FP CGIL
Seminario formativo sulla
previdenza
9 – 10 e 11 maggio 2012
Bagni di Tivoli - Roma
VDB
Mauro Tittarelli
Camillo Linguella
Vincenzo Di Biasi
1
FP CGIL
Pensioni Riforma Monti - Fornero
Dipartimento sindacale e ufficio studi
VDB
2
Pensioni e Sistemi di calcolo
Fino al
31/12/2011
Dal 1° gennaio
2012
Sistema
RETRIBUTIVO
Lavoratori con almeno 18
anni di anzianità
contributiva al
31/12/1995
Sistema MISTO
(retributivo +
contributivo)
Sistema MISTO
(retributivo +
contributivo)
Lavoratori con meno di
18 anni di anzianità
contributiva al
31/12/1995
Sistema MISTO
(retributivo +
contributivo)
Sistema
CONTRIBUTIVO
Lavoratori che possono
far valere periodi
contributivi dal 1/1/1996
Sistema
CONTRIBUTIVO
Pensioni e sistemi di calcolo - comma 2 (dal 2012)
Almeno 18 anni al
31/12/1995
Sistema
Retributivo
Sistema Misto
dal 2012
Retributivo fino al 31/12/2011
Contributivo dal 1/1/2012
Meno di 18 anni al
31/12/1995
Sistema Misto
Retributivo fino al 31/12/1995
Contributivo dal 1/1/1996
Contributi a valere
dal 1/1/1996
Sistema Contributivo
Pensioni e sistemi di calcolo – comma 2
Almeno 18 anni al 31/12/1995
Vecchio
Sistema Retributivo
Quota A fino al 31/12/1992
Quota B da 1/1/1993 (fino
cessazione lavoro)
Nuovo
Sistema Misto
Retributivo fino al 31/12/2011
Quota A fino al 31/12/1992
Quota B da 1/1/1993 a
31/12/2011
Contributivo da 1/1/2012
Pensioni e sistema di calcolo – comma 2
Almeno 18 anni
al 31/12/1995
Sistema RETRIBUTIVO
Sistema MISTO
Sulle anzianità contributive maturate
fino al 31/12/2011
Sulle anzianità contributive che
si maturano dal 1/1/2012
Sistema RETRIBUTIVO
Quota A
Dip. Pubblici = Retribuzione ultimo
anno x aliquota di rendimento
maturata al 31/12/92
Dip. Privati = Retribuzione media
ultimi 5 anni x aliquota di
rendimento maturata al 31/12/92
Sistema CONTRIBUTIVO
Quota B
Dip. Pubblici e Dip.
Privati = Retribuzione
media ultimi 10 anni x
aliquota di rendimento
maturata dal 1/1/93 al
31/12/2011
Quota C
Pubblici e Privati =
Montante Contributivo
dal 1/1/2012 x
Coefficiente di
trasformazione
Pensioni e sistemi di calcolo – comma 2
Meno di 18 anni al
31/12/1995
Sistema Misto
Retributivo fino al 31/12/95
Quota A fino 31/12/92
Quota B da 1/1/93 a 1/1/95
Contributivo dal 1/1/1996
Contributi a valere dal
1/1/1996
Sistema Contributivo
Pensioni – comma 3
Requisiti maturati
entro 31/12/2011
Uomini
Età
65
Donne
Donne
(pubblico)
(privato)
61
60
Età e Anzianità
contributiva
Quota 2011 = 96 (min 60 anni di età
+ min 35 anni anzianità contributiva)
Anzianità
contributiva
40 anni di anzianità contributiva
di VECCHIAIA
Il lavoratore può
chiedere all’Ente
previdenziale la
certificazione del diritto
Consegue il
diritto alla
prestazione
pensionistica
di ANZIANITA’
secondo la normativa vigente al 5/12/2011
40 anni
+ 12 mesi
Quota 96
+ 12 mesi
65 anni
+ 12 mesi
(uomini)
61 anni + 12
mesi (donne
pubblico)
60 anni + 12
mesi (donne
privato)
Pensioni – comma 3
Dal 1° gennaio 2012
Con riferimento ai soggetti che si trovano nei regimi
MISTO
CONTRIBUTIVO
E che maturano i requisiti dal 1/1/2012
Le Pensioni di Vecchiaia, di Vecchiaia anticipata e di Anzianità sono SOSTITUITE da:
