incontra il territorio Rinnovo del CCNL Logistica,Trasporto e Spedizione Mantova, 18 ottobre 2013 Il nuovo CCNL – scaduto il 31 dicembre 2012 e rinnovato il 1° agosto 2013 – decorre dal 1° gennaio 2013 e scadrà il 31 dicembre 2015 Le nuove disposizioni sono finalizzate a: •Aumentare la produttività/flessibilità del personale viaggiante •Rendere più flessibile la prestazione del personale non viaggiante •Incrementare l’uso dei contratti part-time, a termine •Incrementare l’uso della somministrazione solo per il personale fisso •Determinare un sistema premiale a favore delle imprese “virtuose” 3 di 18 AUMENTI Per il triennio 2013-2015, l’Accordo prevede un aumento a regime di 108 euro lordi mensili parametrati sul 3° livello Super L’aumento è stato suddiviso in 3 rate, con le seguenti decorrenze: • 35 euro • 35 euro • 38 euro dal 1° giugno 2013 (già in corso) dal 1° ottobre 2014 dal 1° ottobre 2015 4 di 18 UNA TANTUM A copertura del periodo 1° gennaio – 31 maggio 2013, ai lavoratori in servizio al 1° agosto 2013 dovrà essere corrisposta una somma una tantum, uguale per tutti, di 88 euro lordi Tale somma •dovrà essere erogata in due rate uguali di 44 euro ciascuna, di cui la 1a con la retribuzione di novembre 2013 e la 2a con la retribuzione di febbraio 2014 •dovrà essere proporzionalmente ridotta per i lavoratori part-time e per quelli assunti dal 1° gennaio 2013 •non dovrà essere considerata ai fini del calcolo del Tfr e dei vari istituti contrattuali 5 di 18 TRASFERTA Gli importi giornalieri attualmente in vigore dell’indennità di trasferta per il personale viaggiante saranno incrementati •di 0,60 euro dal 1° gennaio 2014 •di ulteriori 0,60 euro dal 1° gennaio 2015 Per le imprese destinatarie delle misure premiali, gli incrementi si considereranno automaticamente assorbiti nei valori forfettizzati delle trasferte stabiliti negli accordi aziendali esistenti 6 di 18 REGIME PREMIALE PER LE IMPRESE L’Accordo prevede un regime premiale per le imprese di autotrasporto che dimostrino •di essere in regola con gli adempimenti contributivi •di aver stipulato accordi sindacali ex artt. 11 e 11-bis del CCNL •di non aver attivato procedure di licenziamenti collettivi (L. n. 223/91) •di aver adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge su formazione ed informazione dei lavoratori Sono previste due tipologie di misure premiali: •Misure premiali automatiche •Misure premiali attivabili mediante specifici accordi sindacali 7 di 18 COME OTTENERE LE MISURE PREMIALI Inviare alla OO.SS. nazionali firmatarie del CCNL la seguente documentazione: •Copia del DURC (documento unico di regolarità contributiva), dichiarazione attestante la stipula di accordi sindacali con le OO.SS. a norma degli art. 11 e 11-bis. •L’attestazione deve contenere gli estremi di tali accordi, una dichiarazione dell'impresa che ottemperato agli obblighi di formazione e informazione alle OO.SS. e ai lavoratori. •Per mantenere lo stato di premialità si dovrà inviare, sempre tramite raccomandata RR, il Durc almeno semestralmente. Tramite l’Associazione di riferimento ANITA è pronta e disponibile a supportare le aziende sull’applicazione di tale articolato del CCNL 8 di 18 Misure premiali automatiche per il personale viaggiante Consistono in •elevazione al 40% della percentuale massima ammessa dei contratti a termine •introduzione di un nuovo livello 3° Super Junior a cui si applicherà la disciplina dell’orario discontinuo di cui all’art. 11-bis del CCNL, per i neoassunti e per i passaggi dal livello 3° al livello 3° Super, per una massimo di 30 mesi •assorbimento dell’aumento dell’indennità di trasferta stabilita dal contratto 9 di 18 Misure premiali attivabili mediante specifici accordi sindacali Possono essere attivate tramite specifici accordi sindacali aventi come obiettivo •difesa dell’occupazione •consolidamento delle attività aziendali in ambito nazionale Potranno riguardare le seguenti materie: •orari multiperiodali del personale fisso impiegato in attività accessorie per la gestione del traffico •superamento della settimana fissa lun/ven per il personale viaggiante •compensi per il lavoro straordinario, trasferte e orario di lavoro 10 di 18 ULTERIORI DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE VIAGGIANTE AUTISTI DISCONTINUI DI 4° LIVELLO Possibilità di verificare, tramite accordi aziendali, la sussistenza delle caratteristiche della “discontinuità”, con conseguente applicazione di un orario ordinario di 44 ore settimanali. ASSENTEISMO DEI CONDUCENTI Possibilità di determinare, tramite accordi aziendali, a fronte di situazioni particolari, penalizzazioni retributive nell’ambito delle clausole di forfetizzazione PERMESSI RETRIBUITI Per il 2014 e il 2015, le 4,5 giornate di permesso retribuito di cui all’art. 11 del CCNL dovranno essere obbligatoriamente monetizzate in ragione del 75% del valore corrispondente; il relativo importo dovrà essere corrisposto in via anticipata nel mese di febbraio di ciascun anno, salvo eventuali conguagli. 