FP CGIL Seminario formativo sulla previdenza 9 – 10 e 11 maggio 2012 Bagni di Tivoli - Roma VDB Mauro Tittarelli Camillo Linguella Vincenzo Di Biasi 1 FP CGIL Pensioni Riforma Monti - Fornero Dipartimento sindacale e ufficio studi VDB 2 Pensioni e Sistemi di calcolo Fino al 31/12/2011 Dal 1° gennaio 2012 Sistema RETRIBUTIVO Lavoratori con almeno 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995 Sistema MISTO (retributivo + contributivo) Sistema MISTO (retributivo + contributivo) Lavoratori con meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995 Sistema MISTO (retributivo + contributivo) Sistema CONTRIBUTIVO Lavoratori che possono far valere periodi contributivi dal 1/1/1996 Sistema CONTRIBUTIVO Pensioni e sistemi di calcolo - comma 2 (dal 2012) Almeno 18 anni al 31/12/1995 Sistema Retributivo Sistema Misto dal 2012 Retributivo fino al 31/12/2011 Contributivo dal 1/1/2012 Meno di 18 anni al 31/12/1995 Sistema Misto Retributivo fino al 31/12/1995 Contributivo dal 1/1/1996 Contributi a valere dal 1/1/1996 Sistema Contributivo Pensioni e sistemi di calcolo – comma 2 Almeno 18 anni al 31/12/1995 Vecchio Sistema Retributivo Quota A fino al 31/12/1992 Quota B da 1/1/1993 (fino cessazione lavoro) Nuovo Sistema Misto Retributivo fino al 31/12/2011 Quota A fino al 31/12/1992 Quota B da 1/1/1993 a 31/12/2011 Contributivo da 1/1/2012 Pensioni e sistema di calcolo – comma 2 Almeno 18 anni al 31/12/1995 Sistema RETRIBUTIVO Sistema MISTO Sulle anzianità contributive maturate fino al 31/12/2011 Sulle anzianità contributive che si maturano dal 1/1/2012 Sistema RETRIBUTIVO Quota A Dip. Pubblici = Retribuzione ultimo anno x aliquota di rendimento maturata al 31/12/92 Dip. Privati = Retribuzione media ultimi 5 anni x aliquota di rendimento maturata al 31/12/92 Sistema CONTRIBUTIVO Quota B Dip. Pubblici e Dip. Privati = Retribuzione media ultimi 10 anni x aliquota di rendimento maturata dal 1/1/93 al 31/12/2011 Quota C Pubblici e Privati = Montante Contributivo dal 1/1/2012 x Coefficiente di trasformazione Pensioni e sistemi di calcolo – comma 2 Meno di 18 anni al 31/12/1995 Sistema Misto Retributivo fino al 31/12/95 Quota A fino 31/12/92 Quota B da 1/1/93 a 1/1/95 Contributivo dal 1/1/1996 Contributi a valere dal 1/1/1996 Sistema Contributivo Pensioni – comma 3 Requisiti maturati entro 31/12/2011 Uomini Età 65 Donne Donne (pubblico) (privato) 61 60 Età e Anzianità contributiva Quota 2011 = 96 (min 60 anni di età + min 35 anni anzianità contributiva) Anzianità contributiva 40 anni di anzianità contributiva di VECCHIAIA Il lavoratore può chiedere all’Ente previdenziale la certificazione del diritto Consegue il diritto alla prestazione pensionistica di ANZIANITA’ secondo la normativa vigente al 5/12/2011 40 anni + 12 mesi Quota 96 + 12 mesi 65 anni + 12 mesi (uomini) 61 anni + 12 mesi (donne pubblico) 60 anni + 12 mesi (donne privato) Pensioni – comma 3 Dal 1° gennaio 2012 Con riferimento ai soggetti che si trovano nei regimi MISTO CONTRIBUTIVO E che maturano i requisiti dal 1/1/2012 Le Pensioni di Vecchiaia, di Vecchiaia anticipata e di Anzianità sono SOSTITUITE da: Pensione di VECCHIAIA Pensione ANTICIPATA commi 6 e 7 (salvo quanto stabilito dai commi 14, 15-bis e 18) commi 10 e 11 (salvo quanto stabilito dai commi 14, 15-bis, 17 e 18) Dal 1° gennaio 2012 NON esisterà più la Pensione di Anzianità Pensioni – comma 4 Si può conseguire all’età in cui operano i NUOVI requisiti minimi Pensione di VECCHIAIA Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di 70 anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita Per i periodi nel sistema contributivo I Coefficienti sono legati all’età anagrafica Ad oggi i Coefficienti si fermano all’età di 65 anni Il limite precedente dell’80% dell’aliquota di rendimento è sostanzialmente superato, quindi ogni anno di contribuzione dal 2012 sarà utile a determinare l’importo della pensione Se non verranno determinati i Coefficienti per gli anni da 66 a 70, continuerà ad applicarsi per questi anni il Coefficiente previsto per i 65 anni Pensioni Coefficiente di