Pensione di VECCHIAIA
Pensione ANTICIPATA
commi 6 e 7 (salvo quanto stabilito
dai commi 14, 15-bis e 18)
commi 10 e 11 (salvo quanto stabilito dai
commi 14, 15-bis, 17 e 18)
Dal 1° gennaio 2012 NON esisterà più la Pensione di Anzianità
Pensioni – comma 4
Si può conseguire all’età in cui operano i
NUOVI requisiti minimi
Pensione di VECCHIAIA
Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato,
fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza,
dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino
all’età di 70 anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita
Per i periodi nel sistema contributivo
I Coefficienti sono legati all’età anagrafica
Ad oggi i Coefficienti si fermano all’età di 65 anni
Il limite precedente dell’80%
dell’aliquota di rendimento è
sostanzialmente superato, quindi ogni
anno di contribuzione dal 2012 sarà utile
a determinare l’importo della pensione
Se non verranno determinati i
Coefficienti per gli anni da 66 a
70, continuerà ad applicarsi per
questi anni il Coefficiente previsto
per i 65 anni
Pensioni
Coefficiente di trasformazione (per le
pensioni con decorrenza 1/1/2010)
Sistema Contributivo
Età
Coefficiente di trasformazione
57
58
59
60
4,419%
4,538%
4,664%
4,798%
61
62
4,940%
5,093%
63
64
65
5,257%
5,432%
5,620%
VDB
11
Pensioni
Coefficiente di trasformazione (per le
pensioni con decorrenza 1/1/2013)
Età
Coefficiente di trasformazione
Fino 31/12/2012
Nuovi Coefficienti di
trasformazione da 1/1/2013
57
4,419%
4,304%
58
4,538%
4,416%
59
4,664%
4,535%
60
4,798%
4,661%
61
4,940%
4,796%
62
5,093%
4,940%
63
5,257%
5,094%
64
5,432%
5,259%
65
5,620%
5,435%
66
5,624%
67
5,826%
68
6,046%
69
6,283%
70
VDB
6,541%
12
Pensioni – comma 5
Finestre di uscita
Per la decorrenza del
trattamento pensionistico
Valgono le regole precedenti
per coloro che hanno
maturato i requisiti entro il
31/12/2011
NON si applicano più per
coloro che maturano i
requisiti dal 1/1/2012
+ 12 mesi
(lavoratori
dipendenti)
Maturati i
requisiti si va in
pensione dal
giorno dopo
Pensioni – Pensioni di vecchiaia (commi 6 e 7)
Per i soggetti che maturano i
requisiti dal 1/1/2012
Dal 1 gennaio 2012
Pensione di vecchiaia
Diritto alla Pensione di
Vecchiaia
Requisiti anagrafici
Anno 2012
62 anni
(privato)
Anno 2014
63 anni + 6 mesi
[dipendenti
AGO e forme
sostitutive]
Anno 2016
65 anni
Anno 2018
66 anni
Donne
Anno 2012
63 anni + 6 mesi
(autonome
Anno 2014
64 anni + 6 mesi
AGO e
gestione
separata)
Anno 2016
65 anni + 6 mesi
Anno 2018
66 anni
Donne
Questi requisiti anagrafici minimi sono da
adeguare agli incrementi della speranza di vita
Minimo 20 anni di anzianità
contributiva
Per i lavoratori (donne e uomini) che
possono far valere il primo accredito
contributivo dal 1/1/1996
Minimo 20 anni di anzianità
contributiva
Importo della pensione NON
inferiore a 1,5 l’importo
dell’assegno sociale
Si prescinde dall’importo
minimo se età pari a 70 anni,
ferma restando una anzianità
contributiva effettiva di 5 anni
Pensioni – Pensioni di vecchiaia (commi 6 e 7)
Per i soggetti che maturano i
requisiti dal 1/1/2012
Dal 1 gennaio 2012
