Unione dei Comuni
del Parteolla e basso Campidano
Servizio Ambiente
Rifiuti provenienti da costruzioni
o demolizioni
Rifiuti inerti da costruzione e demolizione
Ai sensi della normativa vigente (Testo Unico sull’Ambiente
D.Lgs. 152/06* del 03/04/06) le macerie e gli scarti prodotti da
lavori di costruzione e/o demolizione (escluse le terre e rocce da
scavo, art.186) sono classificati come rifiuti speciali (art. 184,
comma 3, lettera b).
* Sostituisce il Decreto Ronchi n°22 del 05/02/97.
Servizio Ambiente
Rifiuti inerti da costruzione e demolizione
Secondo la classificazione Europea (C.E.R.) questi rifiuti hanno
codice 17.01.0x, ad esempio:
cemento: 17.01.01
mattoni: 17.01.02
miscugli di cemento, mattoni, ecc.: 17.01.07
e possono essere pericolosi (in tal caso il codice ha l’asterisco)
e non.
Servizio Ambiente
Rifiuti inerti da costruzione e demolizione
In quanto rifiuti, devono essere trattati secondo le disposizioni
di legge, ossia:
 Possono essere depositati temporaneamente (ossia
raggruppati prima della raccolta) nel luogo di produzione
(una sorta di deroga, rispetto ai normali sistemi di gestione,
diretta alle piccole imprese, caratterizzate da una modesta
produzione di rifiuti) .
Servizio Ambiente
Rifiuti inerti da costruzione e demolizione
L’attuale normativa prevede, ambiguamente e non
conformemente alla Direttiva CEE 75/442 e alla sentenza della
Corte di Giustizia 05/10/99, due modalità di deposito:
• Senza limiti quantitativi: i rifiuti devono essere avviati a
smaltimento entro 2 o 3 mesi a seconda della pericolosità;
• Con limiti quantitativi: i rifiuti possono essere mantenuti fino
a 10 o 20 mc (se pericolosi o meno) oltre i 2 o 3 mesi sopra
descritti ma per non più di 1 anno.
Servizio Ambiente
Rifiuti inerti da costruzione e demolizione
La previsione normativa è di eliminare il caso senza limiti
quantitativi, ossia avere un sistema dove i rifiuti devono
essere avviati a smaltimento quando raggiungono i 10 mc (se
pericolosi) o i 20 mc (se non pericolosi) e, comunque, entro
un anno dal loro deposito.
Servizio Ambiente
Rifiuti inerti da costruzione e demolizione
 l’area individuata come deposito temporaneo di rifiuti
deve avere caratteristiche tali da evitare dispersioni ed
inquinamenti e garantire un elevato grado di tutela
ambientale, conseguentemente anche i rifiuti ivi
depositati devono essere compatibili tra di loro
adottando le modalità di stoccaggio in sicurezza che
sono previste per le corrispondenti materie prime,
garantendo un elevato livello di tutela ambientale e
della sicurezza degli addetti all’impianto.
Servizio Ambiente
Rifiuti inerti da costruzione e demolizione
 Il loro trasporto deve avvenire tramite compilazione del
Formulario di trasporto (art. 193).
 Devono essere smaltiti in discarica autorizzata, oppure:
 Recuperati in impianto autorizzato ai sensi del D.M.
05/02/1998, per ottenere nuove materie prime da utilizzare
per realizzare conglomerati, rilevati, ecc (I cosiddetti
aggregati riciclati previsti dal D.M. 203/03, i cui requisiti
sono stabiliti dalla circolare Ministero Ambiente 5205/05).
Non possono pertanto essere riutilizzati in loco per
riempimenti, rilevati, ecc..
Servizio Ambiente
Rifiuti inerti da costruzione e demolizione
L’impresa edile che vuole trasportare i propri rifiuti non pericolosi
come attività ordinaria e regolare, nonché i propri rifiuti pericolosi
nel limite dei 30 kg/giorno DEVE iscriversi all’Albo Nazionale
gestori Ambientali con le procedure di cui all’art.212 del D.Lgs.
152/06.
Ai sensi del comma 8 dell’art.212 del D.Lgs. 152/06, dette imprese
non sono tenute a prestare garanzie finanziarie, né a nominare un
responsabile tecnico. Il diritto annuale di iscrizione è di € 50,00.
L’iscrizione va rinnovata ogni 5 anni.
Servizio Ambiente
Rifiuti inerti da costruzione e demolizione
Chi raccoglie, trasporta, smaltisce senza autorizzazione è punito
(art.256, comma 1) :
 Se trattasi di rifiuti non pericolosi: arresto da 3 mesi a 1
anno, ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00;
 Se trattasi di rifiuti pericolosi: arresto da 6 mesi a 2 anni,
ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00.
Servizio Ambiente
Rifiuti inerti da costruzione e demolizione
Chi realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito
(art.256, comma 3) :
 Se trattasi di rifiuti non pericolosi: arresto da 6 mesi a 2
anni, ammenda da € 2.600,00 a € 26.000,00;
 Se trattasi anche di rifiuti pericolosi: arresto da 1 a 3 anni,
ammenda da € 5.200,00 a € 52.000,00 + confisca +
ripristino dei luoghi.
Servizio Ambiente
Unione dei Comuni
del Parteolla e basso Campidano
Servizio Ambiente
Fine presentazione
Scarica

Presentazione_Rifiuti_demolizione