“IL REGOLAMENTO ATTUATIVO
DEL CODICE DEI CONTRATTI
PUBBLICI”
e
PRINCIPALI NOVITA’ NORMATIVE 2011
Milano 23/03/2012
Dott. Giuseppe Bianco
Divisione “SSCCP”
IL QUADRO NORMATIVO
EUROPEA
 Direttiva UE 17/2004
 Direttiva UE 18/2004
 Direttiva UE 66/2007
NAZIONALE
 D. lgs. 163/2006 (Codice Contratti Pubblici)
 D. lgs 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo)
 D.P.R. 207/10 (Regolamento Attuativo dal 09.06.11)
REGIONALE
 Norme regionali in materia di opere pubbliche
(Sentenza C. Cost. n. 401/07)
Tra i molteplici principi comunitari in materia di contratti di
appalto pubblici merita particolare attenzione :
IL PRINCIPIO DELLA LIBERA CONCORRENZA
(Titolo VI, Capo I, del Trattato CE)
Il diritto nazionale, invece, aveva posto a base della
materia i principi di :
ECONOMICITÀ - EFFICACIA - TEMPESTIVITÀ CORRETTEZZA
(Art.97 Cost.).
Il D. Lgs 163/2006 è la norma nazionale di
attuazione/recepimentodelle Direttive UE n. 17 e 18 del 2004;
Il codice disciplina i contratti pubblici delle stazioni
appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti
aggiudicatori,aventi per oggetto l’acquisizione di
servizi, prodotti, lavori e opere.
I contratti pubblici disciplinati dal codice sono:
• Appalti di lavori, forniture e servizi (o misti)
• Concessione di lavori
• Concessione di servizi

















12 luglio 2006
Legge n. 228 (conversione Decreto Bersani)
1 gennaio 2007
Legge n. 296 finanziaria (costo del lavoro)
1 febbraio 2007 D. Lgs n. 6 (I decreto correttivo)
1 agosto 2007
D. Lgs n. 113 (II decreto correttivo)
25 agosto 2007
Legge 123 (oneri sicurezza)
31 dicembre 2007 Decreto n. 248 ‘milleproroghe’
1 gennaio 2008 Legge 244 (finanziaria 08)
11 settembre 2008 D. Lgs n. 152 (III decreto correttivo)
22 dicembre 2008 Legge n. 201 (conversione decreto anticrisi)
18 giugno 2009
Legge n. 69 (collegato anticrisi a finanziaria)
15 luglio 2009
Legge n. 94 (legge sicurezza)
3 agosto 2009
Legge n. 102 (conversione d.l. anticrisi)
25 settembre 2009 Legge n. 166 (conversione D.L. n. 135)
27 aprile 2010
D. Lgs n. 53 (attuazione Direttiva CE 66/2007)
16 settembre 2010 D. Lgs n. 104 (Codice Processo Amministrativo)
14 maggio 2011
D. L. n. 70 (Decreto Sviluppo)
13 luglio 2011
Legge n. 106 (conversione decreto sviluppo)
Il Codice si componeva di 257 articoli ed è articolato in cinque
parti, ciascuna suddivisa in titoli:
I) Principi e disposizioni comuni (titolo I artt. 1-15) e contratti
esclusi (titolo II artt. 16-27)
II) Contratti pubblici nei settori “ordinari” con quattro titoli:
- 1° Contratti sopra soglia comunitaria (artt. 28-112) e principi di
esecuzione del contratto (artt. 113-120), a propria volta articolato
in cinque capi;
- 2° Contratti sotto soglia comunitaria (artt. 121-125);
- 3° Disposizioni per i contratti (artt. 126-194) con disposizioni settoriali
relative alle concessioni di lavori pubblici (artt. 142-151), al project
financing (artt. 152-160), ai lavori per le infrastrutture strategiche (artt. 161194);
- 4°Contratti in alcuni settori (artt. 195-205), difesa (artt. 195 e196) e beni
culturali (artt. 197-205);
III) Contratti pubblici nei settori “speciali”, sopra (artt. 206-
237) e sotto soglia (art. 238);
IV) Contenzioso (artt. 239-246);
V)
Disposizioni di coordinamento finali e transitorie;
Abrogazioni (artt. 247-257).