Pensione di vecchiaia
Requisiti anagrafici
Uomini
(dipendenti: tutti)
Donne (pubblico)
Uomini (lavoratori
autonomi AGO e
gestione separata)
Diritto alla Pensione di
Vecchiaia
66 anni
Misto e
Contributivo
66 anni
Misto e
Contributivo
Questi requisiti anagrafici minimi sono da
adeguare agli incrementi della speranza di vita
Minimo 20 anni di anzianità
contributiva
Per i lavoratori (donne e uomini) che
possono valere il primo accredito
contributivo dal 1/1/1996
Minimo 20 anni di anzianità
contributiva
Importo della pensione NON
inferiore a 1,5 l’importo
dell’assegno sociale
Si prescinde dall’importo
minimo se età pari a 70 anni,
ferma restando una anzianità
contributiva effettiva di 5 anni
Pensioni – Pensioni di vecchiaia (comma 7)
Diritto alla Pensione di Vecchiaia
Minimo 20 anni di anzianità contributiva
Per i lavoratori (donne e uomini) che
possono valere il primo accredito
contributivo dal 1/1/1996
Assegno
sociale 2012 =
€ 429,00 mese
Minimo 20 anni di anzianità contributiva
Importo della pensione NON inferiore a
1,5 l’importo dell’assegno sociale
Si prescinde dall’importo minimo se età
pari a 70 anni, ferma restando una
anzianità contributiva effettiva di 5 anni
Importo soglia
annualmente rivalutato
sulla base della variazione
media quinquennale del
PIL nominale, con
riferimento al
quinquennio precedente
l’anno da rivalutare
Pensioni – comma 8
Dal 1° gennaio 2018
Requisito anagrafico
Assegno Sociale
Pensione sociale
Sordomuti ultrasessantacinquenni
da 65 anni di età
a 66 anni di età
Pensioni – comma 9
Dal 1° gennaio 2021
Le norme precedenti
collocavano questo
risultato nel 2026
Pensione di Vecchiaia
(donne e uomini: tutti)
Requisito anagrafico
Non inferiore a
67 anni di età
Per coloro che, in
possesso dei requisiti,
maturano il diritto alla
prima decorrenza utile
del pensionamento
dall’anno 2021
Agiscono nel frattempo (e anche dopo) gli adeguamenti dei
requisiti sulla base degli incrementi della speranza di vita
Qualora da essi non
fosse assicurata l’età
minima di 67 anni
nel 2021
Con decreto direttoriale
(MEF e M.ro Lavoro) da
EMANARE entro il
31/12/2019
Verrà garantita un’età
minima non inferiore a
67 anni
Pensioni – comma 10
Dal 1° gennaio 2012
L’accesso è consentito
Uomini
Donne
Anno 2012
42 a. + 1 mese
41 a. + 1 mese
Anno 2013
42 a. + 2 mesi
41 a. + 2 mesi
Anno 2014
42 a. + 3 mesi
41 a. + 3 mesi
Pensione ANTICIPATA
Se con età inferiore
Se l’età è inferiore a 62 anni
Uomini
66 anni (+SV)
Donne (pubblico)
66 anni (+SV)
Donne
(privato)
Anno 2012
62 anni
Anno 2014
63 anni + 6 mesi (+SV)
Anno 2016
65 anni (+SV)
Anno 2018
66 anni (+SV)
Sulle anzianità contributive
maturate al 31/12/2011
Una Riduzione di 1%
per ogni anno di
anticipo rispetto ai 62
anni
Una Riduzione di 2%
per ogni anno
ulteriore di anticipo
rispetto a 2 anni
La RIDUZIONE non si
applica limitatamente ai
soggetti che maturano il
requisito di anzianità
contributiva entro il
31/12/2017 (anzianità
contributiva da effettiva prestazione
di lavoro, includendo: astensione
obblig. per maternità, assolvimento
obblighi di leva, infortunio, malattia
e CIG ordinaria).
