE DI PARERI
Di competenza di altre amministrazioni
Quando serve
Valutazione di incidenza SIC/ZPS
Nullaosta dell’Ente parco
Nullaosta in deroga Ferrovie, Anas,
Zone militari (…)
Autorizzazione idraulica da parte del
STB (o licenza del consorzio di
Bonifica)
Autorizzazione autorità
marittima o portuale (per opere
entro i 30 m dal demanio
marittimo)
Per opere da eseguirsi entro i 30
metri dal confine del demanio
marittimo
Codice della navigazione
La Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.
Introdotta dall’art. 5 della L.73/2010 modifica
l’art. 6 del D.P.R. 380/2001 “Testo Unico dell’Edilizia”
Introduce tre forme di attività edilizia “libera”:
−
la manutenzione straordinaria (comma 2, lett.a)
−
gli interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori (comma 2, lett.
b.c.d.e.)
−
gli interventi edilizi liberalizzati (comma 1)
LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Art. 6, comma 2, lettera a) “Interventi di manutenzione straordinaria, ivi
compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne,
sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino
aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei
parametri urbanistici”.
Prima dell’inizio dei lavori occorre presentare:
− La comunicazione di inizio dei lavori a firma del proprietario.
− Una relazione tecnica con opportuni elaborati progettuali da parte del
professionista abilitato.
− Le autorizzazioni e ogni documentazione richiesta dalle norme di settore.
La comunicazione deve contenere:
− L’identificazione del soggetto, dell’immobile interessato e dell’intervento che si
intende realizzare;
− L’indicazione della data di inizio e fine dei lavori;
− I dati identificativi dell’impresa che eseguirà i lavori ovvero la dichiarazione che i
lavori saranno svolti in economia diretta;
− L’elenco degli allegati richiesti dalla normativa di settore:

Le autorizzazioni o altri atti di assenso;

La documentazione progettuale obbligatoria (es. sismica: All. C.1 delib. Ass. Legisl.
N.121/2010);

Il DURC se è indicata una impresa che esegue i lavori.
La relazione tecnica del progettista:
- Dichiarazione di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa e con il
committente;
- Asseverazione che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e ai
regolamenti edilizi vigenti;
- Asseverazione che gli interventi rispondono alla tipologia
(manutenzione
straordinaria) e ai limiti di cui al comma 2, lettera a (no parti strutturali, no aumenti
di unità immobiliari, no aumento parametri urbanistici) comma 4;
- Asseverazione del rispetto delle norme igienico sanitarie e di ogni altra normativa
che non prevede alcuna documentazione o asseverazione specifica;
- Altre asseverazioni richieste obbligatoriamente dalla normativa di settore (es.
sismica, efficienza energetica, ecc…);
- Devo essere allegati opportuni elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e
progetto (giallo e rosso).
Allegati richiesti dalla normativa di settore:
- Le autorizzazioni o altri atti di assenso (es. autorizzazioni paesaggistiche,
autorizzazione “per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni
culturali”).
COMUNICAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI
“Art. 6, comma 2, lettera b): opere dirette a soddisfare obiettive esigenze
contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare
della necessità e, comunque, entro un termine non
superiore a novanta
giorni.”
“Art. 6, comma 2, lettera c): opere di pavimentazione e di finitura di spazi
esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di
permeabilità,
ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi
compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non
accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.”
“Art. 6, comma 2, lettera d): pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza
serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori
delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444.”
“Art. 6, comma 2, lettera e): aree ludiche senza fini di lucro e elementi di
arredo delle aree pertinenziali degli edifici.”
Prima dell’inizio dei lavori va presentata:
- La comunicazione di inizio lavori a firma del proprietario;
- Le autorizzazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa di
settore.
In sintesi:
•
Viene meno, nella comunicazione di inizio dei lavori, l’indicazione dell’impresa
/lavori in economia diretta: e comunque viene meno l’obbligo di allegare il
DURC;
•
Viene meno la necessità dell’asseverazione del progettista abilitato, la sua
relazione tecnica e gli elaborati progettuali.
INTERVENTI EDILIZI COMPLETAMENTE LIBERALIZZATI
Interventi di manutenzione ordinaria (lettera a)
“interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti”
Interventi rivolti all’eliminazione delle barriere architettoniche (lettera b)
“gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione
di rampe o di ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio”
Opere temporanee di ricerca nel sottosuolo (lettera c)
“opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad
esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro
edificato”
Movimenti di terra ai fini agricoli (lettera d)
I movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvopastorali, compresi gli ineteventi su impianti idraulici agrari”
Serre mobili stagionali (lettera e)
“le serre mobili stagionali sprovviste di struttura in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività
agricola”
Per questi interventi non è richiesto alcun adempimento/elaborato di
natura edilizia, sono infatti sottratti alla disciplina edilizia e sottoposti
solo alla normativa di settore.
