STUDIO LEGALE DOMENICHINI
IL D.LGS. 81/08
IL SISTEMA DELLE SANZIONI
VERONA Corso Porta Nuova 133/d 37122 tel. 045/8011605 fax 045/8046745
ROMA Piazza Matese 5 00195 tel. e fax 06/68973096 VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore 6 37067 tel. e fax 045/6370361
1
STUDIO LEGALE DOMENICHINI
gli obblighi dei soggetti della sicurezza
•
obblighi del datore di lavoro e del dirigente: art. 18
•
obblighi del preposto: art. 19
•
obblighi dei lavoratori: art. 20
•
obblighi dei componenti dell'impresa familiare (art. 230 bis c.c.): art. 21
•
obblighi dei progettisti: art. 22
•
obblighi dei fabbricanti e dei fornitori: art. 23
•
obblighi degli installatori: art. 24
•
obblighi del medico competente: art. 25
•
obblighi connessi ai contratti di appalto, d'opera o di somministrazione: art. 26
VERONA Corso Porta Nuova 133/d 37122 tel. 045/8011605 fax 045/8046745
ROMA Piazza Matese 5 00195 tel. e fax 06/68973096 VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore 6 37067 tel. e fax 045/6370361
2
STUDIO LEGALE DOMENICHINI
Il documento di valutazione dei rischi
art. 28
•
si tratta di un adempimento di assoluta centralità per garantire l'effettività delle
tutele in ogni ambiente di lavoro
•
la legge impone di considerare "tutti i rischi", compresi quelli collegati allo
stress da lavoro, alle differenze di genere, di età, alla provenienza da altri
paesi.
•
il DVR deve indicare le misure di prevenzione e protezione adottate, ed i
dispositivi di protezione individuale adottati
•
deve contenere i programmi di miglioramento nel tempo
•
deve identificare i ruoli dell'organizzazione aziendale incaricati dell'attuazione
delle misure, ed il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dei
rappresentanti dei lavoratori e del medico competente
•
deve individuare le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici
VERONA Corso Porta Nuova 133/d 37122 tel. 045/8011605 fax 045/8046745
ROMA Piazza Matese 5 00195 tel. e fax 06/68973096 VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore 6 37067 tel. e fax 045/6370361
3
STUDIO LEGALE DOMENICHINI
le modalità di valutazione dei rischi
art. 29
•
la valutazione dei rischi è effettuata congiuntamente con il RSPP ed il medico
competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
•
il DVR deve essere rielaborato in caso di modifiche del processo produttivo o
dell'organizzazione del lavoro
•
il documento deve essere custodito presso l'unità produttiva a cui si riferisce la
valutazione dei rischi
•
per datori di lavoro fino a 10 dipendenti il DVR può essere elaborato tramite procedure
standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente; entro 18 mesi
dall'entrata in vigore del Decreto interministeriale e comunque non oltre il 30 giugno
2012 possono autocertificare l'effettuazione del DVR
•
i datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti possono elaborare il DVR tramite le
procedure standardizzate, ma nell'attesa della loro promulgazione non possono
autocertificare ma devono seguire le modalità previste dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 29
VERONA Corso Porta Nuova 133/d 37122 tel. 045/8011605 fax 045/8046745
ROMA Piazza Matese 5 00195 tel. e fax 06/68973096 VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore 6 37067 tel. e fax 045/6370361
4
STUDIO LEGALE DOMENICHINI
LE SANZIONI
•
PARTE GENERALE:
è contenuta negli articoli da 55 a 60, e riguarda le violazioni degli obblighi
generali di prevenzione, previsti in capo ai soggetti della sicurezza.
datore di lavoro e dirigente (art. 55)
preposto (art. 56)
progettisti (art. 57)
fabbricanti e fornitori (art. 57 comma 2)
installatori (art. 57 comma 3)
medico competente (art. 58)
•
PARTE SPECIALE:
è contenuta nei vari titoli dedicati alle specifiche cautele da adottare per
ciascuna tipologia di rischio, e reca sanzioni a carico di uno o più soggetti
della sicurezza.