Pensioni – comma 11
Dal 1° gennaio 2012
Oltre quanto previsto su
limiti di età minimi e
anzianità al comma 10
Per i lavoratori che possono far valere il
primo accredito contributivo dal 1/1/1996
(sistema contributivo)
Pensione ANTICIPATA
Requisito anagrafico di 63 anni
Almeno 20 anni di contribuzione
effettiva
L’ammontare della prima rata di
pensione non inferiore a 2,8
l’importo dell’assegno sociale
Previa risoluzione del
rapporto di lavoro
Assegno sociale
anno 2012 = €
429,00 mese
Importo soglia annualmente
rivalutato sulla base della
variazione media
quinquennale del PIL
nominale, con riferimento al
quinquennio precedente
l’anno da rivalutare
Pensioni – commi 12 e 13
Adeguamenti alla
speranza di vita
Cadenza TRIENNALE dal
2013 al 2019
1° adeguamento nel 2013
si applicano
A tutti i requisiti
anagrafici
Ai requisiti
contributivi
(di cui al comma 10)
2° adeguamento nel 2016
3° adeguamento nel 2019
Cadenza BIENNALE
successivamente al 2019
4° adeguamento nel 2021
5° adeguamento nel 2023
In sede di prima
applicazione max 3 mesi
n° adeguamento ogni 2 anni
Requisiti di accesso alla pensione e
Regime di decorrenza della pensione
Vigenti alla data del 5/12/2011
(DL 201/11 pubbl. il 6/12/2011)
Pensioni – comma 14
Comma 15: Nei confronti di questi soggetti
continuano ad applicarsi le finestre di uscita e, per
coloro che maturano i requisiti dal 1/1/2012, le
norme sull’incremento dei requisiti legato alle
speranze di vita.
Continuano ad applicarsi
Ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31/12/2011
Alle lavoratrici che, fino al 31/12/2015, optano per il calcolo
della pensione interamente con il sistema contributivo
In presenza di: almeno
57 anni di età e almeno
35 anni di contributi
Nel limite delle risorse stanziate: Ai lavoratori collocati in mobilità, in mobilità
lunga, titolari di prestazione a carico dei fondi di solidarietà, autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione (riferimento: 4/12/2011)
Anche se maturano i
requisiti successivamente
al 31/12/2011
Ai lavoratori che, alla data del 4/12/2011, hanno in corso
l’istituto dell’ESONERO dal servizio (art. 72 Dl 112/2008).
L’istituto dell’esonero si considera in corso qualora il
provvedimento di concessione sia stato emanato entro il
4/12/11.
Dal 6/12/2011 sono ABROGATE le
norme per la concessione
dell’ESONERO comprese le
disposizioni contenute in leggi
regionali
(ma continuano ad applicarsi per
coloro che già fruiscono
dell’esonero o a tal fine autorizzati)
Pensioni – comma 15-bis
Per il SETTORE PRIVATO
(AGO e forme sostitutive)
Accesso alla PENSIONE ANTICIPATA
NON si applica ai
dipendenti pubblici
a 64 anni di età
Uomini
e
Donne
Donne
A condizione che entro il
31/12/2012 maturino
A condizione che entro il
31/12/2012 maturino
Quota 96 = min. 60 anni di
età + min. 35 anni contributi
(fermi i minimi, per raggiungere la
quota sono utili le frazioni di età e di
contributi)
Almeno 60 anni di età e
almeno 20 anni di contributi
A meno che non siano più favorevoli
i limiti del comma 6 lett. a)
Pensioni – comma 16
Coefficienti di trasformazione
Adeguamento TRIENNALE dal
2013 fino all’anno 2019
(si utilizzano per il calcolo della pensione, o quota
parte di essa, con il sistema contributivo)
Adeguamento BIENNALE dopo
quello dell’anno 2019
Con effetto dal 1° gennaio 2013
Il valore del Coefficiente di trasformazione previsto per i 65 anni
È esteso per le età da 66 a 70 anni
Il valore dei 70 anni
(fissato per il 2012)
È adeguato con gli incrementi
della speranza di vita
Qualora l’incremento è tale
da superare di una o più
unità il valore di 70
Adeguamento TRIENNALE fino
al 2019
Adeguamento BIENNALE dopo
il 2019
Il Coefficiente di trasformazione
previsto per i 70 anni viene esteso ai
valori superiori a 70 anni
Pensioni – commi 17 e 17-bis
Lavoratori addetti a lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti
Dal 1° gennaio 2012
Fermo restando quanto
previsto dai commi 10 e
11 (pensione anticipata)
(tipologia) TURNI
Dal 1° gennaio 2012
vengono cancellati i
requisiti ridotti
PENSIONE ANTICIPATA
Minimo 35 anni di contributi
Turni notturni annuali => 78
2012
dal 2013
Quota
96
97
Età anagrafica minima
60
61
Turni notturni annuali tra 72 e 77
2012
dal 2013
97
98
61
62
Turni notturni annuali tra 64 e 71
2012
dal 2013
98
99
62
63
Per costoro continua ad applicarsi il
sistema vigente al 5/12/2011:
“finestra mobile” (+12 mesi)
I requisiti previsti sono adeguati agli
incrementi della speranza di vita
Pensioni – comma 18
Con regolamento (Min. Lavoro e MEF) da emanare
entro il 30 giugno 2012
Sono adottate le misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico
Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di
accesso al pensionamento
Regimi pensionistici e gestioni pensionistiche con requisiti diversi
dall’Assicurazione Generale Obbligatoria
Per i lavoratori già impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è
cessata a causa della chiusura delle stesse, e che non hanno maturato ……….
