I RAPPORTI CON LA
COMMITTENZA, I PROGETTISTI, LA
DIREZIONE DEI LAVORI, I
RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA
(Modulo metodologico organizzativo)
ING. FRANCESCO OCCHICONE
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
LE FIGURE PROFESSIONALI
(Modulo metodologico organizzativo)
• FIGURE PROFESSIONALI CHE INTERVENGONO
NELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL’OPERA
DI INGEGNERIA CIVILE
• FIGURE PROFESSIONALI CHE INTERVENGONO
NELLA SICUREZZA CANTIERI
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
FIGURE PROFESSIONALI CHE INTERVENGONO
NELLA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE
DELL’OPERA DI INGEGNERIA CIVILE
PROGETTAZIONE
INTEGRATA
• Responsabile Unico del
procedimento (R.U.P) solo
per le OO.PP (D.Lgs
163/06)
• Geologo
• Progettista con
competenze specialistiche
in :
- Geotecnica
- Architettura
- Strutture
- Impianti
- Manutenzione
ESECUZIONE DELL’OPERA
• Responsabile Unico del
procedimento (R.U.P) solo per le
OO.PP (D.Lgs 163/06)
• Direttore dei Lavori
• Ufficio Direzione Lavori solo per
le OO. PP (D.Lgs 163/06)
• Collaudatore Statico
• Collaudatore in Corso d’Opera
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“PROGETTAZIONE INTEGRATA”
- Responsabile Unico del Procedimento –
(art. 10 D.Lgs 163 del 12 aprile 2006)
1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni
aggiudicatrici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, un responsabile del
procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.
2. Il responsabile del procedimento svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento
previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla
corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o
soggetti.
3. In particolare, il responsabile del procedimento, oltre ai compiti specificamente previsti da
altre disposizioni del presente codice:
•
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del
programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonche' al fine
della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di
forniture, e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“PROGETTAZIONE INTEGRATA”
- Responsabile Unico del Procedimento –
(art. 10 D.Lgs 163 del 12 aprile 2006)
•
b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di
prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e
ai tempi di realizzazione dei programmi;
•
c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
•
d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
•
e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
•
f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle
principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di
coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza;
•
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di
programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione
integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“PROGETTAZIONE INTEGRATA”
- Responsabile Unico del Procedimento –
(art. 10 D.Lgs 163 del 12 aprile 2006)
h) propone l'indizione, o, ove competente, indice la conferenza di servizi, ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri,
concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati.
•
4. Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del responsabile del procedimento,
coordinando con essi i compiti del direttore dell'esecuzione del contratto e del direttore dei
lavori, nonche' dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e
durante l'esecuzione, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e dalle altre
norme vigenti.
•
5. Il responsabile del procedimento deve possedere titolo di studio e competenza adeguati
in relazione ai compiti per cui e' nominato. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e
all'architettura deve essere un tecnico. Per le amministrazioni aggiudicatrici deve essere un
dipendente di ruolo.
•
6. Il regolamento determina i requisiti di professionalità richiesti al responsabile del
procedimento; per i lavori determina l'importo massimo e la tipologia, per i quali il
responsabile del procedimento può coincidere con il progettista. Le ipotesi di coincidenza tra
responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto sono stabilite dal
regolamento, in conformità all'articolo
119.di formazione
Corso
SICUREZZA CANTIERI
“PROGETTAZIONE INTEGRATA”
- Responsabile Unico del Procedimento –
(art. 10 D.Lgs 163 del 12 aprile 2006)
•
7. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze
accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica
professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del
procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di
supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le
procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai
soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario,
amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza
assicurativa a copertura dei rischi professionali.
•
8. Il nominativo del responsabile del procedimento e' indicato nel bando o avviso con
cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero,
nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a
presentare un'offerta.
•
9. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, in
conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, secondo i propri
ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del responsabile del
procedimento, limitatamente al rispetto
delle norme del presente codice alla cui
Corso di formazione
osservanza sono tenuti.