VERONA Corso Porta Nuova 133/d 37122 tel. 045/8011605 fax 045/8046745
ROMA Piazza Matese 5 00195 tel. e fax 06/68973096 VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore 6 37067 tel. e fax 045/6370361
5
STUDIO LEGALE DOMENICHINI
LE SANZIONI: PARTE GENERALE
•
PRINCIPIO DI SPECIALITA':
le disposizioni sanzionatorie di carattere generale previste negli articoli da 55 a
59 sono diversificate sulla base del soggetto destinatario e si riferiscono ai
rispettivi obblighi;
quando uno stesso fatto è punito da una disposizione del titolo I° (parte generale)
e da una o più disposizioni previste negli altri titoli (parte speciale) si applica
la disposizione speciale (art. 298)
VERONA Corso Porta Nuova 133/d 37122 tel. 045/8011605 fax 045/8046745
ROMA Piazza Matese 5 00195 tel. e fax 06/68973096 VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore 6 37067 tel. e fax 045/6370361
6
STUDIO LEGALE DOMENICHINI
LE SANZIONI: PARTE GENERALE
•
LE SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E I DIRIGENTI (ART. 55):
definizioni:
datore di lavoro: è il soggetto titolare del rapporto di lavoro, o comunque il
soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa
dirigente: è chi, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici
conferiti attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa
e vigilando su essa.
obblighi:
coincidono e sono previsti dall'art. 18, salvo quelli che il datore di lavoro non può
delegare, indicati nell'art. 17:
- la valutazione dei rischi
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei
rischi
VERONA Corso Porta Nuova 133/d 37122 tel. 045/8011605 fax 045/8046745
ROMA Piazza Matese 5 00195 tel. e fax 06/68973096 VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore 6 37067 tel. e fax 045/6370361
7
STUDIO LEGALE DOMENICHINI
LE SANZIONI: PARTE GENERALE
•
LE SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E I DIRIGENTI (ART. 55):
arresto da quattro a otto mesi, o ammenda da 4.000 a 12.000 Euro
- omissione della valutazione dei rischi e della adozione del DVR, ovvero adozione senza
effettuare relazione sui rischi, sulle misure di prevenzione o protezione attuate, da
realizzare, o individuazione delle mansioni che espongono a rischi specifici
- omissione della nomina del RSPP
arresto da sei mesi ad un anno e sei mesi
qualora l'omissione del DVR sia commessa
- in aziende in cui l'istituzione del servizio di protezione e prevenzione sia obbligatoria,
- in aziende che espongono i lavoratori ai rischi biologici di gruppo 3 (agenti patogeni per
cui sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche) o di gruppo 4 (per cui
non sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche),
- per i cantieri temporanei in cui vi sia compresenza di più imprese complessivamente oltre
i 200 uomini/giorno
VERONA Corso Porta Nuova 133/d 37122 tel. 045/8011605 fax 045/8046745
ROMA Piazza Matese 5 00195 tel. e fax 06/68973096 VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore 6 37067 tel. e fax 045/6370361
8
STUDIO LEGALE DOMENICHINI
LE SANZIONI: PARTE GENERALE
•
LE SANZIONI PER IL DATORE DI LAVORO E I DIRIGENTI (ART. 55):
ammenda da 3.000 a 9.000 Euro
redazione del DVR senza indicazione dei programmi di prevenzione o senza
indicazione del RSPP o del medico competente
arresto variabile fra due e otto mesi
per violazioni inerenti all'art. 18 (nomina del medico competente, dei lavoratori
incaricati del servizio antincendio, dotazioni di protezione individuale, ed altri),
all'art. 26 (per gli obblighi connessi ai contratti di appalto), 34 (compiti diretti
del datore di lavoro di protezione e prevenzione dei rischi), 43, 45 e 46 (sulla
gestione delle emergenze)
sanzioni amministrative pecuniarie
per violazioni di carattere meno grave degli obblighi previsti dall'art. 18
(prevalentemente obblighi di comunicazione e vigilanza)
VERONA Corso Porta Nuova 133/d 37122 tel. 045/8011605 fax 045/8046745
ROMA Piazza Matese 5 00195 tel. e fax 06/68973096 VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore 6 37067 tel. e fax 045/6370361
9
STUDIO LEGALE DOMENICHINI
LE SANZIONI: PARTE GENERALE
•
DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEL LAVORO IRREGOLARE
possono idealmente rientrare nelle sanzioni di carattere generale le disposizioni
dettate per il contrasto del lavoro irregolare, in quanto la misura prevista,
il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (art. 14),
che può essere adottato dagli organi di vigilanza del lavoro e INPS:
- qualora venga riscontrato l'impiego di personale non risultante dalle scritture (in
misura superiore al 20% del totale dei lavoratori),
- in caso di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tempi di lavoro
o di riposo settimanale
- in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza
sul lavoro.