Personale Forze di polizia, Forze armate, GdF, VVFF, Penitenziari
(regolamentati, ai fini pensionistici, dal Dlgs 165/1997)
Lavoratori iscritti al Fondo speciale (c/o INPS): Fondo pensioni dei dipendenti della
Ferrovie dello Stato Spa
Pensioni – comma 19
Totalizzazione periodi
assicurativi
Ferme restando le disposizioni
in materia di ricongiunzione
Soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per IVS, alle
forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme
pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al dlgs 509/1994 e dlgs
103/1996 purché non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo
Facoltà di cumulare, ai fini pensionistici, presso una unica gestione
pensionistica periodi assicurativi non coincidenti al fine del
conseguimento di un’unica pensione
Periodi di durata non inferiore
a 3 anni
Dal 1° gennaio 2012
Fino al 31/12/2011
Abrogato il limite
minimo di 3 anni
Pensioni – comma 20
Art. 72 Dl 112/2008 (L. 133/2008)
Personale dipendente prossimo al compimento dei
limiti di età per il collocamento a riposo
Esonero dal servizio
(abrogate norme dal
6/12/2011)
Con riferimento ai soggetti che
maturano i requisiti dal
1/1/2012
Trattenimento in servizio
(fino a 67 anni di età)
Risoluzione (unilaterale) del
rapporto di lavoro se 40 anni
anzianità contributiva
Al fine di agevolare i processi di
riduzione degli assetti organizzativi
delle pubbliche amministrazioni
Si tiene conto della
rideterminazione dei requisiti
di accesso al pensionamento
vigenti dal 1° gennaio 2012
Sono fatti salvi i collocamenti a riposo per limite di
età già adottati prima del 6/12/2011, anche se
aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012
Pensioni – comma 25
Rivalutazione
AUTOMATICA delle
pensioni
Riconosciuta per gli anni
2012 e 2013
Solo ai trattamenti pensionistici di
importo complessivo fino a 3 volte il
minimo INPS
Anno 2012 Minimo INPS = €
Pensioni – commi 28
COMMISSIONE
M.ro Lavoro e MEF
Per valutare entro il 31/12/2012
Nel rispetto degli equilibri
programmati di finanza pubblica
e delle compatibilità finanziarie
del sistema pensionistico nel
medio/lungo periodo
Possibili ed ulteriori forme di gradualità nell’accesso al
trattamento pensionistico determinato secondo il metodo
contributivo rispetto a quelle entrate in vigore dal 1/1/2012
Eventuali forme di decontribuzione parziale
Dell’aliquota contributiva obbligatoria
Verso schemi previdenziali
integrativi
In particolare a favore
delle giovani generazioni
FP CGIL
Seminario formativo sulla
previdenza
9 – 10 e 11 maggio 2012
Bagni di Tivoli - Roma
VDB
Mauro Tittarelli
Camillo Linguella
Vincenzo Di Biasi
31
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1) perseo e sirio: previdenza complementare nel pubblico impiego