SICUREZZA CANTIERI
“PROGETTAZIONE INTEGRATA”
- Progettisti -
PROGETTAZIONE OO. PP
I PROGETTISTI CHE
INTERVENGONO NEL PROGETTO
INTEGRATO, REDIGONO
RISPETTIVAMENTE E PER LE
PROPRIE SPECIALIZZAZIONI, LE
FASI PROGETTUALI IN
OTTEMPERANZA DEI TRE LIVELLI DI
PROGETTAZIONE E PER QUANTO
CONTENUTO NELL’ART. 93 DEL
D.LGS 163/06 E DEL REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE DEI LAVORI
PUBBLICI
PROGETTAZIONE PER
COMMITTENTI PRIVATI
I PROGETTISTI CHE INTERVENGONO
NELLA PROGETTAZIONE INTEGRATA,
REDIGONO RISPETTIVAMENTE E PER
LE PROPRIE SPECIALIZZAZIONI, LE
FASI PROGETTUALI IN
OTTEMPERANZA DEGLI STRUMENTI
URBANISTICI (D.I.A., PERMESSO A
COSTRUIRE ECC.) E NEL RISPETTO
DELLE NORMATIVE PRESTAZIONALI E
PRESCRIZIONALI RIGUARDANTI
TUTTE LE SPECIALIZZAZIONI
INTERESSATE
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“ESECUZIONE DELL’OPERA”
- Direzione Lavori -
ESECUZIONE LAVORI
PER LE OO. PP
ESECUZIONE LAVORI PER
COMMITTENTI PRIVATI
DIRETTORE DEI
LAVORI
UFFICIO
DIREZIONE
LAVORI
DIRETTORE DEI
LAVORI
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“ESECUZIONE DELL’OPERA”
- Ufficio Direzione Lavori (ai sensi del D.Lgs 163/06 e D.P.R. 554/99)
Prima della gara, le stazioni appaltanti, per il
coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile
dell’esecuzione di ogni singolo intervento, istituiscono un
Ufficio di Direzione Lavori, costituito da un direttore dei
lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla
tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti
con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere .
Tale U. D. L. è preposto alla direzione ed al controllo
tecnico, contabile ed amministrativo dell’esecuzione
dell’intervento secondo le disposizioni già previste per la
sola figura del D.L. e nel rispetto degli impegni contrattuali
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“ESECUZIONE DELL’OPERA”
- Direttore dei Lavori (ai sensi del D.Lgs 163/06 e D.P.R. 554/99)
Il Direttore dei Lavori ( D.L) :
•
•
•
Deve curare che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in
conformità al progetto ed al contratto;
Ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di
tutto l’Ufficio Direzione Lavori, ed interloquisce in via esclusiva con
l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
Ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base
anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle
specifiche caratteristiche meccaniche
•
•
Verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’appaltatore
della documentazione prevista dalla Legge in materia di obblighi nei
confronti dei dipendenti;
Effettua la verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali
d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone ed aggiornandone il
contenuto
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“ESECUZIONE DELL’OPERA”
- Direttori Operativi (ai sensi del D.Lgs 163/06 e D.P.R. 554/99)
Il Direttore Operativo ( D.O) :
•
•
•
L’assistente Direttore Operativo collabora con il Direttore dei Lavori nel
verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano
eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali;
Il Direttore Operativo risponde della propria attività affidata, direttamente
al Direttore dei Lavori;
Il Direttore dei Lavori potrà affidare al Direttore Operativo i seguenti
compiti:
- Verificare che l’Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla
denuncia dei calcoli delle strutture;
- Programmare ed affidare le attività all’Ispettore di cantiere;
- Curare l’aggiornamento del cronoprogramma dei lavori generale e di
dettaglio informando la D.L. delle difformità rispetto alle previsioni e
proponendo i necessari correttivi;
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“ESECUZIONE DELL’OPERA”
- Direttori Operativi (ai sensi del D.Lgs 163/06 e D.P.R. 554/99)
Il Direttore Operativo ( D.O) :
Il Direttore dei Lavori potrà affidare al Direttore Operativo i seguenti compiti:
- Assistere la D.L. nell’identificazione degli interventi necessari per
eliminare difetti progettuali o esecutivi;
- Individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente
sulla
qualità dei lavori e proponendo alla D.L. le adeguate azioni
correttive;
- Assistere i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di
collaudo;
- Esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e
messa in
servizio degli impianti;
- Controllare, quando svolge anche le funzioni di Coordinatore per
Corso ildi rispetto
formazione
l’esecuzione dei lavori,
del P.S.C e P.O.S da parte dei
SICUREZZA CANTIERI
Direttore
“ESECUZIONE DELL’OPERA”
- Ispettori di cantiere (ai sensi del D.Lgs 163/06 e D.P.R. 554/99)
L’ Ispettore di Cantiere ( I.C) :
•
•
•
•
L’assistente Ispettore di Cantiere collabora con il Direttore dei Lavori
nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel
Capitolato Speciale d’Appalto;
Il ruolo di ispettore di cantiere è assolta da una sola persona che
esercita l’attività in un turno di lavoro;
L’ispettore di cantiere è presente a tempo pieno durante il periodo di
svolgimento dei lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché
durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni;
Il Direttore dei Lavori potrà affidare all’Ispettore di cantiere i seguenti
compiti:
- Verificare dei documenti di accompagnamento delle forniture dei
materiali per il controllo della conformità alle prescrizioni ed
approvazioni delle strutture di controllo in qualità dei fornitori;
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“ESECUZIONE DELL’OPERA”
- Ispettori di Cantiere (ai sensi del D.Lgs 163/06 e D.P.R. 554/99)
L’Ispettore di Cantiere ( I. C) :
Il Direttore dei Lavori potrà affidare all’Ispettore di Cantiere i seguenti compiti:
- Verificare, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e
gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di
qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base
alle quali sono stati costruiti;
- l controllo delle attività dei subappaltatori;
- il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle
specifiche tecniche contrattuali;
- l’assistenza alle prove di laboratorio;
- l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed
accettazione degli impianti;
- La predisposizione degli atti contabili quando siano stati incaricati dal D.L
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“ESECUZIONE DELL’OPERA”
- Direttore dei Lavori Il Direttore dei Lavori ( D.L) :
•
•
•
Deve curare che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in
conformità al progetto ed al contratto;
Ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di
tutto l’Ufficio Direzione Lavori, ed interloquisce in via esclusiva con
l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto;
Ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base
anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle
specifiche caratteristiche meccaniche
•
•
Verifica periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’appaltatore
della documentazione prevista dalla Legge in materia di obblighi nei
confronti dei dipendenti;
Effettua la verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali
d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone ed aggiornandone il
contenuto.
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
FIGURE PROFESSIONALI CHE
INTERVENGONO
NELLA SICUREZZA CANTIERI
COMMITTENTE
• Responsabile dei
lavori
• Coordinatore per la
progettazione
• Coordinatore per
l’esecuzione
IMPRESA AFFIDATARIA
•
•
•
•
Datore di lavoro
R.S.P.P
Preposto per la sicurezza
Rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza
• Medico competente
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“COMMITTENTE”
- Responsabile dei Lavori COMMITTENTE PUBBLICO
COMMITTENTE PRIVATO
• Il Responsabile dei Lavori ai sensi
dell’art. 89 del D.Lgs 81/08 è
incaricato dal committente per la
• La figura del Responsabile dei
progettazione dell’opera e per la
Lavori ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs
esecuzione:
81/08 è assolta dal Responsabile
• Il R.L. è quindi individuato se non
Unico del Procedimento
espressamente incaricato nel
committente privato dell’opera
durante la redazione del progetto;
• Il R.L. è se non espressamente
incaricato il committente privato
durante la esecuzione dell’opera;
(IN ATTUAZIONE DEL D.Lgs. 163 del 12/04/06)
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“COMMITTENTE” - Responsabile dei Lavori
OBBLIGHI (ART. 90 D.lgs 81- 09/04/2008)
(articolo così modificato dall'articolo 59 del d.lgs. n. 106 del 2009)
1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell’opera, si attiene ai principi
e alle misure generali di tutela di cui all’articolo 15, in particolare:
a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o
fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.
1-bis. Per i lavori pubblici l’attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti
attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.
2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in
considerazione i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il
committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori,
contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la
progettazione.
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“COMMITTENTE” - Responsabile dei Lavori
OBBLIGHI (ART. 90 D.lgs 81- 09/04/2008)
(articolo così modificato dall'articolo 59 del d.lgs. n. 106 del 2009)
4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il
committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a
un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha
facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per
l'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e
ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore
per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche
personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei
commi 3 e 4.
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“COMMITTENTE” - Responsabile dei Lavori
OBBLIGHI (ART. 90 D.lgs 81- 09/04/2008)
(articolo così modificato dall'articolo 59 del d.lgs. n. 106 del 2009)
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica
impresa o ad un lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato
XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano
rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera
soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di
iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità
contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da
autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“COMMITTENTE” - Responsabile dei Lavori
OBBLIGHI (ART. 90 D.lgs 81- 09/04/2008)
(articolo così modificato dall'articolo 59 del d.lgs. n. 106 del 2009)
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica
impresa o ad un lavoratore autonomo:
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili,
nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità
presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui
all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e
dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di
costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il
documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica
della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“COMMITTENTE” - Responsabile dei Lavori
OBBLIGHI (ART. 90 D.lgs 81- 09/04/2008)
(articolo così modificato dall'articolo 59 del d.lgs. n. 106 del 2009)
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui
all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99,
quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei
lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica
l'inadempienza all'amministrazione concedente.
