I.C. PIANO DI SORRENTO
Vincenzo De Prisco.
CIG DURC PEC CUP SLAM ...BOING!!!!!!
Nuovi controlli e nuove procedure di acquisto.
INIZIAMO A DISCUTERE DEI LUOGHI COMUNI
•Procedura
aperta
•Procedura
ristretta
•Impresa
in fallimento
•Prezzo
basso
•Durata
dei lavori (di fornitura)
-------------------------------------------------Ed il DM 314/92 ? Ed il DUVRI ?
Spesso utilizziamo procedure complesse e
dimentichiamo di tutelarci
ADDIO MIO CARO 44
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Art. 32
(Funzioni e poteri del dirigente nella attività
negoziale)
1. Il dirigente, quale rappresentante legale dell'istituto,
svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del
programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del
Consiglio d'istituto assunte ai sensi dell'articolo 33.
2. Il dirigente può delegare lo svolgimento di singole
attività negoziali al direttore o ad uno dei collaboratori
individuati a norma dell'articolo 25-bis, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni. Al direttore compete,
comunque, l'attività negoziale connessa alle minute spese
di cui all'articolo 17.
3. Il dirigente, nello svolgimento dell'attività negoziale, si
avvale della attività istruttoria del direttore…
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Art. 34
(Procedura ordinaria di contrattazione)
1. Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e forniture il
cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di EURO 2000 oppure il limite
preventivamente fissato dal Consiglio d'istituto, quando non risulti altrimenti
disposto dalle norme di cui al capo secondo del presente titolo, il dirigente
procede alla scelta del contraente, previa comparazione delle offerte di
almeno tre ditte direttamente interpellate. Resta salvo, comunque, quanto
previsto dal comma 5.
2. L'invito a presentare un'offerta deve contenere, oltre ai criteri di
aggiudicazione, l'esatta indicazione delle prestazioni contrattuali, nonché i
termini e le modalità di esecuzione e di pagamento.
3. L'osservanza dell'obbligo di cui al presente articolo è esclusa quando non
sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di
riferimento dell'Istituto.
4. E' sempre possibile il ricorso alle procedure di gara disciplinate
dalle norme generali di contabilità dello Stato.
5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme
dell'Unione Europea in materia di appalti e/o forniture di beni e
servizi.
6. Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che richiedono la
forma pubblica, sono esercitate dal direttore o da funzionario appositamente
da lui delegato.
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Art. 33
(Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale)
1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine:
a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di
studio;
c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni
immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni
pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni
ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
e) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti,
università, soggetti pubblici o privati;
h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;
i) all'acquisto di immobili.
2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti
per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:
a) contratti di sponsorizzazione;
b) contratti di locazione di immobili;
c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di
soggetti terzi;
d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di
terzi;
f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
h) partecipazione a progetti internazionali.
3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività negoziale è subordinata alla previa
deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o
transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente
ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione
scolastica.
CIG-CUP-DURC
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Art. 7 DL 187/10
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Modifiche alla legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di
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tracciabilita' dei flussi finanziari
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1. Alla legge 13 agosto 2010, n. 136, sono apportate le seguenti
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modificazioni:
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a) all'articolo 3,
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1) al comma 1 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono
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sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con
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altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
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tracciabilita' delle operazioni.»;
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2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
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«2. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e
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fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonche'
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quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono
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eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche construmenti diversi dal bonifico bancario o postale purche' idonei a garantire la
piena tracciabilita' delle operazioni per l'interoimporto dovuto, anche se questo non e' riferibile in via esclusivaalla realizzazione degli interventi di
cui al medesimo comma 1.»;
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3) al comma 4 le parole: «bonifico bancario o postale.» sono
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sostituite dalle seguenti: «bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
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tracciabilita' delle operazioni.»;
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4) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
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«5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi finanziari, gli
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strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna
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transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara
(CIG),attribuito dall'Autorita' di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante
e,ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP).»;
–SMART CIG – CARNET CIG- IL NUOVO DURC
Attenzione alla balla del DURC di tre mesi!!!!!
stipula del contratto, pagamento degli stati di avanzamento dei lavori (c.d.
SAL), collaudo e pagamento del saldo finale
Per altra tipologia invece........
IL PROBLEMA DEI CPV
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Quanto dobbiamo essere analitici con le nuova
procedura?
LA CANCELLERIA PER FARE UN ESEMPIO...
...BENVENUTO 163..........
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Art. 121. Disciplina comune applicabile ai contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo
inferiore alla soglia comunitaria.
1. Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi,
forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, si applicano oltre alle disposizioni della parte
I, della parte IV e della parte V, anche le disposizioni della
parte II, in quanto non derogate dalle norme del presente
titolo.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 29
(metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici),
per le procedure previo bando si ha riguardo alla data di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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Art. 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia
(d.P.R. n. 573/1994)
1. Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si applicano le norme del presente codice
che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale.
2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63 è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di
committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità
ivi previste.
3. Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della procedura di
affidamento sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7.
(comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera o), d.lgs. n. 113 del 2007)
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di
comunicazione in ambito sopranazionale.
