“IL REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” e PRINCIPALI NOVITA’ NORMATIVE 2011 Milano 23/03/2012 Dott. Giuseppe Bianco Divisione “SSCCP” IL QUADRO NORMATIVO EUROPEA Direttiva UE 17/2004 Direttiva UE 18/2004 Direttiva UE 66/2007 NAZIONALE D. lgs. 163/2006 (Codice Contratti Pubblici) D. lgs 104/2010 (Codice del Processo Amministrativo) D.P.R. 207/10 (Regolamento Attuativo dal 09.06.11) REGIONALE Norme regionali in materia di opere pubbliche (Sentenza C. Cost. n. 401/07) Tra i molteplici principi comunitari in materia di contratti di appalto pubblici merita particolare attenzione : IL PRINCIPIO DELLA LIBERA CONCORRENZA (Titolo VI, Capo I, del Trattato CE) Il diritto nazionale, invece, aveva posto a base della materia i principi di : ECONOMICITÀ - EFFICACIA - TEMPESTIVITÀ CORRETTEZZA (Art.97 Cost.). Il D. Lgs 163/2006 è la norma nazionale di attuazione/recepimentodelle Direttive UE n. 17 e 18 del 2004; Il codice disciplina i contratti pubblici delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatori e dei soggetti aggiudicatori,aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere. I contratti pubblici disciplinati dal codice sono: • Appalti di lavori, forniture e servizi (o misti) • Concessione di lavori • Concessione di servizi 12 luglio 2006 Legge n. 228 (conversione Decreto Bersani) 1 gennaio 2007 Legge n. 296 finanziaria (costo del lavoro) 1 febbraio 2007 D. Lgs n. 6 (I decreto correttivo) 1 agosto 2007 D. Lgs n. 113 (II decreto correttivo) 25 agosto 2007 Legge 123 (oneri sicurezza) 31 dicembre 2007 Decreto n. 248 ‘milleproroghe’ 1 gennaio 2008 Legge 244 (finanziaria 08) 11 settembre 2008 D. Lgs n. 152 (III decreto correttivo) 22 dicembre 2008 Legge n. 201 (conversione decreto anticrisi) 18 giugno 2009 Legge n. 69 (collegato anticrisi a finanziaria) 15 luglio 2009 Legge n. 94 (legge sicurezza) 3 agosto 2009 Legge n. 102 (conversione d.l. anticrisi) 25 settembre 2009 Legge n. 166 (conversione D.L. n. 135) 27 aprile 2010 D. Lgs n. 53 (attuazione Direttiva CE 66/2007) 16 settembre 2010 D. Lgs n. 104 (Codice Processo Amministrativo) 14 maggio 2011 D. L. n. 70 (Decreto Sviluppo) 13 luglio 2011 Legge n. 106 (conversione decreto sviluppo) Il Codice si componeva di 257 articoli ed è articolato in cinque parti, ciascuna suddivisa in titoli: I) Principi e disposizioni comuni (titolo I artt. 1-15) e contratti esclusi (titolo II artt. 16-27) II) Contratti pubblici nei settori “ordinari” con quattro titoli: - 1° Contratti sopra soglia comunitaria (artt. 28-112) e principi di esecuzione del contratto (artt. 113-120), a propria volta articolato in cinque capi; - 2° Contratti sotto soglia comunitaria (artt. 121-125); - 3° Disposizioni per i contratti (artt. 126-194) con disposizioni settoriali relative alle concessioni di lavori pubblici (artt. 142-151), al project financing (artt. 152-160), ai lavori per le infrastrutture strategiche (artt. 161194); - 4°Contratti in alcuni settori (artt. 195-205), difesa (artt. 195 e196) e beni culturali (artt. 197-205); III) Contratti pubblici nei settori “speciali”, sopra (artt. 206- 237) e sotto soglia (art. 238); IV) Contenzioso (artt. 239-246); V) Disposizioni di coordinamento finali e transitorie; Abrogazioni (artt. 247-257). Il codice fa espresso rinvio al “Regolamento di Attuazione”per la disciplina degli aspetti operativi e di dettaglio (art. 5); Il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs 12 aprile 2006, N°163” è contenuto nel D.p.r. 5 ottobre 2010, N°. 207 E’ stato pubblicato nella G.U. n. 288 del 10-12-2010, è entrato in vigore il 8 giugno 2011, due articoli ( 73 e 74) sono in vigore dal 26 dicembre 2010. Il Regolamento n. 207/2010 è composto da 359 articoli, suddiviso in sette parti e da una serie di allegati. Parte I Disposizioni comuni dall’art. 1 all’art. 8; Parte II Contratti pubblici relativi a lavori nei settori ordinari dall’art. 9 all’art.251; Parte III Contratti pubblici relativi a servizi attinenti all'architettura e all’ingegneria nei settori ordinari dall’art.252 all’art. 270; Parte IV Contratti pubblici relativi a forniture e altri servizi nei settori ordinari dall’art. 271 all’art. 338; Parte V Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori speciali dall’art. 339 all’art. 342; Parte VI Contratti eseguiti all'estero dall’art. 343 all’art. 356; Parte VII Disposizioni transitorie e abrogazioni dall’art. 357 all’art. 359; Allegati I CONTRATTI NEI SETTORI ORDINARI: BANDI, AVVISI E INVITI Art. 64 bando di gara (Comma introdotto con D.L. 70/2011) 4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi – tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46,comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando tipo. Procedure di scelta particolari Procedura negoziata •previa pubblicazione di un bando di gara (art. 56, Cod. App.); •senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 57, Cod. App.). Questa procedura può essere attivata: a) al termine di una procedura di gara, per l’affidamento di lavori di importo inferiore ad un milione di euro [limitazione soppressa dal DL 70/2011], quando tutte le offerte presentate sono risultate irregolari o inammissibili; b) per la particolare natura dell’oggetto del contratto o per imprevisti, oggettivamente non imputabili alla P.A., risulti eccessivamente difficoltosa la fissazione preliminare e globale dei prezzi; ABROGATA II CORRETTIVO c) quando, con riferimento ad alcuni servizi (finanziari - assicurativi bancari e di progettazione di opera pubblica), sia impossibile stabilire, con adeguata precisione, le specifiche del contratto e, quindi, delle relative prestazioni; ABROGATA II CORRETTIVO d) per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo. Ipotesi tassative ed obbligo di motivazione Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita: a) qualora, al termine di una procedura di gara, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura per l’affidamento di lavori di importo inferiore ad un milione di euro [limitazione soppressa dal DL70/2011]; b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato; c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Nota bene Il presupposto dell’estrema urgenza non deve essere imputabile alla P.A. DISCIPLINA DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA La normativa applicabile all'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in economia è dettata ora fondamentalmente da due disposizioni: articolo 125 del codice appalti ed ora dal D.p.r. 207/2010; In pratica: art. 125 per lavori, servizi e forniture in economia si fa ricorso a: amministrazione diretta o cottimo fiduciario. Per forniture e servizi (secondo le modifiche di cui alla legge 106/11) L’art. 125, commi 9-11, distingue tra: a) Procedure di importo inferiore a 40.000 euro affidabili direttamente dal responsabile del procedimento; [incrementato da 20 a 40 mila] b) Procedure di importo compreso tra 40.000 e soglia comunitaria affidabili nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove possibile, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero attingendo da appositi elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante; Gli artt. 122 e 124 del Codice indicano caratteristiche peculiari per dette procedure, il rinvio in esse contenuto al Regolamento Attuativo ha prodotto nuovi criteri di semplificazione rispetto ai requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico – finanziaria che gli operatori economici devono possedere. DPR 207/2010 – art. 275 LE NOVITA’ NELL’ ESECUZIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURE E SERVIZI Titolo III - Esecuzione del contratto Gli artt. dal 297 al 325 dettano infine tutta una serie di disposizioni relative all’esecuzione del contratto sono di seguito riassunti alcuni tra i passaggi più importanti: Artt. 299 – 301 - Direttore dell’esecuzione Il direttore dell’esecuzione del contratto è un soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso: a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; b) di prestazioni particolarmente complesse… Il responsabile del procedimento può autorizzare, ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del codice, l’esecuzione anticipata della prestazione dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace: a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti; b) in casi di comprovata urgenza. Art. 303 - Avvio dell’esecuzione del contratto L’esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l’esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere direttamente alla risoluzione del contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso dell’esecutore dal contratto per ritardo nell’avvio dell’esecuzione attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante … l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali nonché delle altre spese effettivamente sostenute e Documentate con i seguenti limiti: - 1,00 per cento per la parte dell’importo fino a 258.000 euro; - 0,50 per cento per la eccedenza fino a 1.549.000 euro; - 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro. …. lo svincolo progressivo e proporzionale della cauzione di cui all’articolo 113 del codice, avviene sulla base dei certificati di collaudo o attestazioni di verifica di conformità La sospensione può essere disposta: in circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto; avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte della prestazione; Varianti; per ragioni di pubblico interesse o necessità. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. Art. 312 Oggetto delle attività di collaudo e verifica di conformità I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti, rispettivamente, a collaudo e verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, fatte salve le eventuali leggi di settore e fermo restando quanto previsto nelle norme del presente titolo dal contratto. Le attività di collaudo e di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale. in alternativa è possibile effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale Il collaudo e la verifica di conformità sono avviati entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto. Sono previsti e direi (necessari) anche collaudi o verifiche di conformità in corso di esecuzione. Il collaudo e la verifica di conformità sono effettuati direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto; In alternativa può essere affidato a soggetti/enti o ad una commissione composta da esperti anche esterni alla S. App. che siano in possesso della competenza tecnica necessaria. Questi articoli regolano le varie fasi del collaudo e le rispettive responsabilità ed adempimenti in capo all’appaltatore/esecutore, direttore dell’esecuzione o collaudatore e RUP, specificando che le spese del collaudo sono a carico dell’esecutore. Grazie per l’attenzione prestata Dott. Giuseppe Bianco Divisione SSCCP