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito
con l'arresto fino a sei mesi (non è possibile l'oblazione)
VERONA Corso Porta Nuova 133/d 37122 tel. 045/8011605 fax 045/8046745
ROMA Piazza Matese 5 00195 tel. e fax 06/68973096 VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore 6 37067 tel. e fax 045/6370361
10
STUDIO LEGALE DOMENICHINI
LE SANZIONI: PARTE GENERALE
LE SANZIONI DI CARATTERE GENERALE PER I PREPOSTI (Art. 56)
Sono puniti nei limiti dell'attività alla quale sono tenuti in osservanza degli
obblighi generali di cui all'art. 19:
- arresto da uno a tre mesi o ammenda da 500 a 2.000 Euro: qualora non
sovraintenda all'osservanza degli obblighi dei lavoratori, non faccia loro
interrompere il lavoro in presenza di un pericolo, o non segnali al datore di
lavoro la presenza di un pericolo o l'inefficienza del sistema preventivo
- arresto fino a un mese o ammenda da 300 a 900 Euro: per violazioni di obblighi
di informazione e direzione dei lavoratori
- ammenda da 300 a 900 Euro: per non aver frequentato gli appositi corsi di
formazione
i preposti sono poi destinatari di alcune disposizioni penali di carattere speciale
VERONA Corso Porta Nuova 133/d 37122 tel. 045/8011605 fax 045/8046745
ROMA Piazza Matese 5 00195 tel. e fax 06/68973096 VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore 6 37067 tel. e fax 045/6370361
11
STUDIO LEGALE DOMENICHINI
LE SANZIONI: PARTE GENERALE
LE SANZIONI DI CARATTERE GENERALE PER I PROGETTISTI,
FABBRICANTI, FORNITORI E INSTALLATORI (Art. 57)
Obblighi dei progettisti (art. 22): arresto fino a un mese o ammenda da 600 a 2.000 Euro
i progettisti devono osservare nella loro attività tutte le norme poste a tutela della salute e sicurezza sul
lavoro
obblighi dei fabbricanti e fornitori (art. 23):arresto da quattro a otto mesi o ammenda da
15.000 a 45.000 Euro
sono obblighi relativi all'osservanza delle normative cogenti sulla salute e sicurezza del lavoro
obblighi degli installatori (art. 24):arresto fino a tre mesi o ammenda da 1.000 a 3.000 Euro
essi devono attenersi alle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e alle istruzioni fornite dai
fabbricanti degli impianti da installare
VERONA Corso Porta Nuova 133/d 37122 tel. 045/8011605 fax 045/8046745
ROMA Piazza Matese 5 00195 tel. e fax 06/68973096 VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore 6 37067 tel. e fax 045/6370361
12
STUDIO LEGALE DOMENICHINI
LE SANZIONI: PARTE GENERALE
LE SANZIONI DI CARATTERE GENERALE PER I LAVORATORI
SUBORDINATI ED AUTONOMI
definizioni (art. 2 e art. 89):
IL LAVORATORE: è definito come la persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico
o privato, con o senza retribuzione, anche solo al fine di apprendere un mestiere, un'arte, o una
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato
il socio lavoratore di cooperativa o di società anche di fatto, ed altre categorie.