Il codice fa espresso rinvio al “Regolamento di
Attuazione”per la disciplina degli aspetti
operativi e di dettaglio (art. 5);
Il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
D.lgs 12 aprile 2006, N°163”
è contenuto nel
D.p.r. 5 ottobre 2010, N°. 207
E’ stato pubblicato nella G.U. n. 288 del 10-12-2010,
è entrato in vigore il 8 giugno 2011, due articoli ( 73 e
74) sono in vigore dal 26 dicembre 2010.
Il Regolamento n. 207/2010 è composto da 359 articoli, suddiviso
in sette parti e da una serie di allegati.
Parte I
Disposizioni comuni
dall’art. 1 all’art. 8;
Parte II
Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari
dall’art. 9 all’art.251;
Parte III
Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all’ingegneria nei settori ordinari
dall’art.252 all’art. 270;
Parte IV
Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari
dall’art. 271 all’art. 338;
Parte V
Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali
dall’art. 339 all’art. 342;
Parte VI
Contratti eseguiti all'estero
dall’art. 343 all’art. 356;
Parte VII
Disposizioni transitorie e abrogazioni
dall’art. 357 all’art. 359;
Allegati
I CONTRATTI NEI SETTORI ORDINARI:
BANDI, AVVISI E INVITI
Art. 64 bando di gara
(Comma introdotto con D.L. 70/2011)
4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti
sulla base di modelli (bandi – tipo) approvati
dall'Autorità, previo parere del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie
professionali interessate, con l'indicazione delle cause
tassative di esclusione di cui all'articolo 46,comma 1-bis.
Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre
motivano espressamente in ordine
alle deroghe al bando tipo.
Procedure di scelta particolari
Procedura negoziata
•previa pubblicazione di un bando di gara
(art. 56, Cod. App.);
•senza previa pubblicazione di un bando di gara
(art. 57, Cod. App.).
Questa procedura può essere attivata:
a) al termine di una procedura di gara, per l’affidamento di lavori di importo
inferiore ad un milione di euro [limitazione soppressa dal DL 70/2011], quando tutte
le offerte presentate sono risultate irregolari o inammissibili;
b) per la particolare natura dell’oggetto del contratto o per imprevisti,
oggettivamente non imputabili alla P.A., risulti eccessivamente difficoltosa la
fissazione preliminare e globale dei prezzi;
ABROGATA II CORRETTIVO
c) quando, con riferimento ad alcuni servizi (finanziari - assicurativi bancari e
di progettazione di opera pubblica), sia impossibile stabilire,
con adeguata precisione, le specifiche del contratto e, quindi, delle
relative prestazioni;
ABROGATA II CORRETTIVO
d) per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o
messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi
di ricerca e sviluppo.
Ipotesi tassative ed obbligo di motivazione
Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:
a) qualora, al termine di una procedura di gara, non sia stata
presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o
nessuna candidatura per l’affidamento di lavori di importo
inferiore ad un milione di euro
[limitazione soppressa dal DL70/2011];
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla
tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato
unicamente ad un operatore economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza,
risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è
compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o
negoziate previa pubblicazione di un bando di gara.
Nota bene
Il presupposto dell’estrema urgenza non deve essere imputabile alla P.A.
DISCIPLINA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN
ECONOMIA
La normativa applicabile all'esecuzione dei lavori,
servizi e forniture in economia è dettata ora
fondamentalmente da due disposizioni:
articolo 125 del codice appalti ed ora dal D.p.r. 207/2010;
In pratica:
art. 125
per lavori, servizi e forniture in economia si fa ricorso a:
amministrazione diretta
o
cottimo fiduciario.
Per forniture e servizi
(secondo le modifiche di cui alla legge 106/11)
L’art. 125, commi 9-11, distingue tra:
a) Procedure di importo inferiore a 40.000 euro affidabili direttamente dal responsabile del
procedimento;
[incrementato da 20 a 40 mila]
b) Procedure di importo compreso tra 40.000 e soglia
comunitaria affidabili nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, previa consultazione di
almeno cinque operatori economici, ove possibile,
individuati sulla base di indagini di mercato
ovvero attingendo da appositi elenchi di operatori
economici predisposti dalla stazione appaltante;
Gli artt. 122 e 124 del Codice indicano
caratteristiche peculiari per dette
procedure, il rinvio in esse contenuto al
Regolamento Attuativo ha prodotto nuovi
criteri di semplificazione rispetto ai
requisiti di idoneità morale, capacità
tecnico - professionale ed economico –
finanziaria che gli operatori economici
devono possedere.
