Dott.ssa Francesca Ermini
DALL’ICI ALLA IUC
…il “riordino” della finanza
locale…
Le imposte sulla casa
La IUC (Imposta Unica Comunale)
TRISE
IUC
IMU
TASI
TARI
La IUC (Imposta Unica Comunale)
 Riferimenti legislativi:
 L. 147/2013 (legge stabilità 2014)
commi dal 639 al 737
 D.L. 16/2014 conv. L. 68/2014 e D.L.
66/2014 conv. L. 89/2014 (per le
maggiorazioni sulle aliquote e termini di
versamento per l’anno 2014)
 Componenti:
 Patrimoniale: possesso di immobili
 Non patrimoniale: erogazione di servizi
La IUC
La struttura dei tributi sulle abitazioni
IMU
 Imposta municipale propria
 Riferimenti normativi: D.Lgs 23/2011 e art. 13
D.L. 201/2011 conv L. 214/2011
 Presupposto:possesso di fabbricati, incluse le
abitazioni principali e le relative pertinenze (salvo quanto
precisato sulle abitazioni principali), di aree edificabili e
terreni agricoli ubicati nel territorio dello Stato
 Soggetti passivi: proprietario o titolare di altri
diritti reali (uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi e
superficie), locatario per gli immobili concessi in
locazione finanziaria, il concessionario nel caso di
concessione di aree demaniali, coniuge assegnatario
della ex casa coniugale.
IMU


Base imponibile (fabbricati iscritti in catasto): Rendita
catastale rivalutata del 5% x coefficiente:
160, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle
categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della
categoria catastale A/10;
140, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle
categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
80, per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e
A/10;
65, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad
eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale
D/5;
55, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1
Riduzioni: 50% della BI per immobili di interesse storico o
artistico, immobili inagibili o inabitabili (accertati con perizia
dell’ufficiale comunale)
IMU
 Per i fabbricati non iscritti in Catasto e non dotati di
rendita catastale (classificabili nel gruppo D) interamente
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati la BI
è determinata applicando al valore contabile gli appositi
coefficienti approvati con DM 19.2.2014
 Terreni: ammontare del reddito dominicale risultante
dal Catasto rivalutato del 5% e moltiplicato per il
coefficiente 135 (o 110 a seconda dei casi)
 Aree fabbricabili: valore venale
 Esenzioni: abitazioni principali (o assimilate dal
Comune) e relative pertinenze (una per categoria)
diverse da A1-A8 e A9, quelle di legge (terreni agricoli
montani, immobili adibiti allo svolgimento di attività del
culto…..); altre esenzioni stabilite dal Comune
IMU
 Aliquote:



Abitazione principale: 0,40% modificabile dal Comune in
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;
Altri immobili:aliquota ordinaria dello 0,76%
aumentabile / diminuibile fino a 0,3 punti percentuali
(per i fabbricati del gruppo D è aumentabile – ma non
diminuibile – fino all’1,06%)
Versamenti:



I rata scadenza 16.6 sulla base delle aliquote e
detrazioni previste per l’anno precedente
II rata scadenza 16.12 sulla base delle delibere
comunali pubblicate sul sito internet del MEF entro il
28.10 di ciascun anno. In assenza considerata delibera
dell’anno precedente
Unico pagamento entro il 16.6
IMU – effetto sostitutivo IRPEF
immobili non locati
 art. 1 comma 717 L. 147/2013 ha sostituito
gli artt. 8 comma 1 e art 9 comma 9 terzo
periodo del D.Lgs. 23/2011 con effetto dal
periodo di imposta 2013. Quindi:
 Se immobile stesso comune da quello
dell’abitazione principale: SI IMU e NO IRPEF;
 Se immobile comune diverso da quello
dell’abitazione principale: SI IMU e SI IRPEF (BI
concorre al 50%)
 NB: la definizione di abitazione principale è
quella ai fini IRPEF (possesso dell’immobile e
dimora abituale
TASI
 Imposta per l'erogazione di servizi comunali
indivisibili
 Presupposto (modificato dal DL 16/2014): il
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e
di aree edificabili, come definiti ai sensi
dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in
ogni caso,dei terreni agricoli“
 Sono esclusi dall'imposta i terreni agricoli e le
aree scoperte di ogni tipo (alcune delle quali
prima erano incluse).
 E’ invece dovuta per la parti condominiali
(variazione inserita dall’art. 2 del D.L. 16/2014).
TASI
 Soggetti passivi: chiunque possieda o detenga detti
immobili (quindi, ove previsto, a carico anche del
soggetto che possiede l’immobile - qualora sia diverso
dal proprietario- per un periodo superiore a 6 mesi nel
corso dello stesso anno solare).
 Base imponibile: la stessa dell’IMU
 Per i fabbricati non iscritti in Catasto e non dotati di
rendita catastale (classificabili nel gruppo D) interamente
posseduti da imprese e distintamente contabilizzati la BI
è determinata applicando al valore contabile gli appositi
coefficienti approvati con DM 19.2.2014
 Per le aree edificabili, la BI è data dal valore venale in
comune commercio al 1.1 dell’anno di imposizione.
 Riduzione della BI al 50% per immobili storici o inagibili
o inabitabili
TASI