IL LAVORATORE AUTONOMO invece è la persona fisica la cui attività professionale
contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.
VERONA Corso Porta Nuova 133/d 37122 tel. 045/8011605 fax 045/8046745
ROMA Piazza Matese 5 00195 tel. e fax 06/68973096 VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore 6 37067 tel. e fax 045/6370361
13
STUDIO LEGALE DOMENICHINI
LE SANZIONI: PARTE GENERALE
LE SANZIONI DI CARATTERE GENERALE PER I LAVORATORI
SUBORDINATI ED AUTONOMI
sanzioni (art. 59):
arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 Euro:
art 20 comma 2 lett. da b) a i): i lavoratori devono contribuire all'adempimento degli obblighi
a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, osservare le disposizioni e le istruzioni
impartite, utilizzare correttamente le attrezzature e i dispositivi di protezione, segnalare
ogni inefficienza dei sistemi suddetti, non compiere manovre od operazioni di propria
iniziativa, sottoporsi scrupolosamente alla formazione ed ai controlli sanitari.
sono inoltre previste una serie di sanzioni di carattere speciale in materia di: cantieri
temporanei o mobili (art. 160), sostanze pericolose (art. 265), esposizione ad agenti
biologici (art. 285),
VERONA Corso Porta Nuova 133/d 37122 tel. 045/8011605 fax 045/8046745
ROMA Piazza Matese 5 00195 tel. e fax 06/68973096 VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore 6 37067 tel. e fax 045/6370361
14
STUDIO LEGALE DOMENICHINI
LE SANZIONI: PARTE SPECIALE
•
SANZIONI PER LA DISCIPLINA DEI LUOGHI DI LAVORO
•
Arresto da sei a dodici mesi o ammenda da Euro 4.000 a 16.000:
lavori in ambienti sospetti di inquinamento (art. 66)
•
Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 Euro:
svolgimento di lavoro in locali sotterranei o semisotterranei (art. 65 comma 1
e 2)
•
Ammenda da 1.000 a 2.500 Euro:
violazioni in materia di notifiche all’organo di vigilanza competente per
territorio (art. 67 comma 1 e 2)
VERONA Corso Porta Nuova 133/d 37122 tel. 045/8011605 fax 045/8046745
ROMA Piazza Matese 5 00195 tel. e fax 06/68973096 VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore 6 37067 tel. e fax 045/6370361
15
STUDIO LEGALE DOMENICHINI
LE SANZIONI: PARTE SPECIALE
•
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. QUALI
SANZIONI?
•
Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 Euro:
violazioni in materia di “requisiti di sicurezza” delle attrezzature messe a disposizione
dei lavoratori (art. 70, commi 1 e 2)
Ovvero: in caso di violazioni degli “Obblighi del datore di lavoro”, in caso di violazione
del divieto di eseguire lavori sotto tensione (art. 82, comma 1), in caso di carenze
organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai rischi in caso di
esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive
non protette (art. 83, comma 1), in caso di omessa protezione di edifici, impianti
strutture ed attrezzature (art. 85 comma 1)
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 euro a 4.000 euro:
violazioni di alcune disposizioni in materia di “requisiti di sicurezza” delle attrezzature
messe a disposizione dei lavoratori (art. 70, comma 2 non sanzionati nel modo sub a)
•
•
•
•
Ammenda da 750 a 2.500 Euro:
violazioni delle residue disposizioni in materia di requisiti di sicurezza delle attrezzature
messe a disposizione dei lavoratori (art. 70, comma 2, non sanzionati nei modi sub a) e
b), nonché in caso di omessa verbalizzazione dell’esito dei controlli degli impianti
elettrici e degli impianti di protezione dai fulmini per la verifica degli organi di vigilanza
(art. 86, comma 3)
VERONA Corso Porta Nuova 133/d 37122 tel. 045/8011605 fax 045/8046745
ROMA Piazza Matese 5 00195 tel. e fax 06/68973096 VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore 6 37067 tel. e fax 045/6370361
16
STUDIO LEGALE DOMENICHINI
LE SANZIONI: PARTE SPECIALE
•
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Il legislatore seguendo i criteri ispiratori della disciplina sanzionatoria già attuata con la c.d.