5. I bandi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale contratti pubblici, sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi
previste, e nell'albo della stazione appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità
decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto
dall'articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo.
(comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 6 del 2007; per la cessazione degli obblighi
delle pubblicazioni cartacee si veda l'articolo 32 della legge n. 69 del 2009)
6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione
dei capitolati e documenti complementari, si applicano gli articoli 70, comma 1 e comma 10, in
tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché
gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non può essere
inferiore a quindici giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di
gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione,
avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a sette giorni;
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c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla
data di invio dell'invito, non può essere inferiore a dieci giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per
la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma
1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere
inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;
e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo
competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il
termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a
meno di sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e
per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;
f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di
gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal
presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni
dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di
partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un
termine per la ricezione delle offerte non inferiore a cinque giorni.
7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme
dettate dal presente codice, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale
ed economico-finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici.
8. Per servizi e forniture d’importo inferiore o pari a 100.000 euro, quando il criterio di
aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel
bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in
tal caso non si applica l'articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione
automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a
dieci; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera cc), d.lgs. n. 152 del 2008, poi
dall'articolo 4-quater, comma 1, lettera f), legge n. 102 del 2009)
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Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia
(art. 24, legge n. 109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., d.P.R. n. 554/1999; d.P.R. n. 384/2001)
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta;
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del
procedimento ai sensi dell'articolo 10.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o
appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o
eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante
affidamento a terzi.
5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in
amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle
proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi
imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121,
122;
b) manutenzione di opere o di impianti;
(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera dd), d.lgs. n. 152 del 2008)
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno
dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
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7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati
intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato
dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene
nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 125.000 per le amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 193.000 euro per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28,
comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28, con lo stesso
meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248.
10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di
spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche
esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto
necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione
nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle
ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone,
animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento
mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di
indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture
inferiori a ventimila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità
tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di
scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che
ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad
aggiornamento con cadenza almeno annuale.
13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che
non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla
disciplina delle acquisizioni in economia.
14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei
principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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DIVERSI CONCETTI DI RESPONSABILE
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Capo II - Responsabile del procedimento
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4.
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1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono
tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità
organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione
del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli
ordinamenti (1/a).
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Art. 9.- Unità organizzativa responsabile del procedimento.
1. Relativamente agli uffici centrali dell'amministrazione, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e
di ogni altro adempimento procedimentale è la Divisione o l'ufficio competente indicati nella tabella allegata
al presente regolamento.
2. Relativamente agli uffici periferici dell'amministrazione (Provveditorati agli studi e Sovrintendenze
scolastiche regionali), l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale è l'ufficio periferico stesso, se non risulti articolato in Divisioni o uffici dirigenziali. Qualora
detti uffici periferici risultino articolati in Divisioni o uffici dirigenziali, l'unità organizzativa responsabile
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale è la Divisione o l'ufficio dirigenziale competente,
risultante dai provvedimenti formali di organizzazione.
3. Relativamente agli organi ed enti sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione: istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado ivi compresi i convitti nazionali, gli educandati femminili, le accademie di belle arti,
l'accademia nazionale di danza, l'accademia nazionale di arte drammatica, i conservatori di musica e gli
istituti superiori per le industrie artistiche; istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi (I.R.R.S.A.E.); Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze (B.D.P.); Centro Europeo
dell'educazione di Frascati (C.E.D.E.); Museo della scienza e della tecnica di Milano; distretti scolastici, l'unità
organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, è l'organo o l'ente
stesso. Gli enti e le istituzioni con personalità giuridica adegueranno i propri statuti alle disposizioni della
legge n. 241/1990.
... E TRA POCO..SALVE 207
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TITOLO II – TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
Art. 4. Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza
contributiva dell’esecutore e del subappaltatore
(art. 7, d.m. ll.pp. n. 145/2000)
1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l’esecutore, il subappaltatore e i
soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del
codice devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona
stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente
più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
2. Nelle ipotesi previste dall’articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del
responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali
un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del
contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente
all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il
documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei
lavori, la cassa edile.
3. In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello
0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale,
dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di
verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
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Art. 5. Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di
inadempienza retributiva dell’esecutore e del subappaltatore
(art. 13, d.m. ll.pp. n. 145/2000)
1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o
del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice, impiegato
nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per
iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi
entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto
termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d’opera
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle somme
dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118,
comma 3, primo periodo, del codice.
2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera b), sono provati dalle quietanze predisposte a cura del
responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il
responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle
contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari
accertamenti.
--FOCUS-
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CAPO II - Acquisizione di servizi e forniture in
economia
Art. 329. Ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di acquisizione di
servizi e forniture in economia
1. Il presente capo disciplina i procedimenti di
acquisizione in economia di beni e servizi da parte
della stazione appaltante ai sensi degli articoli 5,
comma 5, lettera h), e 125, comma 14, del codice.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato
nel presente capo e nell’articolo 125 del codice si
applicano, ove compatibili, le disposizioni della parte
IV, titoli I, II, III e IV, del presente regolamento.