trasformazione (per le pensioni con decorrenza 1/1/2010) Sistema Contributivo Età Coefficiente di trasformazione 57 58 59 60 4,419% 4,538% 4,664% 4,798% 61 62 4,940% 5,093% 63 64 65 5,257% 5,432% 5,620% VDB 11 Pensioni Coefficiente di trasformazione (per le pensioni con decorrenza 1/1/2013) Età Coefficiente di trasformazione Fino 31/12/2012 Nuovi Coefficienti di trasformazione da 1/1/2013 57 4,419% 4,304% 58 4,538% 4,416% 59 4,664% 4,535% 60 4,798% 4,661% 61 4,940% 4,796% 62 5,093% 4,940% 63 5,257% 5,094% 64 5,432% 5,259% 65 5,620% 5,435% 66 5,624% 67 5,826% 68 6,046% 69 6,283% 70 VDB 6,541% 12 Pensioni – comma 5 Finestre di uscita Per la decorrenza del trattamento pensionistico Valgono le regole precedenti per coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31/12/2011 NON si applicano più per coloro che maturano i requisiti dal 1/1/2012 + 12 mesi (lavoratori dipendenti) Maturati i requisiti si va in pensione dal giorno dopo Pensioni – Pensioni di vecchiaia (commi 6 e 7) Per i soggetti che maturano i requisiti dal 1/1/2012 Dal 1 gennaio 2012 Pensione di vecchiaia Diritto alla Pensione di Vecchiaia Requisiti anagrafici Anno 2012 62 anni (privato) Anno 2014 63 anni + 6 mesi [dipendenti AGO e forme sostitutive] Anno 2016 65 anni Anno 2018 66 anni Donne Anno 2012 63 anni + 6 mesi (autonome Anno 2014 64 anni + 6 mesi AGO e gestione separata) Anno 2016 65 anni + 6 mesi Anno 2018 66 anni Donne Questi requisiti anagrafici minimi sono da adeguare agli incrementi della speranza di vita Minimo 20 anni di anzianità contributiva Per i lavoratori (donne e uomini) che possono far valere il primo accredito contributivo dal 1/1/1996 Minimo 20 anni di anzianità contributiva Importo della pensione NON inferiore a 1,5 l’importo dell’assegno sociale Si prescinde dall’importo minimo se età pari a 70 anni, ferma restando una anzianità contributiva effettiva di 5 anni Pensioni – Pensioni di vecchiaia (commi 6 e 7) Per i soggetti che maturano i requisiti dal 1/1/2012 Dal 1 gennaio 2012 Pensione di vecchiaia Requisiti anagrafici Uomini (dipendenti: tutti) Donne (pubblico) Uomini (lavoratori autonomi AGO e gestione separata) Diritto alla Pensione di Vecchiaia 66 anni Misto e Contributivo 66 anni Misto e Contributivo Questi requisiti anagrafici minimi sono da adeguare agli incrementi della speranza di vita Minimo 20 anni di anzianità contributiva Per i lavoratori (donne e uomini) che possono valere il primo accredito contributivo dal 1/1/1996 Minimo 20 anni di anzianità contributiva Importo della pensione NON inferiore a 1,5 l’importo dell’assegno sociale Si prescinde dall’importo minimo se età pari a 70 anni, ferma restando una anzianità contributiva effettiva di 5 anni Pensioni – Pensioni di vecchiaia (comma 7) Diritto alla Pensione di Vecchiaia Minimo 20 anni di anzianità contributiva Per i lavoratori (donne e uomini) che possono valere il primo accredito contributivo dal 1/1/1996 Assegno sociale 2012 = € 429,00 mese Minimo 20 anni di anzianità contributiva Importo della pensione NON inferiore a 1,5 l’importo dell’assegno sociale Si prescinde dall’importo minimo se età pari a 70 anni, ferma restando una anzianità contributiva effettiva di 5 anni Importo soglia annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare Pensioni – comma 8 Dal 1° gennaio 2018 Requisito anagrafico Assegno Sociale Pensione sociale Sordomuti ultrasessantacinquenni da 65 anni di età a 66 anni di età Pensioni – comma 9 Dal 1° gennaio 2021 Le norme precedenti collocavano questo risultato nel 2026 Pensione di Vecchiaia (donne e uomini: tutti) Requisito anagrafico Non inferiore a 67 anni di età Per coloro che, in possesso dei requisiti, maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall’anno 2021 Agiscono nel frattempo (e anche dopo) gli adeguamenti dei requisiti sulla base degli incrementi della speranza di vita Qualora da essi non fosse assicurata l’età minima di 67 anni nel 2021 Con decreto direttoriale (MEF e M.ro Lavoro) da EMANARE entro il 31/12/2019 Verrà garantita un’età minima non inferiore a 67 anni Pensioni – comma 