direttiva cantieri (D. Lgs. N. 494/1996), ha previsto:
Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 euro nei confronti dei “datori di
lavoro delle imprese aggiudicatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel
cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti” in caso
di violazione di alcuni degli obblighi posti a loro carico (art. 96, comma 1, lettere a), b),
c) e g);
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 5.000 Euro:
Violazione delle disposizioni in materia di “Idoneità delle opere provvisionali” (art.112), di
“Pozzi, scavi e cunicoli” (art.119), di Ponteggi ed opere provvisionali” (art. 122), di
“Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali” (art. 123), di “Disposizione dei
montanti” (art. 125, commi da 1 a 3), di “Ponti a sbalzo” (art. 127, di “Impalcature nelle
costruzioni in conglomerato cementizio” (art. 129, comma 1), di “Montaggio e
smontaggio” (art. 136, commi da 1 a 6), di “Ordine delle demolizioni” (art.151, comma
1), di “Misure di sicurezza” nelle demolizioni (art. 152, comma 1) ed infine, di
“Sbarramento della zona di demolizione” (art. 154).
VERONA Corso Porta Nuova 133/d 37122 tel. 045/8011605 fax 045/8046745
ROMA Piazza Matese 5 00195 tel. e fax 06/68973096 VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore 6 37067 tel. e fax 045/6370361
17
STUDIO LEGALE DOMENICHINI
LE SANZIONI: PARTE SPECIALE
• CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro:
1)Nei confronti dei “datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel
cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti”
In caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori contro le
influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute
(art. 96, comma 1, lett. d);
2)Nei confronti del “datore di lavoro dell’impresa affidataria” in caso di omesso
coordinamento degli interventi di cui agli articoli 95 96 e di omessa verifica della
congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al
proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore
per l’esecuzione (art. 97, comma 3)
3) Per la violazione delle disposizioni del Capo II del Titolo IV non altrimenti sanzionate;
Ammenda da Euro 1.200 a 3.600:
Violazione dell’obbligo di mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia
del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno
dieci giorni prima dell’inizio dei lavori
VERONA Corso Porta Nuova 133/d 37122 tel. 045/8011605 fax 045/8046745
ROMA Piazza Matese 5 00195 tel. e fax 06/68973096 VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore 6 37067 tel. e fax 045/6370361
18
STUDIO LEGALE DOMENICHINI
LE SANZIONI: PARTE SPECIALE
• INFRAZIONI IN MATERIA DI SEGNALETICA DI
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 Euro:
Violazione degli “Obblighi del datore di lavoro” (art.163)
Violazione dell’obbligo di garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata (art. 164, comma 1, lett. b)
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.500 euro:
Violazione dell’obbligo di informazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e dei lavoratori circa tutte le
misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all’interno dell’impresa ovvero dell’unità
produttiva (art. 164 comma 1, lett. a).