Art. 330. Casi di utilizzo delle procedure di
acquisto in economia
 1. Nel rispetto degli atti di programmazione
eventualmente previsti delle amministrazioni
aggiudicatrici, le stazioni appaltanti possono fare
ricorso alle procedure di acquisto in economia
nelle ipotesi tassativamente indicate all’articolo
125 del codice, nonché delle ipotesi specificate in
regolamenti o in atti amministrativi generali di
attuazione emanati da ciascuna stazione
appaltante con riguardo alle proprie specifiche
esigenze, ai sensi dell’articolo 125, comma 10, del
codice.
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Art. 331. Pubblicità e comunicazioni
1. Le procedure di acquisto in economia di beni e
servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità
e di comunicazione previsti dall’articolo 124 del codice
per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia.
2. Le stazioni appaltanti assicurano comunque che le
procedure in economia avvengano nel rispetto del
principio della massima trasparenza, contemperando
altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con i
principi di parità di trattamento, non discriminazione
e concorrenza tra gli operatori economici.
3. L’esito degli affidamenti mediante cottimo
fiduciario di cui all’articolo 334 è soggetto ad avviso di
postinformazione mediante pubblicazione sul profilo
del committente.
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Art. 331. Pubblicità e comunicazioni
1. Le procedure di acquisto in economia di beni e
servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità
e di comunicazione previsti dall’articolo 124 del codice
per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia.
2. Le stazioni appaltanti assicurano comunque che le
procedure in economia avvengano nel rispetto del
principio della massima trasparenza, contemperando
altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con i
principi di parità di trattamento, non discriminazione
e concorrenza tra gli operatori economici.
3. L’esito degli affidamenti mediante cottimo
fiduciario di cui all’articolo 334 è soggetto ad avviso di
postinformazione mediante pubblicazione sul profilo
del committente.
!!IMPORTANTE!!!
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Art. 334. Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario
1. Per l’affidamento in economia di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino alle soglie
di cui all’articolo 125, comma 9, del codice, la lettera d'invito riporta:
a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo
previsto, con esclusione dell'IVA;
b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di
presentazione di un’unica offerta valida;
i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del
presente regolamento;
l) l'obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli
oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di
sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare
condizioni contrattuali e penalità;
m) l'indicazione dei termini di pagamento;
n) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere
apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
2. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata,
che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante
dispone l’ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla
lettera di invito.
I TARDATI PAGAMENTI.
 Il D.Lgs 231/02.
 Il D.Lgs 231/02 stabilisce il tempo massimo per il
pagamento delle PA nel termine di 60 gg. Ogni
eventuale violazione o prescrizione unilaterale di
tale volontà di legge è nulla. Tuttavia può
considerasi qualora il criterio di aggiudicazione
sia quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa un elemento di punteggio
qualitativo.
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ESEMPIO PRATICO DI COTTIMO FIDUCIARIO
(valido anche per procedura aperta)
Verifica della presenza di convenzioni in CONSIP all’indirizzo www.acquistinretepa.it
(devo essere punto ordinante) , che si conclude con due possibili operazioni:
Termino la procedura con una determina di acquisto
Dichiaro di aderire / non aderire alla Convenzione CONSIP
Redazione del DUVRI ( o motivazione esimente)
Adozione determina di indizione con indicazione del criterio di aggiudicazione
Richiesta del CODICE identificativo di GARA all’Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici www.avlp.it
Invio lettere d’invito
Ricezione delle offerte / preventivo
Prima seduta pubblica : apertura dei plichi e scarto di quelli difformi (alcuni potrebbero non essere aperti
per gravi irregolarità) , esame delle dichiarazioni, eventuali esclusioni
Richiesta al 10% delle ditte con arrotondamento all’unità superiore di comprovare i requisiti dell’art. 41
comma 1.
Seconda seduta pubblica : esame dei documenti presentati dalle ditte rif. lettera H
con conseguente esclusione od ammissione alla gara.
I sub a) se scelto il criterio del prezzo più basso già in prima o seconda seduta pubblica è possibile aprire le
offerte economiche
I sub b) se scelto il criterio dell’offerta più vantaggiosa c’è l’intervento della commissione tecnica
L) Richiesta alle prime due ditte classificate di comprovare i requisiti (art. 48 comma 2 )
M) Seduta pubblica per il controllo della richiesta del punto L
N) Aggiudicazione definitiva ma inefficace
O )Controllo dei requisiti generali dell’art 38 D.Lgs 163/06
P) Aggiudicazione efficace
Q) Comunicazione alle ditte ai sensi dell’art 75 comma 5 lettera a.
R) Chiusura del CIG
S) Stipula del contratto ed esecuzione
Ringrazio il D.S.
 Il DSGA
 Tutti Voi
 Lo staff CA (Lorella, Gilda, Valeria, Botolina ,
Elisa)
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Ed il CAPO
TEL UFFICIO 0815155201
CELLULARE DOTT. DE PRISCO 3389141276
CELLULARE DOTT.SSA CAROTENUTO 3382797858
[email protected]
WWW.CA-CAMPANIA.COM
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Presentazione PP della giornata dedicata al DPR 207/10 IC Piano