EFFETTO DI CIO’:
Occorre che il proprietario acquisisca, prima dell’inizio dei
lavori e conservi per le future verifiche o pratiche edilizie:
- La documentazione tecnica, a firma di progettisti abilitati, richiesta
dalla normativa di settore.
La Segnalazione Certificata di
Inizio Attività
SCIA
Introdotta dall’art. 49, c.4-bis e 4-ter del D.L.78/2010
Prescrive che la disciplina del nuovo titolo abilitativo abbia immediata
operatività e si sostituisca a ogni DIA prevista da leggi statali e regionali
In sintesi, si consente al privato:
• di svolgere esso la valutazione se sussistono i requisiti e i presupposti per
svolgere una attività
• di comunicare tale accertamento al Comune (“SEGNALAZIONE”), allegando:
- Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
- Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
- Attestazioni e asseverazioni e elaborati progettuali di tecnici abilitati
• di avviare e realizzare l’attività,sulla base di tale documentazione, sin dal giorno
di presentazione della comunicazione senza dovere attendere alcuna
abilitazione e senza dover consentire un controllo preventivo da parte dello
Sportello Unico per l’Edilizia.
Lo Sportello Unico per l’Edilizia:
- Non rilascia più un titolo abilitativo e non svolge più una istruttoria preliminare;
Svolge solo compiti di controllo successivo per:
-
nei primi 60 gg.: precludere la prosecuzione dell’attività / conformarla
a legge;
-
in ogni tempo: conformare l’attività a legge o precluderne la
prosecuzione, in caso di pericolo di un danno ad interessi sensibili;
-
in ogni tempo: annullare il titolo illegittimamente presentato (e non
sanabile) e sanzionare gli eventuali abusi;
-
in ogni tempo: annullare il titolo e sanzionare gli abusi, dopo
l’accertamento del falso e mendacio negli elaborati presentati.
FINE LAVORI E AGIBILITA’
Il titolare di una Denuncia di Inizio Attività o di un Permesso di Costruire
è tenuto a comunicare la data di ultimazione dei lavori.
SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA
OPPURE
DOMANDA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA’
EDILIZA E AGIBILITA’
+
SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA
FINE LAVORI E AGIBILITA’
Art. 20 L.R.31/2002 – Scheda tecnica descrittiva e fascicolo del fabbricato
1.
Ogni immobile oggetto di intervento edilizio è dotato di una scheda tecnica descrittiva, articolata
per le diverse unità immobiliari che lo compongono, nella quale sono riportati i dati catastali ed
urbanistici utili all'esatta individuazione dell'immobile, i dati metrici e dimensionali, le prestazioni
fornite in ordine ai requisiti obbligatori, nonché gli estremi dei provvedimenti comunali e delle
denunce di inizio attività relativi allo stesso. La scheda tecnica deve inoltre essere completa con
le dichiarazioni concernenti la rispondenza dell'edificio ai requisiti obbligatori.
2. La scheda tecnica contiene la dichiarazione che sono stati regolarmente effettuati i controlli in
corso d'opera e finali e che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato o presentato ed
alle eventuali varianti allo stesso. Alla scheda tecnica sono allegati i certificati di collaudo e le
ulteriori certificazioni se previsti dalla legge.
3. La scheda tecnica è documento necessario per il rilascio del certificato di conformità edilizia e
agibilità ed è predisposta ed aggiornata, anche per gli effetti dell'art. 481 del codice penale, da
un professionista abilitato.
FINE LAVORI E AGIBILITA’
Art. 21 L.R.31/2002 - Certificato di conformità edilizia e agibilità
1.
Il certificato di conformità edilizia e agibilità attesta che l'opera realizzata corrisponde al progetto
approvato o presentato, dal punto di vista dimensionale, prestazionale e delle prescrizioni
urbanistiche ed edilizie ed in particolare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate
secondo quanto dispone la normativa vigente.
2. Sono soggetti al certificato:
a) gli interventi di nuova edificazione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia.
3. Sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato, nei casi di cui al comma 2, il titolare del permesso
di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività ovvero i loro successori
o aventi causa.
4. Per gli interventi edilizi non compresi al comma 2 la dichiarazione di conformità del professionista
abilitato, contenuta nella scheda tecnica descrittiva di cui all'art. 20, tiene luogo del certificato di
conformità edilizia e agibilità. Per i medesimi interventi, copia della scheda tecnica descrittiva è
trasmessa al Comune entro quindici giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.
Delibera dell’Assemblea legislativa E. R. n° 279 del 4 febbraio 2010
“Approvazione dell'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e
l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2,
lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002)”.
