IMPERO
CAROLINGIO
Carlo Magno 742 - 814
•Re dei Franchi e dei Longobardi incoronato
Imperatore del Sacro Impero Romano Germanico
nell’800 dal Pontefice Leone III
Regno d’Italia
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Carlo Magno comincia a regnare in Italia quando
entra nella Capitale Pavia (774)
Pavia sede del Regno, dell’amministrazione
giudiziaria (giudici di palazzo e conti palatini),
amministrativa e fiscale secondo il modello della
capitale tardo antica che ancora esisteva a
Costantinopoli
Pavia mercato del Regno: associazioni di
produttori e mercanti sotto il controllo della
camera regia.
SCONFITTA DEI LONGOBARDI E
CONQUISTA DEL REGNO D’ITALIA 774
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trasformazione dei ducati
in contee
graduale sostituzione dei
franchi ai longobardi nei
centri di potere
Rimangono in vigore le
leggi longobarde non
modificate o abrogate
dalle nuove leggi
Impero carolingio
Istituzioni giuridiche
dell’Impero carolingio
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Struttura piramidale dell’Impero
La funzione legislativa spetta all’Imperatore
Divisione di tutto il territorio in Contee
I conti hanno funzioni militari e di giustizia
La carica di Conte in origine ha carattere
vitalizio, in progresso di tempo diventa
ereditaria ( ad es. nel Regno di Francia alla
fine del IX secolo)
Impero carolingio
Immagini della rinascita
carolingia
Le fonti del diritto nell’Impero
Carolingio
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Capitolari generali
Capitolari particolari
Leggi nazionali
Consuetudini
Conferma del principio della personalità
del diritto
Capitolare Admonitio generalis (789)
l’istruzione
72. Ai sacerdoti.
Anche di questo preghiamo la vostra benevolenza: che i
ministri di Dio ornino i loro altari con l'onestà dei loro
costumi, sia gli ordini di osservanza canonica che le
congregazioni sottomesse alla regola monastica; li
esortiamo a condurre una vita onesta e degna
d'approvazione, come Dio stesso prescrive nel vangelo:
così brilli la vostra luce di fronte agli uomini, che,
vedendo le vostre buone opere, glorifichino il Padre
vostro che sta nei cieli, in modo che, attratti dalle vostre
rette abitudini di vita, molti si dedichino al servizio di
Dio, e possiate raccogliere non soltanto i fanciulli di
condizione servile ma anche i figli degli uomini liberi
………….
Continua ….
Admonitio generalis
………..
E si formino scuole di ragazzi istruiti. In ogni
monastero e vescovado si sottopongano
ad accurati emendamenti i Salmi, le note, il
canto, i calcoli matematici, la grammatica e
i libri cattolici: perché spesso alcuni, pur
intendendo pregare Dio come si conviene,
pregano male perché i libri non sono corretti. E
non permettete che i vostri allievi, leggendo o
scrivendo, alterino il testo; se fosse necessario
scrivere un vangelo, un salterio un messale, il
compito sia affidato ad uomini di età matura
che vi si dedichino con ogni diligenza.
Riforme del processo I
• Non si importa nei paesi conquistati e, in particolare,
in Italia un sistema giudiziario (e normativo) nuovo,
ma ci si limita a dettare poche regole di carattere
generale allo scopo di uniformare - talvolta di
correggere - consuetudini e procedure locali
Riforme delle del processo II
• Dal 780 gli scabini - in Italia funzionari longobardi e notai esperti di diritto longobardo e franco, di consuetudini e
prassi - affiancano nei processi le autorità militari e
politiche (conti)
• Attività di controllo dei missi dominici sui giudici ordinari
(capitolari del 800-802), personaggi vicini all’Imperatore di
altissimo rango, sia laici sia ecclesiastici, per garantire
giustizia contro i soprusi dei potenti (giustizia delegata
dall’imperatore)
• Inquisizione
Capitolari in materia di processo
Ludovico il Pio, capitulare missorum, a. 819
• i «liberi» sono obbligati a partecipare ai placiti giudiziari
e, in occasione delle convocazioni, i conti devono portare
con sé almeno dodici «scabini» e «meliores homines»
della contea («comitatus») sulla quale governano.
• l’inquisitio si svolgeva con l’interrogare sulle notizie di
reato le persone più autorevoli e credibili («optimi»); in
loro assenza «eos qui post illos in illa vicinia meliores
sunt»; se nemmeno questi fossero stati informati dei fatti
e non avessero potuto contribuire all’accertamento della
verità, le parti avrebbero potuto scegliere i loro testimoni.
Le corti giudiziarie del regno
d’Italia
SONO PRESENTI ALLE UDIENZE:
• Presidenti dei placiti (imperatore, vescovi,
missi dominici, duchi, lociservatores …)
convocano le corti giudiziarie
• Tecnici: scabini, giudici imperiali, giudici
palatini, giudici regi, giudici cittadini, notai
• “Laici” appartenenti alle popolazioni locali
Un placito del Regnum Italiae
Pavia - Cremona 850 - I • Mentre Ludovico II presiedeva la corte di
giustizia («tenebat suum generalem placitum»)
poco dopo l’850 a Pavia, un buon numero di
«habitatores de civitate Cremonae» vennero in
sua presenza per denunciare il loro vescovo che
pretendeva, contro la consuetudine, il tributo
del ripatico sulle navi che attraccavano nel
porto cittadino. Dopo avere ascoltato tali
«clamatores» l’imperatore delegò la causa al
suo consigliere Teodorico (missus).
Un placito del Regnum Italiae
Pavia - Cremona 850 - II • Teodorico, dopo un’istruttoria sommaria decise di
trasferire il giudizio a Cremona dove sarebbe stato più
agevole, attraverso un’ inquisitio, assumere prove:«ubi
de hac causa per veraces et idoneos homines circa
manentes de ipsa civitate investigare aut invenire
potuisset per legem».
• Teodorico accerta che in realtà non esisteva una
consuetudine in proposito. Solo di recente, i
Cremonesi avevano istituito una “società di
navigazione e trasporto” autonoma.
• Gli “armatori” cremonesi perdono la causa
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L`impero carolingio