DPR 207/2010 – art. 275
LE NOVITA’
NELL’ ESECUZIONE DEI
CONTRATTI DI FORNITURE E
SERVIZI
Titolo III - Esecuzione del contratto
Gli artt. dal 297 al 325 dettano infine tutta una serie di disposizioni relative
all’esecuzione del contratto sono di seguito riassunti alcuni tra i passaggi
più importanti:
Artt. 299 – 301 - Direttore dell’esecuzione
Il direttore dell’esecuzione del contratto è un soggetto
diverso dal responsabile del procedimento nel caso:
a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
b) di prestazioni particolarmente complesse…
Il responsabile del procedimento può autorizzare, ai
sensi dell’articolo 11, comma 9, del codice,
l’esecuzione anticipata della prestazione dopo che
l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:
a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la
loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito
il contratto, debbono essere immediatamente consegnati
o svolti;
b) in casi di comprovata urgenza.
Art. 303 - Avvio dell’esecuzione del contratto
L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni
e le direttive fornite dalla stazione appaltante
per l’avvio dell’esecuzione del contratto;
qualora l’esecutore non adempia, la stazione
appaltante ha facoltà di procedere
direttamente alla risoluzione del contratto.
Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso
dell’esecutore dal contratto per ritardo nell’avvio
dell’esecuzione attribuibile a fatto o colpa della stazione
appaltante …
l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali
nonché delle altre spese effettivamente sostenute e
Documentate con i seguenti limiti:
- 1,00 per cento per la parte dell’importo fino a 258.000
euro;
- 0,50 per cento per la eccedenza fino a
1.549.000 euro;
- 0,20 per cento per la parte eccedente i
1.549.000 euro.
…. lo svincolo progressivo e proporzionale della cauzione
di cui all’articolo 113 del codice, avviene sulla base
dei certificati di collaudo o attestazioni di verifica di
conformità
La sospensione può essere disposta:
 in circostanze particolari impediscano
temporaneamente la regolare esecuzione delle
prestazioni oggetto del Contratto;
 avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di
altre circostanze speciali che impediscano la
esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della
prestazione;
 Varianti;
 per ragioni di pubblico interesse o necessità.
Nessuna variazione o modifica al contratto può
essere introdotta dall’esecutore, se non è
disposta dal direttore dell’esecuzione del
contratto e preventivamente approvata dalla
stazione appaltante.
Art. 312 Oggetto delle attività di collaudo e verifica di
conformità
I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti,
rispettivamente, a collaudo e verifica di conformità al fine
di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle
condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le
eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto
nelle norme del presente titolo dal contratto.
Le attività di collaudo e di verifica di conformità sono
dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano
state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico
e funzionale.
in alternativa è possibile effettuare controlli a campione
con modalità comunque idonee a garantire la verifica
dell’esecuzione contrattuale
Il collaudo e la verifica di conformità sono avviati
entro venti giorni dall’ultimazione della
prestazione ovvero entro il diverso termine
previsto dal contratto.
Sono previsti e direi (necessari) anche collaudi o
verifiche di conformità in corso di esecuzione.
Il collaudo e la verifica di conformità sono effettuati
direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto;
In alternativa può essere affidato a soggetti/enti o ad
una commissione composta da esperti anche esterni
alla S. App. che siano in possesso della competenza
tecnica necessaria.
Questi articoli regolano le varie fasi del collaudo e le
rispettive responsabilità ed adempimenti in capo
all’appaltatore/esecutore, direttore dell’esecuzione o
collaudatore e RUP, specificando che le spese del
collaudo sono a carico dell’esecutore.
Grazie per l’attenzione prestata
Dott. Giuseppe Bianco
Divisione SSCCP
Scarica

Regolamento Attuativo dei Contratti Pubblici