11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di
costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso,
le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei
lavori. (comma così sostituito dall'articolo 39, comma 1, legge n. 88 del 2009)
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“Coordinatore della Progettazione”
OBBLIGHI (ART. 91 D.lgs 81- 09/04/2008)
(articolo così modificato dall'articolo 60 del d.lgs. n. 106 del 2009)
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il
coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono
dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti
all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai
rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e
dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori
di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1.
(lettera aggiunta dall'articolo 39, comma 1, legge n. 88 del 2009)
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“Coordinatore dell’Esecuzione”
OBBLIGHI (ART. 92 D.lgs 81- 09/04/2008)
(articolo così modificato dall'articolo 61 del d.lgs. n. 106 del 2009)
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
(comma così modificato dall'articolo 61, comma 1, del d.lgs. n. 106 del 2009)
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure
di lavoro;
b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con
quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove
previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed
alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare
la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani
operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“Coordinatore dell’Esecuzione”
OBBLIGHI (ART. 92 D.lgs 81- 09/04/2008)
(articolo così modificato dall'articolo 61 del d.lgs. n. 106 del 2009)
1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
(comma così modificato dall'articolo 61, comma 1, del d.lgs. n. 106 del 2009)
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in
cantiere;
e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1,
e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel
caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione
dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro
territorialmente competenti;
f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“Coordinatore dell’Esecuzione”
OBBLIGHI (ART. 92 D.lgs 81- 09/04/2008)
(articolo così modificato dall'articolo 61 del d.lgs. n. 106 del 2009)
2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di
cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui
all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della
medesima lettera b).
(comma così modificato dall'articolo 61, comma 2, del d.lgs. n. 106 del 2009)
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“COMMITTENTE” - Responsabile dei
Lavori RESPONSABILITA’ (ART. 93 D.lgs 81- 09/04/2008)
(articolo così modificato dall'articolo 62 del d.lgs. n. 106 del 2009)
1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi
limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
(comma così modificato dall'articolo 62, del d.lgs. n. 106 del 2009)
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori,
non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica
dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c), d
ed e).
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“Lavoratoti Autonomi”
OBBLIGHI (ART. 94 D.lgs 81- 09/04/2008)
1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui
al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, ai fini della sicurezza.
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“Datore di Lavoro”
Misure Generali di tutela (ART. 95 D.lgs 81- 09/04/2008)
(articolo così modificato dall'articolo 63 del d.lgs. n. 106 del 2009)
1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali
di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti,
delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare
quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di
lavoro o fasi di lavoro;
g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“Datore di Lavoro-Dirigenti-Preposti”
Obblighi (ART. 96 D.lgs 81- 09/04/2008)
(articolo così modificato dall'articolo 64 del d.lgs. n. 106 del 2009)
1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel
cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e
individuabili;
c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il
ribaltamento;
d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la
loro sicurezza e la loro salute;
e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;
f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“Datore di Lavoro-Dirigenti-Preposti”
Obblighi (ART. 96 D.lgs 81- 09/04/2008)
(articolo così modificato dall'articolo 64 del d.lgs. n. 106 del 2009)
1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o
attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26.
(comma introdotto dall'articolo 64 del d.lgs. n. 106 del 2009)
2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza
costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui
all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e all’articolo 29,
comma 3.(comma cosi modificato dall'articolo 64 del d.lgs. n. 106 del 2009)
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“Datore di Lavoro-Impresa Affidataria”
Obblighi (ART. 97 D.lgs 81- 09/04/2008)
(articolo così modificato dall'articolo 65 del d.lgs. n. 106 del 2009)
1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e
l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono
riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico
professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al
proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per
l'esecuzione.
3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di
cui al punto 4 dell’allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria
corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.
3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa
affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.