10 Dal 1° gennaio 2012 L’accesso è consentito Uomini Donne Anno 2012 42 a. + 1 mese 41 a. + 1 mese Anno 2013 42 a. + 2 mesi 41 a. + 2 mesi Anno 2014 42 a. + 3 mesi 41 a. + 3 mesi Pensione ANTICIPATA Se con età inferiore Se l’età è inferiore a 62 anni Uomini 66 anni (+SV) Donne (pubblico) 66 anni (+SV) Donne (privato) Anno 2012 62 anni Anno 2014 63 anni + 6 mesi (+SV) Anno 2016 65 anni (+SV) Anno 2018 66 anni (+SV) Sulle anzianità contributive maturate al 31/12/2011 Una Riduzione di 1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni Una Riduzione di 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a 2 anni La RIDUZIONE non si applica limitatamente ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31/12/2017 (anzianità contributiva da effettiva prestazione di lavoro, includendo: astensione obblig. per maternità, assolvimento obblighi di leva, infortunio, malattia e CIG ordinaria). Pensioni – comma 11 Dal 1° gennaio 2012 Oltre quanto previsto su limiti di età minimi e anzianità al comma 10 Per i lavoratori che possono far valere il primo accredito contributivo dal 1/1/1996 (sistema contributivo) Pensione ANTICIPATA Requisito anagrafico di 63 anni Almeno 20 anni di contribuzione effettiva L’ammontare della prima rata di pensione non inferiore a 2,8 l’importo dell’assegno sociale Previa risoluzione del rapporto di lavoro Assegno sociale anno 2012 = € 429,00 mese Importo soglia annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare Pensioni – commi 12 e 13 Adeguamenti alla speranza di vita Cadenza TRIENNALE dal 2013 al 2019 1° adeguamento nel 2013 si applicano A tutti i requisiti anagrafici Ai requisiti contributivi (di cui al comma 10) 2° adeguamento nel 2016 3° adeguamento nel 2019 Cadenza BIENNALE successivamente al 2019 4° adeguamento nel 2021 5° adeguamento nel 2023 In sede di prima applicazione max 3 mesi n° adeguamento ogni 2 anni Requisiti di accesso alla pensione e Regime di decorrenza della pensione Vigenti alla data del 5/12/2011 (DL 201/11 pubbl. il 6/12/2011) Pensioni – comma 14 Comma 15: Nei confronti di questi soggetti continuano ad applicarsi le finestre di uscita e, per coloro che maturano i requisiti dal 1/1/2012, le norme sull’incremento dei requisiti legato alle speranze di vita. Continuano ad applicarsi Ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31/12/2011 Alle lavoratrici che, fino al 31/12/2015, optano per il calcolo della pensione interamente con il sistema contributivo In presenza di: almeno 57 anni di età e almeno 35 anni di contributi Nel limite delle risorse stanziate: Ai lavoratori collocati in mobilità, in mobilità lunga, titolari di prestazione a carico dei fondi di solidarietà, autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (riferimento: 4/12/2011) Anche se maturano i requisiti successivamente al 31/12/2011 Ai lavoratori che, alla data del 4/12/2011, hanno in corso l’istituto dell’ESONERO dal servizio (art. 72 Dl 112/2008). L’istituto dell’esonero si considera in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato entro il 4/12/11. Dal 6/12/2011 sono ABROGATE le norme per la concessione dell’ESONERO comprese le disposizioni contenute in leggi regionali (ma continuano ad applicarsi per coloro che già fruiscono dell’esonero o a tal fine autorizzati) Pensioni – comma 15-bis Per il SETTORE PRIVATO (AGO e forme sostitutive) Accesso alla PENSIONE ANTICIPATA NON si applica ai dipendenti pubblici a 64 anni di età Uomini e Donne Donne A condizione che entro il 31/12/2012 maturino A condizione che entro il 31/12/2012 maturino Quota 96 = min. 60 anni di età + min. 35 anni contributi (fermi i minimi, per raggiungere la quota sono utili le frazioni di età e di contributi) Almeno 60 anni di età e almeno 20 anni di contributi A meno che non siano più favorevoli i limiti del comma 6 lett. a) Pensioni – comma 16 Coefficienti di trasformazione Adeguamento TRIENNALE dal 2013 fino all’anno 2019 (si utilizzano per il calcolo della pensione, o quota parte di essa, con il sistema contributivo) Adeguamento BIENNALE dopo quello dell’anno 2019 Con