1.
2.


Aliquota: base 1 per mille.
Il Comune con delibera può:
Azzerare e creare fattispecie esenti
Aumentare l’aliquota nel rispetto del vincolo TASI+IMU non
superiore alla maggiore aliquota IMU prevista per quella
tipologia di fabbricato.
Per il 2014 la Legge di stabilità ha previsto che l’aliquota
massima non superi il 2,5 per mille.
Tuttavia (DL 16/2014) per l’anno 2014 ha previsto
superamento dei limiti massimi dello 0,8 per mille.
Pertanto:
 Aliquota massima abitazione principale: 3,3 per mille
formata da 2,5 per mille (aliquota massima)+0,8 per
mille (maggiorazione);
 Altri immobili: 11,4 per mille formata da 10,6 per mille
(aliquota massima IMU+TASI)+0,8 per mille
(maggiorazione)
TASI
 Riduzioni ed esenzioni:
 Ex lege (art. 1 comma 3 D.L. 16/2014)
es immobili posseduti dallo Stato,
Regioni, Province e Comuni, comunità
montane ecc., fabbricati destinati ad usi
culturali e proprietà Santa Sede……
 Esenzione per terreni agricoli (comma
669 L. 147/2013)
 Deliberate dai Comuni (comma 679 L.
147/2013)
TASI
 Termini di versamento: gli stessi per
l’IMU. Per l’anno 2014:
 Per Comuni con pubblicazione delibera entro
31.5.2014 pagamento I rata entro 16.6.2014
 Per Comuni con pubblicazione delibera entro
18.9.2014 pagamento I rata entro il 16.10.2014
 Per i restanti Comuni e comunque per la II rata,
pagamento entro il 16.12.2014
 A regime: stesse scadenze previste per l’IMU
TARI
 Nuova tassa sui rifiuti (che ha sostituito la TARES)
per finanziare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Il
Comune determina la tariffa in base alla superficie
dell’immobile ed in base alla tipologia di utilizzo dello
stesso.
 Presupposto: è il possesso o la detenzione a
qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi
uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani
 Soggetti passivi: chiunque possieda o detenga a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di
pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti
in solido all'adempimento dell'unica obbligazione
tributaria.
Dall’ICI all’IMU
 D.LGS 504/1992 con effetto dal
1.1.2003 nasceva l’imposta comunale
sugli immobili (ICI)
 dal 1.1.2012 l’art. 13 L. 214/2011
prevede l’anticipazione sperimentale
dell’imposta municipale propria (IMU)
Dall’ICI all’IMU
 Novità maggiori:
 Effetto sostitutivo IMU – IRPEF per gli
immobili non locati
 Nuovo calcolo della base imponibile
(maggiori coefficienti come da tabella)
 Nuove aliquote
 Nuovo concetto di abitazione principale
ma soprattutto diverso concetto di
pertinenza
Dall’ICI all’IMU
ICI – IMU – TASI nei fallimenti
 art. 10, comma 6, D.LGS 504/1992
(ICI)
 art. 13 D.L. 201/2011, torna
applicabile il D.LGS 23/2011 artt 8 e
9 (IMU)
Quindi:
 Fino al 31.12.2011 -- ICI
 Dal 1.1.2012 alla data del decreto di
trasferimento -- IMU
ICI – IMU – TASI nei fallimenti
 E la TASI?!?!?
 Non è esplicitamente prevista
l’esclusione per gli immobili dei fallimenti
ma non c’è nemmeno richiamo espresso
alla normativa prevista per l’IMU…
 In attesa dei chiarimenti del legislatore
se vi è liquidità la TASI dovrebbe essere
pagata alle scadenze previste dalla
relativa normativa.
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DALL`ICI ALL`IMU