Arresto da tre a sei mesi o ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000:
In caso di violazione degli “Obblighi del datore di lavoro” nella materia (art. 168, commi 1 e 2) nonché in caso di violazione
dell’obbligo “speciale” di assicurare ai lavoratori la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle
modalità di corretta esecuzione delle attività (art. 169, comma primo, lett. b)
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.000 a euro 4.500:
Violazione dell’obbligo di fornire ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del
carico movimentato (art. 169, comma 1, lett. a)
VERONA Corso Porta Nuova 133/d 37122 tel. 045/8011605 fax 045/8046745
ROMA Piazza Matese 5 00195 tel. e fax 06/68973096 VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore 6 37067 tel. e fax 045/6370361
19
STUDIO LEGALE DOMENICHINI
LE SANZIONI: PARTE SPECIALE
• ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI
Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 Euro (art. 178), in caso di:
- mancata adozione delle misure appropriate,
- postazioni di lavoro non organizzate e predisposte in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato
XXXIV,
- inosservanza dei diritti spettanti al videoterminalista durante lo svolgimento quotidiano del lavoro;
- mancata sottoposizione alla sorveglianza sanitaria (sia periodica sia a richiesta del lavoratore );
- mancanza di formazione adeguata.
Arresto da due a quattro mesi eo ammenda da 1.000 a 4.500 Euro
in caso di mancata fornitura al lavoratore di informazioni per quanto riguarda le misure applicabili al
posto di lavoro, le modalità di svolgimento dell'attività, e la protezione degli occhi e della vista (art.
177 comma 1 lett. a)
LE SUDDETTE SANZIONI SONO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE
VERONA Corso Porta Nuova 133/d 37122 tel. 045/8011605 fax 045/8046745
ROMA Piazza Matese 5 00195 tel. e fax 06/68973096 VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore 6 37067 tel. e fax 045/6370361
20
STUDIO LEGALE DOMENICHINI
LE SANZIONI: PARTE SPECIALE
• AGENTI FISICI
Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 4.000 a 12.000 Euro (art. 219), in
caso di:
- mancata valutazione dei rischi da agenti fisici (con cadenza almeno
quadriennale);
- mancata valutazione dell'esposizione del lavoratore al rumore;
- mancata valutazione del rischio derivante dal livello dei campi elettromagnetici;
- mancata valutazione del rischio derivante dai livelli di radiazioni ottiche.
LE SUDDETTE SANZIONI SONO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
VERONA Corso Porta Nuova 133/d 37122 tel. 045/8011605 fax 045/8046745
ROMA Piazza Matese 5 00195 tel. e fax 06/68973096 VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore 6 37067 tel. e fax 045/6370361
21
STUDIO LEGALE DOMENICHINI
LE SANZIONI: PARTE SPECIALE
• AGENTI FISICI
Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 4.000 a 12.000 Euro in caso di:
- superamento dei valori limite di esposizione, omessa adozione di misure immediate, ed omessa
individuazione delle cause del superamento, e conseguente adozione di misure di prevenzione;
- violazione dell'obbligo di informazione;
- violazione della disciplina in materia di sorveglianza sanitaria;
- omessa misurazione dei livelli i rumore, e omissione delle misure conseguenti;
- omissione dell'elaborazione del programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre
l'esposizione al rumore;
- omissione della fornitura dei dispositivi di protezione dal rumore;
- omissione dell'informazione e della sorveglianza sanitaria sui rischi dell'esposizione al rumore;
- violazione dell'obbligo di misurazione dei livelli di vibrazioni meccaniche, dei campi elettromagnetici, e
delle radiazioni ottiche.
QUESTE SANZIONI SI APPLICANO AL DATORE DI LAVORO E A L DIRIGENTE
VERONA Corso Porta Nuova 133/d 37122 tel. 045/8011605 fax 045/8046745
ROMA Piazza Matese 5 00195 tel. e fax 06/68973096 VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore 6 37067 tel. e fax 045/6370361
22
STUDIO LEGALE DOMENICHINI
LE SANZIONI: PARTE SPECIALE
• AGENTI FISICI
Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.500 Euro in caso di:
- violazione dell'obbligo di indicazioni segnaletiche nelle aree a rischio per i campi
elettromagnetici;
- violazione dell'obbligo di adottare misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto
dei valori limite di esposizione o di individuare le cause del superamento e adottare le
misure;
- violazione dell'obbligo di indicazioni segnaletiche nelle aree a rischio per le radiazioni
ottiche, e dell'obbligo di attuare le misure di prevenzione e protezione per lavoratori
particolarmente sensibili al rischio.