11 di 18 FLESSIBILITÀ PER IL PERSONALE NON VIAGGIANTE È stato elevato a 4 mesi all’anno, anche non consecutivi, il periodo massimo entro cui è consentito alle aziende di derogare, senza necessità di accordo sindacale, al regime dell’orario ordinario delle 8 ore giornaliere. Durante tale periodo, le aziende potranno distribuire l’orario di lavoro in maniera non omogenea nell’arco dei 5 giorni lavorativi con una media settimanale di 39 ore su due mesi consecutivi con: •orario giornaliero di min. 6 ore e max. 10 ore e con •orario settimanale di min. 32 ore e max. 48 ore Ai lavoratori interessati dovrà essere riconosciuta una indennità mensile di 75 euro. Sempre all’interno dei 4 mesi, le aziende, per un periodo massimo di 4 settimane consecutive, potranno articolare l’orario normale di lavoro su 6 giorni anziché su 5, riconoscendo in questo caso ai lavoratori interessati un’indennità mensile di 110 euro. L’applicazione di tale regime di flessibilità dovrà essere preceduto da un esame con il sindacato da avviarsi con un anticipo di almeno 45 giorni. 12 di 18 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Ampliamento della casistica delle mancanze dei lavori sanzionabili con la sospensione dal servizio o con il licenziamento Tassatività e perentorietà dei termini per le procedure disciplinari Obbligo di comunicazione del lavoratore esteso all’infortunio Sospensione: anche in caso di comprovata negligenza da parte del lavoratore nell’esecuzione dei servizi o in caso di atti che pregiudichino la sicurezza in azienda Licenziamento: la L. n. 92/2012 ha previsto che il licenziamento disciplinare possa essere ritenuto legittimo anche sulla base delle motivazioni contenute nel contratto collettivo nazionale. Il CCNL amplia il novero delle fattispecie idonee a giustificare il licenziamento (uso di stupefacenti, furto,…) 13 di 18 ULTERIORI DISPOSIZIONI 1/2 • Aumento a 3 mesi del periodo massimo durante il quale il lavoratore può svolgere mansioni di livello superiore senza che si determini il passaggio automatico al livello superiore • Obbligo di smaltimento di ROL ed ex-festività prima di poter usufruire di permessi non retribuiti 14 di 18 ULTERIORI DISPOSIZIONI 2/2 • Esclusione dell’indennità di trasferta nei casi in cui i periodi di riposo siano fruiti presso la residenza del lavoratore • Si è formalizzata la possibilità di inserire nei sistemi di forfettizzazione di cui all’art.11, comma 8, i tempi a disposizione del secondo autista e i tempi trascorsi su treni e traghetti • Equiparazione del periodo di prova degli apprendisti al periodo di prova previsto per la generalità dei lavoratori a tempo indeterminato 15 di 18 CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO Incremento al 35% dei lavoratori a tempo indeterminato della percentuale massima di contratti a termine ammessa Riduzione dei termini che devono intercorrere tra contratti a termine: •20 giorni per contratti di durata fino a 6 mesi •30 giorni per contratti di durata superiore Tali termini devono essere allineati con le modifiche introdotte dal D.L. n. 76/2013, che ha ridotto tali termini rispettivamente a 10 e a 20 giorni Allungamento del termine entro cui è consentito proseguire il contratto a termine oltre la scadenza senza che si trasformi in contratto a tempo indeterminato: •30 giorni per contratti di durata fino a 6 mesi •50 giorni per contratti di durata superiore 16 di 18 CONTRATTI A TEMPO PARZIALE • Incremento al 38% del personale dipendente della percentuale massima di contratti part-time ammessa • Possibilità di elevazione al 48% del personale dipendente per part-time con almeno il 65% della prestazione rispetto all’orario a tempo pieno • Franchigia di almeno 3 contratti part-time per le imprese fino a 3 dipendenti 17 di 18 SOMMINISTRAZIONE • Incremento al 35% del personale dipendente della percentuale massima di contratti di somministrazione ammessa (solo per il personale non viaggiante) • Estensione alla somministrazione e al distacco transnazionale europeo della procedura di informativa sindacale già prevista dall’art. 52 del CCNL per la somministrazione in ambito nazionale 18 di 18