IMPERO CAROLINGIO Carlo Magno 742 - 814 •Re dei Franchi e dei Longobardi incoronato Imperatore del Sacro Impero Romano Germanico nell’800 dal Pontefice Leone III Regno d’Italia Carlo Magno comincia a regnare in Italia quando entra nella Capitale Pavia (774) Pavia sede del Regno, dell’amministrazione giudiziaria (giudici di palazzo e conti palatini), amministrativa e fiscale secondo il modello della capitale tardo antica che ancora esisteva a Costantinopoli Pavia mercato del Regno: associazioni di produttori e mercanti sotto il controllo della camera regia. SCONFITTA DEI LONGOBARDI E CONQUISTA DEL REGNO D’ITALIA 774 trasformazione dei ducati in contee graduale sostituzione dei franchi ai longobardi nei centri di potere Rimangono in vigore le leggi longobarde non modificate o abrogate dalle nuove leggi Impero carolingio Istituzioni giuridiche dell’Impero carolingio • • • • • Struttura piramidale dell’Impero La funzione legislativa spetta all’Imperatore Divisione di tutto il territorio in Contee I conti hanno funzioni militari e di giustizia La carica di Conte in origine ha carattere vitalizio, in progresso di tempo diventa ereditaria ( ad es. nel Regno di Francia alla fine del IX secolo) Impero carolingio Immagini della rinascita carolingia Le fonti del diritto nell’Impero Carolingio Capitolari generali Capitolari particolari Leggi nazionali Consuetudini Conferma del principio della personalità del diritto Capitolare Admonitio generalis (789) l’istruzione 72. Ai sacerdoti. Anche di questo preghiamo la vostra benevolenza: che i ministri di Dio ornino i loro altari con l'onestà dei loro costumi, sia gli ordini di osservanza canonica che le congregazioni sottomesse alla regola monastica; li esortiamo a condurre una vita onesta e degna d'approvazione, come Dio stesso prescrive nel vangelo: così brilli la vostra luce di fronte agli uomini, che, vedendo le vostre buone opere, glorifichino il Padre vostro che sta nei cieli, in modo che, attratti dalle vostre rette abitudini di vita, molti si dedichino al servizio di Dio, e possiate raccogliere non soltanto i fanciulli di condizione servile ma anche i figli degli uomini liberi …………. Continua …. Admonitio generalis ……….. E si formino scuole di ragazzi istruiti. In ogni monastero e vescovado si sottopongano ad accurati emendamenti i Salmi, le note, il canto, i calcoli matematici, la grammatica e i libri cattolici: perché spesso alcuni, pur intendendo pregare Dio come si conviene, pregano male perché i libri non sono corretti. E non permettete che i vostri allievi, leggendo o scrivendo, alterino il testo; se fosse necessario scrivere un vangelo, un salterio un messale, il compito sia affidato ad uomini di età matura che vi si dedichino con ogni diligenza. Riforme del processo I • Non si importa nei paesi conquistati e, in particolare, in Italia un sistema giudiziario (e normativo) nuovo, ma ci si limita a dettare poche regole di carattere generale allo scopo di uniformare - talvolta di correggere - consuetudini e procedure locali Riforme delle del processo II • Dal 780 gli scabini - in Italia funzionari longobardi e notai esperti di diritto longobardo e franco, di consuetudini e prassi - affiancano nei processi le autorità militari e politiche (conti) • Attività di controllo dei missi dominici sui giudici ordinari (capitolari del 800-802), personaggi vicini all’Imperatore di altissimo rango, sia laici sia ecclesiastici, per garantire giustizia contro i soprusi dei potenti (giustizia delegata dall’imperatore) • Inquisizione Capitolari in materia di processo Ludovico il Pio, capitulare missorum, a. 819 • i «liberi» sono obbligati a partecipare ai placiti giudiziari e, in occasione delle convocazioni, i conti devono portare con sé almeno dodici «scabini» e «meliores homines» della contea («comitatus») sulla quale governano. • l’inquisitio si svolgeva con l’interrogare sulle notizie di reato le persone più autorevoli e credibili («optimi»); in loro assenza «eos qui post illos in illa vicinia meliores sunt»; se nemmeno questi fossero stati informati dei fatti e non avessero potuto contribuire all’accertamento della verità, le parti avrebbero potuto scegliere i loro testimoni. Le corti giudiziarie del regno d’Italia SONO PRESENTI ALLE UDIENZE: • Presidenti dei placiti (imperatore, vescovi, missi dominici, duchi, lociservatores …) convocano le corti giudiziarie • Tecnici: scabini, giudici imperiali, giudici palatini, giudici regi, giudici cittadini, notai • “Laici” appartenenti alle popolazioni locali Un placito del Regnum Italiae Pavia - Cremona 850 - I • Mentre Ludovico II presiedeva la corte di giustizia («tenebat suum generalem placitum») poco dopo l’850 a Pavia, un buon numero di «habitatores de civitate Cremonae» vennero in sua presenza per denunciare il loro vescovo che pretendeva, contro la consuetudine, il tributo del ripatico sulle navi che attraccavano nel porto cittadino. Dopo avere ascoltato tali «clamatores» l’imperatore delegò la causa al suo consigliere Teodorico (missus). Un placito del Regnum Italiae Pavia - Cremona 850 - II • Teodorico, dopo un’istruttoria sommaria decise di trasferire il giudizio a Cremona dove sarebbe stato più agevole, attraverso un’ inquisitio, assumere prove:«ubi de hac causa per veraces et idoneos homines circa manentes de ipsa civitate investigare aut invenire potuisset per legem». • Teodorico accerta che in realtà non esisteva una consuetudine in proposito. Solo di recente, i Cremonesi avevano istituito una “società di navigazione e trasporto” autonoma. • Gli “armatori” cremonesi perdono la causa