QUESTE SANZIONI SI APPLICANO AL DATORE DI LAVORO E A L DIRIGENTE
VERONA Corso Porta Nuova 133/d 37122 tel. 045/8011605 fax 045/8046745
ROMA Piazza Matese 5 00195 tel. e fax 06/68973096 VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore 6 37067 tel. e fax 045/6370361
23
STUDIO LEGALE DOMENICHINI
LE SANZIONI: PARTE SPECIALE
• SOSTANZE PERICOLOSE
Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 4.000 a 12.000 Euro in caso di (artt. 225260):
- omessa attuazione di misure preventive, di evitare o ridurre l'utilizzo di un agente
cancerogeno,
- omessa predisposizione o manutenzione di dispositivi di protezione individuale, quali abiti
protettivi ecc.
- omissione degli obblighi di formazione e informazione del personale;
- omissione delle misure preventive e organizzative da attuarsi nel caso si sia verificato un
incidente;
- omissioni di notifiche all'organismo di vigilanza competente
QUESTE SANZIONI SI APPLICANO AL DATORE DI LAVORO E A L DIRIGENTE
VERONA Corso Porta Nuova 133/d 37122 tel. 045/8011605 fax 045/8046745
ROMA Piazza Matese 5 00195 tel. e fax 06/68973096 VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore 6 37067 tel. e fax 045/6370361
24
STUDIO LEGALE DOMENICHINI
LE SANZIONI: PARTE SPECIALE
• SOSTANZE PERICOLOSE
Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 Euro in caso di (artt. 225-260):
- omissione degli obblighi di formazione e informazione del personale;
- omissione di chiare informazioni sugli impianti, i contenitori e gli imballaggi, contenenti
agenti cancerogeni o mutageni;
- omissione di adozione di ogni misura necessaria ad individuare la presenza di amianto
prima di intraprendere lavori di demolizione o manutenzione;
- mancata adozione delle appropriate misure igieniche;
arresto fino a tre mesi o ammenda da 1.000 a 3.000 Euro in caso di
- non aver messo a disposizione dei lavoratori la documentazione sull'esposizione al rischio
d'amianto, omissione dell'invio della copia del piano di lavoro all'organismo di vigilanza
sanzione amministrativa da 3.000 a 18.000 Euro
per violazioni degli obblighi connessi alla tenuta del registro di esposizione e cartelle
sanitarie
QUESTE SANZIONI SI APPLICANO AL DATORE DI LAVORO E A L DIRIGENTE
VERONA Corso Porta Nuova 133/d 37122 tel. 045/8011605 fax 045/8046745
ROMA Piazza Matese 5 00195 tel. e fax 06/68973096 VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore 6 37067 tel. e fax 045/6370361
25
STUDIO LEGALE DOMENICHINI
LE SANZIONI: PARTE SPECIALE
• ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 2.000 a 4.000 Euro in caso di (art. 282):
- Violazioni degli obblighi di comunicazione all'organismo di vigilanza (art. 269)
- mancata adozione dei principi di buona prassi microbiologica (art. 271 comma 2)
- violazioni degli obblighi di attuazione delle misure tecniche organizzative e procedurali,
ossia le misure igieniche le misure specifiche riguardanti le strutture sanitarie e
veterinarie;
- mancata adozione delle misure protettive particolari per i lavoratori particolarmente
esposti;
- mancata istituzione o aggiornamento del registro dei lavoratori esposti (art. 280)
QUESTE SANZIONI SI APPLICANO AL DATORE DI LAVORO E A L DIRIGENTE
VERONA Corso Porta Nuova 133/d 37122 tel. 045/8011605 fax 045/8046745
ROMA Piazza Matese 5 00195 tel. e fax 06/68973096 VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore 6 37067 tel. e fax 045/6370361
26
STUDIO LEGALE DOMENICHINI
LE SANZIONI: PARTE SPECIALE
• PROTEZIONE DA ATMOSFERE
ESPLOSIVE
Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.000 a 10.000 Euro in caso di (art. 297):
- omessa adozione di misure di prevenzione e protezione contro le esplosioni (art. 289) e
violazione dei relativi "obblighi generali" (art. 291);
- omesso coordinamento di tutte le misure riguardanti la salute e sicurezza dei lavoratori
con le misure sulla protezione contro le esplosioni;
- mancata ripartizione in zone delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive,
ovvero omissione delle cautele minime e degli obblighi di informazione in dette zone
(art. 293 commi 1 e 2);
- omesse verifiche delle installazioni elettriche nelle aree identificate come sopra.