(commi aggiunti dall'articolo 65 del d.lgs. n. 106 del 2009)
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“Notifica Preliminare”
(ART. 99 D.lgs 81- 09/04/2008)
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità
sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica
preliminare elaborata conformemente all' ALLEGATO XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei
seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla
lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento
uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a
disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono
chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
NOTIFICA PRELIMINARE
(ART. 99 D.lgs 81- 09/04/2008)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Data della comunicazione
Indirizzo del cantiere
Committente (i), nome (i) e indirizzo (i)
Natura dell’opera
Responsabile dei lavori, nome ed indirizzo
Coordinatore della progettazione, nome ed indirizzo
Coordinatore per l’esecuzione, nome ed indirizzo
Data presunta d’inizio dei lavori in cantiere
Durata presunta dei lavori
Numero massimo presunto degli operatori sul cantiere
Numero d’imprese e lavoratori autonomi previsti
Identificazione, Codice fiscale o P.IVA delle imprese già
selezionate
Ammontare complessivo presunto dei lavori (in €)
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“Piano di Sicurezza e Coordinamento”
(ART. 100 D.lgs 81- 09/04/2008)
1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare
ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’ ALLEGATO XI, nonché la stima dei costi di cui
al punto 4 dell’ ALLEGATO XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative
di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del
cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano
di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’
ALLEGATO XV.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel
piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del
piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio
dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di
integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel
cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare
modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“Piano di Sicurezza e Coordinamento”
(ART. 100 D.lgs 81- 09/04/2008)
(articolo così modificato dall'articolo 66 del d.lgs. n. 106 del 2009)
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è
necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per
garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la
popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.
(comma modificato dall'articolo 66 del d.lgs. n. 106 del 2009)
6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l’attuazione degli obblighi a
carico del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’articolo 97, comma 3-bis e 3-ter. Nel
campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si
applica l’articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.
(comma aggiunto dall'articolo 66 del d.lgs. n. 106 del 2009)
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“Obblighi di Trasmissione”
(ART. 101 D.lgs 81- 09/04/2008)
1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le
imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si
considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese
esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo
di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo
trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle suddette
verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“Consultazione dei Rapp. Sicurezza”
(ART. 102 D.lgs 81- 09/04/2008)
1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle
modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del
piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.
“Previsione livelli sonori”
(ART. 103 D.lgs 81- 09/04/2008)
(abrogato dall'articolo 66 del d.lgs. n. 106 del 2009)
E’ stato inserito all’interno del Titolo VIII Capo II
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“Modalità attuative di particolari Obblighi”
(ART. 104 D.lgs 81- 09/04/2008)
1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di
quanto previsto dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35,
salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la
sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in
cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle
stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di
sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il
medico competente visita almeno una volta all’anno l’ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività
i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei
lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione
nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il
responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b).
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“Attività Soggette”
(ART. 105 D.lgs 81- 09/04/2008)
1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano
addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee
e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica,
sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria
civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione
di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al
presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa.
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“Committenti e Responsabili dei lavori”
SANZIONI (ART. 157 D.lgs 81- 09/04/2008)
(articolo così sostituito dall'articolo 86 del d.lgs. n. 106 del 2009)
1.
Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a)
con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione
dell’articolo 90, commi 3, 4 e 5;
a)
con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli
articoli 90, comma 9, lettera a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis;
a)
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 90,
commi 7 e 9, lettera c), 101, comma 1, primo periodo.
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“Coordinatori”
SANZIONI (ART. 158 D.lgs 81- 09/04/2008)
(articolo così sostituito dall'articolo 87 del d.lgs. n. 106 del 2009)
1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500
a 6.400 euro per la violazione dell’articolo 91, comma 1.
2. Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito:
a)
con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione
dell’articolo 92, commi 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione
dell’articolo 92, comma 1, lettera d).
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“Datori di lavoro-Dirigenti-Preposti”
SANZIONI (ART. 159 D.lgs 81- 09/04/2008)
(articolo così sostituito dall'articolo 88 del d.lgs. n. 106 del 2009)
1. Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per
la violazione dell’articolo 96, comma 1, lettera g); si applica la pena dell’arresto da 4 a 8 mesi o
l’ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui
l’impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all’allegato XI; si
applica la pena dell’ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in
assenza di uno o più degli elementi di cui all’allegato XV.
2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli
97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126,
128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli
articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6,
140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;
c) con l’arresto sino a due mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96,
comma 1, lettere. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle
disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 100,
comma 4, e 101, commi 2 e 3.
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
“Lavoratori”
SANZIONI (ART. 160 D.lgs 81- 09/04/2008)
(articolo così sostituito dall'articolo 89 del d.lgs. n. 106 del 2009)
1.
1. I lavoratori autonomi sono puniti:
a)
con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell’articolo
100, comma 3;
b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell’articolo 94;
c) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli articoli 124,
138, commi 3 e 4, 152, comma 2.
Corso di formazione
SICUREZZA CANTIERI
Scarica

Direttore dei Lavori