Tale atto di coordinamento si pone l’obiettivo di superare la situazione di
disomogeneità che caratterizza la regolamentazione urbanisticoedilizia nei Comuni della Regione, per quanto concerne la definizione
delle nozioni e dei paramentri tecnici utilizzati nella disciplina degli usi del
territorio e delle trasformazioni ammissibili, e nella gestione abilitativa
dell’attività edilizia, nonché per quanto concerne la definizione degli atti e
degli elaborati richiesti ai privati per la presentazione delle richieste di
permesso di costruire e delle denuncie di inizio attività necessarie alla
realizzazione degli interventi edilizi.
ALLEGATO “A”
DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI PER L’URBANISTICA E L’EDILIZIA
Superficie territoriale (ST):
Superficie totale di una porzione di territorio, la cui trasformazione è sottoposta a
strumentazione urbanistica operativa e attuativa (POC e PUA). Comprende la
superficie fondiaria e le dotazioni territoriali.
Superficie fondiaria (SF):
Superficie di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio.
Rispetto alla superficie territoriale la superficie fondiaria è l’area residua al netto delle
superfici per le dotazioni territoriali pubbliche.
Rientrano nella superficie fondiaria le aree private gravate da servitù di uso pubblico.
Per i soli casi di interventi su lotti del territorio urbanizzato, la superficie fondiaria (SF)
può comprendere le eventuali superfici (di parcheggi) di dotazione territoriale pubblica
che si rendono necessarie a seguito dell’intervento.
ALLEGATO “A”
DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI PER L’URBANISTICA E L’EDILIZIA
Superficie utile (Su):
Superficie di pavimento di tutti i locali di una unità immobiliare, al netto delle superfici definite nella
superficie accessoria (Sa), e comunque escluse le murature, i pilastri, i tramezzi, gli sguinci, i vani
di porte e finestre, le logge, i balconi e le eventuali scale interne.
(…)
Si computano nella superficie utile:
• le cantine poste ai piani superiori al primo piano fuori terra;
• le cantine che hanno altezza utile uguale o superiore a m 2,70;
• i sottotetti con accesso diretto da una unità immobiliare, che rispettano i requisiti di abitabilità di
cui all’art. 2, comma 1, della LR 11/1998.
Per gli immobili con destinazione d’uso non residenziale si computano altresì nella superficie
utile:
• i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici e archivi;
• le autorimesse, quando costituiscano strumento essenziale dell’attività economica (autonoleggi,
attività di trasporto e assimilati).
ALLEGATO “A”
DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI PER L’URBANISTICA E L’EDILIZIA
Superficie accessoria (Sa):
Superficie di pavimento degli spazi di una unità edilizia o di una unità immobiliare aventi carattere
di servizio rispetto alla destinazione d’uso dell’unità stessa, misurata al netto di murature, pilastri,
tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.
Nel caso di vani coperti, si computano le parti con altezza utile uguale o maggiore a m 1,80.
Per tutte le funzioni si computano, in via esemplificativa, nella superficie accessoria:
-
-
spazi aperti (coperti o scoperti), quali portici e gallerie pedonali (se non gravati da servitù di uso
pubblico), ballatoi, logge, balconi e terrazze;
le tettoie con profondità superiore a m 1,50;
le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, purché abbiano
altezza inferiore a m 2,70;
i sottotetti che hanno accesso diretto da una unità immobiliare ma non rispettano i requisiti di
abitabilità di cui all’art. 2, comma 1, della LR n. 11/1998;
i sottotetti che hanno accesso dalle parti comuni di una unità edilizia, per la porzione con altezza
utile maggiore o uguale a m 1,80;
le autorimesse e i posti auto coperti;
i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola
volta;
le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di
collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi (di accesso alle abitazioni o alle cantine),
esclusi gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali.
ALLEGATO “A”
DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI PER L’URBANISTICA E L’EDILIZIA
Superfici escluse dal computo della Su e della Sa:
Non costituiscono né superficie utile né accessoria:
- i porticati o gallerie gravati da servitù di uso pubblico;
- gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni;
- le parti comuni di collegamento verticale (vani ascensore, scale e relativi pianerottoli) e gli
androni condominiali;
- i corselli delle autorimesse costituenti parti comuni, anche se coperti, e relative rampe;
- le pensiline;
- le tettoie con profondità inferiore a m 1,50;
- i tetti verdi non praticabili;
- i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni;
- i pergolati a terra;
- gli spazi con altezza inferiore a m 1,80;
- vani tecnici e spazi praticabili che ospitano qualsivoglia impianto tecnologico dell’edificio (tra cui:
le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, le condotte, le
intercapedini tecniche).
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Diapositiva 1 - Università degli Studi di Ferrara