Il Turismo nel tempo Storia e norme che hanno portato allo sviluppo di questo Fenomeno. Il viaggio non soltanto allarga la mente: le dà forma. Bruce Chatwin Sara Perredda & Federica Marini 5^E Iter Il Turismo e la sua evoluzione storica Terme Grand Tour Ferrovie Nave Aereo Dentro il turismo Chi opera nel settore…. Tour Operator Agenzie di Viaggio Ministero del Turismo Strutture Ricettive Guide e Interpreti Legge Quadro 217/1983 Nasce dall’esigenza di adeguarsi alle direttive della CEE e di fornire delle linee guida, volte a garantire l’equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse, al fine di il potenziare e la qualificare l’offerta turistica. La legge quadro 217/1983 era composta da 16 articoli Segue Legge Quadro 217/1983 • Art. 1 Finalità della legge: Definisce i principi fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera; • Art. 2 Comitato di coordinamento per la programmazione turistica: Svolge il compito di indicare le finalità prioritarie dei contributi monetari che le regioni possono erogare. Il medesimo organismo decide la convocazione della Conferenza nazionale del turismo; • Art. 3 Comitato consultivo: Il Comitato consultivo nazionale esprime pareri e proposte al Comitato di coordinamento per la programmazione turistica; • Art. 4 Organizzazione turistica regionale: È prevista la costituzione di aziende di promozione turistica (APT) e l’istituzione da parte di queste degli uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT); • Art. 5 Imprese turistiche: Sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici; • Art. 6 Strutture ricettive: Sono strutture ricettive gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini; • Art. 7 Classificazione delle strutture ricettive: Le regioni, secondo dei criteri di valutazione attribuiscono 1,2,3,4 o 5 stelle alle strutture ricettive; Segue Legge Quadro 217/1983 • Art. 8 Vincolo di destinazione: Le regioni, con specifiche leggi, sottopongono a vincolo di destinazione le strutture ricettive indicate dall'articolo 6 con lo scopo di conservare e tutelare il patrimonio ricettivo; • Art. 9 Agenzie di viaggio e turismo: Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) ; • Art. 10 Associazioni senza scopo di lucro: Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attività turistiche e ricettive; • Art. 11 Attività professionali: Le regioni accertano i requisiti per l'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico ed ogni altra professione attinente al turismo; • Art. 12 Disposizioni transitorie: L'assegnazione delle stelle corrispondenti alla nuova classificazione fissata dalla presente legge avviene in via definitiva, entro il 1º gennaio 1985; • • • • Art. 13 Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato (Omissis); Art. 14 Ripartizione dei fondi (Omissis); Art. 15 Criteri, procedure e controlli (Omissis); Art. 16 Copertura finanziaria: All'onere di lire 50 miliardi per «Interventi straordinari per il potenziamento dell'offerta turistica. Legge Quadro135/2001 Nel 2001 nell’ ambito dell’attuazione del federalismo e del decentramento amministrativo, fu emanata una nuova legge quadro: la 135/2001 che abroga la precedente (L.217/1983) Questa è volta ad aprire nuove prospettive che accolgono le richieste delle comunità locali, nelle quali individua i soggetti reali dello sviluppo turistico. La legge quadro 135/2001 introduce inoltre una serie di novità volte a migliorare l’offerta e la promozione turistica. Segue Legge Quadro 135/2001 • Art. 1 Principi : Il turismo viene definito fattore strategico per lo sviluppo economico e sociale del Paese. Inoltre viene sancita la regionalità della materia turistica; • Art. 2 Competenze : Viene attribuito allo Stato il potere di dettare le linee guida del comparto turistico, mediante decreto del Presidente del consiglio dei ministri Quindi, se da un lato si dà ampio spazio alle autonomie locali politiche e funzionali, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà e della libertà d’impresa, dall’altro vengono salvaguardati l’unitarietà del comparto e la tutela dei consumatori; • Art. 3 Conferenza Nazionale del Turismo : Istituita con lo scopo di favorire periodiche occasioni di incontro e confronto fra istituzioni pubbliche e private e sottoporre a costante verifica, aggiornamento e controllo il documento contenente le linee guida in materia turistica; • Art. 4 Carta dei diritti del turista : La Carta dei diritti del turista introduce un sistema di regole a tutela del consumatore come persona e come fruitore di servizi turistici, fornendogli dettagliatamente le informazioni necessarie su tutti gli aspetti dell’offerta turistica; • Art. 5 Sistemi turistici locali : L’ istituzione dei sistemi turistici locali garantisce nuovi spazi alle autonomie locali, soprattutto ai Comuni, chiamati a svolgere un ruolo significativo nelle politiche di valorizzazione del turismo, in particolare di un turismo di qualità che possa determinare ricadute positive sul territorio e sul patrimonio; • Art. 6 Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica : Viene istituito un fondo da ripartirsi tra le regioni, con lo scopo di realizzare e finanziare i sistemi turistici locali; Segue Legge Quadro 135/2001 • Art. 7 Imprese turistiche e attività professionali: L’articolo da una nuova definizione di impresa turistica includendo ogni attività economica, organizzata per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, servizi, infrastrutture ed esercizi, rientranti nei sistemi turistici locali e quindi concorrenti a formare l’offerta turistica; • Art. 8 Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 : Vengono disciplinate le modalità di registrazione del cliente al momento del check-in in una struttura ricettiva; • Art. 9 Semplificazioni: Vengono semplificate le procedure per chi opera nel comparto turistico, applicando la normativa relativa allo sportello unico per le attività produttive gestito dai Comuni singolarmente o in forma associata con altri enti locali e/o in convenzione con le Camere di commercio; • Art. 10 Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio: Fondo costituito da capitali provenienti da privati, enti, istituzioni, imprese etc. con lo scopo di erogare prestiti turistici a tasso agevolato favorendo la fruizione di vacanze anche a chi ha un reddito minimo; • Art. 11 Abrogazioni e disposizioni transitorie (Omissis); • Art. 12 Copertura finanziaria (Omissis); Le due Leggi Quadro a confronto •Innovazione: •217/1983: Caratterizzata dalla presenza di principi e indirizzi a cui la legislazione regionale doveva uniformarsi; • 135/2001:La nuova legge è inserita in un contesto molto più attuale dove il turismo viene visto come un settore di punta sia per l’economia sia per la sua funzione sociale; •Ricettività: •217/1983: La ricettività era l’elemento necessario perché un impresa venisse classificata come turistica; •135/2001: Vengono intese come imprese turistiche quelle volte alla creazione dell’offerta turistica; •Semplificazione •135/2001tende molto alla semplificazione amministrativa e lascia molto spazio gestionale alle Regioni, mantenendo fermo il principio di sussidiarietà e quindi riconoscendo il ruolo fondamentale di Comuni e Provincie nei corrispettivi ambiti territoriali.