QUESTE SANZIONI SI APPLICANO AL DATORE DI LAVORO E A L DIRIGENTE
VERONA Corso Porta Nuova 133/d 37122 tel. 045/8011605 fax 045/8046745
ROMA Piazza Matese 5 00195 tel. e fax 06/68973096 VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore 6 37067 tel. e fax 045/6370361
27
STUDIO LEGALE DOMENICHINI
LE SANZIONI: PARTE SPECIALE
•
SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE DI CARATTERE SPECIALE
PER I COMMITTENTI, I RESPONSABILI DEI LAVORI, ED I
COORDINATORI DELL'ATTIVITA' DI CANTIERE
COMMITTENTE (art. 89): è il soggetto per conto del quale l'opera viene realizzata;
RESPONSABILE DEI LAVORI: è l'alter ego del committente negli appalti per opere
pubbliche.
sono soggetti alla sanzione
dell'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 10.000 Euro, in caso di mancata
previsione della durata dei lavori, di omessa designazione del coordinatore per la
progettazione, di omessa designazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori in
possesso dei requisiti di cui all'art. 98, oppure
dell'arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.250 a 5.000 Euro, per non aver
verificato l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese
esecutrici.
pecuniaria compresa fra 1.200 e 6.000 Euro, per violazioni attinenti alla DIA o alla
regolarità contributiva.
VERONA Corso Porta Nuova 133/d 37122 tel. 045/8011605 fax 045/8046745
ROMA Piazza Matese 5 00195 tel. e fax 06/68973096 VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore 6 37067 tel. e fax 045/6370361
28
STUDIO LEGALE DOMENICHINI
LE SANZIONI: PARTE SPECIALE
•
SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE DI CARATTERE SPECIALE PER I
COMMITTENTI, I RESPONSABILI DEI LAVORI, ED I COORDINATORI
DELL'ATTIVITA' DI CANTIERE
COMMITTENTE (art. 89): è il soggetto per conto del quale l'opera viene realizzata;
RESPONSABILE DEI LAVORI: è l'alter ego del committente negli appalti per opere pubbliche.
sono soggetti alla sanzione
dell'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 10.000 Euro, in caso di mancata previsione della
durata dei lavori, di omessa designazione del coordinatore per la progettazione, di omessa
designazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori in possesso dei requisiti di cui all'art. 98,
oppure
dell'arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.250 a 5.000 Euro, per non aver verificato l'idoneità
tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici.
pecuniaria compresa fra 1.200 e 6.000 Euro, per violazioni attinenti alla DIA o alla regolarità contributiva.
IL COORDINATORE: è sanzionato con l'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.000 a 12.000 Euro
per violazioni attinenti al PSC (piano di sicurezza e coordinamento e alla predisposizione e alla
tenuta del fascicolo contenente le informazioni utili per la prevenzione dei rischi.
VERONA Corso Porta Nuova 133/d 37122 tel. 045/8011605 fax 045/8046745
ROMA Piazza Matese 5 00195 tel. e fax 06/68973096 VALEGGIO S/M Vicolo Belfiore 6 37067 tel. e fax 045/6370361
29
Scarica

I MODELLI DI CERTIFICAZIONE SOCIALE