Convegno internazionale
L’accordo europeo relativo allo
stress lavoro-correlato tra le parti sociali:
lo sviluppo e l’implementazione in Italia
Dott.ssa Cinzia Frascheri
Giuslavorista
Responsabile nazionale Salute e Sicurezza sul Lavoro e della RSI
CISL
Accordo volontario europeo
tra le parti sociali
sul tema dello stress lavoro-correlato
Identificare se c’è un problema di stress lavoro-correlato può richiedere
un'analisi dei fattori come l’organizzazione del lavoro e i processi
(disposizioni di orario di lavoro, grado di autonomia, abilità e requisiti
professionali dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.), condizioni di lavoro
ed ambiente (esposizione a comportamenti negativi, rumore, calore, sostanze
pericolose, ecc.), comunicazione (incertezza circa che cos’è previsto sul lavoro,
prospettive di carriera, cambiamenti, ecc.) e fattori soggettivi (pressioni
emotive e sociali, incapacità di fare fronte alle richieste, percezione della
mancanza di supporto, ecc.) (art.4).
dott.ssa Cinzia Frascheri - Giuslavorista
Indicatori “ergonomici” di lavoro
• Direttiva europea 90/270 sui rischi da ViDeoTerminali
all’art.3, c.1, si dispone che: «I datori di lavoro sono tenuti a svolgere un’analisi
delle postazioni lavorative al fine di valutare le condizioni di salute e sicurezza
dei lavoratori, in particolare per quanto attiene ad eventuali rischi per la vista,
disturbi fisici e problemi di stress mentale».
• Direttiva europea 93/104 in materia di Orario di lavoro
all’art.8 in tema di durata del lavoro notturno, un termine particolare per i
lavoratori notturni esposti a rischi particolari o a rilevanti tensioni di natura
psichica o mentale.
• Direttiva europea 96/459 denominata “Direttiva macchine” e la
successiva 98/37
all’Allegato I relativo ai Requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla
progettazione e alla costruzione delle macchine e dei componenti di sicurezza
che «nelle condizioni d’uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il
disagio, la fatica e le tensioni psichiche (stress) dell’operatore, tenuto conto dei
principi dell’ergonomia».
dott.ssa Cinzia Frascheri - Giuslavorista
Art.28, c.1,D.lgs.81/08
Nuova legislazione prevenzionale
1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella
scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare
tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche
quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti
dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in
stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età,
alla provenienza da altri Paesi.
R.Chimico
R.Fisico
R.Biologico
Età
Genere
Stress
lavoro-correlato
Altri Paesi
dott.ssa Cinzia Frascheri - Giuslavorista
R.MMC…
Misure generali di tutela
art.15, d.lgs.81/08
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in
modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda
nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del
lavoro (art.15, d.lgs.81/08);
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in
modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed
organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro
(art.3, d.lgs.626/94);
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione
dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti
sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo (art.15, d.lgs.81/08);
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella
scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione,
anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo (art.3,D.lgs.626/94).;
Dott.ssa Cinzia Frascheri – Giuslavorista
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