effetto dal 1° gennaio 2013 Il valore del Coefficiente di trasformazione previsto per i 65 anni È esteso per le età da 66 a 70 anni Il valore dei 70 anni (fissato per il 2012) È adeguato con gli incrementi della speranza di vita Qualora l’incremento è tale da superare di una o più unità il valore di 70 Adeguamento TRIENNALE fino al 2019 Adeguamento BIENNALE dopo il 2019 Il Coefficiente di trasformazione previsto per i 70 anni viene esteso ai valori superiori a 70 anni Pensioni – commi 17 e 17-bis Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti Dal 1° gennaio 2012 Fermo restando quanto previsto dai commi 10 e 11 (pensione anticipata) (tipologia) TURNI Dal 1° gennaio 2012 vengono cancellati i requisiti ridotti PENSIONE ANTICIPATA Minimo 35 anni di contributi Turni notturni annuali => 78 2012 dal 2013 Quota 96 97 Età anagrafica minima 60 61 Turni notturni annuali tra 72 e 77 2012 dal 2013 97 98 61 62 Turni notturni annuali tra 64 e 71 2012 dal 2013 98 99 62 63 Per costoro continua ad applicarsi il sistema vigente al 5/12/2011: “finestra mobile” (+12 mesi) I requisiti previsti sono adeguati agli incrementi della speranza di vita Pensioni – comma 18 Con regolamento (Min. Lavoro e MEF) da emanare entro il 30 giugno 2012 Sono adottate le misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico Allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento Regimi pensionistici e gestioni pensionistiche con requisiti diversi dall’Assicurazione Generale Obbligatoria Per i lavoratori già impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, la cui attività è cessata a causa della chiusura delle stesse, e che non hanno maturato ………. Personale Forze di polizia, Forze armate, GdF, VVFF, Penitenziari (regolamentati, ai fini pensionistici, dal Dlgs 165/1997) Lavoratori iscritti al Fondo speciale (c/o INPS): Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa Pensioni – comma 19 Totalizzazione periodi assicurativi Ferme restando le disposizioni in materia di ricongiunzione Soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per IVS, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al dlgs 509/1994 e dlgs 103/1996 purché non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo Facoltà di cumulare, ai fini pensionistici, presso una unica gestione pensionistica periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione Periodi di durata non inferiore a 3 anni Dal 1° gennaio 2012 Fino al 31/12/2011 Abrogato il limite minimo di 3 anni Pensioni – comma 20 Art. 72 Dl 112/2008 (L. 133/2008) Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo Esonero dal servizio (abrogate norme dal 6/12/2011) Con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti dal 1/1/2012 Trattenimento in servizio (fino a 67 anni di età) Risoluzione (unilaterale) del rapporto di lavoro se 40 anni anzianità contributiva Al fine di agevolare i processi di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni Si tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento vigenti dal 1° gennaio 2012 Sono fatti salvi i collocamenti a riposo per limite di età già adottati prima del 6/12/2011, anche se aventi effetto successivamente al 1° gennaio 2012 Pensioni – comma 25 Rivalutazione AUTOMATICA delle pensioni Riconosciuta per gli anni 2012 e 2013 Solo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a 3 volte il minimo INPS Anno 2012 Minimo INPS = € Pensioni – commi 28 COMMISSIONE M.ro Lavoro e MEF Per valutare entro il 31/12/2012 Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e delle compatibilità finanziarie del sistema pensionistico nel medio/lungo periodo Possibili ed ulteriori forme di gradualità nell’accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle entrate in vigore dal 1/1/2012 Eventuali forme di decontribuzione parziale Dell’aliquota contributiva obbligatoria Verso schemi previdenziali integrativi In particolare a favore delle giovani generazioni FP CGIL Seminario formativo sulla previdenza 9 – 10 e 11 maggio 2012 Bagni di Tivoli - Roma VDB Mauro Tittarelli Camillo Linguella Vincenzo Di Biasi 31